IL GIUDICE DI PACE 
 
    Premesso che 
    in data 13 settembre 2006 il Pubblico Ministero di Livorno  Dott.
Massimo Mannucci ha richiesto l'archiviazione del procedimento penale
a  carico  di  Tilli  Daniele/Tocchini  Cinzia   e   Anglani   Agnese
rispettivamente imputati i primi due per i reati p. e p. dagli  artt.
582 e 612 cp commessi 1'11 agosto 2003, la terza per il reato p. e p.
dall'art. 594  cp  commesso  il  10  luglio  2003,  con  la  seguente
motivazione: "esaminati gli atti del procedimento penale  indicato  a
margine, letti i commi IV e V dell'art.  157  C.p.,  come  modificato
dalla legge n. 251/05 che indica un  termine  prescrizionale  di  tre
anni per ipotesi di reato per le quali  la  legge  prevede  una  pena
diversa da  quella  detentiva  o  pecuniaria.  Ritenuto  evidente  il
riferimento ai soli reati di competenza del Giudice  di  Pace  per  i
quali  e'  contestualmente  prevista  la  sanzione  pecuniaria   come
alternativa alla permanenza domiciliare  o  ai'  lavori  di  pubblica
utilita' (art. 52, comma 2, lett. 1) d.lgs.  n.  274/2000).  Ritenuto
che, pertanto, anche in ossequio al principio  del  favor  rei,  deve
applicarsi il piu' breve termine prescrizionale di tre anni. Rilevato
che il reato oggetto del presente procedimento, commesso da almeno un
triennio deve ritenersi estinto per prescrizione." 
        che la sottoscritta il 2 ottobre 2006  emetteva  il  seguente
provvedimento: "vista la  richiesta  di  archiviazione  del  Pubblico
Ministero in data 13 settembre 2006, ritenuto  di  poter  condividere
l'opinione del P.M. limitatamente al reato  p.  e  p.  dall'art.  582
c.p., in quanto solo questo prevede la pena  della  reclusione  da  3
mesi a 3 anni che, ex art. 52 n. 2 lett. B) d.lgs. n. 274/00 comporta
l'applicazione da parte del G.D.P. della pena pecuniaria  alternativa
alla permanenza domiciliare o del lavoro di  pubblica  utilita',  per
cui puo' configurarsi l'ipotesi del 157 n. 5 (prescrizione di 3 anni)
ed il fatto e' stato commesso 1'11 agosto 2003. Mentre per gli  altri
reati contestati (594 e 581 e 612 c.p.), comportando  la  pena  della
reclusione inferiore a 6 mesi, ex art. 52  n.  2  lett.  A d.lgs.  n.
274/2000 possono essere sanzionati dal Giudice di Pace  solo  con  la
pena pecuniaria, per cui si prescriveranno  ai  sensi  dell'art.  157
l'c. C.P. in 6 anni". 
    La sottoscritta, pertanto, procedeva ad archiviare solo il  reato
contestato ex art. 582 cp mentre disponeva l'imputazione  coatta  per
gli  altri  reati  contestati,  non  essendo   ancora   maturata   la
prescrizione. 
    In data 18 ottobre 2006 il Pubblico Ministero, anziche' procedere
all'imputazione coatta, rinviava il fascicolo al Gdp con la  seguente
motivazione: 
        «con preghiera  di  riesaminare  la  questione  trasmetto  il
procedimento penale indicato a margine, in  quanto  accedendo  a  tal
interpretazione  si  giungerebbe  alla   irragionevole   e   pertanto
costituzionalmente illegittima conclusione  di  ritenere  vigente  un
termine  di  prescrizione  piu'  lungo  per  reati  considerati   dal
legislatore meno gravi (ad es. 6 anni per il reato  di  cui  all'art.
581 c.p. e 3 anni per il reato di cui all'art. 582  c.p.).  Pertanto,
l'unica interpretazione costituzionalmente  orientata  dall'art.  157
comma V C.P. e' di ritenere che il termine  triennale  si  applica  a
tutti i reati di competenza del giudice di pace.». 
 
                         Tutto cio' premesso 
 
    Rilevato che non e' possibile  addivenire  all'archiviazione  del
presente fascicolo  senza  risolvere  la  questione  di  legittimita'
costituzionale che  viene  sollevata  d'ufficio  su  indicazione  del
Pubblico Ministero; 
    Rilevato che la questione non e' manifestamente infondata  per  i
seguenti motivi: 
        la nuova formulazione dell'art.  157  c.p.  prevede  che  «il
reato si estingua decorso il tempo corrispondente  al  massimo  della
pena edittale stabilita dalla legge e, comunque, entro un  tempo  non
inferiore a sei anni se si tratta di delitto ed a quattro anni se  si
tratta  di  contravvenzione,  ancorche'  puniti  con  la  sola   pena
pecuniaria», tuttavia il comma  V  dello  stesso  art.  157  prevede:
«quando per il reato la  legge  stabilisce  pene  diverse  da  quella
detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni»; 
        in effetti questo  comma  V  pare  applicabile  ai  reati  di
competenza del Giudice di Pace perche'  le  uniche  pene  attualmente
previste dalla legge che non  rientrano  nel  concetto  ne'  di  pene
detentive ne' di pene pecuniarie sono "la permanenza domiciliare"  ed
"il lavoro di pubblica utilita'" previsti dal d.lgs.  n.  274/2000  (
l'art. 53 n. 2 precisa "il condannato alla permanenza domiciliare non
e' considerato in stato di detenzione"); 
    tuttavia, l'art. 52 d.lgs. n. 274/00 non dispone  sempre  che  il
Giudice di Pace applichi la sanzioni della permanenza  domiciliare  o
del lavoro di pubblica utilita' in quanto distingue i reati  in  base
alla loro gravita', in particolare prevede: per i reati puniti con la
sola pena pecuniaria, che il GDP applichi la pena pecuniaria;  per  i
reati  puniti  con  pena  alternativa,  di  cui  la   detentiva   sia
inferiore/uguale nel massimo a 6 mesi, che il GDP  applichi  la  pena
pecuniaria; mentre per gli altri reati, piu' gravi, applichi la  pena
pecuniaria alternativa alla permanenza domiciliare/lavoro di pubblica
utilita'; 
    questo comporta che con la nuova formulazione dell'art. 157  C.p.
reati meno gravi, puniti con la pena pecuniaria, si prescrivano in  6
anni,  mentre   reati   piu'   gravi   puniti   con   la   permanenza
domiciliare/lavoro di pubblica utilita', si prescrivano  nel  termine
di 3 anni, in violazione dell'art. 3 Cost. (principio di  uguaglianza
sostanziale), art.  27 comma  2 (principio  di  rieducativita'  delle
pene).