LA COMMISIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRAPANI 
 
 
                   Ritenuto in fatto ed in diritto 
 
    Con ricorso depositato nella segreteria di questa Commissione  in
data 16 novembre 2009, la  societa'  Urbania  S.R.L.,  nella  persona
della signora Piazza Antonella, in qualita' di amministratore unico e
legale  rappresentante,  con  sede   in   Trapani,   C.so   Piersanti
Mattarella   n.  130,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.   Vincenzo
Scontrino del Foro di Trapani, come  da  mandato  in  calce  all'atto
introduttivo del giudizio, impugnava l'avviso di  liquidazione  delle
imposte  suppletive  di  registro,   ipotecaria   e   catastale,   n.
2006IT003717000, notificato il 18 luglio 2009. 
    Esponeva che l'atto emanato dalla Agenzia delle Entrate,  Ufficio
di Marsala, traeva origine da un «errore» dell'Ufficio stesso che, in
un primo  momento,  aveva  concesso  l'applicazione  dell'imposta  di
registro con aliquota ridotta dell'1%, in relazione  all'acquisto  di
un fabbricato effettuato dalla ricorrente (in data 4  dicembre  2006)
da un soggetto privato (Sig. Maltese Giorgio), mentre successivamente
aveva rettificato l'aliquota, pretendendo l'applicazione della stessa
nella misura ordinaria del 7%, non essendo il venditore soggetto IVA. 
    Esponeva, inoltre, che, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della parte
I della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, cosi' come modificato
dal D.L. 31 dicembre 1996 n. 669 conv. dalla legge n. 30/1997 «se  il
trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di  fabbricato
e' esente dall'I.V.A., ai sensi dell'art. 10 co. I,  n.  8  bis)  del
d.P.R. n. 633/1972, ed e' effettuato nei  confronti  di  imprese  che
hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la
rivendita di fabbricati,  a  condizione  che  nell'atto  di  acquisto
l'acquirente dichiari che intende  trasferirli  entro  tre  anni,  si
applica l'aliquota dell'1%», aliquota che - deduceva la ricorrente  -
andava applicata al caso in specie, stante che la Urbania  s.r.l.  e'
impresa che, come specificato nell'atto di acquisto, ha  per  oggetto
proprio l'acquisto e la rivendita di fabbricati. 
    Sollevava questione di legittimita'  costituzionale  della  norma
sopra indicata nella parte in cui essa non prevede l'applicazione del
trattamento agevolato con riferimento agli acquisti aventi ad oggetto
fabbricati o porzioni  di  fabbricato  da  soggetti  privati,  mentre
prevede le agevolazioni nell'ipotesi  in  cui  il  venditore  sia  un
soggetto I.V.A. 
    Chiedeva,  pertanto,  la  rimessione  degli   atti   al   Giudice
Costituzionale e, nel merito, l'annullamento dell'atto impugnato, con
vittoria di spese. 
    Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate  -  Ufficio  di
Trapani - con controdeduzioni depositate in data 17 dicembre 2009 che
ribadiva la legittimita' del recupero, per differenza, delle  normali
imposte proporzionali di registro ed  ipocatastali,  non  ricorrendo,
nella fattispecie, una delle condizioni  di  legge  e  cioe'  che  il
venditore fosse un soggetto IVA. 
    Concludeva, conseguentemente, per il rigetto del  ricorso,  vinte
le spese. 
    Fatte queste premesse, la Commissione reputa  non  manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla
ricorrente, secondo cui l'art. 1, comma 5  della  prima  parte  della
Tariffa allegata al d.P.R n. 131/1986, cosi' come modificato,  e'  in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione  nella  parte  in  cui  non
prevede l'applicazione del trattamento agevolato ivi indicato,  anche
agli acquisti aventi ad oggetto fabbricati o porzioni  di  fabbricato
da soggetti privati, non soggetti IVA. 
    Nella  specie  appare  evidente  alla   Commissione   la   chiara
violazione dell'art. 3 citato sotto il profilo della  discriminazione
di  situazioni  omogenee  e,  di   conseguenza,   sarebbe   opportuno
parificare le fattispecie mediante l'estensione dell'agevolazione  in
esame anche alla situazione non prevista dalla legge (sentenze  Corte
Cost. 187/1981 n. 233/1993  e  289/1994).  Infatti,  il  Legislatore,
senza alcuna ragione, ha posto su due piani nettamente  distinti  due
fattispecie che, pero', sono del tutto simili, concedendo solo in  un
caso il trattamento agevolato. 
    In particolare le imprese di  trading,  ove  acquistino  immobili
abitativi (per la  successiva  rivendita)  da  soggetti  titolari  di
partita  IVA,  godrebbero  dell'applicazione  dell'aliquota   all'1%;
mentre, per le stesse operazioni, se il dante causa e' un privato, si
applicherebbe l'aliquota ordinaria del 7%. 
    La  norma  di  cui  si  tratta,  a  parere   della   Commissione,
costituisce   espressione   di   una   discrezionalita'   legislativa
esercitata  in  modo   irragionevole   palesando   un   «difetto   di
razionalita'  rispetto  allo  scopo»  (cfr  Corte  Cost.   cent.   n.
233/1993).