Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici ha legale domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in L'Aquila per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento dell'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo del 5 aprile 2012, n. 16, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 30 Speciale del giorno 18 aprile 2012, recante «Modifiche alla l.r. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme di materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) ed alla l.r. 23 marzo 2000, n. 43 (Contributo al Circolo d'Arte e Culturale "Il Quadrivio" di Sulmona per l'organizzazione del Premio Sulmona», per contrasto con gli articoli 3 e 97, della Costituzione e a cio' a seguito della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta del giorno 30 maggio 2012. 1. - Nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 30 Speciale del 18 aprile 2012, risulta pubblicata la legge regionale 5 aprile 2012, n. 16, recante «Modifiche alla l.r. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme di materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) ed alla l.r. 23 marzo 2000, n. 43 (Contributo al Circolo d'Arte e Culturale "Il Quadrivio" di Sulmona per l'organizzazione del Premio Sulmona». L'articolo 1 di tale legge regionale dispone testualmente: «Art. 1 (Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 77/1999). - Il comma 5 dell'art. 22 della l.r. 14 settembre 1999 n. 77 (Norma in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) e' sostituito dal seguente: "5 . In deroga alle percentuali di cui al comma 1, gli incarichi di Dirigente di Servizio nelle more della copertura a tempo indeterminato ed al fine di garantire specifiche necessita' funzionali dell'Ente possono essere conferiti, entro il limite del 10% delle posizioni dirigenziali con contratto a tempo determinato rinnovabile per massimo 3 anni a dipendenti regionali di categoria D a tempo indeterminato in servizio presso la Direzione interessata, in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, nonche' di una specializzazione professionale altamente qualificata. Gli incarichi sono conferiti dalla Giunta Regionale mediante selezione, su proposta del Direttore competente, nel rispetto delle relazioni sindacali». 2. - Il riportato articolo 1 della citata legge n. 16/2012 e' da ritenere costituzionalmente illegittimo. Al fine di rendere palese la denunciata incostituzionalita' della norma impugnata, giova riportare l'articolo 22 della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, con particolare riferimento al (nuovo) comma 5: «Art. 22 (Incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato). - 1. Per particolari e specifiche esigenze, connesse alla necessita' di acquisire figure professionali di particolare rilievo tecnico e dotate di adeguata professionalita', nonche' per la direzione delle strutture organizzative temporanee, possono essere conferiti incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato. La durata dell'incarico per la direzione delle strutture temporanee e' quella prevista all'art. 11, comma 2, lettera d) ; negli altri casi la durata non puo' essere superiore a 5 anni rinnovabili una sola volta. Ferma restando la dotazione complessiva della dirigenza di cui all'allegato B, l'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale possono conferire incarichi a contratto nel limite del 20% e del 10% delle posizioni dirigenziali di cui all'art. 10, comma 5. 2. I contratti di cui al primo comma,possono essere stipulati con soggetti aventi i seguenti requisiti: a) possesso di un diploma di laurea e, ove previsto, della iscrizione all'Albo Professionale attinente al posto da ricoprire; b) una documentata qualificazione professionale maturata in almeno 5 anni di espletamento di funzioni dirigenziali nella pubblica amministrazione, in enti od organismi pubblici, aziende pubbliche o private, oppure nei settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature, dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato, ovvero una particolare specializzazione professionale, culturale e specifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienza di lavoro. 3. Ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato si applicano, per tutta la durata dello stesso, le disposizioni in materia di responsabilita' e di incompatibilita' relative ai dirigenti a tempo indeterminato, ed e' corrisposto il trattamento economico previsto per i dirigenti regionali. La retribuzione di posizione e' correlata a quella corrisposta ai dirigenti a tempo indeterminato per responsabilita' analoghe a quelle conferite. 4. Per il periodo di durata del contratto dirigenziale presso la Regione, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ed il servizio e' riconosciuto ai fini dell'anzianita'. 5. In deroga alle percentuali di cui al comma 1, gli incarichi di Dirigente di Servizio nelle more della copertura a tempo interminato ed al fine di garantire specifiche necessita' funzionali dell'Ente, possono essere conferiti, entro il limite del 10% delle posizioni dirigenziali, con contratto a tempo determinato rinnovabile per massimo 3 anni, a dipendenti regionali di categoria D a tempo indeterminato in servizio presso la Direzione interessata, in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, nonche' di una specializzazione professionale altamente qualificata. Gli incarichi sono conferiti dalla Giunta regionale mediante selezione, su proposta del Direttore competente, nel rispetto delle relazioni sindacali». Alla stregua di quanto precede, si ritiene che l'impugnato articolo 1, che sostituisce il comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale n. 77/1999, sia affetto da illegittimita'. per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Esso, infatti, indebitamente aumenta il limite percentuale per il conferimento degli incarichi dirigenziali e, altrettanto indebitamente prevede un rinnovo per tre anni di tali incarichi, ponendosi in contrasto sia con l'art. 19 comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001, che impone un limite percentuale pari all'8% e una durata degli incarichi che non puo' eccedere i cinque anni, sia dell'articolo 19 comma 6-ter del medesimo decreto legislativo, il quale estende alle Regioni l'applicabilita' della disposizione del richiamato articolo 19, comma 6. A quanto rilevato, puo' aggiungersi che l'impugnata disposizione regionale presenta un ulteriore profilo di illegittimita'. Essa, infatti, prevedendo la conferibilita' di siffatti incarichi esclusivamente ai dipendenti regionali in servizio presso la Direzione interessata, accorda a tali dipendenti un beneficio, a danno di tutti gli altri che sono ugualmente in possesso dei requisiti per accedere alla qualifica dirigenziale e determina, pertanto, un'ingiustificata disparita' di trattamento a favore dei primi. Cosi' disponendo, pertanto, l'articolo 1 di tale legge regionale si pone in evidente contrasto con i principi fondamentali che disciplinano l'organizzazione degli uffici e il rapporto di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come disciplinati dal d.lgs. n. 165/2001: principi ai quali tutte le Amministrazioni devono attenersi. Di conseguenza, la censurata norma regionale contrasta con i principi di uguaglianza, a ragionevolezza, nonche' di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione, previsti dagli articoli 3, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione, non escluso il principio costituzionale del pubblico concorso che offre le migliori garanzie di selezione dei piu' capaci, in funzione dell'efficienza della stessa amministrazione, anche per l'accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni piu' elevate, come piu' volte ribadito dalla costante giurisprudenza di codesta Corte costituzionale. In particolare, con espresso riferimento ai Dirigenti, la sentenza n. 213/2010 ha avuto modo di precisare che le deroghe possono ritenersi consentite a condizione, da un lato, che siano previsti adeguati criteri selettivi volti a garantire la necessaria professionalita' degli assunti e, dall'altro, che la legge bilanci in modo equilibrato il criterio di selezione del personale mediante concorso pubblico con i sistemi alternativi allo stesso, stabilendo delle percentuali rigorose entro le quali e' consentito all'ente pubblico il ricorso alle procedure di selezione interne (v. sentenze n. 205 e n. 81 del 2006, n. 407 del 2005 e n. 34 del 2004). Piu' specificamente, in tale prospettiva codesta Corte ha dichiarato che l'accesso al concorso puo' anche essere condizionato al possesso di requisiti fissati dalla legge, allo scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell'ambito dell'Amministrazione, purche' l'assunzione non escluda o irragionevolmente riduca, attraverso norme di privilegio, le possibilita' di accesso per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere pubblico del concorso (sentenza n. 34 del 2004 e n. 141 del 1999). Possibilita' di accesso alla dirigenza, che dalla legge in esame sono state invece irragionevolmente impedite ai dipendenti non facenti parte della Direzione Generale interessata.