Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso  i
cui Uffici ha legale domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta
Regionale in carica, con sede in  L'Aquila  per  la  declaratoria  di
incostituzionalita' e conseguente annullamento dell'articolo 1, comma
1, della legge della Regione  Abruzzo  del  5  aprile  2012,  n.  16,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 30 Speciale  del
giorno 18 aprile 2012, recante  «Modifiche  alla  l.r.  14  settembre
1999, n. 77 (Norme di materia di organizzazione e rapporti di  lavoro
della Regione Abruzzo) ed alla l.r. 23 marzo 2000, n. 43  (Contributo
al  Circolo  d'Arte  e  Culturale  "Il  Quadrivio"  di  Sulmona   per
l'organizzazione del Premio Sulmona», per contrasto con gli  articoli
3 e 97, della Costituzione e a cio' a  seguito  della  determinazione
del Consiglio  dei  ministri  di  impugnativa  della  predetta  legge
regionale, assunta nella seduta del giorno 30 maggio 2012. 
    1. -  Nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Abruzzo  n.  30
Speciale del 18 aprile 2012, risulta pubblicata la legge regionale  5
aprile 2012, n. 16, recante «Modifiche alla l.r. 14  settembre  1999,
n. 77 (Norme di materia di organizzazione e rapporti di lavoro  della
Regione Abruzzo) ed alla l.r. 23 marzo 2000,  n.  43  (Contributo  al
Circolo  d'Arte  e  Culturale   "Il   Quadrivio"   di   Sulmona   per
l'organizzazione del Premio Sulmona». 
    L'articolo 1 di tale legge regionale dispone testualmente: 
    «Art. 1 (Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 77/1999).
- Il comma 5 dell'art. 22 della l.r. 14 settembre 1999 n.  77  (Norma
in materia di organizzazione  e  rapporti  di  lavoro  della  Regione
Abruzzo) e' sostituito dal seguente: 
    "5 . In deroga alle percentuali di cui al comma 1, gli  incarichi
di  Dirigente  di  Servizio  nelle  more  della  copertura  a   tempo
indeterminato  ed  al  fine  di   garantire   specifiche   necessita'
funzionali dell'Ente possono essere conferiti, entro  il  limite  del
10% delle posizioni dirigenziali con contratto  a  tempo  determinato
rinnovabile per massimo 3 anni a dipendenti regionali di categoria  D
a tempo indeterminato in servizio presso la Direzione interessata, in
possesso dei requisiti per  l'accesso  alla  qualifica  dirigenziale,
nonche' di una specializzazione professionale altamente  qualificata.
Gli  incarichi  sono  conferiti  dalla  Giunta   Regionale   mediante
selezione, su proposta del Direttore competente, nel  rispetto  delle
relazioni sindacali». 
    2. - Il riportato articolo 1 della citata legge n. 16/2012 e'  da
ritenere costituzionalmente illegittimo. 
    Al fine di rendere palese la denunciata incostituzionalita' della
norma impugnata, giova riportare l'articolo 22 della legge  regionale
14 settembre 1999, n. 77,  con  particolare  riferimento  al  (nuovo)
comma 5: 
    «Art.  22  (Incarichi  dirigenziali   con   contratto   a   tempo
determinato). - 1. Per particolari e  specifiche  esigenze,  connesse
alla necessita' di  acquisire  figure  professionali  di  particolare
rilievo tecnico e dotate di adeguata professionalita', nonche' per la
direzione delle strutture organizzative  temporanee,  possono  essere
conferiti incarichi dirigenziali con contratto a  tempo  determinato.
La durata dell'incarico per la direzione delle  strutture  temporanee
e' quella prevista all'art. 11, comma 2, lettera  d)  ;  negli  altri
casi la durata non puo' essere superiore a  5  anni  rinnovabili  una
sola volta. Ferma restando la dotazione complessiva  della  dirigenza
di cui all'allegato B, l'Ufficio di Presidenza e la Giunta  regionale
possono conferire incarichi a contratto nel limite del 20% e del  10%
delle posizioni dirigenziali di cui all'art. 10, comma 5. 
    2. I contratti di cui al primo comma,possono essere stipulati con
soggetti aventi i seguenti requisiti: 
        a) possesso di un diploma di laurea e,  ove  previsto,  della
iscrizione all'Albo Professionale attinente al posto da ricoprire; 
        b) una documentata qualificazione professionale  maturata  in
almeno 5 anni di espletamento di funzioni dirigenziali nella pubblica
amministrazione, in enti od organismi pubblici, aziende  pubbliche  o
private,  oppure   nei   settori   della   ricerca,   della   docenza
universitaria,  delle  magistrature,  dei  ruoli  degli  avvocati   e
procuratori dello  Stato,  ovvero  una  particolare  specializzazione
professionale, culturale  e  specifica  desumibile  dalla  formazione
universitaria e post universitaria, da pubblicazioni  scientifiche  o
da concrete esperienza di lavoro. 
    3. Ai dirigenti assunti con  contratto  a  tempo  determinato  si
applicano, per tutta la  durata  dello  stesso,  le  disposizioni  in
materia  di  responsabilita'  e  di  incompatibilita'   relative   ai
dirigenti a tempo indeterminato, ed  e'  corrisposto  il  trattamento
economico previsto per i dirigenti regionali. 
    La retribuzione di posizione e' correlata a quella corrisposta ai
dirigenti a tempo indeterminato per responsabilita' analoghe a quelle
conferite. 
    4. Per il periodo di durata del contratto dirigenziale presso  la
Regione, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati  in
aspettativa senza assegni ed il  servizio  e'  riconosciuto  ai  fini
dell'anzianita'. 
    5. In deroga alle percentuali di cui al comma 1, gli incarichi di
Dirigente di Servizio nelle more della copertura a tempo  interminato
ed al fine di garantire specifiche necessita'  funzionali  dell'Ente,
possono essere conferiti, entro il limite  del  10%  delle  posizioni
dirigenziali, con  contratto  a  tempo  determinato  rinnovabile  per
massimo 3 anni,  a  dipendenti  regionali  di  categoria  D  a  tempo
indeterminato  in  servizio  presso  la  Direzione  interessata,   in
possesso dei requisiti per  l'accesso  alla  qualifica  dirigenziale,
nonche' di una specializzazione professionale altamente  qualificata.
Gli  incarichi  sono  conferiti  dalla  Giunta   regionale   mediante
selezione, su proposta del Direttore competente, nel  rispetto  delle
relazioni sindacali». 
    Alla stregua  di  quanto  precede,  si  ritiene  che  l'impugnato
articolo 1, che sostituisce il comma 5 dell'articolo 22  della  legge
regionale n. 77/1999, sia affetto da illegittimita'.  per  violazione
degli articoli 3 e 97 della Costituzione. 
    Esso, infatti, indebitamente aumenta il limite percentuale per il
conferimento   degli   incarichi    dirigenziali    e,    altrettanto
indebitamente prevede un rinnovo per  tre  anni  di  tali  incarichi,
ponendosi in  contrasto  sia  con  l'art.  19  comma  6  del  decreto
legislativo n. 165/2001, che impone un limite percentuale pari all'8%
e una durata degli incarichi che non puo' eccedere i cinque anni, sia
dell'articolo 19 comma 6-ter del  medesimo  decreto  legislativo,  il
quale estende alle Regioni l'applicabilita'  della  disposizione  del
richiamato articolo 19, comma 6. 
    A quanto rilevato, puo' aggiungersi che l'impugnata  disposizione
regionale presenta un  ulteriore  profilo  di  illegittimita'.  Essa,
infatti,  prevedendo  la   conferibilita'   di   siffatti   incarichi
esclusivamente  ai  dipendenti  regionali  in  servizio   presso   la
Direzione interessata, accorda a  tali  dipendenti  un  beneficio,  a
danno di  tutti  gli  altri  che  sono  ugualmente  in  possesso  dei
requisiti per  accedere  alla  qualifica  dirigenziale  e  determina,
pertanto, un'ingiustificata disparita' di trattamento  a  favore  dei
primi. 
    Cosi' disponendo, pertanto, l'articolo 1 di tale legge  regionale
si pone  in  evidente  contrasto  con  i  principi  fondamentali  che
disciplinano l'organizzazione degli uffici e il rapporto  di  impiego
alle dipendenze delle amministrazioni  pubbliche,  come  disciplinati
dal d.lgs. n. 165/2001: principi ai quali  tutte  le  Amministrazioni
devono  attenersi.  Di  conseguenza,  la  censurata  norma  regionale
contrasta con i principi di uguaglianza, a ragionevolezza, nonche' di
buon  andamento  e  imparzialita'  della  pubblica   amministrazione,
previsti dagli articoli 3, primo comma, e 97, primo  e  terzo  comma,
della Costituzione,  non  escluso  il  principio  costituzionale  del
pubblico concorso che offre le migliori  garanzie  di  selezione  dei
piu'   capaci,   in    funzione    dell'efficienza    della    stessa
amministrazione, anche per l'accesso dei dipendenti  delle  pubbliche
amministrazioni a funzioni piu' elevate,  come  piu'  volte  ribadito
dalla costante giurisprudenza di codesta Corte costituzionale. 
    In  particolare,  con  espresso  riferimento  ai  Dirigenti,   la
sentenza n. 213/2010 ha  avuto  modo  di  precisare  che  le  deroghe
possono ritenersi consentite a condizione,  da  un  lato,  che  siano
previsti adeguati criteri selettivi volti a garantire  la  necessaria
professionalita' degli assunti e, dall'altro, che la legge bilanci in
modo equilibrato il criterio  di  selezione  del  personale  mediante
concorso pubblico con i sistemi alternativi allo  stesso,  stabilendo
delle percentuali rigorose entro  le  quali  e'  consentito  all'ente
pubblico il ricorso alle procedure di selezione interne (v.  sentenze
n. 205 e n. 81 del 2006, n. 407 del 2005 e n. 34 del 2004). 
    Piu'  specificamente,  in  tale  prospettiva  codesta  Corte   ha
dichiarato che l'accesso al concorso puo' anche  essere  condizionato
al  possesso  di  requisiti  fissati  dalla  legge,  allo  scopo   di
consolidare  pregresse  esperienze  lavorative  maturate  nell'ambito
dell'Amministrazione,   purche'   l'assunzione    non    escluda    o
irragionevolmente  riduca,  attraverso  norme   di   privilegio,   le
possibilita' di accesso per tutti gli altri aspiranti, con violazione
del carattere pubblico del concorso (sentenza n. 34 del 2004 e n. 141
del 1999). 
    Possibilita' di accesso alla dirigenza, che dalla legge in  esame
sono  state  invece  irragionevolmente  impedite  ai  dipendenti  non
facenti parte della Direzione Generale interessata.