Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587) in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) per il ricevimento degli atti, fax 06.96514000 e PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui Uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta in carica, con sede in Genova per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento della legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 10, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - Parte prima - n. 6 del giorno 11 aprile 2012, recante la «Disciplina per l'esercizio delle attivita' produttive e riordino dello sportello unico» e, in particolare, dell'art. 7, con l'allegato 1, lett. h), punti da 1 a 7, e dell'art. 9, con l'allegato 2, lett. g), per violazione dell'art. 117, primo e terzo comma della Costituzione, a seguito della determinazione del Consiglio dei Ministri di impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta del 7 giugno 2012. 1. - Nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte prima - del giorno 11 aprile 2012, n. 6, risulta pubblicata la legge 5 aprile 2012, n. 10, recante la «Disciplina per l'esercizio delle attivita' produttive e riordino dello sportello unico». Tale legge regionale e' composta da diciassette articoli e 2 allegati. 2. - Con riferimento alle norme regionali impugnate, si ritiene opportuno riportarne il testo per completezza espositiva Articolo 7 - Segnalazione Certificata di Inizio Attivita' (SCIA) per interventi urbanistico - edilizi relativi ad attivita' produttive. 1. Il procedimento automatizzato mediante presentazione allo SUAP di SCIA ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 160/2010 puo' essere applicato per l'esecuzione degli interventi di cui all'Allegato 1 (Elenco interventi urbanistico - edilizi soggetti a SCIA) che siano conformi alla disciplina urbanistica e territoriale, alle normative igienico - sanitarie, ambientali, di sicurezza e di prevenzione incendi, che non richiedano il rilascio di autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati di pubbliche amministrazioni e che non interessino aree od immobili soggetti a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, salvo il caso in cui l'interessato disponga gia' degli atti amministrativi necessari e li produca unitamente alla SCIA. 2. La SCIA deve essere corredata delle dichiarazioni previste dall'art. 21-bis, comma 2, della L.R. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni e dal documento unico di regolarita' contributiva (DURC) a norma della vigente legislazione in materia, nonche' dalla ricevuta del pagamento del contributo di costruzione, ove dovuto ai sensi degli articoli 38 e 39 della medesima L.P. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Relativamente agli interventi di cui all'Allegato 1, lettere d), e), f), g), h), numeri 2, 3, 5, 6, 7, j), k), I), m), o), la SCIA deve essere corredata anche della relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato avente i contenuti stabiliti nel suddetto art. 21-bis, comma 3, della L.P. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Relativamente agli interventi di cui all'Allegato 1, lettere n), p) e r), la SCIA deve essere corredata di attestazione della conformita' urbanistico - edilizia ed igienico - sanitaria sottoscritta da tecnico abilitato di cui al medesimo art. 21-bis, comma 3. 3. Per gli interventi di cui alla lettera i) dell'Allegato 1 inerenti impianti di teleradiocomunicazione la SCIA e' inviata allo SUAP che provvede all'immediato inoltro all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL). La SCIA comprende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che attesti i dati relativi all'impianto, frequenza, potenza irradiata dall'antenna e localizzazione, nonche' l'esistenza dei requisiti di cui al presente comma e il rispetto del limite di esposizione e del valore di attenzione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz). 4. Per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera g) dell'Allegato i concernenti linee ed impianti elettrici con tensione nominale superiore a 1.000 volt contestualmente alla presentazione della SCIA e' data apposita comunicazione all'Amministrazione provinciale. Lo SUAP provvede ad acquisire in merito le valutazioni tecniche dell'ARPAL in materia di esposizione ai campi elettromagnetici. 5. Per gli interventi di cui alla lettera i) dell'Allegato 1 i soggetti interessati presentano la SCIA allo SUAP che provvede all'immediato inoltro all'ARPAL. La SCIA comprende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che attesti i dati relativi all'impianto, frequenza, potenza irradiata dall'antenna e localizzazione, nonche' l'esistenza dei requisiti di cui al presente comma e il rispetto del limite di esposizione e del valore di attenzione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 e deve essere corredata della documentazione prevista dalla normativa statale e regionale per tale tipologia di impianti. L'ARPAL effettua le verifiche di competenza entro sessanta giorni dalla ricezione della SCIA. 6. Per gli interventi di cui alle lettere i) e j) dell'Allegato i ad installazione o modifica avvenuta entro i successivi trenta giorni l'interessato invia al Comune ed all'ARPAL i dati concernenti la misurazione di intensita' del campo elettromagnetico per le verifiche di congruita' dei livelli di esposizione effettivi rispetto a quelli dichiarati, da effettuarsi a cura dell'ARPAL entro i successivi trenta giorni. 7. La realizzazione degli interventi di cui alla lettera h) dell'Allegato 1 e' ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale, fatto salvo il rispetto delle limitazioni previste nella vigente disciplina urbanistico - edilizia e delle indicazioni contenute nelle linee guida e nei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale. 8. Ove entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA sia accertata la carenza dei presupposti o dei requisiti, la sussistenza di false dichiarazioni, di violazioni della disciplina di riferimento, di inesattezze non suscettibili di regolarizzazione ai sensi dell'art. 30, comma 3, della LR 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni ovvero l'assenza di uno o piu' degli atti essenziali di cui la SCIA deve essere corredata, si applicano le disposizioni di cui al suddetto art. 30, commi 2, 3, 4, 5 e 6. 9. Anche dopo il decorso del termine di cui al comma 8 resta fermo il potere di vigilanza sull'attivita' urbanistico - edilizia di competenza del Comune interessato, nonche' il potere di assunzione delle determinazioni in via di autotutela di cui agli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni. In caso d'interventi eseguiti in assenza o in difformita' dalla SCIA si applicano le sanzioni amministrative stabilite nell'art. 43 della LR. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni. 10. L'elenco degli interventi edilizi di cui all'Allegato 1 puo' essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, in adeguamento a sopravvenute disposizioni statali e regionali. Allegato 1 - Elenco interventi urbanistico - edilizi per edifici ed impianti e relative pertinenze destinati alle attivita' indicate all'art. 1, comma 3, lettere a), b), d), e) soggetti a SCIA (Articolo 7) (Omissis) h) interventi per l'installazione di: 1) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, integrati o aderenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della copertura degli edifici o strutture esistenti, purche' di superficie non superiore a quella della copertura stessa; 2) pannelli solari fotovoltaici di qualsiasi potenza e impianti solari termici a servizio di edifici od insediamenti produttivi esistenti, anche con caratteristiche diverse da quelle di cui al punto 1, da realizzare sugli edifici o sulle strutture esistenti o nelle aree di pertinenza; 3) impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui al punto 2), realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per utilizzo nei medesimi edifici; 4) generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; 5) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo e aventi capacita' di generazione massima inferiore a 50 KWe (micro generazione); 6) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas, diversi da quelli di cui al punto 5, da realizzare all'interno di edifici esistenti, purche' non comportanti alterazione dei volumi o delle superfici, modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; 7) impianti idroelettrici e geotermoelettrici, aventi una capacita' di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto, da realizzare in edifici esistenti, purche' non comportanti realizzazione di nuove opere di presa, alterazione dei volumi o delle superfici, modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino, le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; Articolo 9 - Dichiarazione di inizio attivita' (DIA) obbligatoria per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attivita' produttive e procedimento di conferenza di servizi. 1. Ove le istanze presentate allo SUAP ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 160/2010 prevedano la realizzazione degli interventi edilizi di cui all'Allegato 2 (Interventi urbanistico - edilizi soggetti a DIA obbligatoria e a procedimento di conferenza di servizi) che siano conformi alla disciplina urbanistico - edilizia e territoriale, alla vigente programmazione commerciale e urbanistica emanata dalla Regione ed alle normative igienico - sanitarie, ambientali, di sicurezza e di prevenzione incendi, gli stessi sono realizzabili mediante DIA obbligatoria contenente la documentazione prevista nell'art. 26, commi 2 e 3, della LR. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Nel caso di presentazione di DIA obbligatoria per la realizzazione di linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di cui alla lettera f) dell'Allegato 2 con tensione nominale superiore a 1.000 volt, lo SUAP provvede a darne comunicazione all'Amministrazione provinciale e acquisisce le valutazioni tecniche dell'ARPAL in materia di esposizione ai campi elettromagnetici. 3. Per gli interventi relativi alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui alla lettera g), numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'Allegato 2 alla DIA sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. La realizzazione di tali impianti di produzione di energia e' ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale, fatto salvo il rispetto delle limitazioni previste nella vigente disciplina urbanistico - edilizia e delle indicazioni contenute nelle linee guida e nei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale. 4. Per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera h) dell'Allegato 2 i soggetti interessati, contestualmente alla presentazione allo SUAP della DIA obbligatoria conforme a quanto previsto dall'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modificazioni e integrazioni, presentano istanza all'ARPAL, corredata della documentazione prevista dalla normativa statale e regionale, per l'espressione del parere di competenza in merito al rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento elettromagnetico. Tale parere e' reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. Entro trenta giorni dall'installazione l'interessato e' tenuto ad inviare al Comune ed all'ARPAL i dati concernenti la misurazione di intensita' del campo elettromagnetico per le verifiche di congruita' dei livelli di esposizione effettivi rispetto a quelli dichiarati, da effettuarsi a cura dell'ARPAL entro i successivi trenta giorni. 5. La Giunta regionale puo' emanare specifiche disposizioni di ulteriori semplificazioni relative alle procedure di SCIA e di DIA obbligatoria aventi ad oggetto gli interventi di cui alla lettera h) dell'Allegato 1 e di cui alla lettera f) dell'Allegato 2, nel rispetto delle disposizioni statali. 6. Gli interventi urbanistico - edilizi oggetto della DIA obbligatoria possono essere iniziati decorso il termine di trenta giorni dalla relativa presentazione. Entro il medesimo termine il responsabile dello SUAP puo' notificare all'interessato ordine motivato di non effettuare il preciso intervento ove riscontri l'assenza di uno o piu' dei presupposti o dei requisiti prescritti ovvero di una o piu' delle condizioni stabilite dall'art. 26, comma 2, della L.R. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Per gli adempimenti relativi al versamento del contributo di costruzione dovuto, all'integrazione della documentazione a corredo della DIA obbligatoria, all'inizio e all'ultimazione dei lavori, nonche' alla stipulazione dell'atto convenzionale, si applicano le disposizioni stabilite nel suddetto art. 26. 7. Nel caso gli interventi oggetto dell'istanza di cui al comma i richiedano il rilascio di autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati di competenza di amministrazioni pubbliche per il cui rilascio sia previsto un termine inferiore a novanta giorni, fino all'acquisizione di tali atti la DIA obbligatoria e' priva di effetti e l'interessato non puo' dare inizio ai lavori. A tal fine il responsabile dello SUAP: a) puo' indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e successivi della L. 241/1990 per acquisire tali atti, da concludersi nel termine di trenta giorni dall'indizione della conferenza; b) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi, conclude in ogni caso il procedimento considerando acquisito l'assenso di tali amministrazioni dando atto che la DIA obbligatoria e' divenuta efficace con conseguente facolta' di inizio dei lavori. 8. L'elenco degli interventi edilizi di cui all'Allegato 2 puo' essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, in adeguamento alle sopravvenute disposizioni statali e regionali. Allegato 2 - Elenco interventi urbanistico - edilizi soggetti a DIA obbligatoria per edifici ed impianti e relative pertinenze destinati alle attivita' indicate all'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) (Art. 9). (Omissis) g) impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di seguito indicati: 1) impianti fotovoltaici a terra fino a 20 kW collocati in aree al di fuori del lotto di pertinenza; 2) impianti eolici di nuova realizzazione con capacita' di generazione fino a 200 kW che non richiedano sostanziali modifiche alla viabilita' pubblica esistente o esecuzione di percorsi di accesso di lunghezza superiore a 100 metri; 3) impianti eolici fino a 1 MW che costituiscano ampliamento di parchi eolici esistenti che non richiedano sostanziali modifiche alla viabilita' pubblica esistente o esecuzione di percorsi di accesso di lunghezza superiore a 100 metri; 4) impianti di rilevazione anemometrica mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, da rimuovere comunque alla fine della campagna di misurazione nel caso in cui si preveda una durata della rilevazione superiore a trentasei mesi; 5) impianti idroelettrici con capacita' di generazione fino a 100 kW; 6) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas, con capacita' di generazione fino a 200 kW; 7) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gasresiduati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo con capacita' di generazione massima inferiore a 1.000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3.000 kWt; 3. - Le impugnate disposizioni della legge della Regione Liguria n. 10/2012 sono costituzionalmente illegittime e meritano, pertanto, di essere annullate. Esse, infatti, con riferimento agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, introducono un regime autorizzativo contrastante con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante la «attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE», le cui norme costituiscono disposizioni statali di principio. Degni di particolare rilievo risultano, al riguardo, il Titolo I (Finalita' e Obbiettivi) e il Titolo II (Procedure amministrative, regolamentazioni e codici), del quale riveste particolare rilievo il Capo I (Autorizzazioni e procedure amministrative). A tali importanti disposizioni non risulta essersi attenuto il legislatore regionale ligure con l'emanazione delle norme che con il presente ricorso vengono impugnate innanzi a codesta Corte costituzionale. Con riferimento all'art. 7 e all'Allegato 1, lettera h) (punti da 1 a 7), si osserva che tali disposizioni individuano una serie di interventi per l'installazione di alcune tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili da assoggettare a Segnalazione Certificata di Inizio Attivita' (c.d. SCIA). In particolare, viene prevista la possibilita' di assentire, mediante la procedura di SCIA, l'installazione di «pannelli solari fotovoltaici di qualsiasi potenza e impianti solari termici a servizio di edifici od insediamenti produttivi esistenti, anche con caratteristiche diverse da quelle di cui al punto 1, da realizzare sugli edifici o sulle strutture esistenti o nelle aree di pertinenza» (Allegato 1, lett. h), punto 2). Siffatte norme regionali non rispettano le disposizioni stabilite dal richiamato d.lgs. n. 28/2011, emanato per dare attuazione alla direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, da una parte, infatti, esse assoggettano a SCIA una serie di interventi per i quali il citato d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (tramite il rinvio alle Linee Guida), prevede la mera comunicazione per attivita' edilizia libera e determinano di conseguenza un indebito aggravio procedimentale; da un'altra, invece, prevedono la semplice SCIA con interventi che, ai sensi della normativa statale di principio, dovrebbero essere assoggettati alla piu' rigorosa procedura di autorizzazione unica, ove l'impianto superi la potenza di 1 MW (art. 6, comma 9, d.lgs. n. 28/2011). Con riferimento, poi, all'art. 9 e all'Allegato 2, lettera g), della legge regionale in esame, si rileva che tali norme individuano gli interventi relativi alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali e' sufficiente la Dichiarazione di Inizio Attivita' (cd. DIA). Al riguardo, occorre peraltro osservare che l'art. 4 del decreto legislativo n. 28/2011 stabilisce che la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili «sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione» e che detta attivita' e' regolata, secondo un principio di proporzionalita': a) dall'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni; b) dalla procedura abilitativa semplificata (PAS), disciplinata dall'art. 6 del d.lgs n. 28/2011; c) dalla Comunicazione relativa alle attivita' in edilizia libera, prevista dall'art. 6, comma 11, del medesimo d.lgs. n. 28/2011. L'individuazione degli interventi da assoggettare a PAS ovvero alla Comunicazione relativa alle attivita' in edilizia libera e' rimessa alle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti rinnovabili, approvate con D.M. 10 settembre 2010 (art. 6, commi 1 e 11, del d.lgs. n. 28/2011). Ai sensi della normativa nazionale, pertanto, le procedure previste per la SCIA e per la DIA non sono piu' applicabili, in caso d'installazione e di esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Al riguardo, giova considerare che la PAS e' stata introdotta nell'ordinamento giuridico proprio allo scopo di prevedere una procedura piu' adatta all'installazione di determinate tipologie di impianti a fonti rinnovabili, considerato che l'esperienza della DIA aveva dato luogo a non pochi problemi applicativi essendo una procedura nata per interventi di tipo edilizio e non pienamente idonea alla costruzione di impianti produttivi di tipo energetico. E' necessario tenere altresi' presente che le procedure finalizzate alla realizzazione e alla gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili sono ispirate a principi di semplificazione e accelerazione e che il recepimento di tali suddetti principi con il decreto legislativo n. 28/2011 ha costituito l'adempimento a un preciso obbligo comunitario, sancito dall'art. 13, comma 1, lett. c), della Direttiva 2009/28/CE, il quale prevede che gli Stati membri assicurino che le procedure di autorizzazione applicabili agli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, oltre che proporzionate e necessarie, «siano semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato». Al riguardo, si puo' altresi' aggiungere che codesta Corte costituzionale ha gia' avuto modo di dichiarare l'illegittimita' di disposizioni regionali che, analogamente a quelle in esame, avevano introdotto opzioni procedimentali «in contrasto con le finalita' di semplificazione perseguite dal legislatore statale» (sentenza 24 marzo 2010, n. 124). Codesta Corte costituzionale, inoltre, ha ripetutamente affermato che «maggiori soglie di capacita' di generazione e caratteristiche dei siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina (rispetto all'autorizzazione unica, ndr), possono essere individuate soltanto con l'adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente» (sentenza n. 4 giugno 2010, n. 194, 26 marzo 2010, n. 119 e n. 124/2010, cit.). Pertanto, anche se l'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 28/2011 ha dato facolta' alle Regioni e alle Province autonome di estendere la soglia di applicazione delle procedure semplificate previste dalla normativa nazionale, tale facolta' non puo' essere esercitata con riferimento agli impianti di potenza nominale superiore ad 1 MW elettrico. Le impugnate norme regionali si pongono, percio', in contrasto con le richiamate norme statali di principio e violano di conseguenza, sia l'art. 117, primo comma della Costituzione, che impone il rispetto degli obblighi comunitari, sia l'art. 117, terzo comma, che attribuisce alle regioni la potesta' legislativa di tipo concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, mentre riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali. Esse meritano, dunque, di essere annullate.