Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri   (C.F.
80188230587)  in  carica,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
Generale dello Stato (C.F.  80224030587)  per  il  ricevimento  degli
atti,  fax  06.96514000  e  PEC   ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it,
presso i cui Uffici ha legale domicilio in Roma, via  dei  Portoghesi
n. 12; 
    Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta
in  carica,   con   sede   in   Genova   per   la   declaratoria   di
incostituzionalita' e  conseguente  annullamento  della  legge  della
Regione Liguria 5 aprile  2012,  n.  10,  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione Liguria - Parte prima - n. 6  del  giorno  11
aprile 2012, recante la «Disciplina per l'esercizio  delle  attivita'
produttive e riordino  dello  sportello  unico»  e,  in  particolare,
dell'art. 7, con l'allegato 1, lett. h), punti da 1 a 7, e  dell'art.
9, con l'allegato 2, lett. g), per violazione dell'art. 117, primo  e
terzo comma della Costituzione, a seguito  della  determinazione  del
Consiglio dei Ministri di impugnativa della predetta legge regionale,
assunta nella seduta del 7 giugno 2012. 
    1. - Nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte prima
- del giorno 11 aprile 2012, n. 6,  risulta  pubblicata  la  legge  5
aprile 2012, n. 10, recante  la  «Disciplina  per  l'esercizio  delle
attivita' produttive e riordino dello sportello  unico».  Tale  legge
regionale e' composta da diciassette articoli e 2 allegati. 
    2. - Con riferimento alle norme regionali impugnate,  si  ritiene
opportuno riportarne il testo per completezza espositiva 
    Articolo 7 - Segnalazione Certificata di Inizio Attivita'  (SCIA)
per  interventi  urbanistico  -   edilizi   relativi   ad   attivita'
produttive. 
    1. Il procedimento automatizzato mediante presentazione allo SUAP
di SCIA  ai  sensi  dell'art.  5  del  d.P.R.  160/2010  puo'  essere
applicato per l'esecuzione degli interventi  di  cui  all'Allegato  1
(Elenco interventi urbanistico - edilizi soggetti a SCIA)  che  siano
conformi alla disciplina urbanistica e territoriale,  alle  normative
igienico - sanitarie,  ambientali,  di  sicurezza  e  di  prevenzione
incendi, che non richiedano il rilascio di autorizzazioni, pareri  od
altri   atti   di   assenso   comunque   denominati   di    pubbliche
amministrazioni e che non interessino aree  od  immobili  soggetti  a
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, salvo il caso  in  cui
l'interessato disponga gia' degli atti amministrativi necessari e  li
produca unitamente alla SCIA. 
    2. La SCIA deve essere  corredata  delle  dichiarazioni  previste
dall'art.  21-bis,  comma  2,  della  L.R.   16/2008   e   successive
modificazioni e integrazioni e dal  documento  unico  di  regolarita'
contributiva (DURC) a norma della vigente  legislazione  in  materia,
nonche' dalla ricevuta del pagamento del contributo  di  costruzione,
ove dovuto ai sensi degli  articoli  38  e  39  della  medesima  L.P.
16/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Relativamente agli
interventi di cui all'Allegato 1, lettere d), e), f), g), h),  numeri
2, 3, 5, 6, 7, j), k), I), m), o),  la  SCIA  deve  essere  corredata
anche della  relazione  tecnica  sottoscritta  da  tecnico  abilitato
avente i contenuti stabiliti nel suddetto art. 21-bis, comma 3, della
L.P. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Relativamente
agli interventi di cui all'Allegato 1, lettere n), p) e r),  la  SCIA
deve essere corredata di attestazione della conformita' urbanistico -
edilizia ed igienico - sanitaria sottoscritta da tecnico abilitato di
cui al medesimo art. 21-bis, comma 3. 
    3. Per gli interventi di cui  alla  lettera  i)  dell'Allegato  1
inerenti impianti di teleradiocomunicazione la SCIA e'  inviata  allo
SUAP che provvede all'immediato inoltro all'Agenzia Regionale per  la
Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL). 
    La SCIA  comprende  una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta' che  attesti  i  dati  relativi  all'impianto,  frequenza,
potenza irradiata dall'antenna e localizzazione, nonche'  l'esistenza
dei requisiti di cui al presente comma e il rispetto  del  limite  di
esposizione e del valore di  attenzione  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003  (Fissazione  dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi  di
qualita' per la protezione  della  popolazione  dalle  esposizioni  a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati  a  frequenze
comprese tra 100 kHz e 300 GHz). 
    4. Per la realizzazione degli interventi di cui alla  lettera  g)
dell'Allegato i concernenti linee ed impianti elettrici con  tensione
nominale superiore a 1.000 volt  contestualmente  alla  presentazione
della  SCIA  e'  data  apposita   comunicazione   all'Amministrazione
provinciale. Lo SUAP provvede ad acquisire in merito  le  valutazioni
tecniche   dell'ARPAL   in   materia   di   esposizione   ai    campi
elettromagnetici. 
    5. Per gli interventi di cui alla lettera i)  dell'Allegato  1  i
soggetti interessati  presentano  la  SCIA  allo  SUAP  che  provvede
all'immediato inoltro all'ARPAL. La SCIA comprende una  dichiarazione
sostitutiva di  atto  di  notorieta'  che  attesti  i  dati  relativi
all'impianto,   frequenza,   potenza   irradiata    dall'antenna    e
localizzazione, nonche' l'esistenza dei requisiti di cui al  presente
comma e il rispetto  del  limite  di  esposizione  e  del  valore  di
attenzione ai sensi del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 8 luglio 2003 e deve essere corredata  della  documentazione
prevista dalla normativa statale e regionale per  tale  tipologia  di
impianti. L'ARPAL effettua le verifiche di competenza entro  sessanta
giorni dalla ricezione della SCIA. 
    6. Per gli interventi di cui alle lettere i) e j) dell'Allegato i
ad installazione o modifica avvenuta entro i successivi trenta giorni
l'interessato invia al Comune ed  all'ARPAL  i  dati  concernenti  la
misurazione di intensita' del campo elettromagnetico per le verifiche
di congruita' dei livelli di esposizione effettivi rispetto a  quelli
dichiarati, da effettuarsi  a  cura  dell'ARPAL  entro  i  successivi
trenta giorni. 
    7. La realizzazione degli  interventi  di  cui  alla  lettera  h)
dell'Allegato  1  e'  ammessa  in  tutte  le  zone  urbanistiche  del
territorio  comunale,  fatto  salvo  il  rispetto  delle  limitazioni
previste nella vigente disciplina  urbanistico  -  edilizia  e  delle
indicazioni contenute nelle linee guida e nei criteri individuati con
deliberazione della Giunta regionale. 
    8. Ove entro il termine  di  trenta  giorni  dalla  presentazione
della SCIA sia accertata la carenza dei presupposti o dei  requisiti,
la sussistenza di false dichiarazioni, di violazioni della disciplina
di riferimento, di inesattezze non suscettibili  di  regolarizzazione
ai sensi dell'art.  30,  comma  3,  della  LR  16/2008  e  successive
modificazioni e integrazioni ovvero l'assenza di  uno  o  piu'  degli
atti essenziali di cui la SCIA deve essere corredata, si applicano le
disposizioni di cui al suddetto art. 30, commi 2, 3, 4, 5 e 6. 
    9. Anche dopo il decorso del termine di  cui  al  comma  8  resta
fermo il potere di vigilanza sull'attivita' urbanistico - edilizia di
competenza del Comune interessato, nonche' il  potere  di  assunzione
delle determinazioni in  via  di  autotutela  di  cui  agli  articoli
21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto  1990,  n.  241  (Nuove
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso ai documenti amministrativi) e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.  In  caso  d'interventi  eseguiti  in  assenza   o   in
difformita'  dalla  SCIA  si  applicano  le  sanzioni  amministrative
stabilite nell'art. 43 della LR. 16/2008 e successive modificazioni e
integrazioni. 
    10. L'elenco degli interventi edilizi di cui all'Allegato 1  puo'
essere  modificato  con  deliberazione  della  Giunta  regionale,  in
adeguamento a sopravvenute disposizioni statali e regionali. 
    Allegato 1 - Elenco interventi urbanistico - edilizi per  edifici
ed impianti e relative pertinenze destinati alle  attivita'  indicate
all'art. 1, comma 3, lettere a), b), d), e) soggetti a SCIA (Articolo
7) 
    (Omissis) 
    h) interventi per l'installazione di: 
    1) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici  di  qualsiasi
potenza, integrati o aderenti con la stessa inclinazione e lo  stesso
orientamento della copertura degli  edifici  o  strutture  esistenti,
purche' di superficie non superiore a quella della copertura stessa; 
    2) pannelli solari fotovoltaici di qualsiasi potenza  e  impianti
solari termici a  servizio  di  edifici  od  insediamenti  produttivi
esistenti, anche con caratteristiche diverse  da  quelle  di  cui  al
punto 1, da realizzare sugli edifici o sulle  strutture  esistenti  o
nelle aree di pertinenza; 
    3) impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili
diversi da quelli di  cui  al  punto  2),  realizzati  negli  edifici
esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente
alla produzione di acqua calda e di aria per  utilizzo  nei  medesimi
edifici; 
    4) generatori eolici con altezza complessiva non superiore a  1,5
metri e diametro non superiore a 1 metro; 
    5)  impianti  alimentati  da  biomasse,  gas  di  discarica,  gas
residuati da processi di depurazione e  biogas  operanti  in  assetto
cogenerativo e aventi capacita' di generazione massima inferiore a 50
KWe (micro generazione); 
    6)  impianti  alimentati  da  biomasse,  gas  di  discarica,  gas
residuati da processi di depurazione e biogas, diversi da  quelli  di
cui al punto 5,  da  realizzare  all'interno  di  edifici  esistenti,
purche' non comportanti alterazione dei  volumi  o  delle  superfici,
modifiche  delle  destinazioni  d'uso,  non   riguardino   le   parti
strutturali dell'edificio, non comportino aumento  del  numero  delle
unita'  immobiliari  e  non  implichino  incremento   dei   parametri
urbanistici; 
    7)  impianti  idroelettrici  e  geotermoelettrici,   aventi   una
capacita' di generazione compatibile con il  regime  di  scambio  sul
posto, da realizzare in edifici esistenti,  purche'  non  comportanti
realizzazione di nuove opere di presa, alterazione dei volumi o delle
superfici, modifiche delle destinazioni  d'uso,  non  riguardino,  le
parti strutturali dell'edificio, non comportino  aumento  del  numero
delle unita' immobiliari e non implichino  incremento  dei  parametri
urbanistici; 
    Articolo 9 - Dichiarazione di inizio attivita' (DIA) obbligatoria
per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attivita' produttive e
procedimento di conferenza di servizi. 
    1. Ove le istanze presentate allo SUAP ai sensi dell'art.  7  del
d.P.R. 160/2010 prevedano la realizzazione degli  interventi  edilizi
di cui all'Allegato 2 (Interventi urbanistico -  edilizi  soggetti  a
DIA obbligatoria e a procedimento di conferenza di servizi) che siano
conformi alla disciplina urbanistico - edilizia e territoriale,  alla
vigente  programmazione  commerciale  e  urbanistica  emanata   dalla
Regione ed  alle  normative  igienico  -  sanitarie,  ambientali,  di
sicurezza e di prevenzione  incendi,  gli  stessi  sono  realizzabili
mediante  DIA  obbligatoria  contenente  la  documentazione  prevista
nell'art.  26,  commi  2  e  3,  della  LR.  16/2008   e   successive
modificazioni ed integrazioni. 
    2.  Nel  caso  di  presentazione  di  DIA  obbligatoria  per   la
realizzazione  di  linee   ed   impianti   per   il   trasporto,   la
trasformazione e la distribuzione di energia elettrica  di  cui  alla
lettera f) dell'Allegato 2 con tensione nominale  superiore  a  1.000
volt, lo SUAP  provvede  a  darne  comunicazione  all'Amministrazione
provinciale  e  acquisisce  le  valutazioni  tecniche  dell'ARPAL  in
materia di esposizione ai campi elettromagnetici. 
    3. Per gli interventi relativi alla realizzazione di impianti  di
produzione di energia da fonti rinnovabili di cui  alla  lettera  g),
numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'Allegato 2 alla  DIA  sono  allegati
gli elaborati tecnici per la connessione redatti  dal  gestore  della
rete. La realizzazione di tali impianti di produzione di  energia  e'
ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale,  fatto
salvo il rispetto delle limitazioni previste nella vigente disciplina
urbanistico - edilizia e  delle  indicazioni  contenute  nelle  linee
guida e  nei  criteri  individuati  con  deliberazione  della  Giunta
regionale. 
    4. Per la realizzazione degli interventi di cui alla  lettera  h)
dell'Allegato  2  i  soggetti   interessati,   contestualmente   alla
presentazione allo SUAP della  DIA  obbligatoria  conforme  a  quanto
previsto dall'art. 87, comma 3, del  decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche)  e  successive
modificazioni e integrazioni, presentano istanza all'ARPAL, corredata
della documentazione prevista dalla normativa  statale  e  regionale,
per l'espressione del parere di  competenza  in  merito  al  rispetto
della vigente normativa in materia di inquinamento  elettromagnetico.
Tale parere e' reso nel termine  di  trenta  giorni  dal  ricevimento
dell'istanza. Entro trenta giorni dall'installazione l'interessato e'
tenuto ad inviare al  Comune  ed  all'ARPAL  i  dati  concernenti  la
misurazione di intensita' del campo elettromagnetico per le verifiche
di congruita' dei livelli di esposizione effettivi rispetto a  quelli
dichiarati, da effettuarsi  a  cura  dell'ARPAL  entro  i  successivi
trenta giorni. 
    5. La Giunta regionale puo' emanare  specifiche  disposizioni  di
ulteriori semplificazioni relative alle procedure di SCIA  e  di  DIA
obbligatoria aventi ad oggetto gli interventi di cui alla lettera  h)
dell'Allegato 1 e  di  cui  alla  lettera  f)  dell'Allegato  2,  nel
rispetto delle disposizioni statali. 
    6.  Gli  interventi  urbanistico  -  edilizi  oggetto  della  DIA
obbligatoria possono essere iniziati decorso  il  termine  di  trenta
giorni dalla relativa presentazione. Entro  il  medesimo  termine  il
responsabile  dello  SUAP  puo'  notificare  all'interessato   ordine
motivato di  non  effettuare  il  preciso  intervento  ove  riscontri
l'assenza di uno o piu' dei presupposti o  dei  requisiti  prescritti
ovvero di una o piu' delle condizioni stabilite dall'art.  26,  comma
2, della L.R. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni.  Per
gli adempimenti relativi al versamento del contributo di  costruzione
dovuto, all'integrazione della documentazione  a  corredo  della  DIA
obbligatoria, all'inizio e all'ultimazione dei lavori,  nonche'  alla
stipulazione dell'atto convenzionale, si  applicano  le  disposizioni
stabilite nel suddetto art. 26. 
    7. Nel caso gli interventi oggetto dell'istanza di cui al comma i
richiedano il rilascio di autorizzazioni, pareri  od  altri  atti  di
assenso  comunque  denominati  di   competenza   di   amministrazioni
pubbliche per il cui rilascio sia previsto  un  termine  inferiore  a
novanta  giorni,  fino  all'acquisizione  di   tali   atti   la   DIA
obbligatoria e' priva di effetti e l'interessato non puo' dare inizio
ai lavori. A tal fine il responsabile dello SUAP: 
        a) puo' indire una  conferenza  di  servizi  ai  sensi  degli
articoli 14 e successivi della L. 241/1990 per acquisire  tali  atti,
da concludersi nel termine  di  trenta  giorni  dall'indizione  della
conferenza; 
        b) in caso di mancato ricorso  alla  conferenza  di  servizi,
scaduto  il  termine  previsto  per  le  altre  amministrazioni   per
pronunciarsi, conclude in  ogni  caso  il  procedimento  considerando
acquisito l'assenso di tali amministrazioni dando  atto  che  la  DIA
obbligatoria e' divenuta efficace con conseguente facolta' di  inizio
dei lavori. 
    8. L'elenco degli interventi edilizi di cui all'Allegato  2  puo'
essere  modificato  con  deliberazione  della  Giunta  regionale,  in
adeguamento alle sopravvenute disposizioni statali e regionali. 
    Allegato 2 - Elenco interventi urbanistico - edilizi  soggetti  a
DIA obbligatoria  per  edifici  ed  impianti  e  relative  pertinenze
destinati alle attivita' indicate all'art. 1, comma  3,  lettere  a),
b), c) e d) (Art. 9). 
    (Omissis) 
    g)  impianti  di  produzione  di  energia  alimentati  da   fonti
rinnovabili di seguito indicati: 
        1) impianti fotovoltaici a terra fino a 20  kW  collocati  in
aree al di fuori del lotto di pertinenza; 
        2) impianti eolici di nuova realizzazione  con  capacita'  di
generazione fino a 200 kW che non  richiedano  sostanziali  modifiche
alla viabilita'  pubblica  esistente  o  esecuzione  di  percorsi  di
accesso di lunghezza superiore a 100 metri; 
        3) impianti eolici fino a 1 MW che costituiscano  ampliamento
di parchi eolici esistenti che non richiedano  sostanziali  modifiche
alla viabilita'  pubblica  esistente  o  esecuzione  di  percorsi  di
accesso di lunghezza superiore a 100 metri; 
        4) impianti di rilevazione  anemometrica  mediante  strutture
mobili, semifisse o comunque amovibili, da  rimuovere  comunque  alla
fine della campagna di misurazione nel caso in  cui  si  preveda  una
durata della rilevazione superiore a trentasei mesi; 
        5) impianti idroelettrici con capacita' di generazione fino a
100 kW; 
        6) impianti alimentati da biomasse,  gas  di  discarica,  gas
residuati da processi di  depurazione  e  biogas,  con  capacita'  di
generazione fino a 200 kW; 
        7)  impianti  alimentati  da  biomasse,  gas  di   discarica,
gasresiduati da processi di depurazione e biogas operanti in  assetto
cogenerativo con capacita' di generazione massima inferiore  a  1.000
kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3.000 kWt; 
    3. - Le impugnate disposizioni della legge della Regione  Liguria
n. 10/2012 sono costituzionalmente illegittime e meritano,  pertanto,
di essere annullate. Esse, infatti,  con  riferimento  agli  impianti
alimentati da fonti rinnovabili, introducono un regime  autorizzativo
contrastante con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  recante
la «attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»,  le  cui  norme
costituiscono disposizioni statali di principio. 
    Degni di particolare rilievo risultano, al riguardo, il Titolo  I
(Finalita' e Obbiettivi) e il Titolo  II  (Procedure  amministrative,
regolamentazioni e codici), del quale riveste particolare rilievo  il
Capo I (Autorizzazioni e procedure amministrative). 
    A tali importanti disposizioni non risulta  essersi  attenuto  il
legislatore regionale ligure con l'emanazione delle norme che con  il
presente  ricorso  vengono  impugnate   innanzi   a   codesta   Corte
costituzionale. 
    Con riferimento all'art. 7 e all'Allegato 1, lettera h) (punti da
1 a 7), si osserva che tali disposizioni  individuano  una  serie  di
interventi  per  l'installazione  di  alcune  tipologie  di  impianti
alimentati  da  fonti  rinnovabili  da  assoggettare  a  Segnalazione
Certificata di Inizio Attivita' (c.d. SCIA).  In  particolare,  viene
prevista la possibilita' di assentire, mediante la procedura di SCIA,
l'installazione di «pannelli solari fotovoltaici di qualsiasi potenza
e impianti solari termici  a  servizio  di  edifici  od  insediamenti
produttivi esistenti, anche con caratteristiche diverse da quelle  di
cui al punto  1,  da  realizzare  sugli  edifici  o  sulle  strutture
esistenti o nelle aree di pertinenza» (Allegato 1,  lett.  h),  punto
2). 
    Siffatte norme regionali non rispettano le disposizioni stabilite
dal richiamato d.lgs. n. 28/2011, emanato per  dare  attuazione  alla
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da  fonti
rinnovabili, da una parte, infatti,  esse  assoggettano  a  SCIA  una
serie di interventi per i quali il citato d.lgs. 3 marzo 2011, n.  28
(tramite il rinvio alle Linee Guida), prevede la  mera  comunicazione
per  attivita'  edilizia  libera  e  determinano  di  conseguenza  un
indebito aggravio procedimentale; da un'altra, invece,  prevedono  la
semplice SCIA con interventi che, ai sensi della normativa statale di
principio,  dovrebbero  essere  assoggettati   alla   piu'   rigorosa
procedura di autorizzazione unica, ove l'impianto superi  la  potenza
di 1 MW (art. 6, comma 9, d.lgs. n. 28/2011). 
    Con riferimento, poi, all'art. 9 e all'Allegato  2,  lettera  g),
della legge regionale in esame, si rileva che tali norme  individuano
gli interventi relativi alla realizzazione di impianti alimentati  da
fonti rinnovabili per i quali  e'  sufficiente  la  Dichiarazione  di
Inizio Attivita' (cd. DIA). 
    Al riguardo, occorre peraltro osservare che l'art. 4 del  decreto
legislativo n. 28/2011 stabilisce che la  costruzione  e  l'esercizio
degli impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  «sono  disciplinati
secondo speciali procedure amministrative  semplificate,  accelerate,
proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche
di ogni singola applicazione» e  che  detta  attivita'  e'  regolata,
secondo un principio di proporzionalita': 
        a) dall'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. 29
dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni; 
        b)   dalla   procedura   abilitativa   semplificata    (PAS),
disciplinata dall'art. 6 del d.lgs n. 28/2011; 
        c) dalla Comunicazione relativa alle  attivita'  in  edilizia
libera, prevista dall'art.  6,  comma  11,  del  medesimo  d.lgs.  n.
28/2011. 
    L'individuazione degli interventi da assoggettare  a  PAS  ovvero
alla Comunicazione relativa alle  attivita'  in  edilizia  libera  e'
rimessa  alle  Linee  Guida  per  l'autorizzazione   degli   impianti
rinnovabili, approvate con D.M. 10 settembre 2010 (art. 6, commi 1  e
11, del d.lgs. n. 28/2011). 
    Ai  sensi  della  normativa  nazionale,  pertanto,  le  procedure
previste per la SCIA e per la DIA non sono piu' applicabili, in  caso
d'installazione e  di  esercizio  di  impianti  alimentati  da  fonti
rinnovabili. 
    Al riguardo, giova considerare che la  PAS  e'  stata  introdotta
nell'ordinamento  giuridico  proprio  allo  scopo  di  prevedere  una
procedura piu' adatta all'installazione di determinate  tipologie  di
impianti a fonti rinnovabili, considerato che l'esperienza della  DIA
aveva dato  luogo  a  non  pochi  problemi  applicativi  essendo  una
procedura nata per interventi  di  tipo  edilizio  e  non  pienamente
idonea alla costruzione di impianti produttivi di tipo energetico. 
    E'  necessario  tenere  altresi'  presente   che   le   procedure
finalizzate alla realizzazione e  alla  gestione  degli  impianti  di
energia elettrica prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  sono
ispirate a principi di  semplificazione  e  accelerazione  e  che  il
recepimento di tali suddetti principi con il decreto  legislativo  n.
28/2011 ha costituito l'adempimento a un preciso obbligo comunitario,
sancito dall'art. 13, comma 1, lett. c), della Direttiva  2009/28/CE,
il quale prevede che gli Stati membri assicurino che le procedure  di
autorizzazione  applicabili  agli  impianti   alimentati   da   fonti
energetiche rinnovabili, oltre che proporzionate e necessarie, «siano
semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato». 
    Al riguardo,  si  puo'  altresi'  aggiungere  che  codesta  Corte
costituzionale ha gia' avuto modo di dichiarare  l'illegittimita'  di
disposizioni regionali che, analogamente a quelle in  esame,  avevano
introdotto opzioni procedimentali «in contrasto con le  finalita'  di
semplificazione perseguite  dal  legislatore  statale»  (sentenza  24
marzo 2010, n. 124). 
    Codesta Corte costituzionale, inoltre, ha ripetutamente affermato
che «maggiori soglie di capacita' di  generazione  e  caratteristiche
dei siti di  installazione,  per  i  quali  si  proceda  con  diversa
disciplina (rispetto all'autorizzazione unica, ndr),  possono  essere
individuate soltanto con l'adozione di un decreto del Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare,  d'intesa  con  la  Conferenza
unificata, senza che  la  Regione  possa  provvedervi  autonomamente»
(sentenza n. 4 giugno 2010, n. 194,  26  marzo  2010,  n.  119  e  n.
124/2010, cit.). 
    Pertanto, anche se l'art. 6, comma 9, del d.lgs.  n.  28/2011  ha
dato facolta' alle Regioni e alle Province autonome di  estendere  la
soglia di applicazione delle procedure  semplificate  previste  dalla
normativa nazionale, tale facolta' non  puo'  essere  esercitata  con
riferimento agli impianti di  potenza  nominale  superiore  ad  1  MW
elettrico. 
    Le impugnate norme regionali si pongono,  percio',  in  contrasto
con  le  richiamate  norme  statali  di  principio   e   violano   di
conseguenza, sia l'art. 117,  primo  comma  della  Costituzione,  che
impone il rispetto degli obblighi comunitari, sia l'art.  117,  terzo
comma, che attribuisce alle regioni la potesta' legislativa  di  tipo
concorrente in  materia  di  produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale dell'energia, mentre riserva allo Stato  la  determinazione
dei principi fondamentali. 
    Esse meritano, dunque, di essere annullate.