Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) fax: 0696514000 PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 domicilia; Contro la Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Venezia, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge Regione Veneto 27.4.2012, n. 17, recante «Disposizioni in materia di risorse idriche», pubblicata sul BUR del 4 maggio 2012, n. 45. Con la legge indicata in epigrafe, la Regione Veneto ha dettato varie disposizioni in materia di risorse idriche. La Presidenza del Consiglio dei Ministri propone impugnativa della predetta legge, ai sensi dell'art. 127 Cost., per i seguenti profili di illegittimita' costituzionale: 1) Articoli 4, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, della legge, che attribuiscono ai consigli di bacino la funzione di approvare le tariffe (ed i relativi aggiornamenti) del servizio idrico integrato. Tali disposizioni, in quanto intervengono sulla definizione delle tariffe relative ai servizi idrici, esulano dalla competenza regionale ed incidono nelle materie della tutela dell'ambiente e in quella della tutela della concorrenza, ambedue di competenza legislativa esclusiva dello Stato, alle quali la determinazione delle tariffe e' ascrivibile. Esse violano pertanto l'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), della Costituzione. Tale invasione delle competenze esclusive statali si evince in particolare dal contrasto delle disposizioni regionali in esame con varie norme statali interposte, ed in particolare gli artt. 154 e 161 del d. lgs. n. 152 del 2006, dalla cui interpretazione si desume che la determinazione delle tariffe in oggetto e di competenza esclusiva statale, l'art. 10, comma 14, lett. e), del d.l. n. 70/2011, secondo il quale l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua (ora sostituita dall'Autorita' per l'energia elettrica e gas, ai sensi dell'art 19, comma 21 del d.l. n 210 del 2011) «approva le tariffe predisposte dalle autorita' competenti». Codesta Ecc.ma Corte, che si e' piu' volte soffermata su tale argomento, ha affermato in particolare (con le sentenze n. 29 del 2010 e n. 246 del 2009) che, attraverso la determinazione della tariffa, il legislatore statale fissa livelli uniformi di tutela dell'ambiente, in quanto in tal modo persegue la finalita' di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarieta', delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilita' dell'ambiente, l'aspettativa ed il diritto delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale ed altre finalita' tipicamente ambientali. Sotto altro - ma connesso - profilo, sempre secondo codesta Corte, nella determinazione della tariffa viene poi in rilievo la materia della tutela della concorrenza; cio' in quanto la determinazione della tariffa e' volta ad ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e ad assicurare all'utenza efficienza ed affidabilita' del servizio. L'uniforme metodologia tariffaria, adottata con l'interposta legislazione statale, e' finalizzata, dunque, a preservare il bene giuridico "ambiente" dai rischi derivanti da una tutela non uniforme ed a garantire uno sviluppo concorrenziale del settore del servizio idrico integrato. Le disposizioni regionali in esame, pertanto, invadendo la potesta' esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, violano l'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost. 2) Ancora articolo 7, comma 4, della legge, sotto altro profilo. L'articolo 7,comma 4, presenta un ulteriore profilo di incostituzionalita' nella parte in cui, nel definire la tariffa del servizio idrico integrato, ne prevede l'articolazione per fasce territoriali, per tipologia di utenza, per scaglioni di reddito e per fasce progressive di consumo. Ed invero, la determinazione della tariffa per i servizi idrici, con riferimento all'individuazione delle quote e delle componenti di costo ambientale della risorsa, rientra nella competenza statale, sia ai sensi dell'art. 154, comma 2, d.lgs. 152/2006, secondo il quale "il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (...) definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici", sia ai sensi dell'art. 10, comma 14, lett. c) e d), d.l. n. 70/2011, secondo il quale l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua ora sostituita dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'art 19, comma 21 del d.l. n 210 del 2011 - definisce le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per vari settori di impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori di impiego e ai costi conseguenti a carico della collettivita'. Essa predispone inoltre il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote, in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformita' ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinche' siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia. Anche sotto tale profilo la disposizione regionale in esame, pertanto, analogamente a quanto rilevato al punto precedente, incidendo sulla determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici che, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale, e' ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente e a quella della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, viola l'art. 117, secondo coma, lett. e) ed s) della Costituzione. 3) Articolo 7, comma 5, della legge, che attribuisce ai Consigli di bacino il compito di determinare una quota di investimento pari al 3% degli introiti. Dispone la norma qui impugnata che i consigli di bacino determinano "nell'ambito della - propria politica volta alla salvaguardia delle risorse idropotabili, una quota di investimento, individuata nella previsione annuale dei proventi da tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua, di cui al piano economico e finanziario. La quota, non. inferiore al 3 per cento degli introiti da tariffa relativi all'anno precedente e' destinata alle comunita' montane e, in subordine, ai comuni interessati, per la realizzazione di specifici interventi di tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano a difesa della qualita' delle risorse idropotabili destinate alla alimentazione dei sistemi acquedottistici del territorio regionale". La disposizione regionale in esame, quindi, vincola una quota non inferiore al 3 % degli effettivi introiti derivanti dalla tariffa alla realizzazione di interventi di tutela dell'assetto idrogeologico del territorio regionale. Senonche' tale disposizione, pur in astratto ragionevole, non poteva essere emanata dall'Autorita' regionale, siccome incide sulle componenti tariffarie, ponendosi in diretto contrasto con gli artt. 154 e 161 del codice dell'ambiente (d. lgs. n. 152 del 2006) e con il richiamato art. 10, comma 14, del d.l. n. 70/2011, che attribuiscono alle autorita' statali la determinazione delle componenti di costo delle tariffe. Ed invero, l'art. 154, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 dispone che «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (...) definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici (...)», mentre l'art. 161, del medesimo d.lgs. attribuisce al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (ora, per effetto del combinato disposto dell'art. 10, comma 15, d.l. 70/2011 e dell'art. 19, comma 21, d.l. n. 201/2011, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas) il compito di predisporre con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all'art. 154 e le modalita' di revisione periodica, e di trasmetterlo al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che lo adotta con proprio decreto. Inoltre l'art. 10, comma 14, lett. c) e d), del d.l. n. 70/2011, prevede che l'Autorita' per l'energia e per il gas definisca le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori di impiego e ai costi conseguenti a carico della collettivita'; e che predisponga il metodo tariffario per la riguardo a ciascuna delle corrispettivo si articola, servizio idrico integrato, valutazione dei costi dell'utilizzo delle risorse determinazione, con quote in cui tale della tariffa del sulla base della e dei benefici idriche e tenendo conto, in conformita' ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinche' siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga". Dalla normativa statale richiamata emerge che spetta esclusivamente allo Stato determinare le componenti di costo che concorrono a determinare la tariffa e che tali componenti comprendono le modalita' di recupero dei costi ambientali e delle risorse. La disposizione regionale in esame, pertanto, fissando con legge una quota minima della tariffa da destinare a specifiche finalita' ambientali, e' invasiva della competenza legislativa statale nelle materie della tutela dell'ambiente e della tutela della concorrenza, alle quali la determinazione delle tariffe e' ascrivibile, come, del resto affermato da codesta Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 29/2010. Le disposizioni regionali in esame pertanto, invadendo la potesta' esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e in materia di tutela della concorrenza, violano l'art. 117, comma 2, lettera e) e s), della Costituzione. 4) Articolo 11, comma 1, della legge, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere sostitutivo in caso di inerzia dei Consigli di bacino nella approvazione delle tariffe e dei relativi aggiornamenti. Anche tale disposizione e' invasiva della competenza statale esclusiva in materia di tariffe del servizio idrico integrato. Cio', da un lato, perche' il potere di approvazione delle tariffe, come illustrato nei punti precedenti, e' di competenza della Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua ai sensi dell'art. 10, comma 14, lett. e) del d.l. n. 70/2011 (ora sostituita dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in virtu' dell'art 19, comma 21 del d.l. n 210 del 2011) e quindi la regione non puo' disciplinare il potere sostitutivo relativamente ad una funzione che non gli compete. Dall'altro lato, perche' l'art. 10, comma 14, lett. c) del d.l. n. 70/2011 attribuisce espressamente tale potere sostitutivo all'Autorita' statale, laddove prevede che la stessa «nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorita' competenti (...) provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorita' competente ad adempiere entro il termine di venti giorni». Di conseguenza, anche detta disposizione regionale e' invasiva della competenza statale in materia di ambiente e di tutela della concorrenza, considerato che a tali competenze, come sopra detto, e' ascrivibile l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti la determinazione delle tariffe cui si riferisce il potere sostitutivo. Ne consegue la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s) della Costituzione.