IL TRIBUNALE 
 
    Ha pronunziato la seguente ordinanza  di  rimessione  alla  Corte
costituzionale nella causa civile  iscritta  al  n.  2907  del  ruolo
affari contenziosi dell'anno 2006 nel procedimento avente ad  oggetto
opposizione a decreto ingiuntivo. 
    Premesso: 
        che la ASL Napoli 1 con atto di citazione notificato in  data
20 gennaio 2006 si opponeva al decreto ingiuntivo n.  8306/05  emesso
in favore dell'Istituto Diagnostico Varanelli Pianura ARL; 
        che la opponente si costituiva in giudizio il  successivo  27
gennaio 2006  (a  7  giorni  dalla  notifica)  indicando  quale  data
d'udienza il 4 luglio 2006, 
        che in  corso  di  giudizio  questo  Tribunale  concedeva  la
provvisoria esecuzione al decreto. 
        che all'udienza del 7 dicembre 2010 il procuratore  di  parte
attrice eccepiva l'improcedibilita' dell'opposizione  richiamando  la
nota  pronuncia  delle  Sezioni  Unite  della  Corte  di   cassazione
19246/2010. 
    Tanto premesso il giudice, 
    preso atto dell'intervenuta pronuncia della Corte  di  cassazione
S.U. n. 19246/10,  la.  quale,  ribadito il  legame  tra  termini  di
comparizione e termini di costituzione quale sancito dall'art.165 c.1
c.p.c., ha affermato per "esigenze di coerenza  sistematica  ...  che
non solo i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono
automaticamente ridotti alla meta' in casa di effettiva  assegnazione
all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello  legale,  ma
che tale  effetto  automatico  e'  conseguenza  del  solo  fatto  che
l'opposizione sia stata proposta", richiamando  il  disposto  di  cui
all'art.645 c.2 c.p.c. che prevede che in ogni caso di opposizione  i
termini a comparire siano ridotti a meta'; 
    solleva di ufficio la questione di costituzionalita'. degli artt.
165,645 comma 2 cpc e 647 cpc relativamente a violazioni di  principi
del diritto di difesa, del  contraddittorio,  di  uguaglianza  e  del
giusto processo previsti  dagli  artt.  3,  24  e  111  Costituzione,
correlate alla dimidiazione  del  termine  di  costituzione  ed  alla
improcedibilita'  in  caso  di  omessa  o  tardiva  costituzione,  in
ossequio all'interpretazione del diritto vivente, senza  possibilita'
di riassunzione. La rilevanza della  questione  nel  giudizio  a  quo
risiede  nel  fatto  che,  indubbiamente,   dall'accoglimento   della
rilevata questione di costituzionalita' dipende  raccoglimento  della
domanda nel merito. 
    Considerato che la pronuncia della Corte di  cassazione  S.U.  n.
19246/10 in altri  termini  si  riassume:  se  vi  e'  un  termine  a
comparire  inferiore  a  quello  ordinario  anche   il   termine   di
costituzione si abbrevia, sia che il termine  di  comparizione  nella
misura inferiore all'ordinaria sia stato voluto, sia  che  sia  stato
conseguenza di un errore; 
    che  si  fa   gravare   sull'opponente   un   onere   processuale
sproporzionato rispetto alle facolta'  concesse  all'opposto  e  alle
esigenze di spedita definizione  dell'intera  lite  o,  quanto  meno,
della fase iniziale di essa; 
    che la necessita' di celerita' del procedimento e' gia' garantita
dal successivo art. 648 c.p.c. che riconosce la facolta' di  emettere
ordinanza  di  provvisoria  esecuzione   non   modificabile   e   non
impugnabile neppure con ricorso per  Cassazione  ex.  art  111  Cost.
(cfr. Cass. n. 1645 del 1990; Cass. n. 7200 del 1990) 
    che la facolta' avvalersi del termine a comparire dimidiato trova
sua ratio nel bilanciamento dell'interesse dell'ingiunto di  eseguire
alla prima udienza la revoca  della  provvisoria  esecuzione  laddove
essa sia stata gia' concessa ai sensi dell'art.642 cpc. 
    che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo altro non  e'
che la fase a cognizione piena del  giudizio  monitorio,  persistendo
tutte le  garanzie  di  legge  ed  il  relativo  bilanciamento  degli
interessi delle parti; 
    che i termini di costituzione  in  giudizio  sono  imposti  dalla
Legge per garantire all'altra parte  processuale  di  improntare  una
valida difesa  avendo  a  disposizione  un  termine  ragionevole  per
esaminare i documenti prodotti in giudizio dalla controparte; 
    che il termine imposto a  norma  dell'art.165  c.p.c.  ridotto  a
cinque giorni in caso di abbreviazione dei termini a comparire, trova
sua ratio nel fatto che l'attore ha inteso avvalersi di una  facolta'
sopportandone - volontariamente - il maggior  onere  ivi  bilanciando
l'interesse del convenuto a godere di un termine comunque ragionevole
per improntate la propria difesa in giudizio; 
    che la richiamata norma,  seppur  di  natura  speciale,  vede  il
bilanciamento degli interessi delle  parti  sostanzialmente  diverso,
avendo  l'opposto  gia'  improntato  la  propria  difesa  nella  fase
monitoria, dovendo nel giudizio  di  opposizione  solo  resistere  ai
motivi di opposizione siccome gli e' fra  l'altro  impedito  svolgere
domande riconvenzionali.  (Come  noto  solo  l'opponente,  nella  sua
posizione   sostanziale   di   convenuto,   puo'   proporre   domande
riconvenzionali, e non anche l'opposto, che incorrerebbe nel  divieto
di proporre domande nuove, salvo il caso in cui, per effetto  di  una
riconvenzionale proposta dall'opponente, la  parte  opposta  venga  a
trovarsi  nella  posizione  processuale  di  convenuto   Cass   sent.
13086/2007). 
    che  l'onere  processuale,  posto  a  carico  dell'opponente,  di
costituirsi entro cinque giorni dalla notifica della citazione  (dies
a quo decorrente dal giorno della  consegna  dell'atto  all'ufficiale
giudiziario) a pena di improcedibilita'  dell'opposizione  a  decreto
ingiuntivo, appare ridotto ad una mera formalita', priva di qualsiasi
ragione processuale, non valendo  ne'  a  coordinare  il  termine  di
costituzione dell'opponente con quello dell'opposto, ne'  a  dare  al
processo un impulso particolare, quanto meno nella sua fase  iniziale
(in considerazione dell'ulteriore nuovo termine  minimo  a  comparire
introdotto dall'art. 21 lett. g) l. 28 dicembre 2005, n. 263); 
    che  la  disciplina  della  rimessione  in   termini   ai   sensi
dell'art.184-bis, ora abrogato, ma applicabile ratione  temporis  per
le cause incardinate ante riforma 2009 (il 184-bis, infatti, e' stato
abrogato dalla riforma del 2009 e sostituito dall'art.  153/2,  norma
di  portata  piu'  generale,  riguardante   ora   tutti   i   termini
processuali) neppure e' percorribile  siccome  inapplicabile  a  tale
procedimento trattandosi di norma di natura speciale la quale prevede
espressamente ed in modo inequivocabile che il giudice deve concedere
l'esecutivita'   al   decreto   quando    manca    la    costituzione
dell'opponente.   L'applicazione   della   rimessione   in    termini
contrasterebbe  con  tale  norma  tenuto  anche  conto  che  l'intera
disciplina  ha  gia'  contemplato  il  caso   dell'errore   scusabile
all'art.650 cpc 
    che, il combinato disposto degli articoli 165,  645  e  647  cod.
proc. civ. anche come interpretato dal  diritto  vivente,  appare  in
contrasto  agli  articoli  3,  24  e  111,   secondo   comma,   della
Costituzione,  in  quanto  fa.  gravare  sull'opponente   a   decreto
ingiuntivo   l'obbligo   di   compiere    un'attivita'    processuale
(costituzione):  a)  in  un  termine  di  cinque   giorni,   in   se'
eccessivamente breve (vulnus  all'articolo  24);  b)  in  un  termine
irragionevole, posto che,  anche  assolvendo  tale  obbligo,  non  ne
consegue la celere definizione della  controversia  o,  quanto  meno,
della fase iniziale della stessa, tenuto conto dei  maggiori  termini
minimi di comparizione introdotti con  l'artt.  21  lett.  g)  l.  28
dicembre 2005, n. 263 (contrasto con gli articoli 3 e 24); c)  in  un
termine irragionevole, dato che solo  in  caso  di  assegnazione  del
termine minimo a comparire sussiste la  necessita'  di  coordinare  i
tempi di costituzione dell'opponente e dell'opposto (violazione degli
articoli 3 e 24); d) in un termine eccessivamente  breve  rispetto  a
quello di controparte, ponendo cosi irrazionalmente  i  soggetti  del
processo in una posizione di  disuguaglianza  processuale  (contrasto
con l'articolo 111, secondo comma, della Costituzione); 
    che, l'attuale disciplina si pone oltretutto in contrasto  con  i
principi enucleabili dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
nella parte in cui stablisce che ogni persona ha diritto a che la sua
causa sia esaminata equamente 
    che vanno  poi  sottolineati  i  riferimenti,  nell'ordinanza  di
rimessione  all'art.  6  della  Convenzione   europea   dei   diritti
dell'uomo, e alla giurisprudenza sviluppata sul punto dalla Corte  di
Strasburgo, in  riferimento  alla  proroga  di  termini  scaduti  per
oggettive difficolta' di notifica, e in  genere  all'eliminazione  di
barriere processuali che  vanificano  la  possibilita'  di  agire  in
giudizio per la tutela dei propri interessi; 
    Deve ulteriormente osservarsi: 
        che l'ordinanza di rimessione degli atti alle  sezioni  unite
gia' dubitava della  bonta'  della  soluzione  sino  a  quel  momento
adottata, ossia che il fatto che oggettivamente  vi  fossero  termini
inferiori a quello ordinario comportava automaticamente la  riduzione
del termine di costituzione,  senza  che  rilevasse  a  tal  fine  la
volonta'  dell'opponente  di  assegnare  termini  minori  di   quelli
ordinari. In altri termini: se vi e' un termine a comparire inferiore
a quello ordinario anche il termine di costituzione si abbrevia,  sia
che il termine di' comparizione nella misura inferiore  all'ordinaria
sia stato voluto, sia che sia stato conseguenza di un  errore.  Della
bonta' di  tale  soluzione  ha  dubitato  la  I^  sezione  civile  di
cassazione  ma  le  Sezioni  Unite  hanno  confermato   la   suddetta
interpretazione. 
    Questo e'  il  quid  disputandum  e  in  relazione  a  cio'  puo'
enuclearsi un principio di  diritto  (in  tal  caso  si  conferma  la
precedente giurisprudenza). Il passo ulteriore, secondo  cui  per  il
semplice  fatto  che  venga  proposta  una  opposizione   a   decreto
ingiuntivo il termine di costituzione sia ope legis dimidiato,  anche
in caso di assegnazione del termine  ordinario  a  comparire  e'  una
affermazione che non puo' che  avere  il  ruolo  di  un  mero  obiter
dictum, e comunque non e' ragionevole  e  contrasta  con  i  principi
costituzionali. 
    Significativo e' desumibile dal seguente  passo  della  sentenza:
"Ne' potrebbe indurre a diverse conclusioni l'osservazione che, se si
ritiene  irrilevante  la  volonta'  dell'opponente  di  assegnare  un
termine di comparizione inferiore quello legale, potrebbe sorgere  il
dubbio che il sacrificio del suo termine di costituzione possa essere
ingiustificato, alla luce dell'art. 24 Cost. come potrebbe  desumersi
da corte cost. n. 18/2008. Infatti, l'effetto legale del dimezzamento
dei termini di costituzione dell'opponente, dipendente dal solo fatto
della proposizione della opposizione, e' pur sempre  un  effetto  che
dipende dalla scelta del debitore che non puo'  non  conoscere  quali
sono le conseguenze processuali  che  la  legge  ricollega  alla  sua
iniziativa". 
    Nucleo centrale sarebbe dunque rappresentato dall'iniziativa e di
una scelta e che comporta delle inevitabili conseguenze processuali. 
    Il  ricorso  alla  procedura  monitoria  e'  pero'   scelta   del
ricorrente (futuro opposto) e non del convenuto (futuro opponente) il
quale, se vuole difendersi, puo' solo citare in opposizione. 
    A questo punto vi sono  solo  due  possibili  alternative:  o  il
termine di costituzione dell'opponente e'  sempre  quello  abbreviato
perche' l'effetto discenderebbe ope legis ex art.  645  comma  2  cpc
come hanno affermato dalle SS.UU., ed  allora  risulta  irragionevole
derivare  la  scelta  dell'opponente   da   cui   dipenderebbero   le
conseguenze  processuali;  oppure  ci  sono  conseguenze  ed  effetti
riconducibili alla scelta  dell'opponente.  A  tal  riguardo  e'  poi
evidente che l'opponente non ha certo limiti discrezionali di  scelta
non potendo scegliere la forma della domanda e/o il rito  processuale
giacche' la procedura monitoria l'ha iniziata il  creditore.  L'unica
scelta  possibile  per  l'opponente  e'  dunque  solo  il  termine  a
comparire: ordinario, oppure dimidiato, e le uniche  conseguenze  che
possono derivare appunto in termine di "conseguenze  processuali  che
la legge ricollega alla sua iniziativa" sono quelle  sul  termine  di
costituzione. 
    Senza dimenticare poi che le censure di incostituzionalita'  alla
normativa richiamata sono sempre state  rigettate  sulla  base  della
considerazione che era il  debitore,  nell'assegnare  un  termine  di
comparizione dimidiato, a porre le premesse del successivo termine di
costituzione dimidiato, con tutti gli oneri ed i sacrifici  che  cio'
comporta. 
    Ma se il termine di  costituzione  e'  sempre  quello  dimidiato,
anche se si assegna il termine ordinario di comparizione, le  censure
di costituzionalita', sinora by-passate dal  Supremo  Collegio  sulla
base di  un  principio  responsabilita'  del  debitore  nelle  scelte
effettuate,   risorgono   prepotentemente   ed   ineludibilmente    e
meritano tutte la dovuta considerazione, dal  momento  che  l'effetto
che si vuol scongiurare non deriva piu' da una scelta dell'opponente,
ma e' imposto dalla legge. 
    Pertanto  prima  di  applicare  il  "novum"  delle  SS.  UV.   va
scrutinata la legittimita' costituzionale di tale "decisum"  (rectius
del principio che le S.S. U.U. avrebbero coniato). 
    Cosi' le SS.  UU. rispondono   al  rilievoche  la  norma  di  cui
all'art. 645  comma  2  cpc  parla  di  dimidiazione  dei  termini  a
comparire e non di  dimidiazione  dei  termini  di  costituzione  con
l'argomento che "Non esiste nessuna ragione oggettiva che giustifichi
l'opposta opinione che reputa che  il  silenzio  del  legislatore  in
ordine alla disciplina dei termini di  costituzione  a  fronte  della
espressa  previsione  contenuta  nella  disciplina  previgente,   sia
significativa della volonta' di  cambiare  la  regola,  espressamente
affermata dall'art. 165 1° comma cpc che  stabilisce  un  legame  tra
termini di comparizione e termini di costituzione, al fine di rendere
coerente il sistema nei procedimenti che esigono pronta  trattazione.
Ne deriva  che  tale  regola  non  puo'  certo  ritenersi  di  natura
eccezionale  o  derogatoria,  ma  espressione  di  un  principio   di
razionalita' e coerenza, con la conseguenza che l'espresso  nell'art.
645 cpc di tale principio sarebbe gara del tutto superflua." 
    Deve in oggi caso osservarsi che il principio di correlazione tra
termini a comparire e termini di costituzione, nella cennata norma di
cui all'art. 165 cpc, e' posto in correlazione con il  meccanismo  di
abbreviazione dei termini a comparire di cui all'art. 163 - bis cpc. 
    Tale meccanismo prevede, pero', che  sia  l'attore  a  richiedere
l'abbreviazione dei termini di comparizione, cioe' da colui che  deve
poi subire l'onere di costituzione in termine dimidiato,  mentre  nel
nostro caso (quello  cioe'  dell'opposizione  a  decreto  ingiuntivo)
l'abbreviazione  non  e'  richiesta  da  colui  che deve  subirne  le
conseguenze, ma e' imposta dalla legge, e per di piu' a seguito della
scelta del creditore di agire in via  monitoria  invece  che  in  via
ordinaria. 
    In altri termini nel primo caso e' il  creditore  che  decide  di
abbreviare i termini (e quindi paga sulla propria  pelle  l'eventuale
insufficienza del termine a  costituirsi,  risultante  per  altro  al
massimo nella cancellazione della causa dal ruolo) mentre nel secondo
caso  le  conseguenze  nefaste  dell'insufficienza  del  termine   di
costituzione (ossia l'improcedibilita' della  opposizione)  non  sono
scelte da chi le subisce, ma imposte dalla legge, e per di piu' sulla
base della scelta del creditore di agire in via monitoria. 
    In considerazione della diversita' del  meccanismo  di  riduzione
dei termini, nonche' in considerazione della diversita' degli effetti
derivanti dal non  rispetto  del  termine,  l'espresso  richiamo  del
suddetto principio nel corpo dell'art 645 cpc, appare tutt'altro  che
superfluo, come invece opinano le SS. UU. Invero nel  caso  del  rito
ordinario (dimidiazione ex art. 163 cpc) l'attore resta  padrone  del
suo destino, giacche' e' lui che chiede il dimezzamento dei  termini,
mentre nel giudizio di opposizione cio' non si verifica;  il  termine
sarebbe dimidiato non perche' e' l'opponente lo richiede, valutando i
pro e i contro, ed assumendosi il rischio, ma  perche'  "e'  pacifica
l'esigenza di accelerare la trattazione dell'opposizione". 
    Ed e' ben  singolare  che  l'esigenza  di  trattare  urgentemente
l'opposizione,  e  quindi  una  disposizione  che   dovrebbe   andare
nell'interesse dell'opponente,  possa  portare  a  delle  conseguenze
nefaste proprio per il soggetto che  si'  dovrebbe  avvantaggiare  di
quella disposizione. 
 
                              Ritenuto 
 
    Che le questioni gia' poste  dinanzi  alla  Corte  costituzionale
avevano, diversamente  dal  caso  di  specie,  ad  oggetto  l'ipotesi
dimidiazione del  termine  a  comparire  ispirandosi  al  consolidato
orientamento adottato dalla Corte di cassazione (ex multis Cass. Civ.
sez. III 03.07.2008 n. 18203; Cass. civ., sez.  III,  20/11/2002,  n.
16332; Cass. 15.03.2001 n  3752;  Cass.  30.03.1998  n.  3316;  Cass.
07.04.1987 n. 3355; nella giurisprudenza di merito  si  vedano  Trib.
Novara 12.05.2010 n. 491; Trib. Roma  sez.  V  26.06.2009  n.  14271;
Trib. Genova 12.02.2008, Trib. Genova 28.03.2008; Trib. Bari  sez.  I
09.06.2006; Trib. Modena 16.04.2003). 
    Conclusivamente  il  giudice  solleva  di  ufficio  la  questione
costituzionalita' riferimento agli articoli  3,  24  e  111,  secondo
comma, della Costituzione  della  legittimita'  costituzionale  degli
articoli 165, 645 e 647 con codice di procedura civile,  nella  parte
in cui fanno gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo  l'onere  di
costituirsi  in  un  termine  eccessivamente   breve,   che   sarebbe
irragionevole dal  momento  che  all'osservanza  di  tale  onere  non
consegue la celere defininizione della controversia, tenuto conto dei
maggiori termini minimi di  comparizione  introdotti  con  l'art.  21
lett. g) l. dicembre 2005, n. 263, nonche' del fatto che solo in caso
di assegnazione del termine minimo a comparire sussiste la necessita'
di coordinare i tempi di costituzione dell'opponente e  dell'opposto,
e che i soggetti  del  processo  (opponente  ed  opposto)  sarebbero,
irrazionalmente,  posti   in   una   posizione   di'   disuguaglianza
processuale.