IL TRIBUNALE Nel procedimento contro S. U. nato a Grosshoecmstetten (Svizzera) l'11 aprile 1964, residente in Ruegsau (Svizzera), via Mannenberg n. 63; - difeso di fiducia dall'avv. Piero Monti del foro di Alessandria; imputato per il delitto di cui all'art. 589, primo e secondo comma, C.P., perche', alle ore 7,55 circa del 16 ottobre 2001, in Castellazzo Bormida (AL), mentre alla guida dell'autovettura BMW tg. BE 159873 (CH), proveniente dat lato di Savona-Vado e diretto verso Gravellona Toce, stava procedendo lungo l'autostrada A/26, percorrendo la carreggiata unidirezionale nord, all'altezza della progressiva chilometrica 56+535, tratto formato da tre corsie di marcia e da una corsia di emergenza, rettilineo ed in leggera discesa, per colpa estrinsecatasi in negligenza, imprudenza ed imperizia nonche' nella trasgressione di norme sulla disciplina della circolazione stradale, avendo non solo omesso di tenere, in violazione del disposto di cui all'art. 141, commi secondo ed undicesimo, cod. str., una velocita' tale da consentirgli di conservare sempre il controllo del veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, ma, marciando ad un'andatura non inferiore ai 170-175 km/h in una zona soggetta ai 130 km/h, anche parimenti omesso di Osservare, in violazione delle norme di cui all'art. 142, comma ottavo, cod. str., il limite massimo di velocita' consentito, perdeva il controllo di guida dell'automezzo e, ouindi, dapprima sbandava verso il lato destro della carreggiata, dipoi, deviando verso sinistra, andava ad urtare per ben due volte, ad una distanza di circa 60 metri l'una dall'altra, contro il guard-rail centrale ed infine, dirigendosi nuovamente verso destra ed attraversando in diagonale ed in fase di scarrocciamento tutta quanta la carreggiata per un ulteriore tratto di circa 108 metri, impattava violentemente contro il guard-rail metallico di destra, aprendosi in esso un varco, attraverso il quale fuoriusciva dalla sede viabile, andandosi a fermare nella sottostante scarpata, ad una distanza di circa 200 metri dal primo impatto, cagionando conseguentemente la morte della sua trasportata M. D., che decedeva sul posto per "sfacelo dell'encefalo da trauma cranico". Sentite le pari, all'odierna udienza del 27 Febbraio 2012, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura in udienza la seguente ordinanza sulla eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 159 C.P., nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., laddove sia accertata l'irreversibilita' dell'incapacita' dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 111 Costituzione. Rilevato: - che nel corso del presente procedimento e' emersa la sussistenza, a carico dell'imputato, di una malattia neurologica di gravita' tale da comprometterne irreversibilmente la capacita' di partecipare coscientemente al processo; in particolare, dalla certificazione medica in atti, si evince come, all'esito dell'incidente stradale oggetto della contestazione supra trascritta, il prevenuto abbia subito un trauma cranico encefalico grave, caratterizzato da "emorragie da contusione occipitale destra, frontale sinistra, lesioni assonali diffuse a carico di entrambi gli emisferi e del tronco cerebrale, sindrome mesencefalica prolungata con comma vigile, spasmo in flessione delle estremita' superiori, frattura mandibolare paramediana sinistra con osteosintesi in data 28 ottobre 2001 e nuova osteosintesi per pseudoartrosi infetta in data 29 novembre 2011, nonche' frattura clavicolare sinistra"; lesioni che hanno inequivocabilmente determinato, fin dall'origine, una condizione di infermita' permanente e totale del prevenuto, il quale e' tetraspastico, privo dell'uso della parola, alimentato a mezzo sonda PEG, affetto da disgalgia ed incontinenza fecale ed urinaria, con presa di contatto e attenzione mirata occasionale e comunque senza sicura distinzione fra affermazioni o negazioni e con sospetto di dolori al viso ed alla colonna vertebrale (cfr. certificati medici redatti dal medico responsabile della Klinik Favorit e versati in atti); - che il grado di opinabilita' della prognosi formulata, in termini di durata e di reversibilita' della malattia e' sostanzialmente nullo, tenuto conto delle nozioni mediche correnti, della gravita' della patologia e del periodo di tempo gia' trascorso in assenza di qualsivoglia cambiamento delle condizioni cliniche e dello stato psichico del prevenuto; - che, avuto riguardo alle risultanze delle Informative di polizia giudiziaria - in ordine alla dinamica dell'incidente stradale in cui lo S., . e' rimasto coinvolto-, nonche' all'esito degli accertamenti peritali contenuti nel fascicolo ed apparentemente immeritevoli di censura, deve escludersi che l'infermita' mentale sia antecedente al fatto, che sia ipotizzabile una pronuncia di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato ovvero che siano utilmente esperibili mezzi di prova utili ai fini di una simile pronuncia; - che la questione dedotta appare senza dubbio rilevante, in ragione dell'incidenza attuale e non meramente eventuale rivestita dalla disposizione normativa di cui all'art. 159 C.P. nel presente procedimento, allo stato sospeso a norma dell'art. 71 c.p.p. con ordinanza pronunciata in data 20 ottobre 2005 e da ultimo confermata in data 14 luglio 2011; in particolare, alla luce della documentazione medica prodotta alla precedente udienza, e' in data odierna demandata una pronuncia di conferma del citato provvedimento di sospensione; peraltro, tenuto conto del tempus commissi delicti (trattandosi di fatti risalenti al 16 ottobre 2001), qualora non fosse stata pronunciata ordinanza di sospensione del procedimento, a norma dell'art. 71 c.p.p., specificamente richiamato dall'art. 159 C.P., primo comma, C.P., questo Giudice avrebbe dovuto rilevare la sopravvenuta integrazione della fattispecie estintiva del reato di cui all'art. 157 C.P., fin dalla data del 16 ottobre 2008, - in conformita' con il tenore letterale della norma, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla Legge 5 dicembre 2005, n. 251, piu' favorevole al reo -, ovvero a far data dal 16 ottobre 2011, in conformita' con il testo antecedente l'entrata in vigore della citata disciplina; - che del pari ricorre il presupposto della non manifesta infondatezza della questione, alla luce dei principi costituzionali di eguaglianza e di ragionevole durata del procedimento; - che, sul punto, com'e' pacifico, la ratio della sospensione del termine di prescrizione nei casi di obbligatoria sospensione del procedimento o del processo richiamati dal primo comma dell'art. 159 C.P. risponde alla logica espressa dal brocardo latino contra non valentem agere non currit praescriptio secondo cui i casi di forzata stasi processuale cui e' costretto l'organo giudiziario procedente non possono essere ascritti all'incapacita' del sistema giudiziario di pervenire ad una "verita' processuale" nel tempo imposto a tal fine dall'ordinamento penale; nondimeno, la medesima logica sottende non soltanto l'esigenza che i casi di sospensione siano espressi e tassativi, ma altresi', che detta situazione di "stallo" sia comunque contenuta nei limiti della transitorieta' e temporaneita', concetti del tutto contrastanti con una reiterazione "ad oltranza" dei provvedimenti di blocco del rapporto processuale per tutta la residua durata della vita dell'imputato (e, purtroppo, come nella vicenda all'esame, in attesa del decesso di' costui, sostanzialmente ridotto ad una condizione di "eterno giudicabile"); - che, invero, come affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza piu' autorevoli, le ragioni della causa estintiva della prescrizione, specificamente legata al decorso del tempo, vanno ravvisate nel principio di ragionevole durata del procedimento, nell'attenuarsi dell'interesse dello Stato alla punizione dei reati il cui ricordo sociale si e' affievolito per il trascorrere di un periodo di tempo nel quale non si sia arrivati all'accertamento della responsabilita' o all'esecuzione della pena inflitta; in altri termini, laddove l'allarme della coscienza comune sia venuto meno o si sia affievolito in ragione del decorso del tempo, lo Stato rinuncia del tutto alla potesta' punitiva, eliminando la punibilita' in se' e per se', proprio nell'ottica di una funzione retributiva della pena (cfr. Cass., sez. I, 8 maggio 1998, n. 7442; Corte Costituzionale, sentenza n. 202/71); - che, al contrario, la norma censurata sacrifica significativamente l'interesse dello Stato ad evitare il dispendio di risorse e di energie processuali allorche', nonostante l'inevitabile attenuazione del "bisogno di pena", connessa al sopravvenuto decorso del c.d. "tempo dell'oblio", l'esercizio della potesta' punitiva permanga per un periodo di tempo non determinato, ne' determinabile e comunque verosimilmente destinato a cessare soltanto per la sopravvenuta integrazione della fattispecie estintiva di cui all'art. 150 C.P.; - che, pertanto, limitatamente ai casi di incapacita' processuale permanente ed irreversibile dell'imputato (1) , caratterizzati dall'assenza di prospettive di guarigione o di significativa attenuazione dell'infermita' mentale, la disposizione di cui all'art. 159 C.P. appare in contrasto, in primo luogo, con il principio di ragionevole durata del procedimento, sancito dall'art. 111, secondo comma, Costituzione, inteso sia sotto il profilo della "garanzia oggettiva", inerente funzionamento dell'amministrazione giudiziaria - in ragione dei molteplici gravi inconvenienti individuali e collettivi connessi ad una eccessiva dilatazione temporale del procedimento -, sia sotto il profilo della "garanzia soggettiva", inerente il principio sancito dall'art. 6 CEDU 1950, "a ce que sa causa soit entendue dans un delais raisonable"; in secondo luogo, con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza enunciati dall'art. 3 Costituzione, - violato'allorche' la legge, senza un ragionevole motivo, riservi un trattamento diverso a cittadini che si trovino in situazioni eguali -, in relazione a fattispecie, come quella di cui all'art. 150 C.P., in cui, dinanzi ad una condizione di permanente ed irreversibile impossibilita' di punire l'imputato, lo Stato rinunci all'esercizio della relativa potesta'; infine, con il principio di difesa dettato dall'art. 24, secondo comma Costituzione, inerente la libera ed effettiva partecipazione dell'imputato al procedimento, attraverso una responsabile e cosciente valutazione delle conseguenze di ogni comportamento, inevitabilmente destinata ad essere preclusa dal decorso di un periodo di tempo tale da rendere assai difficile l'individuazione di validi temi d'indagine ovvero l'assunzione di mezzi di prova a supporto delle linee difensive alternativamente percorribili (2) (1) Evidentemente acclarati all'esito di specifici accertamenti tecnici, analoghi a quelli utilizzati a supporto di pronunce di proscioglimento per difetto di imputabilita'. (2) Al riguardo, e' sufficiente pensare alle difficolta' sotto il profilo probatorio che l'odierno imputato si troverebbe a fronteggiare laddove, rientrato in possesso delle proprie facolta' mentali, dovesse difendersi da una contestazione avente ad oggetto fatti accaduti oltre dieci anni prima.