In calce alla ordinanza  citata  in  epigrafe,  pubblicata  nella
sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 98,  dopo  le  firme,  si
intende riportato il seguente « 
 
                              Allegato: 
 
 
           ordinanza letta all'udienza del 22 maggio 2012 
 
 
                              ORDINANZA 
 
    Rilevato che i giudizi hanno ad  oggetto,  in  parte,  le  stesse
norme. censurate in relazione a parametri costituzionali, per profili
e con argomentazioni in larga misura  coincidenti  e,  quindi,  vanno
riuniti per essere decisi con una stessa pronuncia; 
        che nel giudizio Reg. ord.  n.  19  del  2011,  promosso  dal
Tribunale di Firenze, e' intervenuto il WARM  (World  Association  of
Reproductive Medicine), che non e' parte nel processo principale, con
atto depositato il 21 maggio 2012; 
        che nel giudizio Reg. ord.  n.  34  del  2011,  promosso  dal
Tribunale di  Catania,  e'  intervenuto  il  Movimento  per  la  vita
italiano, Federazione dei Movimenti per la vita e dei centri di aiuto
alla  vita  d'Italia  (M.P.V.),  che  non  e'  parte   nel   processo
principale; 
        che nel giudizio Reg. ord. n.  163  del  2011,  promosso  dal
Tribunale  di  Milano,  sono  intervenuti:  a)  con  un  unico  atto,
l'Associazione Luca Coscioni, per la liberta' di ricerca scientifica,
l'Associazione Amica Cicogna Onlus, l'Associazione Cerco un  bimbo  e
l'Associazione   Liberididecidere,   intervenienti    nel    processo
principale in corso davanti al Tribunale di Firenze e  nel  quale  e'
stata sollevata questione di legittimita' costituzionale  (Reg.  ord.
n. 19 del  2011),  deducendo  di  essere  titolari  di  un  interesse
qualificato immediatamente inerente al rapporto;  b)  S.B.  ed  F.B.,
parti  nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  promosso  dal
Tribunale di Firenze; 
        che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, sono
ammessi  a  intervenire  nel  giudizio  incidentale  di  legittimita'
costituzionale le sole parti  del  giudizio  principale  ed  i  terzi
portatori di un interesse  qualificato,  immediatamente  inerente  al
rapporto  sostanziale  dedotto  in  giudizio  e   non   semplicemente
regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di
censura (per tutte, sentenze n. 304. n. 293 e n. 199 del 2011; n. 151
del 2009), mentre la circostanza che un  soggetto  sia  parte  in  un
giudizio diverso da quello oggetto dell'ordinanza di rimessione,  nel
quale  sia  stata  sollevata  analoga   questione   di   legittimita'
costituzionale, neppure e' idonea a rendere ammissibile  l'intervento
(ex  plurimis,  sentenza  n.  470  del  2002:  ordinanza  pronunciata
all'udienza del 4 aprile 2006, nel giudizio definito  dalla  sentenza
n. 172) del 2006, 
        che, peraltro, ai sensi dell'art. 4,  comma  4,  delle  norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte  costituzionale,  l'atto
di intervento «deve essere depositato non oltre  venti  giorni  dalla
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  dell'atto  introduttivo  del
giudizio», termine che, secondo il costante  orientamento  di  questa
Corte, deve essere ritenuto perentorio (tra le molte, sentenza n. 303
del 2010) e che  non  risulta  osservato  dal  WARM  (l'ordinanza  di
rimessione  del  Tribunale  di  Firenze  e'  stata  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 6 del 2  febbraio  2011,
mentre l'atto di intervento e' stato depositato il 21 maggio 2012). 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara inammissibili gli interventi del WARM (World Association
of Reproductive Medicine) nel  giudizio  introdotto  con  l'ordinanza
Reg. ord. n. 19  del  2011;  del  Movimento  per  la  vita  italiano,
Federazione dei Movimenti per la vita e dei centri di aiuto alla vita
d'Italia (M.P.V.) nel giudizio introdotto con l'ordinanza  Reg.  ord.
n. 34 del 2011; dell'Associazione Luca Coscioni, per la  liberta'  di
ricerca   scientifica,   dell'Associazione   Amica   Cicogna   Onlus,
dell'Associazione Cerco un bimbo, dell'Associazione  Liberididecidere
e di S.B. ed F.B. nel giudizio introdotto con l'ordinanza  Reg.  ord.
n. 163 del 2011. 
 
                   Alfonso Quaranta, Presidente».