IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  533  del  2012,  proposto   da   Giuseppe   Lupo,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele Leone, Stefano Modenese,
con  domicilio  eletto  presso  Stefano  Modenese  in  Venezia,   via
Cannaregio, 916/I; 
    Contro  Ministero  della  giustizia,   rappresentato   e   difeso
dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63; per
l'annullamento del provvedimento O.I. n. 32/2012 del  5  marzo  2012,
con  il  quale  e'  stato  notificato  al   ricorrente   il   rigetto
dell'istanza  di  proroga  dell'incarico  di  giudice  onorario   per
raggiunti limiti di eta' ex art. 42-sexies, del r.d.  n.  12  del  30
gennaio 1941; nonche' di ogni atto annesso, connesso o presupposto. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di  cosfituzione  in  giudizio  di  Ministero  della
giustizia; Relatore nella Camera di consiglio  del  giorno  9  maggio
2012 il dott. Silvia Coppari e uditi per le parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
 
                              F a t t o 
 
    1. Con ricorso in data 16 marzo 2012, dott. L., giudice  onorario
del tribunale di Verona, ha impugnato il provvedimento  del  5  marzo
2012 con il quale il Presidente dello stesso tribunale  ha  rigettato
la sua istanza di «proroga sino al  31  dicembre  2012  dell'incarico
relativo alle esecuzioni mobiliari gia' affidatogli con provvedimento
del 9 novembre 2011», istanza fondata sul disposto di cui all'art. 15
(Proroga dei magistrati onorari) del d.-l. 22 dicembre 2011, n.  212,
convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 10, con il quale le funzioni
dei G.O.T. sono prorogate fino al 31 dicembre 2012». 
    2. Orbene, l'impugnato provvedimento di rigetto  dell'istanza  di
proroga e' stato  motivato  sulla  base  dell'art.  42-sexies,  primo
comma, lettera a), del  r.d.  30  aprile  1941,  n.  12  (Ordinamento
giudiziario), che statuisce la cessazione  dal  servizio  di  giudice
onorario al «compiminto dei settantaduesimo anno di eta'». A giudizio
del Presidente del tribunale di Verona,  infatti,  la  norma  de  qua
impedirebbe  in  radice  la  possibilita'  di  prorogare  «l'incarico
affidato al dott. L. nel settore delle  esecuzioni  immobiliari  (con
affiancamento  ad  un  magistrato  togato)»,   ai   sensi   dell'art.
42-quinquies  del  medesimo  r.d.,  in   ragione   delle   specifiche
circostanze di fatto del caso concreto, dal momento che il G.O.T.  in
questione compira' il settantaduesimo anno di eta' in data, anteriore
al suddetto termine prorogato per legge. 
    3.  Invero,  si  osserva   nel   provvedimento   impugnato,   «la
possibilita' di disporre la proroga nell'incarico affidato  al  dott.
L. nel settore delle esecuzioni mobiliari (con  affiancamento  ad  un
magistrato  togato)»  presupporrebbe  «la  possibilita'  di   proroga
dell'incarico di G.O.T.», rilevandosi, sul punto, che l'art.  15  del
d.-l. n. 212 del 2012 inciderebbe «unicamente sull'art.  42-quinquies
del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, ove e' prevista la durata  triennale
dell'incarico  ai  G.O.T.,  laddove  nel  caso  di  specie  viene  in
discussione la diversa  fattispecie,  regolata  dall'art.  42-sexies,
primo comma, lettera a), r.d. citato, della cessazione  dal  servizio
per raggiungimento dei limiti di eta'». 
    4. Inoltre, con nota in data 29 marzo  2012,  prot.  1479/44,  il
Presidente del tribunale di Verona ha trasmesso il  provvedimento  di
rigetto dell'istanza di «differimento del termine  di  permanenza  in
servizio»,  formulata  dall'odierno   ricorrente,   al   Dipartimento
dell'Organizzazione  Giudiziaria  del  Personale  e  di   Servizi   -
Direzione Generale dei magistrati, del Ministero della giustizia e al
Consiglio  Superiore  della  Magistratura,   nonche'   al   Consiglio
Superiore della Magistratura auspicando «che le ragioni espresse  dal
dott. L. - che  ha  svolto  ottimamente  le  funzioni  presso  questo
Ufficio - possano trovare accoglimento». 
    5. Ad avviso del ricorrente, il provvedimento di reiezione  della
sua istanza di' proroga nelle funzioni conferitegli  dovrebbe  essere
annullato  dall'intestato  TAR  in  quanto   «atto   discriminatorio»
relazione all'«eta'», previa  «disapplicazione»  dell'art.  42-sexies
del r.d. n. 12 del 1941, per contrasto con «l'art. 2, commi  1  e  2,
del d.lgs. 9 luglio 2003» [recte: art. 2, commi 1 e 2, del  d.lgs.  9
luglio 2003, 215,  (Attuazione  della  direttiva  2000/43/CE  per  la
parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e
dall'origine etnica)] nonche' con «la  legislazione  europea»  basata
sul «Trattato di Amsterdam» e sulla «Carta dei  diritti  fondamentali
dell'Unione Europea», che avrebbe sancito espressamente  «il  diritto
di uguaglianza davanti alla legge (art. 20) e il divieto di qualsiasi
forma di discriminazione». 
    6. In particolare, sempre ad avviso  del  ricorrente,  l'«attuale
normativa» europea  comprenderebbe  da  direttiva  sulla  parita'  di
trattamento  in  materia  di  occupazione  (2000/78CE)»,   la   quale
tutelerebbe «tutti i cittadini comunitari dalle  discriminazioni  sul
luogo di lavoro», considerando il «divieto di discriminazione  basato
sull'eta'» quale «elemento  essenziale  per  il  perseguimento  degli
obiettivi definiti negli orientamenti in materia di occupazione e  la
promozione della diversita' nella occupazione»,  pur  ammettendo  che
«in talune circostanze, delle disparita' di trattamento  in  funzione
dell'eta'» risultino giustificate. 
    7. Secondo il ricorrente, sarebbe di «palmare evidenza» come  «il
limite di eta' fissato al settantaduesimo anno per i giudici  onorari
del Tribunale  costituisca  trattamento  diverso  e  meno  favorevole
[rispetto a] quello di settantacinque anni fissato per i  giudici  di
pace», cosi' come rispetto a quello concernente i giudici  tributari,
pur trattandosi di figure appartenenti tutte  alla  stessa  categoria
della  magistratura   onoraria   e   dunque   non   trovando   alcuna
giustificazione ordinamentale. 
    8.   Sempre   secondo   il   ricorrente,   dunque,   risulterebbe
«incomprensibile e discriminatorio il fatto che la  cessazione  dalle
funzioni per i soli giudici onorari di  tribunale  sia  stabilita  al
settantaduesimo anno di eta',  comportando  tale  scelta  legislativa
nazionale,  ingiustamente  e  illegittimamente,  un  diverso  e  meno
favorevole trattamento, in un ordinamento  che  prevede,  rispetto  a
tutti coloro che esercitano  la  giurisdizione  (compresi  i  giudici
professionali), la cessazione dalle  funzioni  al  settantacinquesimo
anno di eta'». 
    9. Alla luce di tali considerazioni,  con  l'odierno  gravame  si
chiede a questo Tribunale Amministrativo Regionale, in via cautelare,
di «sospendere l'impugnato provvedimento» ex art. 55 c.p.a., al  fine
di evitare che nelle more del giudizio «il ricorrente possa subire un
inevitabile  pregiudizio  grave  e  irreperabile  durante  il   tempo
necessario a giungere alla decisione  del  merito»;  nel  merito,  di
«dichiarare  illegittimo  e,  conseguentemente,  [di]  annullare   il
predetto provvedimento e disapplicare l'art. 42-sexies del r.d. n. 12
del 1941, permettendo al ricorrente  di  esercitare  le  funzioni  di
giudice onorario fino al raggiungimento del  settantacinquesimo  anno
di eta', come previsto per i giudici di Pace, per i giudici tributari
e i giudici professionali, nel pieno rispetto dei principi  garantiti
e tutelati dalla Costituzione italiana  e  riconosciuti  dal  Diritto
Europeo». 
    10. Si e' costituito in giudizio il  Ministero  della  giustizia,
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato; chiedendo che questo
TAR,    «previo    rigetto    dell'istanza    cautelare»     dichiari
«l'inammissibilita' e l'infondatezza» del gravame, in  considerazione
del fatto che, con l'odierno ricorso il dott. L. porrebbe a  sostegno
della propria pretesa «il d.-l. 22 dicembre 2011, n. 212,  convertito
in legge 17 febbraio 2012, n. 10, con il quale le funzioni dei G.O.T.
sono  state  prorogate  fino  al  31  dicembre  2012».   L'Avvocatura
Distrettuale osserva che dal tenore letterale dell'art. 15 del  d.-l.
citato «da proroga delle funzioni dei  G.O.T.»  in  esso  contemplata
inciderebbe «unicamente sull'art. 42-quinquies del  r.d.  30  gennaio
1941, n. 12, ove e' prevista la  durata  triennale  dell'incarico  ai
G.O.T.». Nel caso di specie, invece, verrebbe in  considerazione  «da
diversa  fattispecie,  regolata  dall'art.  42-sexies,  primo  comma,
lettera  a),  r.d.  citato,  della  cessazione   dal   servizio   per
raggiungimento dei limiti di eta'», con la conseguenza  che  «nessuna
violazione  di  legge»  sarebbe   «addebitabile   all'Amministrazione
resistente». 
    11. In prossimita' della  camera  di  consiglio  fissata  per  la
decisione in ordine alla richiesta misura  cautelare  di  sospensione
del provvedimento impugnato, il ricorrente ha depositato  memoria  di
replica ribadendo che, contrariamente alla ricostruzione in  fatto  e
in diritto  operata  dall'Amministrazione  resistente,  la  questione
sottoposta al vaglio del Collegio consisterebbe,  in  sintesi,  nella
seguente: «I giudici onorari di Tribunale sono gli unici che  cessano
dalle funzioni al compimento del settantaduesimo anno di eta'  in  un
ordinamento che prevede,  per  i  giudici  di  pace,  per  i  giudici
tributari e per i giudici professionali, la cessazione  dal  servizio
al raggiungimento del setantacinquesimo  anno  di  eta';  (...)  tale
discriminazione  puo'  essere  eliminata   con   l'annullamento   del
provvedimento opposto e la disapplicazione  dell'art.  42-sexies  del
r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nel  pieno  rispetto  e  secondo  quanto
disposto dalla normativa europea». 
    12. Nella stessa memoria il ricorrente ha chiesto,  altresi',  al
Collegio di valutare anche «l'opportunita'» di rimettere  alla  Corte
costituzionale la questione di legittimita' costituzionale  «relativa
al contrasto tra l'art. 42-sexies del r.d. 30 gennaio  1941,  n.  12,
con l'art. 3 della Costituzione», insistendo nell'accoglimento  della
propria richiesta di «sospensione cautelare del  provvedimento  senza
la quale una decisione favorevole sarebbe del tutto  inutile  poiche'
il ricorrente compie l'eta' di' 72 anni il 1° giugno 2012». 
 
                            D i r i t t o 
 
    13. Nella camera di consiglio del 9 maggio 2012 questo  Tribunale
ha  accolto  la   richiesta   di   sospensione   dell'efficacia   del
provvedimento  «ai  soli  fini  dello  svolgimento  del  giudizio  di
costituzionalita'», «considerata la  rilevanza  e  la  non  manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
42-sexies del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento  giudiziario),
di cui l'atto impugnato e'  diretta  applicazione»,  rimandando,  per
l'esplicazioni  delle  motivazioni   del   dubbio   di   legittimita'
costituzionale in questione, alla presente  ordinanza  di  rimessione
degli atti alla Cotte costituzionale, adottata nella medesima  camera
di consiglio. 
    14.  Il  Collegio,  in  particolare,  ritiene  rilevante  e   non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
della norma di cui all'art. 42-sexies del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
(Ordinamento giudiziario), per contrasto con gli artt. 3 e  97  della
Costituzione, a motivo dell'irragionevole disparita'  di  trattamento
che essa riserva al  termine  di  cessazione  dalle  funzioni  per  i
magistrati onorari di tribunale rispetto a  quello  previsto  per  le
altre componenti la magistratura onoraria ad esso assimilabili, quali
i  magistrati  del  giudice  di  pace  e   dei   giudici   tributari,
rispettivamente disciplinate dall'art.  7  della  legge  21  novembre
1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace) e dall'art. 11,  comma
2, del d.lgs. 31 dicembre 1992,  n.  545  (Ordinamento  degli  organi
speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione  degli  uffici
di collaborazione in attuazione della  delega  al  Governo  contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413). 
    15.  In  punto  di  rilevanza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale,  questo  Collegio  osserva  che  l'atto  di   rigetto
impugnato con l'odierno ricorso e' diretta applicazione  della  norma
de  qua,  la  quale  non  ammette  alcun   margine   di   valutazione
discrezionale in capo alla pubblica amministrazione. Il provvedimento
impugnato, dunque, deve ritenersi atto definitivo, in quanto non piu'
suscettibile  di  modifica,  sicche'  la  trasmissione  al  Consiglio
Superiore  della  Magistratura  cosi'  come  quella   al   competente
Dipartimento dell'amministrazione  giudiziaria  del  Ministero  della
giustizia risulta finalizzata  ad  una  mera  «presa  d'atto»  di  un
provvedimento che si limita a dichiarare il prodursi  di  un  effetto
direttamente promanante dalla norma di legge. 
    16. Considerato che il dott. L. e' nato il 1° giugno 1940  ed  e'
stato nominato giudice onorario del Tribunale di Verona con  delibera
del Consiglio  Superiore  della  Magistratura  del  18  aprile  2001,
esercitando le relative funzioni a partire dal 13 giugno dello stesso
anno, egli raggiungera' il limite di eta' previsto dalla legge per la
cessazione dal relativo incarico  in  data  anteriore  (i.e.:  il  1°
giugno 2012) rispetto al termine di proroga per  le  stesse  funzioni
fissato al 31 dicembre 2012 dal citato art. 15 del d.-l. n.  212  del
2011. 
    17. A tenore di quest'ultirno  articolo,  infatti,  «al  comma  1
dell'art. 245 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di
istituzione del giudice unico di primo  grado),  -  disciplinante  il
termine  entro  il  quale  e'  consentita  la  possibilita'  per   la
magistratura onoraria giudicante  e  requirente  di  essere  addetti,
rispettivamente, al Tribunale o alla Procura - le parole: ''non oltre
il 31 dicembre 2011'' sono sostituite dalle seguenti: ''non oltre  il
31 dicembre  2012''».  Il  comma  2  del  medesimo  articolo  dispone
altresi': «I giudici onorari e i  vice  procuratori  onorari  il  cui
mandato scade il 31 dicembre 2011 e per i  quali  non  e'  consentita
un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'art. 42-quinquies,
primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di' cui al  regio  decreto
30 gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici  di  pace  il  cui  mandato
scade entro il 31 dicembre 2012 e  per  i  quali  non  e'  consentita
un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'art. 7,  comma  1,
della legge 21 novembre 1991, n.  374,  e  successive  modificazioni,
sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni
a fare data dal 1° gennaio 2012, fino  alla  riforma  organica  della
magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012». 
    18.  Correttamente,  quindi,  il  Presidente  del  Tribunale   ha
rigettato l'istanza di proroga delle funzioni fino al 31 dicembre del
2012, poiche' raccoglimento di essa avrebbe consentito lo svolgimento
delle funzioni di giudice onorario del Tribunale oltre il termine  di
cessazione fissato dalla legge. 
    19. In altri termini, la  proroga  introdotta  dall'art.  15  del
citato d.-l. 22 dicembre 2011, n. 212, in  tanto  potrebbe  esplicare
gli effetti sull'incarico  in  atto  del  dott.  L.,  in  quanto  non
ricorrano    motivi    pregiudizialmente    ostativi     all'astratta
«prorogabilita'»  dell'incarico  stesso,  quali,  come  nel  caso  di
specie, il superamento del settantaduesimo anno di  eta',  ossia  del
limite massimo di eta' previsto per  lo  svolgimento  delle  funzioni
medesime. 
    20. Sempre in punto di rilevanza della questione di  legittimita'
costituzionale sollevata, non puo' essere accolta  la  prospettazione
del ricorrente secondo la quale la norma citata sarebbe  suscettibile
di  «disapplicazione»  (recte:  di  non  applicazione)  per  il   suo
contrasto con «normative  comunitarie»,  posto  che  non  esiste  una
disciplina self-executing di  tale  matrice  applicabile  fattispecie
oggetto di giudizio. Da un lato, infatti,  le  difettive  comunitarie
invocate (come ad esempio la Dir. 43/2000/CE) riguardano  ipotesi  di
discriminazioni fondate sulla razza o sull'etnia (cfr. art.  1  della
Dir. 43/2000/CE, secondo cui essa «mira a stabilire un quadro per  la
lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, al
fine di rendere effettivo  negli  Stati  membri  il  principio  della
parita' di trattamento»), e, dunque,  parametri  di  discrirninazione
diversi dall'«eta'». Dall'altro, il fatto che la norma legislativa in
esame riservi a soggetti non appartenenti ad una  medesima  categoria
professionale, bensi' a figure professionali fra loro  «assimilabili»
sotto il profilo  funzionale,  termini  di  cessazione  dall'incarico
diversi,  non  appare  integrare,  di   per   se',   l'illegittimita'
comunitaria di cui alla direttiva del Consiglio 78/2000/CE, in quanto
i singoli  Stati  della  Unione  europea  god.ono  di  un  ambito  di
autonomia  che  esclude  un'assoluta  uniformita'  di  regime   delle
condizioni  legali  di  permanenza  nelle  attivita'   professionali,
essendo loro interdetto, invece, di  discriminare  (sia  direttamente
che indirettamente) una persona rispetto a «quanto sia, sia  stata  o
sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga». Nel caso che ci
occupa, infatti, tutti i  soggetti  appartenenti  alla  categoria  di
giudice  onorario  di  tribunale  cosi'  come  il  ricorrente,   sono
sottoposti all'identico trattamento  (cessazione  al  compimento  del
settantaduesimo anno di eta'). 
    21. Ancora, l'atto irnpugnato non e' «discriminatorio» nel  senso
prospettato dal ricorrente, posto che l'effetto «pregiudizievole» non
discende ne' da atti ne' da  comportamenti  dell'Amministrazione,  ma
costituisce  l'effetto  direttamente   conseguente   nell'ordinamento
nazionale dalla vigenza della norma di legge citata e di  cui  l'atto
impugnato rappresenta la pedissequa applicazione. 
    22. Pertanto, a  giudizio  del  Collegio,  l'asserita  violazione
della  posizione  soggettiva  del  ricorrente  dipende   direttamente
dall'illegittimita' costituzionale della  norma  contenuta  nell'art.
42-sexies del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento  giudiziario),
sicche'   solo   dalla   dichiarazione   della   sua   illegittimita'
costituzionale  potrebbe  derivare  il  richiesto  accoglimento   del
ricorso per illegittimita' derivata dell'atto impugnato. 
    23. Questo Collegio, ritenuta la  rilevanza  pregiudiziale  della
questione di costituzionalita' in esame, e' convinto, altresi', della
sua non  manifesta  infondatezza  in  riferimento  all'art.  3  della
Costituzione, sotto il  profilo  della  irragionevole  disparita'  di
trattamento da essa prodotta, posto che  la  situazione  dei  giudici
onorari di tribunale e' del tutto omogenea a quella  dei  giudici  di
pace  e  a  quella  dei  giudici  tributari,  trattandosi  di  figure
appartenenti tutte alla magistratura onoraria e soggette a regimi  di
ammissione e di funzione pienamente comparabili; sicche', considerata
piena assimilabilita' di  dette  figure,  non  sembra  giustificabile
alcuna diversita', di  trattamento  con  riferimento  al  momento  di
cessazione dall'incarico, che dovrebbe rappresentare, proprio per  la
sua portata generale, un elemento  comune  e  uniforme  di  tutta  la
categoria magistratuale cui dette figure appartengono. 
    24. L'art 7,  comma  1,  della  citata  legge  n.  374  del  1991
stabilisce  invero  che,  «in  attesa   della   complessiva   riforma
dell'ordinamento dei giudici di  pace,  il  magistrato  onorario  che
esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e
puo' essere confermato per un secondo mandato di quattro anni  e  per
un terzo mandato di quattro anni. I giudici di pace confermati per un
ulteriore periodo di due anni  in  applicazione  dell'art.  20  della
legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono  essere
confermati per un ulteriore mandato di quattro anni,  salva  comunque
la  cessazione  dall'esercizio  delle  funzioni  al  compimento   del
settantacinquesimo anno di eta'». L'art. 11, comma 2, del  d.lgs.  n.
545 del 1992 citato prevede, d'altra parte, che «i  componenti  delle
commissioni tributarie  provinciali  e  regionali,  indipendentemente
dalle funzioni  svolte,  cessano  dall'incarico,  in  ogni  caso,  al
compimento del settantacinquesimo anno di  eta'»,  mentre  l'art.  7,
comma 1, lettera d), del  medesimo  d.lgs.  pone,  fra  i  «requisiti
generali» necessari per l'ammissione a tale funzione ricorrere quello
di «non avere superato, alla data di scadenza del  termine  stabilito
nel  bando  di  concorso  per  la  presentazione  della  domanda   di
ammissione, settantadue anni di eta'». 
    25. Il  Collegio  osserva,  sempre  in  punto  di  non  manifesta
infondatezza della questione, che il legislatore ha stabilito che  il
giudice onorario aggregato (G.O.A.) cessi dall'incarico al compimento
del settantaduesimo anno di eta'. In pardcolare l'art.  4,  comma  1,
della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per  la  definizione
del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari  aggregati
e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari), prevede
che «la nomina a giudice onorario aggregato,  salvo  quanto  previsto
dal comma 4, ha durata quinquennale e puo' essere prorogata  per  una
sola volta e per il termine massimo di un anno». Mentre  il  comma  2
del  medesimo  articolo  prevede  che  «il  giudice  aggregato  cessa
dall'incarico in caso di definizione delle cause di cui  all'art.  1,
comma 1, pendenti presso  l'ufficio  giudiziario  cui  e'  assegnato,
salvo quanto disposto dal comma  5  del  presente  articolo,  nonche'
all'atto del compimento del settantaduesimo  anno  di  eta'  e  nelle
ipotesi di cui all'art. 7». 
    26. Orbene,  se  e'  chiaro  ed  incontrovertibile  che  il  dato
letterale della norma determina per il G.O.A.  il  medesimo  effetto,
sotto  il  profilo  della  durata  temporale   dell'esercizio   delle
funzioni, rispetto a quello derivante  per  il  giudice  onorario  di
tribunale dalla norma  legislativa  qui  contestata,  deve  nondimeno
rilevarsi, sul piano sistematico, che le due figure, pur appartenendo
alla medesima categoria della magistratura onoraria, si differenziano
nettamente sotto il profilo funzionale dalle altre componenti che  ne
fanno  parte,  mostrando  vieppiu'   l'irrazionalita'   del   sistema
normativo in cui si colloca la disciplina censurata,  caratterizzata,
da un lato, dall'evidenziata disparita' di trattamento rispetto  alle
figure magistratuali onorarie «omologhe» sotto il profilo  funzionale
(i.e.:  «giudici  di  pace»  e  «giudici   tributari»),   dall'altro,
dall'identita' di trattamento rispetto ad una  figura  funzionalmente
diversa (i.e.: «G.O.A.»). 
    27.  La  figura  del  G.O.A.  e'  stata  infatti  istituita   dal
legislatore con la dichiarata finalita' di  definire  il  contenzioso
civile pendente dinanzi ai tribunali alla data  del  30  aprile  1995
«nel tempo massimo di cinque anni». In particolare, l'art.  1,  comma
2, della citata legge istitutiva delle sezioni stralcio del tribunale
civile dispone che «per definire i  procedimenti  civili  di  cui  al
comma 1 e con l'obiettivo di darvi luogo nel tempo massimo di  cinque
anni si procedera', nei modi e termini previsti dalla presente legge,
alla nomina di'  giudici  onorari  aggregati  nel  numero  di  mille.
Possono essere chiamati all'ufficio di giudice onorario aggregato: a)
gli avvocati anche se a riposo o iscritti negli  albi  speciali  e  i
magistrati a riposo; b) gli avvocati  e  procuratori  dello  Stato  a
riposo; c) i professori universitari  e  i  ricercatori  universitari
confermati in materie giuridiche, laureati in giurisprudenza;  c-bis)
i  notai  anche  in  pensione.  3.  Entro  tre  mesi  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  presente  legge,  con
decreto del Ministro di grazia  e  giustizia,  sentito  il  Consiglio
superiore della magistratura, sono individuati i tribunali presso cui
vengono istituite le sezioni stralcio previste dall'art.  11  e  sono
determinati il numero delle sezioni e la pianta organica dei  giudici
onorari aggregati e del relativo personale ausiliario». 
    28. Coerentemente con la durata quinquennale di  detto  incarico,
si giustifica il requisito del «non aver compiuto sessantasette  anni
di  eta'»  al  momento  della  nomina,  proprio  per  assicurare   la
possibilita' del pieno espletamento del mandato  temporaneo  (la  cui
cessazione e' prevista al settantaduesimo anno di eta'). Pertanto, in
considerazione della natura contingente e transitoria delle  funzioni
assegnate   al   G.O.A.,   individuabile,   per   espressa   volonta'
legislativa,  nell'esigenza  di  procedere  allo   smaltirnento   del
contenzioso  civile  arretrato,  detta  figura  non  pare  pienamente
assimilabile e  compara,bile  a  quella  del  G.O.T.  che  e'  invece
considerato dall'ordinamento quale magistrato che entra a  far  parte
in via permanente e funzionale del tribunale  (cui  e'  «addetto»  ex
art. 42-bis del r.d. n. 12 del 1941), in quanto abilitato a svolgere,
a  fianco  dei  magistrati  ordinari,  «il  lavoro  giudiziario  loro
assegnato  dal  presidente  del  tribunale  o,  se  il  tribunale  e'
costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato  che  dirige
la sezione» (art. 43-bis r.d. n. 12 del  1941),  nei  limiti  e  alle
condizioni  specificate  dalla  normativa  primaria   e   da   quella
secondaria in materia. 
    29. Sotto questo profilo, risulta invece evidente l'assimibilita'
del G.O.T. alla figura del giudice di pace al  quale  legislatore  ha
assegnato funzioni giurisdizionali  «in  materia  civile  e  penale»,
nonche' «la funzione conciliativa in materia civile» alle  condizioni
indicate nella legge n. 374 del 1991, senza limitazioni di tempo  ne'
di scopo, come invece nel caso dei «G.O.A.». 
    30. Le medesime considerazioni, ad avviso del  Collegio,  valgono
anche  in  ordine  al  raffronto  fra  il  «G.O.T.»  e  il   «giudice
tributario», dal  momento  che  anche  quest'ultimo  e'  «considerato
organo di giurisdizione» istituzionale in  uno  specifico  ambito  di
matetia. 
    31. In secondo luogo, l'innalzamento a  settantacinque  anni  del
limite di eta' fissato per lo svolgimento  dell'incarico  di  giudice
onorario  di  tribunale  risponderebbe  anche  ad  un  vantaggio  per
l'amministrazione che potrebbe confinuare a giovarsi dell'opera di un
giudice gia' formato  e  la  cui  idoneita'  allo  svolgimento  delle
mansioni e' stata anche comprovata  da  un'esperienza  pluriennale  e
positivamente valutata in  concreto  dagli  organi  a  cio'  deputati
(Presidente  del  Tribunale,  Consiglio   giudiziario   e   Consiglio
superiore della Magistratura) e cio' anche in  coerenza  con  i  piu'
recenti interventi legislativi, quali  in  particolare  quello  della
proroga ex lege delle funzioni dei G.O.T. operata dal  suddetto  art.
15 del d.-l. n. 212 del 2011, che appunto paiono  fon.darsi  su  tale
considerazione. 
    32. Pertanto, il Collegio dubita della legittimita'  della  norma
impugnata anche in riferirnento ai principi di efficienza e  di  buon
andamento   dell'Amministrazione   sanciti   dall'art.    97    della
Costituzione. 
    33. In conclusione, la diversita'  di  trattamento  riservata  ai
giudici onorari di tribunale  che  deriva  pianamente  dal  raffronto
delle norme citate con quella impugnata non appare sorretta da alcuna
ragionevole  giustificazione,  determinando   un'irrazionale   quanto
incomprensibile dispatita' di trattamento  fra  figure  professionali
omogenee: non puo' infatti dubitarsi che l'individuazione del termine
di cessazione dalle funzioni de quibus rientri nella discrezionalita'
del legislatore, cio' nondimeno, sulla scorta  dell'insegnamento  del
Giudice delle leggi, tale  potere  deve  essere  esercitato  in  modo
ragionevole e non arbitrario,  con  la  conseguenza  che,  una  volta
fissato a settantacinque anni il limite di eta' per  tutte  le  altre
figure professionali ad essa assimilabili; condividendone le medesime
funzioni e gli stessi caratteri di magistratura onoraria e giudicante
- in ossequio all'art. 106, secondo comma, della Costituzione  -,  lo
stesso identico limite non puo' non valere  anche  per  la  specifica
figura di magistratura  onoraria  che  viene  in  considerazione  nel
presente giudizio, in ragione del necessario rispetto  del  principio
di uguaglianza e di razionalita' interna del sistema normativo in cui
la norma legislativa censurata si colloca,  stabilito  dall'  art.  3
della Costituzione, nonche' in riferimento al principio di efficienza
e buon  andamento  dell'Amministrazione  di  cui  all'art.  97  della
Costituzione. 
    34. Alla luce delle considerazioni che precedono,  deve  pertanto
essere sollevata la relativa questione di legittimita' costituzionale
con conseguente sospensione del giudizio e  trasmissione  degli  atti
alla Corte costituzionale.