IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 2091 del 2011, proposto dalla societa' Alin S.p.a.,
in persona del legale rappresentante  pro  tempore,  rappresentato  e
difeso dagli avv.ti Roberto Surdi, Francesco Surdi e Paolo Angius, ed
elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi, in Palermo, Via
Ammiraglio Gravina n. 2/F; 
    Contro la Regione Siciliana - Assessorato Energia  e  Servizi  di
Pubblica   Utilita',   in   persona   dell'Assessore   pro   tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello  Stato,  presso  la  cui
sede distrettuale in Palermo, Via A. De Gasperi n.  81,  e'  ex  lege
domiciliato; 
    Per l'annullamento: 
        del DRS n. 311 del 28 giugno  11  dell'Ass.  Reg.  Energia  e
Servizi di Pubblica Utilita',  dipartimento  regionale  dell'energia,
nella  parte  in  cui  subordina   la   realizzazione   dell'impianto
«all'utilizzazione di biomasse provenienti  per  almeno  il  50%  del
fabbisogno da aree dislocate in un  raggio  non  superiore  a  km  70
dall'impianto»; 
        del DPRS 9 marzo 2009  con  il  quale  e'  stata  emanata  la
delibera  di  giunta  regionale  n.  1  del  3  febbraio  2009,   con
riferimento in particolare all'art. 28 comma 2; 
        di ogni altro  atto  presupposto,  preparatorio,  connesso  e
conseguenziale; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio  della  Regione  Sicilia
Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilita'; 
    Nominato Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo  2012
il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i  Difensori
indicati nell'apposito verbale; 
    Premesso: 
        che in data 21 maggio 2010 la societa' Alin s.p.a. presentava
allo Sportello Unico  per  le  Attivita'  Produttive  del  Comune  di
Termini Imerese una richiesta di autorizzazione per la costruzione  e
gestione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato
a biomasse ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003; 
        che l'istanza inoltrata direttamente al Comune in cui  ricade
l'area industriale ove  dovrebbe  essere  localizzato  l'insediamento
produttivo, in conformita' a quanto previsto dall'art. 28,  comma  3,
della delibera  di  Giunta  Regionale  n.1/2009,  con  cui  e'  stato
approvato il Piano  Energetico  Ambientale  della  Regione  siciliana
(P.E.A.R.S.), che detta una procedura semplificata per l'acquisizione
di autorizzazioni alla  realizzazione  di  impianti  che  «utilizzano
biocombustibili ottenuti da piante oleaginose anche no  food  per  la
cogenerazione di energia elettrica e calore»; 
        che contestualmente veniva presentata istanza di rilascio dei
prescritti pareri e/o nulla-osta alle varie Amministrazioni  preposte
alla  tutela  e/o  cura  degli  interessi  coinvolti  (nella  specie:
Consorzio ASI di Palermo,  Vigili  del  Fuoco  di  Palermo,  CPTA  di
Palermo, Assessorato Territorio e  Ambiente,  Provincia  di  Palermo,
ENEL, Assessorato all'Energia, Agenzia  delle  Dogane  e  Assessorato
delle Infrastrutture e della Mobilita'); 
        che pero' l'Assessorato all'Energia comunicava al  Comune  di
Termini che  intendeva  avocare  a  se'  la  competenza  al  rilascio
dell'autorizzazione, pur essendo  stata  gia'  avviata  la  procedura
semplificata prevista dal comma 3 dell'art. 28 del  PEARS  (approvato
con la Delibera di Giunta Regionale n.1/2009); e  che  il  Comune  di
Termini Imerese comunicava la predetta circostanza alla societa' Alin
S.p.a.; 
        che pertanto quest'ultima con nota prot. 14364 del 28 ottobre
2010 formulava una nuova istanza di rilascio  dell'autorizzazione  in
questione,  direttamente  all'Assessorato   all'Energia,   ai   sensi
dell'art.12 del d.lgs. n. 387 del 2003  (nella  specie:  una  istanza
volta  ad  ottenere  l'autorizzazione  per  la  realizzazione  di  un
impianto alimentato integralmente a biocombustibile - olio vegetale -
di tipo cogenerativo, della potenza termica  di  6,348  Mwt  e  della
potenza elettrica di 2,709 Mwe, sito in C.da Notarbartolo, nella zona
industriale del Comune di Termini Imerese, in provincia di Palermo); 
        che con nota prot. 15023 del  20  aprile  2011  l'Assessorato
Regionale all'Energia invitava tutte le  Amministrazioni,  a  diverso
titolo  coinvolte  nel  procedimento,  ad  esprimere  i  pareri   e/o
nulla-osta di propria competenza; nonche' a partecipare  all'adunanza
della Conferenza  di  Servizi  per  l'adozione  della  determinazione
conclusiva; 
        che in data 29 aprile 2011 veniva celebrata l'adunanza  della
Conferenza di Servizi indetta a tale scopo, nella quale si constatava
(come risulta dalla determinazione conclusiva dei lavori,  notificata
alla societa' Alin S.p.a. con nota prot. 7681 del 4 maggio  2011)  il
positivo rilascio dei pareri  favorevoli  (alcuni  condizionati)  e/o
nulla-osta da parte di  tutte  le  Amministrazioni  coinvolte  (nella
specie: Ministero  dell'Interno  -  Comando  Provinciale  Vigili  del
Fuoco:  parere  favorevole,  con  prescrizioni  e  condizioni;   ENEL
Distribuzione s.p.a.: favorevole con indicazione di soluzione tecnica
di allacciamento;  Comune  di  Termini  Imerese:  parere  favorevole;
Azienda Sanitaria Provinciale: parere favorevole, con condizione  per
tutela interesse igienico-sanitario;  Ministero  Sviluppo  Economico:
nulla-osta; Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Servizio III
- Industrie a rischio e tutela inquinamento: parere  favorevole,  con
condizioni  e  prescrizioni;  Assessorato  Regionale   Territorio   e
Ambiente, Servizio II - V.A.S. - V.I.A: non luogo  a  deliberare  per
dichiarata non soggezione alle  relative  procedure  di  valutazione;
Provincia Regionale di Palermo: idem;  C.P.T.A.  di  Palermo:  parere
favorevole, con prescrizioni e limitazioni; Consorzio  Area  Sviluppo
Industriale di  Palermo:  nullaosta;  Agenzia  delle  Dogane:  parere
favorevole   sospensivamente    condizionato;    Assessorato    delle
Infrastrutture e Mobilita': non luogo a deliberare per dichiarata non
soggezione a valutazione); 
        che l'Amministrazione regionale dava  altresi'  atto  che  la
societa' Alin S.p.a. aveva documentato il possesso dei  requisiti  di
cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1 del 3 febbraio 2009; 
        che   pertanto   la   Conferenza   di   Servizi    dichiarava
positivamente  concluso  l'iter   autorizzativo,   raccomandando   il
rispetto delle prescrizioni e dei vincoli impartiti, e vincolando  il
definitivo  rilascio  dell'autorizzazione  esclusivamente  a   taluni
pareri ritenuti imprescindibili (pareri, dell'Agenzia delle Dogane  e
dell'Assessorato alle Infrastrutture, che venivano rilasciati in data
5 maggio 2011); 
        che infine, con DRS n. 311 del 28 giugno 2011,  l'Assessorato
Regionale all'Energia  provvedeva  al  rilascio  dell'«autorizzazione
unica»  per  la  realizzazione  e  gestione  dell'impianto;  ma   che
subordinava l'efficacia del provvedimento autorizzatorio al  rispetto
del vincola previsto dal comma 2, punto 28, del PEARS; 
        che  tale  vincolo  consiste  nell'obbligo   di   «utilizzare
biomasse provenienti per  almeno  il  50%  del  fabbisogno,  da  aree
dislocate in un raggio non superiore a km 70 dall'impianto  (impianti
da filiera corta) o, se tali biomasse non sono disponibili entro tale
perimetro, di utilizzare solo  biomasse  provenienti  dal  territorio
regionale»; 
        che la condizione in questione non era  stata  deliberata  in
sede di Conferenza di Servizi decisoria (e che anzi l'Amministrazione
regionale aveva originariamente escluso l'applicabilita' di tale c.d.
«vincolo di approvvigionamento territoriale» in ragione del fatto che
si era ritenuto che l'impianto rientrasse nel regime speciale di  cui
al comma 3 dell'art.28 del PEARS  che  detta  un  regime  derogatorio
rispetto a quello generale di cui al comma 2 dello stesso articolo); 
        che, pertanto, con note del 4 luglio 2011 e del 20  settembre
2011  la  societa'  Alin  S.p.a.   contestava   l'apposizione   della
prescrizione; e  che,  non  avendo  ottenuto  soddisfazione,  con  il
ricorso in esame la ha impugnata chiedendone  l'annullamento  per  le
conseguenti statuizioni; 
    Ritenuto: 
        che con il primo  mezzo  di  gravame  la  ricorrente  lamenta
violazione  dell'art.  97  della  Costituzione,  violazione  e  falsa
applicazione dell'art. 21-septies, comma 1, della legge  n.  241  del
1990, degli artt. 2, comma 1, 12, commi 3 e 4, del d.lgs. 29 dicembre
2003 n. 387 e del DM 10 settembre 2010, nonche' eccesso di potere per
difetto di istruttoria e di motivazione, deducendo che  la  questione
dell'applicabilita' del vincolo  di  approvvigionamento  territoriale
avrebbe dovuto essere esaminata,  istruita  e  valutata  in  sede  di
Conferenza  di  Servizi  decisoria  e  che  all'Amministrazione   non
residuava alcun potere per modificare gli esiti di quanto deciso  con
la determinazione conclusiva; 
        che con il secondo mezzo di  gravame  la  ricorrente  lamenta
violazione degli artt. 97 e  117  della  Costituzione,  violazione  e
falsa applicazione del d.lgs. n.  387/2003,  dell'art.2,  comma  145,
della legge 24 dicembre 2007 n. 244,  dell'art.  42  della  legge  23
luglio 2009 n. 99, del d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28  (con  il  quale  e'
stata recepita la Direttiva 2009/28/CE), del DM  10  settembre  2010,
del DM 2 marzo 2010)  e  dell'art.  105  della  Legge  della  Regione
Sicilia 12 maggio 2010 n. 11, deducendo che la disciplina (contenuto,
procedimento,  efficacia)  del  Piano  Energetico  Ambientale   della
Regione  siciliana  (PEARS)  e'  oggetto  di   potesta'   legislativa
concorrente (in quanto rientra nella materia indicata dall'art.  117,
terzo  comma,  della  Costituzione  come  «produzione,  trasporto   e
distribuzione nazionale dell'energia»), sicche'  illegittimamente  la
Regione ha introdotto, con l'art. 28, comma 2, del PEARS  un  vincolo
piu' rigido (a contenuto protezionistico  in  favore  della  Regione)
rispetto a quelli previsti dalla normativa statale; e che tale deroga
si appalesa tanto piu'  illegittima  in  quanto  realizzata  con  uno
strumento regolamentare, che nella gerarchia delle fonti  occupa  una
posizione subordinata rispetto alla legge; 
        con  il  terzo  mezzo  di  gravame  la   ricorrente   lamenta
violazione degli artt. 97 e  117  della  Costituzione,  violazione  e
falsa applicazione dell'art. 12, comma 10, d.lgs. n. 387/2003  e  del
d.lgs. n. 71/2011, violazione dell'art. 21-septies,  comma  1,  della
legge  n.  241  del  1990;  violazione  del  DM  10  settembre  2010,
violazione e falsa  applicazione  dell'art.  105  della  L.  reg.  n.
11/201, deducendo che  nel  disporre  (con  l'art.  3  della  DRS  n.
311/2011) il c.d. «vincolo di  approvvigionamento  territoriale»,  la
Regione siciliana ha illegittimamente (Cfr: Corte cost.  26  novembre
2010 n. 344; Corte cost. 15 giugno 2011 n. 192) introdotto un vincolo
piu' rigido rispetto a quelli previsti dalle «linee guida» nazionali; 
        con  il  quarto  mezzo  di  gravame  la  ricorrente   lamenta
violazione del d.lgs. n. 387/2003, violazione  e  falsa  applicazione
della Direttiva  2009/28/CE,  violazione  e  falsa  applicazione  del
d.lgs.  n.  28/2011,  violazione  del  Regolamento  CE  n.   73/2009,
violazione degli artt. 4, 23, 28,  30,  43,  48,  49,  52  e  59  del
Trattato  CE  e  dell'art.  41  della  Costituzione,  deducendo   che
introducendo  il  «vincolo  di  approvvigionamento  territoriale»  la
Regione  ha  illegittimamente  introdotto  un  limite   alla   libera
concorrenza ed un regime di aiuto in favore dei produttori locali; 
        che ritualmente costituitasi, l'Amministrazione  ha  eccepito
l'inammissibilita'  e  l'infondatezza  del  gravame  chiedendone   il
rigetto con vittoria di spese; 
    Considerato: 
        che - come  affermato  dal  Consiglio  di  Giustizia  per  la
Regione siciliana nell'ordinanza n. 1024 del 19 dicembre 2011  -  con
l'art.105 della Legge della Regione Sicilia 12 maggio 2010 n. 11,  il
Legislatore regionale siciliano ha «legificato»  (id  est.  approvato
con legge regionale e dunque elevato al  rango  di  legge)  il  Piano
Energetico e Ambientale della Regione  siciliana  (PEARS)  e  le  sue
«Linee Guida»; 
        che, in particolare e per quanto specificamente interessa  ai
fini del giudizio introdotto con  il  ricorso  in  esame,  l'art.  28
(rectius: il  punto  28)  delle  Linee  Guida  del  Piano  Energetico
Ambientale della Regione Siciliana, divenuto  ormai  norma  di  legge
regionale (art. 105 della Legge della Regione Sicilia 12 maggio  2010
n. 11), introduce d'obbligo per il produttore di energia che  intenda
biomasse, di rifornirsi di queste  ultime  (per  almeno  il  50%  del
fabbisogno) da aree dislocate in un raggio  non  superiore  a  Km  70
dall'impianto; e, nel caso in cui non siano  disponibili  entro  tale
perimetro, di rifornirsi esclusivamente di biomasse  provenienti  dal
territorio regionale; 
        che l'art. 14 dello Statuto della Regione Sicilia attribuisce
a  quest'ultima  potesta'  legislativa  esclusiva   in   materia   di
«industria e commercio», ma che in tale materia non puo' essere fatta
rientrare anche la disciplina della «produzione  di  energia»,  posto
che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione la considera  oggetto
specifico di potesta' legislativa concorrente; e che cio' vale,  come
chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 168  del  2010,
anche per le Regioni a Statuto  Speciale  che  -  come  quello  della
Regione Sicilia - non la abbiano riservata espressamente alla propria
potesta' legislativa esclusiva; 
        che, in definitiva, la potesta' legislativa  attribuita  alla
Regione siciliana in materia di produzione  di  energia  e'  di  tipo
«concorrente»; e va pertanto esercitata - come gia'  osservato  nella
piu' volte richiamata ordinanza del CGARS - nel rispetto dei principi
sanciti dalla legislazione statale, e, nella specie, dall'art. 12 del
d.lgs. n. 387 del 2003; 
        che il «vincolo di approvvigionamento territoriale» - che,  a
ben guardare, si concreta in  una  c.d.  «riserva  di  fornitura»  in
favore dei produttori regionali - introdotto dall'art. 28 delle Linee
Guida del PEARS (ormai «legificato» e pertanto divenuto, a tutti  gli
effetti, legge regionale),  e'  certamente  piu'  rigido  rispetto  a
quelli contemplati dalla legislazione statale; 
        che tale vincolo - che costituendo una forma di  «aiuto  alle
imprese locali» finisce, peraltro, con  l'alterare  il  regime  della
libera concorrenza - pregiudica l'impresa ricorrente; 
        che dunque - e come gia' rilevato dal  CGARS  nella  predetta
ordinanza - nell'introdurre tale vincolo,  il  Legislatore  regionale
siciliano ha legiferato in  contrasto  con  i  principi  posti  dalla
legislazione  statale  in  una  materia  -  quella   concernente   la
disciplina della «produzione,  trasporto  e  distribuzione  nazionale
dell'energia» - che  ai  sensi  dell'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione,   costituisce   oggetto   di    potesta'    legislativa
concorrente; 
        che, in conclusione, deve  ritenersi  che  l'art.  105  della
Legge della Regione Sicilia  12  maggio  2010  n.  11,  nel  recepire
l'articolo  (rectius:  il  punto)  28  delle  Linee  Guida  regionali
(introduttive del predetto «vincolo di approvvigionamento regionale»,
risolventesi in una «riserva di forniture» in  favore  di  produttori
locali), si ponga in contrasto con l'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione (nella parte in cui stabilisce che la  disciplina  della
«produzione,  trasporto  e  distribuzione   nazionale   di   energia»
costituisce oggetto di potesta' legislativa concorrente anche per  le
Regioni a Statuto Speciale il cui Statuto non disponga  espressamente
in maniera diversa); nonche' in contrasto con lo stesso art. 14 dello
Statuto della Regione siciliana (che non  contempla  fra  le  materie
oggetto  di  potesta'  legislativa  esclusiva  la  disciplina   della
produzione di energie); 
        che la soluzione della  indicata  questione  di  legittimita'
costituzionale si appalesa rilevante in quanto pregiudiziale ai  fini
della decisione della  causa  (posto  che  dai  destini  della  norma
regionale   derivano   i   destini   del   contestato   vincolo    di
approvvigionamento); 
        che la questione  si  appalesa  altresi'  non  manifestamente
infondata  in  quanto   non   appare   revocabile   in   dubbio   che
l'introduzione mediante legge regionale di disposizioni di legge  non
qualificabili «norme di dettaglio», e per di piu'  volte  a  derogare
«norme di principio» poste dallo Stato in materia oggetto di potesta'
legislativa   concorrente,   costituisca   una   evidente   «rottura»
dell'ordinario  assetto  (id  est:  del  regime  di  riparto)   delle
competenze legislative stabilito dalla Costituzione (e, nella specie,
dalle norme costituzionali citate); 
        che,  in  conclusione,   va   sollevata   la   questione   di
legittimita' costituzionale, per  contrasto  con  l'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione e con l'art. 14 dello Statuto della Regione
siciliana, dell'art. 105 della Legge della Regione Sicilia 12  maggio
2010 n. 11, nella parte in cui prevede, al punto 28 delle Linee Guida
del Piano Energetico Ambientale della  Regione  Siciliana,  l'obbligo
per il produttore di energia di rifornirsi di biomasse (per almeno il
50% del fabbisogno) da aree dislocate in un raggio non superiore a Km
70 dall'impianto;  e,  nel  caso  in  cui  tali  biomasse  non  siano
disponibili entro tale perimetro,  di  rifornirsi  esclusivamente  di
biomasse provenienti dal territorio regionale;