Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e
difeso  ex  lege   dall'Avvocatura   Generale   dello   Stato   (c.f.
80224030587, per il ricevimento degli atti,  FAX  06/96514000  e  PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)   presso   i   cui   uffici    e'
domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; 
    Nei  confronti  della  Regione  Valle  D'Aosta  in  persona   del
Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale della  legge  regionale  n.  14  del  7
maggio 2012, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione  Valle
d'Aosta n. 23 del 29 maggio 2012, recante «Disciplina  dell'attivita'
di acconciatore» giusta delibera del Consiglio dei Ministri  in  data
20 luglio 2012. 
    La legge regionale sopra nominata, che consta di  nove  articoli,
ha  emanato  norme  in  materia  di  «Disciplina  dell'attivita'   di
acconciatore». 
    Tale  materia,  gia'  disciplinata  dalla  normativa  statale  di
settore, e segnatamente dalla legge n. 174/2005, e' stata di  recente
interessata   dal   contenuto    del    decreto-legge    sulle    cd.
«liberalizzazioni» n. 201/2011 convertito nella L. 214/2011. 
    Poiche'  non  vi  e'  dubbio  che  la  materia  normata  in  sede
regionale, attenendo all'esercizio di un'attivita'  che  puo'  essere
esercitata anche sotto forma imprenditoriale, ponga il  problema  del
rapporto con le richiamate legislazioni statali nonche', per quel che
qui interessa, con la Costituzione, e'  avviso  del  Governo  che  la
Regione Valle D'Aosta, sotto diversi  profili,  abbia  travalicato  i
limiti fissati dalla Costituzione alla  propria  potesta'  normativa,
ponendosi  in  contrasto  con  i  vincoli  posti  dalla  legislazione
statale, cui in via esclusiva e' affidata la tutela  del  diritto  di
liberta' di impresa nonche' della concorrenza, ed  abbia  esorbitato,
altresi', dalla competenza  legislativa  concorrente  in  materia  di
professioni,  come  si  chiarira'  attraverso   l'illustrazione   dei
seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1. Violazione dell'art. 3. lett. a) dello  Statuto  speciale  (L.
cost. 4/1948) e dell'art. 117, comma 2, lett. e) della  Costituzione,
in relazione al combinato disposto dell'art. 6,  comma  1,  lett.  a)
L.R. n. 14/2012 e degli artt. 31, comma 2, e  34,  2°  comma,  DL  n.
201/2011 conv. in L.  214/2011  e  dell'art.  1,  commi  2  e  3,  L.
174/2005. 
    Nell'art. 6, comma 1, lett. a) della L.R. n. 14/2012 in esame  e'
stato testualmente previsto che: 
        «I Comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente legge, sentite le rappresentanze  locali  delle
organizzazioni  di  categoria,  adottano   propri   regolamenti   che
prevedono, in particolare: 
          a) le superfici  minime  e  i  requisiti  dimensionali  dei
locali impiegati nell'esercizio dell'attivita' di acconciatore;...» 
    Tale previsione si pone, anzitutto, in contrasto  con  l'art.  3,
lett. a) dello Statuto della Regione Valle D'Aosta - approvato con L.
Cost. n. 4/1948 - che prevede che: «La  Regione  ha  la  potesta'  di
emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi
della Repubblica, entro i limiti indicati  nell'articolo  precedente,
per adattarle alle  condizioni  regionali,  nelle  seguenti  materie:
...a)industria e commercio...». 
    I limiti entro quali la Regione puo', dunque, emanare  norme  «di
integrazione e di attuazione delle leggi  della  Repubblica»,  ed  ai
quali il comma del riportato art. 3 fa riferimento, sono precisamente
quelli contenuti nel precedente art. 2, a mente del quale «In armonia
con la Costituzione e i  principi  dell'ordinamento  giuridico  della
Repubblica e col  rispetto  degli  obblighi  internazionali  e  degli
interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali  delle  riforme
economico-sociali  della   Repubblica,   la   Regione   ha   potesta'
legislativa ...». 
    Pertanto,  per  espressa  previsione  statutaria,  devono  essere
rispettati i principi generali dell'ordinamento  giuridico  nazionale
costituendo gli stessi, anzi, limite alla  potesta'  normativa  della
Regione della Valle D'Aosta. 
    In data 28 dicembre 2011 e' entrata in vigore la  L.  214/2011  -
che ha convertito il DL n. 201/2011 (cd: decreto liberalizzazioni)  -
nel cui art. 31, comma 2°, viene previsto che «Secondo la  disciplina
dell'Unione Europea e nazionale in materia di  concorrenza,  liberta'
di  stabilimento  e  libera  prestazione  di   servizi,   costituisce
principio generale dell'ordinamento nazionale la liberta' di apertura
di nuovi  esercizi  commerciali  sul  territorio  senza  contingenti,
limiti territoriali  o  altri  vincoli  di  qualsiasi  altra  natura,
esclusi quelli connessi alla tutela  della  salute,  dei  lavoratori,
dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei  beni  culturali.
Le Regioni e gli enti  locali  adeguano  i  propri  ordinamenti  alle
prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012». 
    Ne  consegue  che   il   «principio   generale   dell'ordinamento
nazionale» in materia di «liberta'  di  apertura  di  nuovi  esercizi
commerciali sul territorio senza contingenti, limiti  territoriali  o
altri vincoli di qualsiasi altra  natura,»  costituendo  limite  alla
potesta' normativa  regionale,  per  espressa  previsione  statutaria
sopra riportata, e' stato  in  concreto  violato  dalla  Regione  Val
D'Aosta che ha previsto, una limitazione  alle  superfici  minime  ed
alle dimensioni dei locali impiegati nell'esercizio dell'attivita' di
acconciatore. 
    La  Regione  Valle   D'Aosta,   attraverso   la   previsione   di
limitazioni, contenute nell'art. 6, comma  1,  lett.  a)  della  L.R.
14/2012, ha, quindi, violato la norma statutaria nonche' ha invaso la
sfera competenza esclusiva dello Stato, in materia di  concorrenza  -
ex art. 117 cost., lett. e),  in  quanto  l'art.  31,  comma  2°,  L.
214/2011 ha sancito il  principio  generale  che  vige  «liberta'  di
apertura  di  nuovi  esercizi  commerciali   sul   territorio   senza
contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di  qualsiasi  altra
natura,». 
    Tale principio di liberta' di iniziativa economica e di esercizio
di attivita' di impresa - gia' oggetto di preminente tutela  generale
nell'art. 41 Cost. - e' enunciato anche nella  normativa  statale  di
settore - da ricondurre alla L. 174/2005, che stabilisce all'art.  1,
commi  2  e  3,  che  «L'esercizio  dell'attivita'  professionale  di
acconciatore  rientra  nella  sfera  della  liberta'  di   iniziativa
economica privata ai sensi dell'art. 41 della Costituzione. 
    La  presente   legge   e'   volta   ad   assicurare   l'esercizio
dell'attivita',  l'omogeneita'  dei  requisiti  Professionali  e   la
parita' di  condizioni  di  accesso  delle  imprese  del  settore  al
mercato, nonche' la tutela dei  consumatori.  Le  disposizioni  della
presente  legge  si  applicano  a  tutte  le  imprese  che   svolgono
l'attivita' di  acconciatore,  siano  esse  individuali  o  in  forma
societaria, ovunque tale attivita' sia esercitata, in luogo  pubblico
o privato. « - e nell'art. 34, 2° comma, DL  201/2011,  conv.  in  L.
214/2011  -  che  cosi'  recita:  «La  disciplina   delle   attivita'
economiche e' improntata al principio  di  liberta'  di  accesso,  di
organizzazione e di svolgimento, fatte salve le  esigenze  imperative
di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con
l'ordinamento comunitario,...». 
    Deve, quindi, concludersi che il contenuto dell'art. 6, comma  1,
lett. a) della L.R. 14/2012, secondo il quale  l'apertura  di  locali
adibiti all'esercizio di attivita' di acconciatore e' condizionata ad
una superficie minima, rappresenta un vincolo al diritto di  liberta'
di  iniziativa   economica   e   costituisce   barriera   all'accesso
all'attivita' stessa, senza che cio' trovi alcuna giustificazione  in
finalita'  di  interesse  generale,  peraltro,  di  segno  contrario,
realizzandosi un travalicamento della  potesta'  normativa  regionale
rispetto alla sfera di competenza esclusiva  statale  in  materia  di
concorrenza e mercato, ex art. 117, 2° comma, lett. e) Cost.. 
    2. Violazione dell'art. 3, lett. a) dello  Statuto  speciale  (L.
cost. 4/1948) e dell'art. 117, comma 2, lett. e) della  Costituzione,
in relazione al combinato disposto dell'art. 6,  comma  1,  lett.  d)
L.R. n. 14/2012 e degli artt. 31, comma 2, e  34,  2°  comma,  DL  n.
201/2011 conv. in L. 214/2011 
    Il contenuto dell'art. 6, comma 1, lett. d) della L.R.  in  esame
prevede 
    «I Comuni, entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sentite le rappresentanze  locali  delle
organizzazioni  di  categoria,  adottano   propri   regolamenti   che
prevedono, in particolare: 
        d) la disciplina degli orari, il  calendario  dei  giorni  di
apertura e di chiusura dell'esercizio e le eventuali deroghe; ...» 
    Richiamando quanto gia' sopra considerato in ordine alla  vigenza
del principio generale di libera iniziativa economica privata al  cui
rispetto, per Statuto, la Regione Valle D'Aosta deve  soggiacere,  si
aggiunge che, con la norma teste' riportata, la Regione ha inteso, in
sostanza,   reintrodurre   una   disciplina   vincolistica   che   la
legislazione statale ha, invece, inteso superare  in  modo  assoluto,
attraverso la previsione contenuta negli artt. 31 e 34  L.  214/2011,
sopra esaminati; con la evidente conseguenza che la restrizione  alla
liberta' degli  operatori  in  relazione  all'orario  di  apertura  e
chiusura   dell'esercizio   commerciale,    andando    ad    incidere
sensibilmente sul diritto di  iniziativa economica  privata  e  sulla
correlata  possibilita',  concessa  dalla  legislazione  statale,  di
differenziare il servizio in  relazione  alle  caratteristiche  della
domanda, limita sensibilmente anche  la  liberta'  di  scelta  per  i
consumatori, e cio' in assenza di un correlato interesse pubblico  da
tutelare, con  conseguente  ulteriore  violazione  del  principio  di
tutela  della  concorrenza  e  del  mercato,  la  cia  attuazione  e'
riservata alla competenza statale dall'art. 117, comma 2°,  lett.  e)
Cost. 
    3.1. Violazione dell'art. 3, lett. a) dello Statuto speciale  (L.
cost. 4/1948) e dell'art. 117, commi 2 e 3,  della  Costituzione,  in
relazione al combinato combinato disposto dell'art. 9, comma 2,  L.R.
n. 14/2012 e dell'art. 6, comma 5, L.174/2005. 
    L'art. 9 della L.R. in esame, al 2° comma, contiene  la  seguente
previsione: 
        «I soggetti in  possesso  della  qualifica  di  barbiere  che
intendono ottenere l'abilitazione di cui all'art. 3, comma  1,  della
l. 174/2005, sono tenuti, in alternativa: 
          a) a frequentare  un  apposito  corso  di  riqualificazione
professionale disciplinato ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c); 
          b) a sostenere  l'esame  previsto  dall'art.  5,  comma  3,
lettera c).». 
    Tale disposizione si pone in contrasto con la  normativa  statale
di settore, costituita dalla L. 174/2005 («Disciplina  dell'attivita'
di acconciatore») che dopo aver disciplinato i requisiti per ottenere
l'abilitazione all'esercizio dell'attivita' di acconciatore nell'art.
3, al 5° comma del successivo art. 6 dispone: 
        «I soggetti in possesso della qualifica  di  barbiere  e  che
intendano ottenere l'abilitazione di cui all'art. 3, sono tenuti,  in
alternativa: 
          a) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di  entrata
in vigore della presente legge, l'abilitazione di cui all'art.  3  in
considerazione delle maturate esperienze professionali; 
          b) a frequentare  un  apposito  corso  di  riqualificazione
professionale disciplinato ai sensi del comma 1 dell'art. 3; 
          c) a sostenere l'esame previsto dal comma 1 dell'art. 3.» 
    Ne consegue, quindi,  che  non  essendo  riprodotta  nella  norma
regionale, tra le varie alternative per l'acquisto  dell'abilitazione
all'esercizio dell'attivita' di acconciatore, quella  relativa  anche
«considerazione  delle  maturate  esperienze   professionali»,   come
previsto dalla  L.  174/2005,  la  norma  contenuta  nell'art.  9  in
commento, oltre a violare il  contenuto  degli  artt.  2  e  3  dello
Statuto  (L.  cost.  4/1948)  travalicando  la  sfera  di  competenza
legislativa esclusiva attribuita alla Regione (l'art.  2  attribuisce
alla legislazione regionale la competenza in  «a)  ordinamento  degli
uffici e degli enti dipendenti dalla Regione  e  stato  giuridico  ed
economico del personale; b) ordinamento degli  enti  locali  e  delle
relative circoscrizioni;  c)  polizia  locale  urbana  e  rurale;  d)
agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna; e) piccole bonifiche
ed opere di miglioramento agrario e fondiario;  f)  strade  e  lavori
pubblici di interesse regionale; g) urbanistica, piani regolatori per
zone di particolare importanza turistica; h) trasporti su  funivie  e
linee automobilistiche locali; i) acque minerali e termali; l) caccia
e pesca; m)  acque  pubbliche  destinate  ad  irrigazione  ed  a  uso
domestico; n) incremento dei prodotti  tipici  della  Valle;  o)  usi
civici, consorterie, promiscuita' per condomini agrari  e  forestali,
ordinamento delle minime proprieta'  culturali;  p)  artigianato;  q)
industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio; r)  istruzione
tecnico-professionale; s) biblioteche e  musei  di  enti  locali;  t)
fiere e mercati; u) ordinamento delle guide,  scuole  di  sci  e  dei
portatori alpini; v) toponomastica; z) servizi antincendi.) o in  via
integrativa e di attuazione  (art.  3  dello  Statuto:  «industria  e
commercio; b) istituzione di enti di credito di carattere locale;  c)
espropriazione per pubblica utilita' per opere  non  a  carico  dello
Stato; d) disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad  uso
idroelettrico; e) disciplina della utilizzazione  delle  miniere;  f)
finanze regionali e comunali; g)  istruzione  materna,  elementare  e
media;  h)  previdenza  e  assicurazioni  sociali;  i)  assistenza  e
beneficenza pubblica; l) igiene  sanita',  assistenza  ospedaliera  e
profilattica; m) antichita' e belle arti; n) annona; o) assunzione di
pubblici  servizi))  travalica,  altresi',  la  sfera  di  competenza
legislativa concorrente in materia di professioni  riconosciuta  alla
Regione in base alla clausola di equiparazione  di  cui  all'art.  10
della L. costituzionale n. 3/2001. 
    La legislazione regionale, infatti, deve rispettare il  principio
piu' volte ribadito dalla Corte  Costituzionale  (da  ultimo  con  le
sentenze 93/2008  e  300/2007)  secondo  cui  l'individuazione  delle
figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti,  e'
riservata per suo carattere necessariamente unitario, allo Stato. 
    Pertanto, sotto questo ulteriore profilo si ravvisa la violazione
dell'art. 117, 3° comma, Cost. 
    Tale violazione, peraltro,  non  esaurisce  i  contrasti  con  la
Costituzione; si ritiene, infatti,  che  l'art.  9,  comma  2,  sopra
riportato, laddove sostanzialmente limita l'esercizio  dell'attivita'
economica privata,  non  permettendo  l'accesso  all'abilitazione  di
acconciatore in virtu' della maturata  esperienza  professionale,  si
ponga in contrasto con il gia' ricordato 2° comma, lett. e) dell'art.
117 Cost. che affida alla potesta' legislativa esclusiva  statale  la
materia della concorrenza e del mercato.