Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587, per il ricevimento degli atti, FAX 06/96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici e' domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; Nei confronti della Regione Valle D'Aosta in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 14 del 7 maggio 2012, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 23 del 29 maggio 2012, recante «Disciplina dell'attivita' di acconciatore» giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 20 luglio 2012. La legge regionale sopra nominata, che consta di nove articoli, ha emanato norme in materia di «Disciplina dell'attivita' di acconciatore». Tale materia, gia' disciplinata dalla normativa statale di settore, e segnatamente dalla legge n. 174/2005, e' stata di recente interessata dal contenuto del decreto-legge sulle cd. «liberalizzazioni» n. 201/2011 convertito nella L. 214/2011. Poiche' non vi e' dubbio che la materia normata in sede regionale, attenendo all'esercizio di un'attivita' che puo' essere esercitata anche sotto forma imprenditoriale, ponga il problema del rapporto con le richiamate legislazioni statali nonche', per quel che qui interessa, con la Costituzione, e' avviso del Governo che la Regione Valle D'Aosta, sotto diversi profili, abbia travalicato i limiti fissati dalla Costituzione alla propria potesta' normativa, ponendosi in contrasto con i vincoli posti dalla legislazione statale, cui in via esclusiva e' affidata la tutela del diritto di liberta' di impresa nonche' della concorrenza, ed abbia esorbitato, altresi', dalla competenza legislativa concorrente in materia di professioni, come si chiarira' attraverso l'illustrazione dei seguenti Motivi 1. Violazione dell'art. 3. lett. a) dello Statuto speciale (L. cost. 4/1948) e dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, in relazione al combinato disposto dell'art. 6, comma 1, lett. a) L.R. n. 14/2012 e degli artt. 31, comma 2, e 34, 2° comma, DL n. 201/2011 conv. in L. 214/2011 e dell'art. 1, commi 2 e 3, L. 174/2005. Nell'art. 6, comma 1, lett. a) della L.R. n. 14/2012 in esame e' stato testualmente previsto che: «I Comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria, adottano propri regolamenti che prevedono, in particolare: a) le superfici minime e i requisiti dimensionali dei locali impiegati nell'esercizio dell'attivita' di acconciatore;...» Tale previsione si pone, anzitutto, in contrasto con l'art. 3, lett. a) dello Statuto della Regione Valle D'Aosta - approvato con L. Cost. n. 4/1948 - che prevede che: «La Regione ha la potesta' di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente, per adattarle alle condizioni regionali, nelle seguenti materie: ...a)industria e commercio...». I limiti entro quali la Regione puo', dunque, emanare norme «di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica», ed ai quali il comma del riportato art. 3 fa riferimento, sono precisamente quelli contenuti nel precedente art. 2, a mente del quale «In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potesta' legislativa ...». Pertanto, per espressa previsione statutaria, devono essere rispettati i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale costituendo gli stessi, anzi, limite alla potesta' normativa della Regione della Valle D'Aosta. In data 28 dicembre 2011 e' entrata in vigore la L. 214/2011 - che ha convertito il DL n. 201/2011 (cd: decreto liberalizzazioni) - nel cui art. 31, comma 2°, viene previsto che «Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, liberta' di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la liberta' di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012». Ne consegue che il «principio generale dell'ordinamento nazionale» in materia di «liberta' di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura,» costituendo limite alla potesta' normativa regionale, per espressa previsione statutaria sopra riportata, e' stato in concreto violato dalla Regione Val D'Aosta che ha previsto, una limitazione alle superfici minime ed alle dimensioni dei locali impiegati nell'esercizio dell'attivita' di acconciatore. La Regione Valle D'Aosta, attraverso la previsione di limitazioni, contenute nell'art. 6, comma 1, lett. a) della L.R. 14/2012, ha, quindi, violato la norma statutaria nonche' ha invaso la sfera competenza esclusiva dello Stato, in materia di concorrenza - ex art. 117 cost., lett. e), in quanto l'art. 31, comma 2°, L. 214/2011 ha sancito il principio generale che vige «liberta' di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura,». Tale principio di liberta' di iniziativa economica e di esercizio di attivita' di impresa - gia' oggetto di preminente tutela generale nell'art. 41 Cost. - e' enunciato anche nella normativa statale di settore - da ricondurre alla L. 174/2005, che stabilisce all'art. 1, commi 2 e 3, che «L'esercizio dell'attivita' professionale di acconciatore rientra nella sfera della liberta' di iniziativa economica privata ai sensi dell'art. 41 della Costituzione. La presente legge e' volta ad assicurare l'esercizio dell'attivita', l'omogeneita' dei requisiti Professionali e la parita' di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonche' la tutela dei consumatori. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attivita' di acconciatore, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tale attivita' sia esercitata, in luogo pubblico o privato. « - e nell'art. 34, 2° comma, DL 201/2011, conv. in L. 214/2011 - che cosi' recita: «La disciplina delle attivita' economiche e' improntata al principio di liberta' di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario,...». Deve, quindi, concludersi che il contenuto dell'art. 6, comma 1, lett. a) della L.R. 14/2012, secondo il quale l'apertura di locali adibiti all'esercizio di attivita' di acconciatore e' condizionata ad una superficie minima, rappresenta un vincolo al diritto di liberta' di iniziativa economica e costituisce barriera all'accesso all'attivita' stessa, senza che cio' trovi alcuna giustificazione in finalita' di interesse generale, peraltro, di segno contrario, realizzandosi un travalicamento della potesta' normativa regionale rispetto alla sfera di competenza esclusiva statale in materia di concorrenza e mercato, ex art. 117, 2° comma, lett. e) Cost.. 2. Violazione dell'art. 3, lett. a) dello Statuto speciale (L. cost. 4/1948) e dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, in relazione al combinato disposto dell'art. 6, comma 1, lett. d) L.R. n. 14/2012 e degli artt. 31, comma 2, e 34, 2° comma, DL n. 201/2011 conv. in L. 214/2011 Il contenuto dell'art. 6, comma 1, lett. d) della L.R. in esame prevede «I Comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria, adottano propri regolamenti che prevedono, in particolare: d) la disciplina degli orari, il calendario dei giorni di apertura e di chiusura dell'esercizio e le eventuali deroghe; ...» Richiamando quanto gia' sopra considerato in ordine alla vigenza del principio generale di libera iniziativa economica privata al cui rispetto, per Statuto, la Regione Valle D'Aosta deve soggiacere, si aggiunge che, con la norma teste' riportata, la Regione ha inteso, in sostanza, reintrodurre una disciplina vincolistica che la legislazione statale ha, invece, inteso superare in modo assoluto, attraverso la previsione contenuta negli artt. 31 e 34 L. 214/2011, sopra esaminati; con la evidente conseguenza che la restrizione alla liberta' degli operatori in relazione all'orario di apertura e chiusura dell'esercizio commerciale, andando ad incidere sensibilmente sul diritto di iniziativa economica privata e sulla correlata possibilita', concessa dalla legislazione statale, di differenziare il servizio in relazione alle caratteristiche della domanda, limita sensibilmente anche la liberta' di scelta per i consumatori, e cio' in assenza di un correlato interesse pubblico da tutelare, con conseguente ulteriore violazione del principio di tutela della concorrenza e del mercato, la cia attuazione e' riservata alla competenza statale dall'art. 117, comma 2°, lett. e) Cost. 3.1. Violazione dell'art. 3, lett. a) dello Statuto speciale (L. cost. 4/1948) e dell'art. 117, commi 2 e 3, della Costituzione, in relazione al combinato combinato disposto dell'art. 9, comma 2, L.R. n. 14/2012 e dell'art. 6, comma 5, L.174/2005. L'art. 9 della L.R. in esame, al 2° comma, contiene la seguente previsione: «I soggetti in possesso della qualifica di barbiere che intendono ottenere l'abilitazione di cui all'art. 3, comma 1, della l. 174/2005, sono tenuti, in alternativa: a) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c); b) a sostenere l'esame previsto dall'art. 5, comma 3, lettera c).». Tale disposizione si pone in contrasto con la normativa statale di settore, costituita dalla L. 174/2005 («Disciplina dell'attivita' di acconciatore») che dopo aver disciplinato i requisiti per ottenere l'abilitazione all'esercizio dell'attivita' di acconciatore nell'art. 3, al 5° comma del successivo art. 6 dispone: «I soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano ottenere l'abilitazione di cui all'art. 3, sono tenuti, in alternativa: a) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'abilitazione di cui all'art. 3 in considerazione delle maturate esperienze professionali; b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi del comma 1 dell'art. 3; c) a sostenere l'esame previsto dal comma 1 dell'art. 3.» Ne consegue, quindi, che non essendo riprodotta nella norma regionale, tra le varie alternative per l'acquisto dell'abilitazione all'esercizio dell'attivita' di acconciatore, quella relativa anche «considerazione delle maturate esperienze professionali», come previsto dalla L. 174/2005, la norma contenuta nell'art. 9 in commento, oltre a violare il contenuto degli artt. 2 e 3 dello Statuto (L. cost. 4/1948) travalicando la sfera di competenza legislativa esclusiva attribuita alla Regione (l'art. 2 attribuisce alla legislazione regionale la competenza in «a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale; b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; c) polizia locale urbana e rurale; d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna; e) piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario; f) strade e lavori pubblici di interesse regionale; g) urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica; h) trasporti su funivie e linee automobilistiche locali; i) acque minerali e termali; l) caccia e pesca; m) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico; n) incremento dei prodotti tipici della Valle; o) usi civici, consorterie, promiscuita' per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprieta' culturali; p) artigianato; q) industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio; r) istruzione tecnico-professionale; s) biblioteche e musei di enti locali; t) fiere e mercati; u) ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini; v) toponomastica; z) servizi antincendi.) o in via integrativa e di attuazione (art. 3 dello Statuto: «industria e commercio; b) istituzione di enti di credito di carattere locale; c) espropriazione per pubblica utilita' per opere non a carico dello Stato; d) disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico; e) disciplina della utilizzazione delle miniere; f) finanze regionali e comunali; g) istruzione materna, elementare e media; h) previdenza e assicurazioni sociali; i) assistenza e beneficenza pubblica; l) igiene sanita', assistenza ospedaliera e profilattica; m) antichita' e belle arti; n) annona; o) assunzione di pubblici servizi)) travalica, altresi', la sfera di competenza legislativa concorrente in materia di professioni riconosciuta alla Regione in base alla clausola di equiparazione di cui all'art. 10 della L. costituzionale n. 3/2001. La legislazione regionale, infatti, deve rispettare il principio piu' volte ribadito dalla Corte Costituzionale (da ultimo con le sentenze 93/2008 e 300/2007) secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, e' riservata per suo carattere necessariamente unitario, allo Stato. Pertanto, sotto questo ulteriore profilo si ravvisa la violazione dell'art. 117, 3° comma, Cost. Tale violazione, peraltro, non esaurisce i contrasti con la Costituzione; si ritiene, infatti, che l'art. 9, comma 2, sopra riportato, laddove sostanzialmente limita l'esercizio dell'attivita' economica privata, non permettendo l'accesso all'abilitazione di acconciatore in virtu' della maturata esperienza professionale, si ponga in contrasto con il gia' ricordato 2° comma, lett. e) dell'art. 117 Cost. che affida alla potesta' legislativa esclusiva statale la materia della concorrenza e del mercato.