L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 30 luglio 2012, ha approvato il disegno di legge n. 608 dal titolo «Norme per l'introduzione del quoziente familiare in Sicilia», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 2 agosto 2012. Nonostante sia meritevole di apprezzamento l'intento che il legislatore regionale si prefigge di realizzare con il provvedimento legislativo, non ci si puo' esimere dal sottoporre al vaglio di codesta Corte la norma contenuta nel 4° comma dell'art. 2 in quanto contrastante con il dettato dell'art. 12, 4° comma dello Statuto Speciale che espressamente attribuisce al Governo regionale nel suo complesso e quale organo collegiale la competenza ad emanare i regolamenti di attuazione delle leggi approvate dall'Assemblea. La suddetta disposizione, infatti, demanda all'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica il compito di determinare con proprio decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le modalita' di attuazione del quoziente familiare che gli enti pubblici operanti nella Regione sono tenuti a considerare nell'erogazione delle prestazioni nell'ambito delle politiche sociali a sostegno delle famiglie. Le emanande disposizioni applicative, invero, non potrebbero che avere natura sostanzialmente regolamentare in considerazione degli insiti ed imprescindibili caratteri di generalita', astrattezza, indeterminatezza e ripetitibilita' in quanto la qualificazione di un atto (id est nella fattispecie il decreto) non costituisce di per se' un elemento determinante per individuare la sua natura. La norma «de qua», come formulata, conferisce all'Assessore al ramo la competenza ad emanare una disciplina di dettaglio della materia, che, sebbene sia previsto che assuma la forma dell'atto amministrativo, contiene tutti gli elementi che ne identificano i caratteri normativi. Il decreto dell'Assessore dovra' infatti prevedere le modalita' che rendono applicabile l'introdotto quoziente familiare stabilendo, per la determinazione dello stesso, il peso specifico dei diversi criteri individuati dal 2° comma dell'art. 2, quale ad esempio il limite di reddito da prendere in considerazione, nonche' l'individuare le prestazioni per la cui erogazione da parte dei comuni e delle province si debba tenere conto dello stesso. Dall'esplicitazione dei potenziali contenuti del Decreto Assessoriale e' di palmare evidenza che lo stesso abbia la funzione di rendere possibile la concreta attuazione della previsione legislativa con disposizioni di carattere generale ed astratto. Pertanto queste non possono che essere contenute in un regolamento di esecuzione, cioe' in uno dei regolamenti previsti dalla legge 23 agosto 1988 n. 400. Stante pertanto la suddetta qualificazione della norma, questa avrebbe dovuto essere emanata con atto del Presidente della Regione su deliberazione del Governo regionale nel rispetto del chiaro dettato del 4° comma dell'art. 12 e dell'art. 13 dello Statuto Speciale. Anche a volere prescindere da ogni altra considerazione relativa alla sovrapponibilita' o meno delle funzioni esercitate dai Ministri della Repubblica con quelle esercitate dagli Assessori regionali, la predetta disposizione statutaria preclude di per se' che venga considerato applicabile, per analogia, il comma 3 dell'art. 17 della citata legge 400/1988 che disciplina l'emanazione dei regolamenti ministeriali o interministeriali. La disposizione in questione inoltre si pone in contrasto con il d.lgs. C.P.S. n. 204 del 1947 recante «Norme per l'attuazione dello Statuto» il cui art. 13 attribuisce la funzione regolamentare esclusivamente al Presidente della Regione e con il d.lgs. n. 373 del 2003 contenente le norme di attuazione dello Statuto concernenti l'esercizio nella Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato, il cui art. 9, comma 2 prevede per i regolamenti la deliberazione della Giunta di Governo, previa acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio di Giustizia Amministrativa, nonche' dell'art. 2 del d.lgs. n. 655 del 1948, come modificato dal d.lgs. n. 200 del 1999, che impone il controllo di legittimita' della Corte dei Conti sugli stessi. Infine non puo' non evidenziarsi che, come stigmatizzato dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti nella deliberazione n. 26 del 17 marzo 2009, l'attribuzione all'Assessore regionale della competenza ad emanare disposizioni attuative di una legge regionale non solo sottrae tali provvedimenti al sistema di garanzie ordinamentali prima menzionato ma altera anche le competenze costituzionali dell'esecutivo regionale.