Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del
Presidente del Consiglio dei Ministri pro  tempore,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF 80224030587),  presso
i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.
12, 
    Contro la  Regione  Sardegna  (CF  80002870923)  in  persona  del
Presidente della Giunta Regionale pro tempore, con sede  in  Cagliari
Viale Trento, 69 - Cagliari CAP 09123. 
    Per la declaratoria  della  illegittimita'  costituzionale  degli
artt. 2 e 3, comma 1 e 2, della Legge Regione Sardegna n. 13  del  26
giugno 2012, pubblicata nel B.U.R. Sardegna n. 29 del 28 giugno 2012,
recante  «Rimodulazione  del  quadro  degli  interventi  regionali  a
sostegno delle politiche del lavoro  e  disposizioni  in  materia  di
contratti a termine», cosi' come da  delibera  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministeri in data 3 agosto 2012 
 
                                Fatto 
 
    La  legge  in  esame  intende  fornire  un  intervento  normativo
all'attuazione degli accordi istituzionali per la proroga e la  prima
concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, per gli anni 2011
e 2012. 
    La legge regionale e' censurabile per le seguenti disposizioni: 
1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della L.R.  Sardegna  n.
13/2012 
    L'art. 2  che  modifica  il  comma  1  dell'art.  4  della  legge
regionale  n.  12/2012,  determina  un  illegittimo  ampliamento  dei
soggetti, destinatari di possibili inquadramenti nei ruoli  regionali
del personale. 
    In particolare, l'art. 2 della legge cosi' dispone: 1. Alla  fine
del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 13 giugno 2012,  n.  12
(Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge  regionale  4  agosto
2011, n.  16  (Norme  in  materia  di  organizzazione  e  personale),
relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e  continuative  e
ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica), sono aggiunte
le  parole:  «e  le  selezioni  effettuate  con  modalita'   analoghe
attestate dai relativi dirigenti di servizio o generali per le figure
professionali aventi i requisiti dei trenta  mesi  maturati  entro  i
termini stabiliti dall'art. 6, comma 2, della legge regionale  n.  16
del 2011». 
    L'art. 4, comma 1 della L.R. Sardegna n. 12/2012  di  «Attuazione
del Piano regionale sul precariato di cui  all'art.  36  della  legge
regionale n. 2 del 2007,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni»
stabilisce - nella nuova formulazione  per  effetto  delle  modifiche
introdotte dalla legge regionale che  si  sta  impugnando  davanti  a
codesta Ecc.ma Corte, che 
    1. Ai fini degli inquadramenti di cui all'art. 36, comma 2, della
legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria  2007),  sono
comprese  le  selezioni  di  figure  professionali   destinate   alle
attivita' di assistenza  tecnica  nella  gestione  e  attuazione  del
Programma operativo nazionale 2000-2006 - Pon Atas (misure 1.1.,  1.2
e 2.2) e dell'Accordo di programma quadro - APQ - rivolte ai soggetti
preselezionati nell'ambito dei  medesimi  programmi  e  le  selezioni
effettuate con modalita' analoghe attestate dai relativi dirigenti di
servizio o generali per le figure professionali  aventi  i  requisiti
dei trenta mesi maturati entro i termini stabiliti dall'art. 6, comma
2, della legge regionale n. 16 del 2011 (2). 
    Tale disposizione, cosi' modificata dall'art. 2, L.R.  26  giugno
2012, n. 13, a decorrere dal giorno stesso  della  sua  pubblicazione
(ai sensi di  quanto  stabilito  dall'art.  5  della  stessa  legge),
comporta la possibilita' di  inquadrare  anche  personale  assunto  a
tempo determinato, e quindi un inquadramento riservato di  personale,
in contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. 
    Al riguardo, si fa  presente  che  la  Corte  Costituzionale  con
sentenza n. 205/2006 ha affermato che  l'aver  prestato  attivita'  a
tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione regionale  non
puo' essere considerato un valido  presupposto  per  una  riserva  di
posti. 
    Con   successiva   sentenza   n.   235/2010   la   stessa   Corte
Costituzionale ha ribadito che le  stabilizzazioni  di  personale  si
pongono in contrasto con gli articoli 51  e  97  della  Costituzione,
nonche' con l'art. 117, comma 3, della Costituzione, nell'ottica  del
coordinamento della finanza pubblica. 
2) Illegittimita' costituzionale dell'art.  3,  comma  1  e  2  della
L.R. Sardegna n. 13/2012 
    L'art. 3 dispone che «1. I contratti a termine di cui all'art. 6,
comma 8, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia
di organizzazione e personale), che non siano stati  rinnovati  dalle
soppresse province sarde alla data  di  approvazione  della  presente
legge,  sono  stipulati  con  decorrenza  immediata   dai   dirigenti
competenti  in  materia   di   personale   delle   attuali   gestioni
provvisorie. 
    La disposizione di cui al comma 1 si applica anche  nei  casi  di
raggiungimento dei trentasei mesi di lavoro subordinato maturato  dai
soggetti aventi titolo all'assunzione nelle soppresse amministrazioni
provinciali in ordine alle disposizioni  straordinarie  di  cui  alla
legge regionale 25 maggio 2012, n. 11 (Norme  sul  riordino  generale
delle autonomie locali e modifiche alla legge  regionale  n.  10  del
2011)». 
    Le disposizioni  contenute  nell'art.  3  della  Legge  regionale
impugnata prolungano i termini di durata dei contratti  di  lavoro  a
tempo determinato, che non  siano  stati  rinnovati  dalle  soppresse
province sarde. 
    L'art. 3, comma  2,  poi,  estende  tali  disposizioni  anche  al
personale che aveva raggiunto i 36 mesi di lavoro subordinato. 
    Al riguardo si fa presente che  l'instaurazione  di  rapporti  di
lavoro flessibile puo' avvenire solo nel rispetto delle  disposizioni
contenute nell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001,  le  cui  disposizioni
rappresentano principi cui la Regione, pur nel rispetto della propria
autonomia, non puo' derogare. 
    Tali disposizioni inoltre, si pongono in contrasto con l'art.  9,
comma 28,  del  decreto-legge  n.  78/2010,  che  stabilisce  che,  a
decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni  pubbliche   possono
avvalersi di personale a tempo determinato o con  convenzioni  ovvero
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite
del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno  2009
nonche' con l'art. 117, comma 3, Cost. in  materia  di  coordinamento
della finanza pubblica. 
    L'art. 3 impugnato, invece, nel prolungare la  durata  di  questi
contratti si risolve nel superamento dei limiti - fissati dalla legge
- per la instaurazione di rapporti di lavoro flessibile  e  comporta,
altresi', un superamento dei limiti di spesa sostenuta per le  stesse
finalita'. 
    La violazione anche dell'art. 117 comma 3 della Cost. e', dunque,
incontestabile. 
    Si  ritiene  di   promuovere   la   questione   di   legittimita'
costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte 
    Per i suddetti  motivi,  si  ritiene  di  proporre  questione  di
legittimita'   costituzionale   ai   sensi   dell'art.   127    della
Costituzione.