Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF 80224030587), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, Contro la Regione Sardegna (CF 80002870923) in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, con sede in Cagliari Viale Trento, 69 - Cagliari CAP 09123. Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3, comma 1 e 2, della Legge Regione Sardegna n. 13 del 26 giugno 2012, pubblicata nel B.U.R. Sardegna n. 29 del 28 giugno 2012, recante «Rimodulazione del quadro degli interventi regionali a sostegno delle politiche del lavoro e disposizioni in materia di contratti a termine», cosi' come da delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministeri in data 3 agosto 2012 Fatto La legge in esame intende fornire un intervento normativo all'attuazione degli accordi istituzionali per la proroga e la prima concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, per gli anni 2011 e 2012. La legge regionale e' censurabile per le seguenti disposizioni: 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della L.R. Sardegna n. 13/2012 L'art. 2 che modifica il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 12/2012, determina un illegittimo ampliamento dei soggetti, destinatari di possibili inquadramenti nei ruoli regionali del personale. In particolare, l'art. 2 della legge cosi' dispone: 1. Alla fine del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica), sono aggiunte le parole: «e le selezioni effettuate con modalita' analoghe attestate dai relativi dirigenti di servizio o generali per le figure professionali aventi i requisiti dei trenta mesi maturati entro i termini stabiliti dall'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2011». L'art. 4, comma 1 della L.R. Sardegna n. 12/2012 di «Attuazione del Piano regionale sul precariato di cui all'art. 36 della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche ed integrazioni» stabilisce - nella nuova formulazione per effetto delle modifiche introdotte dalla legge regionale che si sta impugnando davanti a codesta Ecc.ma Corte, che 1. Ai fini degli inquadramenti di cui all'art. 36, comma 2, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), sono comprese le selezioni di figure professionali destinate alle attivita' di assistenza tecnica nella gestione e attuazione del Programma operativo nazionale 2000-2006 - Pon Atas (misure 1.1., 1.2 e 2.2) e dell'Accordo di programma quadro - APQ - rivolte ai soggetti preselezionati nell'ambito dei medesimi programmi e le selezioni effettuate con modalita' analoghe attestate dai relativi dirigenti di servizio o generali per le figure professionali aventi i requisiti dei trenta mesi maturati entro i termini stabiliti dall'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2011 (2). Tale disposizione, cosi' modificata dall'art. 2, L.R. 26 giugno 2012, n. 13, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge), comporta la possibilita' di inquadrare anche personale assunto a tempo determinato, e quindi un inquadramento riservato di personale, in contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. Al riguardo, si fa presente che la Corte Costituzionale con sentenza n. 205/2006 ha affermato che l'aver prestato attivita' a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione regionale non puo' essere considerato un valido presupposto per una riserva di posti. Con successiva sentenza n. 235/2010 la stessa Corte Costituzionale ha ribadito che le stabilizzazioni di personale si pongono in contrasto con gli articoli 51 e 97 della Costituzione, nonche' con l'art. 117, comma 3, della Costituzione, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica. 2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1 e 2 della L.R. Sardegna n. 13/2012 L'art. 3 dispone che «1. I contratti a termine di cui all'art. 6, comma 8, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), che non siano stati rinnovati dalle soppresse province sarde alla data di approvazione della presente legge, sono stipulati con decorrenza immediata dai dirigenti competenti in materia di personale delle attuali gestioni provvisorie. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei casi di raggiungimento dei trentasei mesi di lavoro subordinato maturato dai soggetti aventi titolo all'assunzione nelle soppresse amministrazioni provinciali in ordine alle disposizioni straordinarie di cui alla legge regionale 25 maggio 2012, n. 11 (Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011)». Le disposizioni contenute nell'art. 3 della Legge regionale impugnata prolungano i termini di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato, che non siano stati rinnovati dalle soppresse province sarde. L'art. 3, comma 2, poi, estende tali disposizioni anche al personale che aveva raggiunto i 36 mesi di lavoro subordinato. Al riguardo si fa presente che l'instaurazione di rapporti di lavoro flessibile puo' avvenire solo nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, le cui disposizioni rappresentano principi cui la Regione, pur nel rispetto della propria autonomia, non puo' derogare. Tali disposizioni inoltre, si pongono in contrasto con l'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009 nonche' con l'art. 117, comma 3, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica. L'art. 3 impugnato, invece, nel prolungare la durata di questi contratti si risolve nel superamento dei limiti - fissati dalla legge - per la instaurazione di rapporti di lavoro flessibile e comporta, altresi', un superamento dei limiti di spesa sostenuta per le stesse finalita'. La violazione anche dell'art. 117 comma 3 della Cost. e', dunque, incontestabile. Si ritiene di promuovere la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte Per i suddetti motivi, si ritiene di proporre questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.