IL TRIBUNALE Il Giudice dott. Santino Mirabella; Esaminata la richiesta del Pubblico Ministero di archiviazione della denuncia-querela presentata da Foti Giuseppe nei confronti di Castiglione Giuseppe, agli atti identificati e letta la opposizione presentata dal denunciante. O s s e r v a Nel corso di un intervista rilasciata il novembre 2010 alla televisione catanese Telejonica, in un programma in cui si discuteva della mafia a Catania, Castiglione Giuseppe, Presidente della Provincia di Catania, dichiarava che un anno prima aveva avuto consegnato a mano un biglietto che annunciava la vincita di una gara - per un appalto per un importo superiore a sette milioni - celebrata presso l'Urega di Catania. Nel corso di questa stessa intervista il presidente della Provincia dichiarava che in effetti la gara aveva avuto l'esito «annunciato» e che a presiedere l'Urega era un magistrato. Quest'ultimo, quindi, ritenendosi «calunniato e diffamato» presentava querela presso la stazione dei Carabinieri di Acicastello. Pero' il soggetto in questione, e cioe' Foti Giuseppe, non era invero un Magistrato; anzi, meglio: non era «piu'» un magistrato perche' si era dimesso dalla Magistratura iniziando senza soluzione di continuita' ad esercitare la professione forense. A questo punto, prima di entrare nel merito della vicenda oggetto della querela, occorre dirimere una questione giuridica: infatti al momento in cui il Foti presiedeva la commissione Urega egli non era piu' magistrato da un anno e, come detto, svolgeva l'attivita' forense presso lo stesso foro. In linea di legge non era piu' applicabile quindi quanto disposto dall'art. 11 c.p.p., con il conseguenziale spostamento della competenza ad altra A.G.. Pero' appare evidente come la situazione si renda delicata: infatti la ratio ispiratrice dell'art. 11 c.p.p. e' certamente quella di garantire non solo la sostanza della imparzialita' della funzione giudiziaria ma anche l'apparenza, eliminando presso l'opinione pubblica qualsiasi sospetto di parzialita' determinato dal rapporto di colleganza e dalla normale frequentazione tra Magistrati operanti in uffici giudiziari del medesimo distretto (v. in tal senso Cass. Pen. Sez. I n. 7124/99). Nell'ipotesi odierna non vi e' la medesima situazione, e' vero, ma e' altrettanto vero che nello stesso corpo dell'art. 11 c.p.p. espressamente si faccia riferimento «alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie finzioni o le esercitava al momento del fatto». Pertanto fino a qui il legislatore ha ritenuto di potersi spingere, ma non ha ritenuto di poter andare oltre; purtuttavia emerge evidente la sensibilita' intorno alla necessita' di evitare la commistione tra ruoli anche in ipotesi di «non attualita'» della colleganza. Nel caso odierno emerge, a parere di questo Giudice, la lacunosita' della norma laddove non faccia riferimento anche ai soggetti che esercitavano le funzioni di Magistrato in quel distretto «non» al momento del fatto e/o (soprattutto, per quel che interessa in questa sede) che non le esercitano piu' per il semplice motivo che hanno smesso di fare il lavoro di magistrato. Infatti, nel caso odierno, Foti Giuseppe continuo' immediatamente ad esercitare nello stesso distretto e tra le stesse mura, ma, appunto, con il diverso ruolo di avvocato. A parere di questo Giudice, quindi, l'art. 11 c.p.p. manca di una indicazione che lo renda costituzionalmente orientato, comprendendo tra le sue ipotesi esplicite anche quella in cui l'imputato o la parte offesa del procedimento sia stato magistrato in quello stesso distretto e successivamente abbia smesso la toga; a maggior ragione relativamente all'ipotesi in cui egli venga ad essere parte in un procedimento davanti ai suoi ex colleghi addirittura, come in questo caso, perche' chiamato in causa da una controparte non «in-veste-di» giudice, ma indicato «in-quanto» ex giudice. L'incompetenza territoriale prevista dall'art. 11 c.p.p. e' del resto ormai pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimita' anche per i Giudici di pace e per i Magistrati onorari. L'art. 11 cit., cosi' descritto, appare in contrasto con le norme costituzionali previste da: art. 3 Cost., in quanto la disciplina dettata per garantire la terzieta' del Giudice, e conseguenzialmente la uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, non trova adeguata corrispondenza permettendo ad una persona che fino a poco tempo prima era Giudice di essere valutato (come imputato o parte offesa) dai suoi stessi ex colleghi; art. 24 Cost., in quanto proprio per gli stessi motivi di cui al punto precedente, si rischia da un punto di vista formale e sostanziale un concreto (o quanto meno una apparenza di) dislivello nell'esercizio del diritto di difesa; art. 111 co. 2 Cost., dato che la lacunosita' presenta un potenziale vulnus alla terzieta' ed imparzialita' del Giudice. Per quanto sopra, quindi, l'art. 11 c.p.p. sembra a questo Decidente incostituzionale nella parte in cui non prevede l'incompetenza territoriale - per i procedimenti nei confronti dei Magistrati - anche per gli ex Magistrati, quanto meno per un apprezzabile lasso di tempo successivo alla cessazione della appartenenza all'Ordine Giudiziario.