Per il Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e
difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello  Stato,  presso  i  cui
uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro  la  regione  Friuli-Venezia  Giulia,   in   persona   del
presidente della giunta regionale p.t.; 
    Per la declaratoria di incostituzionalita' in  parte  qua,  degli
artt. 9 e 12 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14,  pubblicata
nel B.U.R. n. 21 del 27 luglio 2012, avente ad oggetto  «Assestamento
del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli  anni  2012-2014
ai sensi dell'art. 34  della  legge  regionale  n.  21/2007»,  giusta
delibera del Consiglio dei Ministri in data 20 settembre 2012. 
    1. Con la legge in esame la regione Friuli-Venezia Giulia approva
l'assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale  per  gli
anni 2012-2014  ai  sensi  dell'art.  34  della  legge  regionale  n.
21/2007. 
    La  legge  regionale  e'  censurabile  in  quanto  eccede   dalle
competenze statutarie di cui all'art. 4 dello statuto speciale  della
regione (adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.  1,  e
successive modificazioni e integrazioni) ed eccede dai  limiti  della
competenza legislativa concorrente in  materia  di  coordinamento  di
finanza pubblica, prevista per le regioni  ordinarie  dall'art.  117,
terzo comma, della Costituzione, ed estesa, ex art.  10  della  legge
costituzionale n. 3/2011, alla regione  Friuli-Venezia  Giulia  quale
forma di autonomia piu' ampia, cui la regione, pur nel rispetto della
sua autonomia, non puo' derogare.  Come  piu'  volte  ribadito  dalla
Corte costituzionale, il vincolo del rispetto dei principi statali di
coordinamento  della  finanza  pubblica   connessi   agli   obiettivi
nazionali, condizionati anche dagli obblighi  comunitari,  che  grava
sulle regioni ad autonomia  ordinaria  in  base  all'art.  119  della
Costituzione,  si  impone  anche  alle  regioni  a  statuto  speciale
nell'esercizio della propria autonomia finanziaria. 
    In particolare la legge in oggetto presenta i seguenti profili di
illegittimita' costituzionale. 
    2.1. L'art. 9, commi 53, 54 e  55,  prevede  che  la  regione  si
avvalga dell'area welfare di comunita' (struttura servente della  ASS
n. 5 «Bassa Friulana») per  lo  svolgimento  di  varie  attivita'  di
supporto al sistema sanitario e sociale. A tal fine, la suddetta  ASS
n. 5 e' autorizzata ad inserire il  personale  dell'area  welfare  di
comunita' in una dotazione organica  aggiuntiva  e  ad  adottare  una
contabilita' separata, demandandone la concreta applicazione ad  atti
amministrativi. 
    Da questa disposizione consegue un aumento di entita'  indefinita
della dotazione organica della ASS n. 5 al di fuori del rispetto  dei
vincoli alle assunzioni e con il  conseguente  aumento  dei  relativi
oneri  economici  non  quantificati  e  non  coperti,  in  violazione
dell'art.  117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  in  materia  di
coordinamento di finanza pubblica,  e  dell'art.  81,  quarto  comma,
della Costituzione. 
    Le suddette disposizioni, inoltre,  prevedendo  un  inquadramento
riservato di personale nei  ruoli  di  una  pubblica  amministrazione
senza concorso pubblico, violano l'art. 97 della Costituzione. 
    2.2. L'art. 12, comma 11, stabilisce che  «Con  riferimento  alle
procedure  di  progressione  orizzontale  del   personale   regionale
riferite agli anni  2008  e  2010,  ai  dipendenti  che  non  abbiano
conseguito la posizione economica superiore e che,  a  seguito  della
rideterminazione del titolo dell'anzianita'  mediante  computo  anche
dei periodi di servizio prestato con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato presso la regione, risultino  utilmente  collocati  nelle
graduatorie,  e'  conferita,  ferme  restando  le  progressioni  gia'
operate  in  attuazione  delle  suddette  procedure,   la   posizione
economica superiore secondo le rispettive decorrenze». 
    La disposizione in esame, nel  prevedere  l'attribuzione  di  una
posizione economica superiore per il  personale  indicato,  contrasta
con quanto stabilito dall'art. 9,  comma  21,  del  decreto-legge  n.
78/2010 il quale esclude che per il  personale  contrattualizzato  le
progressioni di carriera comunque denominate ed  i  passaggi  tra  le
aree eventualmente disposte negli anni  2011,  2012  e  2013  abbiano
effetti economici ma solo effetti giuridici. 
    Pertanto  la  disposizione  in  esame  viola  il   principio   di
coordinamento della finanza  pubblica  di  cui  all'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione cui la regione, pur nel rispetto della  sua
autonomia, non puo' derogare. 
    2.3.  L'art.  12,  commi  12,  13  e  14  prevede  la   copertura
finanziaria per effettuare gli inquadramenti di cui  al  (precedente)
comma 11 della legge in esame individuando, per ciascuno  degli  anni
2012, 2013 e 2014, le corrispondenti U.P.B. e i relativi capitoli  di
spesa. 
    Al riguardo si rileva che, in base alla  normativa  contrattuale,
le progressioni orizzontali devono essere finanziate dal fondo per la
produttivita' e non possono gravare direttamente sul  bilancio  della
regione. A cio' si aggiunga che non  viene  fatto  alcun  riferimento
alla compatibilita' di tale operazione con il rispetto da parte della
regione del vincoli  complessivi  di  contenimento  della  spesa.  Le
disposizioni in esame, pertanto, si pongono in contrasto sia  con  la
normativa contrattuale che con le norme di contenimento  della  spesa
pubblica e, pertanto  violano  il  principio  costituzionale  di  cui
all'art. 117, secondo comma, lettera l), che riserva alla  competenza
esclusiva dello Stato la  materia  dell'ordinamento  civile,  nonche'
l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, concernente il principio
di coordinamento della finanza pubblica,  cui  la  regione,  pur  nel
rispetto della sua autonomia, non puo' derogare. 
    2.4. L'art. 12, comma 15, stabilisce che «Al personale  regionale
assegnato  agli  uffici  unici  puo'   essere   riconosciuto,   quale
remunerazione di prestazioni  professionali  altrimenti  acquisibili,
con conseguenti maggiori oneri, mediante ricorso a  soggetti  esterni
all'amministrazione, un trattamento economico accessorio, nell'ambito
degli introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 43, della  legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica),  sulla   base   delle   disposizioni   che   regolano   il
funzionamento di ciascun ufficio unico». 
    La  norma  in  esame,  nel  prevedere  il  riconoscimento  di  un
incentivo  al  personale  regionale  assegnato  agli  uffici   unici,
contrasta con l'art. 45 del decreto legislativo n. 165/2001 il  quale
stabilisce che il trattamento  economico  fondamentale  e  accessorio
nonche' i criteri utilizzati per  la  sua  erogazione  devono  essere
definiti in sede di contrattazione integrativa. 
    Inoltre, la medesima norma regionale si  pone  in  contrasto  con
quanto disposto  dall'art.  9,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  n.
78/2010 il quale prevede che a «decorrere dal 1° gennaio 2011 e  sino
al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle  risorse  destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  non  puo'
superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ...». 
    Pertanto   la   suddetta   disposizione   viola   il    principio
costituzionale di cui all'art. 117, secondo comma,  lettera  l),  che
riserva  alla   competenza   esclusiva   dello   Stato   la   materia
dell'ordinamento civile; viola anche i principi di uguaglianza,  buon
andamento  e  imparzialita'  di  cui  agli  artt.  3   e   97   della
Costituzione, nonche' il principio  di  coordinamento  della  finanza
pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione cui  la
regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare. 
    2.5. L'art. 12, comma 19, introduce, dopo l'art.  4  della  legge
regionale n. 14/2002,  l'art.  4-bis  il  quale  stabilisce  che  «Al
personale  regionale  operante  presso   la   struttura   direzionale
competente in  materia  di  finanze  e  patrimonio  incaricato  dello
svolgimento delle attivita' di natura estimativa, e' riconosciuto  un
incentivo con le modalita' e i criteri determinati con il regolamento
di cui al comma 1». 
    La  norma  in  esame,  nel  prevedere  il  riconoscimento  di  un
incentivo  al  personale  regionale  operante  presso   la   suddetta
struttura direzionale, si  pone  in  contrasto  con  quanto  disposto
dall'art. 9, comma 2-bis,  del  decreto-legge  n.  78/2010  il  quale
prevede che a «decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino  al  31  dicembre
2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate  annualmente  al
trattamento accessorio del personale, anche di livello  dirigenziale,
di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  non  puo'  superare  il
corrispondente importo dell'anno 2010 ...». 
    Inoltre, la medesima norma regionale si  pone  in  contrasto  con
l'art. 45 del decreto legislativo n. 165/2001 il quale stabilisce che
il trattamento economico fondamentale e accessorio, nonche' i criteri
utilizzati per la sua erogazione devono essere definiti  in  sede  di
contrattazione integrativa. 
    La disposizione in esame viola il principio costituzionale di cui
all'art. 117, secondo comma, lettera l), che riserva alla  competenza
esclusiva dello Stato la materia  dell'ordinamento  civile,  e  viola
altresi' i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialita' di
cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione,  nonche'  il  principio  di
coordinamento della finanza  pubblica  di  cui  all'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione cui la regione, pur nel rispetto della  sua
autonomia, non puo' derogare. 
    2.6. L'art. 12,  comma  30,  autorizza  la  regione  ad  assumere
personale della categoria FA dell'area forestale, anche in deroga  al
limite di cui  all'art.  13,  comma  16,  della  legge  regionale  n.
24/2009, che espressamente richiama i limiti del 20 per  cento  della
spesa corrispondente alle  cessazioni  dell'anno  precedente  per  le
assunzioni di personale da parte delle  regioni  stabiliti  dall'art.
14, comma 9, del decreto-legge n. 78/2010. 
    Pertanto la disposizione regionale in  esame  nel  prevedere  una
deroga alla normativa statale  in  materia  di  assunzioni,  viola  i
principi  di  uguaglianza,  buon  andamento  e  imparzialita'   della
pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione,
nonche' i principi  di  coordinamento  di  finanza  pubblica  di  cui
all'art. 117, terzo comma, della Costituzione cui la regione, pur nel
rispetto della sua autonomia, non puo' derogare. 
    2.7.  L'art.  12,  comma  31,  stabilisce  che  «Al   consigliere
regionale di parita' spetta, per l'anno in corso e a far data dal  1°
gennaio  2012,  un'indennita'  aggiuntiva  mensile,  a   integrazione
dell'indennita' di cui all'art. 17, comma 4, della legge regionale  9
agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la
qualita' del lavoro),  pari  a  un  nono  dell'indennita'  di  carica
mensile corrisposta ai consiglieri regionali ...». 
    La  suddetta  norma   regionale   nel   prevedere   un'indennita'
aggiuntiva mensile con decorrenza  1°  gennaio  2012,  contrasta  con
quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010 il
quale dispone che «a decorrere dal 1° gennaio 2011 le  indennita',  i
compensi, i gettoni, le retribuzioni o  le  altre  utilita'  comunque
denominate, corrisposti dalle pubbliche  amministrazioni  di  cui  al
comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse  le
autorita'  indipendenti,  ai  componenti  di  organi  di   indirizzo,
direzione  e  controllo,  consigli  di   amministrazione   e   organi
collegiali  comunque  denominati  ed  ai  titolari  di  incarichi  di
qualsiasi  tipo,  sono  automaticamente  ridotte  del  10  per  cento
rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile  2010.  Sino
al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di  cui  al  presente  comma  non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010,
come ridotti ai sensi del presente comma ...». 
    Pertanto la suddetta disposizione viola il suddetto principio  di
coordinamento della  finanza  pubblica  e,  pertanto,  contrasta  con
l'art. 117, terzo comma, della Costituzione cui la regione,  pur  nel
rispetto della sua autonomia, non puo' derogare. 
    Al riguardo, si  osserva  che  il  legislatore  nazionale,  nello
stabilire che gli enti territoriali sono tenuti a  ridurre  l'entita'
del debito pubblico,  intende  conseguite  obiettivi  complessivi  di
finanza pubblica, connessi ai vincoli europei, cui tutte le autonomie
ordinarie  speciali  sono  tenute  a  concorrere;  alla  luce   della
contingente situazione economico-finanziaria generale,  non  e'  piu'
sufficiente imporre vincoli concernenti il limite  massimo  entro  il
quale e'  consentito  il  ricorso  al  debito  da  parte  degli  enti
territoriali  ma  e'  necessario  che  questi  ultimi  contribuiscano
effettivamente alla riduzione  dello  stock  complessivo  del  debito
pubblico. 
    Tali misure rientrano, quindi, tra le disposizioni riferibili  ed
ascrivibili al coordinamento della finanza pubblica di  cui  all'art.
117, terzo comma, della Costituzione e non  possono  considerarsi  in
alcun modo lesive delle competenze regionali in materia di  autonomia
finanziaria. 
    3.1. In merito agli aspetti sopra  evidenziati,  si  richiama  la
consolidata  giurisprudenza  costituzionale   che   ha   sancito   la
necessita' che tutte le autonomie, ordinarie e  speciali,  concorrano
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica: 
    - «Questa Corte ha giu'  avuto  modo  di  affermare  che  non  e'
contestabile "il potere del legislatore statale di imporre agli  enti
autonomi,  per  ragioni  di  coordinamento  finanziario  connesse  ad
obiettivi nazionali, condizionati anche  dagli  obblighi  comunitari,
vincoli alle politiche di bilancio, anche  se  questi  si  traducono,
inevitabilmente, in  limitazioni  indirette  all'autonomia  di  spesa
degli enti" e che "in via transitoria  e  in  vista  degli  specifici
obiettivi di  riequilibrio  della  finanza  pubblica  perseguiti  dal
legislatore statale" possono anche imporsi  limiti  complessivi  alla
crescita della spesa corrente degli enti autonomi (sent. C. Cost.  n.
36/2004). Tali vincoli, come questa Corte da tempo ha avuto  modo  di
chiarire, devono ritenersi applicabili anche alle autonomie speciali,
in considerazione dell'obbligo generale di partecipazione di tutte le
regioni, ivi  comprese  quelle  a  statuto  speciale,  all'azione  di
risanamento della finanza pubblica.» (Corte Cost. n. 82/2007). 
    - «Nell'esercizio  del  potere  di  coordinamento  della  finanza
pubblica nel suo complesso e  in  vista  di  obiettivi  nazionali  di
stabilizzazione finanziaria, non puo' escludersi  che  lo  Stato,  in
pendenza di trattative finalizzate  al  raggiungimento  dell'accordo,
possa imporre qualche limite, anche alle regioni speciali, senza  con
cio' ledere l'autonomia finanziaria e di spesa delle regioni  stesse»
(Corte Cost. n. 353/2004). 
    3.2. Inoltre, si osserva che, nella misura in cui detta norme  al
di fuori di quelle statali di riferimento, la regione invade la sfera
di competenza esclusiva statale in materia di ordinamento  civile  al
quale appartiene anche la disciplina del personale dipendente perche'
le misure censurate non  riguardano  propriamente  la  organizzazione
degli uffici ne' la determinazione dello stato giuridico ed economico
del personale. 
    3.3.  Ancora,  circa  i  principi  dettati  dall'art.  97  Cost.,
ricordiamo che la giurisprudenza costituzionale e' vasta e  granitica
sulla necessita' del concorso  pubblico;  a  conforto  della  censura
bastera' richiamare la sentenza 7 luglio 2010, n. 235, con  la  quale
la Corte costituzionale ha  dichiarato  illegittime  identiche  norme
della  legge  regionale  sarda  7  agosto  2009,  n.  3,  in   quanto
disponevano  «in  modo  indiscriminato  lo  stabile  inserimento   di
lavoratori nei ruoli delle  pubbliche  amministrazioni  sarde,  senza
condizionare tali assunzioni al previo superamento di alcun  tipo  di
prova selettiva pubblica da parte degli interessati.  Pertanto,  esse
si pongono in aperto contrasto con l'art. 97  Cost.,  che  impone  il
concorso  quale  modalita'  di  reclutamento  del   personale   delle
pubbliche amministrazioni», con la precisazione che «l'aver  prestato
attivita' a tempo determinato  alle  dipendenze  dell'amministrazione
regionale non puo' essere considerato ex se, ed in mancanza di  altre
particolari e straordinarie ragioni, un valido  presupposto  per  una
riserva di posti». 
    Si  consideri,  infine,  quanto  disposto  dall'art.  114   della
Costituzione, in ordine al principio di  equiordinazione  tra  Stato,
regioni  ed  enti  locali  e,  in   particolare,   alle   prerogative
istituzionali  dello  Stato,  con  specifico  riferimento  a   quanto
disposto dall'art. 117 Cost. 
    4. In conclusione, la normativa regionale in questione,  dettando
disposizioni  confliggenti  con  la  normativa   nazionale   vigente,
espressione  della  potesta'  legislativa  esclusiva  statale   nelle
materie di cui all'art. 117, comma 2, lettera l), e agli artt. 3 e 97
della Costituzione, nonche' con i  principi  generali  dettati  dalla
legislazione statale, in violazione dell'art. 117,  comma  3,  Cost.,
eccede dalle competenze regionali di cui  agli  artt.  4  e  5  dello
statuto speciale di autonomia di cui  alla  legge  costituzionale  n.
1/1963 e all'art. 10 della  legge  costituzionale  n.  3/2001  e  va,
quindi,  dichiarata  illegittima   negli   articoli   censurati   per
violazione dei suddetti parametri, nonche' dei principi  fondamentali
dettati dagli artt. 114 (sulla equiordinazione tra Stato, regioni  ed
enti locali e, in particolare, sulle prerogative istituzionali  dello
Stato, con specifico riferimento  a  quanto  disposto  dall'art.  117
Cost.)  e  117,  comma  1  (sulla   preminenza   delle   disposizioni
comunitarie e la necessita' di rispettare i parametri  imposti  dagli
organismi dell'Unione europea) della Costituzione. 
    Tanto premesso e considerato, giusta delibera del  Consiglio  dei
Ministri in data 20 settembre 2012,