Per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del presidente della giunta regionale p.t.; Per la declaratoria di incostituzionalita' in parte qua, degli artt. 9 e 12 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14, pubblicata nel B.U.R. n. 21 del 27 luglio 2012, avente ad oggetto «Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007», giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 20 settembre 2012. 1. Con la legge in esame la regione Friuli-Venezia Giulia approva l'assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007. La legge regionale e' censurabile in quanto eccede dalle competenze statutarie di cui all'art. 4 dello statuto speciale della regione (adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni) ed eccede dai limiti della competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento di finanza pubblica, prevista per le regioni ordinarie dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ed estesa, ex art. 10 della legge costituzionale n. 3/2011, alla regione Friuli-Venezia Giulia quale forma di autonomia piu' ampia, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare. Come piu' volte ribadito dalla Corte costituzionale, il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi agli obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, che grava sulle regioni ad autonomia ordinaria in base all'art. 119 della Costituzione, si impone anche alle regioni a statuto speciale nell'esercizio della propria autonomia finanziaria. In particolare la legge in oggetto presenta i seguenti profili di illegittimita' costituzionale. 2.1. L'art. 9, commi 53, 54 e 55, prevede che la regione si avvalga dell'area welfare di comunita' (struttura servente della ASS n. 5 «Bassa Friulana») per lo svolgimento di varie attivita' di supporto al sistema sanitario e sociale. A tal fine, la suddetta ASS n. 5 e' autorizzata ad inserire il personale dell'area welfare di comunita' in una dotazione organica aggiuntiva e ad adottare una contabilita' separata, demandandone la concreta applicazione ad atti amministrativi. Da questa disposizione consegue un aumento di entita' indefinita della dotazione organica della ASS n. 5 al di fuori del rispetto dei vincoli alle assunzioni e con il conseguente aumento dei relativi oneri economici non quantificati e non coperti, in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento di finanza pubblica, e dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. Le suddette disposizioni, inoltre, prevedendo un inquadramento riservato di personale nei ruoli di una pubblica amministrazione senza concorso pubblico, violano l'art. 97 della Costituzione. 2.2. L'art. 12, comma 11, stabilisce che «Con riferimento alle procedure di progressione orizzontale del personale regionale riferite agli anni 2008 e 2010, ai dipendenti che non abbiano conseguito la posizione economica superiore e che, a seguito della rideterminazione del titolo dell'anzianita' mediante computo anche dei periodi di servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato presso la regione, risultino utilmente collocati nelle graduatorie, e' conferita, ferme restando le progressioni gia' operate in attuazione delle suddette procedure, la posizione economica superiore secondo le rispettive decorrenze». La disposizione in esame, nel prevedere l'attribuzione di una posizione economica superiore per il personale indicato, contrasta con quanto stabilito dall'art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78/2010 il quale esclude che per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 abbiano effetti economici ma solo effetti giuridici. Pertanto la disposizione in esame viola il principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare. 2.3. L'art. 12, commi 12, 13 e 14 prevede la copertura finanziaria per effettuare gli inquadramenti di cui al (precedente) comma 11 della legge in esame individuando, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, le corrispondenti U.P.B. e i relativi capitoli di spesa. Al riguardo si rileva che, in base alla normativa contrattuale, le progressioni orizzontali devono essere finanziate dal fondo per la produttivita' e non possono gravare direttamente sul bilancio della regione. A cio' si aggiunga che non viene fatto alcun riferimento alla compatibilita' di tale operazione con il rispetto da parte della regione del vincoli complessivi di contenimento della spesa. Le disposizioni in esame, pertanto, si pongono in contrasto sia con la normativa contrattuale che con le norme di contenimento della spesa pubblica e, pertanto violano il principio costituzionale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile, nonche' l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, concernente il principio di coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare. 2.4. L'art. 12, comma 15, stabilisce che «Al personale regionale assegnato agli uffici unici puo' essere riconosciuto, quale remunerazione di prestazioni professionali altrimenti acquisibili, con conseguenti maggiori oneri, mediante ricorso a soggetti esterni all'amministrazione, un trattamento economico accessorio, nell'ambito degli introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 43, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sulla base delle disposizioni che regolano il funzionamento di ciascun ufficio unico». La norma in esame, nel prevedere il riconoscimento di un incentivo al personale regionale assegnato agli uffici unici, contrasta con l'art. 45 del decreto legislativo n. 165/2001 il quale stabilisce che il trattamento economico fondamentale e accessorio nonche' i criteri utilizzati per la sua erogazione devono essere definiti in sede di contrattazione integrativa. Inoltre, la medesima norma regionale si pone in contrasto con quanto disposto dall'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78/2010 il quale prevede che a «decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ...». Pertanto la suddetta disposizione viola il principio costituzionale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile; viola anche i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialita' di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonche' il principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare. 2.5. L'art. 12, comma 19, introduce, dopo l'art. 4 della legge regionale n. 14/2002, l'art. 4-bis il quale stabilisce che «Al personale regionale operante presso la struttura direzionale competente in materia di finanze e patrimonio incaricato dello svolgimento delle attivita' di natura estimativa, e' riconosciuto un incentivo con le modalita' e i criteri determinati con il regolamento di cui al comma 1». La norma in esame, nel prevedere il riconoscimento di un incentivo al personale regionale operante presso la suddetta struttura direzionale, si pone in contrasto con quanto disposto dall'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78/2010 il quale prevede che a «decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ...». Inoltre, la medesima norma regionale si pone in contrasto con l'art. 45 del decreto legislativo n. 165/2001 il quale stabilisce che il trattamento economico fondamentale e accessorio, nonche' i criteri utilizzati per la sua erogazione devono essere definiti in sede di contrattazione integrativa. La disposizione in esame viola il principio costituzionale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile, e viola altresi' i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialita' di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonche' il principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare. 2.6. L'art. 12, comma 30, autorizza la regione ad assumere personale della categoria FA dell'area forestale, anche in deroga al limite di cui all'art. 13, comma 16, della legge regionale n. 24/2009, che espressamente richiama i limiti del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente per le assunzioni di personale da parte delle regioni stabiliti dall'art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 78/2010. Pertanto la disposizione regionale in esame nel prevedere una deroga alla normativa statale in materia di assunzioni, viola i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonche' i principi di coordinamento di finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare. 2.7. L'art. 12, comma 31, stabilisce che «Al consigliere regionale di parita' spetta, per l'anno in corso e a far data dal 1° gennaio 2012, un'indennita' aggiuntiva mensile, a integrazione dell'indennita' di cui all'art. 17, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), pari a un nono dell'indennita' di carica mensile corrisposta ai consiglieri regionali ...». La suddetta norma regionale nel prevedere un'indennita' aggiuntiva mensile con decorrenza 1° gennaio 2012, contrasta con quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010 il quale dispone che «a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma ...». Pertanto la suddetta disposizione viola il suddetto principio di coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, contrasta con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare. Al riguardo, si osserva che il legislatore nazionale, nello stabilire che gli enti territoriali sono tenuti a ridurre l'entita' del debito pubblico, intende conseguite obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi ai vincoli europei, cui tutte le autonomie ordinarie speciali sono tenute a concorrere; alla luce della contingente situazione economico-finanziaria generale, non e' piu' sufficiente imporre vincoli concernenti il limite massimo entro il quale e' consentito il ricorso al debito da parte degli enti territoriali ma e' necessario che questi ultimi contribuiscano effettivamente alla riduzione dello stock complessivo del debito pubblico. Tali misure rientrano, quindi, tra le disposizioni riferibili ed ascrivibili al coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e non possono considerarsi in alcun modo lesive delle competenze regionali in materia di autonomia finanziaria. 3.1. In merito agli aspetti sopra evidenziati, si richiama la consolidata giurisprudenza costituzionale che ha sancito la necessita' che tutte le autonomie, ordinarie e speciali, concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica: - «Questa Corte ha giu' avuto modo di affermare che non e' contestabile "il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti" e che "in via transitoria e in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale" possono anche imporsi limiti complessivi alla crescita della spesa corrente degli enti autonomi (sent. C. Cost. n. 36/2004). Tali vincoli, come questa Corte da tempo ha avuto modo di chiarire, devono ritenersi applicabili anche alle autonomie speciali, in considerazione dell'obbligo generale di partecipazione di tutte le regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, all'azione di risanamento della finanza pubblica.» (Corte Cost. n. 82/2007). - «Nell'esercizio del potere di coordinamento della finanza pubblica nel suo complesso e in vista di obiettivi nazionali di stabilizzazione finanziaria, non puo' escludersi che lo Stato, in pendenza di trattative finalizzate al raggiungimento dell'accordo, possa imporre qualche limite, anche alle regioni speciali, senza con cio' ledere l'autonomia finanziaria e di spesa delle regioni stesse» (Corte Cost. n. 353/2004). 3.2. Inoltre, si osserva che, nella misura in cui detta norme al di fuori di quelle statali di riferimento, la regione invade la sfera di competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile al quale appartiene anche la disciplina del personale dipendente perche' le misure censurate non riguardano propriamente la organizzazione degli uffici ne' la determinazione dello stato giuridico ed economico del personale. 3.3. Ancora, circa i principi dettati dall'art. 97 Cost., ricordiamo che la giurisprudenza costituzionale e' vasta e granitica sulla necessita' del concorso pubblico; a conforto della censura bastera' richiamare la sentenza 7 luglio 2010, n. 235, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime identiche norme della legge regionale sarda 7 agosto 2009, n. 3, in quanto disponevano «in modo indiscriminato lo stabile inserimento di lavoratori nei ruoli delle pubbliche amministrazioni sarde, senza condizionare tali assunzioni al previo superamento di alcun tipo di prova selettiva pubblica da parte degli interessati. Pertanto, esse si pongono in aperto contrasto con l'art. 97 Cost., che impone il concorso quale modalita' di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni», con la precisazione che «l'aver prestato attivita' a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione regionale non puo' essere considerato ex se, ed in mancanza di altre particolari e straordinarie ragioni, un valido presupposto per una riserva di posti». Si consideri, infine, quanto disposto dall'art. 114 della Costituzione, in ordine al principio di equiordinazione tra Stato, regioni ed enti locali e, in particolare, alle prerogative istituzionali dello Stato, con specifico riferimento a quanto disposto dall'art. 117 Cost. 4. In conclusione, la normativa regionale in questione, dettando disposizioni confliggenti con la normativa nazionale vigente, espressione della potesta' legislativa esclusiva statale nelle materie di cui all'art. 117, comma 2, lettera l), e agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonche' con i principi generali dettati dalla legislazione statale, in violazione dell'art. 117, comma 3, Cost., eccede dalle competenze regionali di cui agli artt. 4 e 5 dello statuto speciale di autonomia di cui alla legge costituzionale n. 1/1963 e all'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 e va, quindi, dichiarata illegittima negli articoli censurati per violazione dei suddetti parametri, nonche' dei principi fondamentali dettati dagli artt. 114 (sulla equiordinazione tra Stato, regioni ed enti locali e, in particolare, sulle prerogative istituzionali dello Stato, con specifico riferimento a quanto disposto dall'art. 117 Cost.) e 117, comma 1 (sulla preminenza delle disposizioni comunitarie e la necessita' di rispettare i parametri imposti dagli organismi dell'Unione europea) della Costituzione. Tanto premesso e considerato, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 20 settembre 2012,