Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente del Consiglio dei ministri pro  tempore,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  (C.F.  80224030587),
presso i cui uffici  e'  legalmente  domiciliato  in  Roma,  via  dei
Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Campania  (C.F.  80011990639)  in  persona  del
Presidente della Giunta Regionale pro tempore, via  S.  Lucia,  81  -
80132 Napoli. 
    Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art.
2 della legge regionale Campania n. 23 del 21 luglio 2012  pubblicata
nel B.U.R. Regione  Campania  n.  47  del  30  luglio  2012,  recante
modifiche alla legge  regionale  3  novembre  1994,  n.  32  (decreto
legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, riordino servizio sanitario regionale)  ed  alla  legge
regionale 15 marzo 2011, n. 4 (disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della regione  Campania
- legge finanziaria regionale 2011), come da delibera  del  Consiglio
dei ministri in data 20 settembre 2012. 
 
                              F a t t o 
 
    La legge della regione Campania impugnata, che ha  modificato  la
L.R. Campania n. 32 del 1994, in materia  di  riordino  del  servizio
sanitario regionale,  e  la  L.R.  Campania  n.  4  del  2011,  legge
finanziaria regionale per il 2011, presenta  il  seguente  motivo  di
illegittimita' costituzionale: - l'art. 2, che  aggiunge  all'art.  1
della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 il comma 237-vicies quater,
prevede che «... in deroga ai requisiti di legge per l'accreditamento
istituzionale definitivo, ai soggetti che hanno presentato domanda di
accreditamento ai sensi della legge regionale n. 23/2011  e  che,  in
virtu' di acquisto per il tramite  del  curatore  fallimentare,  sono
subentrati nella titolarita' di strutture per le quali si e'  risolto
il rapporto di provvisorio accreditamento con il  servizio  sanitario
regionale ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n.  15/2002
(Legge finanziaria regionale per l'anno  2002),  la  Regione  concede
l'accreditamento  definitivo  qualora,  all'esito   delle   verifiche
effettuate dalle Commissioni locali ASL risulti confermato  l'assetto
organizzativo e tecnologico della precedente struttura ed il possesso
dei requisiti ulteriori per l'accreditamento definitivo ...». 
    Tale disposizione eccede dalle competenze  regionali  e  viola  i
principi fondamentali in materia di tutela  della  salute  attribuiti
alla legislazione statale dall'art. 117, terzo comma, Cost. 
    In particolare la disposizione di cui  deduce  la  illegittimita'
costituzionale, prevede che nei casi  di  cessazione  per  fallimento
delle strutture sanitarie i cui rapporti di temporaneo accreditamento
sono automaticamente risolti ai sensi art.  25  l.r.  n.  15/2002,  i
soggetti che le abbiano acquistate dal curatore fallimentare  possano
chiedere ed  ottenere  dalla  Regione  direttamente  l'accreditamento
definitivo, all'esito delle verifiche effettuate dalle Asl. 
    Tale previsione contrasta con l'attuale  normativa  nazionale  in
materia di accreditamento istituzionale, e in particolare con  quanto
previsto dall'articolo  8-quater  del  d.lgs.  n.  502/1992,  nonche'
dall'articolo 1, comma 796, lettere s) e t) della legge  n.  296/2006
(legge finanziaria 2007). 
    Quest'ultimo stabilisce (lettera  s)  che  «a  decorrere  dal  1°
gennaio 2008, cessano i  transitori  accreditamenti  delle  strutture
private gia' convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6,  della
legge 23 dicembre 1994, n.  724,  non  confermati  da  accreditamenti
provvisori o definitivi disposti ai sensi dell'articolo 8-quater  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni». 
    Inoltre stabilisce (lettera t)  che  «le  regioni  provvedono  ad
adottare provvedimenti finalizzati a garantire  che  dal  1°  gennaio
2011 cessino gli accreditamenti provvisori  delle  strutture  private
ospedaliere e ambulatoriali, di cui all'articolo 8-quater,  comma  7,
del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  non  confermati
dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo  8-quater,  comma
1, del medesimo decreto legislativo  n.  502  del  1992;  le  regioni
provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che  dal
1° gennaio 2013 cessino gli accreditamenti  provvisori  di  tutte  le
altre strutture sanitarie e socio-sanitarie  private,  nonche'  degli
stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n.
323,  non  confermati  dagli   accreditamenti   definitivi   di   cui
all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo  n.  502  del
1992». 
    Cio' premesso, la norma regionale in esame  da'  luogo  a  «nuovi
accreditamenti», in quanto, da un lato, si riferisce a soggetti  che,
per  il  tramite  del   curatore   fallimentare,   subentrano   nella
titolarita' di altre strutture, il  cui  rapporto  di  accreditamento
provvisorio si e' peraltro risolto  e,  dall'altro,  prescinde  dalla
complessiva conclusione del  processo  di  accreditamento  definitivo
delle  strutture  che  siano  gia'  in  possesso  dell'accreditamento
provvisorio ex art. 8-quater, comma 7, d.lgs. n. 502/1992 - il  quale
statuisce che «nel caso di richiesta di accreditamento  da  parte  di
nuove strutture  o  per  l'avvio  di  nuove  attivita'  in  strutture
preesistenti,  l'accreditamento  puo'   essere   concesso,   in   via
provvisoria, per il tempo necessario  alla  verifica  del  volume  di
attivita' svolto e della qualita'  dei  suoi  risultati.  L'eventuale
verifica    negativa    comporta    la     sospensione     automatica
dell'accreditamento temporaneamente concesso» -. 
    Tale previsione regionale contrasta, pertanto, con  la  normativa
statale richiamata, dalla quale emerge che qualora non  sia  concluso
il complessivo processo di accreditamento definitivo delle  strutture
che  abbiano  gia'  ottenuto  l'accreditamento  provvisorio  non   e'
possibile  il  raffronto  della  compatibilita'  di  eventuali  nuovi
accreditamenti con il fabbisogno  regionale  di  assistenza,  di  cui
all'articolo 8-quater del d.lgs. n. 502/1992. 
    La norma regionale in questione, pertanto, viola l'articolo  117,
terzo comma, della Costituzione, in quanto contrasta con  i  principi
fondamentali in materia di tutela della salute, di  cui  all'articolo
8-quater del d.lgs. n. 502/1992 e all'articolo 1, comma 796,  lettere
s) e t) della legge n. 296/2006. 
    Per i motivi esposti la  disposizione  regionale  sopra  indicata
deve essere impugnata dinanzi  alla  Corte  costituzionale  ai  sensi
dell'art. 127 Cost.