Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   (C.F.
80188230587)  rappresentato  e  difeso  per   legge   dall'Avvocatura
Generale        dello        Stato         (C.F.         80224030587)
ags_rm@mailcert.avvocaturastato.it;  fax  06/96514000  presso  i  cui
uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; 
      
    Contro la Provincia Autonoma di  Trento,  (C.F.  00337460224)  in
persona del Presidente della Provincia pro tempore; 
    Per la declaratoria di incostituzionalita' (dell'art. 1  comma  1
della legge della Provincia Autonoma di Trento n. 17  del  30.7.2012,
pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n.  31  del  31.7.2012,
avente ad oggetto "Disposizioni in  materia  di  servizi  pubblici  e
modificazioni della legge provinciale  31  maggio  2012,  n.  10,  in
materia di iniziative per la  modernizzazione  del  settore  pubblico
provinciale e per la revisione della spesa  pubblica",  in  relazione
agli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. 31.8.1972, n. 670 recante lo  Statuto
speciale  per  il  Trentino  Alto  Adige  e  delle   relative   norme
d'attuazione, nonche' in relazione all'art 117, comma secondo,  lett.
e) ed s) Cost. 
    La legge provinciale indicata in epigrafe, che detta disposizioni
in materia di servizi pubblici e iniziative  per  la  modernizzazione
del  settore  pubblico  provinciale  per  la  revisione  della  spesa
pubblica, e' censurabile relativamente alla  disposizione,  contenuta
nell'articolo 1, comma 2. 
    Detta disposizione, modificando l'art. 35 della legge provinciale
27 agosto 1999, n. 3, prevede che: "La Giunta  provinciale,  d'intesa
con  il  Consiglio  delle  autonomie  locali,  definisce  i   modelli
tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla  fognatura,
tenendo conto della qualita' della  risorsa  idrica  e  del  servizio
fornito, della copertura dei costi d'investimento e di esercizio, del
principio "chi inquina paga". Resta ferma la potesta' tariffaria  dei
comuni in materia di servizio pubblico di acquedotto come  esercitata
alla data di entrata in vigore di questo comma". 
    La norma provinciale  contrasta  con  il  riparto  di  competenze
stabilito, in materia, dall'art. 117, comma 2, lett. e) ed s),  della
Costituzione, nonche' dallo Statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
Adige e dalle relative norme di attuazione. 
    Occorre premettere che, nella vigenza dell'assetto  normativo  ed
istituzionale precedente alla riforma del settore del servizio idrico
integrato operata nel 2011, nelle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano  non  era  mai  stata  attuata  la  legge  n.  36  del   1994
("Disposizioni  in  materia   di   risorse   idriche"),   in   virtu'
dell'interpretazione che e' stata data, dalle Province  medesime,  ad
alcuni principi enunciati da codesta Corte nella sentenza n. 412  del
1994. Le due  Province  hanno  cosi'  disciplinato  autonomamente  il
servizio idrico integrato sul  proprio  territorio,  anche  sotto  il
profilo della regolazione tariffaria. 
    In proposito e' utile rammentare  che,  ai  sensi  dello  Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e
delle relative norme di attuazione, le Province Autonome di Trento  e
di Bolzano hanno competenza legislativa,  esclusiva,  in  materia  di
acquedotti e lavori pubblici di interesse  provinciale  (art.  8,  n.
17), assunzione e gestione di  servizi  pubblici  (art.  8,  n.  19),
urbanistica (art. 8, n. 5), opere  idrauliche  (art.  8,  n.  24,  ),
nonche'  competenza  concorrente  per  l'utilizzazione  delle   acque
pubbliche, e l'igiene e sanita', (art. 9, n. 9, e art. 10,  Statuto).
Occorre tuttavia osservare che codesto Giudice delle  leggi,  con  la
sentenza n. 412 del 1994, in  parziale  accoglimento  di  un  ricorso
promosso in via principale dalle Province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano avverso molteplici disposizioni della citata legge n. 36  del
1994, ebbe a dichiarare illegittimo, nella parte in cui si  estendeva
anche alle due Province, l'art. 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5,  concernente
l'organizzazione territoriale del  servizio  idrico  integrato  e  la
competenza programmatoria, di tale  legge,  respingendo  invece  ogni
altra censura proposta dalle Province ricorrenti. 
    Inoltre, ne' la  Provincia  autonoma  di  Trento  ne'  quella  di
Bolzano, nel citato ricorso promosso avverso la legge n. 36 del 1994,
impugnarono tale legge nella parte in cui introduceva un nuovo metodo
tariffario  per  il  servizio  idrico  integrato  valevole  su  scala
nazionale (art. 13). 
    Tanto premesso, appare evidente che, benche' lo Statuto  Speciale
per il Trentino-Alto Adige e le relative norme di  attuazione  citate
rechino molteplici  disposizioni  afferenti  lato  sensu  ai  servizi
idrici, non e' dato  rinvenire,  in  tale  quadro  normativo,  alcuna
disposizione  che  stabilisca  o  fondi  la  competenza   legislativa
esclusiva della Provincia della materia tariffaria. 
    A fronte di cio',  la  giurisprudenza  costituzionale  e'  invece
costante,  v.  sent.  nn.   246/09,   307/09,   29/10,   n.   142/10,
nell'affermare che  "la  determinazione  della  tariffa  relativa  ai
servizi  idrici  per  i  vari  settori  di  impiego   dell'acqua   e'
ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente e a quella  della
tutela della concorrenza, ambedue di competenza legislativa esclusiva
dello Stato." 
    Dopo la riforma del Titolo V, Parte II,  della  Costituzione,  di
cui alla legge costituzionale n. 3/2001,  codesta  Corte  e'  tornata
ulteriormente  sull'argomento  con  la  sentenza  n.  357  del  2010,
ribadendo che la potesta' legislativa a regolare in via esclusiva  il
servizio  idrico  integrato  sotto  il  profilo   dell'organizzazione
territoriale e della programmazione, gia' riconosciuta alle  Province
autonome  con  la  sentenza   n.   412/94,   non   e'   stata   erosa
dall'introduzione della competenza esclusiva dello Stato  in  materia
di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente  ex  art.  117,
comma  2,  Cost..  Il  giudice  delle  leggi  ha  quindi   confermato
l'attualita' e la vigenza dei principi affermati  nella  sentenza  n.
412/1994, anche nella  ripartizione  di  competenze  derivante  dalla
novella costituzionale del 2001, ribadendo cioe' che, anche nel nuovo
assetto, spetta alle Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  il
potere di regolare autonomamente il servizio idrico integrato  (solo)
sotto il profilo dell'organizzazione, dell'articolazione territoriale
e della programmazione. 
    Tanto premesso, dal combinato  disposto  dell'art.  117,  co.  2,
lett. e) ed s) della Costituzione e delle riferite disposizioni dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di
attuazione, deriva il seguente riparto costituzionale di competenze: 
    1 - rientra nella sfera di autonomia delle due Province  autonome
la disciplina dell'organizzazione e  dell'articolazione  territoriale
del servizio idrico integrato  sul  proprio  territorio,  nonche'  la
programmazione del servizio medesimo; 
    2 - rientra invece tra le competenze esclusive  dello  Stato,  ex
art. 117, co. 2, lett. e) ed s) della  Costituzione,  la  definizione
dei  criteri  per  la  determinazione  delle  tariffe  da  applicarsi
sull'intero territorio nazionale e dunque anche  nelle  due  Province
autonome, criteri costituzionalmente riconducibili  alle  materie  di
competenza esclusiva statale "tutela  della  concorrenza"  e  "tutela
dell'ambiente". 
    Non  risulta  infatti,  nel   nuovo   assetto   istituzionale   e
legislativo -  e  segnatamente  all'interno  delle  previsioni  dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di
attuazione - uno specifico titolo  di  competenza  che  autorizzi  le
Province autonome di Trento e di Balzano a stabilire,  in  deroga  ai
citati parametri costituzionali, autonomi criteri  tariffari  per  il
servizio idrico integrato. Ne' tale titolo  di  competenza  e'  stato
individuato da  codesta  Corte  nella  sentenza  n.  412/94  e  nella
successiva sentenza n. 357/2010. 
    Dette decisioni si limitano infatti a riscontrare  la  competenza
legislativa delle due Province autonome a regolare il servizio idrico
sotto il profilo dell'organizzazione, dell'articolazione territoriale
e della programmazione. 
    A cio' aggiungasi il decreto legge n.  201/2011,  convertito  con
modificazioni nella legge n.  214/11,  nell'attribuire  all'Autorita'
"le funzioni attinenti alla regolazione e al  controllo  dei  servizi
idrici", ha precisato che tali funzioni  "vengono  esercitate  con  i
medesimi  poteri  attribuiti  all'Autorita'  stessa  dalla  legge  14
novembre 1995, n. 481" (art. 21, comma  19,  D.L.  n.  201/2011).  Le
disposizioni della citata legge n.  481/95,  recante  "Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'" - legge quadro sulla regolazione economica indipendente  in
Italia - si configurano certamente, peraltro al pari  di  quelle  del
decreto-legge n. 70/11  (con  particolare  riferimento  all'art.  10,
comma 11 e ss.) e del decreto  legge  n.  201/2011  (con  particolare
riguardo all'art. 21,  comma  19),  come  "norme  fondamentali  delle
riforme economico-sociali della Repubblica", cui la  normativa  delle
Province   autonome   non   puo'   derogare,   neppure   se   dettata
nell'esercizio di competenze legislative esclusive ,  secondo  quanto
espressamente  stabilito  dallo  stesso  Statuto  speciale   per   il
Trentino-Alto Adige (v. art. 8, comma 1 e art. 4, comma 1). 
    L'art. 1, comma 1, della medesima legge n. 481/95,  individua  le
finalita' dell'introduzione nel nostro  ordinamento  delle  Autorita'
indipendenti  di  regolazione  nella  necessita'  di   garantire   la
"promozione (..) dell'efficienza nel settore dei servizi di  pubblica
utilita' (..)  nonche'  adeguati  livelli  di  qualita'  nei  servizi
medesimi (..) assicurandone la fruibilita' e la  diffusione  in  modo
omogeneo  sull'intero  territorio  nazionale,  definendo  un  sistema
tariffario  certo,  trasparente  e  basato  su  criteri  predefiniti,
promuovendo la tutela degli interessi di utenti  e  consumatori".  In
ragione  di  cio',  i  poteri  di  regolazione  dell'Autorita',   con
particolare riferimento alla regolazione tariffaria,  devono  trovare
pacifica applicazione, nei settori dei servizi di  pubblica  utilita'
ed, in particolare, in quelli dell'energia elettrica , del gas e  del
servizio idrico,  anche  nelle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, dispiegandosi sull'intero territorio nazionale. 
    La norma regionale, per i motivi suesposti, quindi  eccede  dalle
competente statutarie della Provincia Autonoma  di  Trento,  violando
l'art. 117, comma 2, lett. e) e s)  della  Costituzione,  considerato
che la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe da
applicarsi sull'intero territorio  nazionale  e  dunque  anche  nelle
Province autonome, rientra tra le  competenze  legislative  esclusive
che la Costituzione riserva allo Stato.