Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   (C.F.
80188230587)  rappresentato  e  difeso  per   legge   dall'Avvocatura
Generale      dello      Stato      (C.F.      80224030587)       ags
rm@mailcert.avvocaturastato.it; fax 06/96514000 presso i  cui  uffici
e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; 
    Contro la Provincia autonoma di  Trento,  (C.F.  00337460224)  in
persona  del  Presidente   della   Provincia   pro-tempore   per   la
declaratoria di incostituzionalita' degli articoli 11, comma 1, lett.
c), 16, comma 1, lett. a) e c) della legge della  Provincia  autonoma
di Trento  n.  18  del  3  agosto  2012,  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale regionale n. 32  del  7  agosto  2012,  avente  ad  oggetto
«Modificazioni della legge  provinciale  10  settembre  1993,  n.  26
(legge provinciale sui lavori pubblici), della legge  provinciale  15
dicembre 1980, n. 35  (Determinazione  delle  quote  di  aggiunta  di
famiglia e disposizioni varie in materia di personale),  della  legge
provinciale  3  aprile  1997,  n.  7  (legge  sul   personale   della
Provincia), dell'art. 14 (Costituzione della societa' "Patrimonio del
Trentino S.p.a.'') della legge provinciale 10 febbraio  2005,  n.  1,
della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9 (Interventi  a  sostegno
del sistema economico e delle famiglie), e della legge provinciale 31
maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e  la
competitivita' del Trentino)», in relazione agli  artt.  4  e  8  del
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante  lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige e delle relative norme d'attuazione,  nonche'  in
relazione all'art. 117, comma secondo, lett. e) e l) Cost. 
    La legge, che detta una  disciplina  provinciale  in  materia  di
lavori   pubblici,   presenta   diversi   aspetti    d'illegittimita'
costituzionale. 
    Si premette che, nonostante la Provincia autonoma di  Trento,  ai
sensi dell'art. 8, comma 1, n. 17, del d.P.R. n. 670/1972, recante lo
Statuto speciale  per  la  Regione  Trentino-Alto  Adige,  abbia  una
potesta' legislativa  primaria  in  materia  di  lavori  pubblici  di
esclusivo interesse  provinciale,  tale  potesta'  deve  osservare  i
limiti previsti dall'art. 4 dello statuto, il quale stabilisce che la
potesta' legislativa regionale, ma  anche  quella  provinciale,  deve
esplicarsi  «in  armonia   con   la   Costituzione   e   i   principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il  rispetto  degli
obblighi internazionali e  degli  interessi  nazionali  (..)  nonche'
delle  norme  fondamentali  delle  riforme  economico-sociali   della
Repubblica». 
    Cio' e' stato confermato  da  codesta  Corte  nelle  sentenze  n.
45/2010, n. 51/2006 e n. 447/2006 ove e' statuito che «il legislatore
statale  conserva  quindi  il  potere  di   vincolare   la   potesta'
legislativa primaria delle regioni speciali e delle province autonome
attraverso  l'emanazione  di   leggi   qualificabili   come   riforme
economico-sociali, con  la  conseguenza  che  le  norme  fondamentali
contenute negli atti legislativi  statali  emanati  in  tali  materie
potranno continuare ad imporsi al rispetto delle  regioni  speciali».
In proposito, sicuramente le disposizioni del Codice  degli  appalti,
il d.lgs. n. 163/2006, possono considerarsi  espressione  di  riforma
economico-sociale, che  in  quanto  tale,  vincolano  il  legislatore
provinciale. 
    Inoltre, si segnala che codesta Corte ha piu' volte statuito  (in
particolare si vedano le sentt. n. 536/2002 e n. 447/2006)  che,  nel
caso in cui  una  materia  attribuita  dallo  Statuto  speciale  alla
potesta' primaria delle regioni a statuto speciale o  delle  province
autonome interferisca in tutto o in parte con un ambito spettante  ai
sensi dell'art.  117,  comma  2,  Cost.,  alla  potesta'  legislativa
esclusiva statale, il  legislatore  nazionale  possa  incidere  sulla
materia di competenza regionale  qualora  l'intervento  sia  volto  a
garantire  standards  minimi  ed  uniformi   ed   introdurre   limiti
unificanti  che  rispondano  ad  esigenze  riconducibili  ad   ambiti
riservati alla competenza esclusiva dello Stato, con  una  prevalenza
della competenza esclusiva statale su quella primaria  delle  regioni
speciali e delle province autonome. 
    Nel caso di specie la «tutela della concorrenza» e l'«ordinamento
civile» di competenza esclusiva  statale,  ai  sensi  dell'art.  117,
comma  2,  lettera  e)  e  lettera  l),  Cost.,  possono   certamente
interferire con la materia dei lavori pubblici,  per  cui  tutti  gli
aspetti disciplinati dal d.lgs. n. 163/2006 inerenti  questi  profili
devono ritenersi vincolanti anche per la Provincia autonoma di Trento
che pertanto non puo' introdurre una  disciplina  difforme.  Cio'  e'
stato confermato dalla recente giurisprudenza costituzionale  da  cui
si desume  che  la  materia  «tutela  della  concorrenza»  spetta  al
legislatore statale anche nel rapporto con la competenza  legislativa
di regioni a statuto speciale e province  autonome  (cfr.  sentt.  n.
443/2007, n. 1/2008, n. 51/2008, n. 326/2008). 
    A fronte delle considerazioni su esposte, il d.lgs.  n.  163/2006
e' vincolante anche per le  regioni  a  statuto  speciale  e  per  le
province autonome, sia perche' puo' essere considerato espressione di
riforma economico sociale,  sia  perche'  disciplinante  profili  che
rientrano  nella  nozione  di  «tutela  della   concorrenza»   e   di
«ordinamento civile», di competenza esclusiva statale. 
    In particolare il d.lgs.  n.  163/2006,  recante  il  Codice  dei
contratti pubblici,  ha  individuato  all'art.  4,  comma  3,  quegli
aspetti della disciplina dei contratti pubblici che  rientrano  nella
competenza esclusiva dello Stato e che sono sottratti alla competenza
anche delle regioni speciali e delle  province  autonome;  si  tratta
delle seguenti materie: qualificazione e selezione  dei  concorrenti,
procedure di  affidamento,  criteri  di  aggiudicazione,  subappalto,
poteri di vigilanza sul mercato, attivita' di progettazione  e  piani
di sicurezza, stipulazione ed  esecuzione  dei  contratti,  direzione
dell'esecuzione e collaudo, contenzioso, contratti per la tutela  dei
beni culturali, nel settore della difesa,  segretati  e  che  esigono
particolari misure di sicurezza. 
    Si segnala, in  proposito,  che  codesta  Corte  nella  sent.  n.
401/2007 ha confermato la competenza esclusiva statale nelle  materie
su  elencate  in  quanto   rientranti   alcune   (le   procedure   di
qualificazione  e  selezione  dei  concorrenti;   le   procedure   di
affidamento,   esclusi   i   profili   attinenti   all'organizzazione
amministrativa, ed esclusi, in particolare i criteri di scelta  e  di
nomina delle commissioni di gara;  i  criteri  di  aggiudicazione;  i
criteri di aggiudicazione  che  devono  presiedere  all'attivita'  di
progettazione e alla formazione dei piani di sicurezza; i  poteri  di
vigilanza sul mercato degli appalti; il subappalto) nella nozione  di
«tutela della concorrenza», ex art. 117, comma 2, lettera e),  Cost.,
ed altre (la regola della tassativita' dei tipi contrattuali  per  la
realizzazione di lavori, di cui all'art. 53 del d.lgs.  n.  163/2006,
le garanzie di esecuzione, la direzione dei lavori,  le  polizze,  le
varianti in corso d'opera ed il collaudo) in quella  di  «ordinamento
civile», ex art. 117, comma 2, lettera l). 
    Inoltre, l'art. 4, comma 5 del d.lgs. n. 163/2006 prevede che  le
regioni speciali adeguino la propria legislazione in materia  secondo
le disposizioni statutarie. 
    Sulla base di tali premesse sono censurabili, perche' adottate in
violazione  dei  vincoli  posti  al   legislatore   provinciale   dal
suindicato art. 8, comma 1  dello  Statuto,  nonche'  invasive  della
competenza esclusiva statale di cui all'art. 4, comma 3,  del  d.lgs.
n. 163/2006 le seguenti disposizioni della legge in esame: 
        1. - L'art. 11  della  1.r.  n.  18/2012,  che  disciplina  i
parametri   da   seguire   nell'affidamento   degli   incarichi    di
progettazione e delle altre attivita'  tecniche,  e'  invasivo  della
potesta' legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, comma  2,
lettera 1) («ordinamento civile») ed e) («tutela della concorrenza»). 
    Tale articolo, contrastando con quanto previsto dall'art.  9  del
d.l. n. 1/2012, prevede che «per quanto non previsto dalla  normativa
statale per i servizi attinenti alla architettura  e  all'ingegneria»
si applica - ai fini della determinazione dei compensi per  attivita'
professionale - l'elenco dei prezzi previsto dall'art. 13 della  l.p.
n. 26/1993. Inoltre, dispone che fino alla data  di  approvazione  di
tale elenco, le amministrazioni aggiudicatici possono  utilizzare  le
tariffe professionali «anche se abrogate  dall'art.  9  del  d.l.  n.
1/2012»). 
    Al riguardo, si osserva che l'art. 9  del  d.l.  n.  1/2012,  che
abrogando le tariffe professionali e affidando ad un apposito decreto
ministeriale il compito di determinare i  corrispettivi  da  porre  a
base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei
servizi relativi all'architettura e all'ingegneria (si veda il  comma
2 del  citato  art.  9),  persegue  una  finalita'  di  tutela  della
concorrenza (tanto che l'art. 9  e'  posto  sotto  il  Titolo  I  del
decreto n. 1/2012,  menzionato,  appunto,  «Concorrenza»).  A  questo
fine, il legislatore statale interviene su  un  ambito  riconducibile
all'«ordinamento civile», vale a dire le  tariffe  professionali.  In
considerazione delle finalita' perseguite dalla normativa statale, la
disposizione della l.p. n. 18/2012, che prevede una fonte diversa  da
quella  prevista  dalla  legge  statale  per  la  determinazione  dei
compensi e dispone la perdurante  vigenza  di  tariffe  professionali
abrogate, e' da ritenersi palesemente incostituzionale. 
        2. - L'art. 16, comma 1, che modifica l'art. 30 della l.p. n.
26/1993, e' invasivo della  potesta'  legislativa  esclusiva  statale
prevista  dall'art.  117,  comma  2,  lettera   e)   («tutela   della
concorrenza»). 
    In particolare, il comma 1, lett. a) dell'art. 16, che  inserisce
il comma 3-bis all'art. 30 della l.p. n.  26/1993,  dispone  che  «La
Giunta provinciale (...) adotta schemi tipo di  bandi,  di  inviti  a
presentare  offerte  e  di  altri  atti  necessari  per  svolgere  le
procedure di scelta del contraente». La  disposizione  contrasta  con
quanto previsto dall'art. 64, comma 4-bis, del Codice  dei  contratti
pubblici, come introdotto dalla lettera h) del comma 2  dell'art.  4,
d.l. 13 maggio  2011,  n.  70,  che  affida  alla  Autorita'  per  la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture  il
compito di approvare dei «bandi-tipo», cui le stazioni appaltanti  si
conformano. 
    Come chiarito dalla Corte costituzionale con la sent. n. 45/2010,
il settore dei  contratti  pubblici  assume  importanza  nazionale  e
richiede «l'attuazione di principi uniformi su  tutto  il  territorio
del paese. Tali principi comportano, tra l'altro, l'omogeneita' e  la
trasparenza delle procedure, l'uniforme qualificazione dei  soggetti,
la libera concorrenza degli operatori in un mercato senza restrizioni
regionali». La predisposizione dei bandi-tipo  appare  funzionale  al
soddisfacimento dei richiamati principi. Pertanto, benche' lo statuto
di autonomia assegni una maggiore autonomia alla provincia di  Trento
nella materia dei lavori pubblici,  la  stessa  sicuramente  soggiace
alla previsione di cui all'art. 64 del Codice dei contratti,  con  la
conseguente  illegittimita'  costituzionale  della  disposizione   in
esame. E' parimenti incostituzionale  la  disposizione  contenuta  al
comma 1, lettera c) dell'art. 16, per contrasto con gli  artt.  86  e
ss. del Codice dei contratti in materia  di  verifica  delle  offerte
anomale. Tale disposizione, che inserisce il comma 5-bis all'art.  30
della  l.p.  n.  26/1993,  infatti  consente   alle   amministrazioni
aggiudicatici di «valutare la congruita' delle offerte che,  in  base
ad elementi specifici, appaiono anormalmente basse, anche per  lavori
di importo inferiore alla soglia comunitaria».  Cosi'  disponendo  la
norma  provinciale  assegna  alle  amministrazioni  aggiudicatici  un
margine di discrezionalita' che non e' compatibile con  le  procedure
di verifica delle offerte anomale e di rilevazione  della  congruita'
dei prezzi individuate in maniera  molto  dettagliata  agli  articoli
86-89 del codice.