Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato presso cui e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12 contro Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro-tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della rubrica; dell'art. 2 commi 1 e 2; dell'art. 3 lett. a) e lett. b); dell'art. 8 della legge regionale della Regione Liguria del 3 agosto 2012, n. 26, recante «Modalita' di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalita' terapeutiche», pubblicata nel BUR della Regione Liguria n. 13 del 7 agosto 2012. 1) Violazione dell'art. 117 comma 3 della Costituzione. 1.a) Gli articoli elencati in epigrafe, nonche' la stessa rubrica della legge regionale della Regione Liguria n. 26 del 3 agosto 2012, si pongono in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti nella vigente legislazione statale, e violano pertanto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. La legge in epigrafe e' rubricata «Modalita' di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalita' terapeutiche». (enfasi aggiunta). La rubrica, l'art. 2 comma 1 (e non l'art. 1, come - per evidente refuso - si dice nella relazione del Ministro per gli Affari Regionali, il turismo e lo sport allegata alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2012, che si deposita in uno con il presente atto), l'art. 3 lett. b) della summenzionata legge fanno tutti riferimento alle «preparazioni galeniche». Tale dicitura non trova rispondenza nel d.lgs. n. 219/2006 (che disciplina i medicinali per uso umano), il quale, con riguardo ai medicinali da prepararsi in farmacia, distingue tra «formule magistrali» e «formule officinali», le cui definizioni sono contenute dall'art. 3, comma 1 lettere a) e b) dello stesso d.lgs.. In particolare, l'art. 3, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 219/06 definisce come «formule magistrali» i «medicinali preparati in farmacia in base ed una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente», specificando che essi «restano disciplinati dall'art. 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94». Quest'ultimo, a sua volta, prevede che «i medici possono prescrivere preparazioni magistrali esclusivamente a base di principi attivi descritti nelle farmacopee dei Paesi dell'unione europea o contenuti in medicinali prodotti industrialmente di cui e' autorizzato il commercio in Italia o in altro Paese dell'Unione europea». L'art. 3 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 219/06 qualifica invece come «formule officinali» i «medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell'Unione europea, detti "formule officinali", e destinati ad essere forniti direttamente ai pazienti serviti da tale farmacia». Alla luce delle norme legislative statali sopra richiamate, poiche' nella Farmacopea italiana e nelle Farmacopee degli altri Paesi dell'Unione Europea non risultano monografie o regolamentazioni sui principi attivi della Cannabis e dei suoi derivati cui si riferisce la legge impugnata, le relative preparazioni - non potendo rientrare nell'ambito delle «formule officinali» - devono necessariamente essere qualificate come «formule magistrali» da realizzarsi, a mente del citato art. 5 del d.l. n. 94/1998, mediante l'utilizzazione di un principio attivo contenuto in un medicinale prodotto industrialmente, di cui sia stato autorizzato il commercio in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea. Cio' premesso, le disposizioni regionali sopra menzionate, e la stessa rubrica della legge, in quanto fanno generico riferimento alle «preparazioni galeniche», nonche' in quanto omettono di chiarire se, con tali parole, si intenda riferirsi alle «formule magistrali», soggette al particolare regime disciplinato dal combinato disposto degli artt. 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, e 3, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 219/2006, sono costituzionalmente illegittime, poiche' determinano il rischio che determinate sostanze (quali i derivati della Cannabis), per le quali il legislatore nazionale ha previsto l'applicazione di uno specifico regime (quello, appunto, delle «formule magistrali») si sottraggano allo stesso e possano essere di fatto assoggettate ad un regime diverso, previsto per altri tipi di preparazioni, con conseguente potenziale danno per la salute dei cittadini. Infatti, come sopra evidenziato, ai sensi del richiamato art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 219/2006, le «formule magistrali» possono essere realizzate in farmacia esclusivamente sulla base di una prescrizione medica destinata ad un «determinato paziente»: si tratta, dunque, di preparazioni «estemporanee» e «individuali», e non - invece - indistintamente destinate ad un numero indefinito di pazienti, come sarebbe per le altre «preparazioni galeniche» (corrispondenti alle «formule officinali»). 1.b) L'art. 2, della legge regionale n. 26/2012 prevede, ai commi 1 e 2: «1. I derivati della Cannabis, sotto forma di specialita' medicinali o di preparati galenici magistrali, possono essere prescritti dal medico specialista delle seguenti discipline: anestesia e rianimazione, oncologia e neurologia» 2.«I farmaci cannabinoidi sono a carico del Servizio Sanitario Regionale e sono prescritti dai medici di medicina generale, previa indicazione terapeutica formulata dai medici specialisti di cui al comma 1. In tale indicazione lo specialista stabilisce la durata del piano terapeutico e la sua ripetibilita'». Tali disposizioni esorbitano dalle competenze della Regione. Infatti, la qualificazione e la classificazione dei farmaci, nonche' la regolamentazione del relativo regime di dispensazione - compresa l'individuazione degli specialisti abilitati a prescriverli, nonche' i relativi impieghi terapeutici - spetta agli organi statali, per ovvie esigenze di uniformita' e unitarieta' sul territorio nazionale. Non e', infatti, ammissibile che un determinato medicinale possa essere soggetto a tipologie di prescrizione differenziate nell'ambito delle diverse regioni, o che possa avere indicazioni terapeutiche diversificate sul territorio nazionale. Le disposizioni in contestazione contrastano con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute disposti, in particolare, dalle norme di cui ai titoli III, IV e VI del d.lgs. n. 219/2006, rubricati rispettivamente «Immissione in commercio», «Produzione e importazione» e «Classificazione dei medicinali ai fini della fornitura». Ne consegue, anche sotto il profilo descritto al presente punto 1.b, la violazione dell'art. 117 comma 3 della Costituzione. 1.c) L'art. 3, comma 1, della legge in epigrafe prevede: «l'inizio del trattamento puo' avvenire: a) in ambito ospedaliero e/o in strutture a esso assimilabili, compresi dayhospital e ambulatori; i farmaci di cui all'art. 2 sono acquistati dalla farmacia ospedaliera e posti a carico del Servizio Sanitario Regionale anche nel caso del prolungamento della cura dopo la dimissione del paziente. Le strutture di ricovero ospedaliero accreditato devono assistere i loro medici nella reperibilita' dei suddetti farmaci e, se sprovviste di farmacia, assisterli nell'ottenere i farmaci da una farmacia ospedaliera o territoriale o fornita di laboratorio per preparazioni magistrali, con cui devono intrattenere rapporti di convenzione». La norma regionale in esame, nella parte in cui prevede che le strutture di ricovero ospedaliero accreditato debbano intrattenere rapporti di convenzione con le farmacie ospedaliere o territoriali o fornite di laboratorio per preparazioni magistrali, contrasta con le «Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia», di cui alla Farmacopea Ufficiale XII, che non prevede tali tipi di convenzioni. La Farmacopea Ufficiale, adottata con decreto del Ministro della Salute (d.m. 3 dicembre 2008, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2008, n. 304, come aggiornato e corretto dal d.m. 26 febbraio 2012, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2010, n. 77), contiene - infatti - norme tecnico-regolamentari adottate nel rispetto delle prescrizioni della Farmacopea europea, applicabili anche alle formule magistrali. Anche sotto tale profilo, pertanto, si ravvisa la violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali della normativa statale sopra richiamata, in materia di tutela della salute. 1.d) L'art. 8 della legge in epigrafe dispone: «Ai fini della fornitura al Servizio Sanitario Regionale, la Giunta regionale attiva una convenzione con lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze per la produzione e lavorazione di Cannabis medicinale coltivata in Italia o con altro soggetto dotato delle medesime autorizzazioni alla produzione di principi attivi stupefacenti a fini medici». Anche questa disposizione viola l'art. 117 comma 3 della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute. Infatti, come gia' osservato sopra, i principi farmacologicamente attivi da impiegare nell'allestimento di preparazioni magistrali in farmacia dietro prescrizione del medico curante, ricadono nell'ambito di quanto disposto dal titolo IV del decreto legislativo n. 219/06, ed il principio attivo e' soggetto alla registrazione del processo produttivo presso l'AIFA da parte del richiedente, che deve essere in possesso di autorizzazione preventiva da parte dell'AIFA alla produzione di principi attivi, e da parte dell'Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero della Salute alla fabbricazione di stupefacenti. Attualmente, lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare non e' in possesso di tali autorizzazioni, ne' risulta avere presentato la relativa istanza. L'autorizzazione alla produzione di medicinali in possesso del citato stabilimento riguarda solo la produzione di alcune forme farmaceutiche e non di principi attivi. Pertanto, nel rispetto della normativa nazionale in materia, allo stato attuale esso non potrebbe stipulare convenzioni con la Regione Liguria, pena la violazione dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale. 1.e) L'art. 3, comma 1, lett. b) della legge regionale in questione, secondo cui «[...] la spesa per la terapia e' a carico del paziente quando e' prescritta su ricettario bianco» e «la spesa resta a carico del Servizio Sanitario Regionale solo qualora il medico che fa la prescrizione sia alle dipendenze del servizio pubblico e utilizzi il ricettario del Servizio Sanitario Regionale per la prescrizione magistrale», operando un generico riferimento generico al «ricettario bianco», contrasta con l'art. 89 del d.lgs.vo n. 219/06 rubricato «Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta», secondo il quale la prescrizione medica deve essere effettuata con ricetta da rinnovare volta per volta: («1. Sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta i medicinali che, presentando una o piu' delle caratteristiche previste dall'art. 88 comma 1, [cioe' quelli che: "a) possano presentare un pericolo, dirottamente o indirettamente, anche in condizioni normali di utilizzazione, se sono usati senza controllo medico; b) sono utilizzati spesso, e in larghissima misura, in modo non corretto e, di conseguenza, con rischio di un pericolo diretto a indiretto per la salute; c) contengono sostanze o preparazioni di sostanze la cui attivita' o le cui reazioni avverse richiedono ulteriori idagini; d) sono destinati ad essere somministrati per via parenterale, fatte salve le eccezioni stabilite dal Ministero della salute, su proposta o previa consultazione dell'AIFA»] possono determinare, con l'uso continuato, stati tossici o possono comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute «2. I medicinali di cui al comma 1 devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario la frase "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta" ...»). La norma regionale in commento contrasta altresi' con i principi di cui al decreto 17 marzo 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, nel disciplinare il modello di ricettario a carico del SSN, non contempla il rimborso delle preparazioni magistrali estemporanee a livello nazionale, ma - eventualmente - solo il rimborso di prodotti galenici o integrativi inclusi nel Prontuario regionale (cfr. All. 1 al D.M. citato, ai punti 2.3.1.1., 3.4.1.9, 3.1.4.13), previsione non applicabile alla fattispecie in esame, che, come si e' detto, concerne le formule magistrali. La norma regionale in esame contrasta, pertanto, ancora una volta con l'art. 117, comma 3, della Costituzione.