Ricorso  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   (C.F.
8C188230587), rappresentata e difesa dall'Avvocatura  Generale  dello
Stato    (C.F.    80224030587)    fax:     06/9651400C     -     PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici domicilia  ex
lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 domicilia; 
    Contro la Regione Toscana in persona del Presidente della  Giunta
Regionale p.t. per la declaratoria di incostituzionalita' della legge
regionale 31 luglio 2012 n. 45,  pubblicata  nel  BUR  n.  43  dell'8
agosto 2012. 
    Con la legge regionale indicata in epigrafe recante «Agevolazioni
fiscali per favorire,  sostenere  e  valorizzare  la  cultura  ed  il
paesaggio in Toscana», la regione Toscana, dopo aver stabilito,  agli
articoli 1, 2 e  3,  agevolazioni  fiscali  a  vantaggio  di  persone
giuridiche private che effettuino erogazioni liberali  in  favore  di
soggetti pubblici o privati impegnati in progetti  di  valorizzazione
del patrimonio paesaggistico e culturale, all'art. 4 ha disposto  che
detta agevolazione fiscale consista in un credito d'imposta sull'IRAP
pari al  20%  delle  erogazioni  liberali  destinate  in  favore  dei
soggetti beneficiari dei finanziamenti.  Tali  disposizioni,  nonche'
l'art. 5 (riguardante il regolamento attuativo e la  convenzione  con
l'Agenzia delle entrate) e gli artt.  6  e  7  (relativi  alla  norma
finanziaria e alla relazione riguardante l'attuazione  della  legge),
esulano dalla competenza legislativa regionale, in  quanto  attengono
ad un tributo - il cui gettito e' attribuito alle regioni - istituito
e disciplinato con legge statale ed in relazione al quale,  pertanto,
alle medesime regioni e' inibito qualunque intervento  normativo.  La
relativa disciplina, afferente  al  sistema  tributario  e  contabile
dello Stato e' riservata infatti alla legislazione statale  ai  sensi
dell'art. 117, secondo comma, lett. e). 
    Al riguardo codesta  Ecc.ma  Corte,  con  una  recente  pronuncia
(sentenza n. 30 del 2012), ha dichiarato incostituzionale  un'analoga
disposizione della regione Sardegna (legge 19 gennaio  2011,  n.  1),
che prevedeva la  concessione  di  un  contributo,  nella  forma  del
credito d'imposta, nella misura del 20% di quanto versato a titolo di
IRPEF o di IRAP. 
    In particolare, codesta  Corte  ha  ritenuto  detta  disposizione
regionale in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. e),  in  quanto
non limitava l'efficacia della agevolazione  fiscale  all'ambito  dei
soli tributi regionali, ma ne consentiva l'applicazione, sotto  forma
di credito d'imposta, ai tributi statali. Nella menzionata  sentenza,
la Corte, richiamando, peraltro,  una  precedente  analoga  pronuncia
(sent. 123 del 2010) ha evidenziato come un intervento  normativo  in
ordine a tale tipo di imposta esuli  dalle  competenze  regionali  in
quanto «allo stato attuale della normativa regionale,  non  risultano
sussistere tributi regionali propri (nel senso di tributi istituiti e
disciplinati dalla Regione) che possano essere  considerati  ai  fini
dell'agevolazione in questione», e che pertanto una tale agevolazione
«si riferisce  a  tributi  erariali,  compresi  i  tributi  regionali
cosiddetti  derivati,  cioe'  istituiti  e  disciplinati  con   legge
statale, il cui gettito sia attribuito alle Regioni», come,  appunto,
l'IRAP. 
    Da tale considerazione, essendo innegabile che la  previsione  di
un'agevolazione  tributaria  nella  forma  del  credito  di   imposta
applicabile a  tributi  erariali  costituisce  un'integrazione  della
disciplina dei medesimi tributi erariali (sentenza n. 123 del  2010),
deriva  la  illegittimita'  costituzionale  della   disposizione   in
scrutinio per violazione dell'art. 117, secondo  comma,  lettera  e),
della Costituzione, dato che, in assenza di specifica  autorizzazione
contenuta in una legge statale, detta normativa viene  a  violare  la
competenza accentrata in materia di sistema tributario dello Stato.