Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 8C188230587), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) fax: 06/9651400C - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 domicilia; Contro la Regione Toscana in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t. per la declaratoria di incostituzionalita' della legge regionale 31 luglio 2012 n. 45, pubblicata nel BUR n. 43 dell'8 agosto 2012. Con la legge regionale indicata in epigrafe recante «Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana», la regione Toscana, dopo aver stabilito, agli articoli 1, 2 e 3, agevolazioni fiscali a vantaggio di persone giuridiche private che effettuino erogazioni liberali in favore di soggetti pubblici o privati impegnati in progetti di valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale, all'art. 4 ha disposto che detta agevolazione fiscale consista in un credito d'imposta sull'IRAP pari al 20% delle erogazioni liberali destinate in favore dei soggetti beneficiari dei finanziamenti. Tali disposizioni, nonche' l'art. 5 (riguardante il regolamento attuativo e la convenzione con l'Agenzia delle entrate) e gli artt. 6 e 7 (relativi alla norma finanziaria e alla relazione riguardante l'attuazione della legge), esulano dalla competenza legislativa regionale, in quanto attengono ad un tributo - il cui gettito e' attribuito alle regioni - istituito e disciplinato con legge statale ed in relazione al quale, pertanto, alle medesime regioni e' inibito qualunque intervento normativo. La relativa disciplina, afferente al sistema tributario e contabile dello Stato e' riservata infatti alla legislazione statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e). Al riguardo codesta Ecc.ma Corte, con una recente pronuncia (sentenza n. 30 del 2012), ha dichiarato incostituzionale un'analoga disposizione della regione Sardegna (legge 19 gennaio 2011, n. 1), che prevedeva la concessione di un contributo, nella forma del credito d'imposta, nella misura del 20% di quanto versato a titolo di IRPEF o di IRAP. In particolare, codesta Corte ha ritenuto detta disposizione regionale in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. e), in quanto non limitava l'efficacia della agevolazione fiscale all'ambito dei soli tributi regionali, ma ne consentiva l'applicazione, sotto forma di credito d'imposta, ai tributi statali. Nella menzionata sentenza, la Corte, richiamando, peraltro, una precedente analoga pronuncia (sent. 123 del 2010) ha evidenziato come un intervento normativo in ordine a tale tipo di imposta esuli dalle competenze regionali in quanto «allo stato attuale della normativa regionale, non risultano sussistere tributi regionali propri (nel senso di tributi istituiti e disciplinati dalla Regione) che possano essere considerati ai fini dell'agevolazione in questione», e che pertanto una tale agevolazione «si riferisce a tributi erariali, compresi i tributi regionali cosiddetti derivati, cioe' istituiti e disciplinati con legge statale, il cui gettito sia attribuito alle Regioni», come, appunto, l'IRAP. Da tale considerazione, essendo innegabile che la previsione di un'agevolazione tributaria nella forma del credito di imposta applicabile a tributi erariali costituisce un'integrazione della disciplina dei medesimi tributi erariali (sentenza n. 123 del 2010), deriva la illegittimita' costituzionale della disposizione in scrutinio per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dato che, in assenza di specifica autorizzazione contenuta in una legge statale, detta normativa viene a violare la competenza accentrata in materia di sistema tributario dello Stato.