Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, ricorrente; Contro la REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, resistente, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, dell'art. 1 commi 1, 7, 11 e 19 della legge della Regione Lazio n. 12/2012, pubblicata nel B.U. Lazio 9 agosto 2012, n. 36 "Modifiche alla L.R. 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), alla L.R. 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e alla L.R. 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale), come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modifiche alla L.R. 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attivita' urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), alla L.R. 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica), alla L.R. 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), alla L.R. 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), alla L.R. 19 luglio 2007, n. 11 (Misure urgenti per l'edilizia residenziale pubblica) e alla L.R. 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche. Con la legge n. 12 del 2012, la Regione Lazio ha modificato numerose leggi regionali in materia di urbanistica, edilizia, riqualificazione ambientale, aree naturali protette regionali, pianificazione paesistica e tutela delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico. I commi 1, 7, 11 e 19 dell'art. 1 della suddetta Legge si espongono a censure di legittimita' costituzionale per le seguenti ragioni di Diritto Le disposizioni impugnate sono riconducibili ai tre fondamentali settori della pianificazione paesaggistica, della tutela delle aree naturali protette e del governo del territorio. Con riferimento ai principi fondamentali che disciplinano l'attivita' legislativa in ciascuno dei predetti settori, per ragioni di coerenza sistematica, si ritiene di formulare le censure di incostituzionalita' in riferimento alle singole aree di intervento. In tema di pianificazione paesaggistica. L'art. 1, commi 1 e 11, modifica alcune disposizioni della legge regionale n. 24/1998 e della legge regionale n. 21/2009 introducendo una pluralita' eterogenea di norme che hanno un impatto diretto sull'assetto dei beni paesaggistici. Tali disposizioni si pongono in manifesto contrasto con i principi generali della materia, che appartiene alla competenza esclusiva dello Stato. Si rileva, in particolare, che la parte III del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, delinea un sistema organico di tutela paesaggistica inserendo i tradizionali strumenti del provvedimento impositivo del vincolo e dell'autorizzazione paesaggistica in un sistema organico di pianificazione paesaggistica del territorio, che deve essere elaborato concordemente da Stato e Regione. Tale pianificazione prevede, per ciascuna area tutelata, le cd. prescrizioni d'uso (e cioe' i criteri di gestione del vincolo, volti ad orientare la fase autorizzatoria) e stabilisce la tipologia delle trasformazioni compatibili e di quelle vietate, nonche' le condizioni delle eventuali trasformazioni. Si tratta di una scelta di principio, la cui validita' ed importanza e' gia' stata affermata piu' volte da codesta Ecc.ma Corte costituzionale, in occasione dell'impugnazione di leggi regionali che intendevano mantenere uno spazio decisionale autonomo agli strumenti di pianificazione dei Comuni e delle Regioni, eludendo la necessaria condivisione delle scelte attraverso uno strumento di pianificazione sovracomunale, definito d'intesa tra lo Stato e la Regione (cfr., tra le tante, Corte Cost., sent. n. 182 del 2006 e n. 272 del 2009). Le disposizioni regionali sopra richiamate svuotano di ogni reale contenuto la sede istituzionale propria della tutela, della gestione e della valorizzazione del paesaggio, costituita, secondo le disposizioni del citato Codice di settore, dalla nuova pianificazione paesaggistica, che deve essere obbligatoriamente definita in base ad accordi tra Stato e Regione, per quanto attiene ai beni paesaggistici, comunque vincolati. In contrasto con tali principi, le censurate disposizioni della legge regionale in esame dispongono direttamente sui beni vincolati, appropriandosi indebitamente del potere di decisione delle linee di sviluppo di numerose aree paesaggistiche; le stesse predefiniscono unilateralmente assetti urbanistico territoriali, regimi di interventi ed interventi puntuali, che svuotano di ogni utilita' lo strumento istituzionalmente previsto dalla legge nazionale per la copianificazione concordata e privano in tal modo lo Stato di ogni effettivo ruolo decisionale sulla sorte dei beni tutelati. Queste considerazioni di carattere generale trovano conferma nell'analisi puntuale delle singole nonne impugnate. I.1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1 della legge della regione Lazio n. 12/2012, per violazione dell'articolo 117, comma 2, lett. s), Cost., con riferimento al d.lgs. n. 42 del 2004. L'art. 1, comma 1, della legge della Regione Lazio n. 12/2012 modifica l'art. 26 ("Errata o incerta perimetrazione dei vincoli") della l.r. n. 24/1998 (recante "Pianificazione paesistica e tutela delle aree sottoposte a vincolo paesistico"), inserendovi i commi 2-bis e 4-bis e sostituendo i commi 3 e 4. In particolare la norma cosi' dispone: "All'art. 26 della L.R. n. 24/1998 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. In caso di contrasto tra le perimetrazioni del PTPR e l'effettiva esistenza dei beni sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, come risultano definiti e accertati dal PTPR, la Regione procede all'adeguamento delle perimetrazioni del PTPR alle citate disposizioni, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Qualora le riperimetrazioni comportino una estensione dei vincoli, la deliberazione del Consiglio regionale deve essere preceduta dalle forme di pubblicita' di cui all'art. 23.»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nell'ambito della collaborazione tra pubbliche amministrazioni, l'adeguamento delle perimetrazioni ai sensi dei commi 1, 2 e 2-bis puo' essere attivato dai comuni con deliberazione del consiglio e da chiunque vi abbia interesse per il tramite dei comuni che, entro trenta giorni dalla richiesta, inviano alla Regione la documentazione comprovante l'erronea perimetrazione delle aree di notevole interesse pubblico o dei beni sottoposti a vincolo. Nell'ambito della copianificazione, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, ove l'ipotesi di cui al comma 2-bis riguardi beni identitari archeologici e storici, puntuali e lineari, l'istanza di rettifica e la relativa documentazione sono trasmesse ai competenti uffici del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai fini della verifica della sussistenza dell'interesse archeologico e paesaggistico. La Regione, a seguito della comunicazione dell'accertamento ministeriale, provvede alla rettifica con le procedure di cui al comma 2-bis. La Regione, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione, comunica al comune eventuali controdeduzioni in ordine alla richiesta di adeguamento delle perimetrazioni.»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In attesa dell'adeguamento cartografico delle perimetrazioni in attuazione dei commi 1, 2, 2-bis e 4-bis, si fa riferimento, ai fini delle autorizzazioni e dei pareri paesistici di cui all'art. 25, alla declaratoria dei provvedimenti di apposizione del vincolo ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e alla effettiva esistenza dei beni come definita ed accertata ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 nonche' alla accertata sussistenza dell'interesse archeologico e paesaggistico di cui al comma 3.»; d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Fino all'approvazione del PTPR, la Regione procede all'adeguamento delle perimetrazioni del PTPR adottato ai sensi dell'art. 23, comma 2, nei casi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis, con deliberazione della Giunta regionale e successiva approvazione del Consiglio regionale». Le disposizioni cosi' introdotte o modificate si pongono in contrasto con l'art. 117, comma 2 lettera s) della Costituzione per i seguenti motivi: a) Il neo introdotto comma 2-bis della l.r. n. 24/1998 introduce una procedura speciale di correzione di eventuali contrasti tra le perimetrazioni del Piano territoriale paesistico regionale e l'effettiva esistenza dei beni sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 134, c. 1, lett. e) d.lgs. n. 42/2004, disponendo che "la Regione procede all'adeguamento delle perimetrazioni del PTPR (...) con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta". Orbene, lo stesso risulta invasivo della potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni paesaggistici (art. 117, c. 2, lett. s) affidata alla pianificazione paesaggistica congiunta tra Stato e Regione ai sensi degli articoli 135 e ss. del Codice dei beni culturali. Dalla data di approvazione del d.lgs. n. 42/2004, infatti, la riperimetrazione dei vincoli paesaggistici e' affidata unicamente alla pianificazione paesaggistica - sede a cio' deputata dall'art. 143 del suddetto Codice - con la conseguente illegittimita' costituzionale di leggi regionali con tali contenuti (di qui, oltre alla illegittimita' costituzionale del comma 1 della l.r. n. 12/2012, anche l'illegittimita' costituzionale dell'intera legge modificata, la l.r. n. 24/1998, da ritenersi implicitamente abrogata in forza della l. n. 53/1953); b) per le medesime ragioni (violazione dell'art. 117, c. 2, lett. S Cost.) andra' dichiarata l'illegittimita' del comma 3 del medesimo art. 26 l.r. n. 24/1998, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge della Regione Lazio n. 12/2012, che disciplina la procedura di riperimetrazione, oltre che per le aree di interesse pubblico e per i beni sottoposti a vincolo, anche nelle ipotesi di "beni identitari archeologici e storici, puntuali e lineari". La legge regionale, infatti, invade l'ambito della potesta' legislativa esclusiva statale disciplinando un modello procedimentale di esercizio di funzioni amministrative non previsto dal Codice dei beni culturali, peraltro introducendo nuovi e diversi tipi giuridici sconosciuti alla disciplina nazionale. Con riferimento a tale ultima previsione, si rileva che il riferimento alla copianificazione (ex art. 135, c. 2 del d.lgs. n. 42/2004) e il coinvolgimento del Ministero per i beni culturali e ambientali nel relativo procedimento di ripetrimetrazione (che peraltro e' limitata al caso in cui "l'ipotesi di cui al comma 2-bis riguarda i beni identitari, archeologici, storici, puntuali e lineari") non fanno venir meno i profili di illegittimita' trattandosi di intervento che si sovrappone a quello statale garantito dalla competenza esclusiva della piu' volte citata norma costituzionale; c) sono parimenti incostituzionali per violazione dell'art. 117, c. 2, lett. s) Cost. i commi 4 e 4-bis dell'art. 26 della l.r. n. 24/1998, come risultanti dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1 della l.r. n. 12/2012. La prima disposizione, infatti, prevede che "in attesa dell'adeguamento cartografico delle perimetrazioni (...) si fa riferimento, ai fini delle autorizzazioni e dei pareri paesaggistici di cui all'art. 25 (...) all'effettiva esistenza dei beni (...) nonche' all'accertata sussistenza dell'interesse archeologico e paesaggistico di cui al comma 3". Quanto al comma 4-bis, e' incostituzionale la previsione che attribuisce alla Regione il potere di procedere unilateralmente, senza alcun coinvolgimento del Ministero, fino all'approvazione del nuovo PTPR, all'adeguamento delle perimetrazioni del PTPR adottato". I.2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1 della legge della regione Lazio n. 12/2012, per violazione degli artt. 9, 10, 11 e 117, commi 1 Cost., con riferimento al d.lgs. n. 42 del 2004. Alla luce delle suesposte argomentazioni l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Lazio n. 12/2012 si pone altresi' in contrasto con gli artt. 9, 10, 11 e 117, I co., della Costituzione. In particolare, la violazione delle disposizioni stabilite dalla legge statale in tema di pianificazione paesaggistica (d.lgs. n. 42/2004) comporta di per se' la violazione dei principi costituzionali in materia di tutela del paesaggio, recepiti anche dalla Convenzione Europea del Paesaggio aperta alla Firma a Firenze il 20 ottobre 200 e ratificata dall'Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14. E cio' per l'evidente ragione che la pianificazione costituisce strumento necessario per la salvaguardia di tali valori primari. Risultano, pertanto, violati gli artt. 9, 10, 11 e 117, I co., della Costituzione, secondo cui la Repubblica Italiana tutela il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico e si obbliga a rispettare le convenzioni internazionali cui abbia aderito ed i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. I.3. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge della regione Lazio n. 12/2012, per violazione dell'art. 117, comma 2 lett. s), Cost., con riferimento al d.lgs. n. 42 del 2004. L'articolo 1 comma 11 della legge della Regione Lazio n. 12/2012 cosi' dispone: "All'art. 7 della L.R. n. 21/2009, come da ultimo modificato dalla L.R. n. 10/2011, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: "di riqualificare e recuperare" sono sostituite dalle seguenti: "di valorizzare"; b) all'alinea del comma 3 le parole: "volti al recupero e alla riqualificazione di aree sottoposte a vincoli ambientali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: "volti, in conformita' alla pianificazione paesaggistica ai sensi dell'art. 145, comma 3, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, alla valorizzazione di aree caratterizzate dalla presenza di elevate valenze naturalistiche, ambientali e culturali"; c) alla lettera b) del comma 3 le parole: "aree esterne a quelle vincolate" sono sostituite dalle seguenti: "aree esterne a quelle caratterizzate dalla presenza di elevate valenze naturalistiche, ambientali e culturali"; d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Qualora il programma di riqualificazione ambientale comprenda aree interessate da beni paesaggistici, i comuni, ai sensi dell'art. 145, comma 5, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche adottano il programma d'intesa con i competenti uffici del Ministero per i beni e le attivita' culturali."; e) al comma 4 le parole: "nelle aree di valore paesaggistico" sono sostituite dalle seguenti: "nelle aree di cui al comma 3"; f) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Limitatamente ai comuni costieri, i programmi integrati di cui al comma 3 possono prevedere un incremento premiale delle volumetrie, ai fini della ricostruzione degli edifici demoliti ai sensi del comma 3, lettera b), fino a un massimo del 150 per cento della volumetria demolita e destinano le aree recuperate alla fruizione pubblica del litorale.". La norma modifica l'art. 7 della l.r. n. 21/2009, in materia di programmi integrati di riqualificazione urbana e ambientale. Tale ultima norma era stata oggetto di modifiche apportate dalla l.r. n. 10/2011, e' stata oggetto di impugnativa a seguito di con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 ottobre 2011 e la questione e' tuttora pendente davanti a codesta Corte. Le ultime modifiche non superano le censure gia' prospettate con riferimento al precedente testo, continuando ad attribuire ai programmi integrati di riqualificazione urbana e ambientale compiti che il Codice dei beni culturali assegna in via esclusiva alla pianificazione paesaggistica: pertanto, il suesposto comma 11 si pone in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. S) della Costituzione (tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali). Cosi' come per la precedente versione della disposizione e' possibile osservare che le funzioni e gli obiettivi attribuiti dalla norma impugnata ai programmi di riqualificazione ambientale adottati dai Comuni, appartengono ai piani paesaggistici disciplinati dagli articoli 135 e 143 del Codice dei Beni culturali. Secondo l'art. 143 cit. del Codice, infatti, uno dei contenuti minimi essenziali del piano paesaggistico, da redigere e approvare obbligatoriamente in base ad accordi tra Stato e Regione per i beni vincolati, consiste proprio nella ricognizione delle aree vincolate, nella loro qualificazione, anche in termini di area compromessa o degradata, per la conseguente previsione di misure di recupero e riqualificazione, anche mediante la creazione di nuovi paesaggi. Questi contenuti pianificatori, appartenenti allo Stato in base alla Costituzione e al Codice di settore, vengono affidati dalla norma regionale ad altri strumenti pianificatori urbanistici comunali da considerarsi inidonei (cfr. Corte cost. n. 182 del 2006). In tal modo, vengono predeterminati, con riferimento ad un ambito territoriale e ad un livello istituzionale non adeguati (quello comunale), previsioni che, secondo il Codice e le relative prospettive attuative, devono trovare la loro sede propria nell'emanando PTPR della Regione Lazio, in guisa che viene vanificata l'attivita' di copianificazione in essere. In particolare: - la lettera b) del comma 11, che modifica l'art. 7, comma 3, sostituendo alle parole "aree sottoposte a vincoli ambientali e paesaggistici" le parole "aree caratterizzate dalla presenza di elevate valenze naturalistiche, ambientali e culturali", ha carattere meramente nominalistico e non risolve i problemi di costituzionalita' derivanti dall'indebita attribuzione ai piani integrati di riqualificazione urbana e ambientale di funzioni di qualificazione dei paesaggi, anche degradati e compromessi, nonche' di programmazione di interventi di riqualificazione, che il codice dei beni culturali considera contenuto essenziale e necessario del piano paesaggistico congiunto. Identica censura deve essere mossa contro la lettera e) del comma 11, che apporta la medesima modifica comma 4 dell'art. 7 della legge n. 21 del 2009; - la lettera c) del comma 11, che riformula l'art. 7, c. 3, lettera b) della l.r. n. 21/2009 e' peggiorativa rispetto al testo precedente nella parte in cui sostituisce alle parole "aree esterne a quelle vincolate" le parole "aree esterne a quelle caratterizzate dalla presenza di elevate valenze naturalistiche, ambientali e culturali". La nuova formulazione, infatti, ha un significato incerto e non ben definito. Di conseguenza, la norma (in combinato disposto con quanto previsto dal comma 8 dell'art. 7, come sostituito dalla lettera f) del comma 11) consente la delocalizzazione, rispetto alla fascia costiera tutelata, di volumetrie gia' esistenti (con un premio di cubatura sino al 50% in piu') entro ambiti connotati in termini assai generici e impropri; - la lettera d) del comma 11, pur contenendo un generico riferimento all'art. 145, comma 5, del Codice dei beni culturali, e' invasivo della potesta' legislativa esclusiva statale prevista dall'art. 117, co. 2, lett. S), in quanto introduce una procedura speciale e innovativa di adozione dei programmi integrati di riqualificazione urbana d'intesa con il Ministero, prescindendo tuttavia dalla previa approvazione definitiva del piano paesaggistico congiunto che, come risulta chiaro dalla lettera del comma 5 dell'art. 145 del Codice, e' una condizione necessaria perche' si possa parlare di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali. I.4. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 11 della legge della regione Lazio n. 12/2012, per violazione degli artt. 9, 10, 11 e 117, comma 1 della Cost., con riferimento al d.lgs. n. 42 del 2004. Alla luce delle suesposte argomentazioni l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Lazio n. 12/2012 si pone altresi' in contrasto con gli artt. 9, 10, 11 e 117, I co., della Costituzione. In particolare, la violazione delle disposizioni stabilite dalla legge statale in tema di pianificazione paesaggistica (d.lgs. n. 42/2004) comporta di per se' la violazione dei principi costituzionali in materia di tutela del paesaggio, recepiti anche dalla Convenzione Europea del Paesaggio aperta alla Firma a Firenze il 20 ottobre 200 e ratificata dall'Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14. E cio' per l'evidente ragione che la pianificazione costituisce strumento necessario per la salvaguardia di tali valori primari. Risultano, pertanto, violati gli artt. 9, 10, 11 e 117, I co., della Costituzione, secondo cui la Repubblica Italiana tutela il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico e si obbliga a rispettare le convenzioni internazionali cui abbia aderito ed i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. II. DISPOSIZIONI IN TEMA DI TUTELA DELLE AREE NATURALI PROTETTE. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 19 della legge regionale n. 12/2012 che modifica alcune disposizioni della l.r. n. 29/1997, invadono la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che pure appartiene alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma lett. s) della Costituzione. In particolare, esse incorrono nelle seguenti censure di incostituzionalita': II.1 Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 19 della legge della regione Lazio n. 12/2012, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., con riferimento al d.lgs. n. 42 del 2004 L'art. 1, comma 19, lett. a) della legge della Regione Lazio n. 12/2012 dispone che "Alla L.R. n. 29/1997 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera d) del comma 4 dell'art. 8 le parole: "piani di miglioramento aziendale autorizzati dagli organi tecnici competenti" sono sostituite dalle seguenti: "piani di utilizzazione aziendale (PUA) disciplinati dall'art. 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche e dall'art. 18 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)"; b) la lettera d) del comma 1 dell'art. 31 e' sostituita dalla seguente: "d) la possibilita' di realizzare gli interventi e le attivita' previste dall'art. 8, comma 3, lettera q) e comma 4, lettera d)."; c) dopo il comma 2-bis dell'art. 46 e' inserito il seguente: "2-ter. Fino all'approvazione degli strumenti di cui agli articoli 26 e 27, le previsioni di cui all'art. 8, comma 4, lettera d) si applicano anche alle aree naturali protette regionali istituite prima della data di entrata in vigore della presente legge.". Tale norma pertanto modifica l'art. 8, c. 4, lett. d) della l.r. 29/1997 (recante «Norme in materia di aree naturali protette regionali») consentendo la realizzazione nelle zone A - di massima protezione - di tutti gli interventi previsti dall'art. 18 della legge regionale n. 24/1998. Tale ultima disposizione consente "Nell'ambito delle aziende agricole (...) ubicate in aree sottoposte a vincolo ai sensi della l. n. 1497 del 1939 e della l. n. 431 del 1985 e comunque classificate dai P.T.P. o dal P.T.P.R. (...) la realizzazione di manufatti, strettamente funzionali e dimensionati all'attivita' agricola e/o alla relativa trasformazione dei prodotti provenienti dalle aziende stesse per almeno il 75 per cento, anche mediante ampliamenti dei fabbricati esistenti, nonche' la costruzione di piccoli ricoveri per attrezzi. Nelle aree classificate nei P.T.P. o nel P.T.P.R. al massimo livello di tutela, le nuove costruzioni sono consentite solo se non sono possibili o ammissibili ampliamenti dei fabbricati esistenti." Inoltre, al secondo comma dell'art. 18 e' previsto che "Gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati, se in deroga alle norme dei P.T.P., del P.T.P.R. e/o della presente legge, all'approvazione, da parte dell'organo competente, del Piano di utilizzazione aziendale (P.U.A.), secondo le modalita' indicate con deliberazione della Giunta regionale e sono corredati del S.I.P. di cui agli articoli 29 e 30.". Il comma 19 dell'articolo uno della legge della Regione Lazio n. 12/2012 ora impugnato, richiamando l'art. 18 della l.r. 24/1998, consente quindi che nelle zone di massima protezione siano consentiti interventi di nuova costruzione e di realizzazione di manufatti funzionali all'attivita' agricola anche in deroga alle previsioni del piano paesaggistico, individuati nell'ambito del P.U.A. La disposizione, pertanto, contrasta con il principio della prevalenza del piano paesaggistico su tutti gli altri strumenti di pianificazione previsto all'art. 145 del codice dei beni culturali ed espressione della potesta' legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali prevista dall'art. 117, co. 2, lett. s). Come sostenuto da codesta ecc.ma Corte, "l'art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004 pone il principio della prevalenza del piano paesaggistico sugli atti di pianificazione ad incidenza territoriale posti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette". (Si vd., tra le altre, Corte cost., 4 giugno 2010, n. 193). II.2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 19 della legge della regione Lazio n. 12/2012, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., con riferimento agli artt. 6, commi 3 e 4, 11, commi 1 e 3, e 22, comma 1, lett. 4), della l. n. 394 del 1991. L'art. 1, comma 19, lett. a) della legge della Regione Lazio n. 12/2012 dispone che "Alla L.R. n. 29/1997 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera d) del comma 4 dell'art. 8 le parole: "piani di miglioramento aziendale autorizzati dagli organi tecnici competenti" sono sostituite dalle seguenti: "piani di utilizzazione aziendale (PUA) disciplinati dall'art. 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche e dall'art. 18 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)"; b) la lettera d) del comma 1 dell'art. 31 e' sostituita dalla seguente: "d) la possibilita' di realizzare gli interventi e le attivita' previste dall'art. 8, comma 3, lettera q) e comma 4, lettera d)."; c) dopo il comma 2-bis dell'art. 46 e' inserito il seguente: "2-ter. Fino all'approvazione degli strumenti di cui agli articoli 26 e 27, le previsioni di cui all'art. 8, comma 4, lettera d) si applicano anche alle aree naturali protette regionali istituite prima della data di entrata in vigore della presente legge.". Tale norma pertanto modifica l'art. 8, c. 4, lett. d) della l.r. 29/1997 (recante «Norme in materia di aree naturali protette regionali») consentendo la realizzazione nelle zone A - di massima protezione - di tutti gli interventi previsti dall'art. 18 della legge regionale n. 24/1998. Tale ultima disposizione consente "Nell'ambito delle aziende agricole (...) ubicate in aree sottoposte a vincolo ai sensi della L. n. 1497 del 1939 e della L. n. 431 del 1985 e comunque classificate dai P.T.P. o dal P.T.P.R (...) la realizzazione di manufatti, strettamente funzionali e dimensionati all'attivita' agricola e/o alla relativa trasformazione dei prodotti provenienti dalle aziende stesse per almeno il 75 per cento, anche mediante ampliamenti dei fabbricati esistenti, nonche' la costruzione di piccoli ricoveri per attrezzi. Nelle aree classificate nei P.T.P. o nel P.T.P.R. al massimo livello di tutela, le nuove costruzioni sono consentite solo se non sono possibili o ammissibili ampliamenti dei fabbricati esistenti.". Inoltre, al secondo comma dell'art. 18 e' previsto che "Gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati, se in deroga alle norme dei P.T.P., del P.T.P.R. e/o della presente legge, all'approvazione, da parte dell'organo competente, del Piano di utilizzazione aziendale (P.U.A.), secondo le modalita' indicate con deliberazione della Giunta regionale e sono corredati del S.I.P. di cui agli articoli 29 e 30.". La suesposta norma nella parte in cui prevede la possibilita' di effettuare interventi edificatori quali ampliamenti dei fabbricati agricoli esistenti o costruzione di piccoli ricoveri, contrasta con le disposizioni contenute nella legge quadro statale in materia di aree protette n. 394/1991, che costituiscono espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. In particolare, la norma in esame determina la violazione dei commi 3 e 4 dell'art. 6, della citata legge n. 394/1991, che, al fine di assicurare un livello di salvaguardia pressoche' totale delle aree protette de quibus, prevedono rispettivamente che "Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalita' istitutive dell'area protetta. In caso di necessita' ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, puo' consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalita' di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrita' dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilita' di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata" e che "dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'art. 11". Profili di contrasto con la citata legge quadro statale sono rinvenibili anche con riferimento ai commi 1 e 3 dell'art. 11, secondo i quali "Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attivita' consentite entro il territorio del parco ed e' adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'art. 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo" e ". . nei parchi sono vietate le attivita' e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat." e tali norme, in base all'art. 22, comma 1, lettera d) della medesima legge, costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali. L'impugnata norma viola pertanto il precetto costituzionale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., che vieta alle Regioni di derogare alle norme riservate alla competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale. III. DISPOSIZIONI IN TEMA DI GOVERNO DEL TERRITORIO. L'art. 1 comma 7 della legge della Regione Lazio n. 12/2012 risulta costituzionalmente illegittimo in quanto viola i principi fondamentali in tema di Governo del Territorio dettati dalla legge statale e rientranti nella competenza esclusiva di cui all'art. 117 comma 3 della Cost. per le seguenti ragioni III.1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 7 della legge della regione Lazio n. 12/2012, per violazione dell'art. 117, c. 3, della Costituzione L'art. 1 comma 7 della legge della Regione Lazio n. 12/2012 cosi' dispone: "Dopo l'art. 3-ter della L.R n. 21/2009, come da ultimo modificato dalla L.R. n. 10/2011, e' inserito il seguente: "Art. 3-quater (Interventi finalizzati al riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso attraverso il cambiamento della destinazione in altro uso non residenziale). - 1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati nonche' nei comuni sprovvisti di tali strumenti, sono consentiti cambi di destinazione ad altro uso non residenziale attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia, con demolizione e ricostruzione, e di completamento, previa acquisizione del titolo abilitativo edilizio di cui all'art. 6, degli edifici di cui all'art. 2 aventi destinazione non residenziale con esclusione di teatri e cinema, che siano dismessi o mai utilizzati alla data del 30 settembre 2010, ovvero che alla stessa data siano in corso di realizzazione e non siano ultimati e/o per i quali sia scaduto il titolo abilitativo edilizio ovvero, limitatamente agli edifici con destinazione d'uso direzionale, che siano anche in via di dismissione. Gli interventi di cui al presente comma sono consentiti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) gli interventi non possono riguardare edifici ricompresi all'interno delle zone D di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nell'ambito di consorzi industriali o di piani degli insediamenti produttivi, fatti salvi gli interventi nelle zone omogenee D inferiori a 10 ha, che riguardino edifici dismessi o mai utilizzati alla data del 31 dicembre 2005; b) gli interventi non possono riguardare gli edifici ricompresi all'interno delle zone omogenee E di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; c) gli interventi finalizzati al cambio di destinazione d'uso sono consentiti fino ad un massimo di 2.500 metri quadrati di superficie utile lorda; d) gli interventi sono realizzati nel rispetto delle altezze e delle distanze previste dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968. n. 1444. 2. Gli interventi di modifica di destinazione d'uso di cui al comma 1 determinano automaticamente la modifica della destinazione di zona dell'area di redime e delle aree pertinenziali dell'edificio.". La norma e' costituzionalmente illegittima per violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio (art. 117, c. 3, della Costituzione). La disposizione censurata, che consente anche nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici "cambi di destinazione ad altro uso non residenziale attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia, con demolizione e ricostruzione, e di completamento" si pone in contrasto con quanto previsto all'art. 9 del d.P.R. n. 380/2001 che nelle zone sprovviste di strumenti urbanistici consente esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi di manutenzione straordinaria, e gli interventi di restauro e risanamento conservativo. La definizione degli interventi edilizi realizzabili in assenza di strumenti urbanistici effettuata dall'art. 9 del d.P.R. n. 380/2001 costituisce un principio fondamentale della materia del governo delle regioni, in relazione al quale le leggi regionali possono introdurre unicamente limiti piu' restrittivi (art. 9, c. 1). Codesta Corte ha infatti gia' ricondotto nell'ambito della normativa di principio in materia di governo del territorio le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi (si vd. sentenza n. 303 del 2003, punto 11.2 del considerato in diritto).