IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 188 del 2012, integrato con motivi aggiunti, proposto dalla societa' Hbg Connex S.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Medugno e Annalisa Lauteri, con domicilio eletto presso Luigi Medugno in Roma, Via Panama, n. 58; Contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con la quale sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Per l'annullamento: quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: a) decreto direttoriale dell'A.A.M.S. prot. n. 2011/2876/Strategie/UD in data 12 ottobre 2011 nella parte concernente la variazione della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) del R.D. 18.06.1931, n. 773; b) ogni altro atto presupposto, conseguente, coordinato c/o connesso, ivi compresi: il decreto direttoriale prot. 2011/50017/giochi/UD in data 16 dicembre 2011; la nota prot. n. 2011/50554/Giochi/ADI in data 20 dicembre 2011; la nota prot. n. 2011/51713/Giochi/ADI in data 30 dicembre 2011; la nota prot. n. 2012/62/Giochi/ADI in data 2 gennaio 2012; quanto al ricorso per motivi aggiunti, della nota dell'A.A.M.S. in data 8 maggio 2012, con la quale si dispone che l'applicazione dell'addizionale pari al 6% sulla parte della vincita eccedente € 500 «a decorrere dal 1° settembre 2012 e' trattenuto all'atto del pagamento della vincita eroganda e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile», aggiungendo che «non sara' consentito il funzionamento dei sistemi di gioco che, al primo settembre 2012, risulteranno non conformi alle disposizioni vigenti»; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto ratto di costituzione in giudizio dell'A.A.M.S. - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato; Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato, in punto di fatto, che: l'art. 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 39/2009, convertito il legge n. 77/2009, nel prevedere l'avvio della sperimentazione dei nuovi sistemi di gioco denominati videolottelie (di seguito VLT), ha affidato all'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (di seguito A.A.M.S.) il compito di "attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonche' dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per cento delle somme giocate, definendo: 1) il prelievo erariale unico applicabile con una aliquota massima non superiore al 4 per cento delle somme giocate, con la possibilita' di graduare, nel tempo, le percentuali di tassazione in modo crescente, per favorire le fasi di avvio dei nuovi sistemi di gioco"; in attuazione di tale disposizione l'A.A.M.S. con decreto direttoriale del 6 agosto 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2009, n. 186) ha stabilito, all'art. 4, che "agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S., collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico, fissato in misura del 2% delle somme giocate per gli anni 2009, 2010 e 2011, del 3% delle somme giocate per l'anno 2012 e del 4% delle somme giocate per l'anno 2013, dovuto dal soggetto titolare della concessione per il controllo remoto del gioco mediante gli apparecchi"; e' successivamente intervenuto il decreto-legge n. 138/2011, convertito il legge n. 148/2011, il quale ha stabilito, all'art. 2, comma 3, che "Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalita' di gioco del Lotto nonche' dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonche' la percentuale del compenso per le attivita' di gestione ovvero per quella dei punti vendita"; in attuazione di tale disposizione l'A.A.M.S. con decreto direttoriale del 12 ottobre 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265) ha stabilito, all'art. 5 (rubricato "variazione della misura del prelievo erariale unico"), che "la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' variata come segue: a) a decorrere dal 1° gennaio 2012 si applica un prelievo del 4 per cento sull'ammontare delle somme giocate e una addizionale pari al 6 per cento sulla parte della vincita eccedente curo 500; b) a decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma l'addizionale sulle vincite eccedenti l'importo di 500 euro, il prelievo sull'ammontare delle somme giocate e' del 4,5 per cento" (comma 1) e che "i prelievi sulle vincite di cui al comma 1 sono trattenuti all'atto del pagamento delle stesse e sono versati del concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Con successivo decreto direttoriale sono previste disposizioni attuatine per l'applicazione del presente comma, anche al fine di stabilire procedure e modalita' di controllo e verifica degli adempimenti" (comma 3); l'A.A.M.S. con il successivo decreto direttoriale del 16 dicembre 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2011, n. 304), ha previsto (all'art. 1, comma 1) che "al fine di dare applicazione all'addizionale pari al 6 per cento delle vincite eccedenti l'importo di euro 500 sugli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S., i concessionari della rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, richiedono ad AAMS, entro il 20 gennaio 2012, l'avvio del processo di verifica di conformita' necessario all'adeguamento dei sistemi di gioco e provvedono alla consegna di tutta la documentazione e delle componenti hardware e software necessarie", e (all'art. 1 comma 2) che "... Fino alla conclusione dei necessari aggiornamenti tecnici dei sistemi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S., l'addizionale di cui al comma 1, e' applicata dal concessionario all'atto del pagamento della vincita al giocatore"; come riferito nel ricorso introduttivo, tutti i concessionari hanno rappresentato all'A.A.M.S. «l'impossibilita' allo stato di procedere all'applicazione dell'addizionale sulle singole vincite eccedenti i 500 curo, poiche' gli attuali sistemi di gioco non consentono la rilevazione delle suddette singole vincite in tempo reale»; 1'A.A.M.S. con nota del 20 dicembre 2011 ha, quindi, provveduto ad indicare le modifiche da .apportare ai sistemi di gioco entro il termine del 20 gennaio 2012; l'A.A.M.S. con la successiva nota del 30 dicembre 2011 ha disposto che, «ai fini di dare attuazione a quanto previsto nei citati decreti direttoriali, non si puo' che interpretare il disposto normativo riferendo l'applicazione dell'addizionale prevista al valore nominale dei ticket emessi e portati all'incasso», cosi' sostituendo la ritenuta sulla "vincita", con una diversa ritenuta da applicare sull'importo nominale del "ticket"; 1'A.A.M.S. con nota del 2 gennaio 2012 ha, da ultimo, confermato la necessita' di procedere alla ritenuta sulla vincita (e non quindi sul ticket), purche' «vengano messi a disposizione dell'Amministrazione i dati necessari per consentire un adeguato riscontro dell'applicazione dell'addizionale medesima»; Considerato che la societa' Hbg Connex chiede l'annullamento degli atti impugnati con il ricorso introduttivo deducendo i seguenti motivi: I) violazione dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 138/2011; eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione della corretta sequenza procedimentale, con traddittorieta', mand'esta illogicita' e iffagionevolezza. La societa' ricorrente lamenta innanzi tutto l'incongruita' del termine del 20 gennaio 2012, assegnato ai concessionari per l'adozione e la presentazione del progetto tecnico contenente le modifiche necessarie per applicare la addizionale del 6 per cento di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), del decreto direttoriale del 12 ottobre 2011, evidenziando che (come puo' evincere dalle premesse del decreto direttoriale del 16 dicembre 2011) il partner tecnologico dell'A.A.M.S. (ossia la SOGEI) «ha chiarito che ... le modifiche da apportare ai sistemi in essere sono tante e tali che si potra' iniziare ad attivare il procedimento di messa in esercizio dei nuovi sistemi non prima del 1° luglio 2012». Inoltre la ricorrente sostiene che la disciplina transitoria posta dall'art. 1, comma 2, del decreto direttoriale del 16 dicembre 2011 - secondo la quale la predetta addizionale "e' applicata dal concessionario all'atto del pagamento della vincita al giocatore" - e' illegittima perche': a) «tutte le VLT oggi in esercizio, infatti, emettono scontrini (ticket) che riportano il dato dell'importo che puo' essere riscosso dal giocatore all'esito di una o piu' giocate effettuate sulla VLT, importo che corrisponde al credito residuo (che e' il portato indistinto di tutte le vincite e le perdite che si sono susseguite nel corso delle giocate su uno stesso apparecchio video terminale )»; b) «al termine di una o piu' giocate effettuate sulla VLT il ticket, dunque, riporta solo il dato complessivo, non indicando il numero e l'entita' delle singole vincite del giocatore portatore del ticket, riferibili a una o piu' giocate»; c) «ne consegue che ad un ticket portato alla cassa di un importo superiore a 500 euro potrebbe non corrispondere alcuna vincita di importo superiore a 500 euro; viceversa, ad un ticket di un importo inferiore od uguale a 500 euro potrebbero corrispondere una o piu' vincite di importo superiore a 500 euro che, prima dell'emissione del ticket stesso, il giocatore ha utilizzato per effettuare ulteriori giocate»; d) «allo stesso modo, un giocatore che termina la serie di giocate sul singolo apparecchio con credito residuo pari a zero, potrebbe aver: totalizzato una o piu' vincite superiori a 500 euro, senza passare per la cassa (poiche' in tal caso la macchina non emette alcun ticket)»; e) «se ne deduce che, l'addizionale non risulta applicabile al momento del pagamento del ticket per l'assoluta indeterminatezza della base imponibile (numero di vincite superiori a 500 euro); l'esatto numero ed entita' delle singole vincite superiori a 500 euro per ogni sala e/o VLT sara' evincibile solo a posteriori (allorquando, quindi, il giocatore non sara' piu' rintracciabile) dalle informazioni che il sistema e' oggi in grado di fornire, mentre, le attuali funzionalita' disponibili sul sistema di gioco VLT non consentono di associare ad un ticket la sequenza di giocate effettuate e, dunque, le eventuali relative vincite superiori a 500 euro»; f) «allo stato, quindi, vi e' la totale impossibilita' di esigere il pagamento dell'addizionale da parte del soggetto onerato, ossia da parte del giocatore». Infine, secondo la ricorrente, tenuto conto di quanto precede, risultano illogiche e comunque inattuabili anche le indicazioni fornite dall'A.A.M.S. con le note del 30 dicembre 2011 e del 2 gennaio 2012; II) violazione dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009, nonche' del decreto direttoriale n. 30200 del 6 agosto 2009; eccesso di potere per incongruenza e illogicita'; in subordine, questione di legittimita' costituzionale per contrasto con l'art. 23 Cost. La presente censura riguarda l'art. 5 del decreto direttoriale del 12 ottobre 2011, nella parte in cui dispone la variazione della misura del prelievo erariale unico sulle vincite delle VLT. In particolare la societa' ricorrente lamenta che tale decreto e' privo del necessario fondamento legislativo, non potendosi rinvenire tale fondamento nell'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 138/2011, perche' tale disposizione e' compatibile con l'art. 23 Cost. solo se interpretata nel senso di affidare all'A.A.M.S. il potere di variare il prelievo erariale unico entro il limite del 4% fissato dall'art. A, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009. In via subordinata, per il caso in cui si ritenesse che la disposizione dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 138/2011, consenta di variare il prelievo erariale unico oltre il predetto limite del 4%, la societa' ricorrente sostiene che tale disposizione si pone in contrasto con la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.; Considerato che questo Tribunale con l'ordinanza n. 299 in data 25 gennaio 2012 ha accolto la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso introduttivo, evidenziando «profili di fondatezza delle celatoe dedotte dalla parte ricorrente, in particolar modo in ordine alla contestata legittimita' della previsione, contenuta nelle espressioni amministrative provvedimentali dell'Amministrazione resistente, piuttosto che in necessarie disposizioni di fonte primaria, circa l'obbligo "imposto al concessionario di e ettuare un prelievo erariale del 6 per cento sulle vincite" ... nonche' con riferimento alle constatate dfficolta' tecniche che rendono, allo stato, impossibile l'adempimento imposto ai concessionari dagli atti impugnati, con evidenti conseguenze pregiudizievoli in danno di essi»; Considerato, ancora in punto di fatto, che a fronte della assenza (evidenziata con la suddetta ordinanza n. 299/2012) di una copertura legislativa per le disposizioni introdotte con il decreto direttoriale in data 12 ottobre 2011 - il legislatore e' recentemente intervenuto con l'art. 10, comma 9, del decreto-legge n, 16/2012, convertito in legge n. 44/2012, secondo il quale: Le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare le maggiori entrate di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono quelle di cui al decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011. Conseguentemente, nel predetto decreto direttoriale a) all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «l° settembre»; b) all'art. 3, commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «l° luglio»; c) all'art. 5, comma 3, dopo le parole: «I prelievi sulle vincite di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dal 1° settembre 2012,»; Considerato che la societa' Hbg Connex con il ricorso per motivi aggiunti impugna la nota dell'A.A.M.S. in data 8 maggio 2012, con la quale si dispone che l'applicazione dell'addizionale pari al 6% sulla parte della vincita eccedente € 500 (di seguito addizionale del 6%) «a decorrere dal 1° settembre 2012 e' trattenuto all'atto del pagamento della vincita eroganda e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile» e che «non sara' consentito il funzionamento dei sistemi di gioco che, al primo settembre 2012, risulteranno non conformi alle disposizioni vigenti», deducendo le seguenti censure: I) illegittimita' derivata della nota dell'A.A.M.S. in data 8 maggio 2012 per incostituzionalita' dell'art. 10, comma 9, del decreto-legge n. 16/2012, come convertito dalla legge n. 44/ 2012 per violazione degli art. 3 e 97 Cost., nonche' per violazione dell'art. 23 Cost.; violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea in tema di giusto processo. La societa' ricorrente - dopo aver evidenziato che l'art. 10, comma 9, del decreto legge n. 16/2012 si configura come una legge-provvedimento, adottata in pendenza di giudizio per sanare la carenza di copertura legislativa della addizionale del 6 per cento, denunciata con il ricorso introduttivo e stigmatizzata da questo Tribunale con l'ordinanza cautelare n. 299/2012 - sostiene innanzi tutto che tale modo di legiferare contrasta con l'assetto dei poteri delineato dalla Costituzione e con la giurisprudenza costituzionale in materia di leggi-provvedimento. Infatti da pendenza di un ricorso giurisdizionale avente ad oggetto proprio il provvedimento amministrativo da approvare con legge non puo' essere considerata del tutto indifferente ai fin del corretto esercizio della funzione legislativa», perche' il legislatore non puo' ignorare la pendenza del giudizio e le aspettative di giustizia del ricorrente. Pertanto l'art. 1 comma 9, del decreto-legge n. 16/2012 si pone in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost. per irragionevolezza, per violazione del principio «del rispetto della funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso» (cfr. Corte Cost. 4 dicembre 1995, n. 492) e per violazione del principio del miglior perseguimento dell'interesse pubblico. Inoltre, secondo la ricorrente, la copertura legislativa fornita al decreto direttoriale del 12 ottobre 2011 non elimina tutti i vizi di legittimita' denunciati con il ricorso introduttivo. Infatti l'art. 10, comma 9, del decreto legge n. 16/2012 si e' limitato a posticipare l'applicazione della nuova disciplina al 1° settembre 2012, senza considerare che nell'ordinanza cautelare n. 299/2012 era stato evidenziato che la ritenuta sulle singole vincite non poteva esser applicata in mancanza delle necessarie modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software, le quali richiedono la partecipazione non solo dei concessionari, ma anche dei produttori dei sistemi, nonche' del partner tecnologico dell'A.A.M.S.,..che «e' chiamato a compiere le necessarie verifiche di conformita' ed a concedere le relative certificazioni di collaudo che consentono la messa in esercizio dei suddetti sistemi». Pertanto l'aver ignorato tale fondamentale circostanza e l'aver previsto per l'applicazione dell'addizionale del 6 per cento un termine palesemente incongruo e, soprattutto, non correlato alla previa omologazione delle necessarie modifiche tecnologiche comporta che la legge-provvedimento in esame debba ritenersi manifestamente irragionevole ed incoerente con gli interessi pubblici da perseguire; del resto, come gia' dedotto nel ricorso introduttivo, «la stessa SOGEI aveva stimato in non meno di sei mesi il tempo minimo necessario per portare a termine tutte la attivita' di su spettanza». Infine la ricorrente sostiene che l'art. 10, comma 9, del decreto-legge n. 16/2012 contrasta con i principi del giusto processo di cui all'art. 6 della CEDU e all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, perche' trattasi di una legge provvedimento finalizzata a vanificare l'azione giudiziaria proposta avverso il decreto direttoriale del 12 ottobre 2011, e con l'art. 23 Cost., perche' non vi e' stata, da parte del legislatore, la espressa previsione del nuovo tributo; II) autonomi profili di illegittimita' della nota dell'A.A.M.S. in data 8 maggio 2012, per violazione dell'art 2, comma 3, del decreto-legge n. 138/2011 e dell'art. 10, comma 9, del decreto-legge n. 16/2012. La presente censura concerne la decisione dell'A.A.M.S. di non consentire il funzionamento dei sistemi di gioco che, alla data del 1° settembre 2012, dovessero risultare non conformi alle disposizioni vigenti. In particolare la societa' ricorrente sostiene che tale decisione e' illegittima, sia perche' l'Amministrazione si limita a richiamare il dies qua da cui decorre l'obbligo dei concessionari di applicare la ritenuta sulle vincite, senza considerare che non e' stato ancora adottato il decreto direttoriale previsto dall'art 5, comma 3, del decreto 12 ottobre 2011, ove si prevede l'adozione di disposizioni attuative l'applicazione dell'addizionale; sia perche', non esistendo una 4.0, certa entro la quale l'Amministrazione e' tenuta a collaudare le' modifiche, alla data del 1° settembre 2012 non sara' possibile conformare i sistemi alle disposizioni vigenti e, quindi, si verifichera' la paralisi della raccolta del gioco tramite VLT, con grave pregiudizio all'interesse pubblico alla continuita' del servizio; Considerato, in via preliminare, che: secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (ex multis, sentenza n. 25 del 2006), il giudice amministrativo ben puo' sollevare questione di legittimita' costituzionale in sede cautelare, sia quando non provveda sulla domanda cautelare, sia quando conceda la relativa misura, purche' tale concessione non si risolva, per le ragioni addotte a suo fondamento, nel definitivo esaurimento del potere cautelare del quale in quella sede il giudice amministrativo . fruisce: con la conseguenza che la questione di legittimita' costituzionale e' inammissibile - oltre che, ovviamente, se la misura e' espressamente negata (ordinanza n. 82 del 2005) - quando essa sia concessa sulla base di ragioni, quanto al fumus boni juris, che prescindono dalla non manifesta infondatezza della questione stessa (sentenza n. 451 del 1993); la questione della compatibilita' costituzionale delle c.d. leggi provvedimento puo' ritenersi definitivamente risolta dalla Corte Costituzionale con l'affermazione di principi ormai consolidati. Infatti, la Consulta ha riconosciuto l'ammissibilita' della categoria di atti normativi in esame in base al rilievo dell'insussistenza di una riserva di amministrazione, ossia evidenziando che la Costituzione non garantisce ai pubblici poteri l'esclusivita' delle pertinenti, attribuzioni gestorie, e non configura per il legislatore limiti diversi da quelli (formali) dell'osservanza del procedimento di formazione delle leggi, omettendo di prescrivere il contenuto sostanziale ed i caratteri essenziali dei precetti legislativi (ex multis, sentenza n. 347 del 1995); una volta ammessa la compatibilita' delle leggi in sostituzione di provvedimento con l'assetto del vigente ordinamento costituzionale, la giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 marzo 2012, n. 1349) ritiene che, a fronte di una legge-provvedimento, i diritti di difesa del soggetto leso non vengano ablati, ma si trasferiscano dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale. Il coronario di tale ricostruzione dogmatica dell'assetto della tutela delle posizioni incise dalla legge-provvedimento e', dunque, la valorizzazione della pregnanza del sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge, sino a renderlo anche piu' incisivo di quello giurisdizionale sull'eccesso di potere, e cio' in modo da riconoscere al privato, seppur nella forma indiretta della rimessione della questione alla Consulta da parte del giudice amministrativo, una forma di protezione ed un'occasione di difesa pari a quella offerta dal sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi; con particolare riferimento al rapporto tra la legge-provvedimento di approvazione di un provvedimento amministrativo gia' adottato e la pendenza di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto tale provvedimento, questo Tribunale ritiene condivisibile la tesi (T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 19 aprile 2006, n. 1362) secondo la quale: A) la mera pendenza di un ricorso non impedisce l'approvazione della legge-provvedimento, in quanto, diversamente opinando, si finirebbe con l'ammettere un vulnus delle prerogative delle assemblee legislative, mediante l'introduzione di un inammissibile limite nuovo, non codificato, all'esercizio della relativa funzione; B) solo la formazione del giudicato puo' paralizzare un intervento legislativo contrastante con il dictun; giurisdizionale, in modo da evitare (in coerenza con l'assetto dei poteri delineato dalla Costituzione) l'irrimediabile sacrificio delle garanzie di tutela giurisdizione; C) la pendenza di un ricorso avente ad oggetto proprio il provvedimento amministrativo da approvare con la legge non si rivela, comunque, del tutto indifferente ai fini del corretto esercizio della funzione legislativa, proprio perche' l'eventuale e comprovata esclusiva finalizzazione della legge alla sottrazione dell'oggetto del sindacato giurisdizionale (ed alla conseguente privazione della stessa possibilita' di tutela giurisdizionale per l'interessato) costituirebbe un indice sintomatico dell'irragionevolezza della legge-provvedimento; Considerato che, stante quanto precede, questo 'Tribunale ritiene rilevante e non manifestamente infondata, in relazione ai principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, sanciti dagli artt. 3 e 97, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012, nella parte in cui - nonostante le «difficolta' tecniche che rendono, allo stato, impossibile l'adempimento imposto ai concessionari dagli atti impugnati, con evidenti conseguenze pregiudizievoli in danno di essi», evidenziate nella suddetta ordinanza cautelare n. 299/2012 e ribadite dalla societa' ricorrente con i motivi aggiunti, ove sono stati evidenziati i ritardi imputabili all'Amministrazione nella fase di omologazione delle necessarie modifiche tecnologiche dei sistemi - fissa (attraverso la modifica dell'art. 5, comma 3, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011) al 1° settembre 2012 la data di avvio dell'applicazione della ritenuta del 6 % sulla parte della vincita eccedente 500. In particolare: in punto di rilevanza della questione, questo Tribunale (chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti) ritiene decisivo il contenuto della impugnata note dell'A.A.M.S. in data 8 maggio 2012, nella parte in cui si afferma che «non sara' consentito il funzionamento dei sistemi di gioco che, a primo settembre 2012, risulteranno non conformi alle disposizioni vigenti». Infatti da quanto esposto in precedenza risulta evidente che il termine del 1° settembre 2012 non e' stato autonomamente fissato dall'Amministrazione, la quale si e' limitata a recepire la puntuale previsione contenuta nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge n. 16/2012; sempre in punto di rilevanza della questione, questo Tribunale ritiene non condivisibile la tesi adombrata dalla Difesa erariale nella memoria depositata in data 21 luglio 2012, secondo la quale l'impugnata nota in data 8 maggio 2012 non avrebbe carattere provvedimentale, perche' le verifiche di conformita' delle modifiche tecnologiche da apportare ai sistemi hardware e software «sono per legge demandate al partner tecnologico SOGEI» e, quindi, l'A.A.M.S. si sarebbe limitata a richiamare la societa' ricorrente alle proprie responsabilita', «atteso che solo SOGEI puo' dichiarare all'esito di una verifica, la conformita' o meno di un sistema di gioco alle prescrizioni vigenti». Infatti risulta evidente che la predetta nota in data 8 maggio 2012 e' immediatamente lesiva per i concessionari, perche' con essa 1'A.A.M.S. interpreta l'art. 10, comma 9, del decreto legge n. 16/2012 nel senso della impossibilita' di dilazionare il termine del 1° settembre 2012 (ad esempio, in ragione della mancata adozione del decreto direttoriale previsto dall'art 5, comma 3, del decreto 12 ottobre 2011 o in ragione della tardiva omologazione dei sistemi da parte della SOGET) e contestualmente diffida (con ogni conseguenza di legge) i concessionari dal continuare a svolgere la propria attivita' se alla data del 1° settembre 2012 non avranno conformato i propri sistemi alle disposizioni vigenti; in punto di non manifesta infondatezza della questione, questo Tribunale osserva innanzi tutto che l'art. 10, comma 9, del decreto-legge n. 16/2012 - nel fissare immancabilmente al 1° settembre 2012, la data di avvio dell'applicazione della addizionale del 6% - si pone contrasto col principio di ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 della Costituzione (ex multis, Corte Cost. 9 marzo 2012, n. 53), perche' il decreto-legge n. 16/2012 e' entrato in vigore solo nel mese di marzo 2012 ed il termine del 1° settembre 2012 appare assolutamente incongruo ed insufficiente per realizzare le necessarie modifiche tecnologiche dei sistemi, ottenerne l'omologazione e procedere all'installazione delle modifiche stesse, specie se si considera che i tempi per l'omologazione non dipendono dal concessionario e che la fase di installazione richiede un congruo lasso di tempo. In particolare, secondo questo Tribunale, assumono rilevanza decisiva: a) la Circostanza (non contestata dall'A.A.M.S.) che alla data del deposito del ricorso (7 luglio 2012) la societa' ricorrente risultava ancora in attesa dell'omologazione delle suddette modifiche tecnologiche; b) il fatto che la Difesa erariale nella memoria depositata in data 21 luglio 2012 abbia confermato che «le verifiche di conformita' sono per legge demandate al partner tecnologico SOGEI»; c) la circostanza che la parte ricorrente alla camera di consiglio del 25 luglio 2012 abbia confermato, con dichiarazione resa a verbale, che e' tuttora in corso il procedimento di omologazione delle suddette modifiche tecnologiche d) la circostanza che non sia stato ancora adottato il decreto direttoriale previsto dall'art 5, comma 3, del decreto 12 ottobre 2011; ancora in punto di non manifesta infondatezza della questione, questo Tribunale osserva che nell'ordinanza cautelare n. 299/2012, erano state poste in rilievo le «difficolta' tecniche che rendono, allo stato, impossibile l'adempimento imposto ai concessionari dagli atti impugnati, con evidenti conseguenze pregiudizievoli in danno di essi», sicche' l'art. 10, comma 9, del decreto-legge n. 16/2012 - nel fissare immancabilmente al 1° settembre 2012 la data di avvio dell'applicazione della addizionale del 6% - si pone in contrasto anche con il principio del buon andamento dell'Amministrazione, sancito dall'art. 97 della Costituzione, perche' tale termine appare fissato al solo ed unico scopo di sottrarre integralmente il decreto direttoriale del 12 ottobre 2011 al sindacato giurisdizionale e senza considerare che la fissazione di un termine palesemente incongruo e, soprattutto, non ancorato alla conclusione del procedimento di omologazione delle modifiche tecniche (che, come gia' evidenziato non rientra tra le competenze dei concessionari, bensi' tra quelle del partner tecnologico dell'Amministrazione dei Monopoli) rende la legge-provvedimento in esame incoerente con gli interessi pubblici da perseguire, perche' il blocco dell'attivita' dei concessionari che non dovessero risultare in regola alla data del 1° settembre 2012 determinerebbe notevoli pregiudizi economici non solo per costoro, ma anche per l'Erario;