IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
     Ha pronunciato la presente ordinanza nel giudizio introdotto con
il ricorso numero di registro generale 188 del  2012,  integrato  con
motivi aggiunti,  proposto  dalla  societa'  Hbg  Connex  S.p.a.,  in
persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avvocati Luigi Medugno e Annalisa Lauteri, con domicilio eletto
presso Luigi Medugno in Roma, Via Panama, n. 58; 
    Contro   il   Ministero   dell'Economia   e   delle   Finanze   -
Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, in persona dei rispettivi
legali   rappresentanti   pro   tempore,   rappresentati   e   difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, con la quale  sono  domiciliati
per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Per l'annullamento: 
        quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: a) decreto
direttoriale dell'A.A.M.S. prot. n. 2011/2876/Strategie/UD in data 12
ottobre 2011 nella parte concernente la variazione della  misura  del
prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'art.  110,  comma
6, lettera b) del  R.D.  18.06.1931,  n.  773;  b)  ogni  altro  atto
presupposto, conseguente, coordinato c/o connesso, ivi  compresi:  il
decreto direttoriale prot. 2011/50017/giochi/UD in data  16  dicembre
2011; la nota prot. n.  2011/50554/Giochi/ADI  in  data  20  dicembre
2011; la nota prot. n.  2011/51713/Giochi/ADI  in  data  30  dicembre
2011; la nota prot. n. 2012/62/Giochi/ADI in data 2 gennaio 2012; 
        quanto  al  ricorso   per   motivi   aggiunti,   della   nota
dell'A.A.M.S. in data 8 maggio 2012, con  la  quale  si  dispone  che
l'applicazione dell'addizionale pari al 6% sulla parte della  vincita
eccedente € 500 «a decorrere dal  1°  settembre  2012  e'  trattenuto
all'atto  del  pagamento  della  vincita  eroganda  e   versato   dal
concessionario unitamente al primo versamento utile», aggiungendo che
«non sara' consentito il funzionamento dei sistemi di gioco  che,  al
primo settembre 2012, risulteranno  non  conformi  alle  disposizioni
vigenti»; 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto  ratto  di  costituzione  in   giudizio   dell'A.A.M.S.   -
Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato; 
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio  2012  il
dott.  Carlo  Polidori  e  uditi  per  le  parti  i  difensori   come
specificato nel verbale; 
    Considerato, in punto di fatto, che: 
        l'art. 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 39/2009,
convertito  il  legge  n.  77/2009,  nel  prevedere   l'avvio   della
sperimentazione dei nuovi sistemi di gioco  denominati  videolottelie
(di seguito VLT), ha affidato all'Amministrazione  Autonoma  Monopoli
di Stato (di seguito A.A.M.S.) il compito  di  "attuare  la  concreta
sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal
controllo remoto del  gioco  attraverso  videoterminali  in  ambienti
dedicati,  dalla  generazione  remota  e  casuale   di   combinazioni
vincenti, anche numeriche,  nonche'  dalla  restituzione  di  vincite
ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per  cento  delle  somme
giocate, definendo: 1) il prelievo erariale unico applicabile con una
aliquota massima non superiore al 4 per cento  delle  somme  giocate,
con la  possibilita'  di  graduare,  nel  tempo,  le  percentuali  di
tassazione in modo crescente, per favorire le fasi di avvio dei nuovi
sistemi di gioco"; 
        in attuazione di tale  disposizione  l'A.A.M.S.  con  decreto
direttoriale del 6 agosto 2009 (pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
12  agosto  2009,  n.  186)  ha  stabilito,  all'art.  4,  che  "agli
apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del  T.U.L.P.S.,
collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico, fissato  in
misura del 2% delle somme giocate per gli anni 2009, 2010 e 2011, del
3% delle somme giocate per l'anno 2012 e del 4% delle  somme  giocate
per l'anno 2013, dovuto dal soggetto titolare della  concessione  per
il controllo remoto del gioco mediante gli apparecchi"; 
        e' successivamente intervenuto il decreto-legge n.  138/2011,
convertito il legge n. 148/2011, il quale ha stabilito,  all'art.  2,
comma    3,    che    "Il    Ministero    dell'economia    e    delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato,  con  propri
decreti dirigenziali adottati entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, emana tutte  le  disposizioni
in materia di giochi pubblici utili al fine  di  assicurare  maggiori
entrate, potendo tra l'altro introdurre nuovi  giochi,  indire  nuove
lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalita' di
gioco  del  Lotto  nonche'  dei  giochi  numerici  a   totalizzazione
nazionale, variare l'assegnazione della percentuale  della  posta  di
gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo
erariale unico, nonche' la percentuale del compenso per le  attivita'
di gestione ovvero per quella dei punti vendita"; 
        in attuazione di tale  disposizione  l'A.A.M.S.  con  decreto
direttoriale del 12 ottobre 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 novembre  2011,  n.  265)  ha  stabilito,  all'art.  5  (rubricato
"variazione della misura  del  prelievo  erariale  unico"),  che  "la
misura  del  prelievo  erariale  unico  sugli   apparecchi   di   cui
all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio  decreto  18  giugno
1931, n. 773, e' variata come segue: a) a decorrere  dal  1°  gennaio
2012 si applica un prelievo del  4  per  cento  sull'ammontare  delle
somme giocate e una addizionale pari al 6 per cento sulla parte della
vincita eccedente curo 500; b) a decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma
l'addizionale sulle vincite  eccedenti  l'importo  di  500  euro,  il
prelievo sull'ammontare delle somme giocate e'  del  4,5  per  cento"
(comma 1) e che "i prelievi sulle vincite di  cui  al  comma  1  sono
trattenuti all'atto del pagamento delle stesse  e  sono  versati  del
concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della
raccolta  del  gioco  dovuta  all'erario.  Con   successivo   decreto
direttoriale sono previste disposizioni attuatine per  l'applicazione
del presente comma, anche al fine di stabilire procedure e  modalita'
di controllo e verifica degli adempimenti" (comma 3); 
        l'A.A.M.S. con il  successivo  decreto  direttoriale  del  16
dicembre 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre  2011,
n. 304), ha previsto (all'art. 1, comma  1)  che  "al  fine  di  dare
applicazione all'addizionale  pari  al  6  per  cento  delle  vincite
eccedenti l'importo di euro 500 sugli apparecchi di cui  all'articolo
110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S.,  i  concessionari  della  rete
telematica degli apparecchi da divertimento  ed  intrattenimento,  di
cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, richiedono ad AAMS, entro  il  20
gennaio  2012,  l'avvio  del  processo  di  verifica  di  conformita'
necessario all'adeguamento dei sistemi di  gioco  e  provvedono  alla
consegna di tutta la documentazione e  delle  componenti  hardware  e
software necessarie", e (all'art. 1  comma  2)  che  "...  Fino  alla
conclusione dei necessari aggiornamenti tecnici dei sistemi di  gioco
di cui  all'articolo  110,  comma  6,  lettera  b),  del  T.U.L.P.S.,
l'addizionale di cui al comma  1,  e'  applicata  dal  concessionario
all'atto del pagamento della vincita al giocatore"; 
        come riferito nel ricorso introduttivo, tutti i concessionari
hanno rappresentato  all'A.A.M.S.  «l'impossibilita'  allo  stato  di
procedere all'applicazione  dell'addizionale  sulle  singole  vincite
eccedenti i 500 curo,  poiche'  gli  attuali  sistemi  di  gioco  non
consentono la rilevazione delle suddette  singole  vincite  in  tempo
reale»; 
        1'A.A.M.S.  con  nota  del  20  dicembre  2011  ha,   quindi,
provveduto ad indicare le modifiche da .apportare ai sistemi di gioco
entro il termine del 20 gennaio 2012; 
        l'A.A.M.S. con la successiva nota del  30  dicembre  2011  ha
disposto che, «ai fini di  dare  attuazione  a  quanto  previsto  nei
citati decreti direttoriali, non si puo' che interpretare il disposto
normativo  riferendo  l'applicazione  dell'addizionale  prevista   al
valore nominale dei  ticket  emessi  e  portati  all'incasso»,  cosi'
sostituendo la ritenuta sulla "vincita", con una diversa ritenuta  da
applicare sull'importo nominale del "ticket"; 
        1'A.A.M.S. con  nota  del  2  gennaio  2012  ha,  da  ultimo,
confermato la necessita' di procedere alla ritenuta sulla vincita  (e
non  quindi  sul  ticket),  purche'  «vengano  messi  a  disposizione
dell'Amministrazione i dati  necessari  per  consentire  un  adeguato
riscontro dell'applicazione dell'addizionale medesima»; 
    Considerato che la  societa'  Hbg  Connex  chiede  l'annullamento
degli atti impugnati con il ricorso introduttivo deducendo i seguenti
motivi: 
        I) violazione dell'art. 2,  comma  3,  del  decreto-legge  n.
138/2011; eccesso di potere per difetto  di  istruttoria,  violazione
della  corretta   sequenza   procedimentale,   con   traddittorieta',
mand'esta illogicita'  e  iffagionevolezza.  La  societa'  ricorrente
lamenta innanzi tutto l'incongruita' del termine del 20 gennaio 2012,
assegnato ai concessionari per  l'adozione  e  la  presentazione  del
progetto tecnico contenente le modifiche necessarie per applicare  la
addizionale del 6 per cento di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), del
decreto direttoriale del 12 ottobre 2011, evidenziando che (come puo'
evincere dalle premesse del  decreto  direttoriale  del  16  dicembre
2011) il partner  tecnologico  dell'A.A.M.S.  (ossia  la  SOGEI)  «ha
chiarito che ... le modifiche da apportare ai sistemi in essere  sono
tante e tali che si potra' iniziare ad attivare  il  procedimento  di
messa in esercizio dei nuovi sistemi non prima del 1°  luglio  2012».
Inoltre la ricorrente sostiene che la  disciplina  transitoria  posta
dall'art. 1, comma 2, del decreto direttoriale del 16 dicembre 2011 -
secondo  la  quale  la  predetta  addizionale   "e'   applicata   dal
concessionario all'atto del pagamento della vincita al  giocatore"  -
e' illegittima perche': a) «tutte le VLT oggi in esercizio,  infatti,
emettono scontrini (ticket) che riportano il  dato  dell'importo  che
puo' essere riscosso dal giocatore all'esito di una  o  piu'  giocate
effettuate sulla VLT, importo che corrisponde al credito residuo (che
e' il portato indistinto di tutte le vincite e le perdite che si sono
susseguite nel corso delle giocate su uno  stesso  apparecchio  video
terminale )»; b) «al termine di una o piu' giocate  effettuate  sulla
VLT  il  ticket,  dunque,  riporta  solo  il  dato  complessivo,  non
indicando il numero e l'entita' delle singole vincite  del  giocatore
portatore del ticket, riferibili  a  una  o  piu'  giocate»;  c)  «ne
consegue che ad un ticket portato alla cassa di un importo  superiore
a 500 euro potrebbe  non  corrispondere  alcuna  vincita  di  importo
superiore a 500 euro; viceversa, ad un ticket di un importo inferiore
od uguale a 500 euro potrebbero corrispondere una o piu'  vincite  di
importo superiore a 500 euro che,  prima  dell'emissione  del  ticket
stesso, il giocatore ha utilizzato per effettuare ulteriori giocate»;
d) «allo stesso modo, un giocatore che termina la  serie  di  giocate
sul singolo apparecchio con credito residuo  pari  a  zero,  potrebbe
aver: totalizzato una o piu' vincite  superiori  a  500  euro,  senza
passare per la cassa (poiche' in tal  caso  la  macchina  non  emette
alcun ticket)»; e) «se  ne  deduce  che,  l'addizionale  non  risulta
applicabile al  momento  del  pagamento  del  ticket  per  l'assoluta
indeterminatezza della base imponibile (numero di vincite superiori a
500 euro); l'esatto numero ed entita' delle singole vincite superiori
a 500 euro per ogni sala e/o VLT sara' evincibile solo  a  posteriori
(allorquando, quindi, il giocatore  non  sara'  piu'  rintracciabile)
dalle informazioni che il  sistema  e'  oggi  in  grado  di  fornire,
mentre, le attuali funzionalita' disponibili sul sistema di gioco VLT
non consentono di associare ad  un  ticket  la  sequenza  di  giocate
effettuate e, dunque, le eventuali relative vincite superiori  a  500
euro»; f) «allo stato, quindi, vi  e'  la  totale  impossibilita'  di
esigere il pagamento dell'addizionale da parte del soggetto  onerato,
ossia da parte del giocatore». Infine, secondo la ricorrente,  tenuto
conto di quanto precede, risultano illogiche e  comunque  inattuabili
anche le  indicazioni  fornite  dall'A.A.M.S.  con  le  note  del  30
dicembre 2011 e del 2 gennaio 2012; 
        II) violazione dell'art. 12, comma 1,  del  decreto-legge  n.
39/2009, nonche' del decreto direttoriale n. 30200 del 6 agosto 2009;
eccesso di potere  per  incongruenza  e  illogicita';  in  subordine,
questione di legittimita' costituzionale per contrasto con l'art.  23
Cost. La presente censura riguarda l'art. 5 del decreto  direttoriale
del 12 ottobre 2011, nella parte in cui dispone la  variazione  della
misura del prelievo  erariale  unico  sulle  vincite  delle  VLT.  In
particolare la societa' ricorrente lamenta che tale decreto e'  privo
del necessario fondamento legislativo, non potendosi  rinvenire  tale
fondamento nell'art. 2,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  138/2011,
perche' tale disposizione e' compatibile con l'art. 23 Cost. solo  se
interpretata nel senso di affidare all'A.A.M.S. il potere di  variare
il prelievo erariale unico entro il limite del 4%  fissato  dall'art.
A, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009. In via subordinata, per  il
caso in cui si ritenesse che la disposizione dell'art.  2,  comma  3,
del decreto-legge  n.  138/2011,  consenta  di  variare  il  prelievo
erariale  unico  oltre  il  predetto  limite  del  4%,  la   societa'
ricorrente sostiene che tale disposizione si pone in contrasto con la
riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.; 
    Considerato che questo Tribunale con l'ordinanza n. 299  in  data
25 gennaio 2012 ha accolto la domanda cautelare  proposta  unitamente
al ricorso introduttivo, evidenziando «profili  di  fondatezza  delle
celatoe dedotte dalla parte ricorrente, in particolar modo in  ordine
alla  contestata  legittimita'  della  previsione,  contenuta   nelle
espressioni   amministrative   provvedimentali   dell'Amministrazione
resistente,  piuttosto  che  in  necessarie  disposizioni  di   fonte
primaria, circa l'obbligo "imposto al concessionario di e ettuare  un
prelievo erariale del 6 per cento  sulle  vincite"  ...  nonche'  con
riferimento alle constatate dfficolta'  tecniche  che  rendono,  allo
stato, impossibile l'adempimento imposto ai concessionari dagli  atti
impugnati, con  evidenti  conseguenze  pregiudizievoli  in  danno  di
essi»; 
    Considerato, ancora in punto di fatto, che a fronte della assenza
(evidenziata con la suddetta ordinanza n. 299/2012) di una  copertura
legislativa  per  le   disposizioni   introdotte   con   il   decreto
direttoriale in data 12 ottobre 2011 - il legislatore e' recentemente
intervenuto con l'art. 10, comma 9,  del  decreto-legge  n,  16/2012,
convertito in legge n. 44/2012, secondo il quale: Le disposizioni  in
materia di giochi pubblici utili al fine di  assicurare  le  maggiori
entrate di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, sono quelle di cui al decreto  del  direttore  generale
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 12 ottobre  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  265
del  14  novembre  2011.  Conseguentemente,  nel   predetto   decreto
direttoriale a) all'articolo 2, commi  1,  2  e  3,  le  parole:  «31
dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «l° settembre»; b) all'art.
3, commi 1 e 2,  le  parole:  «31  dicembre»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «l° luglio»; c) all'art. 5, comma 3,  dopo  le  parole:  «I
prelievi sulle vincite di cui al comma 1» sono inserite le  seguenti:
«, a decorrere dal 1° settembre 2012,»; 
    Considerato che la societa' Hbg Connex con il ricorso per  motivi
aggiunti impugna la nota dell'A.A.M.S. in data 8 maggio 2012, con  la
quale si dispone che l'applicazione dell'addizionale pari al 6% sulla
parte della vincita eccedente € 500 (di seguito addizionale  del  6%)
«a decorrere  dal  1°  settembre  2012  e'  trattenuto  all'atto  del
pagamento  della  vincita  eroganda  e  versato  dal   concessionario
unitamente al primo versamento utile» e che «non sara' consentito  il
funzionamento dei sistemi di gioco  che,  al  primo  settembre  2012,
risulteranno non conformi alle disposizioni  vigenti»,  deducendo  le
seguenti censure: 
        I) illegittimita' derivata della nota dell'A.A.M.S. in data 8
maggio 2012  per  incostituzionalita'  dell'art.  10,  comma  9,  del
decreto-legge n. 16/2012, come convertito dalla legge n. 44/ 2012 per
violazione degli art. 3 e 97 Cost., nonche' per violazione  dell'art.
23 Cost.;  violazione  dell'art.  6  della  Convenzione  europea  dei
diritti dell'uomo e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione  Europea  in  tema  di  giusto  processo.   La   societa'
ricorrente - dopo aver  evidenziato  che  l'art.  10,  comma  9,  del
decreto legge n. 16/2012 si configura come  una  legge-provvedimento,
adottata in pendenza di giudizio per sanare la carenza  di  copertura
legislativa della addizionale del 6  per  cento,  denunciata  con  il
ricorso  introduttivo  e  stigmatizzata  da  questo   Tribunale   con
l'ordinanza cautelare n. 299/2012 - sostiene innanzi tutto  che  tale
modo di legiferare contrasta con l'assetto dei poteri delineato dalla
Costituzione e con la giurisprudenza  costituzionale  in  materia  di
leggi-provvedimento.   Infatti   da   pendenza    di    un    ricorso
giurisdizionale  avente   ad   oggetto   proprio   il   provvedimento
amministrativo da approvare con legge non puo' essere considerata del
tutto indifferente ai  fin  del  corretto  esercizio  della  funzione
legislativa», perche' il legislatore non puo'  ignorare  la  pendenza
del giudizio e le aspettative di giustizia del  ricorrente.  Pertanto
l'art. 1 comma 9, del decreto-legge n. 16/2012 si pone  in  contrasto
con i principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost.  per  irragionevolezza,
per  violazione  del   principio   «del   rispetto   della   funzione
giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso»  (cfr.
Corte Cost. 4 dicembre 1995, n. 492) e per violazione  del  principio
del miglior perseguimento dell'interesse pubblico.  Inoltre,  secondo
la  ricorrente,  la  copertura   legislativa   fornita   al   decreto
direttoriale del  12  ottobre  2011  non  elimina  tutti  i  vizi  di
legittimita' denunciati con il ricorso introduttivo.  Infatti  l'art.
10,  comma  9,  del  decreto  legge  n.  16/2012  si  e'  limitato  a
posticipare l'applicazione della nuova  disciplina  al  1°  settembre
2012, senza considerare che nell'ordinanza cautelare n. 299/2012  era
stato evidenziato che la ritenuta sulle singole  vincite  non  poteva
esser applicata in mancanza delle necessarie  modifiche  tecnologiche
dei  sistemi  hardware   e   software,   le   quali   richiedono   la
partecipazione non solo dei concessionari, ma  anche  dei  produttori
dei sistemi, nonche' del partner tecnologico dell'A.A.M.S.,..che  «e'
chiamato a compiere le  necessarie  verifiche  di  conformita'  ed  a
concedere le relative certificazioni di collaudo  che  consentono  la
messa in esercizio dei suddetti sistemi».  Pertanto  l'aver  ignorato
tale fondamentale circostanza e l'aver  previsto  per  l'applicazione
dell'addizionale del 6 per cento un termine palesemente incongruo  e,
soprattutto, non correlato alla previa omologazione delle  necessarie
modifiche tecnologiche comporta che la legge-provvedimento  in  esame
debba ritenersi manifestamente irragionevole ed  incoerente  con  gli
interessi pubblici da perseguire; del resto, come  gia'  dedotto  nel
ricorso introduttivo, «la stessa SOGEI aveva stimato in non  meno  di
sei mesi il tempo minimo necessario per portare a  termine  tutte  la
attivita' di su spettanza». Infine la ricorrente sostiene che  l'art.
10, comma 9, del decreto-legge n. 16/2012 contrasta  con  i  principi
del giusto processo di cui all'art. 6 della CEDU e all'art. 47  della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, perche'  trattasi
di  una  legge  provvedimento  finalizzata  a   vanificare   l'azione
giudiziaria proposta avverso il decreto direttoriale del  12  ottobre
2011, e con l'art. 23 Cost., perche' non vi e' stata,  da  parte  del
legislatore, la espressa previsione del nuovo tributo; 
        II)   autonomi   profili   di   illegittimita'   della   nota
dell'A.A.M.S. in data 8 maggio 2012, per violazione dell'art 2, comma
3, del decreto-legge  n.  138/2011  e  dell'art.  10,  comma  9,  del
decreto-legge n. 16/2012. La presente censura concerne  la  decisione
dell'A.A.M.S. di non consentire il funzionamento dei sistemi di gioco
che, alla  data  del  1°  settembre  2012,  dovessero  risultare  non
conformi  alle  disposizioni  vigenti.  In  particolare  la  societa'
ricorrente sostiene che tale decisione e'  illegittima,  sia  perche'
l'Amministrazione si limita a richiamare il dies qua da  cui  decorre
l'obbligo dei concessionari di applicare la ritenuta  sulle  vincite,
senza considerare  che  non  e'  stato  ancora  adottato  il  decreto
direttoriale previsto dall'art 5, comma 3,  del  decreto  12  ottobre
2011,  ove  si   prevede   l'adozione   di   disposizioni   attuative
l'applicazione dell'addizionale; sia perche', non esistendo una  4.0,
certa entro la quale l'Amministrazione e'  tenuta  a  collaudare  le'
modifiche, alla data  del  1°  settembre  2012  non  sara'  possibile
conformare  i  sistemi  alle  disposizioni  vigenti  e,  quindi,   si
verifichera' la paralisi della raccolta del gioco  tramite  VLT,  con
grave  pregiudizio  all'interesse  pubblico  alla   continuita'   del
servizio; 
    Considerato, in via preliminare, che: 
        secondo la  giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  (ex
multis, sentenza n. 25 del 2006), il giudice amministrativo ben  puo'
sollevare questione di legittimita' costituzionale in sede cautelare,
sia quando non provveda sulla domanda cautelare, sia  quando  conceda
la relativa misura, purche' tale concessione non si risolva,  per  le
ragioni addotte a suo  fondamento,  nel  definitivo  esaurimento  del
potere cautelare del quale in quella sede il giudice amministrativo .
fruisce:  con  la  conseguenza  che  la  questione  di   legittimita'
costituzionale e' inammissibile - oltre che, ovviamente, se la misura
e' espressamente negata (ordinanza n. 82 del 2005) - quando essa  sia
concessa sulla base di ragioni,  quanto  al  fumus  boni  juris,  che
prescindono dalla non manifesta infondatezza della  questione  stessa
(sentenza n. 451 del 1993); 
        la questione della compatibilita' costituzionale  delle  c.d.
leggi provvedimento  puo'  ritenersi  definitivamente  risolta  dalla
Corte   Costituzionale   con   l'affermazione   di   principi   ormai
consolidati. Infatti, la Consulta  ha  riconosciuto  l'ammissibilita'
della categoria di  atti  normativi  in  esame  in  base  al  rilievo
dell'insussistenza   di   una riserva   di   amministrazione,   ossia
evidenziando che la Costituzione non garantisce  ai  pubblici  poteri
l'esclusivita'  delle  pertinenti,  attribuzioni  gestorie,   e   non
configura per il  legislatore  limiti  diversi  da  quelli  (formali)
dell'osservanza del procedimento di formazione delle leggi, omettendo
di prescrivere il contenuto sostanziale ed i caratteri essenziali dei
precetti legislativi (ex multis, sentenza n. 347 del 1995); 
        una  volta  ammessa  la   compatibilita'   delle   leggi   in
sostituzione di provvedimento con l'assetto del  vigente  ordinamento
costituzionale, la giurisprudenza (ex  multis,  Consiglio  di  Stato,
Sez. IV, 9 marzo  2012,  n.  1349)  ritiene  che,  a  fronte  di  una
legge-provvedimento, i  diritti  di  difesa  del  soggetto  leso  non
vengano   ablati,   ma   si   trasferiscano    dalla    giurisdizione
amministrativa alla giustizia costituzionale. Il  coronario  di  tale
ricostruzione dogmatica dell'assetto  della  tutela  delle  posizioni
incise dalla legge-provvedimento e', dunque, la valorizzazione  della
pregnanza del sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge,
sino  a  renderlo  anche  piu'  incisivo  di  quello  giurisdizionale
sull'eccesso di potere, e cio' in modo  da  riconoscere  al  privato,
seppur nella forma indiretta della rimessione  della  questione  alla
Consulta da parte del giudice amministrativo, una forma di protezione
ed un'occasione  di  difesa  pari  a  quella  offerta  dal  sindacato
giurisdizionale sugli atti amministrativi; 
        con   particolare   riferimento   al    rapporto    tra    la
legge-provvedimento   di    approvazione    di    un    provvedimento
amministrativo  gia'  adottato  e  la  pendenza  di  un  procedimento
giurisdizionale  avente  ad  oggetto   tale   provvedimento,   questo
Tribunale ritiene condivisibile la tesi (T.A.R. Puglia Bari, Sez.  I,
19 aprile 2006, n. 1362) secondo la quale: A) la mera pendenza di  un
ricorso non impedisce l'approvazione  della  legge-provvedimento,  in
quanto, diversamente opinando, si finirebbe con l'ammettere un vulnus
delle   prerogative    delle    assemblee    legislative,    mediante
l'introduzione di un  inammissibile  limite  nuovo,  non  codificato,
all'esercizio della relativa funzione;  B)  solo  la  formazione  del
giudicato puo' paralizzare un intervento legislativo contrastante con
il dictun; giurisdizionale, in  modo  da  evitare  (in  coerenza  con
l'assetto dei poteri delineato  dalla  Costituzione)  l'irrimediabile
sacrificio delle garanzie di tutela giurisdizione; C) la pendenza  di
un ricorso avente ad oggetto proprio il provvedimento  amministrativo
da approvare  con  la  legge  non  si  rivela,  comunque,  del  tutto
indifferente  ai  fini  del   corretto   esercizio   della   funzione
legislativa,  proprio  perche'  l'eventuale  e  comprovata  esclusiva
finalizzazione  della  legge  alla   sottrazione   dell'oggetto   del
sindacato  giurisdizionale  (ed  alla  conseguente  privazione  della
stessa possibilita'  di  tutela  giurisdizionale  per  l'interessato)
costituirebbe  un  indice  sintomatico  dell'irragionevolezza   della
legge-provvedimento; 
    Considerato che, stante quanto precede, questo 'Tribunale ritiene
rilevante e non manifestamente infondata, in relazione ai principi di
ragionevolezza e di buon andamento  della  pubblica  amministrazione,
sanciti dagli artt. 3 e  97,  Cost.,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'articolo  10,  comma  9,  del  decreto-legge  n.
16/2012, convertito  in  legge  n.  44/2012,  nella  parte  in  cui -
nonostante  le  «difficolta'  tecniche  che  rendono,   allo   stato,
impossibile  l'adempimento  imposto  ai  concessionari   dagli   atti
impugnati, con  evidenti  conseguenze  pregiudizievoli  in  danno  di
essi», evidenziate nella suddetta ordinanza cautelare n.  299/2012  e
ribadite dalla societa' ricorrente con i motivi  aggiunti,  ove  sono
stati evidenziati i ritardi imputabili all'Amministrazione nella fase
di omologazione delle necessarie modifiche tecnologiche dei sistemi -
fissa (attraverso la modifica dell'art. 5, comma 3, del  decreto  del
direttore generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato 12 ottobre  2011)  al  1°  settembre  2012  la  data  di  avvio
dell'applicazione della ritenuta del 6 % sulla  parte  della  vincita
eccedente 500. 
    In particolare: 
        in punto  di  rilevanza  della  questione,  questo  Tribunale
(chiamato a pronunciarsi sulla  domanda  cautelare  proposta  con  il
ricorso per motivi aggiunti)  ritiene  decisivo  il  contenuto  della
impugnata note dell'A.A.M.S. in data 8 maggio 2012,  nella  parte  in
cui si afferma che «non sara' consentito il funzionamento dei sistemi
di gioco che, a primo settembre 2012, risulteranno non conformi  alle
disposizioni  vigenti».  Infatti  da  quanto  esposto  in  precedenza
risulta evidente che il termine del 1° settembre 2012  non  e'  stato
autonomamente fissato dall'Amministrazione, la quale si e' limitata a
recepire la puntuale previsione contenuta nell'articolo 10, comma  9,
del decreto-legge n. 16/2012; 
        sempre  in  punto  di  rilevanza  della   questione,   questo
Tribunale ritiene non condivisibile la tesi  adombrata  dalla  Difesa
erariale nella memoria depositata in data 21 luglio 2012, secondo  la
quale l'impugnata nota in data 8 maggio 2012  non  avrebbe  carattere
provvedimentale, perche' le verifiche di conformita' delle  modifiche
tecnologiche da apportare ai sistemi hardware e  software  «sono  per
legge demandate al partner tecnologico SOGEI» e,  quindi,  l'A.A.M.S.
si sarebbe limitata a richiamare la societa' ricorrente alle  proprie
responsabilita', «atteso che solo SOGEI puo' dichiarare all'esito  di
una verifica, la conformita' o meno  di  un  sistema  di  gioco  alle
prescrizioni vigenti». Infatti risulta evidente che la predetta  nota
in data 8 maggio 2012 e' immediatamente lesiva per  i  concessionari,
perche' con essa  1'A.A.M.S.  interpreta  l'art.  10,  comma  9,  del
decreto  legge  n.  16/2012  nel  senso   della   impossibilita'   di
dilazionare il termine del 1° settembre 2012 (ad esempio, in  ragione
della mancata adozione del decreto direttoriale previsto dall'art  5,
comma 3, del decreto 12 ottobre  2011  o  in  ragione  della  tardiva
omologazione dei sistemi da  parte  della  SOGET)  e  contestualmente
diffida  (con  ogni  conseguenza  di  legge)  i   concessionari   dal
continuare a svolgere la  propria  attivita'  se  alla  data  del  1°
settembre  2012  non  avranno  conformato  i  propri   sistemi   alle
disposizioni vigenti; 
        in punto  di  non  manifesta  infondatezza  della  questione,
questo Tribunale osserva innanzi tutto che l'art. 10,  comma  9,  del
decreto-legge  n.  16/2012  -  nel  fissare  immancabilmente  al   1°
settembre 2012, la data di avvio dell'applicazione della  addizionale
del  6%  -  si  pone  contrasto  col  principio  di   ragionevolezza,
desumibile dall'art. 3 della Costituzione (ex multis, Corte  Cost.  9
marzo 2012, n. 53), perche' il decreto-legge n. 16/2012 e' entrato in
vigore solo nel mese di marzo 2012 ed il  termine  del  1°  settembre
2012 appare assolutamente incongruo ed insufficiente  per  realizzare
le  necessarie  modifiche   tecnologiche   dei   sistemi,   ottenerne
l'omologazione e procedere all'installazione delle modifiche  stesse,
specie se si considera che i tempi per l'omologazione  non  dipendono
dal concessionario e che la fase di installazione richiede un congruo
lasso di tempo. In particolare, secondo  questo  Tribunale,  assumono
rilevanza decisiva: a) la Circostanza (non contestata  dall'A.A.M.S.)
che alla data del deposito del ricorso (7 luglio  2012)  la  societa'
ricorrente  risultava  ancora  in  attesa   dell'omologazione   delle
suddette modifiche tecnologiche; b) il fatto che la  Difesa  erariale
nella memoria depositata in data 21 luglio 2012 abbia confermato  che
«le verifiche di conformita' sono  per  legge  demandate  al  partner
tecnologico SOGEI»; c) la circostanza che la  parte  ricorrente  alla
camera  di  consiglio  del  25  luglio  2012  abbia  confermato,  con
dichiarazione resa a verbale, che e' tuttora in corso il procedimento
di  omologazione  delle  suddette  modifiche   tecnologiche   d)   la
circostanza che non sia stato ancora adottato il decreto direttoriale
previsto dall'art 5, comma 3, del decreto 12 ottobre 2011; 
        ancora  in  punto  di  non   manifesta   infondatezza   della
questione, questo Tribunale osserva che nell'ordinanza  cautelare  n.
299/2012, erano state poste in rilievo le «difficolta'  tecniche  che
rendono,   allo   stato,   impossibile   l'adempimento   imposto   ai
concessionari  dagli  atti  impugnati,   con   evidenti   conseguenze
pregiudizievoli in danno di essi», sicche' l'art. 10,  comma  9,  del
decreto-legge  n.  16/2012  -  nel  fissare  immancabilmente  al   1°
settembre 2012 la data di avvio dell'applicazione  della  addizionale
del 6% - si pone  in  contrasto  anche  con  il  principio  del  buon
andamento   dell'Amministrazione,   sancito   dall'art.   97    della
Costituzione, perche' tale termine appare fissato al  solo  ed  unico
scopo di sottrarre  integralmente  il  decreto  direttoriale  del  12
ottobre 2011 al sindacato giurisdizionale e senza considerare che  la
fissazione di un termine palesemente incongruo  e,  soprattutto,  non
ancorato alla conclusione  del  procedimento  di  omologazione  delle
modifiche tecniche (che, come gia' evidenziato  non  rientra  tra  le
competenze  dei  concessionari,  bensi'  tra   quelle   del   partner
tecnologico   dell'Amministrazione    dei    Monopoli)    rende    la
legge-provvedimento in esame incoerente con gli interessi pubblici da
perseguire, perche' il blocco dell'attivita'  dei  concessionari  che
non dovessero risultare in regola alla data  del  1°  settembre  2012
determinerebbe notevoli pregiudizi economici non solo per costoro, ma
anche per l'Erario;