Ricorso per la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  (C.F.
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                               Contro 
 
    Regione Molise in persona del Presidente della Giunta  regionale 
p.t. in punto di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della  Legge
Regione Molise n. 18 del 7 agosto 2012, pubblicata sul B.U.R.  n.  19
del 16 agosto 2012, recante "Disposizioni in merito  all'approvazione
dei piani attuativi  conformi  agli  strumenti  urbanistici  generali
vigenti", in relazione all'art. 24, comma 2, della L. n.  47/1985  ed
all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    La legge regionale in rassegna, che detta disposizioni in  merito
all'approvazione  dei  piani  attuativi  conformi  alle  norme  degli
strumenti urbanistici generali vigenti, e' censurabile  relativamente
alla norma contenuta nell'art. 1 che,  non  prevedendo  l'obbligo  di
trasmissione degli  strumenti  urbanistici  attuativi  approvati  dal
comune alla Regione, secondo quanto previsto dall'articolo 24,  comma
2, della L. n. 47/1985, viola il principio fondamentale in materia di
governo del territorio espresso dal citato  art.  24,  ed  e'  quindi
incostituzionale per violazione dell'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione. 
    Ed invero, codesta Corte costituzionale ha  gia'  avuto  modo  di
chiarire  con  la   sentenza   n.   343/2005,   che   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale degli articoli  4  e  30  della  1.r.
Marche 5 agosto 1992, n. 34, nella parte in cui -  in  violazione  di
quanto previsto dall'art. 24 della L. n. 47/1985  -  non  prevedevano
che  copia  dei  piani  attuativi,  per  i  quali  non  era  prevista
l'approvazione regionale, fossero trasmessi dai Comuni  alla  Regione
(o alla Provincia delegata), che  il  citato  articolo  24  della  L.
47/1985 non e'  derogabile  dalle  leggi  regionali  in  quanto:  "La
statuizione dell'art 24, secondo comma, della legge n. 47  del  1985,
nella parte  in  cui  prescrive  l'invio  degli  strumenti  attuativi
comunali  alla  Regione,  e'  chiaramente  preordinata  a  soddisfare
un'esigenza, oltre che di conoscenza per l'ente regionale,  anche  di
coordinamento dell'operato delle Amministrazioni locali ed, in questo
senso, la legge statale riserva alla Regione la potesta' di formulare
"osservazioni" sulle quali i Comuni devono "esprimersi". 
    Pertanto, il meccanismo istituito dall'art. 24 della legge n.  47
del  1985,  in  relazione  allo   scopo   perseguito   dalla   legge,
configurando l'obbligo dei Comuni di trasmettere i piani  urbanistici
attuativi  alla   Regione,   assume   il   carattere   di   principio
fondamentale. 
    Ne  consegue  che  e'  indubbio   che   la   mancata   previsione
dell'obbligo di trasmissione contrasta con un principio  fondamentale
della legge statale e  determina  l'incostituzionalita'  delle  norme
denunciate, nella parte in cui non  prevedono  che  copia  dei  piani
attuativi, per i quali non e' richiesta l'approvazione regionale, sia
trasmessa dai Comuni alla Regione o alla Provincia delegata. 
    Al riguardo va  rilevato,  coerentemente  con  le  argomentazioni
teste' sviluppate nel presente atto, che anche la giurisprudenza  del
massimo giudice amministrativo e' nel senso che l'art.  24,  comma  l
della L. n. 57/85 non e' derogabile da leggi regionali, posto  che  i
principi statuiti da detta legge statale si pongono quali limiti alle
leggi regionali ex art. 117 cost. (Cons. Stato, sez.  IV,  5.10.1998,
n. 1277) 
    Per questo  motivo  la  norma  regionale  deve  essere  annullata
siccome in contrasto con l'art. 117 della Costituzione.