LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n° 22333/09 depositato il 17 luglio 2009 avverso cartella di pagamento n° 9720080292020516-9720091295301 IRPEF + ILOR contro Ag.Entrate Direzione Provinciale Roma 2 Trova Maria Giulia Via Giovanni Cagliero 3 20125 Milano MI, difeso da: Avv.Massimo Castrucci Via Giovanni Cagliero 4 20125 Milano MI, proposto dai ricorrente: Trova Maria Giulia Via Giovanni Cagliero 3 20125 Milano MI, difeso da: Avv.Massimo Castrucci Via Giovanni Cagliero 4 20125 Milano MI, altre parti coinvolte: Ag.,Ent. Direzione Provinciale Roma 2 Via Canton, 20 00144 Roma RM, avverso Cartella di pagamento n° 9720080292020516-9720091295301 IRPEF + ILOR Sanzioni contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 Trova Maria Giulia Via Giovanni Cagliero 3 20125 Milano MI, difeso da: Avv, Massimo Castrucci Via Giovanni Cagliero 4 20125 Milano MI, proposto dal ricorrente: Trova Maria Giulia Via Giovanni Cagliero 3 20125 Milano MI, difeso da: Avv. Massimo Castrucci Via Giovanni Cagliero 4 20125 Milano MI, altre parti coinvolte: Ag.Ent. Direzione provinciale Roma 2 Via Canton, 20 00144 Roma RM. La Sig.ra Maria Giulia Trova, con ricorso del 17 luglio 2009, ha impugnato le cartelle di pagamento n. 09720080292020516001, relativa all'IRPEF, per l'importo di €.548,55 e n. 09720090129530184006 relativa all'ILOR per C. 34.186,04. La Commissione Tributaria Centrale, con due sentenze ha dichiarato la legittimita' degli accertamenti relativi all'Ilor per gli anni 1978 e 1979 a carico della "Carovana Facchini E. Fermi" e pro quota del socio Rinaldo Trova relativi all'Irpef ed all'Ilor per gli stessi anni. Le imposte sono state ritenute a carico della ricorrente erede del Sig. Rinaldo Trova. La ricorrente oppone il difetto di sottoscrizione, in quanto, la mancanza di sottoscrizione rende le cartelle nulle ed indica a sostegno della tesi difensiva, la sent. n. 63/09/09 della C.T.R. di Bari, che ha precisato che: "Le cartelle di pagamento emesse in relazione a ruoli consegnati prima del 1° agosto 2007 afflitte dal vizio di sottoscrizione sono annullabili, quelle, invece, successive al 1° luglio 2007 sono nulle per effetto di un inasprimento della sanzione, nullita', che il legislatore ha voluto imprimere alla medesima fattispecie" e sottolinea che non puo' ritenersi valida la sottoscrizione c.d. "a stampa" poiche' in base al D.lgs. 07 marzo 2005 n. 82 qualsiasi documento della P.A. che sia generato con strumenti informatici o telematici, come le cartelle impugnate ed i rispettivi ruoli, deve essere sottoscritto esclusivamente con firma elettronica, digitale o autenticata, tale da consentire, a pena di inesistenza dello stesso atto, l'identificazione del sottoscrittore e l'immodificabilita' dell'atto. La contribuente oppone, inoltre, il difetto di legittimazione passiva, in quanto le cartelle le sono state notificate in proprio e non nella qualita' di erede, in realta' risulta obbligata nella sua qualita' di coerede del padre e asserisce il difetto di motivazione, in quanto, le indicazioni riportate in cartella non sono sufficienti ad indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base delle pretese, ne' a consentire il diritto alla difesa ed in particolare, lamenta che le somme del "dettaglio addebiti" non sono verificabili nel calcolo, non sono indicate le aliquote applicate, non e' indicato il tasso d'interesse utilizzato, non sono indicati i termini iniziali e finali per il calcolo degli interessi, sono richieste sanzioni non irrogabili agli eredi, non sono considerate le modalita' di calcolo delle sanzioni, non e' chiaro quale sia l'atto d'accertamento delle sanzioni. La Sig.ra Trova lamenta, inoltre, la carenza di motivazione dell'atto, in violazione dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212 e precisa che la Corte costituzionale con l'ordinanza del 21 aprile 2000 n. 117 ha affermato che :"appare evidente che il rimettente ha omesso di considerare che l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi e' ora in via generale imposto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, la stessa Suprema Corte con la sentenza n. 18415 del 16 settembre 2005 ha affermato che. "alla cartella di pagamento devono ritenersi, comunque, applicabili i principi d'ordine generale per ogni provvedimento amministrativo, previsti dall'art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, ponendosi, una diversa interpretazione, in insanabile contrasto con l'art. 24 Cost." La contribuente oppone, ancora, l'illegittimita' del compenso di riscossione, poiche', nelle cartelle di pagamento impugnate, oltre alle imposte, agli interessi e alle sanzioni e' stato richiesto il pagamento di "un compenso di riscossione" a titolo di remunerazione del servizio svolto dalla Soc. Equitalia Gerit, quest'importo, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 112/99 e' pari ad una percentuale dell'importo iscritto a ruolo da determinarsi, per ogni biennio, con decreto ministeriale ed attualmente e' fissato nella misura del 4,65% delle somme iscritte a ruolo, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 17 novembre 2006.Quest'importo era inizialmente dovuto dal debitore solamente in caso di mancato pagamento della somma dovuta entro i termini di scadenza della cartella di pagamento, con le modifiche introdotte dal D.L. 262/06 e' stato previsto che sia sempre dovuto, anche, se il pagamento della cartella avviene nel termine di sessanta giorni dalla notifica, in questo modo, se il pagamento e' nei termini e' dovuto il compenso del 4,65%, se invece il pagamento avviene oltre tale termine, il compenso e' determinato secondo percentuali fissate in misura differente a seconda dell'ambito territoriale di appartenenza del contribuente. Il regime descritto non puo' trovare applicazione qualora i fatti imponibili risalgano ad un periodo d'imposta precedente rispetto alla data d'entrata in vigore del regime stesso, introdotto dall'art. 2 del D.L. 262/06, entrato in vigore il 3 ottobre 2006. Le cartelle sono, pertanto, illegittime sia perche' manca qualsiasi motivazione della pretesa in ordine al calcolo delle sanzioni, sia perche' il sistema sanzionatorio tributario e' caratterizzato dall'irretroattivita' delle norme che introducono pene piu' gravi per i contribuenti. La ricorrente solleva l'incidente di costituzionalita' con riferimento all'art. 3 Cost. e quindi del principio di uguaglianza, in quanto, in base ai criteri indicati, i compensi di riscossione sono diversi a seconda dell'ambito territoriale di appartenenza del contribuente e variano in base a circostanze indipendenti dalla condotta del contribuente, all'art. 53 Cost., in quanto la previsione dei compensi nella misura minima del 4,65% non e' collegata ad alcuna capacita' contributiva del contribuente, all'art. 97 Cost, ossia del buon andamento della P.A., in quanto, il compenso risulta dovuto in assenza di una qualsiasi attivita' dell'Agente di riscossione. L'Agenzia delle Entrate di Roma 6, si e' costituita ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 546/92, presentando controdeduzioni, in data 19 ottobre 2009 ed opponendo che la cartella di pagamento impugnata deriva dall'iscrizione a ruolo delle maggiori imposte appurate con avviso di accertamento relativo agli anni d'imposta 1978 e 1979. L'Agenzia precisa che la sentenza della commissione Tributaria Centrale n. 515/23/2007 ha ritenuto fondato il principio dell'Ufficio, secondo cui la societa' ricorrente non poteva essere qualificata come una cooperativa di produzione lavoro, per l'assenza della corrispondente veste giuridica. L'Agenzia ha proceduto al recupero degli importi decisi nei confronti dei soci, della societa' Carovana Facchini E. Fermi, ritenendoli responsabili per i debiti tributari della societa', considerato che si tratta di societa' di fatto, a cui si applicano le norme riguardanti le societa' in nome collettivo e precisa che, ai sensi degli artt. 2267, 2291 e 2313 c.c. avendo tentato, infruttuosamente, di escutere il patrimonio di una societa' in nome collettivo per il soddisfacimento di crediti derivanti da obbligazioni tributarie, il regime di responsabilita' illimitata e solidale dei soci, comporta che questi bene possono ricevere la notificazione del solo avviso di mora senza che debba preliminarmente notificarsi loro l'avviso di accertamento sul quale si fonda la pretesa erariale. La responsabilita' dei soci delle societa' di fatto, che sono equiparabili alle societa' in nome collettivo irregolari, e' solidale ed illimitata verso i terzi da parte di tutti i soci e non solo di coloro che hanno agito in nome della societa', sussiste, pertanto, l'obbligo illimitato e solidale degli stessi in relazione ai debiti tributari della societa' e quindi, si manifesta legittima la pretesa di riscossione. L'Agenzia oppone, inoltre, che le presunte irregolarita' relative alla notifica devono essere ascritte esclusivamente al Concessionario del Servizio di Riscossione dei Tributi, in quanto, rientranti nell'ambito di competenza istituzionale di quest'ultimo, per quanto riguarda l'altra eccezione relativa alla mancata sottoscrizione ed alla conseguente nullita' della cartella, precisa che nel complesso di norme del diritto tributario non e' rintracciabile una norma che imponga quest'obbligo, oppone, ancora, che la cartella di pagamento non puo' essere equiparata ad un atto amministrativo, che la sottoscrizione non e' un elemento essenziale dell'atto amministrativo e che lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni hanno indotto il legislatore a prevedere diverse ipotesi in cui gli atti amministrativi sono affrancati dalla firma del titolare dell'ufficio da cui promanano e che la firma autografa e' sostituita dall'indicazione a stampa nel documento prodotto dal sistema automatizzato, del soggetto responsabile. L'Agenzia oppone, infine, che e' assolutamente irrilevante l'indicazione del responsabile del procedimento, in quanto, l'art. 7 della Legge 212/2002 non ha previsto alcuna sanzione nel caso di omessa o incompleta indicazione degli elementi in esso contenuti. Le controdeduzioni si concludono con la richiesta di rigetto del ricorso e di condanna del ricorrente alle spese di giudizio. Motivi dell'ordinanza La Commissione, considerato, che, la ricorrente ha sollevato l'incidente di costituzionalita' e che sussiste la non manifesta infondatezza della questione sollevata, ritiene opportuno emettere quest'ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale per accertare la sussistenza o meno dell'incostituzionalita' degli articoli indicati. Il Collegio osserva che la ricorrente ha ritenuto illegittimo il c.d. "compenso di riscossione" poiche', nelle cartelle di pagamento impugnate, oltre alle imposte, agli interessi e alle sanzioni e' stato richiesto il pagamento di quest'importo a titolo di remunerazione del servizio svolto dalla Soc. Equitalia Gerit. Il compenso, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 112/99, e' pari ad una percentuale dell'importo iscritto a ruolo da determinarsi, per ogni biennio, con decreto ministeriale e che e' attualmente fissato nella misura del 4,65% delle somme iscritte a ruolo, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 17 novembre 2006. Quest'importo era inizialmente dovuto dal debitore, solamente in caso di mancato pagamento della somma dovuta, entro i termini di scadenza della cartella di pagamento, con le modifiche introdotte dal D.L. 262/06 e' stato previsto che sia sempre dovuto, anche se il pagamento della cartella avviene nel termine di sessanta giorni dalla notifica, in questo modo, se il pagamento e' nei termini e' dovuto il compenso del 4,65%, se invece il pagamento avviene oltre tale termine, il compenso e' determinato secondo percentuali fissate in misura differente a seconda dell'ambito territoriale di appartenenza del contribuente. Il regime descritto non puo' trovare applicazione qualora i fatti imponibili risalgano ad un periodo d'imposta precedente rispetto alla data d'entrata in vigore del regime stesso, introdotto dall'art. 2 del D.L. 262/06, entrato in vigore il 3 ottobre 2006. Le cartelle sono, pertanto, illegittime sia perche' manca qualsiasi motivazione della pretesa in ordine al calcolo delle sanzioni, sia perche' il sistema sanzionatorio tributario e' caratterizzato dall'irretroattivita' delle norme che introducono pene piu' gravi per i contribuenti. La ricorrente solleva l'incidente di costituzionalita' con riferimento all'art. 3 Cost. e quindi del principio di uguaglianza, in quanto, in base ai criteri indicati, i compensi di riscossione sono diversi a seconda dell'ambito territoriale di appartenenza del contribuente e variano in base a circostanze indipendenti dalla condotta del contribuente, ed infatti quest'interpretazione della legge introdurrebbe nel nostro ordinamento una discriminazione basata sull'appartenenza al territorio, completamente in contrasto con il principio di uguaglianza formale e materiale voluta dal legislatore costituzionale e creerebbe un sistema di pretese fiscali estranee al principio di parita' dei cittadini davanti alla legge riconoscendo, al contempo, all'Amministrazione Finanziaria un potere autoritativo eccessivo rispetto ai valori costituzionali, produrrebbe, inoltre, una disarticolazione dell'intero sistema fiscale lasciato all'arbitrio delle Agenzie, con riferimento all'art. 53 Cost., in quanto la previsione dei compensi nella misura minima del 4,65% non collegata ad alcuna capacita' contributiva del contribuente, causerebbe una discriminazione tra i contribuenti producendo sia un danno diretto, in quanto, si vedrebbero privati del diritto a dosare la propria contribuzione in base al reddito, scegliendo in questo modo l'intensita' delle proprie prestazioni lavorative, sia un danno indiretto, determinato dalla conseguente diminuzione della propria fiducia nel sistema fiscale, percepito non come strumento di sviluppo della collettivita' bensi' quale elemento esclusivamente ostacolante il libero esercizio delle arti e dei mestieri, con riferimento all'art. 97 Cost, ossia del buon andamento della P.A., in quanto, il compenso risulta dovuto in assenza di una qualsiasi attivita' dell'Agente di riscossione, violando in questo modo sia il principio amministrativistico dell'imparzialita' e della trasparenza delle scelte della P.A. sia il principio di natura civilistica ed applicabile all'Equitalia Gerit S.P.A. in quanto, appunto, soggetto privato della corrispettivita' delle prestazioni.