LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 
 
    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso   n°   22333/09
depositato il  17  luglio  2009  avverso  cartella  di  pagamento  n°
9720080292020516-9720091295301  IRPEF  +   ILOR   contro   Ag.Entrate
Direzione Provinciale Roma 2 Trova Maria Giulia Via Giovanni Cagliero
3 20125 Milano MI, difeso  da:  Avv.Massimo  Castrucci  Via  Giovanni
Cagliero 4 20125 Milano MI,  proposto  dai  ricorrente:  Trova  Maria
Giulia  Via  Giovanni  Cagliero  3  20125  Milano  MI,   difeso   da:
Avv.Massimo Castrucci Via Giovanni Cagliero 4 20125 Milano MI,  altre
parti coinvolte: Ag.,Ent. Direzione Provinciale Roma 2 Via Canton, 20
00144    Roma    RM,    avverso    Cartella    di    pagamento     n°
9720080292020516-9720091295301  IRPEF  +  ILOR  Sanzioni  contro  Ag.
Entrate Direzione Provinciale Roma 2 Trova Maria Giulia Via  Giovanni
Cagliero 3 20125 Milano MI, difeso da:  Avv,  Massimo  Castrucci  Via
Giovanni Cagliero 4 20125 Milano MI, proposto dal  ricorrente:  Trova
Maria Giulia Via Giovanni Cagliero 3 20125 Milano MI, difeso da: Avv.
Massimo Castrucci Via Giovanni Cagliero  4  20125  Milano  MI,  altre
parti coinvolte: Ag.Ent. Direzione provinciale Roma 2 Via Canton,  20
00144 Roma RM. 
    La Sig.ra Maria Giulia Trova, con ricorso del 17 luglio 2009,  ha
impugnato le cartelle di pagamento n. 09720080292020516001,  relativa
all'IRPEF,  per  l'importo  di  €.548,55  e  n.  09720090129530184006
relativa all'ILOR per C. 34.186,04. 
    La  Commissione  Tributaria  Centrale,  con   due   sentenze   ha
dichiarato la legittimita' degli accertamenti relativi  all'Ilor  per
gli anni 1978 e 1979 a carico della "Carovana Facchini  E.  Fermi"  e
pro quota del socio Rinaldo Trova relativi all'Irpef ed all'Ilor  per
gli stessi anni. Le  imposte  sono  state  ritenute  a  carico  della
ricorrente erede del Sig. Rinaldo Trova. 
    La ricorrente oppone il difetto di sottoscrizione, in quanto,  la
mancanza di sottoscrizione  rende  le  cartelle  nulle  ed  indica  a
sostegno della tesi difensiva, la sent. n. 63/09/09 della  C.T.R.  di
Bari, che ha precisato che:  "Le  cartelle  di  pagamento  emesse  in
relazione a ruoli consegnati prima del 1° agosto  2007  afflitte  dal
vizio di sottoscrizione sono annullabili, quelle, invece,  successive
al 1° luglio 2007 sono nulle per effetto  di  un  inasprimento  della
sanzione, nullita', che  il  legislatore  ha  voluto  imprimere  alla
medesima fattispecie" e sottolinea che non puo' ritenersi  valida  la
sottoscrizione c.d. "a stampa" poiche' in base  al  D.lgs.  07  marzo
2005 n. 82 qualsiasi  documento  della  P.A.  che  sia  generato  con
strumenti informatici o telematici, come le cartelle impugnate  ed  i
rispettivi ruoli, deve essere sottoscritto esclusivamente  con  firma
elettronica, digitale o autenticata, tale da consentire,  a  pena  di
inesistenza dello stesso atto, l'identificazione del sottoscrittore e
l'immodificabilita' dell'atto. 
    La contribuente oppone, inoltre,  il  difetto  di  legittimazione
passiva, in quanto le cartelle le sono state notificate in proprio  e
non nella qualita' di erede, in realta' risulta obbligata  nella  sua
qualita' di coerede del padre e asserisce il difetto di  motivazione,
in quanto, le indicazioni riportate in cartella non sono  sufficienti
ad indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla  base
delle pretese,  ne'  a  consentire  il  diritto  alla  difesa  ed  in
particolare, lamenta che le somme del "dettaglio addebiti"  non  sono
verificabili nel calcolo, non sono indicate  le  aliquote  applicate,
non e' indicato il tasso d'interesse utilizzato, non sono indicati  i
termini iniziali e  finali  per  il  calcolo  degli  interessi,  sono
richieste sanzioni non irrogabili agli eredi, non sono considerate le
modalita' di calcolo delle sanzioni, non e' chiaro quale  sia  l'atto
d'accertamento delle sanzioni. 
    La Sig.ra Trova  lamenta,  inoltre,  la  carenza  di  motivazione
dell'atto, in violazione dell'art. 7 della legge 27  luglio  2000  n.
212 e precisa che la Corte  costituzionale  con  l'ordinanza  del  21
aprile 2000  n.  117  ha  affermato  che  :"appare  evidente  che  il
rimettente ha omesso di  considerare  che  l'obbligo  di  motivazione
degli atti amministrativi e' ora in via generale imposto dall'art.  3
della legge 7 agosto 1990 n. 241, la  stessa  Suprema  Corte  con  la
sentenza n. 18415 del 16  settembre  2005  ha  affermato  che.  "alla
cartella di  pagamento  devono  ritenersi,  comunque,  applicabili  i
principi d'ordine generale  per  ogni  provvedimento  amministrativo,
previsti dall'art. 3 della L. 7 agosto 1990 n.  241,  ponendosi,  una
diversa interpretazione, in insanabile contrasto con l'art. 24 Cost." 
    La contribuente oppone, ancora, l'illegittimita' del compenso  di
riscossione, poiche', nelle cartelle di  pagamento  impugnate,  oltre
alle imposte, agli interessi e alle sanzioni e'  stato  richiesto  il
pagamento di "un compenso di riscossione" a titolo  di  remunerazione
del servizio svolto dalla Soc.  Equitalia  Gerit,  quest'importo,  ai
sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 112/99  e'  pari  ad  una  percentuale
dell'importo iscritto a ruolo da determinarsi, per ogni biennio,  con
decreto ministeriale ed attualmente e' fissato nella misura del 4,65%
delle somme iscritte a ruolo,  ai  sensi  dell'art.  1  del  D.M.  17
novembre 2006.Quest'importo  era  inizialmente  dovuto  dal  debitore
solamente in caso di mancato pagamento della  somma  dovuta  entro  i
termini di scadenza della cartella di  pagamento,  con  le  modifiche
introdotte dal D.L. 262/06 e' stato previsto che sia  sempre  dovuto,
anche, se il pagamento della cartella avviene nel termine di sessanta
giorni dalla notifica, in questo modo, se il pagamento e' nei termini
e' dovuto il compenso del 4,65%, se invece il pagamento avviene oltre
tale termine, il compenso e' determinato secondo percentuali  fissate
in  misura  differente  a   seconda   dell'ambito   territoriale   di
appartenenza del contribuente. Il regime descritto non  puo'  trovare
applicazione qualora i  fatti  imponibili  risalgano  ad  un  periodo
d'imposta precedente rispetto  alla  data  d'entrata  in  vigore  del
regime stesso, introdotto dall'art. 2 del  D.L.  262/06,  entrato  in
vigore il 3 ottobre 2006. Le cartelle sono, pertanto, illegittime sia
perche' manca  qualsiasi  motivazione  della  pretesa  in  ordine  al
calcolo  delle  sanzioni,  sia  perche'  il   sistema   sanzionatorio
tributario e' caratterizzato dall'irretroattivita'  delle  norme  che
introducono pene piu' gravi per i contribuenti. 
    La  ricorrente  solleva  l'incidente  di  costituzionalita'   con
riferimento all'art. 3 Cost. e quindi del principio  di  uguaglianza,
in quanto, in base ai criteri indicati,  i  compensi  di  riscossione
sono diversi a seconda dell'ambito territoriale di  appartenenza  del
contribuente e variano  in  base  a  circostanze  indipendenti  dalla
condotta del contribuente, all'art. 53 Cost., in quanto la previsione
dei compensi nella misura minima del 4,65% non e' collegata ad alcuna
capacita' contributiva del contribuente, all'art. 97 Cost, ossia  del
buon andamento della P.A., in quanto, il compenso risulta  dovuto  in
assenza di una qualsiasi attivita' dell'Agente di riscossione. 
    L'Agenzia delle Entrate di Roma 6,  si  e'  costituita  ai  sensi
dell'art. 23 del D.Lgs. 546/92, presentando controdeduzioni, in  data
19 ottobre 2009 ed opponendo che la cartella di  pagamento  impugnata
deriva dall'iscrizione a ruolo delle maggiori  imposte  appurate  con
avviso di accertamento relativo agli anni d'imposta 1978 e 1979. 
    L'Agenzia precisa che la sentenza  della  commissione  Tributaria
Centrale  n.   515/23/2007   ha   ritenuto   fondato   il   principio
dell'Ufficio, secondo cui la societa' ricorrente  non  poteva  essere
qualificata come una cooperativa di produzione lavoro, per  l'assenza
della corrispondente veste giuridica. 
    L'Agenzia ha proceduto  al  recupero  degli  importi  decisi  nei
confronti dei  soci,  della  societa'  Carovana  Facchini  E.  Fermi,
ritenendoli responsabili  per  i  debiti  tributari  della  societa',
considerato che si tratta di societa' di fatto, a cui si applicano le
norme riguardanti le societa' in nome collettivo e  precisa  che,  ai
sensi  degli  artt.  2267,  2291  e   2313   c.c.   avendo   tentato,
infruttuosamente, di escutere il patrimonio di una societa'  in  nome
collettivo  per  il   soddisfacimento   di   crediti   derivanti   da
obbligazioni tributarie, il regime di  responsabilita'  illimitata  e
solidale dei soci, comporta  che  questi  bene  possono  ricevere  la
notificazione del solo avviso di mora senza che debba preliminarmente
notificarsi loro l'avviso di  accertamento  sul  quale  si  fonda  la
pretesa erariale. 
    La responsabilita' dei soci delle societa'  di  fatto,  che  sono
equiparabili alle societa' in nome collettivo irregolari, e' solidale
ed illimitata verso i terzi da parte di tutti i soci e  non  solo  di
coloro che hanno agito in nome della  societa',  sussiste,  pertanto,
l'obbligo illimitato e solidale degli stessi in relazione  ai  debiti
tributari della societa' e quindi, si manifesta legittima la  pretesa
di riscossione. 
    L'Agenzia oppone, inoltre, che le presunte irregolarita' relative
alla notifica devono essere ascritte esclusivamente al Concessionario
del Servizio  di  Riscossione  dei  Tributi,  in  quanto,  rientranti
nell'ambito di competenza istituzionale di quest'ultimo,  per  quanto
riguarda l'altra eccezione relativa alla  mancata  sottoscrizione  ed
alla conseguente nullita' della cartella, precisa che  nel  complesso
di norme del diritto tributario non e' rintracciabile una  norma  che
imponga quest'obbligo, oppone, ancora, che la cartella  di  pagamento
non  puo'  essere  equiparata  ad  un  atto  amministrativo,  che  la
sottoscrizione non e' un elemento essenziale dell'atto amministrativo
e  che  lo  sviluppo  delle  tecnologie  dell'informazione  e   delle
telecomunicazioni hanno indotto il legislatore  a  prevedere  diverse
ipotesi in cui gli atti amministrativi sono  affrancati  dalla  firma
del titolare dell'ufficio da cui promanano e che la  firma  autografa
e' sostituita dall'indicazione a stampa nel  documento  prodotto  dal
sistema automatizzato, del soggetto responsabile. 
    L'Agenzia  oppone,  infine,  che  e'  assolutamente   irrilevante
l'indicazione del responsabile del procedimento, in quanto, l'art.  7
della Legge 212/2002 non ha previsto  alcuna  sanzione  nel  caso  di
omessa o incompleta indicazione degli elementi in esso contenuti. 
    Le controdeduzioni si concludono con la richiesta di rigetto  del
ricorso e di condanna del ricorrente alle spese di giudizio. 
 
                        Motivi dell'ordinanza 
 
    La Commissione, considerato,  che,  la  ricorrente  ha  sollevato
l'incidente di costituzionalita' e  che  sussiste  la  non  manifesta
infondatezza della questione sollevata,  ritiene  opportuno  emettere
quest'ordinanza di rinvio degli atti alla  Corte  costituzionale  per
accertare  la  sussistenza  o  meno  dell'incostituzionalita'   degli
articoli indicati. 
    Il Collegio osserva che la ricorrente ha ritenuto illegittimo  il
c.d. "compenso di riscossione" poiche', nelle cartelle  di  pagamento
impugnate, oltre alle imposte, agli  interessi  e  alle  sanzioni  e'
stato  richiesto  il  pagamento  di   quest'importo   a   titolo   di
remunerazione del servizio svolto  dalla  Soc.  Equitalia  Gerit.  Il
compenso, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 112/99, e'  pari  ad  una
percentuale dell'importo iscritto a ruolo da determinarsi,  per  ogni
biennio, con decreto ministeriale e che e' attualmente fissato  nella
misura del 4,65% delle somme iscritte a ruolo, ai sensi  dell'art.  1
del D.M. 17 novembre 2006. 
    Quest'importo era inizialmente dovuto dal debitore, solamente  in
caso di mancato pagamento della somma  dovuta,  entro  i  termini  di
scadenza della cartella di pagamento, con le modifiche introdotte dal
D.L. 262/06 e' stato previsto che sia  sempre  dovuto,  anche  se  il
pagamento della cartella avviene nel termine di sessanta giorni dalla
notifica, in questo modo, se il pagamento e' nei termini e' dovuto il
compenso del  4,65%,  se  invece  il  pagamento  avviene  oltre  tale
termine, il compenso e' determinato secondo  percentuali  fissate  in
misura differente a seconda dell'ambito territoriale di  appartenenza
del contribuente. Il regime descritto non puo'  trovare  applicazione
qualora  i  fatti  imponibili  risalgano  ad  un  periodo   d'imposta
precedente rispetto alla data d'entrata in vigore del regime  stesso,
introdotto dall'art. 2 del  D.L.  262/06,  entrato  in  vigore  il  3
ottobre 2006. Le cartelle sono,  pertanto,  illegittime  sia  perche'
manca qualsiasi motivazione della pretesa in ordine al calcolo  delle
sanzioni,  sia  perche'  il  sistema  sanzionatorio   tributario   e'
caratterizzato dall'irretroattivita' delle norme che introducono pene
piu' gravi per i contribuenti. 
    La  ricorrente  solleva  l'incidente  di  costituzionalita'   con
riferimento all'art. 3 Cost. e quindi del principio  di  uguaglianza,
in quanto, in base ai criteri indicati,  i  compensi  di  riscossione
sono diversi a seconda dell'ambito territoriale di  appartenenza  del
contribuente e variano  in  base  a  circostanze  indipendenti  dalla
condotta del contribuente,  ed  infatti  quest'interpretazione  della
legge introdurrebbe nel nostro ordinamento una discriminazione basata
sull'appartenenza al territorio, completamente in  contrasto  con  il
principio di uguaglianza formale e materiale voluta  dal  legislatore
costituzionale e creerebbe un sistema di pretese fiscali estranee  al
principio di parita' dei cittadini davanti alla  legge  riconoscendo,
al contempo, all'Amministrazione Finanziaria un  potere  autoritativo
eccessivo rispetto ai valori  costituzionali,  produrrebbe,  inoltre,
una   disarticolazione   dell'intero   sistema    fiscale    lasciato
all'arbitrio delle Agenzie, con riferimento  all'art.  53  Cost.,  in
quanto la previsione dei compensi nella misura minima del  4,65%  non
collegata  ad  alcuna  capacita'   contributiva   del   contribuente,
causerebbe una discriminazione tra i contribuenti producendo  sia  un
danno diretto, in quanto, si vedrebbero privati del diritto a  dosare
la propria contribuzione in base al  reddito,  scegliendo  in  questo
modo l'intensita' delle proprie prestazioni lavorative, sia un  danno
indiretto, determinato dalla conseguente  diminuzione  della  propria
fiducia nel sistema fiscale, percepito non come strumento di sviluppo
della collettivita' bensi' quale elemento esclusivamente  ostacolante
il libero esercizio  delle  arti  e  dei  mestieri,  con  riferimento
all'art. 97 Cost, ossia del buon andamento della P.A., in quanto,  il
compenso  risulta  dovuto  in  assenza  di  una  qualsiasi  attivita'
dell'Agente di riscossione, violando in questo modo sia il  principio
amministrativistico  dell'imparzialita'  e  della  trasparenza  delle
scelte  della  P.A.  sia  il  principio  di  natura  civilistica   ed
applicabile all'Equitalia Gerit S.P.A. in quanto,  appunto,  soggetto
privato della corrispettivita' delle prestazioni.