Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), rappresentato e difeso in virtu' di legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (fax 06/96514000 PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Veneto, in persona del suo Presidente pro-tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge regionale del Veneto n. 31 del 10 agosto 2012, pubblicata nel B.U. Veneto 17 agosto 2012 n. 67 per contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera s, e 117, primo e terzo comma, della Costituzione (delibera del Consiglio dei ministri del 9 ottobre 2012). Fatto Sul Bollettino della Regione Veneto n. 67 del 17 agosto 2012 e' stata pubblicata la legge regionale n. 31 del 10 agosto 2012, intitolata «Norme regionali in materia di benessere dei giovani cani», che disciplina le attivita' di movimento di cani giovani e gli insegnamenti comportamentali da impartire ad essi al fine di favorirne il benessere. In particolare, l'art. 2 di detta legge, rubricato «Disciplina della attivita' di movimento dei giovani cani», stabilisce: «1. La Giunta regionale, sentito l'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI), stabilisce il limite di eta' entro cui i cani di ogni razza sono definiti giovani cani ai fini dell'applicazione della presente legge. 2. Le attivita' di movimento possono riguardare solo giovani cani iscritti alla anagrafe canina ed identificati ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e non puo' svolgersi contemporaneamente nei confronti di piu' di due soggetti. 3. Le attivita' di movimento di giovani cani, ivi compresi quelli da destinare all'esercizio di attivita' venatoria, sono consentite, con insegnamenti comportamentali secondo lo stile di razza, dall'alba al tramonto su tutto il territorio regionale, ad esclusione: a) delle zone di protezione della fauna previste dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e dalla normativa regionale attuativa; b) delle zone di protezione della fauna previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio» e dalla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 «Piano faunistico-venatorio regionale (2007- 2012)" e successive modificazioni, ivi comprese le aziende faunistico-venatorie. 4. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di movimento di cui al comma 2, il conduttore di giovani cani e' tenuto: a) ad acquisire il consenso scritto del proprietario o del possessore o titolare di altro diritto reale sul fondo in cui esercita l'attivita' di movimento; b) a stipulare polizza di assicurazione di responsabilita' civile per i danni causati a terzi. 5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, detta disposizioni esecutive e di attuazione di cui al presente articolo volte a definire ulteriori modalita' e limiti all'esercizio delle attivita' di movimento di giovani cani, secondo le specificita' delle razze e le peculiarita' agronomiche, faunistiche e orografiche del territorio». Detta norma presenta i seguenti profili di illegittimita' costituzionale. Diritto 1. L'art. 2, comma 2 e comma 3, lett. a) e b), prevedono che le attivita' di movimento dei giovani cani, ivi compresi quelli da destinare all'esercizio dell'attivita' venatoria, possono svolgersi solo nei confronti di due soggetti contemporaneamente (comma 2), e «sono consentite con insegnamenti comportamentali secondo lo stile di razza, dall'alba al tramonto su tutto il territorio regionale, ad esclusione: a) delle zone di protezione della fauna previste dalla legge 11 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e della normativa regionale attuativa; b) delle zone di protezione della fauna previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il periodo venatorio" e dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e dalla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 "Piano faunistico-venatorio regionale (2007/2012)" e successive modificazioni, ivi comprese le aziende faunistiche venatorie» (comma 3). L'art. 3 prevede inoltre che ulteriori limitazioni ai luoghi, agli orari e al periodo di esercizio delle attivita' di movimento dei giovani cani possono essere disposti dalla Province, in relazione alla specificita' dei rispettivi territori o per motivi connessi alla tutela della fauna selvatica, allo stato di emergenza sanitaria e a calamita' naturali. Tali disposizioni, che consentono che due cani di qualsiasi razza, ivi compresi quelli da addestrare all'attivita' venatoria, possano contemporaneamente vagare liberi, privi di guinzaglio, ed essere addestrati «secondo lo stile di razza» su tutto il territorio regionale limitatamente alle zone nelle quali non e' vietata la caccia, senza tuttavia porre alcun limite temporale a tale libero movimento e addestramento, eccedono dalle competenze regionali e violano la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione. Le disposizioni regionali in esame, infatti, consentono il libero movimento e l'addestramento dei cani, ivi compresi quelli da addestrare all'attivita' venatoria, anche nel delicato periodo di nidificazione e dipendenza della fauna selvatica, con la possibilita' che siano arrecati danni o che siano effettuate catture accidentali di fauna nidificante o ancora dipendente dai genitori e che si possano creare altre situazioni di disturbo. Infatti i cani, e in particolare i cani da addestrare all'attivita' venatoria, anche indipendentemente dal loro addestramento (peraltro previsto dalle disposizioni in esame), sono per natura portati a «caricare» e, in alcuni casi, a prelevare la fauna selvatica durante le fasi dell'allenamento o movimento. Cosi disponendo pertanto le citate norme regionali contrastano con l'art. 117 citato. Inoltre, si deve rilevare un contrasto con l'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157 del 1992, che, ai fini della regolamentazione del prelievo venatorio, stabilisce che l'addestramento dei cani puo' essere consentito senza limiti di tempo solo nelle zone di addestramento all'uopo istituite dalle Amministrazioni. Tale norma statale infatti prevede che le regioni predispongono i piani faunistico-venatori, finalizzati a garantire la conservazione delle specie mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, e dispone che gli stessi indichino «le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale.», proprio per evitare che detta fauna selvatica sia disturbata durante i periodi nei quali l'esercizio venatorio e' vietato. La riconducibilita' dell'attivita' di addestramento dei cani all'attivita' venatoria e' stata affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 350 del 1991, secondo la quale «nessun dubbio puo' sussistere in ordine al fatto che "addestramento dei cani", in quanto attivita' strumentale all'esercizio venatorio, debba ricondursi alla materia della "caccia".». Al riguardo l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) - organismo che, ai sensi dell'art. 7 della legge quadro nazionale sulla caccia n. 157/1992 ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, nonche' di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, formulando i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome - ha avuto modo di esprimersi, affermando che consentire l'addestramento e l'allenamento dei cani durante il periodo riproduttivo degli uccelli e dei mammiferi selvatici determina un evidente ed indesiderabile fattore di disturbo, in grado di comportare in maniera diretta od indiretta una mortalita' aggiuntiva per le popolazioni faunistiche interessate, precisando inoltre che questa attivita' dovrebbe essere consentita solo nel periodo che precede l'apertura della caccia in forma vagante, in ogni caso mai prima dei primi di settembre ed escludendo quindi i mesi che vanno da febbraio ad agosto. Nel medesimo parere, I'ISPRA dichiara di avere espresso tali indicazioni nei propri pareri indirizzati alle regioni in merito alle proposte di calendario venatorio. Pertanto le disposizioni in esame che consentono il movimento e l'addestramento dei cani, ivi compresi i cani da addestrare all'attivita' venatoria, sull'intero territorio regionale ove non e' vietata la caccia, senza limiti di tempo, anche durante i periodi in cui l'esercizio venatorio e' vietato, senza circoscrivere detta attivita' alle zone di addestramento all'uopo istituite dalle Amministrazioni ai sensi del citato art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157 del 1992, e senza rispettare il calendario venatorio, si pongono in netto contrasto con la citata disposizione statale, che, dettando norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, stabilisce standard minimi e uniformi di tutela della fauna in tutto il territorio nazionale. Si evidenzia pertanto la violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma lettera s della Costituzione. 2) L'art. 2, comma 2, e' inoltre censurabile sotto un altro aspetto. Tale disposizione infatti, precisando che «le attivita' di movimento possono riguardare solo giovani cani iscritti alla anagrafe canina ed identificati ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60», fa riferimento ad un tipo di identificazione, effettuata (ai sensi del richiamato art. 4) mediante tatuaggio, che contrasta sia con la normativa comunitaria, in violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., sia con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute, riguardanti le metodologie per l'identificazione dei cani, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. L'art. 4, primo comma, del Regolamento (CE) n. 998/2003 (Regolamento del parlamento europeo e del consiglio del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di Polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, pubblicato nella G.U.U.E. 13 giugno 2003, n. L 146, e entrato in vigore il 3 luglio 2003), prevede infatti che, dopo un periodo transitorio (di otto anni) nel corso del quale sono consentiti quali mezzi di identificazione dei cani sia il tatuaggio sia il sistema elettronico di identificazione (c.d. trasponditore), a decorrere dal 3 luglio 2012 i cani si considerano identificati solo se dotati del sistema elettronico di identificazione (trasponditore). Per espresso disposto della normativa comunitaria, pertanto, dopo il periodo transitorio l'unico mezzo di identificazione ammissibile e' costituito dal sistema elettronico di identificazione, cioe' dal microchip. La disposizione regionale in esame contrasta inoltre con l'ordinanza ministeriale del 6 agosto 2008 («Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina») - la cui efficacia e' stata da ultimo prorogata (con ordinanza ministeriale del 19 luglio 2012) fino al febbraio 2013 - che, dopo aver stabilito, all'art. 1, primo comma, l'obbligo di provvedere all'identificazione ed alla registrazione dei cani, in conformita' alle disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, dispone, all'art. 1, secondo comma, che il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip. La normativa statale citata prevede pertanto che l'identificazione e la registrazione dei cani debba avvenire mediante applicazione di apposito microchip, ribadendo, peraltro, quanto gia' stabilito dall'accordo 6 febbraio 2012 stipulato in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy), che sancisce, all'art. 4, primo comma, l'impegno ad introdurre misure dirette a ridurre il fenomeno del randagismo, in particolare mediante «l'introduzione del microchip, come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a decorrere dal 1° gennaio 2005». La disposizione regionale in esame, pertanto, contrasta sia con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in quanto difforme dal citato regolamento comunitario, sia con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto difforme dai principi fondamentali, di cui alla legislazione statale richiamata, in materia di tutela della salute. Come precisato dall'ordinanza citata, infatti, le disposizioni ivi dettate si giustificano in considerazione dei «rilevanti problemi di salute pubblica derivanti dal predetto randagismo dei cani, quali il possibile diffondersi di malattie infettive, l'incremento degli incidenti stradali, i casi di aggressione dei cani rinselvatichiti e l'incremento dello stesso randagismo». Cio' determina, infatti, la necessita' di «far effettuare in maniera contestuale l'identificazione e la registrazione di tutta la popolazione canina presente sul territorio nazionale, utilizzando strumenti e modalita' uniformi per tutte le regioni e province autonome, allo scopo di anagrafare il maggior numero possibile degli animali in questione e consentirne un controllo ed una gestione adeguati». Pertanto la disposizione in esame risulta illegittima per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s, e 117, primo e terzo comma della Costituzione.