LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso 544-2006 proposto da Coldereiser S.r.l. (c.f. 00192190213), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Asiago 8 - int. 2, presso l'avvocato Villani Ludovico Ferdinando, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Bauer Maximilian Walther, Kollensperger Hans Jurgen, giusta procura a margine del ricorso, ricorrente; Contro Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, Perathoner Erich, Comune di Santa Cristina Valgardena; Intimati sul ricorso 4976-2006 proposto da Perathoner Erich (c.f. PRTRCH66H12B150L), elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico Confalonieri 5, presso l'avvocato Manzi Luigi, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Vescoli Michael, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale; Controricorrente e ricorrente incidentale contro Coldereiser S.r.l., intimata, avverso la sentenza n. 73/2005 della Corte d'Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, depositata il 22 marzo 2005; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 giugno 2012 dal consigliere dott. Magda Cristiano; Udito, per la ricorrente, l'avvocato L.F. Villani che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale; Udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'avvocato E. Coglitore, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale, rigetto del ricorso principale; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Carlo Destro che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. In Fatto La Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 22 marzo 2005, decidendo nel giudizio di opposizione alla stima proposta da Erich Perathoner nei confronti della Colderaiser S.r.l., ha liquidato in € 42.151,20 l'indennita' dovuta dalla convenuta all'attore per l'imposizione di una servitu' di pista da sci su un terreno di 16.212 mq. di sua proprieta', sito nel territorio di Santa Cristina Valgardena, ed in € 648,48 annui quella dovutagli a titolo di risarcimento per le perdite di raccolto passate e future. La Corte territoriale ha affermato che doveva farsi applicazione dell'art. 9 della legge provinciale n. 6 del 1981, non abrogata, ma solo modificata, per effetti marginali, dai commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge provinciale n. 10 del 1991 e che l'indennita' andava pertanto liquidata in misura pari al 10% del valore del terreno; ha quindi ritenuto che detto valore andasse determinato alla stregua dei criteri di classificazione emergenti dall'art. 8 della legge provinciale n. 10 del 1991 e che, trattandosi di suolo destinato a insediamento produttivo, l'indennita' dovesse essere rapportata al valore di mercato dell'immobile, che ha stimato in € 26 al mq. La sentenza e' stata impugnata da Colderaiser S.r.l. con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ed illustrato da memoria, cui il Perathoner ha resistito con controricorso, proponendo al contempo ricorso incidentale condizionato. Con il primo motivo, la ricorrente principale, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 della L.P. Bolzano n. 10/91, contesta che potesse nella specie farsi applicazione dell'art. 9 della legge provinciale n. 6 del 1981, che determina in una percentuale fissa la diminuzione del valore dell'immobile soggetto a servitu' di pista da sci, anziche' del citato articolo 10 della legge provinciale n. 10/91, che prevede che detta percentuale debba essere stabilita dall'apposita commissione istituita ai sensi dell'art. 11 della legge medesima. Rileva che la commissione aveva ritenuto la perdita di valore del terreno di proprieta' del Perathoner pari al 7% e sostiene che tale misura doveva restare invariata. Con il secondo motivo, la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 10 della legge provinciale Bolzano e dell'art. 5-bis della legge n. 359/92, nonche' vizio di motivazione, dopo aver mosso numerose critiche alla relazione del ctu incaricato di stimare il fondo, osserva: che il terreno per cui e' causa, alla data di emissione del decreto di asservimento, era sito in zona "verde alpino", ad altitudine superiore ai 1600 m. s.l.m, e percio' soggetto a vincolo generale di inedificabilita', ai sensi dell'art. 1, legge provinciale n. 16/1970, come modificato dall'art. 1 della legge provinciale n. 23/87, sicche' non poteva che essere valutato come terreno agricolo; che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 80 del 1996, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, 1° comma, della legge della provincia di Bolzano n. 10/91 nella parte in cui determina l'indennita' di espropriazione con criterio non adeguato alla distinzione, introdotta dall'art. 5-bis della legge n. 359/92, fra terreni edificabili e terreni agricoli o non edificabili; che pertanto la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto della predetta distinzione e stimare il terreno tenendo conto della sua classificazione agricola. Con il terzo motivo, Coldaraiser lamenta, infine, che nel dispositivo della sentenza l'indennita' annuale dovuta al Perathoner sia stata determinata in € 648,48, in contrasto con quanto affermato nella motivazione, laddove il giudice aveva determinato detta indennita' in € 486,36. Con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato, il Perathoner denuncia violazione dell'art. 10 della legge provinciale n. 10/91, rilevando che, nell'ipotesi in cui l'art. 9 della legge provinciale n. 6 del 1981 dovesse ritenersi effettivamente abrogato dalla citata legge n. 10/91, secondo quanto dedotto dalla ricorrente principale, la percentuale di riduzione del valore del fondo del 10% fissata dalla Corte territoriale risulterebbe palesemente inadeguata, atteso che il ctu l'ha determinata nella misura del 50%. In diritto Questa Corte dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 8 comma 3, legge della provincia di Bolzano n. 10/91, cosi come sostituito dall'art. 38, comma 7-bis, della legge provinciale n. 4 del 2008, applicabile al presente giudizio in virtu' della disposizione transitoria di cui al successivo art. 43, comma 3 della medesima legge n. 4/08, la quale prevede l'applicabilita' del citato art. 38, comma 7-bis a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennita' sia divenuta definitiva per scadenza del termine per proporre opposizione ovvero per passaggio in giudicato della sentenza sull'opposizione, e dunque intende per procedimenti espropriativi in corso anche quelli in cui sia stato gia' emesso il decreto di esproprio (o di asservimento), ma la misura dell'indennita' risulti, come nella specie, ancora controversa fra le parti. Il comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 10/91, cosi come sostituito dal comma 7-bis dell'art. 38 della legge provinciale n. 4 del 2008, dispone che l'indennita' di espropriazione per le aree non edificabili consiste nel giusto prezzo da attribuire, entro i valori minimi e massimi stabiliti dalla commissione di cui all'art. 11, all'area quale terreno agricolo considerato libero da vincoli di contratti agrari, secondo il tipo di coltura in atto al momento dell'emanazione del decreto di cui all'art. 5. La predetta disposizione normativa, che all'evidenza non appare suscettibile di un'interpretazione diversa da quella letterale, stabilisce un criterio di determinazione delle indennita' dei suoli non edificabili (nei quali devono ritenersi necessariamente compresi i suoli agricoli) siti nel territorio della provincia di Bolzano del tutto disancorato dal loro effettivo valore di mercato. Invero, ancorche' non possa escludersi che valore di mercato e valore agricolo minimo o massimo di tali categorie di immobili siano talvolta, in concreto, coincidenti, non v'e' dubbio che assai spesso il primo valore risulti (anche notevolmente) superiore al secondo, in quanto l'appetibilita' di un terreno sul mercato non dipende solo dalla sua edificabilita', ma da molteplici altri fattori, primi fra tutti la sua posizione e le concrete possibilita' di suo sfruttamento per fini diversi dalla coltivazione. La questione e' rilevante nel presente giudizio. Col secondo motivo di ricorso Coidreiser S.r.l. ha lamentato l'erronea individuazione, da parte della Corte d'Appello del criterio in base al quale determinare l'indennita' di asservimento del terreno oggetto di causa. La Corte di merito ha ritenuto che l'area fosse caratterizzata "da intrinseca capacita' produttiva di tipo non agricolo" ed ha pertanto affermato che doveva farsi applicazione del comma 5 dell'art. 8 della legge provinciale n. 10/91, secondo il quale per le "aree su cui esistono edifici, impianti o opere di urbanizzazione l'indennita' consiste nel giusto prezzo che l'area avrebbe avuto in una libera contrattazione di compravendita al momento di emissione del decreto." Si legge piu' avanti, nella motivazione, che "sebbene i terreni fossero rimasti pacificamente inclusi in una zona destinata a verde alpino e sebbene sugli stessi non esistessero edifici, impianti od opere di urbanizzazione, la loro naturale predispozione all'uso quale pista da sci basta ad imprimere agli stessi la qualifica di aree contraddistinte da un'evidente produttivita' di tipo industriale, venuta a prevalere ampiamente sulla destinazione agricola, al punto da rendere questa del tutto trascurabile ...e' infatti notorio come i pendii caratterizzati da connotati morfologici tali da renderli idonei alla realizzazione di piste da sci e nel contempo compatibili con le esigenze ambientali siano estremamente rari, e come siffatta predisposizione finisca per valorizzarli automaticamente, privilegiandoli rispetto ad altri meno indicati e provocando puntualmente l'insediamento sugli stessi, o nelle loro vicinanze, di impianti di risalita finalizzati al loro sfruttamento turistico o commerciale. E' quindi fin troppo evidente come, in casi del genere, l'autentico e fondamentale fattore produttivo sia rappresentato proprio dai terreni aventi le richieste caratteristiche strutturali, mentre gli impianti di risalita non assolvono che a una funzione meramente strumentale e secondaria....". Sennonche', secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'art. 8, comma 5, della citata legge n. 10 del 1991 si riferisce soltanto alle aree sulle quali siano stati costruiti edifici ed installate attrezzature od opere di urbanizzazione tali da avere impresso al terreno una stabile trasformazione, cosi da rendere attuali le originarie e, quindi, necessariamente preesistenti potenzialita' edificatorie del terreno, e non a qualunque fondo (anche non edificatorio) sul quale sussista un qualsiasi manufatto assimilabile a quelli indicati dalla norma (Cassazione civile, sez. I, 03/06/2010, n. 13461). Il suolo asservito e' invece classificato nel p.u.c. adottato il 24 settembre 1997, e vigente alla data di emissione del decreto di asservimento (21 dicembre 2002), come "verde alpino, prato di montagna" ed evidenziato come "pista da sci', ovvero, ai sensi dell'art. 19 p.u.c., "destinato all'esercizio della pratica sportiva invernale"; si tratta, pertanto, di terreno sul quale "e' vietata qualsiasi edificazione ad esclusione del lavori strettamente necessari per l'allestimento e la manutenzione delle piste" e che non puo' essere equiparato, ai fini della stima dell'indennita', alle aree su cui esistono edifici, impianti od opere di urbanizzazione. Ne consegue che il motivo di ricorso con il quale Coldraiser S.r.l. lamenta che il terreno non sia stato valutato come agricolo appare fondato. La sentenza impugnata andrebbe pertanto cessata, e la causa andrebbe rinviata al giudice del merito per la determinazione dell'indennita' in base al criterio di cui all'art. 8, comma 3 della prov. n. 10 del 1991, non essendo rilevante che la ricorrente abbia erroneamente individuato la norma violata nell'art. 5-bis della legge n. 359/92, omettendo di considerare che il testo del ridetto art. 8 della legge provinciale n. 10/91 vigente alla data di emanazione della sentenza impugnata era gia' stato modificato dall'art. 18 della legge provinciale n. 1 del 1997, il quale, recependo il dettato della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 1996, vi aveva introdotto la distinzione fra suoli edificabili e suoli agricoli e che, in particolare, il comma 3 della norma all'epoca vigente gia' prevedeva che per le aree site al di fuori dei centri edificati o prive di potenzialita' edificatoria l'indennita' va commisurata al giusto prezzo, fra i valori minimi e massimi, che deve essere attribuito all'area quale terreno agricolo considerato libero da vincoli di contratti agrari, secondo il tipo di coltura in atto al momento dell'emanazione del decreto di cui all'art. 5. Va aggiunto che, secondo quanto dedotto dalla ricorrente e confermato dalla ctu disposta in corso di causa, il valore agricolo determinato dalla commissione provinciale per il tipo di coltura (malga) praticata sul fondo per cui e' causa oscilla fra un minimo di euro 0,60 ed un massimo di euro 0,80 a mq. Ne consegue che, alla stregua della disciplina vigente, il Perathoner si vedrebbe liquidare dalla Corte territoriale un'indennita' irrisoria rispetto a quella determinata in base al valore di mercato del suolo, stimato dal giudice del merito in euro 26 a mq. Non appare, pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. comma 3 dell'art. 8 della legge della provincia di Bolzano n. 10/91, cosi' come sostituito dai comma 7-bis dell'art. 38 della legge provinciale n. 4 del 2008, per violazione dell'art. 117, 1° comma Cost., nel testo introdotto dalla legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, per il suo contrasto con le norme internazionali convenzionali ed, in particolare, con l'art. 1 del Primo protocollo addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificato, unitamente alla Convenzione, dalla legge n. 848/55. L'art. 1 del Primo protocollo addizionale della CEDU stabilisce che "Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno puo' essere privato della sua proprieta' se non per causa di utilita' pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e da principi generali del diritto internazionale". La Corte europea dei diritti dell'uomo ha interpretato tale norma in numerose sentenze, dando vita ad un orientamento ormai consolidato, formatosi anche in processi concernenti la disciplina ordinaria dell'indennita' di espropriazione, secondo il quale una misura che costituisce un'ingerenza nel diritto al rispetto dei beni di una persona fisica o giuridica, deve realizzare "un giusto equilibrio" tra le esigenze di interesse generale della comunita' ed il principio della salvaguardia dei diritti e delle liberta' fondamentali. La necessita' di assicurare siffatto equilibrio, secondo la Corte, concerne tutto il contenuto dell'art. 1 del primo Protocollo: anche la disposizione che prevede che nessuno puo' essere privato della sua proprieta' se non per causa di pubblica utilita' e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale va pertanto letta alla luce del primo principio (C. eur., sez. I, 9.3.2006, n. 10162). Al fine di stabilire se le misure adottate da uno stato nell'interesse generale garantiscono un giusto equilibrio e non riversano sul proprietario un peso sproporzionato, occorre prendere in considerazione le modalita' di indennizzo previste dalla leggi interne. A questo proposito la Corte di Strasburgo ha osservato che, senza il versamento di una somma ragionevole in rapporto al valore del bene, la privazione della proprieta' che si realizza attraverso l'esproprio costituisce normalmente un'ingerenza eccessiva e viola l'art. 1 del Primo protocollo e che, in caso di espropriazione isolata di un terreno, soltanto un indennizzo integrale puo' essere considerato ragionevole, mentre la mancanza di un indennizzo integrale, ai sensi dell'art. 1 del Protocollo n. 1, puo' giustificarsi soltanto in presenza di obiettivi legittimi di pubblica utilita' che perseguono misure di riforma economica o di giustizia sociale (C. eur, sez. 1, 29.7.2004 nonche' n. 10162 cit.). Ad avviso di questo giudice, l'art. 8, comma 3 della legge della provincia di Bolzano n. 10/91, cosi come sostituito dal comma 7-bis dell'art. 38 della legge provinciale n. 4 del 2008, prevedendo un criterio di determinazione dell'indennita' di, esproprio dei suoli non edificabili astratto e predeterminato (quale e' quello del valore fra il minimo e massimo attribuito all'area quale terreno agricolo considerato libero da vincoli di contratti agrari, secondo il tipo di coltura in atto al momento dell'emanazione del decreto di cui all'art. 5.), che e' del tutto svincolato dalla considerazione dell'effettivo valore di mercato dei suoli medesimi e che dunque, non assicura il versamento all'avente diritto di un indennizzo integrale o quantomeno "ragionevole", si pone in evidente contrasto con l'art. 1 del primo protocollo addizionale nell'interpretazione datane dalla Corte CEDU. Va escluso, poi, che tale interpretazione confligga con la tutela di interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli della Costituzione, posto che anche l'art. 42, comma III Cost. e' stato costantemente interpretato dalla Corte costituzionale nel senso che, pur non essendo il legislatore tenuto ad individuare un unico criterio di determinazione dell'indennita' valido in ogni fattispecie espropriativa, o ad assicurare l'integrale riparazione della perdita subita dal proprietario espropriato, l'indennita' medesima non puo' mai essere meramente simbolica o irrisoria, ma deve rappresentare un serio ristoro (cfr. C. Cost. n. 5/1980). Del resto, con la sentenza n. 181 del 2011, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5-bis, comma 4 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in combinato disposto con gli articoli 15, primo comma, secondo periodo e 16, commi 5° e 6° della legge n. 865 del 1971 e successive modifiche, codesta Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che l'art. 1 del primo protocollo della CEDU, nelle sue proposizioni, si riferisce , con previsione chiaramente generale, ai beni, senza operare distinzioni in ragione della qualitas rei e che, come gia' posto in luce dalla sentenza n. 348 del 2007, sia la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, sia quella della Corte europea concordano nel ritenere che il punto di riferimento per determinare l'indennita' di espropriazione deve essere il valore di mercato (o venale) del bene ablato; subito dopo aggiungendo che tale punto di riferimento non puo' variare secondo la natura del bene, perche' in tal modo verrebbe meno l'ancoraggio al dato della realta' postulato come necessario per pervenire alla determinazione di una giusta indennita'. Per le medesime ragioni, non appare manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma censurata per violazione dell'art. 42, comma 3 Cost. Non appare, infine, manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 3 della legge della provincia di Bolzano n. 10 del 1991, cosi come sostituito dall'art. 38, comma 7-bis, della legge provinciale n. 4 del 2008, per violazione dell'art. 3 Cost. Il primo comma della norma stabilisce che l'indennita' di espropriazione di un'area edificabile e' determinata in misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione e' finalizzata all'insediamento di attivita' produttive su iniziativa pubblica o all'esecuzione di altri interventi di riforma economico sociale, l'indennita' e' ridotta del 25%. Nelle zone di espansione per l'edilizia residenziale in cui, ai sensi dell'art. 37 comma 1 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, parte della cubatura e' destinata all'edilizia residenziale privata, per le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata, alle relative opere di urbanizzazione ed ai servizi complementari, l'indennita' di espropriazione e' pari al valore venale del bene al momento dell'emanazione del decreto di cui all'art. 5 ridotto del 50%, cio' in considerazione delle aree destinate all'edilizia residenziale privata. Per quella quota parte delle aree delle zone di espansione che viene ceduta al Comune, al sensi dell'art. 37, comma 1-bis, in eccedenza alla misura di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'indennita' di espropriazione corrisponde al valore venale del bene al momento dell'emanazione del decreto di cui all'art. 5. In via generale, pertanto, fatte salve le ipotesi di espropriazione finalizzata all'attuazione di interventi di riforma economico-sociale o di edilizia residenziale agevolata, l'indennita' di esproprio per i suoli edificabili siti nel territorio della provincia di Bolzano e' oggi corrispondente al valore di mercato del bene. L'adozione del diverso criterio - astratto e predeterminato - dettato, per i suoli agricoli e per i suoli non edificabili, dalla norma della cui legittimita' costituzionale si dubita crea allora un'ingiustificata disparita' di trattamento fra proprietari, non scorgendosi alcuna plausibile ragione in base alla quale il diritto a percepire un indennizzo commisurato al valore venale dell'area ablata non debba essere riconosciuto anche a coloro che possiedono un terreno che non ha vocazione edilizia.