IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 368 del 2012, proposto da:  J.S.,  rappresentato  e
difeso dall'avv. Massimo Proietti, con domicilio eletto presso l'avv.
Emanuele Massuoli in Perugia, via della Pallotta, 5/I; 
    Contro  U.T.G.  Prefettura  di  Terni;  Ministero   dell'interno,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura  Distrettuale  dello
Stato, domiciliato presso la stessa in Perugia, via degli Offici, 14; 
    Per l'annullamento: 
        del provvedimento di revoca della patente di guida emesso  il
14 maggio 2012 e notificato in data 30 maggio 2012; 
        dei provvedimenti comunque correlati a quello impugnato. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto  l'atto  di   costituzione   in   giudizio   di   Ministero
dell'interno; 
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° agosto  2012  il
dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    1 - Viene impugnato  il  provvedimento  con  il  quale  e'  stata
revocata la patente di guida del ricorrente giacche'  condannato  per
reati in materia di stupefacenti ai sensi del combinato disposto  dei
commi 1° e 2° dell'art. 120 d.lgs. 30 aprile  1992,  n.  285  (Codice
Della Strada, poi C.D.S.) come modificato  dall'art.  3,  comma  52°,
lett. a) L. 15 luglio 2009, n. 94. 
    L'Amministrazione si e' costituita in giudizio controdeducendo. 
    2  -  Cio'  premesso,  si  rileva  che  la   riconduzione   della
fattispecie nell'ambito applicativo del combinato disposto dei  commi
1° e 2° dell'art 120 cit. e' fuor di dubbio. 
    In piu', la chiarezza della norma  esclude  ogni  interpretazione
costituzionalmente orientata. 
    La  sua  cogenza,  poi,  connota  come  vincolati  gli   inerenti
provvedimenti applicativi (arg. da: Cons. Stato, Sez.  VI,  4  luglio
2011 n. 3965)  per  cui  essi  non  necessitano  di  una  particolare
motivazione  ed  ogni  vizio  meramente  formale   (quale   per   es.
l'omissione delle garanzie  partecipative  ex  L.  n.  241/1990)  non
produce la loro  illegittimita'  (art.  21-octies,  2°  comma  L.  n.
241/1990). 
    Ragioni, tutte, per le quali si dovrebbe addivenire ad un rigetto
del ricorso. 
    3 -  Tuttavia,  si  nutrono  dubbi  sulla  costituzionalita'  del
combinato disposto dei commi 1° e 2°  del  ridetto  art.  120  C.D.S.
nella parte in cui fa  derivare  automaticamente  dalla  condanna  il
divieto di conseguire la patente di guida e la consequenziale  revoca
di quella eventualmente posseduta. 
    Cio', per i motivi di seguito illustrati. 
    A - Contrasto con l'art. 3 della Costituzione per violazione  dei
principi di ragionevolezza e proporzionalita'. 
    a.1 - Per vero,  il  diniego  automatico  trova  ragione  in  una
valutazione legislativa di disvalore  sodale  correlata  alla  natura
della condanna, valutazione in  se'  non  illogica,  considerando  il
grave danno sociale correlato alla diffusione degli stupefacenti. 
    Tuttavia, e' l'automatismo applicativo  di  tale  valutazione  ad
apparire non ragionevole. 
    Difatti,  quella   valutazione   astratta   deve   applicarsi   a
fattispecie del tutto diverse  che  non  possono  essere  accomunate,
quanto  alle  conseguenze  di  cui  trattasi,  prescindendo  da   una
valutazione    discrezionale    dei    singoli    casi    da    parte
dell'Amministrazione. 
    a.2 - Ad avviso del Collegio dovrebbe infatti tenersi  conto  non
solo della natura dei reati commessi, ma anche  della  loro  concreta
gravita' e, soprattutto, dell'iter di emenda percorso da ciascun reo,
indipendentemente  dall'esistenza  di   provvedimenti   riabilitativi
stricto sensu, contemplati dalla norma. 
    Il tutto, sulla base della  comune  esperienza  e  dell'ordinario
buon senso (Corte cost. n. 172/2012 pag. 8 par. 7.1). 
    Invero,  si  e'  dell'opinione  che  gli   automatismi   comunque
afflittivi non siano, almeno di  norma,  compatibili  con  il  quadro
costituzionale. Tanto si desume, in particolare, dalle Sentenze della
Corte costituzionale (concernenti differenti materie) n. 172  cit.  e
n. 31/2012; n. 231 e n. 164/2011; n. 265 e n. 139/2010. 
    a.3  -  Considerato  quanto  precede,  non  si  ritiene   nemmeno
possibile applicare in via esegetica i principi stabiliti dalla Corte
nella ridetta Sentenza n. 172/2012, con la quale sono state  accolte,
in tema di regolarizzazione del lavoro extracomunitario,  censure  di
incostituzionalita' analoghe a quelle qui sollevate. 
    Questo perche' quella  Sentenza  concerne  norme  che  prevedono,
quale automatica conseguenza (per non dire intrinseca caratteristica)
della  condanna,   una   presunzione   di   pericolo   (rectius,   di
pericolosita' del reo), elemento di fatto del  quale  e'  ragionevole
verificare l'effettiva sussistenza di volta in volta. 
    Invece, nel caso del ripetuto art. 120 si e' in  presenza  di  un
giudizio   legislativo   di   disvalore   morale   (risulta   persino
dall'epigrafe  della  norma)  che,  ontologicamente,   e'   di   tipo
socio-filosofico,  quindi  astratto  e  non  classificabile  come  un
elemento di fatto. 
    Pertanto, l'accertamento prospettato nel precedente paragrafo  5,
non sarebbe volto a verificare l'effettiva sussistenza  di  un  fatto
presunto (il pericolo), ma la possibilita' di superare, per  avvenuta
emenda, quel giudizio morale negativo. 
    Si tratterebbe cioe' di valutare l'eventuale sopravvenienza di un
elemento (l'emenda) successivo ed estrinseco rispetto alla  condanna,
della quale testa immutato il disvalore astratto. 
    a.4 - Ne discende che un'esegesi attributiva di un simile  potere
discrezionale all'Amministrazione sarebbe  sostanzialmente  additiva,
quindi consentita solo al Giudice Costituzionale, poiche' la legge e'
l'oggetto della sua giurisdizione, e non anche al  Giudice  del  caso
per il quale la  legge  non  e'  l'oggetto,  ma  il  presupposto  del
decidere. 
    B - Contrasto con l'art. 27, 3° comma, della Costituzione 
    b.1 - Risulta alla comune  esperienza  che  private  un  soggetto
della patente di guida equivale ad espungerlo dalla vita  sociale  ed
economica,  soprattutto  per  quanto  attiene  alle  possibilita'  di
lavoro. 
    Ne derivano, sul piano pratico, conseguenze  sovente  assai  piu'
gravi (talora addirittura abnormi  ove  si  pensi,  per  es.,  ad  un
autotrasportare, ad un tassista, ecc.), di quelle della condanna. 
    In tal modo si vanifica, sostanziahnente,  l'effetto  rieducativo
della pena (art. 27, 3° comma  Cost.)  giacche'  l'inibizione  di  un
effettivo inserimento sociale e sopratutto lavorativo  plausibilmente
ricondurrebbe il reo sulla via del crimine. 
    4 - Infine, si ritiene  che  la  rilevanza  e  la  non  manifesta
infondatezza delle questioni  di  legittimita'  costituzionale  sopra
sollevate sia evidente poiche' dalla dichiarazione di  illegittimita'
del combinato disposto dei commi 1° e 2° dell' art. 120  in  rassegna
deriverebbe quella del provvedimento applicativo impugnato.