Ricorso della Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2550 del 23 novembre 2012 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 27806 del 27 novembre 2012 (doc. 2), rogata dal don. Tommaso Sussarellu, nella funzione di Ufficiale rogante della Provincia, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli dell'Avvocatura della Provincia di Trento e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma nello studio di questi in via Confalonieri, n. 5, Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione che non spetta allo Stato, con proprio atto secondario di contenuto sostanzialmente normativo, contrastante con i limiti di potere ad esso attribuito dalla normativa primaria che ne forma la base giuridica, attribuire poteri, compiti e funzioni all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas nei confronti di questa Provincia autonoma, degli enti locali e dei gestori dei servizi a livello provinciale e locale, in relazione al servizio idrico, mediante l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.m. 20 luglio 2012, ed in particolare le lettere c), d) e), f), e per il conseguente annullamento dell'articolo 3, comma 1, nella sua interezza, ed in particolare delle lettere c), d) e), f), del d.P.C.m. 20 luglio 2012, Individuazione delle funzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicato nella G.U. 3 ottobre 2012, n. 231; Per violazione: dell'articolo 8, nn. 1), 5), 17), 19), 24); dell'articolo 9, nn. 9) e 10); dell'articolo 13; dell'articolo 14; dell'articolo 16; degli articoli 80) e 81) del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige); delle norme di attuazione dello Statuto speciale, ed in particolare del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690, e del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; per i profili e nei modi di seguito illustrati. Fatto La Provincia autonoma di Trento e' dotata di potesta' legislativa primaria in materia di «ordinamento degli uffici provinciali», «urbanistica», «viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale», «assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali», «opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria» ai sensi dell'articolo 8, nn. 1, 5, 17, 19 e 24 dello Statuto speciale. Inoltre, essa e' titolare della potesta' legislativa concorrente in materia di «utilizzazione delle acque pubbliche», «igiene e sanita'» e «finanza locale», ai sensi dell'art. 9, nn. 9 e 10, e degli artt. 80 e 81 St. Nelle medesime materie, alla Provincia spettano le funzioni amministrative, in virtu' dell'art. 16 dello Statuto. Lo Statuto speciale prevede in modo specifico poteri tariffari in capo alle Province autonome con riferimento al settore della distribuzione dell'energia elettrica. Infatti, l'articolo 13, comma secondo, prevede che «le province stabiliscono altresi' con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonche' i criteri per le tariffe di utenza». Inoltre, l'art. 14 dispone che «l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato». Detto piano, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, ha valore di piano di bacino di rilievo nazionale per il relativo territorio provinciale (articolo 5 d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381) e regola, tra l'altro, il bilancio idrico, l'utilizzazione delle acque pubbliche, il risparmio e il riutilizzo della risorsa idrica. In base all'art. 8 d.P.R. n. 381/1974, il PGUAP «deve programmare l'utilizzazione delle acque per i diversi usi e contenere le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, nel reciproco rispetto delle competenze dello Stato e della provincia interessata». In base all'art. 10, comma 2, d.P.R. n. 381/1974, «dalla data di entrata in vigore del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, di cui al precedente art. 8, cessa di applicarsi nel territorio della provincia il piano regolatore generale degli acquedotti». Il predetto assetto statutario e' integrato e completato dalle norme di attuazione dello Statuto speciale. Rilevano, in particolare, il d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, che trasferisce alle Province autonome, tra l'altro, tutti i beni del demanio idrico, in relazione a quanto previsto dall'articolo 68 dello Statuto; il gia' citato d.P.R. n. 381/1974, che trasferisce alle Province «le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di urbanistica, di edilizia comunque sovvenzionata, di utilizzazione delle acque pubbliche, di opere idrauliche, di opere di prevenzione e pronto soccorso per calamita' pubbliche, di espropriazione per pubblica utilita', di viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale» (art. 1), e «tutte le attribuzioni inerenti alla titolarita'» del demanio idrico, «ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento» (art. 5); il d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, in materia di energia e di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, ed il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in materia di finanza locale. Il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, detta poi norme concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, disponendo l'inapplicabilita', nelle materie di competenza della Provincia, delle disposizioni legislative statali, fermo restando l'onere di adeguamento della legislazione provinciale vigente ai principi costituenti limiti statutari (articolo 2); l'art. 3 prevede vincoli e limiti, anche procedurali, all'applicabilita' nell'ordinamento provinciale degli atti di indirizzo e di coordinamento del Governo e l'art. 4 stabilisce, infine, che, nelle materie di competenza provinciale, la legge non puo' attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese, tra l'altro, quelle di vigilanza, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione. In attuazione di tali disposizioni e norme, la Provincia di Trento esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarita' del demanio idrico e ha adottato disposizioni legislative provinciali che, nel rispetto dei principi contenuti nella normativa europea e statale che rappresentano limiti della competenza provinciale, regolano il servizio idrico e, in particolare, la tariffa di esso. Infatti, gli articoli 9 e 9-bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), regolano pacificamente da quasi vent'anni la politica tariffaria dei servizi pubblici nella provincia, ripartendo le competenze tra la Provincia stessa ed i comuni. La legge provinciale pone in primo luogo, come ispirazione generale della politica tariffaria, l'obiettivo «della copertura del costo dei servizi» (art. 9, comma 1), nel quadro degli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia. In particolare, il comma 2 stabilisce che «al fine di consentire la valutazione comparativa delle politiche tariffarie comunali», spetta alla Provincia di stabilire (d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni) le «linee generali di indirizzo per definire modelli tariffari omogenei e componenti di spesa e di entrata per la valutazione economica dei servizi» (art. 9, comma 2). Su tale base i comuni adottano e modificano la tariffa, secondo le disposizioni dell'art. 9-bis. La competenza della Provincia e' stata ulteriormente esercitata, con specifico riferimento al servizio idrico, dall'art. 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3: il comma 1 dell'articolo (recante Disposizioni concernenti il ciclo idrico) dispone che «la Giunta provinciale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Provincia, determina le tariffe, per il servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi gestito dalla Provincia, stabilendo le relative decorrenze, nonche' le modalita' per il versamento del corrispettivo dovuto dai comuni alla Provincia». Inoltre, il comma 6 - prima della modifica apportata dalla l.p. 30 luglio 2012, n. 17 - statuiva che «la Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri, i parametri e i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe per il servizio di fognatura, avendo riguardo ai costi di servizio e di investimento». Da ultimo, la legge provinciale n. 17/2012 ha aggiunto il seguente comma 01 nell'art. 35 l.p. n. 3/1999: «la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualita' della risorsa idrica e del servizio fornito, della copertura dei costi d'investimento e di esercizio, del principio "chi inquina paga". Resta ferma la potesta' tariffaria dei comuni in materia di servizio pubblico di acquedotto come esercitata alla data di entrata in vigore di questo comma». In attuazione di tali norme, e tenendo conto delle particolari caratteristiche geomorfologiche del territorio, la Giunta provinciale ha piu' volte adottato e modificato i modelli tariffari, che sono poi stati raccolti in due testi unici, adottati rispettivamente con la delibera del 9 novembre 2007, n. 2436 («Testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura») e con la delibera di pari data n. 2437 («Testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto»). Per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione del servizio idrico, occorre ricordare che il sistema della Provincia di Trento si basa su una forte centralizzazione del sistema depurativo (gestito dalla stessa Provincia) e su un decentramento gestionale degli acquedotti e del sistema fognario. La Provincia ha adottato, quindi, un modello organizzativo «misto», i cui attori sono la Provincia, i Comuni e l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e che si fonda su forme di coordinamento interistituzionale. Le regole di tale sistema risultano dagli artt. 54 ss. del dPGp 26 gennaio 1987, n. 1-41 (Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti): in particolare, l'art. 54 regola il piano provinciale di risanamento delle acque e attribuisce ai Comuni la gestione delle fognature, mentre i depuratori rientrano nella competenza della Provincia. La gestione dei servizi pubblici e' stata regolata anche dalle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni (v. la 1.r. n. 1/1993 ed il t.u. adottato con d.P.Reg. 3/2005) e dalle leggi provinciali n. 6/2004 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici: v. gli artt. 10 e 11) e 3/2006 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). In provincia di Trento, la gestione delle acque e l'organizzazione dei servizi idrici si basano - come attestato da codesta ecc.ma Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 412/1994 - su un «complesso quadro normativo che si e' venuto definendo prima in sede statutaria, poi attraverso le nonne di attuazione» (punto 4 in Diritto), nel quale non opera il servizio idrico integrato con i suoi diversi ambiti ottimali e i diversi piani d'ambito, ma un sistema che vede la Provincia esercitare per acquedotti e fognature un ruolo di governo e coordinamento delle competenze comunali, per la depurazione un ruolo sia di governo sia direttamente gestionale. Corrispondentemente, dalla predetta sentenza (sulla quale si tornera' ancora nella parte in diritto) in poi e' sempre stato pacifico che le norme statali relative al servizio idrico integrato, alle AATO e alla tariffa non si applicano in provincia di Trento: ne' gli artt. 8 e 9 legge n. 36/1994 (oggetto appunto del giudizio di cui alla sent. n. 412/1994), ne' il d.m. 1° agosto 1996, Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato. Nel complesso contesto sopra descritto e' ora inopinatamente intervenuto il dPCm 20 luglio 2012, Individuazione delle funzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il decreto e' destinato a dare attuazione alla previsione contenuta nell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha previsto il subentro dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas nelle funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici gia' attribuite all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall'art. 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. Conviene precisare che ne' tale Agenzia ne' l'organismo alta quale essa e' a sua volta subentrata esercitavano competenza alcuna nei riguardi della ricorrente Provincia. In particolare, la formulazione dei suoi compiti era specificamente rivolta alla regolazione del servizio idrico integrato: che, come detto, non si applicava alla diversa organizzazione esistente, in conformita' dello Statuto e delle norme di attuazione, nella provincia. Sia consentito di riportare l'elencazione delle funzioni, al fine di meglio constatare che in tale elencazione mai erano citate le Province autonome di Trento e di Bolzano. Essa era contenuta al comma 14 dell'art. 10 del d.l. n. 70 del 2011, nei termini seguenti: «L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni: a) definisce i livelli minimi di qualita' del servizio, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, e vigila sulle modalita' della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, irrogando, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ad euro 50.000 e non superiori nel massimo a euro 10.000.000 e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora cio' non comprometta la fruibilita' del servizio da parte degli utenti, proponendo al soggetto affidante la sospensione o la decadenza della concessione; determina altresi' obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti; b) predispone una o piu' convenzioni tipo di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) definisce, le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori di impiego e ai costi conseguenti a carico della collettivita'; d) predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformita' ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinche' siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia; fissa, altresi', le relative modalita' di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorita' al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformita' a linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata., provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorita' competente ad adempiere entro il termine di venti giorni; e) approva le tariffe predisposte dalle autorita' competenti; f) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici cd economici e sulla necessita' di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorita' d'ambito territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico integrato; g) emana direttive per la trasparenza della contabilita' delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni, definendo indici di valutazione anche su base comparativa della efficienza e della economicita' delle gestioni a fronte dei servizi resi; h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato su richiesta del Governo, delle regioni, degli enti locali, delle Autorita' d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori, e tutela i diritti degli utenti anche valutando reclami, istanze e segnalazioni in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei confronti dei quali puo' intervenire con i provvedimenti di cui alla lettera a); i) puo' formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresi' i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione; l) predispone annualmente una relazione sull'attivita' svolta, con particolare riferimento allo stato e alle condizioni di erogazione dei servizi idrici e all'andamento delle entrate in applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, e la trasmette al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.». L'art. 3 del d.P.C.m. e' intitolato Individuazione delle finzioni di regolazione del servizio idrico integrato trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, ed al comma 1 stabilisce quanto segue: «L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas esercita, secondo i principi indicati, le seguenti funzioni di regolazione e controllo del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono [servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue]: a) definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualita' del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per ogni singolo gestore e vigila sulle modalita' di erogazione del servizio stesso; a tal fine, prevede premialita' e penalita', esercita poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, irroga, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora cio' non comprometta la fruibilita' del servizio da parte degli utenti, propone al soggetto affidante la sospensione o la cessazione dell'affidamento; determina altresi' obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti.... b) predispone, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una o piu' convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra autorita' competenti all'affidamento del servizio e soggetti gestori; c) definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego, in conformita' ai criteri e agli obiettivi stabiliti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare di cui all'art. 1, comma 1, lettere e), d), e), f); d) predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato... sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge e fissa, altresi', le relative modalita' di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe; e) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione gia' effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessita' di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le autorita' competenti e i gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; f) approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffi sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti; g) adotta direttive per la trasparenza della contabilita' e per la separazione contabile e amministrativa dei gestori del servizio idrico integrato o di suoi segmenti, nonche' la rendicontazione periodica dei dati gestionali ai fini dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, assicurando la corretta disaggregazione di costi e ricavi per funzione svolta, per area geografica e categoria di utenza, valutando i costi delle singole prestazioni, anche ai fini di un confronto comparativo;... i) puo' formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresi' i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione; l) tutela i diritti degli utenti, anche valutando reclami istanze segnalazioni, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 12, lettera ml della legge 14 novembre 1995, n. 481 e determinando ove possibile obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti stessi; m) integra la relazione al Governo e al Parlamento di cui all'art. 2, comma 12, lettera i), della legge n. 481 con un'apposita sezione avente particolare riferimento allo stato e alle condizioni del servizio idrico integrato;... o) d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce ulteriori programmi di attivita' e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano». Per vero, il d.P.C.m. 20 luglio 2012 contiene una apposita clausola di salvaguardia, stabilendo all'art. 4 che «sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative nonne di attuazione». E' dunque espressamente riconosciuta la competenza delle Regioni speciali in materia di servizio idrico. L'art. 4 del resto si ricollega all'art. 176 d.lgs. n. 152/2006, secondo il quale le disposizioni in materia di acque del codice dell'ambiente «sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti» (comma 2); il comma 3 dello stesso art. 176, poi, aggiunge che «per le acque appartenenti al demanio idrico delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere idrauliche previste dallo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione». La clausola di salvaguardia contenuta all'art. 4 dell'impugnato decreto, letta nel quadro della giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale e della pluridecennale tradizione organizzativa e normativa dei servizi idrici della Provincia di Trento, sarebbe del tutto idonea ad escludere qualunque lesione. Tuttavia, l'art. 3 d.P.C.m. 20 luglio 2012, come visto, menziona espressamente in due punti le Province autonome, generando cosi' l'impressione che il decreto intenda rendere esercitabili anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano poteri regolatori e sanzionatori attribuiti dalla medesima disposizione all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. D'altro canto, si potrebbe ritenere che tali menzioni siano frutto di un lapsus calami e far «prevalere» la clausola di salvaguardia di cui all'art. 4 d.P.C.m. 20 luglio 2012. A tale interpretazione si potrebbe arrivare non solo in virtu' del principio dell'interpretazione conforme a Costituzione ma anche perche' l'art. 3, comma 1, fa riferimento a istituti come il «piano d'ambito» (v. la lett. e) ed il «servizio idrico integrato» che - come sopra esposto - sono assenti in provincia di Trento. Ne deriva che il decreto impugnato, nelle parti in cui all'art. 3, comma 1, si riferisce alla ricorrente Provincia, in ogni caso determina incertezza sul riconoscimento delle competenze della Provincia stessa, mentre, ove dovesse intendersi nel senso che tali riferimenti limitano o escludono l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 4, esso sarebbe illegittimo e lesivo delle competenze statutarie della Provincia di Trento per le seguenti ragioni di Diritto 1. Illegittimita' dell'art. 3, comma l, del decreto impugnato e sua lesivita' delle competenze della ricorrente Provincia. Violazione delle disposizioni statutarie ed attuative che assegnano alla Provincia la competenza in materia di governo delle acque e servizio idrico. Come sopra esposto, in virtu' delle norme statutarie e di attuazione sopra citate, la Provincia di Trento e' titolare della competenza legislativa ed amministrativa in materia di servizio idrico: si ricordano, in particolare, le competenze legislative in materia di acquedotti e di organizzazione dei servizi pubblici (art. 8, numeri 17 e 19 dello Statuto) e in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, di igiene e sanita' (art. 9, numeri 9 e 10 dello Statuto) e di finanza locale (artt. 80 e 81 Statuto), e anche le speciali funzioni in materia di programmazione dell'utilizzo delle acque, di acquedotti e di difesa dall'inquinamento previste dall'art. 14 dello Statuto e dagli artt. 1, 5, 8 e 10 (sopra citati) del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381. La competenza della ricorrente Provincia nel regolare i diversi aspetti del servizio idrico da un lato e' stata - come analiticamente esposto nella parte in Fatto - costantemente e pacificamente esercitata da quasi due decenni, dall'altro lato e' stata anche costantemente affermata e riconosciuta dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale, a partire dalla gia' ricordata sentenza n. 412/2004. Tale sentenza, nel decidere i ricorsi delle Province autonome proposti contro alcune disposizioni della legge n. 36/1994, ha confermato che spetta alle Province la competenza sia (punto 4) in relazione all'organizzazione che (punto 5) in relazione alla gestione del servizio idrico integrato, ed ha sancito l'inapplicabilita' nel sistema provinciale dell'impianto istituzionale ed organizzativo stabilito dagli articoli 8 e 9 della legge n. 36/1994. La perdurante assoluta specialita' del regime del servizio idrico assicurata dallo Statuto di autonomia e dalle norme di attuazione sopra esposte, anche dopo la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, e' stata ribadita dalla sentenza n. 357/2010, avente ad oggetto un ricorso statale proposto contro una nonna legislativa provinciale riguardante la determinazione, da parte della Giunta provinciale, delle quote di tariffa del servizio idrico integrato riferite al servizio di depurazione e dei criteri per il loro eventuale rimborso. Vale la pena - ai fini del presente giudizio - di seguire l'argomentazione del punto 3.2 in Diritto. In esso codesta ecc.ma Corte perviene alla conclusione che la questione concernente «la competenza a determinare i criteri per il rimborso della quota tariffaria riferita al servizio di depurazione non istituito» non e' fondata. Si noti che la Corte giunge a tale conclusione nonostante dopo avere respinto l'ipotesi che si trattasse di «mere modalita' organizzative ed amministrative, riservate, in quanto tali, alla competenza della Provincia», ed affermato invece che essi, «proprio perche' costituiscono "criteri" generali - sono idonei ad incidere sul sistema dei corrispettivi del servizio idrico integrato». Di seguito la Corte ricorda di avere rilevato con la sentenza n. 412 del 1994, «con riferimento alla disciplina costituzionale anteriore alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, che la competenza a regolare detto servizio e' riservata dallo statuto di autonomia alla Provincia autonoma di Trento», ed argomenta che, «poiche' la suddetta riforma, in forza del principio ricavabile dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non restringe la sfera di autonomia gia' spettante alla Provincia autonoma, deve concludersi che la competenza legislativa in ordine al servizio idrico integrato nella Provincia di Trento, riconosciuta alla Provincia dalla precedente normativa statutaria, non e' stata sostituita dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente». D'altronde, il fondamento statutario della competenza provinciale in materia di servizi pubblici trova ulteriore supporto e conferma nella sent. n. 439/2008, nella quale codesta Corte ha giudicato di una legge della Provincia di Bolzano in materia di servizi pubblici locali applicando l'art. 8, n. 19, dello Statuto (ed i relativi limiti), e non l'art. 117, comma 4, Cost. Ora, una volta riconosciuto che la Provincia di Trento e' competente a regolare i diversi aspetti del servizio idrico (organizzazione, gestione, tariffe), ne consegue inevitabilmente l'illegittimita' e lesivita', per violazione di tale competenza, dell'art. 3, comma 1, d.P.C.m. 20 luglio 2012, nella parte in cui esso menziona le Province autonome di Trento e di Bolzano, ove tale menzione dovesse intendersi come diretta ad attribuire all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas poteri, compiti e funzioni attribuiti dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione a questa Provincia autonoma, agli enti locali e ai gestori dei servizi a livello provinciale e locale. Sarebbero, in particolare, lesive le nonne di cui al comma lett. e), d) e f), che presuppongono un sistema territoriale e organizzativo del servizio che non trova riscontro nella provincia di Trento e attribuiscono all'Autorita' specifici poteri in materia tariffaria. E' evidente infatti il contrasto con quel «complesso quadro normativo che si e' venuto definendo prima in sede statutaria, poi attraverso le norme di attuazione», come definito dalla sentenza n. 412 del 1994, e che comprende sia la pianificazione che il governo, la gestione e l'utilizzazione delle acque in tutti i loro aspetti, ivi compresa la gestione dei servizi pubblici rivolti all'utenza e la determinazione delle condizioni e tariffe di utilizzazione: sistema che ha trovato concreta attuazione e traduzione in una pluridecennale organizzazione e attivita' amministrativa attraverso le leggi provinciali n. 36/1993 e n. 3/1999, le quali, insieme alle delibero provinciali attuative, regolano in modo compiuto la materia delle tariffe. E' opportuno ricordare che tali poteri tariffari della Provincia trovano riscontro anche nei paralleli poteri tariffari che Io Statuto speciale prevede in modo specifico in capo alle Province autonome con riferimento al settore della distribuzione dell'energia elettrica. Infatti, l'articolo 13, comma secondo, prevede che «le province stabiliscono altresi' con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonche' i criteri per le tariffe di utenza». La legge statale ha preso atto del potere tariffario delle Province, dato che l'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita', prima attribuisce alle Autorita' poteri in materia tariffaria (comma 12, lett. e) ma poi dispone che «nelle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano gli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con d.P.R. 31 agosto 1972. n. 670 e le relative norme di attuazione contenute nel d.P.R. n. 22 marzo 1974 n. 381 e nel d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235». Ugualmente, e per le stesse ragioni, risulterebbero, poi, lesive le norme (citate nella parte in Fatto) che attribuiscono all'Autorita' poteri regolatori, di vigilanza e sanzionatori: v. le lett. a), b), e), g), i), l), m) e o). Si noti che la violazione delle prerogative statutarie della ricorrente Provincia avviene in piena violazione della stessa normativa primaria che costituisce la base giuridica del decreto stesso. Infatti, il comma 19 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone in primo luogo che «sono trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici» gia' spettanti all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua. Esso precisa poi che «le funzioni da trasferire sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri». Poiche' il compito affidato al dPCm consiste esclusivamente nell'individuare quali tra le funzioni dell'Agenzia debbano transitare all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas. ne risulta evidente che qualunque estensione di tali funzioni risulta non solo in contrasto con le competenze statutarie della ricorrente Provincia, ma con la stessa normativa che prevede il decreto e ne delimita il contenuto. L'impugnato decreto viola dunque le competenze della ricorrente Provincia oltrepassando il mandato ricevuto dalla normativa primaria che lo prevede, e senza poter trovare in esso alcuna giustificazione, ma trovando anzi conferma della propria illegittimita'. 2. Ulteriore specifica illegittimita' dell'art. 3, comma 1, del decreto impugnato e sua lesivita' delle competenze della ricorrente Provincia per violazione del d.lgs. n. 266 del 1992. Accanto alla violazione delle norme statutarie ed attuative regolanti le competenze sostanziali della Provincia di Trento, come sopra indicate, l'art. 3 d.P.C.m. 20 luglio 2012, nei punti appena citati ed ove inteso nel modo sopra esposto, violerebbe altresi' le speciali disposizioni di attuazione statutaria di cui al d.lgs. n. 266/1992. Esso, infatti, attribuisce all'Autorita' per l'energia poteri regolatori, di controllo e sanzionatori, che - qualora si accogliesse l'interpretazione «non conforme a Statuto» sopra prospettata - potrebbero essere applicati nella provincia di Trento. L'art. 3, dunque, detterebbe norme direttamente operative in materia di competenza provinciale, violando l'art. 2 del d.lgs. n. 266/1992 sotto un duplice profilo: da un lato, perche' un atto sostanzialmente regolamentare disciplinerebbe una materia provinciale (mentre l'art. 2 prevede che solo gli atti legislativi statali possano limitare la potesta' legislativa provinciale), dall'altro perche' esso detterebbe norme che pretendono di avere diretta applicabilita'., in contrasto con il regime di separazione tra fonti statali e fonti provinciali di cui al sopra citato art. 2 d.lgs. n. 266/1992. Inoltre, l'art. 3 del d.P.C.m. violerebbe il gia' citato art. 4 d.lgs. n. 266/1992, secondo il quale nelle materie di competenza provinciale la legge (e a fortiori un regolamento) non puo' attribuire agli organi statali funzioni amministrative da esercitarsi nel territorio provinciale. 3. Illegittimita' dell'art. 3, comma 1, del decreto impugnato e sua lesivita' delle competenze della ricorrente Provincia anche ove il decreto impugnato fosse qualificato come atto di indirizzo e coordinamento. Qualora, infine e in denegata ipotesi, il d.P.C.m. qui impugnato fosse qualificato come atto di indirizzo e coordinamento, esso risulterebbe comunque illegittimo ed invasivo delle prerogative costituzionali della ricorrente Provincia. In primo luogo, dal punto di vista procedimentale, esso violerebbe l'art. 3 d.lgs. n. 266/1992, in quanto non e' stato adottato dal Governo (v. il comma 1) e su di esso non e' stato richiesto il prescritto parere delle Province autonome (v. il comma 3). In secondo luogo, dal punto di vista sostanziale, esso non vincola le Province «solo al conseguimento degli obiettivi o risultati» in esso stabiliti (v. il comma 2) ma assegna allo Stato l'esercizio diretto di poteri regolativi ed amministrativi che spettano alla Provincia. Anche nel contenuto, dunque, esso non corrisponde affatto alle regole ed al contenuto tipico proprio dell'atto di indirizzo.