IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 6765 del 2011, proposto da: Manuela Arata e Paul Muller, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Desiderio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scialoja, 3; Contro Banca d'Italia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Piera Coppotelli, Ruggero Ippolito e Nicola De Giorgi, con domicilio eletto presso i medesimi in Roma, via Nazionale, 91; Nei confronti di Soc. Quantica SGR - Societa' di Gestione del Risparmio S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; Per l'annullamento, previa sospensione: del provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia del 14 aprile 2011 - notificato a mezzo del servizio postale alla ricorrente Arata in data 26 maggio 2011 e al ricorrente Muller in data 26 maggio 2011 - con il quale la Banca d'Italia ha inflitto, inter alios, a ciascun ricorrente, nella sua qualita' di «ex componente il Consiglio di Amministrazione» di Quantica SGR S.p.a., la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 21.000,00 ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 recante il Testo Unico della Finanza, per asserite «carenze nell'organizzazione e nei controlli interni»; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato, limitatamente a cio' che riguarda la posizione dei ricorrenti, inclusa la nota n. 317866/11 del 12 aprile 2011 - notificata insieme al provvedimento dianzi indicato - con il quale la Vigilanza bancaria e Finanziaria ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l'applicazione della sanzione amministrativa sopra indicata nei confronti della ricorrente e, con diverse graduazioni di importo, di alcuni componenti ed ex componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale di Quantica; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Banca d'Italia, con la relativa documentazione; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del 13 luglio 2012 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che, con ricorso a questo Tribunale, notificato il 14 luglio 2011 e depositato il successivo 28 luglio 2011, i ricorrenti indicati in epigrafe chiedevano l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento pure in epigrafe indicato con cui era stata irrogata nei loro confronti dalla Banca d'Italia una sanzione pecuniaria amministrativa di euro 21.000,00 ciascuno ex art. 190-195 del T.U.F., in conseguenza di rilevate carenze nell'organizzazione e nei controlli interni nella loro qualita' di ex componenti il consiglio di amministrazione di Quantica SGR S.p.a.; Rilevato che si costituiva in giudizio la Banca d'Italia chiedendo la reiezione del ricorso; Rilevato che le parti depositavano memorie ad illustrazione delle rispettive tesi difensive; Rilevato che, in particolare, nella memoria di replica per la pubblica udienza del 13 luglio 2012 la Banca d'Italia dichiarava di eccepire l'illegittimita' costituzionale degli art. 133, comma 1, lett. l), e 134, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo, c.p.a.), nonche' del'art. 4, comma 1, n. 19), Allegato n. 4 del medesimo d.lgs., che radicano la giurisdizione di questo Tribunale, in relazione all'art. 76 Cost., secondo le argomentazioni di cui alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 162/2012; Rilevato che a tale udienza pubblica la causa era trattenuta in decisione; Considerato che il Collegio, alla luce delle argomentazioni di parte resistente e del contenuto della suddetta sentenza della Sovrana Corte ora richiamata, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale come prospettata; Considerato, infatti, in punto di rilevanza, che la giurisdizione di questo Tribunale, nella configurazione ivi prevista, in ordine alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia ex art. 195 si fonda esclusivamente su quanto disposto dalle norme su richiamate che si applicano alla presente fattispecie; Considerato che, in particolare, l'art. 133, comma 1, lett. l), del d.lgs. n. 104/2010 prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, tra altre, per le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d'Italia; Considerato che l'art. 134, comma 1, lett. c), del medesimo testo legislativo prevede tra le materie di giurisdizione estesa al merito «... c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione e' devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorita' amministrative indipendenti e quelle previste dall'art. 123»; Considerato che l'art. 135, comma 1, lett. c), d.lgs. cit. prevede la competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sede di Roma, per «...c) le controversie di cui all'art. 133, comma 1, lettera l), fatta eccezione per quelle di cui all'art. 14, comma 2, nonche' le controversie di cui all'art. 104, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Considerato, infine, che l'art. 4, comma 1, n. 19), dell'Allegato n. 4 al suddetto d.lgs. n. 104/2010 prevede, tra altro, l'abrogazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: art. 195, commi da 4 a 8 (oltre che art. 187-septies, commi da 4 a 8), che regolavano il procedimento sanzionatorio della Banca d'Italia per le violazioni di cui a quel Titolo del testo legislativo, radicando la giurisdizione sulle opposizioni avverso i relativi provvedimenti avanti alla corte d'appello del luogo in cui aveva sede la societa' o l'ente cui apparteneva l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non fosse stato applicabile, del luogo in cui la violazione era stata commessa; Considerato, quindi, che la giurisdizione di questo Tribunale, come conformata ai sensi degli articoli 133, 134 e 135 citt. e dell'art. 4, Allegato n. 4 d.lgs. cit., discende dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 104/2010 che ha anche provveduto ad abrogare la norma che radicava presso la corte d'appello la giurisdizione sulle sanzioni specifiche irrogate dalla Banca d'Italia; Considerato, pero', come esplicitamente rilevato dalla Banca d'Italia, che la Corte costituzionale, con la sentenza 27 giugno 2012, n. 162, ha dichiarato che sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 76 Cost., gli articoli 133, comma 1, lettera l), 135, comma 1, lettera c), e 134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR Lazio - Sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), e dell'art. 4, comma 1, n. 19), dell'Allegato n. 4, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2010; Considerato che le argomentazione della Corte Sovrana sono legate alla questione rimessa alla sua attenzione e relativa a sanzioni irrogate dalla CONSOB, per cui il Collegio ritiene che il relativo dispositivo non possa direttamente applicarsi alla presente fattispecie, relativa a sanzioni pecuniarie amministrative irrogate dalla Banca d'Italia; Considerato, pero', che le argomentazioni di cui alla su ricordata sentenza, fondate sulla violazione dell'art. 76 Cost. delle medesime norme, possono ben conformarsi alla presente fattispecie tanto da evidenziare la non manifesta infondatezza della relativa questione di costituzionalita' come sollevata dalla Banca d'Italia; Considerato, infatti, che la Corte costituzionale ha affermato, in relazioni alle medesime norme del d.lgs. n. 104/2010 sopra indicate, sia pure in riferimento alle sanzioni irrogate dalla CONSOB, quanto segue: «Nel merito, la questione e' fondata con riferimento al parametro di cui all'art. 76 Cost.». In riferimento alle deleghe per il riordino o il riassetto di settori normativi - tra le quali, come si e' detto poco sopra, deve essere annoverata la delega contenuta nell'art. 44 della legge n. 69 del 2009 - questa Corte ha sempre inquadrato in limiti rigorosi l'esercizio, da parte del legislatore delegato, di poteri innovativi della formazione vigente, non strettamente necessari in rapporto alla finalita' di ricomposizione sistematica perseguita con l'operazione di riordino o riassetto. La Corte ha sempre rimarcato che, a proposito di deleghe che abbiano ad oggetto la revisione, il riordino ed il riassetto di norme preesistenti, «l'introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente e' (...) ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalita' del legislatore delegato», giacche' quest'ultimo non puo' innovare «al di fuori di ogni vincolo alla propria discrezionalita' esplicitamente individuato dalla legge-delega» (sentenza n. 293 del 2010), specificando che «per valutare se il legislatore abbia ecceduto [i] - piu' o meno ampi - margini di discrezionalita', occorre individuare la ratio della delega» (sentenza n. 230 del 2010). Questi principi, costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte e ribaditi da ultimo nella sentenza n. 80 del 2012, impongono, nel caso di deleghe per il riordino o il riassetto normativo, un'interpretazione restrittiva dei poteri innovativi del legislatore delegato, da intendersi in ogni caso strettamente orientati e funzionali alle finalita' esplicitate dalla legge di delega. Alla luce di tali principi, in merito alla questione oggi all'esame della Corte, occorre ricordare che la delega - che deve essere qualificata come una delega per il riordino e il riassetto normativo - abilitava il legislatore delegato a intervenire, oltre che sul processo amministrativo, sulle azioni e le funzioni del giudice amministrativo anche rispetto alle altre giurisdizioni e in riferimento alla giurisdizione estesa al merito, ma sempre entro i limiti del riordino della normativa vigente; il che comporta di certo una capacita' innovativa dell'ordinamento da parte del Governo delegato all'esercizio della funzione legislativa, da interpretarsi pero' in senso restrittivo e comunque rigorosamente funzionale al perseguimento delle finalita' espresse dal legislatore delegante. In base alla delega conferitagli, il legislatore delegato, nel momento in cui interveniva in modo innovativo sul riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e giudici amministrativi, doveva tenere conto della «giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori» nell'assicurare la concentrazione delle tutele, secondo quanto prescritto dalla legge di delega (art. 44, commi 1 e 2, della legge n. 69 del 2009). Attribuendo le controversie relative alle sanzioni inflitte dalla CONSOB, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (con la competenza funzionale del TAR Lazio - Sede di Roma, e con cognizione estesa al merito), il legislatore delegato non ha invece tenuto conto della giurisprudenza delle sezioni unite civili della Corte di cassazione, formatasi specificamente sul punto. La Corte di cassazione ha, infatti, sempre precisato che la competenza giurisdizionale a conoscere delle opposizioni (art. 196 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) avverso le sanzioni inflitte dalla CONSOB ai promotori finanziari, anche di tipo interdittivo, spetta all'autorita' giudiziaria ordinaria, posto che anche tali sanzioni, non diversamente da quelle pecuniarie, debbono essere applicate sulla base della gravita' della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva e quindi sulla base di criteri che non possono ritenersi espressione di discrezionalita' amministrativa (Corte di cassazione, sezioni unite civili, 22 luglio 2004, n. 13703; nello stesso senso 11 febbraio 2003, n. 1992; 11 luglio 2001, n. 9383). Anche il Consiglio di Stato ha riconosciuto che, in punto di giurisdizione sulle controversie aventi per oggetto sanzioni inflitte dalla CONSOB, sussistessero precedenti giurisprudenziali nel senso della giurisdizione ordinaria, affermando da ultimo la giurisdizione del giudice amministrativo solo sulla base dell'insuperabile dato legislativo espressamente consolidato nell'art. 133 (materie di giurisdizione esclusiva), comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 104 del 2010, che prevede testualmente che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati (...) dalla Commissione nazionale per la societa' e la borsa» (Consiglio di Stato - Sezione VI, 19 luglio 2011, n. 10287), vale a dire sulla base proprio delle disposizioni impugnate in questa sede. Precedentemente all'intervento legislativo qui in esame, invece, lo stesso Consiglio di Stato aveva aderito all'impostazione della Cassazione, secondo cui doveva attribuirsi al giudice ordinario la giurisdizione sulle sanzioni inflitte dalla CONSOB (Consiglio di Stato - Sezione VI, 6 novembre 2007, n. 6474; cfr. in precedenza, Sezione VI, 19 marzo 2002, n. 4148). La citata giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale esclude che l'irrogazione delle sanzioni da parte della CONSOB sia espressione di mera discrezionalita' amministrativa, unitamente alla considerazione che tali sanzioni possono essere sia di natura pecuniaria, sia di tenore interdittivo (giungendo persino ad incidere sulla possibilita' che il soggetto sanzionato continui ad esercitare l'attivita' intrapresa), impedisce di giustificare sul piano della legittimita' costituzionale l'intervento del legislatore delegato, il quale, incidendo profondamente sul precedente assetto, ha trasferito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alle sanzioni inflitte dalla CONSOB, discostandosi dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che invece avrebbe dovuto orientare l'intervento del legislatore delegato, secondo quanto prescritto dalla delega. Di conseguenza, deve ritenersi che, limitatamente a simile attribuzione di giurisdizione, siano stati ecceduti i limiti della delega conferita, con conseguente violazione dell'art. 76 Cost. Per le medesime ragioni sopra illustrate deve ritenersi affetto da illegittimita' costituzionale anche l'intero art. 4, comma 1, n. 19), dell'Allegato n. 4, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui abroga le disposizioni del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che attribuiscono alla Corte d'appello la competenza funzionale in materia di sanzioni inflitte dalla CONSOB, con la conseguenza che queste ultime disposizioni, illegittimamente abrogate, tornano ad avere applicazione»; Considerato che le medesime statuizione della Corte costituzionale possono trovare ingresso anche in relazione alle sanzioni inflitte dalla Banca d'Italia, fondate sulle medesime norme dichiarate incostituzionali, si che la questione, come detto, si presenta non manifestamente infondata nella presente sede; Considerato, infatti, che anche in relazione alle sanzioni amministrative inflitte dalla Banca d'Italia la Corte di Cassazione (a Sezioni Unite) aveva statuito, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 104/2010, che rientravano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative all'opposizione contro i provvedimenti con i quali il Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta della CONSOB o della Banca d'Italia, applica sanzioni amministrative di carattere pecuniario per la violazione delle norme in tema di intermediazione finanziaria (Cass. SSUU, 15 febbraio 2005, n. 2980); Considerato, quindi, che la questione di costituzionalita' prospettata e' rilevante, trattandosi nella fattispecie di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia, delibate avanti a questo Giudice in virtu' delle su richiamate norme del c.p.a.; Considerato che non appare manifestamente infondata la questione di costituzionalita' sollevata in relazione al rispetto dell'art. 76 Cost. da parte degli artt. 133, comma 1, lett. l), 134, comma 1, lett. c), 135, comma 1, lett. c), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 nonche' dell'art. 4, comma 1, n. 19) dell'Allegato n. 4 al medesimo decreto legislativo, nella parte in cui, in relazione alle sanzione inflitte dalla Banca d'Italia, hanno trasferito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative; Considerato, quindi, che il presente procedimento deve essere sospeso, con contestuale rimessione della questione di costituzionalita' dedotta alla Corte costituzionale; Considerato che non puo' accogliersi l'istanza cautelare presentata oralmente alla pubblica udienza da parte del difensore del ricorrente, in quanto non risulta illustrato alcun pregiudizio sopravvenuto, non potendosi identificare il medesimo con la mera pendenza della questione di costituzionalita', oltretutto inerente attribuzione di giurisdizione a questo Tribunale;