Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, (cod. fiscale della Presidenza del Consiglio dei ministri 80188230587), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, cod. fiscale 80224030587, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato (numero fax 06.96.51.40.00, indirizzo PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it); Contro la Regione Toscana, in persona del Presidente in carica per l'impugnazione della legge regionale della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52, pubblicata nel B.U.R. n. 52 del 28 settembre 2012, recante «Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1. Modifiche alla l.r. n. 28/2005 e alla l.r. n. 1/2005», in relazione ai suoi articoli 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 39 e 41. La legge regionale della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52, recante «Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1. Modifiche alla l.r. n. 28/2005 e alla l.r. n. 1/2005», ai suoi articoli 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 39 e 41 dispone: Art. 11: «1. L'articolo 17 della l.r. n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "Art. 17 (Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita). 1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio. 2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una media struttura di vendita e' soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, purche' l'esercizio presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale in materia di medie strutture di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica il comma 1. 3. Il comune stabilisce le procedure e il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande di autorizzazione devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego. 4. L'autorizzazione e' rilasciata contestualmente al titolo abilitativo edilizio inerente l'immobile. 5. Il comune, nell'ambito della disciplina di cui agli articoli 58 e 59 della l.r. n. 1/2005, in relazione con quanto previsto dal regolamento di attuazione delle disposizioni del titolo V della stessa l.r. n. 1/2005, individua le modalita' e i criteri per il conseguimento della destinazione d'uso funzionale di commercio per la media distribuzione, da attribuirsi alle superfici gia' con destinazione d'uso commerciale e con i limiti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e)"». Art. 12: «1. L'articolo 18 della l.r. n. 28/2005 e' sostituito dal seguente "Art. 18 (Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita). 1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio secondo le condizioni e le procedure di cui agli articoli da 18-ter a 18-octies. 2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una grande struttura di vendita e' soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, purche' l'esercizio presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale in materia di grandi strutture di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica il comma 1. 3. Le grandi strutture di vendita possono essere insediate solo in aree o in edifici che abbiano una specifica destinazione d'uso per le grandi strutture di vendita"». Art. 13: «1. Dopo l'articolo 18-bis della l.r. n. 28/2005 e' inserito il seguente: "Art. 18-ter (Istruttoria comunale per il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita). 1. Il soggetto richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 18, comma 1, presenta domanda al SUAP competente per territorio, completa della documentazione di cui all'articolo 18-quater. 2. La domanda di autorizzazione e' presentata al SUAP contestualmente alla richiesta di titolo abilitativo edilizio, ove necessario. 3. Il SUAP trasmette copia della domanda, senza la documentazione istruttoria, alla Regione e alla provincia competente per territorio. 4. La completezza formale della domanda e della documentazione istruttoria e' verificata dal responsabile del procedimento comunale, entro il termine di quindici giorni dalla sua presentazione. Qualora la domanda risulti incompleta, entro lo stesso termine ne viene data comunicazione al soggetto richiedente, viene sospeso il procedimento per una sola volta e il richiedente e' invitato a presentare le necessarie integrazioni entro un termine adeguato e, comunque, non superiore a trenta giorni. Contestualmente il richiedente e' informato che il decorso del termine per il rilascio dell'autorizzazione resta sospeso fino all'integrazione della documentazione e che la mancata integrazione entro il termine stabilito comporta il rigetto della domanda. 5. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, provvede al completamento dell'istruttoria e trasmette immediatamente dopo alla Regione e alla provincia la documentazione istruttoria di cui all'articolo 18-quater. 6. Il SUAP, entro lo stesso termine di cui al comma 5, trasmette alla Regione e alla provincia, oltre alla documentazione istruttoria di cui all'articolo 18-quater, anche: a) le schede istruttorie redatte secondo il modello predisposto dai competenti uffici regionali e debitamente compilate; b) una planimetria generale, a scala 1/10.000 o 1/5.000, indicante l'ubicazione dell'esercizio"». Art. 14: «1. Dopo l'articolo 18-ter della l.r. n. 28/2005 e' inserito il seguente: "Art. 18-quater (Documentazione istruttoria allegata alla domanda di autorizzazione alle grandi strutture di vendita). 1. Alla domanda di autorizzazione di cui all'articolo 18, comma 1, sono allegati i seguenti documenti: a) planimetria, in scala adeguata, dell'esercizio esistente o progetto costruttivo dell'edificio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare; b) planimetria, in scala adeguata, indicante gli spazi destinati a parcheggio e le reti viarie; c) relazione concernente l'analisi dei flussi veicolari, delle infrastrutture viarie e dei parcheggi; d) relazione concernente la compatibilita' ambientale e idrogeologica; e) bilancio dei rifiuti prodotti e autosmaltiti da parte della struttura, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); f) relazione concernente i requisiti obbligatori, di cui all'articolo 18-septies; g) relativamente alle strutture con superficie di vendita superiore a 4.000 metri quadrati, realizzate anche per ampliamento, un progetto finalizzato al raggiungimento dei requisiti definiti per le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) di cui all'articolo 18 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112). Il progetto e' valutato dal comune, che lo approva entro il termine di cui all'articolo 18-ter, comma 5, e ne stabilisce modalita' e tempi di realizzazione. 2. Nel caso di modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico che non comporti variazione della superficie di vendita, alla SCIA devono essere allegati solo i documenti di cui al comma 1, lettera e)"». Art. 15: «1. Dopo l'articolo 18-quater della l.r. n. 28/2005 e' inserito il seguente: "Art. 18-quinquies (Istruttoria regionale per il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita). 1. Ricevuta la documentazione istruttoria completa, il responsabile del procedimento regionale inserisce la richiesta in un apposito elenco cronologico, sulla base della data di registrazione della pratica al protocollo regionale, ai fini della definizione dell'ordine di svolgimento delle conferenze dei servizi di cui all'articolo 18-sexies. 2. Il responsabile del procedimento di cui al comma 1, convoca una conferenza dei servizi interna, finalizzata all'esame della documentazione istruttoria e alla definizione del parere regionale in ordine alla domanda, cui partecipano funzionari regionali competenti nelle materie commercio, urbanistica, paesaggio, viabilita' ed ambiente, designati dalle competenti strutture della Giunta regionale. La composizione della conferenza puo' essere integrata con la partecipazione di funzionari competenti in ulteriori materie, in relazione alle esigenze emerse nel corso dell'istruttoria. 3. La mancata partecipazione dei soggetti convocati alla conferenza dei servizi interna assume valore di parere o valutazione positiva, salvo che gli stessi non facciano pervenire, entro la data fissata per la conferenza, parere o valutazione scritta di senso contrario. 4. Della conferenza dei servizi interna viene redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i partecipanti. 5. L'istruttoria regionale si conclude entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istruttoria comunale. 6. Il termine di cui al comma 5, puo' essere sospeso, per una sola volta e per non piu' di trenta giorni, per richiedere integrazioni e chiarimenti al comune o allo stesso richiedente. 7. Conclusa l'istruttoria regionale, il responsabile del procedimento di cui al comma 1, ne da' comunicazione al comune"». Art. 16: «1. Dopo l'articolo 18-quinquies della l.r. n. 28/2005, e' inserito il seguente: "Art. 18-sexies (Conferenza dei servizi per l'esame delle domande di autorizzazione alle grandi strutture di vendita) 1. La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 18, e' esaminata da una conferenza dei servizi indetta dal comune e composta da un rappresentante della Regione, un rappresentante della provincia e un rappresentante del comune. 2. Alle riunioni della conferenza dei servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultino rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative in relazione all'ambito interessato dall'insediamento. 3. Il comune convoca a partecipare alla conferenza dei servizi i soggetti di cui ai commi 1 e 2 ed il richiedente, con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data della riunione, indicando contestualmente le modalita' con cui e' possibile prendere visione della documentazione relativa. 4. La conferenza dei servizi deve svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 18-quinquies, comma 7. 5. La conferenza dei servizi, verificati gli esiti delle rispettive istruttorie, decide in base al possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 3 e in conformita' alla conferenza di pianificazione di cui all'articolo 66 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. n. 28/2005 e alla l.r. n. 1/2005). 6. Le deliberazioni della conferenza dei servizi sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Per le strutture con una superficie di vendita maggiore di 5.000 metri quadrati, il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. 7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione con diritto di voto di cui al comma 1, la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza dei servizi, a meno che la stessa non faccia pervenire all'amministrazione comunale convocante il proprio motivato dissenso, entro la data di svolgimento della conferenza. 8. La domanda si intende accolta qualora, entro centoventi giorni dalla data della prima riunione della conferenza dei servizi, non sia stato comunicato al richiedente il provvedimento di diniego. 9. In caso di parere positivo della conferenza dei servizi, il SUAP provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dallo svolgimento della conferenza stessa; entro lo stesso termine, in caso di parere negativo, il SUAP provvede a comunicare al richiedente il motivato diniego. La domanda si intende accolta qualora, decorsi trenta giorni dal parere positivo espresso dalla conferenza dei servizi, il SUAP non abbia provveduto al rilascio dell'autorizzazione. 10. La conferenza dei servizi puo' subordinare il rilascio dell'autorizzazione o l'avvio dell'attivita' al previo accoglimento di prescrizioni imposte in relazione alle specifiche esigenze emerse nel corso dell'istruttoria. 11. Della riunione della conferenza e' redatto apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti con diritto di voto. Dell'esito della conferenza e' fatta menzione nell'autorizzazione rilasciata dal SUAP"». Art. 17: «1. Dopo l'articolo 18-sexies della l.r. n. 28/2005 e' inserito il seguente: "Art. 18-septies (Requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita). 1. I requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita sono i seguenti: a) elementi obbligatori per tutte le grandi strutture di vendita: 1) dotazione di una classificazione energetica, di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), superiore o uguale alla classe energetica globale B: 2) produzione di energia termica da fonte rinnovabile senza emissione in atmosfera tale da garantire il rispetto dei livelli minimi prestazionali indicati all'articolo 1, comma 1, lettera e), e all'allegato 3, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recanti modifica e successiva abrogazione della direttiva 2001/77/CE e della direttiva 2003/30/CE) fermo restando quanto prescritto nello stesso allegato 3, comma 5, aumentati del 10 per cento qualora l'attivita' commerciale insista su uno dei comuni di cui all'allegato 4 della Delib. G.R. 6 dicembre 2010, n. 1025 (Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi della l.r. n. 9/2010 e al d.lgs. n. 155/2010 ed individuazione della rete regionale di rilevamento della qualita' dell'aria - Revoca Delib.G.R. n. 27/2006, Delib.G.R. n. 337/2006, Delib.G.R. n. 21/2008, Delib.G.R. n. 1406/2001, Delib.G.R. n. 1325/2003); 3) potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili obbligatoriamente installati sopra, all'interno o nelle relative pertinenze dell'attivita' commerciale tale da garantire il rispetto di quanto previsto per gli edifici di cui all'allegato 3, comma 3, lettera c), del d.lgs. n. 28/2011, aumentati del 5 per cento qualora l'attivita' commerciale insista su uno dei comuni di cui all'allegato 4 della Delib.G.R. n. 1025/2010; 4) collaborazione con associazioni di volontariato sociale per la realizzazione di progetti di raccolta e ridistribuzione a soggetti deboli dei prodotti alimentari invenduti e comunque non scaduti; 5) attivazione di specifici programmi per la limitazione della produzione di rifiuti, la riduzione di imballaggi monouso e di shopper in plastica, la vendita di prodotti a mezzo erogatori alla spina, l'uso di sistemi di riuso per imballaggi secondari e terziari in plastica e/o legno ed altre modalita' proposte dal richiedente; 6) realizzazione di apposite aree dei servizio destinate alla raccolta differenziata ed allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'esercizio; 7) rispetto dei piani comunali del colore e delle insegne; 8) attivazione di un sistema di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RASE), limitatamente agli esercizi che commerciano prevalentemente tali prodotti. 9) sottoscrizione dell'impegno a realizzare accordi sindacali di secondo livello finalizzati ad evitare situazioni di concorrenza anomale. b) elementi obbligatori, aggiuntivi a quelli di cui alla lettera a), per le grandi strutture con superficie di vendita superiore a 4.000 metri quadrati: 1) dotazione di un'area adibita esclusivamente al lavaggio dei mezzi commerciali dotata di tutti gli accorgimenti e attrezzature necessarie al fine di evitare la contaminazione di suolo e sottosuolo, qualora tale lavaggio avvenga all'interno della struttura commerciale o nelle relative pertinenze; 2) protezione dei bersagli piu' esposti all'inquinamento da polveri attraverso fasce verdi di protezione adeguatamente piantumate. Verifica degli apporti inquinanti prodotti dagli impianti della struttura da realizzare e dalle emissioni del traffico afferente, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1983 (Limiti massimi di accettabilita' delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno) e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183); 3) valutazione degli effetti acustici cumulativi all'interno della struttura ed all'esterno, con riferimento ai bersagli ritenuti significativi, in relazione agli obiettivi e livelli di qualita' definiti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore); 4) progetto per la raccolta delle acque piovane attraverso la realizzazione di una vasca di recupero di dimensioni adeguate al fabbisogno di operazioni quali l'annaffiatura, il lavaggio delle aree ed ogni firma di riuso per la quale non sia richiesta l'acqua potabile; 5) adeguate dotazione di parcheggi per biciclette ed auto elettriche e implementazione di punti di ricarica; 6) raccolta di almeno il 50 per cento delle acque meteoriche convogliate dalle superfici impermeabili dell'area e loro riutilizzo per tutti gli usi assentibili; 7) esistenza di servizi di trasporto pubblico per il collegamento dell'area dove e' insediata la struttura, in relazione agli orari di attivita' della stessa. Il servizio di trasporto puo' essere assicurato, in tutto o in parte, da soggetti privati, purche' risulti coerente con il sistema dei servizi e delle tariffe di trasporto pubblico; 8) nel caso in cui l'area di insediamento della struttura non disponga delle infrastrutture previste dallo strumento urbanistico, esistenza di apposita convenzione sottoscritta dal comune e dal richiedente, per la realizzazione delle infrastrutture stesse, contenente la subordinazione dell'avvio dell'attivita' alla piena funzionalita' delle infrastrutture. 9) realizzazione di spazi per l'accoglienza del cliente, ivi compresi spazi destinati alla sosta di riposo; 10) realizzazione di spazi destinati ai bambini, gestiti da apposito personale, attrezzati anche per l'igiene e la cura degli stessi. 2. I requisiti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, non si applicano agli ampliamenti della superficie di vendita inferiore al 20 per cento"». Art. 18: «1. Dopo l'articolo 18-septies della l.r. n. 28/2055 e' inserito il seguente: "Art. 18-octies (Rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita). 1. Il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita e' subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni: a) rispetto dei parametri tecnici e di viabilita' stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3; b) insediamento in aree per le quali gli strumenti urbanistici comunali prevedano una specifica destinazione d'uso per grandi strutture di vendita; c) parere comunale di conformita' urbanistica dell'intervento rispetto agli strumenti urbanistici generali ed attuativi; d) conformita' del progetto ai requisiti obbligatori di cui all'articolo 18-septies. 2. L'autorizzazione e' rilasciata contestualmente al titolo abilitativo edilizio inerente l'immobile"». Art. 19: «1. L'articolo 19 della l.r. n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "Art. 19 (Centri commerciali). 1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio, secondo le condizioni e le procedure stabiliti, rispettivamente, per le medie o per le grandi strutture di vendita. L'autorizzazione abilita alla realizzazione complessiva del centro e ne stabilisce la superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici. 2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1, puo' essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi. 3. Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 1, il promotore del centro commerciale puo' non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 14, che devono comunque essere posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione. 4. Le medie e le grandi strutture di vendita presenti all'interno del centro commerciale sono autorizzate con autonomi atti contestuali o successivi; gli esercizi di vicinato sono soggetti alla SCIA di cui all'articolo 16, comma 1. 5. L'intestazione dell'autorizzazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, non configura subingresso. 6 Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all'interno del centro commerciale sono soggette a comunicazione al comune, purche' rimanga invariata la superficie di vendita complessiva del centro ed il dimensionamento di ciascun settore merceologico. 7. Il comune puo' favorire l'inserimento di operatori locali nel centro commerciale e puo' regolare uniformemente gli orari delle attivita' presenti al suo interno"». Art. 20: «1. Dopo l'articolo 19-quater della l.r. n. 28/2005 e' inserito il seguente: "Art. 19-quinquies (Strutture di vendita in forma aggregata). 1. Sono strutture di vendita in forma aggregata: a) le medie strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari; b) le medie strutture di vendita adiacenti ad una grande struttura di vendita, anche verticalmente o insediate a distanza inferiore a 120 metri lineari da una grande struttura di vendita; c) le grandi strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari; d) le strutture di vendita di cui alle lettere a), b) e c) poste anche a distanza reciproca superiore a 120 metri lineari, qualora presentino collegamenti strutturali tra loro. 2. Le strutture di vendita in forma aggregata mantengono carattere dimensionale unitario anche se sono costituite da piu' unita' immobiliari, se sono attraversate da viabilita' privata o pubblica e se sono insediate sul territorio di comuni diversi. 3. La distanza tra le strutture di vendita di cui al comma 1, e' calcolata dalle pareti esterne degli edifici piu' vicine tra loro, che perimetrano l'intera superficie coperta lorda di ciascun edificio. Qualora la struttura di vendita sia inserita in un edificio destinato a varie funzioni, la distanza di cui al comma 1 si misura tra le parti degli edifici destinate alla funzione commerciale. 4. La superficie di vendita delle strutture in forma aggregata e' determinata dalla somma delle superfici di vendita di tutte le strutture, esistenti e da autorizzare, che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1. 5. In relazione all'insediamento di nuove strutture di vendita, il comune preliminarmente verifica se la struttura da insediare si inserisca in uno spazio territoriale in cui sono gia' presenti altre strutture di rendita medie o grandi. Qualora la distanza tra la struttura di vendita da insediare e quelle gia' presenti determini il configurarsi di una struttura di vendita in forma aggregata di cui al comma 1, in relazione alla superficie di vendita complessiva calcolata ai sensi del comma 4, il comune verifica le disposizioni da applicare alla fattispecie. 6. Il presente articolo non si applica: a) alle domande di autorizzazione per l'apertura o l'ampliamento di strutture di vendita da attivare in edifici che, alla data del 21 aprile 2009, erano gia' ultimati ai sensi dell'articolo 109 della l.r. n. 1/2005 ed erano a destinazione commerciale, tale da consentire l'insediamento senza variazione di destinazione d'uso o per le quali, a tale data, sussisteva il relativo titolo abilitativo edilizio; b) salvo diversa disposizione comunale, alle domande di autorizzazione per l'apertura di strutture di vendita collocate nei centri storici, come individuati dal regolamento urbanistico di cui all'articolo 55 della l.r. n. 1/2005; c) in caso di apertura o ampliamento di strutture di rendita, agli edifici gia' a destinazione commerciale per i quali il titolo abilitativo edilizio risulti rilasciato dopo il 21 aprile 2009 ma entro il 20 aprile 2010, e per i quali viene confermata la distanza reciproca lineare inferiore a 60 metri"». Art. 39: «1. L'articolo 54 della l.r. n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "Art. 54 (Nuovi impianti). 1. I nuovi impianti erogano benzina e gasolio e almeno un prodotto a scelta tra metano, GPL, idrogeno o relative miscele, a condizione che tale ultimo obbligo non comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionati alle finalita' dell'obbligo. 2. I nuovi impianti sono dotati di: a) dispositivi self-service pre-pagamento; b) capacita' di compressione adeguata al numero di erogatori installati e comunque non inferiore a 350 mc/h per un erogatore doppio, qualora nell'impianto venga erogato il metano; c) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) ad alto rendimento di potenza installata minima pari a 12 chilowatt; d) capacita' complessiva dei serbatoti non inferiore a 30 mc; e) pensiline di copertura delle aree di rifornimento; f) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili; g) presenza di aree di sosta per autoveicoli qualora l'impianto e' dotato di attivita' e servizi integrativi; h) recupero delle acque di prima pioggia. 3. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell'impianto e' effettuato fuori dalla sede stradale. 4. I nuovi impianti aventi superficie complessiva superiore a 3.500 metri quadrati realizzano impianti igienico-sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle "autocaravan", con le caratteristiche di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada). 5. Le superfici di nuovi impianti sono calcolate al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del lavoro, di sicurezza antincendio e in materia urbanistica. 6. Per il calcolo della superficie si tiene conto anche degli spazi destinati alla sosta. 7. Per l'istallazione e l'esercizio di nuovi impianti si osservano unicamente le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumita' e di sicurezza antincendio"». Art. 41: «1. L'articolo 56 della l.r. n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: "Art. 56 (Attivita' e servizi integrativi). 1. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono dotarsi di dispositivi self-service post-pagamento. 2. Nei nuovi impianti e negli impianti esistenti puo' essere esercitata: a) l'attivita' di vendita al dettaglio con superficie di vendita non superiore a quella degli esercizi di vicinato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), previa SCIA da presentare al SUAP competente per territorio; b) l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande in deroga a quanto previsto all'articolo 42-bis, previa SCIA da presentare al SUAP competente per territorio; c) l'attivita' di vendita della stampa quotidiana e periodica in deroga a quanto previsto all'articolo 25, previa SCIA da presentare al SUAP competente per territorio; d) l'attivita' di vendita di tabacchi, lotterie e altre attivita' similari nel rispetto della normativa vigente; e) la vendita di ogni altro bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita. 3. I titoli abilitativi per le attivita' di cui al cominci 2, lettere b) e c), non possono essere ceduti separatamente dalla titolarita' dell'autorizzazione per l'attivita' di installazione ed esercizio di impianti. 4. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono offrire servizi integrativi all'automobile e all'automobilista, quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale e turistico, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat"». Tali norme sono illegittime per i seguenti Motivi 1) In relazione all'art. 117, comma 2, lettera e) e lettera m) violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela della concorrenza e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. In relazione all'art. 41 violazione della liberta' di iniziativa economica. Costituisce oramai consolidato insegnamento di codesta Corte quello secondo il quale rientrano nel concetto di concorrenza contemplato dall'art. 117, comma 2, lettera e), tra le altre, le misure «che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacita' imprenditoriale e della competizione tra imprese» (cosi le sentenze nn. 401/2007 e 430/2007); in una battuta, fanno parte del concetto di concorrenza tutelato in Costituzione non solo le misure di tutela in senso proprio, ma anche quelle pro-concorrenziali. Le norme contenute negli artt. 11, 12 e 19 della legge regionale n. 52/2012, - che sostituiscono rispettivamente gli artt. 17, 18 e 19 della l.r n. 28/2005 - stabiliscono che l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita di medie, grandi strutture di vendita e di centri commerciali sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio. Esse contrastano con l'art. 19 delle legge n. 241/1990, nonche' con l'art. 31, comma 2 (1) , del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2012 (introdotto dal legislatore statale nell'esercizio della competenza di cui all'art. 117, comma 2, lett. e) Cost.), che hanno abolito i regimi autorizzatori fatte salve specifiche esigenze di interesse pubblico e nel rispetto del principio di proporzionalita'. Infatti, il citato art. 31, comma 2 sancisce il principio, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di concorrenza, liberta' di stabilimento e libera prestazione dei servizi, della liberta' dell'apertura di nuovi esercizi commerciali, senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura; le uniche restrizioni ammesse attengono alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali. La previsione in parola si conclude con l'indicazione cogente alle Regioni ed agli enti locali di adeguare i propri ordinamenti ai principi cosi' declinati entro il 30 settembre 2012. Costituisce esplicazione della potesta' legislativa statale in materia di concorrenza, nonche' attuazione del principio di cui all'art. 41 della Costituzione, anche l'art. 1, comma 1, lett. b) del d.l. n. 1/2012 (conv. in legge n. 27/2012), ai sensi del quale sono da considerarsi contrarie al principio di liberta' di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione ed al principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, le norme «che pongono divieti e restrizioni alle attivita' economiche non adeguati o non proporzionati alle finalita' pubbliche perseguite, nonche' le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalita' economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle .finalita' pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attivita' economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori gia' presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalita', ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti». Anche l'art. 1, comma 4, del medesimo d.l., obbliga tra l'altro le Regioni ad adeguarsi entro il 31 dicembre 2012 ed e' proprio in riferimento a tale adeguamento che la Regione ha adottato la legge in esame, come indicato espressamente nello stesso titolo della legge. Appare, al contrario, evidente che le disposizioni della legge regionale denunciate, subordinando, come detto, l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita di medie, grandi strutture di vendita e di centri commerciali ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio, violano i principi sanciti dalle citate disposizioni, rendendo piu' difficoltoso tanto l'avvio di nuove attivita' commerciali quanto le modificazioni all'esercizio delle stesse, imponendo ostacoli non proporzionati alla libera iniziativa economica ed alla concorrenza. Ne' potrebbe obiettarsi che la materia disciplinata dalla legge in esame, siccome relativa al «commercio», quindi di competenza regionale, non potrebbe essere utilmente censurata da parte del ricorrente per la violazione delle regole sul riparto di competente tra legislatore nazionale e provinciale. Come, infatti, ormai chiarito dalla giurisprudenza di codesta Corte, anche se una disciplina regionale sia riconducibile alla materia del commercio «... e' comunque necessario valutare se la stessa, nel suo contenuto, determini o meno un vulnus alla tutela della concorrenza, tenendo presente che e' stata riconosciuta la possibilita', per le Regioni, nell'esercizio della potesta' legislativa nei loro settori di competenza, di dettare norme che, indirettamente, producano effetti pro-concorrenziali. Infatti la materia "tutela della concorrenza", di cui all'art. 117, secondo comma lettera e), Cost., non ha solo un ambito oggettivamente individuabile che attiene alle misure legislative di tutela in senso proprio, quali ad esempio quelle che hanno ad oggetto gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati e ne disciplinano le modalita' di controllo, ma, dato il suo carattere "finalistico", anche una portata piu' generale e trasversale, non preventivamente delimitabile, che deve essere valutata in concreto al momento dell'esercizio della potesta' legislativa sia dello Stato che delle Regioni nelle materie di loro rispettiva competenza» (Corte cost., sentenza n. 150/2011). Nella medesima pronuncia e' stato altresi' chiarito che «Se (...) e' ammessa una disciplina che determini effetti pro-concorrenziali «sempre che tali effetti siano marginali o indiretti e non siano in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza» (sentenza n. 430 del 2007), al contrario, e' illegittima una disciplina che, se pure in astratto riconducibile alla materia commercio di competenza legislativa delle Regioni, produca, in concreto, effetti che ostacolino la concorrenza, introducendo nuovi o ulteriori limiti o barriere all'accesso al mercato e alla libera esplicazione della capacita' imprenditoriale» (detti principio sono stati confermati nella recentissima sentenza n. 18/2012 di codesta Corte). E che nel caso di specie le disposizioni dettate dal legislazione regionale si traducano nella violazione dei principi pro-concorrenziali dettati dal legislatore nazionale appare indubitabile alla luce delle considerazioni piu' sopra espresse. In ogni caso, e' principio altrettanto pacifico, ancora di recente ribadito da codesta Corte che «... ai fini del giudizio di legittimita' costituzionale, la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quelle ad esse propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza. Per individuare la materia alla quale devono essere ascritte le disposizioni oggetto di censura, non assume rilievo la qualificazione che di esse da' il legislatore, ma occorre fare riferimento all'oggetto e alla disciplina delle medesime, tenendo conto della loro ratio e tralasciando gli effetti marginali e riflessi, in guisa da identificare correttamente anche l'interesse tutelato (ex plurimis: sentenze n. 207 del 2010; n. 1 del 2008; n. 169 del 2007; n. 447 del 2006; n. 406 e n. 29 del 1995)» (Corte costituzionale n. 164/2012). Con la sentenza da ultimo citata, inoltre, codesta Corte ha stabilito che il principio di liberalizzazione sotteso alla disciplina normativa in materia di SCIA, ha un ambito applicativo esteso alla totalita' dei cittadini e costituisce quindi livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Le disposizioni regionali in esame, pertanto, oltre a violare il parametro costituzionale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, violano, altresi', l'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione. 2) In relazione all'art. 117, comma 2, lettera e) violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela della concorrenza. In relazione all'art. 41 violazione della liberta' di iniziativa economica. Le norme contenute negli artt. 13 (Inserimento dell'articolo 18-ter nella l.r. n. 28/2005), 14 (Inserimento dell'articolo 18-quater nella l.r. n. 28/2005), 15 (Inserimento dell'articolo 18-quinquies nella l.r. n. 28/2005) e 16 (Inserimento dell'articolo 18-septies nella l.r. n. 28/2005), introducono una procedura per il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita particolarmente onerosa e complessa sia per la copiosita' della documentazione da produrre, sia per la pluralita' delle fasi procedimentali che, peraltro, prevedono il coinvolgimento di vari enti locali. Si tratta di disposizioni che, anziche' semplificare l'entrata sul mercato di nuovi operatori, sono in grado di ritardarne l'ingresso, in tal modo imponendo restrizioni non proporzionate al libero svolgimento della concorrenza e, quindi, anch'esse violando i principi di cui all'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201/2011, ed all'art. 1 del d.l. n. 1/2012, che costituiscono espressione della potesta' legislativa statale di cui all'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, nel concetto declinato da codesta Corte nella giurisprudenza citata nel precedente motivo. Le disposizioni in esame contrastano, inoltre, con l'art. 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, che prevede un procedimento unico per presentare le istanze di inizio d'attivita' al SUAP, con cio' intendendo fornire una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale per tutti i soggetti aventi i requisiti di legge necessari ad intraprendere una attivita' economica. Le norme regionali impugnate, oltre ad incidere sui principi di libero mercato, violano anche l'art. 41 della Costituzione, che assegna alla legge statale il compito di determinare programmi e i controlli opportuni perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. 3) In relazione all'art. 117, comma 2, lettera e) violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela della concorrenza, in relazione all'art. 41 violazione della liberta' di iniziativa economica. Le norme contenute negli artt. 17 (inserimento dell'art. 18-septies Requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita) e 18 (inserimento dell'art. 18-octies Rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita), introducono numerosi e complessi requisiti obbligatori, quali la dotazione di una particolare classificazione energetica, la produzione di energia termica da fonte rinnovabile senza emissione in atmosfera, la collaborazione con associazioni di volontariato sociale per la realizzazione di progetti di raccolta e ridistribuzione a soggetti deboli dei prodotti alimentari invenduti e comunque non scaduti; l'attivazione di specifici programmi per la limitazione della produzione di rifiuti, la riduzione di imballaggi monouso e di shopper in plastica, la vendita di prodotti a mezzo erogatori alla spina, l'uso di sistemi di riuso per imballaggi secondari e terziari in plastica e/o legno ed altre modalita' proposte dal richiedente, la realizzazione di apposite aree dei servizio destinate alla raccolta differenziata ed allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'esercizio, il rispetto dei piani comunali del colore e delle insegne; l'attivazione di un sistema di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; la sottoscrizione dell'impegno a realizzare accordi sindacali di secondo livello finalizzati ad evitare situazioni di concorrenza anomale. Vengono inoltre stabiliti elementi obbligatori, aggiuntivi, per le grandi strutture con superficie di vendita superiore a 4.000 metri quadrati, quali la dotazione di un'area adibita esclusivamente al lavaggio dei mezzi commerciali dotata di tutti gli accorgimenti e attrezzature necessarie al fine di evitare la contaminazione di suolo e sottosuolo, qualora tale lavaggio avvenga all'interno della struttura commerciale o nelle relative pertinenze; la protezione dei bersagli piu' esposti all'inquinamento da polveri attraverso fasce verdi di protezione adeguatamente piantumate, la verifica degli apporti inquinanti prodotti dagli impianti della struttura da realizzare e dalle emissioni del traffico afferente, nel rispetto delle norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti; la valutazione degli effetti acustici cumulativi all'interno della struttura ed all'esterno, un progetto per la raccolta delle acque piovane con la realizzazione di una vasca di recupero per le operazioni di annaffiatura, lavaggio delle aree ed ogni forma di riuso per la quale non sia richiesta l'acqua potabile; adeguate dotazione di parcheggi per biciclette ed auto elettriche e implementazione di punti di ricarica; la raccolta di almeno il 50 per cento delle acque meteoriche convogliate dalle superfici impermeabili dell'area e loro riutilizzo per tutti gli usi assentibili; l'esistenza di servizi di trasporto pubblico per il collegamento dell'area dove e' insediata la struttura, in relazione agli orari di attivita' della stessa, anche assicurando il servizio medesimo, in tutto o in parte, con l'utilizzo di soggetti privati, purche' risulti coerente con il sistema dei servizi e delle tariffe di trasporto pubblico; l'esistenza di un'apposita convenzione sottoscritta dal comune e dal richiedente, per la realizzazione delle infrastrutture necessarie contenente la subordinazione dell'avvio dell'attivita' alla piena funzionalita' delle infrastrutture; la realizzazione di spazi per l'accoglienza del cliente, ivi compresi spazi destinati alla sosta di riposo e di spazi destinati ai bambini, gestiti da apposito personale, attrezzati anche per l'igiene e la cura degli stessi. Orbene, e' di tutta evidenza che detti requisisti obbligatori, seppur motivati con ragioni di tutela dell'ambiente, della salute, della tutela dei lavoratori, appaiono di tale entita', sia quantitativa che qualitativa, da risultare ingiustificatamente restrittivi della concorrenza e da limitare l'accesso al mercato delle grandi strutture di vendita attraverso la previsione di vincoli e adempimenti burocratici eccessivi che aggravano oltremodo il costo degli investimenti necessari a realizzare tali strutture, cosi favorendo il mantenimento degli assetti di mercato esistenti. Anche tali norme, dunque, si pongono in contrasto con i principi sanciti dalle disposizioni di cui agli artt. 31, comma 2, del d.l. n. 201/2011 e 1 del d.l. n. 1/2012, che costituiscono esplicazione della potesta' legislativa statale di cui al parametro indicato in rubrica, che, dunque, violano. Le stesse risultano, inoltre, fortemente limitative del principio di libera iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione. Inoltre, il comma 7 dell'art 18-septies, introdotto dal citato art. 17, nella misura in cui imponga l'obbligo per il privato di apprestare un servizio trasporto privato, a tariffe di servizio pubblico, potrebbe tradursi in un affidamento diretto del servizio di trasporto al di fuori delle modalita' in cui cio' e' consentito dalla normativa vigente in materia. 4) In relazione all'art. 117, comma 2, lettera e) violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela della concorrenza. La disposizione contenuta nell'articolo 20 introduce un nuovo articolo 19-quinquies nella l.r. n. 28/2005 che prevede, oltre alle gia' esistenti tipologie, le strutture di vendita in forma aggregata. La nuova norma regionale, nei commi da 1 a 5, dispone infatti «1. Sono strutture di vendita infima aggregata: a) le medie strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari; b) le medie strutture di vendita adiacenti ad una grande struttura di vendita, anche verticalmente o insediate a distanza inferiore a 120 metri lineari da una grande struttura di vendita; c) le grandi strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari; d) le strutture di vendita di cui alle lettere a), b) e c) poste anche a distanza reciproca superiore a 120 metri lineari, qualora presentino collegamenti strutturali tra loro. 2. Le strutture di vendita in forma aggregata mantengono carattere dimensionale unitario anche se sono costituite da piu' unita immobiliari, se sono attraversate da viabilita' privata o pubblica e se sono insediate sul territorio di comuni diversi. 3. La distanza tra le strutture di vendita di cui al comma 1, e' calcolata dalle pareti esterne degli edifici piu' vicine tra loro, che perimetrano l'intera superficie coperta lorda di ciascun edificio. Qualora la struttura di vendita sia inserita in un edificio destinato a varie funzioni, la distanza di cui al comma 1 si misura tra le parti degli edifici destinate alla funzione commerciale. 4. La superficie di vendita delle strutture in forma aggregata e' determinata dalla somma delle superfici di vendita di tutte le strutture, esistenti e da autorizzare, che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1. 5. In relazione all'insediamento di nuove strutture di vendita, il comune preliminarmente verifica se la struttura da insediare si inserisca in uno spazio territoriale in cui sono gia' presenti altre strutture di vendita medie o grandi. Qualora la distanza tra la struttura di vendita da insediare e quelle gia' presenti determini il configurarsi di una struttura di vendita in forma aggregata di cui al comma 1, in relazione alla superficie di vendita complessiva calcolata ai sensi del comma 4, il comune verifica le disposizioni da applicare alla fattispecie». La riportata norma introduce di fatto limitazioni relative alle distanze tra esercizi commerciali, peraltro stabilite a posteriori rispetto alla richiesta di autorizzazione, che sono vietate ai sensi della normativa statale e comunitaria vigente, costituita dall'art. 34, comma 3, del d.l. n. 20l/2011, come convertito con legge n. 214/2011, e dall'articolo 1 del d.l. n. 1/2012, come convertito in legge n. 27/2012, che, nel recepire le prescrizioni della direttiva 2006/123/CE, abrogano le norme che pongono divieti e restrizioni alle attivita' economiche non adeguati o non proporzionati alle finalita' pubbliche perseguite, vietando in particolare l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attivita' economica, in tal modo palesemente violando il parametro costituzionale indicato in rubrica. 5) In relazione all'art. 117, comma 2, lettera e) violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela della concorrenza. La norma contenuta nell'art. 39, concernente la distribuzione di carburanti (e che sostituisce l'articolo 54 della l.r. n. 28/2005), prevede per l'apertura dei nuovi impianti una serie di requisiti obbligatori, quali la presenza di impianti fotovoltaici o la capacita' complessiva dei serbatoi, che, anche laddove rispondenti a interessi generali, appaiono evidentemente non proporzionati alle finalita' perseguite. 6) In relazione all'art. 117, comma 2, lettera e) violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela della concorrenza. In relazione all'art. 41 violazione della liberta' di iniziativa economica. La norma contenuta nell'art. 41 (che sostituzione l'articolo 56 della l.r. n. 28/2005), prevede che nei nuovi impianti per la distribuzione di carburanti, nonche' in quelli esistenti, puo' essere esercitata «l'attivita' di vendita al dettaglio con superficie di vendita non superiore a quella degli esercizi di vicinato». Si introduce in tal modo una limitazione quantitativa allo svolgimento dell'attivita' commerciale, non giustificata da alcun interesse generale e, come tale, contrastante con il parametro indicato in rubrica, anche alla luce dei principi sanciti da codesta Suprema Corte secondo cui e' illegittima «... una disciplina che, se pure in astratto riconducibile alla materia commercio di competenza legislativa delle Regioni, produca, in concreto, effetti che ostacolino la concorrenza, introducendo nuovi o ulteriori limiti o barriere all'accesso al mercato e alla libera esplicazione della capacita' imprenditoriale» (Corte cost. n. 150/2011; n. 18/2012 di codesta Corte). (1) Ai sensi del quale «Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, liberta' di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la liberta' di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012».