Ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano, codice  fiscale  n.
00390090215, con sede in piazza Silvius Magnago 1, 39100 Balzano,  in
persona   del   Presidente   pro   tempore, Dr.   Luis    Durnwalder,
rappresentata e difesa, giusta procura speciale del 10 dicembre 2012,
rep. n. 23537 (doc. 1), rogata dal Segretario Generale  della  Giunta
Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano,  nonche'  in  virtu'
della deliberazione della Giunta provinciale del 10 dicembre 2012, n.
1867 (doc. 2), dall'Avv. prof. Carola Pagliarin, codice  fiscale  PGL
CRL    72H62    F241R,     del     Foro     di     Padova,     p.e.c.
carola.pagliarin@ordineavvocatipadova.it, e  dall'Avv.  Luigi  Manzi,
codice fiscale MNZ LGU 34E15 H5O1Y, del Foro di  Roma,  elettivamente
domiciliata  presso  lo  studio  legale  di   quest'ultimo   via   F.
Confalonieri, n. 5, 00195, Roma, tel. 06.3215408 -  06.3214152,  fax.
06.3211370, p.e.c. luigimanzi@ordineavvocatiroma.org, ricorrente; 
    Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore; 
    Nonche' contro Corte dei conti, Sezione  giurisdizionale  per  il
Trentino Alto Adige, Bolzano,  nella  persona  del  Presidente  della
Sezione giurisdizionale, don. Paolo Neri; 
    Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale  della  Corte
dei conti per il Trentino Alto Adige -  Bolzano,  nella  persona  del
Procuratore regionale dott. Robert Schülmers; 
    Per la dichiarazione che non spetta allo Stato e,  per  esso,  al
Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale  della  Corte
dei conti di Bolzano, disporre un sequestro generalizzato  in  ordine
ai documenti contabili relativi alle spese riservate  del  Presidente
della Provincia autonoma di Bolzano, nonche' per il  conseguentemente
annullamento del decreto di sequestro della Procura regionale  presso
la Corte dei  conti,  Sezione  giurisdizionale  di  Bolzano,  del  17
ottobre 2012, 0002941-17/10/2012-PR_BZ-U15-P,  notificato  per  mezzo
della Guardia di Finanza, Nucleo di  Polizia  tributaria  di  Bolzano
presso gli uffici della Provincia Autonoma  di  Bolzano  in  data  18
ottobre 2012, prot. n. 0128983/12, per violazione delle  attribuzioni
e della sfera  di  autonomia  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano
garantita dagli artt. 5, 114, 116, 117, 118, 119 della Costituzione e
dagli artt. 4, 8, 16, 52, 69 dello  Statuto  Speciale  della  Regione
Trentino Alto Adige, di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonche'
per la violazione del principio del  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione, di cui all'art. 97 Cost. e  dei  limiti  posti  alle
attribuzioni della Corte dei conti dagli artt. 100 e 103 Cost. 
 
                           Fatto e Diritto 
 
    1.  Con  riferimento  alla  vertenza  V2012/00402,   la   Procura
regionale presso la  Corte  dei  conti,  Sezione  giurisdizionale  di
Bolzano, notificava, per mezzo della Guardia  di  Finanza  Nucleo  di
Polizia Tributaria di Bolzano,  il  decreto  di  sequestro  prot.  n.
0128983/12 in data 18 ottobre 2012, presso gli uffici della Provincia
autonoma di Bolzano. 
    Per mezzo del suddetto provvedimento,  il  Procuratore  regionale
disponeva «il sequestro in originale - previo  eventuale  accesso  ed
ispezione  degli  uffici,  locali,   magazzini   od   archivi   nella
disponibilita' della  Provincia  autonoma  di  Balzano,  o  di  altra
Amministrazione  o  di   terzi   contraenti   (...)   di   tutta   la
documentazione giustificativa relativa alle spese riservate impegnate
sul capitolo di  spesa  di  pertinenza  del  Presidente  provinciale»
relative alle annualita' comprese tra il 1994 sino ad  oggi,  nonche'
di tutti i «registri in cui sono state e vengono  adottate  le  spese
riservate del Presidente provinciale dal 1994 ad oggi». 
    Il provvedimento in  questa  sede  impugnato  faceva  seguito  al
precedente decreto di sequestro del 10 ottobre 2012,  disposto  dalla
medesima Procura regionale con riferimento alla vertenza V2011/00394,
attraverso il  quale  si  disponeva  la  sottoposizione  a  sequestro
probatorio di numerosa documentazione tra cui quella  afferente  alle
spese di rappresentanza ed alle c.d. spese riservate  del  Presidente
della Provincia autonoma di Bolzano, relative all'anno 2011. 
    Secondo quanto affermato dal Procuratore regionale,  i  riscontri
documentali acquisiti  per  effetto  del  predetto  provvedimento  di
sequestro  del  10  ottobre  2012  integrerebbero,  a   loro   volta,
un'autonoma notizia di  danno  erariale  tale  da  imporre  ulteriori
accertamenti in ordine ai potenziali illeciti contabili  commessi  in
relazione alla gestione delle spese riservate, anche per gli esercizi
compresi tra il 1994 ed il 2012. 
    Avverso il provvedimento di sequestro, la Giunta della  Provincia
autonoma di Bolzano, con provvedimento del 10 dicembre 2012, n. 1867,
deliberava di proporre ricorso  per  conflitto  di  attribuzioni  nei
confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
    Si rilevava, infatti, che  dalla  motivazione  del  provvedimento
emergeva, peraltro, come il Procuratore regionale avesse disposto  il
sequestro in relazione ad una indagine  non  suffragata  da  elementi
concreti e specifici, ma fondata su mere  supposizioni  e  diretta  a
vagliare, in modo del tutto generico, un intero settore di  attivita'
del Presidente, svolto per un rilevante periodo di tempo. 
    Precisamente, la Procura invocava, quali ragioni a  sostegno  del
disposto sequestro, la «dimensione  dei  presunti  illeciti  relativi
alle  spese  riservate  del   Presidente»,   la,   sempre   presunta,
«sistematicita' degli stessi» e, addirittura, un «occultamento doloso
del danno», che dovrebbe, pero',  in  evidente  paradosso,  risultare
dalla documentazione amministrativa e contabile da acquisire. 
    Emerge con chiarezza, pertanto,  come  il  decreto  di  sequestro
abbia ad oggetto una sterminata documentazione, relativa a poco  meno
di un ventennio di attivita', la cui totale acquisizione  si  rivela,
nella sostanza,  come  un  vero  e  proprio  strumento  di  controllo
generalizzato da parte della Procura della Corte dei conti. 
    Siffatto provvedimento risulta, dunque, gravemente  lesivo  delle
prerogative costituzionali della  ricorrente  Provincia  Autonoma  di
Bolzano,  operando  l'illegittima  invasione  e  compressione   delle
attribuzioni provinciali sancite dalla Carta costituzionale  e  dallo
Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige. 
    Il menzionato decreto si configura, conseguentemente, illegittimo
e lesivo per i seguenti motivi. 
    2. Sulla idoneita'  del  decreto  di  sequestro  del  Procuratore
regionale presso la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale  per  il
Trentino  Alto  Adige  -   Bolzano,   0002941-17/10/2012-PR_BZ-U15-P,
notificato il 18 ottobre 2012, prot. n. 0128983/12, a dare origine al
conflitto di attribuzioni. 
    La lesione delle attribuzioni proprie delle Regioni, in generale,
e,  nel  caso  di  specie,  di  una  Provincia   autonoma,   generato
dall'adozione, da parte della magistratura inquirente presso la Corte
dei conti, di provvedimenti istruttori cosi' invasivi -  qual  e'  il
decreto di sequestro impugnato - e' un'ipotesi gia'  nota  a  Codesta
Ecc.ma Corte. 
    E' di una certa consistenza,  infatti,  il  numero  di  conflitti
intersoggettivi  che  hanno  trovato  la  loro  origine  proprio   in
provvedimenti adottati dalle Procure regionali della Corte dei  conti
in quanto non sorretti da effettive esigenze istruttorie. 
    Nella  giurisprudenza  di  Codesta  Ecc.ma  Corte,  tuttavia,  si
annoverano molti casi in cui i provvedimenti, dai quali aveva  tratto
origine il conflitto, erano rappresentati da note  con  le  quali  la
Procura si limitava a richiedere la trasmissione di una molteplicita'
di documenti. 
    Nel caso di specie, invece, e' ravvisabile una menomazione  ancor
piu' grave delle attribuzioni proprie di un ente dotato di un  ambito
di autonomia costituzionalmente  tutelato,  posto  che  la  Provincia
autonoma di Bolzano non e' semplicemente stata invitata a  provvedere
alla trasmissione documentale, ma ha subito un'effettiva  sottrazione
della disponibilita' di  tutto  l'ingente  materiale  istruttorio  al
quale il decreto si riferisce. 
    Tra tutti i poteri istruttori che l'art. 5, comma 6, della  legge
n. 19/1994 riconosce al Procuratore regionale  presso  la  Corte  dei
conti, quest'ultimo ha optato per l'esercizio  di  quello  nettamente
piu' invasivo, costituente gia' in se', oltre che per l'oggetto e  le
modalita'  con  le  quali  e'  stato   concretamente   attuato,   una
menomazione dell'autonomia dell'amministrazione ricorrente. 
    Come sopra  evidenziato,  il  provvedimento  meglio  indicato  in
epigrafe, al quale  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano  imputa  una
significativa  e  concreta   lesione   delle   proprie   attribuzioni
costituzionalmente garantite, determina la sostanziale esposizione di
un  intero  settore  di  attivita'  della  ricorrente  medesima,   in
particolare della gestione delle spese riservate del Presidente della
stessa Provincia autonoma di Bolzano, ad un  controllo  generalizzato
della Procura regionale. 
    Secondo quanto costantemente affermato da Codesta  Ecc.ma  Corte,
anche in questo caso,  pertanto,  risultano  pienamente  integrati  i
presupposti necessari ai fini dell'instaurazione di un  conflitto  di
attribuzioni, posto che «costituisce  atto  idoneo  ad  innescare  un
conflitto intersoggettivo  di  attribuzioni  qualsiasi  comportamento
significante, imputabile allo Stato o alla Regione, che sia dotato di
efficacia e rilevanza esterna e che - anche  se  preparatorio  o  non
definitivo - sia comunque diretto «ad esprimere  in  modo  chiaro  ed
inequivoco la pretesa di  esercitare  una  data  competenza,  il  cui
svolgimento possa determinare una invasione  nella  altrui  sfera  di
attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto  attuale  delle
possibilita' di esercizio della medesima» (Corte cost.,  16  dicembre
2011, n. 332). 
    In  cio'  risiede,  peraltro,  l'interesse  a   ricorrere   della
Provincia autonoma di Bolzano, la  quale,  in  questa  sede,  intende
tutelare il suo diritto «all'integrita' delle  attribuzioni  ad  essa
costituzionalmente spettanti»  (V.  Crisafulli,  Lezioni  di  diritto
costituzionale, Padova, 1978, 398; sul punto, e nel  medesimo  senso:
G. Grasso, Il conflitto di attribuzioni tra le Regioni  e  il  potere
giudiziario,   Milano,   2001;   A.   Certi,   Corso   di   giustizia
costituzionale, IV edizione, Milano, 2004, 323; S. Grassi,  Conflitti
costituzionali, voce del  Digesto  delle  discipline  pubblicistiche,
III, Torino, 1989, 373). 
    3. Illegittimita' e lesivita' del decreto di sequestro  impugnato
per violazione degli artt. 5, 97, 100, 103, 114, 116, 117,  118,  119
della Costituzione e degli artt. 4, 8, 16,  52  ss.  e  69  ss  dello
Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige, di cui al d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo  unico  delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il  Trentino
Alto Adige». 
    Risulta di tutta evidenza l'ampiezza, oltre che  l'arbitrarieta',
del  contenuto  del  provvedimento  di  sequestro  in   questa   sede
avversato, concretizzando esso  stesso  uno  strumento  improprio  ed
inammissibile attraverso il quale la Procura regionale espleta, oltre
che  un'attivita'  istruttoria  meramente   esplorativa,   anche   un
controllo indiscriminato e globale  in  ordine  ad  alcune  attivita'
istituzionali della Provincia autonoma di Bolzano. 
    Molteplici disposizioni costituzionali, oltre che  dello  Statuto
speciale della Regione Trentino Alto Adige, sono  state  violate  nel
caso di specie. 
    3.1. In primo luogo, risulta evidentemente frustrato l'ambito  di
autonomia che la nostra Carta costituzionale riserva ed assicura alla
Provincia autonoma di Bolzano laddove, in via generale,  sancisce  il
riconoscimento e la promozione delle autonomie locali (art. 5 Cost.),
in quanto enti dotati di un proprio  statuto,  oltre  che  di  propri
poteri e funzioni (art. 114 Cost.) e, con riferimento alla  peculiare
posizione costituzionale della medesima, laddove  riconosce  forme  e
condizioni particolari di autonomia alla Regione Trentino Alto Adige,
costituita dalle Province autonome di  Trento  e  Bolzano  (art.  116
Cost.). 
    Il decreto di sequestro meglio indicato in  epigrafe,  in  quanto
peraltro immediatamente eseguito, costituisce gia' ex  se  un  vulnus
concreto ed  attuale  alle  suddette  prerogative  costituzionalmente
tutelate in danno all'odierna ricorrente. 
    Infatti, se e' vero che il Procuratore regionale della Corte  dei
conti, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto  legge  n.  453/93,
convertito in legge n. 19/1994, «puo' disporre:  a)  l'esibizione  di
documenti,  nonche'  ispezioni  ed  accertamenti  diretti  presso  le
pubbliche amministrazioni e di  terzi  contraenti  o  beneficiari  di
provvidenze  finanziarie  a  carico  dei  bilanci  pubblici;  b)   il
sequestro dei documenti», cio' non di meno la Corte costituzionale ha
piu' volte precisato che il potere  della  Procura  contabile  «deve,
tuttavia,  e  in  ogni  caso,  essere  ispirato  ad  un  criterio  di
obiettivita', di imparzialita' e di neutralita', specie perche' ha un
fondamento di discrezionalita'»: criterio che, nel  caso  di  specie,
non e' stato affatto rispettato (Corte cost., 9 marzo 1989,  n.  104;
id., 27 luglio 2005, n. 337). 
    Nel caso de quo, il potere spettante alla Procura regionale della
Corte dei conti, in quanto esercitato nei termini sopra indicati,  si
e' tradotto ed estrinsecato  in  una  vera  e  propria  attivita'  di
controllo che non compete alla magistratura  contabile,  secondo  gli
artt. 100 e 103 Cost. 
    In altre parole, per le modalita' e per l'oggetto - cosi'  esteso
- che caratterizzano il provvedimento di sequestro  sopra  citato,  i
poteri istruttori hanno  travalicato  il  limite  delle  attribuzioni
proprie della stessa magistratura contabile, entrando  in  collisione
con la sfera di autonomia dell'Ente ricorrente. 
    La Procura, invero, giustifica il sequestro di atti  relativi  ad
un periodo temporale molto esteso in  relazione  a  buona  parte  del
quale il termine prescrizionale dell'illecito erariale  e'  di  certo
spirato, ipotizzando un  occultamento  doloso  del  danno,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 14  gennaio  1994,  cosi'
come modificata dall'art. 3 della legge n. 639 del 20 dicembre  1996.
Ma,  in  tutta  chiarezza,  tale  argomentazione   e'   scopertamente
strumentale ad operare la censurata acquisizione, dato che  l'evocato
occultamento doloso del danno e', nel caso  di  specie,  radicalmente
escluso, se non altro per la stessa  esistenza  della  documentazione
contabile di cui il Pubblico Ministero chiede il sequestro. 
    Pertanto, la Procura regionale della Corte dei conti, esorbitando
dai limiti delle proprie competenze, ha di  fatto  inteso  introdurre
una abnorme forma di controllo sugli atti della Provincia autonoma di
Bolzano, non prevista dalla Costituzione e, anzi, tale da  comprimere
l'autonomia e le competenze provinciali. 
    In particolare, tale iniziativa  lede  l'autonomia  organizzativa
della  Regione,  autonomia  che,  senza  dubbio,  si  esprime   anche
attraverso la scelta di assicurare l'espletamento delle  finalita'  e
dei  compiti  propri  dell'amministrazione  provinciale,  nonche'  la
valorizzazione dell'immagine istituzionale  della  Provincia  stessa,
per mezzo dello stanziamento in  bilancio  di  somme  destinate  alla
copertura di spese di rappresentanza e riservate. 
    Come Codesta Ecc.ma Corte ha piu' volte  affermato,  «nell'ambito
dei poteri di promovimento dei giudizi di responsabilita'  per  danno
erariale nei confronti dei funzionari pubblici, il Procuratore  della
Corte dei conti, ai sensi dell'art. 74 del regio  decreto  12  luglio
1934, n. 1214, «puo' chiedere in comunicazione atti  e  documenti  in
possesso di autorita' amministrative», anche dopo che  questi  ultimi
atti siano stati sottoposti all'esame degli organi di controllo». 
    Tuttavia, si e'  anche  precisato  che  «l'ampio  potere  che  il
Procuratore ha in questo campo deve essere esercitato in presenza  di
fatti o di notizie che facciano presumere comportamenti  di  pubblici
funzionari ipoteticamente configuranti illeciti produttivi  di  danno
erariale  e  deve  essere  diretto  ad  acquisire  atti  o  documenti
precisamente individuabili, di modo che l'attivita'  del  Procuratore
cui tali richieste  ineriscono  non  possa  essere  considerata  come
un'impropria  attivita'  di  controllo  generalizzata  e  permanente»
(Corte cost., 31 marzo 1995, n. 100). 
    Senza  voler  ulteriormente  esporre  a  Codesta   Ecc.ma   Corte
analoghe, e certamente gia' note, pronunce, sia sufficiente in questa
sede ribadire come  un'istruttoria  avente  ad  oggetto  un'attivita'
svoltasi in un arco di tempo molto lungo, successivamente,  peraltro,
allo svolgimento dei controlli istituzionali, non  legata  nemmeno  a
concrete ipotesi  di  illeciti  amministrativi  produttivi  di  danno
erariale, ma solamente a mere  supposizioni,  costituisca  ex  se  un
cattivo esercizio del  potere  dalla  legge  attribuito  allo  stesso
Procuratore. 
    In altre parole, il Procuratore  della  Corte  dei  conti,  nella
promozione dei giudizi, deve attenersi all'esercizio di una  funzione
obiettiva e neutrale, in quanto quest'ultimo rappresenta  l'interesse
generale al corretto esercizio, da  parte  dei  pubblici  dipendenti,
delle funzioni amministrative  e  contabili,  e  cioe'  un  interesse
direttamente riconducibile al rispetto dell'ordinamento giuridico nei
suoi aspetti generali. Escluso che il Procuratore presso la Corte dei
conti possa  effettuare  un  controllo  diretto  ad  accertare  se  i
provvedimenti delle autorita' amministrative siano stati emanati  con
l'osservanza delle leggi e con il rispetto dei criteri della buona  e
regolare  amministrazione,  egli  deve  limitarsi  a   vigilare   per
l'osservanza delle leggi, per la tutela cioe' dello Stato ordinamento
e per la repressione  dei  danni  erariali  conseguenti  ad  illeciti
amministrativi. 
    La legge, dunque, non attribuisce al Procuratore  il  piu'  ampio
potere di svolgere indagini secondo il suo mero arbitrio, in un ampio
settore dell'amministrazione senza che, secondo le  circostanze,  sia
presumibile la commissione  di  illeciti  produttivi  di  danni,  non
essendo sufficiente che tale attivita' si fondi su semplici ipotesi o
congetture (sul punto,  Corte  cost.,  9  marzo  1989,  n.  104;  nel
medesimo senso: id., 27 luglio 2005, n. 337). Tanto  meno  quando  si
riferisca  a  condotte  certamente  non  piu'  censurabili   per   il
compimento del previsto termine prescrizionale. 
    3.2. In secondo luogo, la  contestata  iniziativa  della  Procura
regionale della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di  Bolzano,
risulta  realizzata  in   violazione   della   sfera   di   autonomia
costituzionalmente  riservata  alla  ricorrente  anche  sotto   altro
profilo. 
    L'adozione del decreto di  sequestro  in  questa  sede  impugnato
muove da un giudizio globalmente negativo, presupposto dalla Procura,
in ordine all'esercizio della potesta' legislativa, per come essa  e'
stata  in  concreto  discrezionalmente  espletata   dalla   Provincia
autonoma di Bolzano. 
    Dalla  mera   lettura   della   motivazione   che   sorregge   il
provvedimento cautelare citato,  si  intuisce  che  la  Procura,  nel
riconoscere come legittimo solamente un certo modello di  gestione  e
rendicontazionc dell'attivita'  di  spesa,  guardi  con  sospetto  la
speciale legislazione adottata dalla  Provincia  stessa,  presumendo,
pur  in  mancanza  di  dati  concreti  cd  oggettivi  in  tal  senso,
l'illegittimita' e l'illiceita' delle condotte poste  in  essere,  in
ogni caso, nell'osservanza della predetta legislazione speciale. 
    Un tal modo di procedere si traduce nella violazione degli  arti.
116 e 117 della Costituzione, in relazione alla potesta'  legislativa
riconosciuta alle Regioni ed alle  particolari  forme  di  autonomia,
anche legislativa, riconosciute alle Regioni a  statuto  speciale  ed
alle Province autonome. 
    Inoltre, il modus operandi della  Procura  lede  altresi'  alcune
specifiche disposizioni dello Statuto speciale della Regione Trentino
Alto Adige. 
    Trattasi, precisamente, dell'art.  4,  comma  1,  lett.  a),  del
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo  unico
delle leggi costituzionali concernenti lo  statuto  speciale  per  il
Trentino Alto Adige», in quanto stabilisce che  «in  armonia  con  la
Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica
e con il rispetto degli obblighi  internazionali  e  degli  interessi
nazionali» spetta  alla  Regione  la  potesta'  legislativa  primaria
relativamente  ali'  «ordinamento  degli  uffici  regionali   e   del
personale ad essi addetto», e dell'art. 8, comma  1,  lett.  a),  del
d.P.R. cit., il quale riconosce alle  Province,  nei  limiti  sanciti
dall'art. 4 gia' riportato, la potesta'  legislativa  in  materia  di
«ordinamento  degli  uffici  provinciali  e  del  personale  ad  essi
addetto». 
    Nell'esercizio della potesta' legislativa suddetta, la  Provincia
autonoma di Bolzano ha provveduto ad esplicitare la propria autonomia
organizzativa, nella quale devono ricomprendersi anche i profili piu'
squisitamente contabili e finanziari inerenti all'ordinamento  ed  al
funzionamento degli uffici provinciali. 
    In questa sede, pertanto, risulta opportuno un breve excursus  in
ordine alla disciplina relativa alla gestione ed alla rendicontazione
delle spese di rappresentanza e riservate. 
    Essa e'  contenuta  in  alcune  leggi  adottate  dalla  Provincia
autonoma  di  Bolzano,   espressione   della   potesta'   legislativa
riconosciutale,  peraltro,  dallo  Statuto  speciale,  contenuto  nel
d.P.R. n. 670/1972, come sopra ricordato. 
    Precisamente, la legge provinciale 17 agosto 1989, n. 6,  recante
«Disposizioni finanziarie assunte in connessione  con  l'assestamento
del bilancio di previsione della  Provincia  per  l'anno  finanziario
1989», all'art. 5, rubricato  «Attivita'  di  rappresentanza»,  cosi'
dispone: «La Giunta provinciale, il Presidente e i  componenti  della
Giunta provinciale possono assumere spese di rappresentanza  connesse
alle funzioni da asse esercitate, secondo i criteri  e  le  modalita'
stabiliti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione». 
    In senso analogo, l'art. 2  della  legge  provinciale  11  agosto
1994, n. 6, dedicato alle  «Spese  riservate  degli  amministratori»,
stabilisce che «Al Presidente ed ai membri della  Giunta  provinciale
sono riconosciute spese riservate,  connesse  con  l'esercizio  della
finzione,  nei  limiti  d'importo  stabiliti  annualmente  con  legge
finanziaria». 
    Quanto  alle  modalita'  di  esecuzione  e  di   rendicontazione,
peraltro delle sole spese di rappresentanza, la delibera del 4 maggio
2009, n. 1257, dedicata alle «Attivita' di rappresentanza e relazioni
istituzionali. Criteri e modalita'  di  effettuazione  delle  spese»,
dopo aver stabilito  che  «costituisce  attivita'  di  rappresentanza
quella  destinata  a  mantenere  ed  incrementare  l'immagine  ed  il
prestigio istituzionale  dell'ente  verso  l'esterno»,  individua  le
spese ammissibili. 
    Tra queste,  vengono  menzionate:  le  «spese  di  rappresentanza
rilevanti a livello  pubblico  e/o  che  avvengono  in  occasione  di
festivita', ricorrenze o altre manifestazioni atte ad incrementare il
prestigio delle istituzioni provinciali, come per  esempio  le  spese
finalizzate  ad  offrire  ospitalita'  in  occasione  di   cerimonie,
conferenze, riunioni ed incontri, i  doni  ed  altre  espressioni  di
rappresentanza, premi di rappresentanza quali coppe, targhe, medaglie
ecc., l'invio  di  note,  telegrammi  e  messaggi  di  cordoglio,  di
felicitazione, di auguri e simili,  connessi  con  l'esercizio  delle
rispettive funzioni, ma non collocabili negli ordinari ed impersonali
rapporti dell'Amministrazione; spese per relazioni  istituzionali,  a
favore di personalita' o comunque soggetti qualificati, sostenute  in
occasioni particolari», quali «le spese per ospitalita', se avvengono
in occasione di visite ufficiali ed udienze pubbliche dei  componenti
della  giunta,  ricorrenze,  onoranze   alla   memoria,   festivita',
inaugurazioni  di  opere  pubbliche,  altre  manifestazioni  atte  ad
incrementare il prestigio delle istituzioni  provinciali;  spese  per
prodotti tipici o  caratteristici  altoatesini,  artigianato  e  arte
locale  ed  altre  espressioni,  omaggi,  riproduzioni  fotografiche,
oggetti simbolici; spese per onoranze funebri relative  a  dipendenti
deceduti in attivita' di servizio o in attivita' extra-lavorative  di
natura sociale;  spese  per  segni  di  riconoscimento  a  favore  di
dipendenti che si sono distinti in attivita' extra-lavorative;  tutte
le spese necessarie per le relazioni  a  livello  istituzionale  (es:
vitto ed alloggio per gli ospiti, banchetti di ricevimento,  servizio
di traduzione, omaggi, ecc. ecc.); le  spese  necessarie  e  connesse
all'organizzazione  di  e/o  la  partecipazione  ad  eventi,  mostre,
convegni, seminari, congressi,  conferenze  ed  altre  manifestazioni
similari; sono tra le altre comprese le spese per l'ospitalita' ed il
cerimoniale, la stampa di inviti e  programmi,  public  relation,  la
promozione e la pubblicita'  degli  eventi,  i  costi  di  iscrizione
omaggi e prodotti locali; elargizioni di modesta entita' in occasione
di eventi ed iniziative promosse da terzi in ambito di competenza del
membro di giunta». 
    La  delibera  richiamata  stabilisce,  inoltre,  come  le   spese
suddette debbano essere documentate «tramite regolare  documentazione
giustificativa ovvero fatture, ricevute  e  scontrini  fiscali,  note
spese o documentazione analoga». 
    Precisa altresi' che: «posso essere effettuati rimborsi per spese
sostenute ed anticipate confondi propri»; «possono essere  effettuati
acquisti preventivi e cumulativi di  beni»;  «a  corredo  di  ciascun
documento di spesa va fornita una breve descrizione della circostanza
in occasione della quale la  spesa  e'  stata  sostenuta»;  «per  gli
acquisti preventivi va allegata la dichiarazione di utilizzo dei beni
nel rispetto dei criteri qui previsti»; «i pagamenti  possono  essere
effettuati anche tramite conto corrente  ai  sensi  dell'art.  54/bis
della legge provinciale n. l  del  29  gennaio  2002»;  i  pagamenti,
inoltre, possono «essere effettuati tramite carte di  credito,  carte
di debito (bancomat), carte di pagamento, carte propagate  e  tramite
servizi bancari via internet». 
    Da ultimo, la legge provinciale 29 gennaio 2002,  n.  1,  recante
«Norme in materia di  bilancio  e  di  contabilita'  della  Provincia
autonoma di Bolzano», all'art. 49, comma 5, dopo  aver  descritto  le
modalita' ordinarie attraverso le quali si snoda il  procedimento  di
erogazione della spesa, stabilisce che «con legge provinciale possono
essere previste modalita' diverse di pagamento». Ed  e'  proprio  con
riferimento alle spese riservate che la Provincia autonoma di Bolzano
si  e'  avvalsa  di  modalita'  di'  gestione  e  di  rendicontazione
derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria. 
    Vista  la  disciplina  in  materia,  risulta  evidente  come   il
provvedimento di sequestro  impugnato,  piu'  che  dettato  da  reali
esigenze istruttorie, sia lo  strumento  attraverso  cui  la  Procura
regionale  presso   la   Corte   dei   conti   di   Bolzano   intende
surrettiziamente introdurre una  forma  di  controllo  globale  sulla
gestione delle spese  di  rappresentanza  e  riservate,  istituite  e
disciplinate ex lege. E cio' ritenendo che sia necessario  -  in  via
del tutto erronea ed illegittima - supplire all'omessa previsione, da
parte della medesima disciplina provinciale, di una  qualunque  forma
di controllo e rendicontazione. 
    33. Ancora, il decreto  di  sequestro  sopra  citato  risulta  in
contrasto con l'art. 118 della Costituzione, sancendo una illegittima
compressione anche  delle  funzioni  amministrative  della  Provincia
autonoma di Bolzano. 
    In ordine a questo specifico profilo, peraltro, viene in  rilievo
un  ulteriore   parametro   costituzionale   violato,   rappresentato
dall'art. 16 dello  Statuto  speciale  della  Regione  Trentino  Alto
Adige. 
    La disposizione da ultimo  richiamata,  infatti,  stabilisce  che
«nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia  puo'
emanare norme legislative, le relative potesta'  amministrative,  che
in base all'ordinamento preesistente  erano  attribuite  allo  Stato,
sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia». 
    Il provvedimento di sequestro,  in  questa  sede  impugnato,  da'
luogo ad un vero eccesso di potere giurisdizionale, in quanto  inteso
a realizzare, in realta', un generalizzato controllo a posteriori non
previsto  dalla  Costituzione   anche   in   ordine   alla   potesta'
amministrativa espletata dalla 
    Provincia autonoma di Bolzano e, in particolare, in  ordine  alle
funzioni amministrative, svolte dal suo Presidente, che abbiano  dato
luogo  ad  una  spesa  avente  la   propria   copertura   finanziaria
nell'ambito del  capitolo  di  bilancio  dedicato  alle  c.d.  «spese
riservate». 
    Poiche' - lo si ribadisce - la documentazione di cui  la  Procura
regionale presso la  Corte  dei  conti  di  Bolzano  ha  ottenuto  la
disponibilita' non risulta avere uno specifico e  reale  collegamento
con una condotta illegittima  ed  illecita,  l'iniziativa  intrapresa
dalla Procura regionale medesima deve essere ricondotta ad un modello
di attivita' non giurisdizionale, ma di controllo. 
    La  ricorrente,  pertanto,  pur  certamente  non  contestando  la
soggezione degli amministratori della Provincia autonoma al  giudizio
di responsabilita' amministrativa spettante  alla  Corte  dei  conti,
lamenta che, attraverso il decreto in questione, la Procura regionale
non perseguirebbe illeciti  in  relazione  ad  ipotesi  specifiche  e
concrete,  ma  intenderebbe  procedere   ad   un'indebita   revisione
dell'attivita' amministrativa posta in essere  dal  Presidente  della
Provincia medesima. 
    Lo Statuto speciale della Regione Trentino Alto  Adige,  all'art.
52, in particolare, definisce la posizione istituzionale  svolta  dal
Presidente della Provincia, attribuendo a quest'ultimo, oltre che  la
competenza all'adozione di «provvedimenti contingibili e  urgenti  in
materia di sicurezza ed igiene pubblica» ed alla «ripartizione  degli
affari  fra  i  singoli  assessori»,  la   rappresentanza   dell'Ente
medesimo. 
    Ed e' proprio in ordine alle  funzioni  amministrative  adempiute
nell'espletamento del  suddetto  ruolo  istituzionale  che  viene  in
rilievo la gestione delle risorse  afferenti  al  fondo  delle  spese
riservate,  oggetto  dell'indiscriminato  controllo  che  la  Procura
regionale presso la Corte dei conti di Bolzano intende realizzare. 
    Per  altro  verso,  il  provvedimento  adottato   dalla   Procura
regionale, ed in questa sede impugnato, si pone  in  contrasto  anche
con l'art. 97 della Costituzione, poiche', in quanto  espressione  di
un controllo generalizzato,  successivo  ed  ultroneo  rispetto  alle
operazioni   di   rendicontazione    gia'    espletate    all'interno
dell'amministrazione  provinciale,  si  pone  in  contrasto  con   il
principio del buon andamento. 
    3.4.  Del  tutto  evidente  appare  il  grave   vulnus   arrecato
all'autonomia  provinciale  anche  sotto  il  profilo  della  patente
violazione del principio di autonomia finanziaria consacrato dall'ad.
119 Cost., oltre che dagli artt. 69 ss. dello Statuto speciale per la
Regione Trentino Alto Adige, di cui al d.P.R. n. 670/1972, in  ordine
alla finanza della Regione e delle Province. 
    In particolare, in questo senso,  appare  necessario  considerare
l'art. 83 dello Statuto speciale, il quale stabilisce che le Province
- oltre che, ovviamente, la Regione ed i Comuni - «hanno  un  proprio
bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare»,
bilancio che viene approvato  con  legge  provinciale  ai  sensi  del
successivo art. 84. 
    Il decreto di sequestro adottato dalla Procura regionale  appare,
pertanto, strumentale rispetto alla contestazione  dell'autonomia  di
spesa  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  e  delle  scelte   di
allocazione  delle  risorse  da  essa   compiute,   con   particolare
riferimento  allo  stanziamento  annuale,  in  appositi  capitoli  di
bilancio,  di  somme  destinate  al  sostenimento  delle   spese   di
rappresentanza e riservate. 
    La Procura regionale, in altre parole, disponendo  l'acquisizione
di tutta la documentazione, accumulatasi nel  corso  di  quasi  venti
esercizi finanziari, attestante il  prelevamento  e  l'impiego  delle
risorse  provenienti  da  un'intera  voce  di   bilancio   -   quella
concernente le somme stanziate per la copertura delle spese riservate
del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano -, lede e comprime
anche l'autonomia di spesa attribuita  alla  ricorrente,  arrogandosi
una funzione  di  controllo,  globale  e  successivo,  estranea  alle
funzioni che la Costituzione, agli artt. 100 e 103, le attribuisce. 
    4. In ordine alla sospensione del decreto di  sequestro  0002941-
17/10/2012-PR BZ-U15-P, notificato  il  18  ottobre  2012,  prot.  n.
0128983/12, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 
    La ricorrente Provincia autonoma di Bolzano chiede,  infine,  che
Codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia sospendere l'efficacia del
decreto di sequestro impugnato. 
    Quanto al presupposto del fumus boni juris,  sia  sufficiente  in
questa  sede  richiamare  tutti  i  motivi  di  ricorso  diffusamente
enunciati supra. In ogni caso, si osserva che  la  menomazione  delle
competenze provinciali accertabili e' cosi'  macroscopica  da  essere
sufficiente un sommario  esame  della  questione  al  fine  del  loro
accertamento. 
    Quanto al secondo presupposto - il periculum  in  mora  -,  basti
sottolineare che  il  provvedimento  di  sequestro,  in  questa  sede
avversato, non  solo  e'  grandemente  lesivo  per  l'immagine  della
Provincia autonoma di Bolzano, per le modalita' con le quali e' stato
effettuato oltre che per il suo sterminato oggetto, ma costituisce un
grave ostacolo per la funzionalita' di numerosi uffici.