IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente sentenza sul ricorso numero di registro generale 663 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla societa' Admiral Bet Italia Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Sbordoni, con il e' elettivamente domiciliato in Roma, via S. Nicola de' Cesarini n. 3; Contro: il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e' difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con la quale sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12; A.S.S.I., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; Sul ricorso numero di registro generale 664 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla societa' Eurobet Italia Srl Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Sbordoni, con il quale e' elettivamente domiciliato in Roma, via S. Nicola de' Cesarini n. 3; Contro: il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura. Generale dello Stato, con la quale sono domiciliati per legge in Roma; via dei Portoghesi n. 12; A.S.S.I., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; Sul ricorso numero di registro generale 781 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla societa' Savini S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Sbordoni, con il quale e' elettivamente domiciliato in Roma, via S. Nicola de' Cesarini n. 3; Contro: il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con la quale sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12; A.S.S.I., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; Per l'annullamento: quanto al ricorso n. 663 del 2012 ed al primo ricorso per motivi, aggiunti proposto nel relativo giudizio, dei seguenti provvedimenti dell'A.A.M.S.: 1) prot. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1022 in data 23 dicembre 2011, con cui viene richiesto il versamento dell'integrazione de minimi annui garantiti sospesi per gli esercizi 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 con somma pari ad euro 123.009,93; 2) prot. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1119 in data 23 dicembre 2011, con cui viene richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti sospesi per gli esercizi 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 con somma pari ad euro 64.707,99; 3) prot. 2011/51060/Giochi/VO/Conc. 1123 in data 23 dicembre 2011, con cui viene richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti sospesi per gli esercizi 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 con somma pari ad euro 57.589,08; 4) prot. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1451 in data 23 dicembre 2011, con cui viene richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti sospesi per gli esercizi 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 con somma pari ad euro 125.586,06; 5) prot. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1503, in data 23 dicembre 2011, con cui viene richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti sospesi per gli esercizi 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 con somma pari ad euro 163.571,33; 6) prot. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1572 in data 23 dicembre 2011, con cui viene richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti sospesi per gli esercizi 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 con somma pari ad euro 156.112,89; 7) ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso; quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio, introdotto con il ricorso n. 663 del 2012, dei seguenti provvedimenti dall'A.A.M.S. in data 15 giugno 2012: 1) n. prot. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1503, con il quale, in relazione alla concessione n. 1503 rilasciata alla societa' ricorrente, e' stato nuovamente richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R:. del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2008, 2009 e 2010 (mentre per il 2006 ed il 2007 sono state riconosciute somme a credito della societa' ricorrente), nonche' del minimo garantito riferito al 2011, calcolato con la medesima riduzione del 5%, e quindi della complessiva somma pari ad euro 94.580,79; il tutto con la precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta con un versamento unico entro il 30 giugno 2012 del menzionato importo ovvero in sei rate trimestrali, ciascuna di importo pari a euro 15.763,46, da versare a partire dal 31 maggio 2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessita' di integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2, della convenzione di concessione, ottenuta aggiungendo, all'importo della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino al 30 settembre 2014; 2) n. prot. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1022, con il quale, in relazione alla concessione n. 1022 rilasciata alla societa' ricorrente, e' stato nuovamente richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R. del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2008, 2009 e 2010 (mentre per il 2007 e' stata riconosciuta una somma a credito della societa' ricorrente), nonche' del minimo garantito riferito al 2011, calcolato con la medesima riduzione del 5%, e quindi della complessiva somma pari ad euro 137.712,93; il tutto con la precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta con un versamento unico entro il 30 giugno 2012 del menzionato importo ovvero in sei rate trimestrali, ciascuna di importo pari a euro 22.592,16, da versare a partire dal 31 maggio 2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessita' di integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2, della convenzione di concessione, ottenuta aggiungendo, all'importo della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino al 30 settembre 2014; 3) n. prot. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1123, con il quale, in relazione alla concessione n. 1123 rilasciata alla societa' ricorrente, e' stato nuovamente richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2008, 2009 e 2010 (mentre per il 2007 e' stata riconosciuta una somma a credito della societa' ricorrente), nonche' del minimo garantito riferito al 2011, calcolato con la medesima riduzione del 5%, e quindi della complessiva somma pari ad euri: 45.099,99; il tutto con la precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta con un versamento unico entro il 30 giugno 2012 del menzionato importo ovvero in sei rate trimestrali, ciascuna di importo pari a euro 7.516,66, da versare a partire dal 31 maggio 2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessita' di integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2, della convenzione di concessione, ottenuta aggiungendo, all'importo della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino al 30 settembre 2014; 4) n. prot. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1119, con il quale, in relazione alla concessione n. 1119 rilasciata alla societa' ricorrente, e' stato nuovamente richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2008, 2009 e 2010, nonche' del minimo garantito riferito al 2011, calcolato con la medesima riduzione del 5%, e quindi della complessiva somma pari ad euro 73.449,89; il tutto con la precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta con a un versamento unico entro il 30 giugno 2012 del menzionato importo ovvero in sei rate trimestrali, ciascuna di importo pari a euro 12.241,65, da versare a partire dal 31 maggio 2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessita' di integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2, della convenzione di concessione, ottenuta aggiungendo, all'importo della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino al 30 settembre 2014; 5) n. prot. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1572, con il quale, in relazione alla concessione n. 1572 rilasciata alla societa' ricorrente, e' stato nuovamente richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R. del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2008, 2009 e 2010, nonche' il versamento del minimo garantito relativo al 2011, calcolato con la predetta riduzione del 5%, e quindi della complessiva somma pari ad euro 153.721,53; il tutto con la precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta con un versamento unico entro il 30 giugno 2012 del menzionato importo ovvero in sei rate trimestrali, ciascuna di importo pari a euro 25.620,25, da versare a partire dal 31 maggio 2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessita' di integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2, della convenzione di concessione, ottenuta aggiungendo, all'importo della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino al 30 settembre 2014; 6) n. prot. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1451, con il quale, in relazione alla concessione n. 1451 rilasciata alla societa' ricorrente, e' stato nuovamente richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R del Lazio), ricalcolati con riduzione del 5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2009 e 2010 e 2011 (per il 2006 e' stata riconosciuta una somma a credito della societa' ricorrente), e quindi della complessiva somma pari ad euro 139.064,51; il tutto con la precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta con un versamento unico entro il 30 giugno 2012 del menzionato importo ovvero in sei rate trimestrali, ciascuna di importo pari a euro 23.177,42, da versare a partire dal 31 maggio 2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessita' di integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2, della convenzione di concessione, ottenuta aggiungendo; all'importo della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino al 30 settembre 2014; quanto al ricorso n. 664 del 2012 ed al primo ricorso per motivi aggiunti proposto nel relativo giudizio, dei seguenti provvedimenti dell'A.A.M.S.: 1) prot. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1135, notificato in data 30 dicembre 2011, con cui viene richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti sospesi per gli esercizi 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 con somma pari ad euro 164.594,32; 2) prot. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1179, notificato in data 30 dicembre 2011, con cui viene chiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti sospesi per gli esercizi 2008, 2009, 2010 con somma pari ad euro 123.496,90; 3) prot. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1376, notificato. in data 30 dicembre 2011, con cui viene richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti sospesi per gli esercizi 2008, 2009, 2010 con somma pari ad euro 155.941,66; 4) prot. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1374, notificato in date, 30 dicembre 2011, con cui viene richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti sospesi per gli esercizi 2008, 2009, 2010 con somma pari ad euro 279.129,24; 5) ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso; quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio introdotto con il ricorso n. 664 del 2012, dei seguenti provvedimenti dall'A.A.M.S. in data 15 giugno 2012: 1) n. prot. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1135, con il quale, in relazione alla concessione n. 1135 rilasciata alla societa' ricorrente, e' stato nuovamente richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R. del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2009 e 2010, nonche' del minimo garantito riferito al 2011, calcolato con la medesima riduzione del 5%, e quindi della complessiva somma pari ad euro 197.652,84; il tutto con la precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta con un versamento unico entro il 30 giugno 2012 del menzionato importo ovvero in sei rate trimestrali, ciascuna di importo pari a euro 32.942,14, da versare a partire dal 31 maggio 2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessita' di integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2, della convenzione di concessione, ottenuta aggiungendo, all'importo della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata, nonche'.' estendendone la durata fino al 30 settembre 2014; 2) n. prot. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1179, con il quale, in relazione alla concessione n. 1179 rilasciata alla societa' ricorrente, e' stato nuovamente richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R. del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2007, 2008, 2009 e 2010, nonche' del minimo garantito riferito al 2011, calcolato con la medesima riduzione del 5%, e quindi della complessiva somma pari ad euro 136.733,19; il tutto con la precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta con un versamento unico entro il 30 giugno 2012 del menzionato importo ovvero in sei rate trimestrali, ciascuna di importo pari a euro 22.788,87, da versare a partire dal 31 maggio 2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessita' di integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2, della convenzione di concessione; ottenuta aggiungendo, all'importo della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino. al 30 settembre 2014; 3) n. prot. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1376, con il quale, in relazione alla concessione n. 1376 rilasciata alla societa' ricorrente, e' stato nuovamente richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R. del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012,n 44, inerenti gli esercizi 2008, 2009 e 2010, nonche' del minimo garantito riferito al 2011, calcolato con la medesima riduzione del 5%, e quindi della complessiva somma pari ad euro 165.988,02; il tutto con la precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta con un versamento unico entro il 30 giugno 2012 del menzionato importo ovvero in sei rate trimestrali, ciascuna di importo pari a euro 27.664,67, da versare a partire dal 31 maggio 2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessita' di integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2, della convenzione di concessione, ottenuta aggiungendo, all'importo della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino al 30 settembre 2014; 4) n. prot. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1374, con il quale, in relazione alla concessione n. 1374 rilasciata alla societa' ricorrente, e' stato nuovamente richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R. del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2008, 2009 e 2010, nonche' del minimo garantito riferito al 2011, calcolato con la medesima riduzione del 5%, e quindi della complessiva somma pari ad euro 265.172,78; il tutto con la precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta con un versamento unico entro il 30 giugno 2012 del menzionato importo ovvero in sei rate trimestrali, ciascuna di importo pari a euro 44.195,46, da versare a partire dal 31 maggio 2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessita' di integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2, della convenzione di concessione, ottenuta aggiungendo, all'importo della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra beata, nonche' estendendone la durata fino al 30 settembre 2014; quanto al ricorso n. 781 del 2012 ed al primo ricorso per motivi aggiunti proposto nel relativo giudizio, del provvedimento dell'AA.M.S. prot. 2011/51060/Giochi/SCO/conc. 1476, notificato in data 4 gennaio 2012, con cui viene richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti sospesi inerenti gli esercizi 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, per una somma pari a euro 159.823,73, nonche' di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso; quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio introdotto con il ricorso n. 781 del 2012, del provvedimento dall'A.A.M.S. n. prot. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1476 in data 15 giugno 2012, con il quale, in relazione alla concessione n. 1476 rilasciata alla societa' ricorrente, e' stato nuovamente richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R. del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti l'esercizio 2009, nonche' del minimo garantito riferito al 2011, calcolato con la medesima riduzione del 5%, e quindi della complessiva somma pari ad euro 151.832,55; il tutto con la precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta con un versamento unico entro il 30 giugno 2012 del menzionato importo ovvero in sei rate trimestrali, ciascuna di importo pari a euro 25.305,42, da versare a partire dal 31 maggio 2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessita' di integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2, della convenzione di concessione, ottenuta aggiungendo, all'importo della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino al 30 settembre 2014; Visti i ricorsi, i motivi aggiunti ed i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. Fatto 1. In punto di fatto la societa' Admiral Bet Italia S.r.l. (in precedenza denominata Punto Italbet S.r.l.) con il ricorso n. 663 del 2012 riferisce che: A) e' destinataria dei provvedimenti impugnati in quanto titolare di sei concessioni per la raccolta delle scommesse ippiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 169/1998, B) secondo ciascuna convenzione di concessione il concessionario e' tenuto a versare all'U.N.I.R.E. (oggi A.S.S.I.) una quota annuale della raccolta ex art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169/1998, fermo restando che, qualora la quota raccolta in base agli incassi effettivamente riscossi non raggiunga la quota annuale dovuta, il concessionario e' tenuto, ai sensi dell'art. 4 della convenzione di concessione, ad integrare i versamenti dovuti fino a raggiungere il c.d. minimo garantito annuo, determinato ai sensi del decreto interdirigenziale del 10 ottobre 2003; C) con il decreto-legge n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006 il legislatore ha previsto l'indizione di bandi di gara per l'assegnazione di nuove concessioni per la raccolta del gioco pubblico, sia su base ippica, che sportiva, e cio' ha determinato l'assegnazione di un considerevole numero di nuove concessioni, che ha comportato la saturazione del mercato ed una drastica riduzione degli incassi dei concessionari ricorrenti; D) anche in ragione di quanto precede l'Amministrazione dei Monopoli (di seguito A.A.M.S.) con comunicazione del 28 giugno 2007 ha sospeso il pagamento dei minimi garantiti per l'anno 2006 al fine di «procedere alle opportune verifiche della correttezza degli importi richiesti ai concessionari, mediante la' rielaborazione dei relativi conteggi tenendo conto delle quote di prelievo versate per le scommesse dell'Ippica Nazionale; E) ciononostante l'A.A.M.S. con provvedimenti emessi nel corso del 2009 ha chiesto alla societa' ricorrente il pagamento dei minimi garantiti per l'anno 2008; F) tali provvedimenti sono stati impugnati innanzi al T.A.R. del Lazio, che con la sentenza n. 7649/2009 ha accolto il ricorso, evidenziando in motivazione che «i provvedimenti di riscossione delle somme per il raggiungimento del c.d. minimo garantito non avrebbero potuto essere adottati prima della definizione delle c.d. misure di salvaguardia, di talche' detti provvedimenti manifestano la loro illegittimita' in quanto adottati senza la previa definizione di un provvedimento (a portata generale, ma incidente sulla posizione di ciascun concessionario) necessariamente presupposto a quelli qui impugnati»; G) in seguito l'A.A.M.S. con ulteriori provvedimenti ha chiesto il pagamento dei minimi garantiti per l'anno 2009, ma il T.A.R. del Lazio con la sentenza n. 36524/2010 ha giudicato illegittima la pretesa dell'A.A.M.S., ribadendo che i provvedimenti di riscossione per il raggiungimento del c.d. minimo garantito non avrebbero potuto essere adottati prima della definizione delle c.d. misure di salvaguardia; H) nonostante quanto precede l'A.A.M.S. con i provvedimenti impugnati ha richiesto il versamento dei minimi garantiti relativi agli esercizi dal 2006 al 2010, limitandosi a dare atto in motivazione dell'avvenuta convocazione di una conferenza di servizi con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, finalizzata all'individuazione delle c.d. misure di salvaguardia, e del fatto che, all'esito di tale conferenza di servizi, «non e' possibile individuare, allo stato, misure di salvaguardia ulteriori rispetto a quelle gia' individuate secondo i criteri delle procedure selettive indette nel corso del 2006». 2. La societa' Admiral Bet Italia chiede l'annullamento degli atti impugnati con il ricorso introduttivo deducendo i seguenti motivi: I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 38, coomma 4, del decreto-legge .n 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, nonche' dell'art 1-bis, comma 6, del decreto-legge n. 149/2008. La presente censura e incentrata, da un lato, sul fatto che l'A.A.M.S. abbia omesso di individuare le misure di salvaguardia previste dall'art. 38, comma 4, del decreto-legge n. 223/2006; dall'altro, sul fatto che le gia' minime garanzie (ossia il vincolo delle distanze) previste dal decreto-legge n. 223/2006 per i concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169/1998 siano state eliminate dall'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge n. 149/2008. In particolare, quanto al primo aspetto, la ricorrente deduce che: A) secondo l'art. 38, comma 4, del decreto-legge n. 223/2006, «al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale del settore del gioco, nonche' di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero delle Finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri: l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169»; B) da tale disposizione si evince che al mutato assetto normativo connesso all'entrata in vigore del decreto-legge n. 223/2006 consegue l'obbligo di definire le modalita' di salvaguardia dei concessionari della raccolta, di scommesse ippiche, sicche' tali misure di salvaguardia sono state definite dal T.A.R. del Lazio nella sentenza n. 8520/2011 come «una previsione finalizzata a consentire il riequilibrio delle obbligazioni consacrate nelle concessioni per la raccolta di scommesse ippiche gia' rilasciate, in ragione del mutato assetto del mercato delle scommesse ippiche e della riconfigurazione dell'assetto distributivo territoriale dell'offerta di gioco, come ridisegnati dalla riforma introdotta dall'art. 38 del decreto legge «Bersani» che ha determinato l'apertura del mercato dei giochi pubblici e l'attivazione di nuove concessioni secondo una diffusione capillare sul territorio e cori piu' favorevoli condizioni di esercizio e di reddivita'»;. risulta, quindi, di palmare evidenza che, come affermato dal TA.R. del Lazio nella sentenza n. 7400/2011, la mancata attuazione, in sede amministrativa, di una norma di legge ad efficacia programmatica integra «un comportamento di sostanziale violazione della stessa». Quanto poi al secondo aspetto, la ricorrente deduce che: A) nell'originaria previsione dell'art. 38, comma 4, del decreto legge n. 223/2006 era altresi' contemplato, tra le nuove modalita' di distribuzione del gioco A su base ippica, alla lettera f), l'obbligo della «localizzazione dei punti vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai punti di vendita gia' assegnati nonche', alla lettera g), l'obbligo della «localizzazione dei plinti vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti, a una distanza, non inferiore a 400 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita gia' assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta del concorso pronostici denominato totip, ovvero delle scommesse ippiche di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2011»; B) l'obbligo, per i nuovi concessionari che si aggiudicavano i diritti del cd. «bando Bersani», di ubicare i propri punti di vendita nel rispetto delle suindicate distanze, rispetto ai punti vendita preesistenti, costituiva di fatto una garanzia (di certo non esauriente come le misure di salvaguardia) che il Legislatore aveva previsto a tutela dei preesistenti concessionari; C) tuttavia i predetti obblighi sono stati eliminati dall'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge n. 149/2008 e, quindi, non sussistendo piu' alcun vincolo in tema di distanze, l'equilibrio economico della societa' ricorrente risulta ulteriormente compromesso; II) Eccesso di potere per difetto d'istruttoria ed erroneita' nei presupposti. La ricorrente deduce che le pretese dell'A.A.M.S. sono illegittime anche per l'assenza totale dei parametri in base ai quali sono stati calcolati gli importi asseritamente dovuti. Infatti: A) le somme richieste sono state quantificate in base ai criteri individuati con il decreto interdirigenziale del 10 ottobre 2003, di cui la stessa Amministrazione, con la nota del 28 giugno 2007, ha posto in dubbio la legittimita', evidenziando la necessita' di «procedere alle opportune verifiche della correttezza degli importi richiesti ai concessionari, mediante la rielaborazione dei relativi conteggi tenendo conto delle quote di prelievo versate per le scommesse dell'Ippica Nazionale»; B) secondo quanto evidenziato dal T.A.R. del Lazio nella motivazione della sentenza n. 6520/2009, e' vero che il decreto interdirigenziale del 10 ottobre 2003 aveva stabilito il metodo di calcolo per individuare il c.d. minimo garantito, «ma l'introduzione nel 2006 della nuova previsione normativa circa la necessaria fissazione delle misure di salvaguardia rende inapplicabile il contenuto del suindicato decreto»; C) risulta, quindi, evidente che le somme richieste con i provvedimenti impugnati sono state individuate in virtu' di un provvedimento del tutto superato; III) Eccesso di potere per disparita' di trattamento, irragionevolezza e contraddittorieta' con atti precedenti. La ricorrente deduce che i provvedimenti impugnati sono illegittimi anche perche' la stessa amministrazione ha ammesso la necessita' di procedere all'adozione delle misure di salvaguardia. Infatti nella gia' citata sentenza del T.A.R. del Lazio n. 6520/2009 viene altresi' evidenziato che l'Amministrazione in una nota del 12 giugno 2008 anticipava che era in atto uno studio degli Uffici competenti al fine di ipotizzare un «percorso normativo incentrato sull'ampliamento delle concessioni in parola ..., nonche' sulla soppressione dell'obbligo del minimo garantito, da sostituire per gli operatori del settore ippico, con il canone di concessione previsto per i nuovi concessionari» e che i richiamati Uffici avrebbero valutato la possibilita' di predisporre «un testo di modifica normativa intesa a definire in via legislativa la portata delle misure di salvaguardia menzionate e ad affidare - al piu' flessibile e celere strumento del provvedimento amministrativo ministeriale, da adottare d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, in luogo del decreto a firma dei Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Politiche Agricole, previo parere del Consiglio di Stato». Ciononostante, neppure a seguito della conferenza di servizi del 30 novembre 2011 risulta adottato alcun provvedimento; IV) Eccesso di potere per lesione del principio del legittimo affidamento e ingiustizia manifesta. La ricorrente - dopo aver evidenziato che ha programmato la propria attivita' d'impresa facendo legittimo affidamento sul fatto che l'A.A.M.S. avrebbe adottato le dovute (ed anche preannunciate) misure di salvaguardia (affidamento divenuto ancora piu' marcato a seguito della suddetta nota del 28 giugno 2007 e delle numerose e concordi sentenze in tema di adozione delle misure di salvaguardia) lamenta di trovarsi a dover fronteggiare una situazione economica e commerciale ben diversa da quella attesa. Pertanto le richieste di pagamenti non dovuti (che riguardano ben cinque annualita', dal 2006 al 2010) andranno ad incidere negativamente sul suo equilibrio economico. Inoltre risulta manifestamente ingiusta la domanda di pagamento di somme rispetto, alle quali lo stesso Legislatore ha posto un obbligo di revisione; V) Violazione e falsa applicazione delle sentenze del T.A.R. del Lazio n. 6520/2009 e n. 7400/2011. La ricorrente ribadisce che l'Ammininistrazione - nonostante gli inviti formulati dal giudice amministrativo con le predette sentenze - ha illegittimamente omesso di adottare le misure di salvaguardia di cui trattasi. 3. Questa Sezione con l'ordinanza n. 702 in data 23 febbraio 2012 ha accolto la domanda cautelare proposta dalla societa' Admiral Bet Italia, evidenziando in motivazione che l'Amministrazione «appare tuttora inadempiente in ordine all'adozione delle c.d. misure di salvaguardia». 4. Con ricorso depositato in data 27 aprile 2012 la societa' Admiral Bet Italia ha proposto motivi aggiunti avverso i medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo per contestare la tesi, sostenuta dalla Difesa erariale nella camera di consiglio del 22 febbraio 2012, secondo la quale nella sentenza della Corte di Giustizia Costa-Cifone del 16 febbraio 2012 sarebbero state trattate tematiche connesse all'adozione delle misure di salvaguardia. In particolare, secondo la societa' ricorrente la predetta sentenza non solo non prevede alcunche' in relazione, alle misure di salvaguardia, ma anzi evidenzia che la rete del gioco lecito «e' stata di fatto penalizzata dall'esistenza di una rete parallela illecita», gestita dai c.d. CTD (Centri Trasmissione Dati). 5. Nelle more della definizione del giudizio: A) e' sopravvenuto l'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale dispone che «al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicita' dell'azione nei settori di competenza, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI, procedono alla definizione, anche in via transattiva, sentiti i competenti organi, con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i rapporti controversi nelle correlate materie e secondo i criteri di seguito indicati: ... b) relativamente alle quote di prelievo di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblia 8 aprile 1998, n. 169 ed alle relative integrazioni, definizione, in via equitativa, di una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 con individuazione delle modalita' di versamento delle relative somme e adeguamento delle garanzie fideiussorie. Conseguentemente, all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera 1) e' soppressa»; B) sulla scorta del mutato quadro normativo l'A.A.M.S. ha notificato alla societa' Admiral Bet Italia nuove richieste di pagamento delle somme dovute a titolo di integrazione dei minimi garantiti - ricalcolate con una riduzione equitativa del 5% ai sensi della predetta disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012 - evidenziando in motivazione che tal riduzione, da un lato, deve essere intesa come attuativa dell'obbligo di individuazione delle misure di salvaguardia e, dall'altro, ha comportato l'abrogazione espressa dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge n. 223/2006. 5. La societa' Admiral Bet Italia con il secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 7 novembre 2012, ha impugnato le nuove richieste di pagamento, evidenziando la natura provvedimentale delle stesse e chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: I) Violazione e falsa applicazione dell'art 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n 44; violazione e falsa applicazione delle sentenze del T.A.R. del Lazio n. 6520/2009 n. 7635/2009, n. 7626/2009, n. 7632/2009, n. 34915/2010, n. 36522/2010, n. 36523/1010, n. 36526/2010, n. 37896/2010, n. 318/2011, n. 1143/2011, n. 7400/2011, nonche' dell'ordinanza cautelare n. 1428/2012; esso di potere per erroneita' nei presupposti, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e contraddittorieta' con atti precedenti. La presente censura parte dal presupposto che la nuova disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012 abbia abrogato le misure di - salvaguardia solo per il futuro e non certo per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore. Cio' posto la societa' ricorrente deduce che con le nuove richieste di pagamento e' stato erroneamente applicato l'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012, perche' le finalita' transattive di tale disposizione avrebbero dovuto essere raccordate con la ormai pacifica ed assodata inesigibilita' dei c.d. minimi garantiti, riconosciuta da molteplici pronunce del giudice amministrativo (anche gia' passate in giudicato), quali le sentenze del TAR del Lazio n. 6520/2009 e n. 7400/2011, o la suddetta ordinanza cautelare n. 702/2012. Del resto secondo la ricorrente la predetta disposizione imponeva all'A.A.M.S. di considerare, ai fini della proposta transattiva, solo le somme dovute e non anche le somme rispetto alle quali l'obbligo di versamento era stato sospeso con provvedimento del giudice amministrativo. Inoltre l'amministrazione non avrebbe dovuto adottare una decisione unilaterale, tanto in ordine alla riduzione dei minimi garantiti in via equitativa, quanto in ordine alla determinazione delle modalita' di pagamento, senza alcun contraddittorio con i concessionari e senza rispettare le pronunce del giudice amministrativo, che non possono ritenersi superate dall'intervento normativo operato con l'introduzione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012. Un'applicazione ragionevole ed equilibrata di tale disposizione non avrebbe poi portato ad una proposta, sempre unilaterale, di pagamento rateizzato, per di piu' contraddittoria ed incongrua perche' si prevede il versamento della prima rata entro il 31 maggio 2012, ossia entro un termine gia' da tempo scaduto rispetto alla stessa adozione dei provvedimenti impugnati (che recano la data del 15 giugno 2012 e sono stati inviati tra il 25 e il 28 giugno 2012). Infine la societa' ricorrente deduce che la disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012 determina comunque una situazione di ingiustizia manifesta perche' abroga solo le misure di salvaguardia riferite all'ippica e non quelle riguardanti le concessioni sportive, previste dall'art. 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come sostituito dall' art. 38, comma 2, del decreto-legge n. 223/2006; II) Violazione e falsa applicazione dell'art 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, in relazione ai soggetti incaricati della definizione delle controversie. Secondo la ricorrente provvedimenti impugnati sono illegittimi anche perche' adottati unilateralmente dall'A.A.M.S., Mentre in base alla disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012 la definizione delle controversie avrebbe dovuto essere il frutto di un'attivita' coordinata dei due Ministeri interessati e dell'A.S.S.I., al fine di garantire l'individuazione di soluzioni ponderate e corrette; III) Questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n 44. In via subordinata la ricorrente sostiene che, laddove la nuova disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012 fosse interpretata nel senso che essa abbia abrogato le misure di salvaguardia anche per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, la stessa sarebbe - incostituzionale per contrasto con l'art. 3, comma 2, l'art. 41, comma 1, l'art. 103, comma 1, l'art. 108, comma 2, l'art. 111, comma 1, e l'art. 113, commi 1 e 3 della Costituzione. Infatti, cosi' ragionando, la soluzione transattiva individuata dal legislatore risulterebbe destituita di ogni fondamento logico e giuridico, perche' non tiene conto della circostanza - accertata col numerose sentenze passate in giudicato - che l'integrazione dei minimi garantiti per gli anni dal 2006 al 2011 non poteva essere richiesta, non avendo l'Amministrazione adottato le c.d. misure di salvaguardia. Inoltre la disposizione in esame, imponendo il ricorso,ad una transazione, contrasterebbe con l'art. 41, comma 1, della Costituzione, che sancisce la liberta' dell'iniziativa economica privata; infatti, la transazione e' un contratto (art. 1965 cod. civ.): e, quindi, stante il principio dell'autonomia contrattuale (art. 1322 cod. civ.), una norma di legge non puo' impone una transazione al di fuori della libera determinazione contrattuale delle parti. Infine la disposizione in esame si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali relativi alla tutela giurisdizionale, perche' impone all'Amministrazione di definire in via transattiva le controversie inerenti il pagamento dell'integrazione dei minimi garantiti in contrasto con le pronunce del giudice amministrativo con le quali e' stato ritenuto non dovuto il pagamento di tali somme in mancanza dell'adozione delle misure di salvaguardia; IV) Violazione e falsa applicazione dell'art 38, comma 4, del decreto n. 223/2006, convertito dalla legge n 248/2006, nonche' dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto n 149/2008. Con il presente motivo viene sostanzialmente riproposta la censura gia' dedotta con il primo motivo del ricorso introduttivo; V) Eccesso di potere per difetto d'istruttoria ed erroneita' nei presupposti. Con presente motivo viene sostanzialmente riproposta la censura gia' dedotta con il secondo motivo del ricorso introduttivo, a sostegno della quale viene invocata una decisione arbitrale (c.d. lodo Maranella del 16-18 maggio 2009) con cui e' stato ritenuto non dovuto il pagamento del minimo garantito; VI) Eccesso di potere per disparita' di trattamento irragionevolezza e contraddittorieta' con atti precedenti. Con il presente motivo viene sostanzialmente riproposta la censura gia' dedotta con il terzo motivo del ricorso introduttivo; VII) Eccesso di potere per lesione del principio del legittimo affidamento ingiustizia minifesta. Con il presente motivo viene sostanzialmente riproposta la censura gia' dedotta con il quarto motivo del ricorso introduttivo; VIII)Violazione e falsa applicazione delle sentenze del T.A.R. del Lazio n. 6520/2009 e n 7400/2011. Con il presente motivo viene sostanzialmente riproposta la censura gia' dedotta con il quinto motivo del ricorso introduttivo, evidenziando altresi' che l'adozione delle misure di salvaguardia risulta ancor piu' indispensabile in una situazione come quella fotografata dalla recente sentenza della Corte di Giustizia Costa-Cifone del 16 febbraio 2012 (emessa nelle cause riunite C72/10 e C77/10), nella quale e' stato analizzato il mercato del gioco pubblico su base terrestre. In particolare, secondo la societa' ricorrente da tale sentenza emerge che le Amministrazioni convenute - chiamate ad adottare le misure di salvaguardia, quali strumenti per i concessionari storici - non hanno saputo tutelare tali soggetti (ivi -comprese la societa' ricorrente) non tanto e non solo dagli effetti del rilascio delle nuove concessioni previste dal decreto Bersani, ma anche e soprattutto dagli effetti dell'esistenza del mercato parallelo gestito dai c.d. CTD (centri trasmissione dati), violando ulteriormente il dettato normativo che imponeva alle Amministrazioni convenute di individuare delle misure che garantissero un riequilibrio delle obbligazioni contemplate dalle convenzioni di concessione. 6. La Difesa erariale con memoria depositata in data 31 ottobre 2012 ha eccepito che la disposizione dell'art. 10, comma 5 del decreto-legge n. 16/2012 non e' lesiva di interessi della societa' Admiral Bet Italia, ne' limitativa della tutela giurisdizionale, perche' definisce la problematica in questione, stabilendo una misura economica delle somme dovute e non versate (che, in base alla giurisprudenza del giudice amministrativo, non potevano essere richieste prima della individuazione delle c.d. misure di salvaguardia) e abrogando la disposizione fonte delle cd. misure di salvaguardia, in linea con i principi enunciati nella sentenza della Corte di Giustizia del 16 febbraio 2012 medio tempore depositata. In particolare la difesa Erariale richiama il punto 57 della predetta sentenza della Corte di Giustizia, ove si afferma che il principio di parita' di trattamento impone che «tutti i potenziali offerenti dispongano di uguali opportunita', ed implica dunque che costoro siano assoggettati alle medesime - condizioni. Cio' vale a maggior ragione in una situazione quale quella in esame nei procedimenti principali, in cui una violazione del diritto dell'Unione da parte dell'autorita' aggiudicatrice interessata ha gia' avuto come conseguenza una disparita' di trattamento in danno di alcuni operatori», ed il punto 59 della medesima sentenza, ove si afferma' che il principio di parita' di trattamento impone che «ragioni di natura economica - come l'obiettivo di garantire agli operatori aggiudicatari di concessioni dopo la gara del 1999 la continuita', la stabilita' finanziaria o una giusta remunerazione degli investimenti realizzati - non possono essere riconosciute quali motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare una restrizione di una liberta' fondamentale garantita dal Trattato (sentenza Commissione/Italia, cit., punto 35 e la giurisprudenza ivi citata, nonche' sentenza dell'11 marzo 2010, Attanasio Group, C384/08, Racc. pag. I-2055, punti 53-56)». 7. La societa' Admiral Bet Italia con memoria depositata in data 14 novembre 2012 ha replicato alle affermazioni della Difesa erariale ribadendo che la sentenza della Corte di Giustizia del 16 febbraio 2012 dimostra piuttosto come le Amministrazioni convenute non abbiano saputo tutelare i concessionari storici dagli effetti dell'esistenza del mercato parallelo gestito dai c.d. CTD (centri trasmissione dati), violando ulteriormente la disposizione dall'art. 38, comma 4, del decreto-legge n. 223/2006 che imponeva di individuare misure di Salvaguardia the garantissero un riequilibrio delle obbligazioni contemplate dalle convenzioni di concessione. 8. Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2012 il ricorso n. 663/2012 e' stato chiamato e trattenuto per la decisione. 9. Passando al ricorso n. 664/2012, la societa' Eurobet Italia in punto di fatto riferisce che: A) e' destinataria dei provvedimenti impugnati in quanto titolare di quattro concessioni per la raccolta delle scommesse ippiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 169/1998; B) secondo ciascuna convenzione di concessione il concessionario e' tenuto a versare all'U.N.I.RE. (oggi A.S.S.I.) una quota annuale della raccolta ex art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169/1998, fermo restando che, qualora la quota - raccolta in base agli incassi effettivamente riscossi non raggiunga quota annuale dovuta, il concessionario e' tenuto, ai sensi dell'art. 4 - della convenzione di concessione, ad integrare i versamenti dovuti fino a raggiungere il c.d. minimo garantito annuo, determinato ai sensi del decreto interdirigenziale del 10 ottobre 2003; C) con il decreto legge n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006 il legislatore ha previsto l'indizione di bandi di gara per l'assegnazione di nuove concessioni per la raccolta del gioco pubblico, sia su base ippica, che sportiva, e cio' ha determinato l'assegnazione di un considerevole numero di nuove concessioni che ha comportato la saturazione del mercato ed una drastica riduzione degli incassi dei concessionari ricorrenti; D) anche in ragione di quanto precede l'A.A.M.S. con comunicazione .del 28 giugno 2007 ha sospeso il pagamento dei minimi garantiti, per l'anno 2006 al fine di «procedere alle opportune verifiche della correttezza degli importi richiesti ai concessionari, mediante la rielaborazione dei relativi conteggi tenendo conto delle quote di prelievo versate per le scommesse dell'Ippica Nazionale»; E) ciononostante l'A.A.M.S. con provvedimenti emessi nel corso del 2009 ha chiesto il pagamento dei minimi garantiti per l'anno 2008; F) tali provvedimenti sono stati impugnati dalla societa' ricorrente innanzi al T.A.R. del Lazio, che con l'ordinanza n. 4143/2009 ha accolto la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso; G) nonostante quanto precede l'A.A.M.S. con i provvedimenti impugnati ha richiesto il versamento dei minimi garantiti relativi agli esercizi dal 2006 al 2010, limitandosi a dare atto in motivazione dell'avvenuta convocazione di una conferenza di servizi con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, finalizzata all'individuazione delle c.d. misure di salvaguardia, e del fatto che, all'esito di tale conferenza di servizi «non e' possibile individuare, allo stato, misure di salvaguardia ulteriori rispetto a quelle gia' individuate secondo i criteri delle procedure selettive indette nel coso del 2006». 10. La societa' Eurobet Italia chiede l'annullamento degli atti impugnati con il ricorso introduttivo deducendo i seguenti motivi: I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge n 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, nonche' dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto legge n. 149/2008. La presente censura e' identica a quella proposta dalla societa' Admiral Bet Italia con il primo motivo del suo ricorso introduttivo; II) Eccesso di potere per difetto d'istruttoria ed erroneita' nei presupposti. La presente censura e' identica a quella proposta dalla societa' Admiral Bet Italia con il secondo motivo del suo ricorso introduttivo; III) Eccesso di potere per disparita' di trattamento, irragionevolezza e contraddittorieta' con atti precedenti. La presente censura e' identica a quella proposta dalla societa' Admiral Bet Italia con il terzo motivo del suo ricorso introduttivo; IV) Eccesso di potere per lesione del principio del legittimo affidamento e ingiustizia manifesta. La presente censura e' identica a quella proposta dalla societa' Admiral Bet Italia con il quarto motivo del suo ricorso introduttivo; V) Violazione e falsa applicazione delle sentenze del T.A.R. del Lazio n. 6520/2009 e n. 7400/2011. La presente censura e' identica a quella proposta dalla societa' Admiral Bet Italia con il quarto motivo del suo ricorso introduttivo; 11. Questa Sezione con l'ordinanza n. 704 in data 23 febbraio 2012 ha accolto la domanda cautelare proposta dalla societa' Eurobet Italia, evidenziando in motivazione che l'Amministrazione «appare tuttora inadempiente in ordine all'adozione delle c.d. misure di salvaguardia». 12. Con ricorso depositato in data 27 aprile 2012 la societa' Eurobet Italia ha proposto motivi aggiunti avverso i medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo per contestare la tesi sostenuta dalla Difesa erariale nella camera di consiglio del 22 febbraio 2012, secondo la quale nella sentenza della Corte di Giustizia Costa-Cifone del 16 febbraio 2012 sarebbero state trattate tematiche connesse all'adozione delle misure di salvaguardia. In particolare, secondo la societa' ricorrente la predetta sentenza non solo non prevede alcunche' in relazione alle misure di salvaguardia, ma anzi evidenzia che la rete del gioco lecito «e' stata di fatto penalizzata dall'esistenza di una rete parallela illecita», gestita dai c.d. CTD (Centri Trasmissione Dati). 13. Sulla scorta del mutato quadro normativo determinato dall'entrata in vigore dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012, l'A.A.M.S. ha notificato anche alla societa' Eurobet Italia nuove richieste di pagamento delle somme dovute a titolo di integrazione dei minimi annui garantiti - ricalcolate con una riduzione equitativa del 5% ai sensi della predetta disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012 - evidenziando in motivazione che tale riduzione, da un lato, deve essere intesa come attuativa dell'obbligo di individuazione delle misure di salvaguardia e, dall'altro, ha comportato l'abrogazione espressa dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge n. 223/2006. 14. La societa' Eurobet Italia con il secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 7 novembre 2012, ha impugnato le nuove richieste di pagamento, evidenziando la natura provvedimentale delle stesse e chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; violazione e falsa applicazione delle sentenze del T.A.R. del Lazio n. 6520/2009 n. 7635/2009, n. 7626/2009, n. 7632/2009, n. 34915/2010, n. 36522/2010, n. 36523/1010, n. 36526/2010, n. 37896/2010, n. 318/2011, n. 1143/2011, n. 7400/2011, nonche' dell'ordinanza cautelare n. 1428/2012; eccesso di potere per erroneita' nei presupposti, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e contraddittorieta' con atti precedenti. La presente censura parte dal presupposto che la nuova disposizione dell'art. 10, commi 5, del decreto-legge n. 16/2012 abbia abrogato le misure di salvaguardia solo per il futuro e non certo per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore. La presente censura e' identica a quella proposta dalla societa' Admiral Bet Italia con il primo motivo del suo secondo ricorso per motivi aggiunti; II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; in relazione ai soggetti incaricati della definizione delle controversie. La presente censura e' identica a quella proposta dalla societa' Admiral Bet Italia con il secondo motivo del suo secondo ricorso per motivi aggiunti; III) Questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La presente censura e' identica a quella proposta dalla societa' Admiral Bet Italia con il terzo motivo del suo secondo ricorso per motivi aggiunti; IV) Violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 4, del decreto legge n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, nonche' dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto legge n. 149/2008. La presente censura e' identica a quella proposta dalla societa' Admiral Bet Italia con il quarto motivo del suo secondo ricorso per motivi aggiunti; V) Eccesso di potere per difetto d'istruttoria ed erroneita' nei presupposti. La presente censura e' identica a quella proposta dalla societa' Admiral Bet Italia con il quinto motivo del suo secondo ricorso per motivi aggiunti; VI) Eccesso di potere per disparita' di trattamento, irragionevolezza e contraddittorieta' con atti precedenti. La presente censura e' identica a quella proposta dalla societa' Admiral Bet Italia con il sesto motivo del suo secondo ricorso per motivi aggiunti; VII) Eccesso di potere per lesione del principio del legittimo affidamento e ingiustizia manifesta. La presente censura e' identica a quella proposta dalla societa' Admiral Bet Italia con il settimo motivo del suo secondo ricorso per motivi aggiunti; VIII) Violazione e falsa applicazione delle sentenze del T.A.R. del Lazio n. 6520/2009 e n. 7400/2011. La presente censura e' identica a quella proposta dalla societa' Admiral Bet Italia con l'ottavo motivo del suo secondo ricorso per motivi aggiunti. 15. La Difesa erariale con memoria depositata in data 31 ottobre 2012 ha sollevato eccezioni identiche a quelle sollevate nel giudizio introdotto con il ricorso n. 663/2012. 16. La societa' Eurobet Italia con memoria depositata in data 14 novembre 2012 ha replicato alle affermazioni della Difesa erariale. 17. Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2012 anche il ricorso n. 664/2012 e' stato chiamato e trattenuto per la decisione. 18. Passando al ricorso n. 781/2012, la societa' Savini in punto di fatto riferisce che: A) e' destinataria dei provvedimenti impugnati in quanto titolare della concessioni n. 1476 per la raccolta delle scommesse ippiche ai sensi del d.P.R n. 169/1998; B) secondo ciascuna convenzione di concessione il concessionario e' tenuto a versare all'U.N.I.R.E. (oggi A.S.S.I.) una quota annuale della raccolta ex art. 12 del d.P.R. n. 169/1998, fermo restando che, qualora la quota raccolta in base agli incassi effettivamente riscossi non raggiunga la quota annuale dovuta, il concessionario e' tenuto, ai sensi dell'art. 4 della convenzione di concessione, ad integrare i versamenti dovuti fino a raggiungere il c.d. minimo garantito annuo, determinato ai sensi del decreto interdirigenziale del 10 ottobre 2003; C) con il decreto-legge n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006 il legislatore ha previsto l'indizione di bandi di gara per l'assegnazione di nuove concessioni per la raccolta del gioco pubblico, sia su base ippica, che sportiva, e cio' ha determinato l'assegnazione di un considerevole numero di nuove concessioni che ha comportato la saturazione del mercato ed una drastica riduzione degli incassi dei concessionari ricorrenti; D) anche in ragione di quanto precede l'A.A.M.S. con comunicazione del 28 giugno 2007 ha sospeso il pagamento dei minimi garantiti per l'anno 2006 al fine di «procedere alle opportune verifiche della correttezza degli importi richiesti ai concessionari, mediante la rielaborazione dei relativi conteggi tenendo conto delle quote di prelievo versate per le scommesse dell'Ippica Nazionale»; E) ciononostante l'A.A.M.S. con provvedimenti emessi nel corso del 2009 ha chiesto ai concessionari storici il pagamento dei minimi garantiti per l'anno 2008; F) tali provvedimenti sono stati impugnati innanzi al T.A.R del Lazio, che con numerose sentenze brevi (tra cui la sentenza n. 7636/2009) ha accolto i ricorsi, evidenziando in motivazione che «i provvedimenti di riscossione delle somme per il raggiungimento del c.d. minimo garantito non avrebbero potuto essere adottati prima della definizione delle c.d. misure di salvaguardia, di talche' detti provvedimenti manifestano la loro illegittimita' in quanto adottati senza la previa definizione di un provvedimento (a portata generale, ma incidente sulla posizione di ciascun concessionario) necessariamente presupposto a quelli qui impugnati»; G) in seguito l'A.A.M.S. con provvedimenti emessi nel corso del 2009 ha chiesto il pagamento dei minimi garantiti per l'anno 2009, ma il T.A.R. del Lazio, con la sentenza n. 36524/2010 ha giudicato illegittima la pretesa dell'A.A.M.S., ribadendo che i provvedimenti di riscossione per il raggiungimento del c.d. minimo garantito non avrebbero potuto essere adottati prima della definizione delle c.d. misure di salvaguardia; H) nonostante quanto precede l'A.A.M.S. con i provvedimenti impugnati ha richiesto il versamento dei minimi garantiti relativi agli esercizi dal 2006 al 2010, limitandosi a dare atto in motivazione dell'avvenuta convocazione di una conferenza di servizi con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, finalizzata all'individuazione delle c.d. misure di salvaguardia, e del fatto che, all'esito di tale conferenza di servizi «non e' possibile individuare, allo stato, misure di salvaguardia ulteriori rispetto a quelle gia' individuate secondo i criteri delle procedure selettive indette nel coso del 2006». 19. La societa' Savini chiede l'annullamento degli atti impugnati con il ricorso introduttivo deducendo i seguenti motivi: I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 38, commi 4, del decreto-legge n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, nonche' dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto legge n. 149/2008. La presente censura e' identica a quella proposta dalla societa' Admiral Bet Italia con il primo motivo del suo ricorso introduttivo; II) Eccesso di potere per difetto d'istruttoria ed erroneita' nei presupposti. La presente censura e' identica a quella (proposta dalla societa' Admiral Bet Italia con il secondo motivo del suo ricorso introduttivo; III) Eccesso di potere per disparita' di trattamento, irragionevolezza e contraddittorieta' con atti precedenti. La presente censura e' identica a quella proposta dalla societa' Admiral Bet Italia con il terzo motivo del suo, ricorso introduttivo; IV) Eccesso di potere per lesione dei principio del legittimo affidamento e ingiustizia manifesta. La presente censura identica a quella proposta dalla societa' Admiral Bet Italia con il quarto motivo del suo ricorso introduttivo; V) Violazione e falsa applicazione delle sentenze del T.A.R. del Lazio n. 6520/2009 e n. 7400/2011. La presente censura e' identica a quella proposta dalla societa' Admiral Bet Italia con il quarto motivo del suo ricorso introduttivo; 20. Questa Sezione con l'ordinanza n. 686 in data 23 febbraio 2012 ha accolto la domanda cautelare proposta dalla societa' Savini, evidenziando in motivazione che l'Amministrazione «appare tuttora inadempiente in ordine all'adozione delle c.d. misure di salvaguardia». 21. Con ricorso depositato in data 27 aprile 2012 la societa' Savini ha proposto motivi aggiunti avverso i medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo per contestare la tesi sostenuta dalla Difesa erariale nella camera di consiglio del 22 febbraio 2012, secondo la quale nella sentenza della Corte di Giustizia Costa-Cifone del 16 febbraio 2012 sarebbero state trattate tematiche connesse all'adozione delle misure di salvaguardia. In particolare, secondo la societa' ricorrente la predetta sentenza non solo non prevede alcunche' in relazione alle misure di salvaguardia, ma anzi evidenzia che la rete del gioco lecito «e' stata di fatto penalizzata dall'esistenza di una rete parallela illecita», gestita dai c.d. CTD (Centri Trasmisione Dati). 22. Sulla scorta del mutato quadro normativo determinato dall'entrata in vigore dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012, l'A.A.M.S. ha notificato anche alla societa' Savini una nuova richiesta di pagamento delle somme dovute a titolo di integrazione dei minimi annui garantiti ricalcolate con una riduzione equitativa' del 5% ai sensi della predetta disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012 - evidenziando in motivazione che tale riduzione, da un lato, deve essere intesa come attuativa dell'obbligo di individuazione delle misure di salvaguardia e, dall'altro, ha comportato l'abrogazione espressa dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge n. 223/2006. 23. La societa' Savini con il secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 8 novembre 2012, ha impugnato la nuova richiesta di pagamento, evidenziando la natura provvedimentale della stessa e chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; violazione e falsa applicazione delle sentenze del T.A.R. del Lazio n. 6520/2009 n. 7635/2009, n. 7626/2009, n. 7632/2009, n. 34915/2010, n. 36522/2010, n. 36523/2010, n. 36526/2010, n. 37896/2010, n. 318/2011, n. 1143/2011, n. 7400/2011, nonche' dell'ordinanza cautelare n. 1428/2012; eccesso di potere per erroneita' nei presupposti, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e contraddittorieta' con atti precedenti. La presente censura e' identica a quella proposta dalla societa' Admiral Bet Italia con il primo motivo del suo secondo ricorso per motivi aggiunti; II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, in relazione ai soggetti incaricati della definizione delle controversie. La presente censura e' identica a quella proposta dalla societa' Admiral Bet Italia con il secondo motivo del suo secondo ricorso per motivi aggiunti; III) Questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La presente censura e' identica a quella proposta dalla societa' Admiral Bet Italia con il terzo motivo del suo secondo ricorso per motivi aggiunti; IV) Violazione e falsa applicazione dell'art 38, comma 4, del decreto-legge n 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, nonche' dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge n. 149/2008. La presente censura e' identica a quella proposta dalla societa' Admiral Bet Italia con il quarto motivo del suo secondo ricorso per motivi aggiunti; V) Eccesso di potere per difetto d'istruttoria al ed erroneita' nei presupposti. La presente censura e' identica a quella proposta dalla societa' Admiral Bet Italia con il quinto motivo del suo secondo ricorso per motivi aggiunti; VI) Eccesso di potere per disparita' di trattamento, irragionevolezza e contraddittorieta' con atti precedenti. La presente censura e' identica a quella proposta dalla societa' Admiral Bet Italia con il sesto motivo del suo secondo ricorso per motivi aggiunti; VII) Eccesso di potere per lesione del principio del legittimo affidamento e ingiustizia manifesta. La presente censura e' identica a quella proposta dalla societa' Admiral Bet Italia con il settimo motivo del suo secondo ricorso per motivi aggiunti; VIII) Violazione e falsa applicazione delle sentenze del T.A.R. del Lazio n. 6520/2009 e n. 7400/2011. La presente censura e' identica a quella proposta dalla societa' Admiral Bet Italia con l'ottavo motivo del suo secondo ricorso per motivi aggiunti. 24. La Difesa erariale con memoria depositata in data 31 ottobre 2012 ha sollevato eccezioni identiche a quelle sollevate nel giudizio introdotto con il ricorso n. 663/2012. 25. La societa' Savini con memoria depositata in data 14 novembre 2012 ha replicato alle affermazioni della Difesa erariale. 17. Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2012 anche il ricorso n. 781/2012 e' stato chiamato e trattenuto per la decisione. Diritto 1. In via preliminare il Collegio Ritiene Che - stanti gli evidenti profili di connessione soggettiva ed oggettiva tra i ricorsi n. 663/2012, 664/2012, e 781/2012, aventi ad oggetto richieste di pagamento dei c.d. minimi garantiti (ossia delle somme dovute, dai concessionari di cui al d.P.R n. 169 del 1998, ai sensi dell'art. 4 della convenzione di concessione) inviate dall'A.A.M.S. alle tre societa' ricorrenti -sussistano i presupposti per disporre la riunione dei predetti ricorsi. 2. Sempre in via preliminare il Collegio Ritiene che i ricorsi introduttivi ed i primi ricorsi per motivi aggiunti proposti nei relativi giudizi debbano essere dichiarati improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce delle seguenti considerazioni: A) le controversie di cui trattasi rientrano tra le "controversie pendenti" alle quali si riferisce la disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012; B) a prescindere da ogni considerazione in merito alla legittimita' costituzionale di tale disposizione, si deve ritenere che la stessa abbia imposto alle Amministrazioni interessate un vero e proprio obbligo di procedere alla definizione, anche in via transattiva, delle controversie relative all'integrazione dei c.d. minimi garantiti, attraverso la "definizione, in via equitativa, di una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari... con individuazione delle modalita' di versamento delle relative somme e adeguamento delle garanzie fideiussorie"; c) stante quanto precede, si deve ritenere altresi' che l'insorgenza di tale obbligo abbia determinato l'inefficacia delle precedenti richieste di pagamento delle somme dovute a titolo di integrazione dei minimi garantiti, perche' la riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari storici e' evidentemente prevista in connessione con l'abrogazione espressa della disposizione dell'art. 38, comma 4, la lettera l), del decreto-legge n. 223/2006, che sanciva l'obbligo di individuare misure di salvaguardia per i predetti concessionari, ma che non ha mai avuto attuazione da parte delle Amministrazione interessate (come si evince dal verbale della conferenza di servizi del 30 novembre 2011). 3. Passando ai secondi ricorsi per motivi aggiunti - aventi ad oggetto i provvedimenti in data 15 giugno 2012 con i quali l'A.A.M.S. ha richiesto alle societa' ricorrenti il pagamento delle somme dovute a titolo di integrazione dei minimi annui garantiti ricalcolate con una riduzione del 5% ai sensi della predetta disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012 - il Collegio osserva che tale disposizione non puo' essere interpretata nel senso (proposto dalle societa' ricorrenti) che essa disponga solo per il futuro e, quindi, non trovi applicazione nei giudizi pendenti. Infatti il riferimento alla «definizione, anche in via transattiva, sentiti i competenti organi, con abbandono di ogni controversia pendente» lascia chiaramente intendere che gli unici rapporti non interessati da tale disposizione siano quelli gia' definiti con sentenza passata in giudicato (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, ord. 26 luglio 2012, n. 685). Di converso per le controversie pendenti (ivi comprese quelle in esame), relative al pagamento dei minimi garantiti per gli esercizi passati (a partire da quello relativo all'anno 2006), risulta chiara la volonta' del legislatore di superare definitivamente, attraverso l'abrogazione dell'art. 38, comma 4, la lettera l), del decreto-legge n. 223/2006, il regime delle c.d. misure di salvaguardia e di definire le predette controversie attraverso una riduzione forfettaria (non superiore al 5 per cento) delle somme ancora dovute dai concessionari storici. 4. Posta tale premessa, il Collegio ritiene necessario procedere innanzi tutto all'esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata dalle societa' ricorrenti, perche' dalla motivazione degli impugnati provvedimenti si evince che - secondo la condivisibile interpretazione fornita dall'A.A.M.S. - la riduzione equitativa prevista dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012, da un lato, deve essere intesa come attuativa dell'obbligo di individuazione delle misure di salvaguardia e, dall'altro, ha comportato l'abrogazione espressa dell'art. 38, comma 4, la lettera l), del decreto-legge n. 223/2006. In altri termini, il Collegio condivide la tesi (su cui si fondano le nuove richieste di pagamento formulate dall'A.A.M.S.), secondo la quale - a fronte della mancata definizione in via amministrativa delle misure di salvaguardia previste dall'art. 38, comma 4, la lettera l), del, decreto-legge n. 223/2006 e delle numerose controversie insorte a seguito delle richieste di pagamento dei minimi garantiti formulate dall'A.A.M.S. all'inizio del 2012 nonostante la mancata definizione in via amministrativa delle predette misure di salvaguardia - il legislatore e' intervenuto con una legge provvedimento (l'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012) destinata ad incidere sulle controversie pendenti, abrogando il meccanismo di salvaguardia previsto dall'art. 38, comma 4, la lettera l), del decreto-legge n. 223/2006 e sostituendo, tale meccanismo con un diverso meccanismo, costituito essenzialmente da una riduzione, predeterminata per legge in misura non superiore al 5 per cento, delle somme ancora dovute dai concessionari a titolo di minimi garantiti. 5. In particolare le societa' ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 3, comma 2, dell'art. 41, comma 1, dell'art. 103, comma 1, dell'art. 108, comma 2, dell'art. 111, comma 1, e dell'art. 113, commi 1 e 3 della Costituzione evidenziando che: A) la soluzione transattiva individuata dal legislatore risulterebbe illogica e, quindi, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione perche' non tiene conto della circostanza (accertata con numerose sentenze passate in giudicato) che l'integrazione dei minimi garantiti per gli anni dal 2006 al 2011 non avrebbe potuto essere richiesta in assenza della preventiva individuazione delle c.d. misure di salvaguardia previste dall'art. 38, comma 4, del decreto-legge n. 223/2006; B) l'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012, imponendo il ricorso ad una transazione, contrasterebbe anche con l'art. 41, comma 1, della Costituzione, che sancisce la liberta' dell'iniziativa economica privata, perche' una norma di legge non puo' imporre una transazione al di fuori della libera determinazione contrattuale delle parti; C) l'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012 si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali in materia di tutela giurisdizionale, perche' impone all'Amministrazione di definire in via transattiva le controversie inerenti il pagamento dell'integrazione dei minimi garantiti in contrasto sia con le sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato, che hanno ritenuto non dovuto il pagamento di tali somme in mancanza dell'adozione delle misure di salvaguardia, sia con le ordinanze di questa Sezione n. 686, n. 702 e n. 704 in data 23 febbraio 2012, con le quali sono state accolte le domande cautelari proposte unitamente ai ricorsi principali. 6. Cio' posto, non v'e' dubbio sulla rilevanza della suesposta questione di legittimita' costituzionale perche', come gia' evidenziato, l'art. 10, comma 5, del dereto-legge n. 16/2012 ha abrogato la disposizione dell'art. 38, collima 4, del decreto-legge n. 223/2006, che aveva introdotto - in favore dei c.d. concessionari storici, tenuti al pagamento dei minimi garantiti - l'obbligo di definire in via amministrativa misure di salvaguardia volte a garantirei l'equilibrio economico di tali soggetti ed ha previsto a tutela di costoro soltanto la possibilita' di ottenere una riduzione, peraltro non superiore al 5 per cento, delle somme ancora dovute a titolo di minimi garantiti. Del resto questa stessa Sezione nella sentenza n. 8520 in data 7 novembre 2011 (puntualmente richiamata dalle societa' ricorrenti) ha da ultimo ribadito che la disposizione dell'art. 38, comma 4, lettera l), della legge n. 223 del 2006 e' stata introdotta a garanzia dei concessionari storici, essendo l'obbligo di definire le modalita' di salvaguardia di tali soggetti finalizzato «a consentire il riequilibrio delle obbligazioni consacrate nelle concessioni per la raccolta di scommesse ippiche gia' rilasciate, in ragione del mutato assetto del mercato delle scommesse ippiche e della riconfigurazione dell'assetto distributivo territoriale dell'offerta di gioco, come ridisegnati dalla riforma introdotta dall'art. 38 del decreto-legge "Bersani", che ha determinato l'apertura del mercato dei giochi pubblici e l'attivazione di nuove concessioni secondo una diffusione capillare sul territorio e con piu' favorevoli condizioni di esercizio e di reddivita'», ed ha evidenziato, nel contempo, come l'introduzione dell'obbligo di definire tali modalita' di salvaguardia rendesse «inapplicabile il contenuto del decreto interministeriale del 10 ottobre 2003 che aveva stabilito, sotto la vigenza della precedente normativa, il metodo di calcolo per individuare il c.d. minimo garantito». 7. Passando ora al profilo della non manifesta infondatezza della questione, il Collegio preliminarmente rammenta che - come rilevato da questa stessa Sezione nella recente ordinanza n. 685 in data 26 luglio 2012 - la questione della compatibilita' costituzionale delle c.d. leggi-provvedimento (e cioe' di quegli atti formalmente legislativi che tengono luogo di provvedimenti amministrativi, in quanto dispongono, in concreto, su casi e rapporti specifici) e' ormai definitivamente risolta dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e dei Giudici amministrativi con l'affermazione di principi ormai consolidati. In particolare: A) la Consulta ha riconosciuto l'ammissibilita' di tali atti normativi in base al rilievo dell'insussistenza di una "riserva di amministrazione", ossia evidenziando che la Costituzione non garantisce ai pubblici poteri l'esclusivita' delle pertinenti attribuzioni gestorie e non configura per il legislatore limiti diversi da, quelli (formali) dell'osservanza del procedimento di formazione delle leggi, omettendo di prescrivere il contenuto sostanziale ed i caratteri essenziali dei precetti legislativi (ex multis, sentenza n. 347 del 1995); B) una volta ammessa la compatibilita' delle leggi in sostituzione di provvedimento con il vigente assetto costituzionale, la prevalente giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 9 marzo 2012, n. 1349) ritiene che, a fronte di una legge-provvedimento, i diritti di difesa del soggetto leso, non vengano ablati, ma si trasferiscano dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale. Il corollario di tale ricostruzione dogmatica dell'assetto della tutela delle posizioni incise dalla legge-provvedimento e', dunque, la valorizzazione della pregnanza del sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge, sino a renderlo anche piu' incisivo di quello giurisdizionale sull'eccesso di potere, e cio' in modo da riconoscere al privato, seppur nella forma indiretta della rimessione della questione alla Consulta da parte del giudice amministrativo, una forma di protezione ed un'occasione di difesa pari a quella offerta dal sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi; C) con particolare riferimento al rapporto tra la legge-provvedimento di approvazione di un provvedimento amministrativo gia' adottato e la pendenza di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto tale provvedimento, merita di essere condivisa la tesi (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 19 aprile 2006, n. 1362) secondo la quale: a) la mera pendenza di un ricorso non impedisce l'approvazione della legge-provvedimento, in quanto, diversamente opinando, si finirebbe con l'ammettere un vulnus delle prerogative delle assemblee legislative, mediante l'introduzione di' un inammissibile nuovo limite, non codificato, all'esercizio della relativa funzione; b) solo la formazione del giudicato puo' paralizzare un intervento legislativo contrastante con il dictum giurisdizionale, in modo da evitare (in coerenza con l'assetto dei poteri delineato dalla Costituzione) l'irrimediabile sacrificio delle garanzie di tutela giurisdizione; c) la pendenza di un ricorso avente ad oggetto proprio il provvedimento amministrativo da approvare con la legge non si rivela, comunque, del tutto indifferente ai fini del corretto esercizio della funzione legislativa, proprio perche' l'eventuale e comprovata esclusiva finalizzazione della legge alla sottrazione dell'oggetto del sindacato giurisdizionale (ed alla conseguente privazione della stessa possibilita' di tutela giurisdizionale per l'interessato) costituirebbe un indice sintomatico dell'irragionevolezza della legge provvedimento. 8. Tenuto conto di quanto precede, nonche' del fatto che - secondo quanto affermato non solo da questa stessa Sezione nella gia' richiamata sentenza n. 8520 in data 7 novembre 2011 e nelle ulteriori sentenze invocate dalle parti ricorrenti (ex multis, sentenze n. 6520 in data 7 luglio 2009 e n. 7632 in data 28 luglio 2009), ma anche dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato (ordinanza 31 agosto 2011, n. 3849) - i provvedimenti di riscossione di somme per il raggiungimento dei minimi garantiti richiedevano la previa definizione delle c.d. misure di salvaguardia di cui all'art. 38, comma 4, lettera l), del decreto-legge n. 223/2006, il Collegio Ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012 - per contrasto con il principio di ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 della Costituzione (ex multis, Corte cost. 9 marzo 2012, n. 53), e con i principi costituzionali in materia di tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti dell'Amministrazione, sanciti dagli articoli 24, comma 1, 103, comma 1, e 113 della Costituzione - alla luce delle seguenti considerazioni: A) la disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012 appare illogica ed irrazionale, perche' il legislatore - nel sostituire ad un meccanismo flessibile, come quello indicato dall'art. 38, comma 4, lettera l), del decreto-legge n. 223/2006 (che affidava all'Amministrazione il compito di individuare le concrete misure di salvaguardia per i concessionari storici, senza fissare tetti massimi, ma dando per scontata l'esigenza di parametrare le misure di salvaguardia all'andamento del mercato delle scommesse, in modo da impedire che il pagamento dei minimi garantiti, in presenza di una maggiore concorrenza nel mercato, dovuta all'ingresso di nuovi concessionari, potesse pregiudicare l'equilibrio economico dei concessionari storici) con un meccanismo che consente solo una riduzione forfettaria, fino ad un massimo del 5%, dei minimi garantiti dovuti in base al "vecchio" decreto interministeriale del 10 ottobre 2003 - ha agito al solo (dichiarato) fine di perseguire maggiore efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa mediante la definizione stragiudiziale di ogni controversia pendente, ma non ha valutato che la predetta riduzione forfettaria non appare adeguata per garantire l'equilibrio economico dei concessionari storici. Infatti al mutato assetto del mercato delle scommesse ippiche e della riconfigurazione dell'assetto distributivo territoriale dell'offerta di gioco, come ridisegnati dalla riforma introdotta dall'art. 38 del decreto legge "Bersani" che ha determinato l'apertura del mercato dei giochi pubblici e l'attivazione di nuove concessioni secondo una diffusione capillare sul territorio e con piu' favorevoli condizioni di esercizio e di reddivita'» (evidenziato nella gia' richiamata sentenza n. 8520 in data 7 novembre 2011), si sono aggiunti gli effetti del «mercato parallelo» gestito dai c.d. CTD (centri trasmissione dati), ossia gli effetti della presenza nel mercato italiano delle sommesse di operatori economici di altri stati membri che agiscono attraverso i predetti CTD, in assenza di concessione, nell'esercizio delle liberta' di stabilimento e prestazione dei servizi transfrontalieri, garantite dagli articoli 49 e ss. e 29 e ss. TFUE (si veda al riguardo la sentenza della Corte di Giustizia Costa-Cifone del 16 febbraio 2012, emessa nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10); B) la disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012 appare effettivamente finalizzata al solo scopo di sottrarre i provvedimenti dell'A.A.M.S. impugnati con i ricorsi principali dalla societa' Admiral Bet Italia, dalla societa' Eurobet Italia e dalla societa' Savini (e gia' sospesi da questo Tribunale) al sindacato giurisdizionale (e, quindi, a vanificare,il diritto alla tutela giurisdizionale delle parti ricorrenti), perche' - a fronte di quanto affermato non solo da questa stessa Sezione, ma anche dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato nelle pronunce innanzi citate - il legislatore e' intervenuto introducendo una nuova disciplina che non consente oramai alcuna forma di sindacato giurisdizionale sulla mancata adozione, da parte dell'Amministrazione competente, delle misure di salvaguardia previste dall'art. 38, comma 4, lettera l), del decreto-legge n. 223/2006. Ne consegue che la predetta disposizione vanifica il diritto dei concessionari storici di agire in giudizio per tutelare il proprio equilibrio economico a fronte del mutato assetto del mercato delle scommesse.