IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha  pronunciato  la  presente  sentenza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  663  del  2012,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto dalla societa' Admiral Bet Italia Srl, in persona del legale
rappresentante pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocato
Stefano Sbordoni, con il e' elettivamente domiciliato in Roma, via S.
Nicola de' Cesarini n. 3; 
    Contro: 
        il Ministero dell'Economia e delle Finanze -  Amministrazione
Autonoma Monopoli di Stato e il Ministero  delle  Politiche  Agricole
Alimentari   e   Forestali   in   persona   dei   rispettivi   legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati e'  difesi  dall'Avvocatura
Generale dello Stato, con la quale  sono  domiciliati  per  legge  in
Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
        A.S.S.I.,  in  persona  del  suo  legale  rappresentante  pro
tempore, non costituito in giudizio; 
    Sul ricorso numero di registro generale 664 del  2012,  integrato
da motivi  aggiunti,  proposto  dalla  societa'  Eurobet  Italia  Srl
Unipersonale, in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Sbordoni, con  il  quale
e' elettivamente domiciliato in Roma, via S. Nicola de'  Cesarini  n.
3; 
    Contro: 
        il Ministero dell'Economia e delle Finanze -  Amministrazione
Autonoma Monopoli di Stato e il Ministero  delle  Politiche  Agricole
Alimentari   e   Forestali   in   persona   dei   rispettivi   legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati e  difesi  dall'Avvocatura.
Generale dello Stato, con la quale  sono  domiciliati  per  legge  in
Roma; via dei Portoghesi n. 12; 
        A.S.S.I.,  in  persona  del  suo  legale  rappresentante  pro
tempore, non costituito in giudizio; 
    Sul ricorso numero di registro generale 781 del  2012,  integrato
da motivi aggiunti, proposto dalla societa' Savini S.r.l., in persona
del  legale  rappresentante  pro  tempore,  rappresentato  e   difeso
dall'avvocato  Stefano  Sbordoni,  con  il  quale  e'   elettivamente
domiciliato in Roma, via S. Nicola de' Cesarini n. 3; 
    Contro: 
        il Ministero dell'Economia e delle Finanze -  Amministrazione
Autonoma Monopoli di Stato e il Ministero  delle  Politiche  Agricole
Alimentari   e   Forestali   in   persona   dei   rispettivi   legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura
Generale dello Stato, con la quale  sono  domiciliati  per  legge  in
Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
        A.S.S.I.,  in  persona  del  suo  legale  rappresentante  pro
tempore, non costituito in giudizio; 
    Per l'annullamento: 
        quanto al ricorso n. 663 del 2012 ed  al  primo  ricorso  per
motivi,  aggiunti  proposto  nel  relativo  giudizio,  dei   seguenti
provvedimenti  dell'A.A.M.S.:  1)  prot.  2011/51060/Giochi/SCO/Conc.
1022 in data 23 dicembre 2011, con cui viene richiesto il  versamento
dell'integrazione de minimi annui garantiti sospesi per gli  esercizi
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 con somma pari ad  euro  123.009,93;  2)
prot. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1119 in data 23 dicembre 2011,  con
cui viene richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi  annui
garantiti sospesi per gli esercizi 2006, 2007, 2008, 2009,  2010  con
somma pari ad euro  64.707,99;  3)  prot.  2011/51060/Giochi/VO/Conc.
1123 in data 23 dicembre 2011, con cui viene richiesto il  versamento
dell'integrazione dei minimi annui garantiti sospesi per gli esercizi
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 con somma pari  ad  euro  57.589,08;  4)
prot. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1451 in data 23 dicembre 2011,  con
cui viene richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi  annui
garantiti sospesi per gli esercizi 2006, 2007, 2008, 2009,  2010  con
somma pari ad euro 125.586,06; 5)  prot.  2011/51060/Giochi/SCO/Conc.
1503, in data 23 dicembre 2011, con cui viene richiesto il versamento
dell'integrazione dei minimi annui garantiti sospesi per gli esercizi
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 con somma pari ad  euro  163.571,33;  6)
prot. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1572 in data 23 dicembre 2011,  con
cui viene richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi  annui
garantiti sospesi per gli esercizi 2006, 2007, 2008, 2009,  2010  con
somma pari ad  euro  156.112,89;  7)  ogni  altro  atto  presupposto,
conseguente o comunque connesso; 
        quanto al secondo ricorso per motivi  aggiunti  proposto  nel
giudizio, introdotto con il ricorso n. 663  del  2012,  dei  seguenti
provvedimenti dall'A.A.M.S. in data  15  giugno  2012:  1)  n.  prot.
2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1503, con il  quale,  in  relazione  alla
concessione n. 1503 rilasciata alla  societa'  ricorrente,  e'  stato
nuovamente richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui
garantiti (gia' sospeso dal T.A.R:. del Lazio), ricalcolati  con  una
riduzione del 5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge  26  aprile  2012,  n.  44,
inerenti gli esercizi 2008, 2009 e 2010 (mentre per  il  2006  ed  il
2007  sono  state  riconosciute  somme  a  credito   della   societa'
ricorrente), nonche' del minimo garantito riferito al 2011, calcolato
con la medesima riduzione del 5%, e quindi  della  complessiva  somma
pari ad euro 94.580,79; il tutto con la precisazione che  tale  somma
avrebbe potuto essere corrisposta con un versamento unico entro il 30
giugno 2012 del menzionato importo ovvero in  sei  rate  trimestrali,
ciascuna di importo pari a euro 15.763,46, da versare a  partire  dal
31 maggio 2012, ferma restando, in  caso  di  pagamento  rateale,  la
necessita' di integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art.
13, comma 2, della convenzione di concessione, ottenuta  aggiungendo,
all'importo della garanzia dovuta ai sensi del  citato  articolo,  la
somma residua sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino  al
30 settembre 2014; 2) n. prot. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1022,  con
il quale, in relazione  alla  concessione  n.  1022  rilasciata  alla
societa' ricorrente, e'  stato  nuovamente  richiesto  il  versamento
dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R.
del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi  dell'art.
10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito  dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2008, 2009 e  2010
(mentre per il 2007 e' stata riconosciuta una somma a  credito  della
societa' ricorrente), nonche' del minimo garantito riferito al  2011,
calcolato  con  la  medesima  riduzione  del  5%,  e   quindi   della
complessiva  somma  pari  ad  euro  137.712,93;  il  tutto   con   la
precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta con  un
versamento unico entro il  30  giugno  2012  del  menzionato  importo
ovvero in sei rate trimestrali,  ciascuna  di  importo  pari  a  euro
22.592,16, da versare a partire dal 31 maggio 2012,  ferma  restando,
in caso di pagamento rateale, la  necessita'  di  integrazione  della
garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2,  della  convenzione
di concessione,  ottenuta  aggiungendo,  all'importo  della  garanzia
dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata,
nonche' estendendone la durata fino al 30 settembre 2014; 3) n. prot.
2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1123, con il  quale,  in  relazione  alla
concessione n. 1123 rilasciata alla  societa'  ricorrente,  e'  stato
nuovamente richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui
garantiti (gia' sospeso dal T.A.R del  Lazio),  ricalcolati  con  una
riduzione del 5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge  26  aprile  2012,  n.  44,
inerenti gli esercizi 2008, 2009 e 2010 (mentre per il 2007 e'  stata
riconosciuta una somma a credito della societa' ricorrente),  nonche'
del minimo garantito riferito al  2011,  calcolato  con  la  medesima
riduzione del 5%, e quindi della  complessiva  somma  pari  ad  euri:
45.099,99; il tutto con la precisazione che tale somma avrebbe potuto
essere corrisposta con un versamento unico entro il  30  giugno  2012
del menzionato importo ovvero in sei rate  trimestrali,  ciascuna  di
importo pari a euro 7.516,66, da versare  a  partire  dal  31  maggio
2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessita'  di
integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma  2,
della convenzione di concessione, ottenuta  aggiungendo,  all'importo
della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma  residua
sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino al  30  settembre
2014; 4) n. prot. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1119, con il quale,  in
relazione  alla  concessione  n.  1119   rilasciata   alla   societa'
ricorrente,   e'   stato   nuovamente   richiesto    il    versamento
dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso dal  T.A.R
del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi  dell'art.
10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito  dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2008, 2009 e 2010,
nonche' del minimo garantito  riferito  al  2011,  calcolato  con  la
medesima riduzione del 5%, e quindi della complessiva somma  pari  ad
euro 73.449,89; il tutto con la precisazione che tale  somma  avrebbe
potuto essere corrisposta con a  un  versamento  unico  entro  il  30
giugno 2012 del menzionato importo ovvero in  sei  rate  trimestrali,
ciascuna di importo pari a euro 12.241,65, da versare a  partire  dal
31 maggio 2012, ferma restando, in  caso  di  pagamento  rateale,  la
necessita' di integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art.
13, comma 2, della convenzione di concessione, ottenuta  aggiungendo,
all'importo della garanzia dovuta ai sensi del  citato  articolo,  la
somma residua sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino  al
30 settembre 2014; 5) n. prot. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1572,  con
il quale, in relazione  alla  concessione  n.  1572  rilasciata  alla
societa' ricorrente, e'  stato  nuovamente  richiesto  il  versamento
dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R.
del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi  dell'art.
10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito  dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2008, 2009 e 2010,
nonche'  il  versamento  del  minimo  garantito  relativo  al   2011,
calcolato  con  la  predetta  riduzione  del  5%,  e   quindi   della
complessiva  somma  pari  ad  euro  153.721,53;  il  tutto   con   la
precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta con  un
versamento unico entro il  30  giugno  2012  del  menzionato  importo
ovvero in sei rate trimestrali,  ciascuna  di  importo  pari  a  euro
25.620,25, da versare a partire dal 31 maggio 2012,  ferma  restando,
in caso di pagamento rateale, la  necessita'  di  integrazione  della
garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2,  della  convenzione
di concessione,  ottenuta  aggiungendo,  all'importo  della  garanzia
dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata,
nonche' estendendone la durata fino al 30 settembre 2014; 6) n. prot.
2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1451, con il  quale,  in  relazione  alla
concessione n. 1451 rilasciata alla  societa'  ricorrente,  e'  stato
nuovamente richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui
garantiti  (gia'  sospeso  dal  T.A.R  del  Lazio),  ricalcolati  con
riduzione del 5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge  26  aprile  2012,  n.  44,
inerenti gli esercizi 2009 e 2010  e  2011  (per  il  2006  e'  stata
riconosciuta una somma a credito della societa' ricorrente), e quindi
della complessiva somma pari ad euro  139.064,51;  il  tutto  con  la
precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta con  un
versamento unico entro il  30  giugno  2012  del  menzionato  importo
ovvero in sei rate trimestrali,  ciascuna  di  importo  pari  a  euro
23.177,42, da versare a partire dal 31 maggio 2012,  ferma  restando,
in caso di pagamento rateale, la  necessita'  di  integrazione  della
garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2,  della  convenzione
di concessione,  ottenuta  aggiungendo;  all'importo  della  garanzia
dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata,
nonche' estendendone la durata fino al 30 settembre 2014; 
        quanto al ricorso n. 664 del 2012 ed  al  primo  ricorso  per
motivi  aggiunti  proposto  nel  relativo  giudizio,   dei   seguenti
provvedimenti  dell'A.A.M.S.:  1)  prot.  2011/51060/Giochi/SCO/Conc.
1135, notificato in data 30 dicembre 2011, con cui viene richiesto il
versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti  sospesi  per
gli esercizi 2006, 2007, 2008, 2009, 2010  con  somma  pari  ad  euro
164.594,32; 2) prot. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1179, notificato  in
data  30  dicembre  2011,  con  cui  viene  chiesto   il   versamento
dell'integrazione dei minimi annui garantiti sospesi per gli esercizi
2008, 2009,  2010  con  somma  pari  ad  euro  123.496,90;  3)  prot.
2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1376, notificato.  in  data  30  dicembre
2011, con cui viene richiesto  il  versamento  dell'integrazione  dei
minimi annui garantiti sospesi per gli esercizi 2008, 2009, 2010  con
somma pari ad euro 155.941,66; 4)  prot.  2011/51060/Giochi/SCO/Conc.
1374, notificato in date, 30 dicembre 2011, con cui  viene  richiesto
il versamento dell'integrazione dei minimi  annui  garantiti  sospesi
per gli esercizi 2008, 2009, 2010 con somma pari ad euro  279.129,24;
5) ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso; 
        quanto al secondo ricorso per motivi  aggiunti  proposto  nel
giudizio introdotto con il ricorso n.  664  del  2012,  dei  seguenti
provvedimenti dall'A.A.M.S. in data  15  giugno  2012:  1)  n.  prot.
2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1135, con il  quale,  in  relazione  alla
concessione n. 1135 rilasciata alla  societa'  ricorrente,  e'  stato
nuovamente richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui
garantiti (gia' sospeso dal T.A.R. del Lazio),  ricalcolati  con  una
riduzione del 5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge  26  aprile  2012,  n.  44,
inerenti gli esercizi 2009  e  2010,  nonche'  del  minimo  garantito
riferito al 2011, calcolato con  la  medesima  riduzione  del  5%,  e
quindi della complessiva somma pari ad euro 197.652,84; il tutto  con
la precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta  con
un versamento unico entro il 30 giugno 2012  del  menzionato  importo
ovvero in sei rate trimestrali,  ciascuna  di  importo  pari  a  euro
32.942,14, da versare a partire dal 31 maggio 2012,  ferma  restando,
in caso di pagamento rateale, la  necessita'  di  integrazione  della
garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2,  della  convenzione
di concessione,  ottenuta  aggiungendo,  all'importo  della  garanzia
dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata,
nonche'.' estendendone la durata fino al 30  settembre  2014;  2)  n.
prot. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1179, con il  quale,  in  relazione
alla concessione n. 1179  rilasciata  alla  societa'  ricorrente,  e'
stato nuovamente richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi
annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R. del Lazio), ricalcolati  con
una  riduzione  del  5%,  ai  sensi  dell'art.  10,  comma   5,   del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge  26  aprile
2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2007, 2008, 2009 e  2010,  nonche'
del minimo garantito riferito al  2011,  calcolato  con  la  medesima
riduzione del 5%, e quindi  della  complessiva  somma  pari  ad  euro
136.733,19; il tutto con  la  precisazione  che  tale  somma  avrebbe
potuto essere corrisposta con un versamento unico entro il 30  giugno
2012 del menzionato importo ovvero in sei rate trimestrali,  ciascuna
di importo pari a euro 22.788,87, da versare a partire dal 31  maggio
2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessita'  di
integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma  2,
della convenzione di concessione; ottenuta  aggiungendo,  all'importo
della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma  residua
sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino. al 30  settembre
2014; 3) n. prot. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1376, con il quale,  in
relazione  alla  concessione  n.  1376   rilasciata   alla   societa'
ricorrente,   e'   stato   nuovamente   richiesto    il    versamento
dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R.
del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi  dell'art.
10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito  dalla
legge 26 aprile 2012,n 44, inerenti gli esercizi 2008, 2009  e  2010,
nonche' del minimo garantito  riferito  al  2011,  calcolato  con  la
medesima riduzione del 5%, e quindi della complessiva somma  pari  ad
euro 165.988,02; il tutto con la precisazione che tale somma  avrebbe
potuto essere corrisposta con un versamento unico entro il 30  giugno
2012 del menzionato importo ovvero in sei rate trimestrali,  ciascuna
di importo pari a euro 27.664,67, da versare a partire dal 31  maggio
2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessita'  di
integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma  2,
della convenzione di concessione, ottenuta  aggiungendo,  all'importo
della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma  residua
sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino al  30  settembre
2014; 4) n. prot. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1374, con il quale,  in
relazione  alla  concessione  n.  1374   rilasciata   alla   societa'
ricorrente,   e'   stato   nuovamente   richiesto    il    versamento
dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R.
del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi  dell'art.
10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito  dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2008, 2009 e 2010,
nonche' del minimo garantito  riferito  al  2011,  calcolato  con  la
medesima riduzione del 5%, e quindi della complessiva somma  pari  ad
euro 265.172,78; il tutto con la precisazione che tale somma  avrebbe
potuto essere corrisposta con un versamento unico entro il 30  giugno
2012 del menzionato importo ovvero in sei rate trimestrali,  ciascuna
di importo pari a euro 44.195,46, da versare a partire dal 31  maggio
2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessita'  di
integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma  2,
della convenzione di concessione, ottenuta  aggiungendo,  all'importo
della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma  residua
sopra beata, nonche' estendendone la  durata  fino  al  30  settembre
2014; 
        quanto al ricorso n. 781 del 2012 ed  al  primo  ricorso  per
motivi aggiunti proposto nel  relativo  giudizio,  del  provvedimento
dell'AA.M.S. prot. 2011/51060/Giochi/SCO/conc.  1476,  notificato  in
data  4  gennaio  2012,  con  cui  viene  richiesto   il   versamento
dell'integrazione dei minimi annui  garantiti  sospesi  inerenti  gli
esercizi 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, per una  somma  pari  a  euro
159.823,73, nonche' di ogni altro  atto  presupposto,  conseguente  o
comunque connesso; 
        quanto al secondo ricorso per motivi  aggiunti  proposto  nel
giudizio introdotto con il ricorso n. 781 del 2012, del provvedimento
dall'A.A.M.S. n. prot. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1476  in  data  15
giugno 2012, con il quale, in  relazione  alla  concessione  n.  1476
rilasciata alla societa' ricorrente, e' stato nuovamente richiesto il
versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso
dal T.A.R. del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi
dell'art. 10, comma  5,  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito dalla legge 26 aprile 2012, n.  44,  inerenti  l'esercizio
2009, nonche' del minimo garantito riferito al 2011, calcolato con la
medesima riduzione del 5%, e quindi della complessiva somma  pari  ad
euro 151.832,55; il tutto con la precisazione che tale somma  avrebbe
potuto essere corrisposta con un versamento unico entro il 30  giugno
2012 del menzionato importo ovvero in sei rate trimestrali,  ciascuna
di importo pari a euro 25.305,42, da versare a partire dal 31  maggio
2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessita'  di
integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma  2,
della convenzione di concessione, ottenuta  aggiungendo,  all'importo
della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma  residua
sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino al  30  settembre
2014; 
    Visti i ricorsi, i motivi aggiunti ed i relativi allegati; 
    Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  del   Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze  e  del  Ministero  delle  Politiche
Agricole Alimentari e Forestali; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  5  dicembre  2012  il
dott.  Carlo  Polidori  e  uditi  per  le  parti  i  difensori   come
specificato nel verbale; 
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
                                Fatto 
 
    1. In punto di fatto la societa' Admiral Bet  Italia  S.r.l.  (in
precedenza denominata Punto Italbet S.r.l.) con il ricorso n. 663 del
2012 riferisce che: A) e' destinataria dei provvedimenti impugnati in
quanto titolare di sei concessioni per la  raccolta  delle  scommesse
ippiche ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
169/1998,  B)  secondo  ciascuna  convenzione   di   concessione   il
concessionario e' tenuto a versare all'U.N.I.R.E. (oggi A.S.S.I.) una
quota annuale della raccolta ex art. 12 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 169/1998, fermo restando che,  qualora  la  quota
raccolta in base agli incassi effettivamente riscossi  non  raggiunga
la quota annuale  dovuta,  il  concessionario  e'  tenuto,  ai  sensi
dell'art.  4  della  convenzione  di  concessione,  ad  integrare   i
versamenti dovuti fino a raggiungere il c.d. minimo garantito  annuo,
determinato ai sensi del decreto  interdirigenziale  del  10  ottobre
2003; C) con il decreto-legge n. 223/2006, convertito dalla legge  n.
248/2006 il legislatore ha previsto l'indizione di bandi di gara  per
l'assegnazione  di  nuove  concessioni  per  la  raccolta  del  gioco
pubblico, sia su base ippica, che sportiva,  e  cio'  ha  determinato
l'assegnazione di un considerevole numero di nuove  concessioni,  che
ha comportato la saturazione del mercato ed  una  drastica  riduzione
degli incassi dei concessionari ricorrenti; D) anche  in  ragione  di
quanto precede l'Amministrazione dei Monopoli (di  seguito  A.A.M.S.)
con comunicazione del 28 giugno 2007  ha  sospeso  il  pagamento  dei
minimi garantiti per l'anno 2006 al fine di «procedere alle opportune
verifiche della correttezza degli importi richiesti ai concessionari,
mediante la' rielaborazione dei relativi conteggi tenendo conto delle
quote di prelievo versate per le scommesse dell'Ippica Nazionale;  E)
ciononostante l'A.A.M.S. con provvedimenti emessi nel corso del  2009
ha chiesto alla societa' ricorrente il pagamento dei minimi garantiti
per l'anno 2008; F) tali provvedimenti sono stati  impugnati  innanzi
al T.A.R. del Lazio, che con la sentenza n. 7649/2009 ha  accolto  il
ricorso,  evidenziando  in  motivazione  che  «i   provvedimenti   di
riscossione  delle  somme  per  il  raggiungimento  del  c.d.  minimo
garantito  non  avrebbero  potuto   essere   adottati   prima   della
definizione delle c.d.  misure  di  salvaguardia,  di  talche'  detti
provvedimenti manifestano la loro illegittimita' in  quanto  adottati
senza la previa definizione di un provvedimento (a portata  generale,
ma   incidente   sulla   posizione   di    ciascun    concessionario)
necessariamente presupposto a quelli qui impugnati»;  G)  in  seguito
l'A.A.M.S. con ulteriori provvedimenti ha chiesto  il  pagamento  dei
minimi garantiti per l'anno 2009, ma  il  T.A.R.  del  Lazio  con  la
sentenza  n.  36524/2010  ha   giudicato   illegittima   la   pretesa
dell'A.A.M.S., ribadendo che i provvedimenti di  riscossione  per  il
raggiungimento del c.d. minimo garantito non avrebbero potuto  essere
adottati prima della definizione delle c.d. misure  di  salvaguardia;
H) nonostante quanto precede l'A.A.M.S. con i provvedimenti impugnati
ha  richiesto  il  versamento  dei  minimi  garantiti  relativi  agli
esercizi dal 2006 al 2010, limitandosi a  dare  atto  in  motivazione
dell'avvenuta convocazione  di  una  conferenza  di  servizi  con  il
Ministero  delle   Politiche   Agricole   Alimentari   e   Forestali,
finalizzata all'individuazione delle c.d. misure di  salvaguardia,  e
del fatto che, all'esito di  tale  conferenza  di  servizi,  «non  e'
possibile individuare, allo stato, misure di  salvaguardia  ulteriori
rispetto a quelle gia' individuate secondo i criteri delle  procedure
selettive indette nel corso del 2006». 
    2. La societa' Admiral Bet  Italia  chiede  l'annullamento  degli
atti impugnati con  il  ricorso  introduttivo  deducendo  i  seguenti
motivi: 
    I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 38,  coomma  4,  del
decreto-legge  .n  223/2006,  convertito  dalla  legge  n.  248/2006,
nonche' dell'art 1-bis, comma 6, del decreto-legge  n.  149/2008.  La
presente censura e incentrata, da un lato, sul fatto  che  l'A.A.M.S.
abbia omesso  di  individuare  le  misure  di  salvaguardia  previste
dall'art. 38, comma 4, del decreto-legge n. 223/2006; dall'altro, sul
fatto che le gia' minime garanzie (ossia il vincolo  delle  distanze)
previste dal decreto-legge n. 223/2006 per i concessionari di cui  al
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  169/1998  siano  state
eliminate dall'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge n. 149/2008. In
particolare, quanto al primo aspetto, la ricorrente  deduce  che:  A)
secondo l'art. 38, comma 4, del decreto-legge n. 223/2006,  «al  fine
di contrastare  la  diffusione  del  gioco  irregolare  ed  illegale,
l'evasione e l'elusione fiscale del settore  del  gioco,  nonche'  di
assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti  del  Ministero
delle Finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato,  sono
stabilite le nuove modalita'  di  distribuzione  del  gioco  su  base
ippica, nel rispetto dei seguenti criteri: 
    l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei  concessionari
della raccolta di scommesse ippiche disciplinate dal  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169»;
B) da tale disposizione si evince che  al  mutato  assetto  normativo
connesso all'entrata in vigore del decreto-legge n. 223/2006 consegue
l'obbligo di definire le modalita' di salvaguardia dei  concessionari
della  raccolta,  di  scommesse  ippiche,  sicche'  tali  misure   di
salvaguardia sono state definite dal T.A.R. del Lazio nella  sentenza
n.  8520/2011  come  «una  previsione  finalizzata  a  consentire  il
riequilibrio delle obbligazioni consacrate nelle concessioni  per  la
raccolta di scommesse ippiche gia' rilasciate, in ragione del  mutato
assetto del mercato delle scommesse ippiche e della  riconfigurazione
dell'assetto distributivo territoriale dell'offerta  di  gioco,  come
ridisegnati dalla riforma introdotta dall'art. 38 del  decreto  legge
«Bersani» che  ha  determinato  l'apertura  del  mercato  dei  giochi
pubblici e l'attivazione di nuove concessioni secondo una  diffusione
capillare  sul  territorio  e  cori  piu'  favorevoli  condizioni  di
esercizio e di reddivita'»;. risulta,  quindi,  di  palmare  evidenza
che, come affermato dal TA.R. del Lazio nella sentenza n.  7400/2011,
la mancata attuazione, in sede amministrativa, di una norma di  legge
ad efficacia programmatica integra «un comportamento  di  sostanziale
violazione  della  stessa».  Quanto  poi  al  secondo   aspetto,   la
ricorrente deduce che: A) nell'originaria  previsione  dell'art.  38,
comma 4, del decreto legge n. 223/2006 era altresi' contemplato,  tra
le nuove modalita' di distribuzione del gioco A su base ippica,  alla
lettera f), l'obbligo della «localizzazione dei punti vendita  aventi
come attivita' principale  la  commercializzazione  dei  prodotti  di
gioco pubblici, nei  comuni  con  piu'  di  200.000  abitanti  a  una
distanza non inferiore a  2.000  metri  dai  punti  di  vendita  gia'
assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a  una  distanza
non inferiore a 3.000 metri  dai  punti  di  vendita  gia'  assegnati
nonche', alla lettera g), l'obbligo della «localizzazione dei  plinti
vendita aventi come attivita' accessoria la  commercializzazione  dei
prodotti di gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000  abitanti,
a una distanza, non inferiore a 400 metri dai punti di  vendita  gia'
assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a  una  distanza
non inferiore a 800 metri dai punti di vendita gia' assegnati,  senza
pregiudizio dei punti di vendita in cui,  alla  data  del  30  giugno
2006, si effettui la  raccolta  del  concorso  pronostici  denominato
totip, ovvero delle scommesse ippiche di cui all'art. 1,  comma  498,
della  legge  30  dicembre  2011»;  B)   l'obbligo,   per   i   nuovi
concessionari che si aggiudicavano i diritti del cd. «bando Bersani»,
di ubicare i propri punti di vendita nel  rispetto  delle  suindicate
distanze, rispetto ai punti vendita preesistenti, costituiva di fatto
una garanzia (di certo non esauriente come le misure di salvaguardia)
che  il  Legislatore  aveva  previsto  a  tutela   dei   preesistenti
concessionari; C) tuttavia i predetti obblighi sono  stati  eliminati
dall'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge n.  149/2008  e,  quindi,
non sussistendo piu' alcun vincolo in tema di distanze,  l'equilibrio
economico   della   societa'   ricorrente    risulta    ulteriormente
compromesso; 
    II) Eccesso di potere per difetto d'istruttoria ed erroneita' nei
presupposti. La ricorrente deduce che le pretese  dell'A.A.M.S.  sono
illegittime anche per l'assenza totale dei parametri in base ai quali
sono stati calcolati gli importi asseritamente dovuti. Infatti: A) le
somme  richieste  sono  state  quantificate  in   base   ai   criteri
individuati con il decreto interdirigenziale del 10 ottobre 2003,  di
cui la stessa Amministrazione, con la nota del  28  giugno  2007,  ha
posto in  dubbio  la  legittimita',  evidenziando  la  necessita'  di
«procedere alle opportune verifiche della correttezza  degli  importi
richiesti ai concessionari, mediante la rielaborazione  dei  relativi
conteggi tenendo  conto  delle  quote  di  prelievo  versate  per  le
scommesse dell'Ippica Nazionale»; B) secondo quanto  evidenziato  dal
T.A.R. del Lazio nella motivazione della sentenza  n.  6520/2009,  e'
vero che il decreto  interdirigenziale  del  10  ottobre  2003  aveva
stabilito il  metodo  di  calcolo  per  individuare  il  c.d.  minimo
garantito,  «ma  l'introduzione  nel  2006  della  nuova   previsione
normativa circa la necessaria fissazione delle misure di salvaguardia
rende inapplicabile il contenuto del suindicato decreto»; C) risulta,
quindi, evidente che le somme richieste con i provvedimenti impugnati
sono state individuate  in  virtu'  di  un  provvedimento  del  tutto
superato; 
    III)  Eccesso  di   potere   per   disparita'   di   trattamento,
irragionevolezza  e  contraddittorieta'  con  atti   precedenti.   La
ricorrente deduce che  i  provvedimenti  impugnati  sono  illegittimi
anche perche' la stessa amministrazione ha ammesso la  necessita'  di
procedere all'adozione delle misure di  salvaguardia.  Infatti  nella
gia' citata sentenza del T.A.R. del Lazio n. 6520/2009 viene altresi'
evidenziato che l'Amministrazione in una  nota  del  12  giugno  2008
anticipava che era in atto uno studio degli Uffici competenti al fine
di ipotizzare  un  «percorso  normativo  incentrato  sull'ampliamento
delle  concessioni  in  parola  ...,   nonche'   sulla   soppressione
dell'obbligo del minimo garantito, da sostituire  per  gli  operatori
del settore ippico, con il canone di concessione previsto per i nuovi
concessionari» e  che  i  richiamati  Uffici  avrebbero  valutato  la
possibilita' di predisporre «un testo di modifica normativa intesa  a
definire in via legislativa la portata delle misure  di  salvaguardia
menzionate e ad affidare - al piu' flessibile e celere strumento  del
provvedimento amministrativo ministeriale, da adottare  d'intesa  con
il Ministero delle politiche  agricole  e  forestali,  in  luogo  del
decreto a firma dei Ministri dell'Economia e delle  Finanze  e  delle
Politiche  Agricole,  previo  parere   del   Consiglio   di   Stato».
Ciononostante, neppure a seguito della conferenza di servizi  del  30
novembre 2011 risulta adottato alcun provvedimento; 
    IV) Eccesso di potere per lesione  del  principio  del  legittimo
affidamento e  ingiustizia  manifesta.  La  ricorrente  -  dopo  aver
evidenziato che ha programmato la propria attivita' d'impresa facendo
legittimo affidamento sul fatto che l'A.A.M.S.  avrebbe  adottato  le
dovute (ed anche preannunciate) misure di  salvaguardia  (affidamento
divenuto ancora piu' marcato a seguito della  suddetta  nota  del  28
giugno 2007 e delle numerose e concordi sentenze in tema di  adozione
delle  misure  di  salvaguardia)  lamenta   di   trovarsi   a   dover
fronteggiare una situazione economica e commerciale  ben  diversa  da
quella attesa. Pertanto le richieste di  pagamenti  non  dovuti  (che
riguardano ben cinque annualita',  dal  2006  al  2010)  andranno  ad
incidere negativamente sul suo equilibrio economico. Inoltre  risulta
manifestamente ingiusta la domanda di pagamento  di  somme  rispetto,
alle quali lo stesso Legislatore ha posto un obbligo di revisione; 
    V) Violazione e falsa applicazione delle sentenze del T.A.R.  del
Lazio n. 6520/2009  e  n.  7400/2011.  La  ricorrente  ribadisce  che
l'Ammininistrazione - nonostante gli  inviti  formulati  dal  giudice
amministrativo con le predette sentenze - ha illegittimamente  omesso
di adottare le misure di salvaguardia di cui trattasi. 
    3. Questa Sezione con l'ordinanza n. 702 in data 23 febbraio 2012
ha accolto la domanda cautelare proposta dalla societa'  Admiral  Bet
Italia, evidenziando in  motivazione  che  l'Amministrazione  «appare
tuttora inadempiente in ordine  all'adozione  delle  c.d.  misure  di
salvaguardia». 
    4. Con ricorso depositato in data  27  aprile  2012  la  societa'
Admiral Bet Italia ha proposto motivi  aggiunti  avverso  i  medesimi
provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo per contestare la
tesi, sostenuta dalla Difesa erariale nella camera di  consiglio  del
22 febbraio 2012, secondo la quale  nella  sentenza  della  Corte  di
Giustizia Costa-Cifone del 16 febbraio 2012 sarebbero state  trattate
tematiche connesse all'adozione  delle  misure  di  salvaguardia.  In
particolare, secondo la societa' ricorrente la predetta sentenza  non
solo non prevede alcunche' in relazione, alle misure di salvaguardia,
ma anzi evidenzia che la rete del gioco lecito  «e'  stata  di  fatto
penalizzata dall'esistenza di una rete parallela  illecita»,  gestita
dai c.d. CTD (Centri Trasmissione Dati). 
    5. Nelle more della definizione del giudizio: A) e'  sopravvenuto
l'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale dispone che «al  fine  di
perseguire  maggiore  efficienza  ed  economicita'  dell'azione   nei
settori di competenza, il Ministero dell'economia e delle  finanze  -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia per lo sviluppo
del settore ippico - ASSI, procedono alla definizione, anche  in  via
transattiva, sentiti i  competenti  organi,  con  abbandono  di  ogni
controversia  pendente,  di  tutti  i  rapporti   controversi   nelle
correlate materie e secondo i criteri di  seguito  indicati:  ...  b)
relativamente alle quote di prelievo di cui all'art. 12  del  decreto
del Presidente della Repubblia 8 aprile 1998, n. 169 ed alle relative
integrazioni, definizione, in via equitativa, di  una  riduzione  non
superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai  concessionari
di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n.  169  del
1998 con individuazione delle modalita' di versamento delle  relative
somme e adeguamento delle  garanzie  fideiussorie.  Conseguentemente,
all'art. 38, comma 4,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  la
lettera 1) e' soppressa»; B) sulla scorta del mutato quadro normativo
l'A.A.M.S. ha notificato  alla  societa'  Admiral  Bet  Italia  nuove
richieste di pagamento delle somme dovute a  titolo  di  integrazione
dei minimi garantiti - ricalcolate con una riduzione  equitativa  del
5% ai sensi della predetta disposizione dell'art. 10,  comma  5,  del
decreto-legge n.  16/2012  -  evidenziando  in  motivazione  che  tal
riduzione, da un lato, deve essere intesa come attuativa dell'obbligo
di individuazione delle misure  di  salvaguardia  e,  dall'altro,  ha
comportato  l'abrogazione  espressa  dell'art.  38,  comma   4,   del
decreto-legge n. 223/2006. 
    5. La societa' Admiral Bet Italia  con  il  secondo  ricorso  per
motivi aggiunti, depositato in data 7 novembre 2012, ha impugnato  le
nuove richieste di pagamento, evidenziando la natura  provvedimentale
delle stesse e chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: 
    I) Violazione e falsa applicazione  dell'art  10,  comma  5,  del
decreto-legge 2 marzo 2012, n 16, convertito dalla  legge  26  aprile
2012, n 44; violazione e falsa applicazione delle sentenze del T.A.R.
del Lazio n. 6520/2009 n. 7635/2009, n. 7626/2009, n.  7632/2009,  n.
34915/2010,  n.  36522/2010,  n.  36523/1010,   n.   36526/2010,   n.
37896/2010,  n.  318/2011,  n.  1143/2011,  n.   7400/2011,   nonche'
dell'ordinanza cautelare n. 1428/2012; esso di potere per  erroneita'
nei   presupposti,   irragionevolezza,   ingiustizia   manifesta    e
contraddittorieta' con atti precedenti. La presente censura parte dal
presupposto che la nuova disposizione  dell'art.  10,  comma  5,  del
decreto-legge n. 16/2012 abbia abrogato le misure di  -  salvaguardia
solo per il futuro e non certo per  il  periodo  anteriore  alla  sua
entrata in vigore. Cio' posto la societa' ricorrente deduce  che  con
le nuove richieste  di  pagamento  e'  stato  erroneamente  applicato
l'art.  10,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  16/2012,  perche'  le
finalita' transattive di tale disposizione  avrebbero  dovuto  essere
raccordate con la ormai pacifica ed assodata inesigibilita' dei  c.d.
minimi garantiti, riconosciuta da  molteplici  pronunce  del  giudice
amministrativo (anche gia' passate in giudicato), quali  le  sentenze
del TAR del  Lazio  n.  6520/2009  e  n.  7400/2011,  o  la  suddetta
ordinanza cautelare n. 702/2012. Del resto secondo la  ricorrente  la
predetta disposizione imponeva all'A.A.M.S. di considerare,  ai  fini
della proposta transattiva, solo le somme dovute e non anche le somme
rispetto alle quali l'obbligo di versamento  era  stato  sospeso  con
provvedimento del giudice amministrativo.  Inoltre  l'amministrazione
non avrebbe dovuto  adottare  una  decisione  unilaterale,  tanto  in
ordine alla riduzione dei minimi garantiti in via equitativa,  quanto
in ordine alla determinazione delle  modalita'  di  pagamento,  senza
alcun contraddittorio con  i  concessionari  e  senza  rispettare  le
pronunce  del  giudice  amministrativo,  che  non  possono  ritenersi
superate  dall'intervento  normativo   operato   con   l'introduzione
dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012.  Un'applicazione
ragionevole ed equilibrata  di  tale  disposizione  non  avrebbe  poi
portato ad una proposta, sempre unilaterale, di pagamento rateizzato,
per di piu'  contraddittoria  ed  incongrua  perche'  si  prevede  il
versamento della prima rata entro il 31 maggio 2012, ossia  entro  un
termine gia' da tempo  scaduto  rispetto  alla  stessa  adozione  dei
provvedimenti impugnati (che recano la data del 15 giugno 2012 e sono
stati inviati tra il 25 e il 28  giugno  2012).  Infine  la  societa'
ricorrente deduce che la disposizione  dell'art.  10,  comma  5,  del
decreto-legge  n.  16/2012  determina  comunque  una  situazione   di
ingiustizia manifesta perche' abroga solo le misure  di  salvaguardia
riferite all'ippica e non quelle riguardanti le concessioni sportive,
previste dall'art. 1, comma 287, della legge  30  dicembre  2004,  n.
311, come sostituito dall' art. 38, comma  2,  del  decreto-legge  n.
223/2006; 
    II) Violazione e falsa applicazione dell'art  10,  comma  5,  del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge  26  aprile
2012, n. 44, in relazione ai soggetti  incaricati  della  definizione
delle controversie. Secondo  la  ricorrente  provvedimenti  impugnati
sono   illegittimi    anche    perche'    adottati    unilateralmente
dall'A.A.M.S., Mentre in base alla disposizione dell'art.  10,  comma
5, del decreto-legge n. 16/2012  la  definizione  delle  controversie
avrebbe dovuto essere il frutto di un'attivita'  coordinata  dei  due
Ministeri  interessati  e  dell'A.S.S.I.,  al   fine   di   garantire
l'individuazione di soluzioni ponderate e corrette; 
    III) Questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma
5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n 16, convertito  dalla  legge  26
aprile 2012, n 44. In via subordinata  la  ricorrente  sostiene  che,
laddove  la  nuova  disposizione   dell'art.   10,   comma   5,   del
decreto-legge n. 16/2012 fosse interpretata nel senso che essa  abbia
abrogato le misure di salvaguardia anche  per  il  periodo  anteriore
alla sua entrata in vigore, la stessa sarebbe - incostituzionale  per
contrasto con l'art. 3, comma 2, l'art.  41,  comma  1,  l'art.  103,
comma 1, l'art. 108, comma 2, l'art. 111,  comma  1,  e  l'art.  113,
commi 1  e  3  della  Costituzione.  Infatti,  cosi'  ragionando,  la
soluzione  transattiva  individuata  dal   legislatore   risulterebbe
destituita di ogni fondamento logico e giuridico, perche'  non  tiene
conto della circostanza - accertata col numerose sentenze passate  in
giudicato - che l'integrazione dei minimi garantiti per gli anni  dal
2006   al   2011   non   poteva   essere   richiesta,   non    avendo
l'Amministrazione adottato le c.d. misure di salvaguardia. Inoltre la
disposizione in  esame,  imponendo  il  ricorso,ad  una  transazione,
contrasterebbe con  l'art.  41,  comma  1,  della  Costituzione,  che
sancisce la liberta' dell'iniziativa economica privata;  infatti,  la
transazione e' un contratto (art. 1965 cod. civ.): e, quindi,  stante
il principio dell'autonomia contrattuale (art. 1322 cod.  civ.),  una
norma di legge non puo' impone una  transazione  al  di  fuori  della
libera   determinazione   contrattuale   delle   parti.   Infine   la
disposizione in  esame  si  porrebbe  in  contrasto  con  i  principi
costituzionali relativi alla tutela giurisdizionale,  perche'  impone
all'Amministrazione di definire in via  transattiva  le  controversie
inerenti il  pagamento  dell'integrazione  dei  minimi  garantiti  in
contrasto con le pronunce del giudice amministrativo con le quali  e'
stato ritenuto non dovuto il pagamento  di  tali  somme  in  mancanza
dell'adozione delle misure di salvaguardia; 
    IV) Violazione e falsa applicazione dell'art  38,  comma  4,  del
decreto n. 223/2006,  convertito  dalla  legge  n  248/2006,  nonche'
dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto n  149/2008.  Con  il  presente
motivo viene sostanzialmente riproposta la censura gia'  dedotta  con
il primo motivo del ricorso introduttivo; 
    V) Eccesso di potere per difetto d'istruttoria ed erroneita'  nei
presupposti. Con presente motivo viene sostanzialmente riproposta  la
censura gia' dedotta con il secondo motivo del ricorso  introduttivo,
a sostegno della quale viene invocata una decisione  arbitrale  (c.d.
lodo Maranella del 16-18 maggio 2009) con cui e' stato  ritenuto  non
dovuto il pagamento del minimo garantito; 
    VI)   Eccesso   di   potere   per   disparita'   di   trattamento
irragionevolezza e contraddittorieta' con  atti  precedenti.  Con  il
presente motivo viene  sostanzialmente  riproposta  la  censura  gia'
dedotta con il terzo motivo del ricorso introduttivo; 
    VII) Eccesso di potere per lesione del  principio  del  legittimo
affidamento ingiustizia  minifesta.  Con  il  presente  motivo  viene
sostanzialmente riproposta la censura  gia'  dedotta  con  il  quarto
motivo del ricorso introduttivo; 
    VIII)Violazione e falsa applicazione delle  sentenze  del  T.A.R.
del Lazio n. 6520/2009 e n 7400/2011. Con il  presente  motivo  viene
sostanzialmente riproposta la censura  gia'  dedotta  con  il  quinto
motivo del ricorso introduttivo, evidenziando altresi' che l'adozione
delle misure di salvaguardia risulta ancor piu' indispensabile in una
situazione come quella fotografata dalla recente sentenza della Corte
di Giustizia Costa-Cifone del 16 febbraio 2012  (emessa  nelle  cause
riunite C72/10 e C77/10), nella quale e' stato analizzato il  mercato
del gioco pubblico su base  terrestre.  In  particolare,  secondo  la
societa' ricorrente da tale sentenza emerge  che  le  Amministrazioni
convenute - chiamate ad adottare le  misure  di  salvaguardia,  quali
strumenti per i concessionari storici -  non  hanno  saputo  tutelare
tali soggetti (ivi -comprese la societa' ricorrente) non tanto e  non
solo dagli effetti del rilascio delle nuove concessioni previste  dal
decreto Bersani, ma anche e soprattutto dagli effetti  dell'esistenza
del mercato parallelo  gestito  dai  c.d.  CTD  (centri  trasmissione
dati), violando ulteriormente il dettato normativo che imponeva  alle
Amministrazioni   convenute   di   individuare   delle   misure   che
garantissero un riequilibrio  delle  obbligazioni  contemplate  dalle
convenzioni di concessione. 
    6. La Difesa erariale con memoria depositata in data  31  ottobre
2012 ha eccepito che  la  disposizione  dell'art.  10,  comma  5  del
decreto-legge n. 16/2012 non e' lesiva di  interessi  della  societa'
Admiral Bet Italia,  ne'  limitativa  della  tutela  giurisdizionale,
perche' definisce la problematica in questione, stabilendo una misura
economica delle somme  dovute  e  non  versate  (che,  in  base  alla
giurisprudenza  del  giudice  amministrativo,  non  potevano   essere
richieste  prima  della   individuazione   delle   c.d.   misure   di
salvaguardia) e abrogando la disposizione fonte delle cd.  misure  di
salvaguardia, in linea con i principi enunciati nella sentenza  della
Corte di Giustizia del 16 febbraio 2012 medio tempore depositata.  In
particolare la difesa Erariale richiama il punto  57  della  predetta
sentenza della Corte di Giustizia, ove si afferma che il principio di
parita' di trattamento  impone  che  «tutti  i  potenziali  offerenti
dispongano di uguali opportunita',  ed  implica  dunque  che  costoro
siano assoggettati alle medesime - condizioni. Cio'  vale  a  maggior
ragione in una situazione quale  quella  in  esame  nei  procedimenti
principali, in cui una violazione del diritto  dell'Unione  da  parte
dell'autorita'  aggiudicatrice  interessata  ha   gia'   avuto   come
conseguenza  una  disparita'  di  trattamento  in  danno  di   alcuni
operatori», ed il punto 59 della medesima sentenza, ove  si  afferma'
che il principio di parita' di trattamento  impone  che  «ragioni  di
natura economica -  come  l'obiettivo  di  garantire  agli  operatori
aggiudicatari di concessioni dopo la gara del 1999 la continuita', la
stabilita' finanziaria o una giusta remunerazione degli  investimenti
realizzati - non possono essere riconosciute quali motivi  imperativi
di interesse generale idonei a giustificare una  restrizione  di  una
liberta'    fondamentale    garantita    dal    Trattato    (sentenza
Commissione/Italia, cit., punto 35 e la  giurisprudenza  ivi  citata,
nonche' sentenza dell'11 marzo 2010, Attanasio Group, C384/08,  Racc.
pag. I-2055, punti 53-56)». 
    7. La societa' Admiral Bet Italia con memoria depositata in  data
14 novembre 2012 ha replicato alle affermazioni della Difesa erariale
ribadendo che la sentenza della Corte di Giustizia  del  16  febbraio
2012 dimostra piuttosto come le Amministrazioni convenute non abbiano
saputo tutelare i concessionari storici dagli effetti  dell'esistenza
del mercato parallelo  gestito  dai  c.d.  CTD  (centri  trasmissione
dati), violando ulteriormente la disposizione dall'art. 38, comma  4,
del decreto-legge n. 223/2006 che imponeva di individuare  misure  di
Salvaguardia the  garantissero  un  riequilibrio  delle  obbligazioni
contemplate dalle convenzioni di concessione. 
    8. Alla pubblica udienza  del  5  dicembre  2012  il  ricorso  n.
663/2012 e' stato chiamato e trattenuto per la decisione. 
    9. Passando al ricorso n. 664/2012, la societa' Eurobet Italia in
punto di fatto riferisce che: A) e'  destinataria  dei  provvedimenti
impugnati in quanto titolare di quattro concessioni per  la  raccolta
delle scommesse ippiche ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  169/1998;  B)   secondo   ciascuna   convenzione   di
concessione il concessionario e' tenuto a versare all'U.N.I.RE. (oggi
A.S.S.I.) una quota annuale della raccolta ex art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 169/1998, fermo restando che,  qualora
la quota - raccolta in base agli incassi effettivamente riscossi  non
raggiunga quota annuale dovuta, il concessionario e' tenuto, ai sensi
dell'art. 4 -  della  convenzione  di  concessione,  ad  integrare  i
versamenti dovuti fino a raggiungere il c.d. minimo garantito  annuo,
determinato ai sensi del decreto  interdirigenziale  del  10  ottobre
2003; C) con il decreto legge n. 223/2006, convertito dalla legge  n.
248/2006 il legislatore ha previsto l'indizione di bandi di gara  per
l'assegnazione  di  nuove  concessioni  per  la  raccolta  del  gioco
pubblico, sia su base ippica, che sportiva,  e  cio'  ha  determinato
l'assegnazione di un considerevole numero di nuove concessioni che ha
comportato la saturazione del mercato ed una drastica riduzione degli
incassi dei concessionari ricorrenti; D) anche in ragione  di  quanto
precede l'A.A.M.S. con comunicazione .del 28 giugno 2007  ha  sospeso
il pagamento dei  minimi  garantiti,  per  l'anno  2006  al  fine  di
«procedere alle opportune verifiche della correttezza  degli  importi
richiesti ai concessionari, mediante la rielaborazione  dei  relativi
conteggi tenendo  conto  delle  quote  di  prelievo  versate  per  le
scommesse dell'Ippica Nazionale»;  E)  ciononostante  l'A.A.M.S.  con
provvedimenti emessi nel corso del 2009 ha chiesto il  pagamento  dei
minimi garantiti per l'anno 2008; F) tali  provvedimenti  sono  stati
impugnati dalla societa' ricorrente innanzi al T.A.R. del Lazio,  che
con l'ordinanza n. 4143/2009 ha accolto la domanda cautelare proposta
unitamente al ricorso; G) nonostante quanto precede l'A.A.M.S. con  i
provvedimenti  impugnati  ha  richiesto  il  versamento  dei   minimi
garantiti relativi agli esercizi dal 2006 al 2010, limitandosi a dare
atto in motivazione dell'avvenuta convocazione di una  conferenza  di
servizi con  il  Ministero  delle  Politiche  Agricole  Alimentari  e
Forestali,  finalizzata  all'individuazione  delle  c.d.  misure   di
salvaguardia, e del  fatto  che,  all'esito  di  tale  conferenza  di
servizi  «non  e'  possibile  individuare,  allo  stato,  misure   di
salvaguardia ulteriori rispetto a quelle gia' individuate  secondo  i
criteri delle procedure selettive indette nel coso del 2006». 
    10. La societa' Eurobet Italia chiede l'annullamento  degli  atti
impugnati con il ricorso introduttivo deducendo i seguenti motivi: 
        I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 4, del
decreto-legge n 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, nonche'
dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto legge n. 149/2008. La  presente
censura e' identica a quella  proposta  dalla  societa'  Admiral  Bet
Italia con il primo motivo del suo ricorso introduttivo; 
        II) Eccesso di potere per difetto d'istruttoria ed erroneita'
nei presupposti. La presente censura e' identica  a  quella  proposta
dalla societa' Admiral Bet Italia  con  il  secondo  motivo  del  suo
ricorso introduttivo; 
        III)  Eccesso  di  potere  per  disparita'  di   trattamento,
irragionevolezza  e  contraddittorieta'  con  atti   precedenti.   La
presente censura e' identica a quella proposta dalla societa' Admiral
Bet Italia con il terzo motivo del suo ricorso introduttivo; 
        IV) Eccesso di potere per lesione del principio del legittimo
affidamento e ingiustizia manifesta. La presente censura e'  identica
a quella proposta dalla societa' Admiral Bet  Italia  con  il  quarto
motivo del suo ricorso introduttivo; 
        V) Violazione e falsa applicazione delle sentenze del  T.A.R.
del Lazio n.  6520/2009  e  n.  7400/2011.  La  presente  censura  e'
identica a quella proposta dalla societa' Admiral Bet Italia  con  il
quarto motivo del suo ricorso introduttivo; 
    11. Questa Sezione con l'ordinanza n. 704  in  data  23  febbraio
2012 ha accolto la domanda cautelare proposta dalla societa'  Eurobet
Italia, evidenziando in  motivazione  che  l'Amministrazione  «appare
tuttora inadempiente in ordine  all'adozione  delle  c.d.  misure  di
salvaguardia». 
    12. Con ricorso depositato in data 27  aprile  2012  la  societa'
Eurobet  Italia  ha  proposto  motivi  aggiunti  avverso  i  medesimi
provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo per contestare la
tesi sostenuta dalla Difesa erariale nella camera di consiglio del 22
febbraio 2012,  secondo  la  quale  nella  sentenza  della  Corte  di
Giustizia Costa-Cifone del 16 febbraio 2012 sarebbero state  trattate
tematiche connesse all'adozione  delle  misure  di  salvaguardia.  In
particolare, secondo la societa' ricorrente la predetta sentenza  non
solo non prevede alcunche' in relazione alle misure di  salvaguardia,
ma anzi evidenzia che la rete del gioco lecito  «e'  stata  di  fatto
penalizzata dall'esistenza di una rete parallela  illecita»,  gestita
dai c.d. CTD (Centri Trasmissione Dati). 
    13.  Sulla  scorta  del  mutato  quadro   normativo   determinato
dall'entrata in vigore dell'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge  n.
16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012, l'A.A.M.S. ha  notificato
anche alla societa' Eurobet Italia nuove richieste di pagamento delle
somme dovute a titolo di integrazione dei minimi  annui  garantiti  -
ricalcolate con una  riduzione  equitativa  del  5%  ai  sensi  della
predetta disposizione dell'art. 10, comma  5,  del  decreto-legge  n.
16/2012 - evidenziando in motivazione che tale riduzione, da un lato,
deve essere intesa  come  attuativa  dell'obbligo  di  individuazione
delle  misure  di   salvaguardia   e,   dall'altro,   ha   comportato
l'abrogazione espressa dell'art. 38, comma 4,  del  decreto-legge  n.
223/2006. 
    14. La societa' Eurobet Italia con il secondo ricorso per  motivi
aggiunti, depositato in data 7 novembre 2012, ha impugnato  le  nuove
richieste di pagamento, evidenziando la natura provvedimentale  delle
stesse e chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: 
        I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge  26  aprile
2012, n. 44; violazione  e  falsa  applicazione  delle  sentenze  del
T.A.R.  del  Lazio  n.  6520/2009  n.  7635/2009,  n.  7626/2009,  n.
7632/2009,  n.  34915/2010,  n.   36522/2010,   n.   36523/1010,   n.
36526/2010, n. 37896/2010, n. 318/2011, n. 1143/2011,  n.  7400/2011,
nonche' dell'ordinanza cautelare n. 1428/2012; eccesso di potere  per
erroneita' nei presupposti, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e
contraddittorieta' con atti precedenti. La presente censura parte dal
presupposto che la nuova disposizione  dell'art.  10,  commi  5,  del
decreto-legge n. 16/2012 abbia abrogato  le  misure  di  salvaguardia
solo per il futuro e non certo per  il  periodo  anteriore  alla  sua
entrata in vigore. La presente censura e' identica a quella  proposta
dalla societa' Admiral Bet Italia con il primo motivo del suo secondo
ricorso per motivi aggiunti; 
        II) Violazione e falsa applicazione dell'art.  10,  comma  5,
del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito  dalla  legge  26
aprile 2012,  n.  44;  in  relazione  ai  soggetti  incaricati  della
definizione delle controversie. La presente  censura  e'  identica  a
quella proposta dalla societa' Admiral  Bet  Italia  con  il  secondo
motivo del suo secondo ricorso per motivi aggiunti; 
        III) Questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  10,
comma 5, del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.  16,  convertito  dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44. La presente censura e' identica a quella
proposta dalla societa' Admiral Bet Italia con il  terzo  motivo  del
suo secondo ricorso per motivi aggiunti; 
        IV) Violazione e falsa applicazione dell'art.  38,  comma  4,
del decreto legge n. 223/2006, convertito dalla  legge  n.  248/2006,
nonche' dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto legge n.  149/2008.  La
presente censura e' identica a quella proposta dalla societa' Admiral
Bet Italia con il quarto motivo del suo secondo  ricorso  per  motivi
aggiunti; 
        V) Eccesso di potere per difetto d'istruttoria ed  erroneita'
nei presupposti. La presente censura e' identica  a  quella  proposta
dalla societa' Admiral Bet  Italia  con  il  quinto  motivo  del  suo
secondo ricorso per motivi aggiunti; 
        VI)  Eccesso  di  potere  per  disparita'   di   trattamento,
irragionevolezza  e  contraddittorieta'  con  atti   precedenti.   La
presente censura e' identica a quella proposta dalla societa' Admiral
Bet Italia con il sesto motivo del suo  secondo  ricorso  per  motivi
aggiunti; 
        VII)  Eccesso  di  potere  per  lesione  del  principio   del
legittimo affidamento e ingiustizia manifesta. La presente censura e'
identica a quella proposta dalla societa' Admiral Bet Italia  con  il
settimo motivo del suo secondo ricorso per motivi aggiunti; 
        VIII) Violazione e  falsa  applicazione  delle  sentenze  del
T.A.R. del Lazio n. 6520/2009 e n. 7400/2011. La presente censura  e'
identica a quella proposta dalla  societa'  Admiral  Bet  Italia  con
l'ottavo motivo del suo secondo ricorso per motivi aggiunti. 
    15. La Difesa erariale con memoria depositata in data 31  ottobre
2012 ha sollevato eccezioni identiche a quelle sollevate nel giudizio
introdotto con il ricorso n. 663/2012. 
    16. La societa' Eurobet Italia con memoria depositata in data  14
novembre 2012 ha replicato alle affermazioni della Difesa erariale. 
    17. Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2012 anche il ricorso n.
664/2012 e' stato chiamato e trattenuto per la decisione. 
    18. Passando al ricorso n. 781/2012, la societa' Savini in  punto
di  fatto  riferisce  che:  A)  e'  destinataria  dei   provvedimenti
impugnati in  quanto  titolare  della  concessioni  n.  1476  per  la
raccolta delle scommesse ippiche ai sensi del d.P.R n.  169/1998;  B)
secondo ciascuna convenzione  di  concessione  il  concessionario  e'
tenuto a versare all'U.N.I.R.E. (oggi  A.S.S.I.)  una  quota  annuale
della raccolta ex art. 12 del d.P.R. n. 169/1998, fermo restando che,
qualora  la  quota  raccolta  in  base  agli  incassi  effettivamente
riscossi non raggiunga la quota annuale dovuta, il concessionario  e'
tenuto, ai sensi dell'art. 4 della  convenzione  di  concessione,  ad
integrare i versamenti dovuti  fino  a  raggiungere  il  c.d.  minimo
garantito annuo, determinato ai sensi del  decreto  interdirigenziale
del 10 ottobre 2003; C) con il decreto-legge n. 223/2006,  convertito
dalla legge n. 248/2006 il legislatore  ha  previsto  l'indizione  di
bandi di gara per l'assegnazione di nuove concessioni per la raccolta
del gioco pubblico, sia su base  ippica,  che  sportiva,  e  cio'  ha
determinato  l'assegnazione  di  un  considerevole  numero  di  nuove
concessioni che ha comportato  la  saturazione  del  mercato  ed  una
drastica riduzione degli incassi  dei  concessionari  ricorrenti;  D)
anche in ragione di quanto precede l'A.A.M.S. con  comunicazione  del
28 giugno 2007 ha sospeso  il  pagamento  dei  minimi  garantiti  per
l'anno 2006 al fine di  «procedere  alle  opportune  verifiche  della
correttezza degli importi richiesti  ai  concessionari,  mediante  la
rielaborazione dei relativi conteggi tenendo  conto  delle  quote  di
prelievo  versate  per  le  scommesse  dell'Ippica   Nazionale»;   E)
ciononostante l'A.A.M.S. con provvedimenti emessi nel corso del  2009
ha chiesto ai concessionari storici il pagamento dei minimi garantiti
per l'anno 2008; F) tali provvedimenti sono stati  impugnati  innanzi
al T.A.R del Lazio, che con  numerose  sentenze  brevi  (tra  cui  la
sentenza  n.  7636/2009)  ha  accolto  i  ricorsi,  evidenziando   in
motivazione che «i provvedimenti di riscossione delle  somme  per  il
raggiungimento del c.d. minimo garantito non avrebbero potuto  essere
adottati prima della definizione delle c.d. misure  di  salvaguardia,
di talche' detti provvedimenti manifestano la loro illegittimita'  in
quanto adottati senza la previa definizione di  un  provvedimento  (a
portata  generale,  ma   incidente   sulla   posizione   di   ciascun
concessionario) necessariamente presupposto a quelli qui  impugnati»;
G) in seguito l'A.A.M.S. con provvedimenti emessi nel corso del  2009
ha chiesto il pagamento dei minimi garantiti per l'anno 2009,  ma  il
T.A.R.  del  Lazio,  con  la  sentenza  n.  36524/2010  ha  giudicato
illegittima la pretesa dell'A.A.M.S., ribadendo che  i  provvedimenti
di riscossione per il raggiungimento del c.d.  minimo  garantito  non
avrebbero potuto essere adottati prima della definizione  delle  c.d.
misure di salvaguardia; H) nonostante quanto precede l'A.A.M.S. con i
provvedimenti  impugnati  ha  richiesto  il  versamento  dei   minimi
garantiti relativi agli esercizi dal 2006 al 2010, limitandosi a dare
atto in motivazione dell'avvenuta convocazione di una  conferenza  di
servizi con  il  Ministero  delle  Politiche  Agricole  Alimentari  e
Forestali,  finalizzata  all'individuazione  delle  c.d.  misure   di
salvaguardia, e del  fatto  che,  all'esito  di  tale  conferenza  di
servizi  «non  e'  possibile  individuare,  allo  stato,  misure   di
salvaguardia ulteriori rispetto a quelle gia' individuate  secondo  i
criteri delle procedure selettive indette nel coso del 2006». 
    19. La societa' Savini chiede l'annullamento degli atti impugnati
con il ricorso introduttivo deducendo i seguenti motivi: 
        I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 38, commi 4, del
decreto-legge  n.  223/2006,  convertito  dalla  legge  n.  248/2006,
nonche' dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto legge n.  149/2008.  La
presente censura e' identica a quella proposta dalla societa' Admiral
Bet Italia con il primo motivo del suo ricorso introduttivo; 
        II) Eccesso di potere per difetto d'istruttoria ed erroneita'
nei presupposti. La presente censura e' identica a  quella  (proposta
dalla societa' Admiral Bet Italia  con  il  secondo  motivo  del  suo
ricorso introduttivo; 
        III)  Eccesso  di  potere  per  disparita'  di   trattamento,
irragionevolezza  e  contraddittorieta'  con  atti   precedenti.   La
presente censura e' identica a quella proposta dalla societa' Admiral
Bet Italia con il terzo motivo del suo, ricorso introduttivo; 
        IV) Eccesso di potere per lesione dei principio del legittimo
affidamento e ingiustizia manifesta. La presente censura  identica  a
quella proposta dalla societa'  Admiral  Bet  Italia  con  il  quarto
motivo del suo ricorso introduttivo; 
        V) Violazione e falsa applicazione delle sentenze del  T.A.R.
del Lazio n.  6520/2009  e  n.  7400/2011.  La  presente  censura  e'
identica a quella proposta dalla societa' Admiral Bet Italia  con  il
quarto motivo del suo ricorso introduttivo; 
    20. Questa Sezione con l'ordinanza n. 686  in  data  23  febbraio
2012 ha accolto la domanda cautelare proposta dalla societa'  Savini,
evidenziando in motivazione  che  l'Amministrazione  «appare  tuttora
inadempiente  in   ordine   all'adozione   delle   c.d.   misure   di
salvaguardia». 
    21. Con ricorso depositato in data 27  aprile  2012  la  societa'
Savini ha proposto motivi aggiunti avverso i  medesimi  provvedimenti
impugnati  con  il  ricorso  introduttivo  per  contestare  la   tesi
sostenuta dalla Difesa erariale nella  camera  di  consiglio  del  22
febbraio 2012,  secondo  la  quale  nella  sentenza  della  Corte  di
Giustizia Costa-Cifone del 16 febbraio 2012 sarebbero state  trattate
tematiche connesse all'adozione  delle  misure  di  salvaguardia.  In
particolare, secondo la societa' ricorrente la predetta sentenza  non
solo non prevede alcunche' in relazione alle misure di  salvaguardia,
ma anzi evidenzia che la rete del gioco lecito  «e'  stata  di  fatto
penalizzata dall'esistenza di una rete parallela  illecita»,  gestita
dai c.d. CTD (Centri Trasmisione Dati). 
    22.  Sulla  scorta  del  mutato  quadro   normativo   determinato
dall'entrata in vigore dell'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge  n.
16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012, l'A.A.M.S. ha  notificato
anche alla societa' Savini una nuova  richiesta  di  pagamento  delle
somme dovute a titolo di  integrazione  dei  minimi  annui  garantiti
ricalcolate con una riduzione  equitativa'  del  5%  ai  sensi  della
predetta disposizione dell'art. 10, comma  5,  del  decreto-legge  n.
16/2012 - evidenziando in motivazione che tale riduzione, da un lato,
deve essere intesa  come  attuativa  dell'obbligo  di  individuazione
delle  misure  di   salvaguardia   e,   dall'altro,   ha   comportato
l'abrogazione espressa dell'art. 38, comma 4,  del  decreto-legge  n.
223/2006. 
    23.  La  societa'  Savini  con  il  secondo  ricorso  per  motivi
aggiunti, depositato in data 8 novembre 2012, ha impugnato  la  nuova
richiesta di pagamento, evidenziando la natura provvedimentale  della
stessa e chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: 
        I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge  26  aprile
2012, n. 44; violazione  e  falsa  applicazione  delle  sentenze  del
T.A.R.  del  Lazio  n.  6520/2009  n.  7635/2009,  n.  7626/2009,  n.
7632/2009,  n.  34915/2010,  n.   36522/2010,   n.   36523/2010,   n.
36526/2010, n. 37896/2010, n. 318/2011, n. 1143/2011,  n.  7400/2011,
nonche' dell'ordinanza cautelare n. 1428/2012; eccesso di potere  per
erroneita' nei presupposti, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e
contraddittorieta'  con  atti  precedenti.  La  presente  censura  e'
identica a quella proposta dalla societa' Admiral Bet Italia  con  il
primo motivo del suo secondo ricorso per motivi aggiunti; 
        II) Violazione e falsa applicazione dell'art.  10,  comma  5,
del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito  dalla  legge  26
aprile 2012,  n.  44,  in  relazione  ai  soggetti  incaricati  della
definizione delle controversie. La presente  censura  e'  identica  a
quella proposta dalla societa' Admiral  Bet  Italia  con  il  secondo
motivo del suo secondo ricorso per motivi aggiunti; 
        III) Questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  10,
comma 5, del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.  16,  convertito  dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44. La presente censura e' identica a quella
proposta dalla societa' Admiral Bet Italia con il  terzo  motivo  del
suo secondo ricorso per motivi aggiunti; 
        IV) Violazione e falsa applicazione dell'art 38, comma 4, del
decreto-legge n 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, nonche'
dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge n. 149/2008. La  presente
censura e' identica a quella  proposta  dalla  societa'  Admiral  Bet
Italia con il quarto  motivo  del  suo  secondo  ricorso  per  motivi
aggiunti; 
        V)  Eccesso  di  potere  per  difetto  d'istruttoria  al   ed
erroneita' nei presupposti. La presente censura e' identica a  quella
proposta dalla societa' Admiral Bet Italia con il quinto  motivo  del
suo secondo ricorso per motivi aggiunti; 
        VI)  Eccesso  di  potere  per  disparita'   di   trattamento,
irragionevolezza  e  contraddittorieta'  con  atti   precedenti.   La
presente censura e' identica a quella proposta dalla societa' Admiral
Bet Italia con il sesto motivo del suo  secondo  ricorso  per  motivi
aggiunti; 
        VII)  Eccesso  di  potere  per  lesione  del  principio   del
legittimo affidamento e ingiustizia manifesta. La presente censura e'
identica a quella proposta dalla societa' Admiral Bet Italia  con  il
settimo motivo del suo secondo ricorso per motivi aggiunti; 
        VIII) Violazione e  falsa  applicazione  delle  sentenze  del
T.A.R. del Lazio n. 6520/2009 e n. 7400/2011. La presente censura  e'
identica a quella proposta dalla  societa'  Admiral  Bet  Italia  con
l'ottavo motivo del suo secondo ricorso per motivi aggiunti. 
    24. La Difesa erariale con memoria depositata in data 31  ottobre
2012 ha sollevato eccezioni identiche a quelle sollevate nel giudizio
introdotto con il ricorso n. 663/2012. 
    25. La societa' Savini con memoria depositata in data 14 novembre
2012 ha replicato alle affermazioni della Difesa erariale. 
    17. Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2012 anche il ricorso n.
781/2012 e' stato chiamato e trattenuto per la decisione. 
 
                               Diritto 
 
    1. In via preliminare  il  Collegio  Ritiene  Che  -  stanti  gli
evidenti profili di connessione soggettiva ed oggettiva tra i ricorsi
n. 663/2012, 664/2012, e 781/2012, aventi  ad  oggetto  richieste  di
pagamento dei c.d. minimi garantiti (ossia delle  somme  dovute,  dai
concessionari di cui al d.P.R n. 169 del 1998, ai sensi  dell'art.  4
della convenzione di  concessione)  inviate  dall'A.A.M.S.  alle  tre
societa'  ricorrenti  -sussistano  i  presupposti  per  disporre   la
riunione dei predetti ricorsi. 
    2. Sempre in via preliminare il Collegio Ritiene  che  i  ricorsi
introduttivi ed i primi ricorsi  per  motivi  aggiunti  proposti  nei
relativi  giudizi  debbano  essere  dichiarati   improcedibili,   per
sopravvenuta  carenza  di  interesse,  alla   luce   delle   seguenti
considerazioni: A) le controversie di cui trattasi rientrano  tra  le
"controversie pendenti"  alle  quali  si  riferisce  la  disposizione
dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012; B) a prescindere
da ogni considerazione in merito alla legittimita' costituzionale  di
tale disposizione, si deve ritenere che la stessa abbia imposto  alle
Amministrazioni interessate un vero e proprio  obbligo  di  procedere
alla  definizione,  anche  in  via  transattiva,  delle  controversie
relative all'integrazione dei c.d. minimi  garantiti,  attraverso  la
"definizione, in via equitativa, di una riduzione non superiore al  5
per  cento  delle  somme  ancora  dovute  dai  concessionari...   con
individuazione delle modalita' di versamento delle relative  somme  e
adeguamento delle garanzie fideiussorie"; c) stante  quanto  precede,
si deve ritenere altresi' che  l'insorgenza  di  tale  obbligo  abbia
determinato l'inefficacia delle  precedenti  richieste  di  pagamento
delle somme dovute a titolo di  integrazione  dei  minimi  garantiti,
perche' la riduzione non superiore al 5 per cento delle somme  ancora
dovute  dai  concessionari  storici  e'  evidentemente  prevista   in
connessione con l'abrogazione espressa della  disposizione  dell'art.
38, comma 4, la  lettera  l),  del  decreto-legge  n.  223/2006,  che
sanciva  l'obbligo  di  individuare  misure  di  salvaguardia  per  i
predetti concessionari, ma che non ha mai avuto attuazione  da  parte
delle Amministrazione interessate (come si evince dal  verbale  della
conferenza di servizi del 30 novembre 2011). 
    3. Passando ai secondi ricorsi per motivi aggiunti  -  aventi  ad
oggetto i provvedimenti in data 15 giugno 2012 con i quali l'A.A.M.S.
ha richiesto alle societa' ricorrenti il pagamento delle somme dovute
a titolo di integrazione dei minimi annui garantiti  ricalcolate  con
una riduzione del 5% ai sensi della predetta  disposizione  dell'art.
10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012 - il Collegio  osserva  che
tale disposizione non puo' essere interpretata  nel  senso  (proposto
dalle societa' ricorrenti) che essa disponga solo per  il  futuro  e,
quindi, non trovi  applicazione  nei  giudizi  pendenti.  Infatti  il
riferimento alla «definizione, anche in via  transattiva,  sentiti  i
competenti organi,  con  abbandono  di  ogni  controversia  pendente»
lascia chiaramente intendere che gli unici rapporti  non  interessati
da tale disposizione siano quelli gia' definiti con sentenza  passata
in giudicato (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, ord.  26  luglio  2012,  n.
685). Di converso per le controversie pendenti (ivi  comprese  quelle
in esame),  relative  al  pagamento  dei  minimi  garantiti  per  gli
esercizi passati  (a  partire  da  quello  relativo  all'anno  2006),
risulta   chiara   la   volonta'   del   legislatore   di    superare
definitivamente, attraverso l'abrogazione dell'art. 38, comma  4,  la
lettera l), del decreto-legge  n.  223/2006,  il  regime  delle  c.d.
misure  di  salvaguardia  e  di  definire  le  predette  controversie
attraverso una riduzione forfettaria (non superiore al 5  per  cento)
delle somme ancora dovute dai concessionari storici. 
    4. Posta tale premessa, il Collegio ritiene necessario  procedere
innanzi  tutto  all'esame  della  rilevanza  e  della  non  manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata
dalle societa' ricorrenti, perche' dalla motivazione degli  impugnati
provvedimenti   si   evince   che   -   secondo   la    condivisibile
interpretazione  fornita  dall'A.A.M.S.  -  la  riduzione  equitativa
prevista dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012,  da  un
lato,   deve   essere   intesa   come   attuativa   dell'obbligo   di
individuazione  delle  misure  di  salvaguardia  e,  dall'altro,   ha
comportato l'abrogazione espressa dell'art. 38, comma 4,  la  lettera
l), del decreto-legge n. 223/2006.  In  altri  termini,  il  Collegio
condivide la tesi (su cui si fondano le nuove richieste di  pagamento
formulate dall'A.A.M.S.), secondo la quale - a fronte  della  mancata
definizione  in  via  amministrativa  delle  misure  di  salvaguardia
previste dall'art. 38, comma 4, la lettera l), del, decreto-legge  n.
223/2006 e  delle  numerose  controversie  insorte  a  seguito  delle
richieste di pagamento dei minimi garantiti  formulate  dall'A.A.M.S.
all'inizio  del  2012  nonostante  la  mancata  definizione  in   via
amministrativa delle predette misure di salvaguardia - il legislatore
e' intervenuto con una legge provvedimento (l'art. 10, comma  5,  del
decreto-legge n. 16/2012) destinata ad  incidere  sulle  controversie
pendenti, abrogando il meccanismo di salvaguardia previsto  dall'art.
38,  comma  4,  la  lettera  l),  del  decreto-legge  n.  223/2006  e
sostituendo, tale meccanismo con un  diverso  meccanismo,  costituito
essenzialmente da una riduzione, predeterminata per legge  in  misura
non  superiore  al  5  per  cento,  delle  somme  ancora  dovute  dai
concessionari a titolo di minimi garantiti. 
    5. In particolare le societa' ricorrenti lamentano la  violazione
dell'art. 3, comma 2, dell'art. 41, comma 1, dell'art. 103, comma  1,
dell'art. 108, comma 2, dell'art. 111,  comma  1,  e  dell'art.  113,
commi 1 e 3 della Costituzione  evidenziando  che:  A)  la  soluzione
transattiva individuata  dal  legislatore  risulterebbe  illogica  e,
quindi, in contrasto con l'art.  3  della  Costituzione  perche'  non
tiene  conto  della  circostanza  (accertata  con  numerose  sentenze
passate in giudicato) che l'integrazione dei minimi garantiti per gli
anni dal 2006 al 2011 non avrebbe potuto essere richiesta in  assenza
della preventiva individuazione delle  c.d.  misure  di  salvaguardia
previste dall'art. 38, comma 4, del  decreto-legge  n.  223/2006;  B)
l'art. 10, comma  5,  del  decreto-legge  n.  16/2012,  imponendo  il
ricorso ad una transazione, contrasterebbe anche con l'art. 41, comma
1, della  Costituzione,  che  sancisce  la  liberta'  dell'iniziativa
economica privata, perche' una norma di legge non  puo'  imporre  una
transazione al di  fuori  della  libera  determinazione  contrattuale
delle parti; C) l'art. 10, comma 5, del decreto-legge n.  16/2012  si
porrebbe in contrasto con i principi  costituzionali  in  materia  di
tutela  giurisdizionale,  perche'   impone   all'Amministrazione   di
definire in via transattiva le  controversie  inerenti  il  pagamento
dell'integrazione dei  minimi  garantiti  in  contrasto  sia  con  le
sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato,  che  hanno
ritenuto  non  dovuto  il  pagamento  di  tali  somme   in   mancanza
dell'adozione delle misure di salvaguardia, sia con le  ordinanze  di
questa Sezione n. 686, n. 702 e n. 704 in data 23 febbraio 2012,  con
le quali sono state accolte le domande cautelari proposte  unitamente
ai ricorsi principali. 
    6. Cio' posto, non v'e' dubbio sulla  rilevanza  della  suesposta
questione  di  legittimita'   costituzionale   perche',   come   gia'
evidenziato, l'art. 10, comma  5,  del  dereto-legge  n.  16/2012  ha
abrogato la disposizione dell'art. 38, collima 4,  del  decreto-legge
n. 223/2006, che aveva introdotto - in favore dei c.d.  concessionari
storici, tenuti al pagamento dei  minimi  garantiti  -  l'obbligo  di
definire  in  via  amministrativa  misure  di  salvaguardia  volte  a
garantirei l'equilibrio economico di tali soggetti ed ha  previsto  a
tutela di costoro soltanto la possibilita' di ottenere una riduzione,
peraltro non superiore al 5 per cento, delle somme  ancora  dovute  a
titolo di minimi garantiti. Del resto  questa  stessa  Sezione  nella
sentenza n. 8520 in data 7  novembre  2011  (puntualmente  richiamata
dalle societa' ricorrenti) ha da ultimo ribadito che la  disposizione
dell'art. 38, comma 4, lettera l), della legge n.  223  del  2006  e'
stata  introdotta  a  garanzia  dei  concessionari  storici,  essendo
l'obbligo di definire le modalita' di salvaguardia di  tali  soggetti
finalizzato  «a  consentire  il   riequilibrio   delle   obbligazioni
consacrate nelle concessioni per la  raccolta  di  scommesse  ippiche
gia' rilasciate, in ragione del  mutato  assetto  del  mercato  delle
scommesse ippiche e della riconfigurazione dell'assetto  distributivo
territoriale dell'offerta di gioco, come  ridisegnati  dalla  riforma
introdotta  dall'art.  38  del  decreto-legge   "Bersani",   che   ha
determinato  l'apertura   del   mercato   dei   giochi   pubblici   e
l'attivazione di nuove concessioni secondo una  diffusione  capillare
sul territorio e con piu' favorevoli condizioni  di  esercizio  e  di
reddivita'», ed ha evidenziato,  nel  contempo,  come  l'introduzione
dell'obbligo di definire  tali  modalita'  di  salvaguardia  rendesse
«inapplicabile il contenuto  del  decreto  interministeriale  del  10
ottobre 2003 che aveva stabilito, sotto la vigenza  della  precedente
normativa, il metodo  di  calcolo  per  individuare  il  c.d.  minimo
garantito». 
    7. Passando ora al profilo della non manifesta infondatezza della
questione, il Collegio preliminarmente rammenta che -  come  rilevato
da questa stessa Sezione nella recente ordinanza n. 685  in  data  26
luglio 2012 - la questione della compatibilita' costituzionale  delle
c.d.  leggi-provvedimento  (e  cioe'  di  quegli   atti   formalmente
legislativi che tengono luogo  di  provvedimenti  amministrativi,  in
quanto dispongono, in concreto, su  casi  e  rapporti  specifici)  e'
ormai  definitivamente  risolta  dalla  giurisprudenza  della   Corte
Costituzionale e dei Giudici  amministrativi  con  l'affermazione  di
principi ormai consolidati. In particolare: 
        A) la Consulta ha riconosciuto l'ammissibilita' di tali  atti
normativi in base al rilievo dell'insussistenza di  una  "riserva  di
amministrazione",  ossia  evidenziando  che   la   Costituzione   non
garantisce  ai  pubblici  poteri  l'esclusivita'   delle   pertinenti
attribuzioni gestorie e  non  configura  per  il  legislatore  limiti
diversi da, quelli  (formali)  dell'osservanza  del  procedimento  di
formazione  delle  leggi,  omettendo  di  prescrivere  il   contenuto
sostanziale ed i caratteri essenziali dei  precetti  legislativi  (ex
multis, sentenza n. 347 del 1995); 
        B)  una  volta  ammessa  la  compatibilita'  delle  leggi  in
sostituzione di provvedimento con il vigente assetto  costituzionale,
la prevalente giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV,
9  marzo  2012,   n.   1349)   ritiene   che,   a   fronte   di   una
legge-provvedimento, i diritti  di  difesa  del  soggetto  leso,  non
vengano   ablati,   ma   si   trasferiscano    dalla    giurisdizione
amministrativa alla giustizia costituzionale. Il corollario  di  tale
ricostruzione dogmatica dell'assetto  della  tutela  delle  posizioni
incise dalla legge-provvedimento e', dunque, la valorizzazione  della
pregnanza del sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge,
sino  a  renderlo  anche  piu'  incisivo  di  quello  giurisdizionale
sull'eccesso di potere, e cio' in modo  da  riconoscere  al  privato,
seppur nella forma indiretta della rimessione  della  questione  alla
Consulta da parte del giudice amministrativo, una forma di protezione
ed un'occasione  di  difesa  pari  a  quella  offerta  dal  sindacato
giurisdizionale sugli atti amministrativi; 
        C)  con  particolare   riferimento   al   rapporto   tra   la
legge-provvedimento   di    approvazione    di    un    provvedimento
amministrativo  gia'  adottato  e  la  pendenza  di  un  procedimento
giurisdizionale avente  ad  oggetto  tale  provvedimento,  merita  di
essere condivisa la tesi (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 19 aprile 2006,
n. 1362) secondo la quale: a) la mera  pendenza  di  un  ricorso  non
impedisce  l'approvazione  della  legge-provvedimento,   in   quanto,
diversamente opinando, si finirebbe con l'ammettere un  vulnus  delle
prerogative delle assemblee legislative, mediante l'introduzione  di'
un inammissibile nuovo limite, non  codificato,  all'esercizio  della
relativa  funzione;  b)  solo  la  formazione  del   giudicato   puo'
paralizzare un intervento  legislativo  contrastante  con  il  dictum
giurisdizionale, in modo da evitare (in coerenza  con  l'assetto  dei
poteri delineato dalla Costituzione) l'irrimediabile sacrificio delle
garanzie di tutela giurisdizione; c) la pendenza di un ricorso avente
ad oggetto proprio il provvedimento amministrativo da  approvare  con
la legge non si rivela, comunque, del tutto indifferente ai fini  del
corretto  esercizio  della  funzione  legislativa,  proprio   perche'
l'eventuale e comprovata esclusiva finalizzazione  della  legge  alla
sottrazione  dell'oggetto  del  sindacato  giurisdizionale  (ed  alla
conseguente  privazione   della   stessa   possibilita'   di   tutela
giurisdizionale   per   l'interessato)   costituirebbe   un    indice
sintomatico dell'irragionevolezza della legge provvedimento. 
    8. Tenuto conto di  quanto  precede,  nonche'  del  fatto  che  -
secondo quanto affermato non solo da questa stessa Sezione nella gia'
richiamata sentenza n. 8520 in data 7 novembre 2011 e nelle ulteriori
sentenze invocate dalle parti ricorrenti (ex multis, sentenze n. 6520
in data 7 luglio 2009 e n. 7632 in data 28  luglio  2009),  ma  anche
dalla Quarta Sezione del Consiglio  di  Stato  (ordinanza  31  agosto
2011, n. 3849) - i provvedimenti  di  riscossione  di  somme  per  il
raggiungimento  dei   minimi   garantiti   richiedevano   la   previa
definizione delle c.d. misure di salvaguardia  di  cui  all'art.  38,
comma 4, lettera l),  del  decreto-legge  n.  223/2006,  il  Collegio
Ritiene non manifestamente infondata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012  -
per  contrasto  con  il  principio  di   ragionevolezza,   desumibile
dall'art. 3 della Costituzione (ex multis, Corte cost. 9 marzo  2012,
n. 53),  e  con  i  principi  costituzionali  in  materia  di  tutela
giurisdizionale avverso i provvedimenti dell'Amministrazione, sanciti
dagli articoli 24, comma 1, 103, comma 1, e 113 della Costituzione  -
alla luce delle seguenti considerazioni: 
        A) la disposizione dell'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge
n. 16/2012 appare illogica ed irrazionale, perche' il  legislatore  -
nel sostituire ad un  meccanismo  flessibile,  come  quello  indicato
dall'art. 38, comma 4, lettera l), del decreto-legge n. 223/2006 (che
affidava all'Amministrazione il compito di  individuare  le  concrete
misure di salvaguardia per i  concessionari  storici,  senza  fissare
tetti massimi, ma dando per scontata  l'esigenza  di  parametrare  le
misure di salvaguardia all'andamento del mercato delle scommesse,  in
modo da impedire che il pagamento dei minimi garantiti,  in  presenza
di una maggiore concorrenza nel mercato, dovuta all'ingresso di nuovi
concessionari,  potesse  pregiudicare  l'equilibrio   economico   dei
concessionari storici)  con  un  meccanismo  che  consente  solo  una
riduzione  forfettaria,  fino  ad  un  massimo  del  5%,  dei  minimi
garantiti dovuti in base al "vecchio" decreto  interministeriale  del
10 ottobre 2003 - ha agito al solo (dichiarato)  fine  di  perseguire
maggiore  efficienza  ed  economicita'   dell'azione   amministrativa
mediante la definizione stragiudiziale di ogni controversia pendente,
ma non ha valutato che la predetta riduzione forfettaria  non  appare
adeguata  per  garantire  l'equilibrio  economico  dei  concessionari
storici. Infatti  al  mutato  assetto  del  mercato  delle  scommesse
ippiche   e   della   riconfigurazione   dell'assetto    distributivo
territoriale dell'offerta di gioco, come  ridisegnati  dalla  riforma
introdotta  dall'art.  38  del  decreto  legge   "Bersani"   che   ha
determinato  l'apertura   del   mercato   dei   giochi   pubblici   e
l'attivazione di nuove concessioni secondo una  diffusione  capillare
sul territorio e con piu' favorevoli condizioni  di  esercizio  e  di
reddivita'» (evidenziato nella gia' richiamata sentenza  n.  8520  in
data 7 novembre 2011), si sono  aggiunti  gli  effetti  del  «mercato
parallelo» gestito dai c.d. CTD (centri trasmissione dati), ossia gli
effetti  della  presenza  nel  mercato  italiano  delle  sommesse  di
operatori economici di altri stati membri che agiscono  attraverso  i
predetti  CTD,  in  assenza  di  concessione,  nell'esercizio   delle
liberta' di stabilimento e prestazione dei servizi  transfrontalieri,
garantite dagli articoli 49 e ss.  e  29  e  ss.  TFUE  (si  veda  al
riguardo la sentenza della Corte di  Giustizia  Costa-Cifone  del  16
febbraio 2012, emessa nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10); 
        B) la disposizione dell'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge
n.  16/2012  appare  effettivamente  finalizzata  al  solo  scopo  di
sottrarre i  provvedimenti  dell'A.A.M.S.  impugnati  con  i  ricorsi
principali dalla societa' Admiral Bet Italia, dalla societa'  Eurobet
Italia e dalla societa' Savini (e gia' sospesi da  questo  Tribunale)
al sindacato giurisdizionale (e, quindi, a vanificare,il diritto alla
tutela giurisdizionale delle parti ricorrenti), perche' - a fronte di
quanto affermato non solo da questa stessa Sezione,  ma  anche  dalla
Quarta Sezione del Consiglio di Stato nelle pronunce innanzi citate -
il legislatore e' intervenuto introducendo una nuova  disciplina  che
non consente oramai alcuna forma di sindacato  giurisdizionale  sulla
mancata adozione, da  parte  dell'Amministrazione  competente,  delle
misure di salvaguardia previste dall'art. 38, comma  4,  lettera  l),
del  decreto-legge  n.  223/2006.  Ne  consegue   che   la   predetta
disposizione vanifica il diritto dei concessionari storici  di  agire
in giudizio per tutelare il proprio equilibrio economico a fronte del
mutato assetto del mercato delle scommesse.