IL GIUDICE DI PACE Visto il ricorso introduttivo del presente giudizio n. 622/C/09; Vista la memoria difensiva dell'Ufficio Territoriale del Governo di Savona (Prefettura di Savona); Visti gli atti; Vista la richiesta di parte opponente di sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15 del d.lgs. n. 9/2002 in relazione all'art. 76 Cost. in riferimento all'art. 2/1 lett. d) della legge delega n. 85/2001 nella parte in cui non attribuisce il potere di decidere - riguardo i ricorsi amministrativi in materia di violazione delle norme sulla circolazione stradale - al Presidente della Giunta Regionale, osserva quanto segue. Premesso che l'avv. Piero Vignola di Loano, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Sanna di Loano, ha proposto opposizione avverso ordinanza-ingiunzione dell'Ufficio Territoriale del Governo di Savona (Prefettura di Savona) resa a seguito di rigetto di ricorso al Prefetto di Savona ex art. 203 C.d.S.; che, con il ricorso introduttivo, 1' opponente ha dedotto la illegittimita' costituzionale dell'art. 15 del d.lgs. n. 9/2002 in relazione all'art. 76 Cost. in riferimento all'art. 2/1 lett. d) della Legge delega n. 85/2001 nella parte in cui non attribuisce il potere di decidere - riguardo i ricorsi amministrativi in materia di violazione delle norme sulla circolazione stradale - al Presidente della Giunta Regionale; che il giudizio di opposizione disciplinato ex lege n. 689/1981, alla luce della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1786/2010, riguarda la sussistenza della pretesa sanzionatoria della P.A. nel suo complesso ed il Giudice, investito dell'opposizione all' atto di accertamento (nella presente fattispecie) in materia di violazione di norme sulla circolazione stradale, non deve arrestarsi, quanto all'oggetto del giudizio, all' esame dei soli motivi dedotti nel ricorso introduttivo, in relazione a quanto versato nel ricorso amministrativo, ma deve considerare che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potra' (e dovra') valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto; che, con il ricorso amministrativo, non era possibile eccepire la incompetenza del Prefetto a decidere sull'opposizione avverso verbale di violazione di norme sulla circolazione stradale, emanato dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Loano, perche' al momento della sua proposizione la legge (nella specie art. 203 CdS) contemplava, come oggi contempla, l'individuazione del Prefetto quale organo preposto all'esercizio della potestas decidendi; che, peraltro, in sede di ricorso amministrativo, non avrebbe potuto il Prefetto, a fronte della paventata illegittimita' costituzionale dell'art. 15 del d.lgs. n. 9/2002 in relazione all' art. 76 Cost. in riferimento all' art. 2/1 lett. d) della Legge delega n. 85/2001, adottare alcuna determinazione, se non decidere in ordine alla impugnazione del verbale di violazione di norme sulla circolazione stradale; che, dunque, il problema della sussistenza del potere, in capo al Presidente della Giunta Regionale anziche' al Prefetto, di decidere il ricorso avverso il verbale di violazione di norme sulla circolazione stradale e' materia rilevante nel presente processo; che, infatti, qualora la norma denunciata di illegittimita' costituzionale si rivelasse in contrasto con il dettato costituzionale, a fronte del problema della competenza dell'Organo Amministrativo deputato a decidere sul ricorso avverso il verbale di accertamento di violazione di norme sulla circolazione stradale, l'opposizione dovrebbe essere accolta poiche' ordinanza-ingiunzione impugnata sarebbe emanata da soggetto privo del potere di decidere il ricorso amministrativo e l'atto sanzionatorio, oggetto dell'impugnazione, sarebbe affetto da vizio di incompetenza ovvero da violazione di legge per mancato rispetto delle norme in tema di competenza; che, pertanto, il primo canone, che deve sorreggere la questione di legittimita' costituzionale ovvero la rilevanza della questione, e' sussistente; che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, occorre previamente chiarire quanto segue: Il Giudice di Pace di Taranto, con ordinanza 24 marzo 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 settembre 2008, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale avente ad oggetto l'articolo 1 della legge n. 214/2003 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. n. 151/2003, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), che ha inserito, nell' art. 4 del decreto-legge n. 151/2003 (modifiche ed integrazioni al codice della strada), il comma 1-quinquies, che ha aggiunto il comma 1-bis all'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Giudice di Pace di Taranto nel procedimento civile vertente tra P. M. e la Prefettura di Taranto con ordinanza del 24 marzo 2006, iscritta al n. 273 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2008; Il Giudice di Pace di Taranto, con detta ordinanza, lamentava il fatto che il Codice della Strada, cosi' come modificato dal citato decreto-legge n. 151/2003 poi convertito nella legge n. 214/2003, prevedeva (come oggi) l'attribuzione del potere di decidere sui ricorsi amministrativi, aventi ad oggetto impugnazione di verbali adottati in violazione di norme sulla circolazione stradale, al Prefetto e non al Presidente della Giunta Regionale; Tuttavia il giudice a quo errava nell'individuare la norma asseritamente incostituzionale e la Corte Costituzionale, con la ordinanza n. 89 del 27 marzo 2009, dichiarava manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Giudice di Pace di Taranto poiche' il rimettente aveva invocato, quale parametro costituzionale, l'art. 76 Cost., che, come gia' chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, ha riguardo esclusivamente ai rapporti tra legge delegante e legge delegata (ex plurimis: ordinanze n. 253 del 2005; n. 294 e n. 159 del 2004), mentre nella specie e' censurata una norma contenuta nella legge di conversione di un decreto-legge, e quindi tale rapporto non viene in evidenza; Dunque il Giudice di Pace di Taranto si era limitato a dedurre la violazione di norma estranea al rapporto fra legge delega e norma delegata; Pertanto ora con la presente ordinanza, invece, si intende, rimediando all' errore contenuto nell'ordinanza di rimessione del Giudice di Pace di Taranto, emanare una nuova ordinanza di rimessione che ha lo scopo di porre all' attenzione della Corte il fatto che il legislatore delegato non ha ottemperato ai criteri e principi direttivi, di cui alla legge delega, non inserendo nell'attuale sistema normativo la disposizione, imposta dalla legge delega, in forza delle quale i ricorsi amministrativi in materia di violazione di norme sulla circolazione stradale devono essere decisi non gia' dal Prefetto ma dal Presidente della Giunta Regionale. Quindi oggi si deduce, in maniera chiara, l'intervenuta violazione dell'art. 76 Cost. e, dunque, la presente ordinanza di rimessione attiene ai rapporti tra legge delegante e legge delegata; Infatti la Corte costituzionale ha lasciato aperta la questione dichiarando inammissibile quella pregressa sollevata dal Giudice di Pace di Taranto solo a causa del fatto che era stata indicata una norma di legge errata rispetto al parametro costituzionale asseritamente leso (l'art. 76 Cost); L'ostacolo procedurale di cui alla precedente questione, dunque, viene superato, nella presente sede, evidenziando il contrasto di legittimita' costituzionale dell'art. 15 del Decreto delegato, cosi' verificandosi il presupposto affermato dalla Corte costituzionale ovvero il rapporto fra norma delegante e norma delegata ed invocando, come parametro costituzionale, l'art. 76 Cost.; La questione non e' manifestamente infondata poiche', in effetti, il criterio direttivo di cui all'art. 2 della Legge delega n. 85/2001, contemplato dalla lettera d), ovvero che il Governo doveva stabilire che le funzioni ordinatorie demandate ai prefetti vengano attribuite al presidente della giunta regionale o delle province autonome, fatte salve le esigenze di ordine e sicurezza pubblica non e' stato affatto rispettato; Infatti veniva emanato il d.lgs. n. 9/2002 contenente Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85; Detto decreto legislativo ottempera alla legge delega ovvero non prevede il potere del Presidente della Giunta Regionale di decidere i ricorsi amministrativi in materia di sanzioni «stradali» in luogo del Prefetto: unica norma (art. 15 di detto decreto legislativo) che interviene sul Codice della Strada, nella parte in cui disciplina gli aspetti del procedimento sanzionatorio, si limita a modificare l'art. 208 C.d.S.; Pertanto si deve ritenere che la norma oggetto della questione di legittimita' costituzionale per violazione dell'art. 76 Cost. e' quella di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 9/2002, in relazione, per l'appunto, all'art. 76 Cost. in riferimento all'art. 2/1 lett. d) della Legge delega n. 85/2001 nella parte in cui non attribuisce il potere di decidere - riguardo i ricorsi amministrativi in materia di violazione delle norme sulla circolazione stradale - al Presidente della Giunta Regionale modificando gli articoli 203 e 204 C.d.S. nella parte in cui la locuzione prefetto non e' sostituita da presidente della giunta regionale; L'art. 15 citato ha modificato art. 208 C.d.S. che e' l' unica disposizione relativa al Titolo VI Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni ovvero al titolo contenente le norme di cui agli articoli 203 e 204 concernenti il potere del Prefetto di decidere i ricorsi avverso i verbali di violazione di norme sulla circolazione stradale sulle quali il legislatore delegato avrebbe dovuto intervenire in attuazione della legge delega, ma che non poteva essere, come gia' stabilito dalla Corte costituzionale, oggetto diretto della questione di legittimita' costituzionale; Le deduzioni del Prefetto non riguardano direttamente la problematica di cui alla eccezione di incostituzionalita' formulata da parte opponente, ma concernono diversa materia quale quella dei rapporti fra competenze statali e regionali in. relazione all'esercizio della funzione legislativa; Infatti parte opponente pone un problema di rapporto fra la legge delega e la legge delegante in relazione all'art. 76 Cost. ovvero che, sancito un ben preciso criterio direttivo, il Governo non ha provveduto a farlo proprio nel decreto legislativo delegato attraverso l'adozione della norma piu' confacente ed idonea a recepirlo: resta evidente che l' unica fonte e' quella statale a nulla rilevando le competenze della Regione in punto legiferazione; Infine, si osserva che il criterio direttivo di cui all'art. 2 della Legge delega n. 85/2001 contemplato dalla lettera d), ovvero che il Governo doveva stabilire che le funzioni ordinatorie demandate ai prefetti vengano attribuite al presidente della giunta regionale o delle province autonome, in effetti fa salve le esigenze di ordine e sicurezza pubblica; Fra dette esigenze di ordine e sicurezza pubblica e' di tutta evidenza che non puo' essere ricompreso il potere di decidere i ricorsi amministrativi avverso i verbali di violazione di norme sulla circolazione stradale;