IL GIUDICE DI PACE 
 
    Visto il ricorso introduttivo del presente giudizio n. 622/C/09; 
    Vista la memoria difensiva dell'Ufficio Territoriale del  Governo
di Savona (Prefettura di Savona); 
    Visti gli atti; 
    Vista la richiesta di parte opponente di sollevare  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 15  del  d.lgs.  n.  9/2002  in
relazione all'art. 76 Cost. in  riferimento  all'art.  2/1  lett.  d)
della legge delega n. 85/2001 nella parte in cui non  attribuisce  il
potere di decidere - riguardo i ricorsi amministrativi in materia  di
violazione delle norme sulla circolazione stradale  -  al  Presidente
della Giunta Regionale, osserva quanto segue. 
 
                              Premesso 
 
    che l'avv. Piero Vignola di Loano, con  il  patrocinio  dell'avv.
Giovanni  Sanna   di   Loano,   ha   proposto   opposizione   avverso
ordinanza-ingiunzione dell'Ufficio Territoriale del Governo di Savona
(Prefettura di Savona) resa  a  seguito  di  rigetto  di  ricorso  al
Prefetto di Savona ex art. 203 C.d.S.; 
    che, con il ricorso introduttivo,  1'  opponente  ha  dedotto  la
illegittimita' costituzionale dell'art. 15 del d.lgs.  n.  9/2002  in
relazione all'art. 76 Cost. in  riferimento  all'art.  2/1  lett.  d)
della Legge delega n. 85/2001 nella parte in cui non  attribuisce  il
potere di decidere - riguardo i ricorsi amministrativi in materia  di
violazione delle norme sulla circolazione stradale  -  al  Presidente
della Giunta Regionale; 
    che il giudizio di opposizione disciplinato ex lege n.  689/1981,
alla luce della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
1786/2010, riguarda la sussistenza della pretesa sanzionatoria  della
P.A. nel suo complesso ed il Giudice, investito dell'opposizione all'
atto di accertamento  (nella  presente  fattispecie)  in  materia  di
violazione di norme sulla circolazione stradale, non deve arrestarsi,
quanto all'oggetto del giudizio, all' esame dei soli  motivi  dedotti
nel ricorso introduttivo, in relazione a quanto versato  nel  ricorso
amministrativo, ma deve considerare che il  giudizio  di  opposizione
non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente  cognizione
piena del giudice,  che  potra'  (e  dovra')  valutare  le  deduzioni
difensive  proposte  in  sede   amministrativa   (eventualmente   non
esaminate o non motivatamente respinte),  in  quanto  riproposte  nei
motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza  di  poteri,
sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto; 
    che, con il ricorso amministrativo, non era possibile eccepire la
incompetenza del Prefetto a decidere sull'opposizione avverso verbale
di violazione di  norme  sulla  circolazione  stradale,  emanato  dal
Comando di Polizia Municipale del Comune di Loano, perche' al momento
della  sua  proposizione  la  legge  (nella  specie  art.  203   CdS)
contemplava, come oggi contempla, l'individuazione del Prefetto quale
organo preposto all'esercizio della potestas decidendi; 
    che, peraltro, in sede di  ricorso  amministrativo,  non  avrebbe
potuto  il  Prefetto,  a  fronte   della   paventata   illegittimita'
costituzionale dell'art. 15 del d.lgs. n. 9/2002  in  relazione  all'
art. 76 Cost. in riferimento all'  art.  2/1  lett.  d)  della  Legge
delega n. 85/2001, adottare alcuna determinazione, se non decidere in
ordine alla impugnazione del verbale di  violazione  di  norme  sulla
circolazione stradale; 
    che, dunque, il problema della sussistenza del potere, in capo al
Presidente della Giunta Regionale anziche' al Prefetto,  di  decidere
il  ricorso  avverso  il  verbale  di  violazione  di   norme   sulla
circolazione stradale e' materia rilevante nel presente processo; 
    che, infatti,  qualora  la  norma  denunciata  di  illegittimita'
costituzionale   si   rivelasse   in   contrasto   con   il   dettato
costituzionale, a fronte del problema  della  competenza  dell'Organo
Amministrativo deputato a decidere sul ricorso avverso il verbale  di
accertamento di violazione  di  norme  sulla  circolazione  stradale,
l'opposizione dovrebbe essere accolta  poiche'  ordinanza-ingiunzione
impugnata sarebbe emanata da soggetto privo del potere di decidere il
ricorso    amministrativo    e    l'atto    sanzionatorio,    oggetto
dell'impugnazione, sarebbe affetto da vizio di incompetenza ovvero da
violazione di legge per mancato  rispetto  delle  norme  in  tema  di
competenza; 
    che, pertanto, il primo canone, che deve sorreggere la  questione
di legittimita' costituzionale ovvero la rilevanza  della  questione,
e' sussistente; 
    che, quanto alla  non  manifesta  infondatezza  della  questione,
occorre previamente chiarire quanto segue: 
    Il Giudice di Pace  di  Taranto,  con  ordinanza  24  marzo  2006
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 settembre  2008,  ha
sollevato questione di legittimita' costituzionale avente ad  oggetto
l'articolo 1 della legge  n.  214/2003  (conversione  in  legge,  con
modificazioni,  del  d.l.   n.   151/2003,   recante   modifiche   ed
integrazioni al codice della strada), che ha inserito, nell'  art.  4
del decreto-legge n. 151/2003 (modifiche ed  integrazioni  al  codice
della strada), il comma 1-quinquies, che ha aggiunto il  comma  1-bis
all'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice  della
strada), promosso dal Giudice di Pace  di  Taranto  nel  procedimento
civile vertente tra P. M. e la Prefettura di  Taranto  con  ordinanza
del 24 marzo 2006, iscritta al n. 273 del registro ordinanze  2008  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  39,  prima
serie speciale, dell'anno 2008; 
    Il Giudice di Pace di Taranto, con detta ordinanza, lamentava  il
fatto che il Codice della Strada, cosi' come  modificato  dal  citato
decreto-legge n. 151/2003 poi convertito  nella  legge  n.  214/2003,
prevedeva (come oggi)  l'attribuzione  del  potere  di  decidere  sui
ricorsi amministrativi, aventi ad  oggetto  impugnazione  di  verbali
adottati in violazione  di  norme  sulla  circolazione  stradale,  al
Prefetto e non al Presidente della Giunta Regionale; 
    Tuttavia il  giudice  a  quo  errava  nell'individuare  la  norma
asseritamente incostituzionale e  la  Corte  Costituzionale,  con  la
ordinanza  n.  89  del  27  marzo  2009,  dichiarava   manifestamente
inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1
della legge 1°  agosto  2003,  n.  214  (Conversione  in  legge,  con
modificazioni, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche  ed
integrazioni al  codice  della  strada),  sollevata,  in  riferimento
all'art. 76 della  Costituzione,  dal  Giudice  di  Pace  di  Taranto
poiche' il rimettente aveva invocato, quale parametro costituzionale,
l'art.  76  Cost.,  che,  come  gia'  chiarito  dalla  giurisprudenza
costituzionale, ha riguardo  esclusivamente  ai  rapporti  tra  legge
delegante e legge delegata (ex plurimis: ordinanze n. 253  del  2005;
n. 294 e n. 159 del 2004), mentre nella specie e' censurata una norma
contenuta nella legge di conversione di un  decreto-legge,  e  quindi
tale rapporto non viene in evidenza; 
    Dunque il Giudice di Pace di Taranto si era limitato a dedurre la
violazione di norma estranea al rapporto fra  legge  delega  e  norma
delegata; 
    Pertanto ora con  la  presente  ordinanza,  invece,  si  intende,
rimediando all' errore contenuto  nell'ordinanza  di  rimessione  del
Giudice di Pace di Taranto, emanare una nuova ordinanza di rimessione
che ha lo scopo di porre all' attenzione della Corte il fatto che  il
legislatore  delegato  non  ha  ottemperato  ai  criteri  e  principi
direttivi, di cui  alla  legge  delega,  non  inserendo  nell'attuale
sistema normativo la disposizione, imposta  dalla  legge  delega,  in
forza delle quale i ricorsi amministrativi in materia  di  violazione
di norme sulla circolazione stradale devono essere  decisi  non  gia'
dal Prefetto ma dal Presidente della Giunta Regionale. 
    Quindi  oggi  si  deduce,  in   maniera   chiara,   l'intervenuta
violazione dell'art. 76 Cost. e, dunque,  la  presente  ordinanza  di
rimessione attiene ai rapporti tra legge delegante e legge delegata; 
    Infatti la Corte costituzionale ha lasciato aperta  la  questione
dichiarando inammissibile quella pregressa sollevata dal  Giudice  di
Pace di Taranto solo a causa del fatto che  era  stata  indicata  una
norma  di  legge  errata   rispetto   al   parametro   costituzionale
asseritamente leso (l'art. 76 Cost); 
    L'ostacolo procedurale di cui alla precedente questione,  dunque,
viene superato, nella presente sede,  evidenziando  il  contrasto  di
legittimita' costituzionale dell'art. 15 del Decreto delegato,  cosi'
verificandosi il presupposto  affermato  dalla  Corte  costituzionale
ovvero il rapporto fra norma delegante e norma delegata ed invocando,
come parametro costituzionale, l'art. 76 Cost.; 
    La questione non e' manifestamente infondata poiche', in effetti,
il criterio direttivo  di  cui  all'art.  2  della  Legge  delega  n.
85/2001, contemplato dalla lettera d), ovvero che il  Governo  doveva
stabilire che le funzioni ordinatorie demandate ai  prefetti  vengano
attribuite al presidente della  giunta  regionale  o  delle  province
autonome, fatte salve le esigenze di ordine e sicurezza pubblica  non
e' stato affatto rispettato; 
    Infatti  veniva  emanato   il   d.lgs.   n.   9/2002   contenente
Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della  strada,
a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85; 
    Detto decreto legislativo ottempera alla legge delega ovvero  non
prevede il potere del Presidente della Giunta Regionale di decidere i
ricorsi amministrativi in materia di sanzioni «stradali» in luogo del
Prefetto: unica norma (art. 15  di  detto  decreto  legislativo)  che
interviene sul Codice della Strada, nella parte in cui disciplina gli
aspetti del procedimento sanzionatorio, si limita a modificare l'art.
208 C.d.S.; 
    Pertanto si deve ritenere che la norma oggetto della questione di
legittimita' costituzionale per  violazione  dell'art.  76  Cost.  e'
quella di cui all'art. 15 del d.lgs. n.  9/2002,  in  relazione,  per
l'appunto, all'art. 76 Cost. in riferimento  all'art.  2/1  lett.  d)
della Legge delega n. 85/2001 nella parte in cui non  attribuisce  il
potere di decidere - riguardo i ricorsi amministrativi in materia  di
violazione delle norme sulla circolazione stradale  -  al  Presidente
della Giunta Regionale modificando gli  articoli  203  e  204  C.d.S.
nella parte in  cui  la  locuzione  prefetto  non  e'  sostituita  da
presidente della giunta regionale; 
    L'art. 15 citato ha modificato art. 208 C.d.S. che  e'  l'  unica
disposizione relativa  al  Titolo  VI  Degli  illeciti  previsti  dal
presente codice e delle relative sanzioni ovvero al titolo contenente
le norme di cui agli articoli 203 e 204  concernenti  il  potere  del
Prefetto di decidere i ricorsi avverso i  verbali  di  violazione  di
norme sulla circolazione stradale sulle quali il legislatore delegato
avrebbe dovuto intervenire in attuazione della legge delega,  ma  che
non poteva essere, come gia' stabilito  dalla  Corte  costituzionale,
oggetto diretto della questione di legittimita' costituzionale; 
    Le  deduzioni  del  Prefetto  non  riguardano   direttamente   la
problematica di cui alla eccezione di  incostituzionalita'  formulata
da parte opponente, ma concernono diversa materia  quale  quella  dei
rapporti  fra  competenze   statali   e   regionali   in.   relazione
all'esercizio della funzione legislativa; 
    Infatti parte opponente pone un problema di rapporto fra la legge
delega e la legge delegante in relazione  all'art.  76  Cost.  ovvero
che, sancito un ben preciso criterio direttivo,  il  Governo  non  ha
provveduto  a  farlo  proprio  nel   decreto   legislativo   delegato
attraverso  l'adozione  della  norma  piu'  confacente  ed  idonea  a
recepirlo: resta evidente che l' unica  fonte  e'  quella  statale  a
nulla rilevando le competenze della Regione in punto legiferazione; 
    Infine, si osserva che il criterio direttivo di  cui  all'art.  2
della Legge delega n. 85/2001 contemplato dalla  lettera  d),  ovvero
che il Governo doveva stabilire che le funzioni ordinatorie demandate
ai prefetti vengano attribuite al presidente della giunta regionale o
delle province autonome, in effetti fa salve le esigenze di ordine  e
sicurezza pubblica; 
    Fra dette esigenze di ordine e sicurezza  pubblica  e'  di  tutta
evidenza che non puo' essere  ricompreso  il  potere  di  decidere  i
ricorsi amministrativi avverso i verbali di violazione di norme sulla
circolazione stradale;