Ricorso nell'interesse del Presidente del Consiglio dei  Ministri
pro tempore (cod. fiscale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
80188230587), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale
dello Stato, cod. fiscale 80224030587, presso i cui uffici  in  Roma,
Via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato, numero  fax  06.96.51.40.00,
indirizzo PEC, ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it; 
    Nei confronti della Regione Veneto,  in  persona  del  Presidente
della Giunta Regionale pro tempore, in relazione alla delibera n. 179
dell'11 febbraio 2013, pubblicata sul B.U.R.  Veneto  n.  20  del  26
febbraio 2013, con  la  quale  sono  state  approvate  le  «Procedure
operative per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da
cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall'art. 266, comma 7,
del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.»; 
    In virtu' della deliberazione del Consiglio dei Ministri in  data
24 aprile 2013. 
    1. - La Giunta Regionale del Veneto ha emanato la delibera n. 179
dell'11 febbraio 2013, pubblicata sul B.U.R.  Veneto  n.  20  del  26
febbraio 2013, con  la  quale  sono  state  approvate  le  «Procedure
operative per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da
cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall'art. 266, comma 7,
del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.».  Le  procedure  in  questione  sono
contenute nell'allegato A della delibera suddetta. 
    Giova premettere che il provvedimento in  esame,  suppure  avente
apparente natura meramente provvedimentale (vengono infatti approvate
le richiamate «procedure operative»,  contenute  nell'unico  allegato
alla  deliberazione,  a  propria  volta  corredato  da   modelli   di
dichiarazione da rendersi dai soggetti interessati che accedono  alle
suddette   procedure),   risulta    avere    sostanziale    contenuto
regolamentare, in quanto pongono regole valevoli in linea generale ed
astratta per i destinatari delle stesse. Ed  e'  appena  il  caso  di
rimarcare come proprio l'incipit del documento allegato alla delibera
reciti nei seguenti termini:  «Le  presenti  procedure  operative  si
applicano per la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte  fino
ad  un  quantitativo  massimo  di  seimila  metri  cubi  per  singolo
cantiere: sono  suddivise  in  ragione  delle  diverse  tipologie  di
intervento  ed  in  funzione  del  processo  produttivo  di  origine.
Contengono inoltre le  modalita'  per  lo  svolgimento  dell'indagine
ambientale, le indicazioni metodologiche  di  campionamento,  analisi
chimiche  del  terreno  e   test   di   cessione,   le   tabelle   di
riferimento-siti di possibile destinazione in riferimento  ai  limiti
di concentrazione  degli  inquinanti  ed  infine  la  modulistica  da
adottarsi». 
    Ferma  tale  premessa  inquadrativa  del  provvedimento  che   si
impugna, l'anzidetto provvedimento risulta invasivo delle  competenze
costituzionali statali per svariati riguardi. 
    2.  -  Anzitutto,  esso  risulta   violativo   della   competenza
legislativa esclusiva statale in materia di  tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema, per  l'appunto  attribuita  al  legislatore  statale
dall'articolo 117, comma secondo, lett. s), Cost. 
    Va in proposito  rilevato  come  il  legislatore  statale  abbia,
nell'esercizio  della  suddetta  competenza,  gia'  disciplinato   le
procedure operative per la gestione delle suindicate terre e rocce da
scavo, con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela  del
territorio e del mare n. 161 in  data  10  agosto  2012,  recante  la
«disciplina dell'utilizzazione delle  terre  e  voce  da  scaro»,  ed
adottato ai sensi dell'articolo 184-bis del d.lgs. n. 152/2006. 
    In particolare, l'articolo 8, comma 1, del citato  D.M.  Ambiente
n. 161/2012, ne disciplina il campo di applicazione,  prevedendo  che
"il presente regolamento si applica alla gestione  dei  materiali  da
scavo": appare pertanto evidente come l'ambito  di  applicazione  del
citato D.M. comprenda l'intera gestione delle terre e rocce da scavo,
senza prevedere alcuna distinzione tra quantitativi di terra e  rocce
superiori o inferiori (e quindi  di  piccole  quantita')  ai  seimila
metri cubi di volume di scavo per singolo cantiere (questo e' infatti
il limite dimensionale individuato all'articolo  266,  comma  7,  del
d.lgs. n. 152/2006, ed a cui fa riferimento la deliberazione  di  che
vertesi). 
    Da  quanto  premesso  emerge  con  chiarezza,   ed   in   maniera
indiscutibile, la  lesione,  da  parte  del  provvedimento  regionale
impugnato, della suindicata competenza statale, la quale comprende la
disciplina dei rifiuti, come confermato da consolidata giurisprudenza
costituzionale (ex plurimis, cfr. Corte costituzionale,  sentenza  n.
249 in data 24 luglio 2009), per la quale «il  carattere  trasversale
della materia della tutela dell'ambiente, se da un lato legittima  la
possibilita'  delle  Regioni  di  provvedere  attraverso  la  propria
legislazione esclusiva o concorrente in relazione a  temi  che  hanno
riflessi sulla materia ambientale, dall'altro non costituisce  limite
alla competenza esclusiva dello Stato a stabilire regole omogenee nel
territorio nazionale per procedimenti e competenze che attengono alla
tutela dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio». 
    La richiamata giurisprudenza costituzionale sottolinea,  inoltre,
che «la disciplina dei rifiuti si colloca  nell'ambito  della  tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva  statale  ai
sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costitione, anche  se
interferisce con altri interessi e competenze», e  pertanto,  poiche'
rientra «in una materia che, per  la  molteplicita'  dei  settori  di
intervento, assume una struttura complessa, riveste un  carattere  di
pervasivita' rispetto anche alle attribuzioni regionali». 
    E' indiscutibile che il provvedimento regionale  in  questione  -
anche per quanto sopra evidenziato quanto al suo contenuto -  impinga
una materia (la gestione quali rifiuti delle terre e rocce  da  scavo
provenienti  da  cantieri  di   piccole   dimensioni)   pacificamente
rientrante  nell'ambito  attrattivo  della  «tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema» di cui all'art. 117, comma 2, lett. s), Cost.: ed e'
appena il caso di rimarcare che,  anche  di  recente,  codesta  Corte
costituzionale   abbia   rimarcato   come   la    propria    costante
giurisprudenza abbia ascritto la disciplina  relativa  alla  gestione
dei rifiuti alla materia  «tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema»
(cfr. sentenza n. 159 del 27 giugno 2012). 
    Il provvedimento  in  contestazione,  quindi,  ponendo  regole  e
procedure di gestione di quei rifiuti, valevoli territorialmente solo
per il territorio della Regione Veneto, eccede  manifestamente  dalla
competenza legislativa e regolamentare (piu' in  generale  normativa)
spettante all'Amministrazione  Regionale  secondo  i  limiti  fissati
dallo Statuto Regionale e dalla Costituzione al riguardo. 
    3. - Per le medesime  ragioni,  il  provvedimento  risulta  anche
compendiare una lesione dell'articolo 118,  primo  comma,  Cost.,  in
quanto impingente funzione che - in virtu'  di  quanto  previsto  dal
d.lgs. n. 159/2006 - la legge riserva espressamente  allo  Stato,  in
relazione alla necessita' che tale materia abbia disciplina  unitaria
ed omogenea sul territorio nazionale. 
    Ed e' d'altronde  necessario  rimarcare,  a  definitiva  conferma
della fondatezza del presente ricorso, come proprio  l'articolo  266,
comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 (menzionato  nella  intestazione  del
provvedimento  regionale  de  quo),  disponga  che  "con   successivo
decreto, adottato dal  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio, di concerto con i Ministri  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, delle attivita' produttive e della salute, e'  dettala  la
disciplina per  la  semplificazione  amministrativa  delle  procedure
relative ai materiali, ivi incluse le  terre  e  le  rocce  da  scavo
provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui  produzione  non
superi  i  seimila  metri  cubi  di  materiale  nel  rispetto   delle
disposizioni comunitarie in materia. 
    La norma del Codice dell'ambiente ora richiamata, appunta  dunque
esclusivamente alla competenza del Ministero  dell'ambiente  (con  la
procedura ivi delineata) la possibilita' di  fornire  una  disciplina
semplificativa con riguardo alle procedure relative ai materiali, ivi
incluse le terre e le rocce da  scavo,  provenienti  da  cantieri  di
piccole dimensioni e la cui produzione non  superi  i  seimila  metri
cubi  di   materiale,   prevedendosi   dunque   che,   ove   siffatta
semplificazione avesse inteso disciplinarsi,  essa  l'avrebbe  dovuta
assumere lo Stato con le procedure indicate, nonche' con modalita'  e
termini valevoli per l'intero territorio nazionale. 
    In tale ottica, non pare davvero fondatamente denegabile  -  alla
luce dei riferimenti  normativi  costituzionali  ed  ordinari  dianzi
diffusamente richiamati - che il provvedimento abbia inciso su ambito
materiale di stretta ed inderogabile competenza statale.