Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri   (c.f.
80188230587) rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f.
80224030587)        fax        n.         06/96514000,         P.E.C.
ags_rm@mailcert.avvocaturastato.it  presso  i  cui  uffici  ex   lege
domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Nei confronti della Regione Abruzzo  in  persona  del  Presidente
della  Giunta  Regionale  pro  tempore  per   la   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale dell'articolo 5 della  Legge  Regionale
Abruzzo n. 19 del 16 luglio 2013, recante "Modifiche  e  integrazioni
alla legge regionale 7 giugno 1996, n.  36  (Adeguamento  funzionale,
riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e altre
disposizioni normative", pubblicata nel B.U.R. n. 27  del  24  luglio
2013, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 19 settembre
2013. 
    Con la legge regionale n. 19  del  16  luglio  2013,  che  consta
diciotto articoli, la Regione Abruzzo ha emanato le disposizioni  per
modificare e integrare la  legge  regionale  7  giugno  1996,  n.  36
(Adeguamento funzionale, riordino e  norme  per  il  risanamento  dei
Consorzi di Bonifica), pubblicata nel B.U.R.  n.  27  del  24  luglio
2013. 
    E' avviso del Governo che, con la norma denunciata  in  epigrafe,
la  Regione  Abruzzo  abbia  ecceduto  dalla  propria  competenza  in
violazione  della  normativa  costituzionale,  come  si  confida   di
dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1)  L'art.  5  della  Legge  Regione  Abruzzo  n.  19/2013  viola
l'articolo 117, comma 2, lett. s), della Costituzione. 
    La  legge  Regione  Abruzzo  16  luglio  2013,  n.  19,   recante
"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996,  n.  36
(Adeguamento funzionale, riordino e  norme  per  il  risanamento  dei
Consorzi  di  Bonifica)  e  altre  disposizioni  normative"  presenta
profili di illegittimita' costituzionale con riferimento all'art.  5,
riguardante  l'uso   dei   corsi   d'acqua   per   piccoli   impianti
idroelettrici, in quanto eccede le competenze regionali in violazione
dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che
affida allo Stato  la  competenza  esclusiva  in  materia  di  tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema. 
    Il predetto articolo 5, la cui rubrica fa espresso riferimento ai
"piccoli  impianti  idroelettrici  di  cui  al  d.m.  6  luglio  2012
(Attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28 recante Incentivazione della produzione di  energia  elettrica  da
impianti di fonti rinnovabili,  diversi  dai  fotovoltaici",  prevede
che: "1. Fatte salve le procedure di cui alla Parte II del d.lgs.  n.
152/2006 e dell'articolo  6,  comma  3,  della  direttiva  92/43/CEE,
nonche' per gli impianti ricadenti in aree protette o posti  su  rami
di corsi d'acqua interclusi  tra  aree  protette,  a  condizione  che
l'acqua prelevata venga restituita in  alveo  in  sito  limitrofo  al
prelievo o comunque entro l'area interclusa, previo parere degli enti
interessati, cessano i motivi di preclusione di  cui  all'articolo  8
della legge regionale n.  17/2007  e  dello  Studio  approvato  dalla
Giunta regionale con deliberazione  n.  671  del  24  luglio  2008  e
successive modifiche e integrazioni: 
        a) per gli impianti di cui all'articolo 4, comma 3, lett.  b)
del  d.m.  6  luglio  2012  (Attuazione  dell'art.  24  del   decreto
legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  recante  incentivazione  della
produzione di energia  elettrica  da  impianti  a  fonti  rinnovabili
diversi dai fotovoltaici); 
        b) per  gli  impianti  di  potenza  nominale  di  concessione
superiore a quella di cui alla lett. a) e fino a Kw 1500  di  potenza
nominale di concessione, se  il  proponente  attiva,  almeno  per  la
durata di un anno, per i casi in cui non  sia  disponibile  la  serie
storica  dei  dati  idrometrici,  proveniente  da  fonti   ufficiali,
relativi  al  corso  d'acqua  interessato,  azioni  di   monitoraggio
effettuate da soggetti terzi accreditati, reperisce ogni  altro  dato
storico utile al fine di  attestare  le  portate  del  corso  d'acqua
interessato dall'intervento e predispone  una  relazione  ideologica,
tesa ad individuare valori ideologici  puntuali  e  di  dettaglio  in
corrispondenza della sezione di interesse, mediante la  ricostruzione
accurata del regime delle portate medie  annue,  mensili  e  cura  di
durata delle portate stesse." 
    La  norma  in  esame  rende,  di  fatto,  nulle  le  disposizioni
dell'art. 8 della legge Regione Abruzzo n. 17/2007,  nella  parte  in
cui, in un quadro di programmazione delle risorse idriche destinabili
alla produzione di energia idroelettrica, limitavano la realizzazione
di impianti idroelettrici su rami di  corsi  d'acqua  regionali  alle
ipotesi contemplate dallo "Studio  a  supporto  della  programmazione
regionale" approvato con Delibera della  Giunta  R.  n.  671  del  24
luglio 2008. 
    In particolare, il citato art. 5, comma 1, lettera  b),  consente
espressamente la realizzazione di impianti idroelettrici  di  potenza
nominale fino a 1500 KW - peraltro su  corsi  d'acqua  caratterizzati
dalla  totale  assenza  di  serie  storiche   di   dati   idrometrici
provenienti da fonti ufficiali - anche in quei tratti fluviali per  i
quali  lo  studio  sopra  citato   negava   espressamente   qualsiasi
intervento di derivazione di acque e  di  realizzazione  di  impianti
idroelettrici sulla base di considerazioni  dettate  da  esigenze  di
tutela  ambientale  e  di  priorita'  d'uso  delle  acque   stabilite
dall'art.  95,  significativamente  intitolato  "Pianificazione   del
bilancio idrico del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 
    L'ovvia conseguenza del disposto  normativo  di  cui  all'art.  5
citato e' quella di  azzerare  l'attivita'  programmatoria  regionale
favorendo un'ampia discrezionalita'. 
    In proposito, si sottolinea che la  particolare  indeterminatezza
della citata disposizione  regionale  consente  la  realizzazione  di
derivazioni a scopo idroelettrico persino in aree  protette,  ponendo
come unica condizione che l'acqua prelevata venga restituita in alveo
in sito limitrofo  al  prelievo,  senza  precisare  assolutamente  il
concetto  di  limitrofo  e,  quindi,   rendere   meno   discrezionale
l'applicazione della normativa. 
    L'applicazione  del  predetto  articolo  5   avrebbe,   pertanto,
l'effetto di depotenziare la programmazione regionale in  materia  di
utilizzo  delle  risorse  idriche,   indebolendo   drasticamente   le
condizioni di tutela delle acque interne attraverso la proliferazione
di opere di derivazione a scopo idroelettrico  delle  acque  fluenti,
con conseguente incremento dei tratti di corsi d'acqua interessati da
alterazioni  morfologiche  degli  alvei  e  da  depauperamento  delle
portate  e  conseguente  aggravamento   delle   situazioni   di   non
conformita' con gli obblighi  comunitari  stabiliti  dalla  Direttiva
"Quadro" sulle acque 2000/60/CE in materia di raggiungimento entro il
2015 dello stato ambientale "buono" delle acque. 
    Altra grave conseguenza sarebbe  la  mancata  salvaguardia  delle
priorita' d'uso previste dall'art. 95 del d.lgs. n. 152/2006 citato e
dell'esigenza stabilita dall'art. 144, comma 3, del  medesimo  d.lgs.
n. 152/2006 secondo cui "la  disciplina  degli  usi  delle  acque  e'
finalizzata alla loro razionalizzazione allo  scopo  di  evitare  gli
sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di  non  pregiudicare
il patrimonio idrico, la vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura, la
pescicoltura,  la  fauna  e   la   flora   acquatiche,   i   processi
geomorfologici e gli equilibri ideologici". 
    Da quanto esposto appare evidente che lo scopo fondamentale dello
"Studio a supporto della programmazione", come previsto dall'articolo
8, comma 1 e 3, della legge regionale Abruzzo n. 17/2007 citata,  era
quello fondamentale di fornire gli elementi di  conoscenza  necessari
al  rilascio  delle  nuove  concessioni   di   derivazione   ad   uso
idroelettrico,  individuando  i  tratti  fluviali  per  i  quali   la
realizzazione di derivazioni determinerebbe  evidenti  violazioni  di
taluni requisiti stabiliti per legge,  quali  la  salvaguardia  delle
aree protette e il rispetto del deflusso minimo vitale. 
    Pertanto,  la  soppressione  delle  risultanze  di  tale  Studio,
operata di fatto dall'articolo 5 della legge in  esame,  tra  l'altro
con una formulazione ambigua e non  perspicua  sul  piano  giuridico,
determina la cessazione di ogni garanzia  a  che  i  procedimenti  di
rilascio di  nuove  concessioni  idroelettriche  vengano  istruiti  e
conclusi con modalita' razionalmente e  scientificamente  fondate  ed
esenti da discrezionalita'. 
    Si segnala, infine, che l'art. 12-bis del  T.U.  sulle  acque  ed
impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, come  sostituito
dall'art. 96, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 citato,  stabilisce  al
comma 1,  tra  l'altro,  che  "il  provvedimento  di  concessione  e'
rilasciato se: 
        a) non pregiudica il mantenimento o il  raggiungimento  degli
obiettivi di qualita' definiti per il corso d'acqua interessato;  (e'
chiaro il riferimento allo stato ambientale "buono" che tutti i corpi
idrici devono raggiungere entro il 2015 in conformita' agli  obblighi
stabiliti dalla suindicata Direttiva europea); 
        b) e' garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio  del
bilancio idrico". 
    Per quanto sopra esposto, l'art. 5 della legge Regionale  Abruzzo
n. 19/2013 citato non  rispetta  gli  standards  di  tutela  volti  a
garantire il rispetto della citata normativa nazionale e  comunitaria
in  materia  di  salvaguardia  delle  risorse  idriche,  e  cio'   in
violazione  dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettera  s),  della
Costituzione. Alla luce delle precedenti considerazioni, infatti, non
puo' porsi in dubbio che  la  Regione  Abruzzo  abbia  legiferato  in
materia sottratta alla propria potesta'  e  riservata,  invece,  allo
Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s), in base al quale  lo
Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.