ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 13-bis della
legge  3 agosto 1998, n. 302 (Norme in tema di espropriazione forzata
e  di  atti  affidabili  ai  notai),  come modificata dall'art. 1 del
decreto-legge  17  marzo  1999,  n. 64  (Disciplina transitoria per i
termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma
dell'art. 567 del codice di procedura civile), convertito in legge 14
maggio  1999,  n. 134, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1999
dal  giudice  dell'esecuzione  del  tribunale di Avellino sul ricorso
proposto  dalla  Banca  Popolare  dell'Irpinia  S.r.l. contro Pastena
Orsola,  iscritta  al n. 364 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 - 1a serie speciale -
dell'anno 2000.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto  che  con  ordinanza  del 10 giugno 1999, pervenuta alla
Corte  il 29 maggio 2000, il giudice dell'esecuzione del tribunale di
Avellino  -  investito, in data 24 marzo 1999, di un reclamo proposto
dalla  Banca  Popolare  dell'Irpinia  societa'  cooperativa  a  r.l.,
creditrice  procedente,  contro il decreto emesso in data 12 febbraio
1999,  con  il quale aveva dichiarato estinta una procedura esecutiva
immobiliare  risalente  al  1998,  a  causa  della mancata tempestiva
produzione,  da  parte  della  creditrice,  dell'estratto delle mappe
censuarie  nei  sessanta  giorni  dal  deposito  (avvenuto in data 10
settembre  1998)  dell'istanza  di  vendita,  ai sensi dell'art. 567,
secondo  comma,  del codice di procedura civile, nel testo risultante
dalle  modifiche introdotte con la legge 3 agosto 1998, n. 302 (Norme
in  tema  di  espropriazione  forzata e di atti affidabili ai notai),
entrata  in  vigore  l'8  settembre  1998 - ha sollevato questione di
legittimita'   costituzionale   dell'art.   13-bis   di  tale  legge,
intitolato "Norma transitoria";
        che  tale  norma  transitoria  e'  stata aggiunta alla citata
legge  n. 302  del  1998  dall'art.  4 del decreto-legge 21 settembre
1998,  n. 328  (Modifiche  dei  requisiti  per  la nomina dei giudici
onorari  aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla
legge   22   luglio   1997,  n. 276,  e  modifica  dell'art.  123-bis
dell'ordinamento  giudiziario,  nonche'  disciplina transitoria della
legge  3  agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata),
convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, ed
e'  stata poi modificata dall'art. 1 del decreto-legge 17 marzo 1999,
n. 64  (Disciplina  transitoria  per  i  termini  di  deposito  della
documentazione  prescritta dal secondo comma dell'art. 567 del codice
di  procedura civile), convertito a sua volta con modificazioni nella
legge 14 maggio 1999, n. 134;
        che   l'ordinanza   enuncia   che   l'estinzione   era  stata
correttamente  dichiarata,  in  quanto la creditrice procedente, dopo
aver  depositato  l'istanza  di  vendita  il 10 settembre 1998, aveva
depositato  una  "relazione  notarile"  in  data  6 novembre 1998, ma
aveva,  poi,  prodotto  l'estratto  delle  mappe censuarie solo il 27
gennaio 1999;
        che, secondo il rimettente, il certificato notarile di cui al
secondo comma dell'art. 567 cod. proc. civ. non puo' sostituire tutta
la  documentazione  da  tale  norma  richiesta,  ed in particolare il
certificato  di  destinazione  urbanistica  e  l'estratto delle mappe
censuarie;
        che  la  proroga  dei  termini  per  la  presentazione  della
documentazione  di cui al secondo comma dell'art. 567, prevista dalla
disciplina  transitoria di cui alla norma denunciata per le procedure
esecutive  pendenti  alla  data  dell'entrata  in  vigore della legge
n. 302 del 1998, non consentirebbe di ritenere tempestivo il deposito
della mappa censuaria in data 27 gennaio 1999;
        che a tale conclusione il rimettente perviene, sia in base al
testo dell'art. 13-bis introdotto dal d.l. n. 328 del 1998 e relativa
legge  di conversione n. 399 del 1998, sia in base a quello di cui al
d.l.  n. 64 del 1999 e relativa legge di conversione n. 134 del 1999,
in  quanto  tale proroga - ed in particolare quella disposta dal d.l.
n. 64  del  1999  e relativa legge di conversione - per un verso, non
sarebbe applicabile alle procedure esecutive nelle quali l'istanza di
vendita  sia  stata  depositata  (come era avvenuto nella specie) fra
l'entrata in vigore della legge n. 302 del 1998 e quella del medesimo
decreto-legge,   e,  per  altro  verso,  non  potrebbe  incidere  sul
procedimento   esecutivo   oggetto  del  reclamo,  essendo  stata  la
procedura esecutiva gia' dichiarata estinta;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
tramite  l'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza
della questione.
    Considerato  che, successivamente all'ordinanza di rimessione, la
norma impugnata ha subito ulteriori modificazioni;
        che,  infatti,  il  suo  testo  e' stato sostituito prima dal
decreto-legge  17 dicembre 1999, n. 480 (Nuova disciplina transitoria
per  i  termini di deposito della documentazione prescritta dall'art.
567   del  codice  di  procedura  civile  per  l'istanza  di  vendita
nell'espropriazione  immobiliare), convertito con modificazioni nella
legge 16 febbraio 2000 e poi di recente dal decreto- legge 18 ottobre
2000,  n. 291  (Proroga della disciplina transitoria per i termini di
deposito  della documentazione prescritta dall'art. 567 del codice di
procedura  civile relativa all'istanza di vendita nell'espropriazione
immobiliare),  convertito  con  modificazioni nella legge 14 dicembre
2000, n. 372;
        che    la    valutazione    dell'incidenza   delle   indicate
sopravvenienze  normative  sulla  rilevanza della sollevata questione
compete  al  rimettente,  al  quale  gli  atti devono pertanto essere
restituiti;
        che  la  disposta  restituzione  preclude ogni valutazione in
ordine  alla  premessa  interpretativa del rimettente, secondo cui la
norma   denunciata  -  anche  nel  tenore  emergente  a  partire  dal
decreto-legge  n. 64  del  1999  (il  quale  gia',  a  differenza del
precedente  decreto  n. 328  del  1998  e  della  relativa  legge  di
conversione, non considerava piu' come presupposto per l'applicazione
del  regime  transitorio  di proroga dei termini l'anteriorita' della
presentazione  dell'istanza di vendita rispetto all'entrata in vigore
della  legge  n. 302  del  1998) - non potrebbe regolare la procedura
esecutiva cui si riferisce il giudizio a quo nella quale l'istanza di
vendita  venne presentata dopo l'entrata in vigore della legge n. 302
del 1998;
        che   parimenti  preclusa  resta  la  valutazione  dell'altra
affermazione  del  remittente  il  quale  considera ormai esaurita la
vicenda  di  cui  al  procedimento  esecutivo,  pur in pendenza di un
reclamo  ex  art.  630,  terzo  comma,  cod.  proc.  civ.,  contro il
provvedimento dichiarativo dell'estinzione.