LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha   emesso   la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 3216/1997
depositato   il   20   maggio  1997;  avverso  provvedimento  rigetto
n. 20/505/F,  96 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto
n. 20/505/F,  95 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto
n. 20/505/F,  94  contro  Regione Puglia; proposto da: az. faunistico
venatoria  La  Falca, via P. di Piemonte n. 8, Poggiardo (LE); difeso
da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.
    Sul  ricorso  n. 3217/97  depositato  il  20 maggio 1997; avverso
provvedimento rigetto n. 20/F, 97 contro Regione Puglia; proposto da:
az. faunistico venatoria La Falca, via P. di Piemonte n. 8, Poggiardo
(LE); difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.
    Sul  ricorso  n. 3218/97  depositato  il  20  maggio 1997 avverso
provvedimento  rigetto n. 20/501/F, 96 contro Regione Puglia; avverso
provvedimento  rigetto n. 20/501/F, 95 contro Regione Puglia; avverso
provvedimento rigetto n. 20/501/F, 94 contro Regione Puglia; proposto
da:  az.  faunistico  venatoria  Frigole, viale Otranto n. 75, Lecce;
difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.
    Sul  ricorso  n. 3219/97  depositato  il  20  maggio 1997 avverso
provvedimento  rigetto  n. 20/587/F, 97 contro Regione Puglia; contro
Regione  Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria Frigole, viale
Otranto  n. 75  - Lecce; difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour
n. 56, Lecce.
    Sul  ricorso  n. 3220/97  depositato  il  20  maggio 1997 avverso
provvedimento  rigetto n. 20/502/F, 96 contro Regione Puglia; avverso
provvedimento  rigetto n. 20/505/F, 95 contro Regione Puglia; avverso
provvedimento rigetto n. 20/505/F, 94 contro Regione Puglia; proposto
da:  az.  faunistico venatoria Arneo, via Leuca n. 116 Leverano (LE);
difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.
    Sul  ricorso  n. 3221/97  depositato  il  20  maggio 1997 avverso
provvedimento rigetto n. 20/511/F, 97 contro Regione Puglia; proposto
da: az. faunistico venatoria Arneo, via Leuca n. 116 - Leverano (LE);
difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.
    Sul  ricorso  n. 3222/97  depositato  il  20  maggio 1997 avverso
provvedimento  rigetto n. 20/509/F, 96 contro Regione Puglia; avverso
provvedimento  rigetto n. 20/509/F, 95 contro Regione Puglia; avverso
provvedimento rigetto n. 20/509/F, 94 contro Regione Puglia; proposto
da:  az.  faunistico  venatoria Le Filare, viale Grassi n. 35, Lecce;
difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.
    Sul  ricorso  n. 3223/97  depositato  il  20  maggio 1997 avverso
provvedimento  rigetto  n. 20/F,  96  contro  Regione Puglia; avverso
provvedimento  rigetto  n. 20/F,  95  contro  Regione Puglia; avverso
provvedimento rigetto n. 20/F, 94 contro Regione Puglia; proposto da:
az.  faunistico venatoria San Paolo piazza F. D'Angio' n. 53, Martina
Franca (Taranto); difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56,
Lecce.
    Sul  ricorso  n. 3224/97  depositato  il  20  maggio 1997 avverso
provvedimento rigetto n. 20/504/F, 97 contro Regione Puglia; proposto
da:  az.  faunistico venatoria Le Filare, viale Grassi n. 35 - Lecce;
difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.
    Sul  ricorso  n. 3225/97  depositato  il  20  maggio 1997 avverso
provvedimento rigetto n. 20/F, 97 contro Regione Puglia; proposto da:
az.  faunistico  venatoria  San Paolo, piazza D'Angio' n. 53, Martina
Franca (Taranto), difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56,
Lecce.
    Sul  ricorso  n. 3226/97  depositato  il  20  maggio 1997 avverso
provvedimento  rigetto n. 20/507/F, 96 contro Regione Puglia; avverso
provvedimento  rigetto n. 20/507/F, 95 contro Regione Puglia; avverso
provvedimento rigetto n. 20/507/F, 94 contro Regione Puglia; proposto
da:   az.  faunistico  venatoria  Nuova  Li  Lei,  via  Torino  n. 2,
Lizzanello  (LE); difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56,
Lecce.
    Sul  ricorso  n. 3227/97  depositato  il  20  maggio 1997 avverso
provvedimento rigetto n. 20/508/F, 97 contro Regione Puglia; proposto
da:   az.  faunistico  venatoria  Nuova  Li  Lei,  via  Torino  n. 2,
Lizzanello  (LE); difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56,
Lecce.
    Sul  ricorso  n. 3228/97  depositato  il  20  maggio 1997 avverso
provvedimento  rigetto  n. 20/F,  96  contro  Regione Puglia; avverso
provvedimento  rigetto  n. 20/F,  95  contro  Regione Puglia; avverso
provvedimento rigetto n. 20/F, 94 contro Regione Puglia; proposto da:
az.  faunistico venatoria Monaci, piazza Mazzini n. 64, Lecce; difeso
da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.
    Sul  ricorso  n. 3229/97  depositato  il  20  maggio 1997 avverso
provvedimento rigetto n. 20/F, 97 contro Regione Puglia; proposto da:
az.  faunistico venatoria Monaci, piazza Mazzini n. 64, Lecce; difeso
da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.
    Sul  ricorso  n. 3230/97  depositato  il  20  maggio 1997 avverso
provvedimento rigetto n. 20/856/F, 97 contro Regione Puglia; proposto
da: az. faunistico venatoria San Mama azienda Papatonno, Castellaneta
(TA); difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.
    Sul  ricorso  n. 3231/97  depositato  il  20  maggio 1997 avverso
provvedimento rigetto n. 20/F, 97 contro Regione Puglia; proposto da:
az.  faunistico  venatoria  Diana  corso  roma n. 211 Gallipoli (LE),
difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56 Lecce.
    Sul  ricorso  n. 3232/97  depositato  il  20  maggio 1997 avverso
provvedimento  rigetto n. 20/510/F, 96 contro Regione Puglia; avverso
provvedimento  rigetto n. 20/510/F, 95 contro Regione Puglia; avverso
provvedimento rigetto n. 20/510/F, 94 contro Regione Puglia; proposto
da: az. faunistico venatoria Alimini, via Conciliazione, Maglie (LE);
difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.
    Sul  ricorso  n. 3233/97  depositato  il  20  maggio 1997 avverso
provvedimento rigetto n. 20/F, 97 contro Regione Puglia; proposto da:
az.  faunistico  venatoria  Alimini,  via Conciliazione, Maglie (LE);
difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.
    Sul  ricorso  n. 3234/97  depositato  il  20  maggio 1997 avverso
provvedimento  rigetto n. 20/513/F, 96 contro Regione Puglia; avverso
provvedimento  rigetto n. 20/513/F, 95 contro Regione Puglia; avverso
provvedimento rigetto n. 20/513/F, 94 contro Regione Puglia; proposto
da:  az. faunistico venatoria Bosco Fiore, via Duca D'Aosta, n. 9-6C,
Lecce; difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.
    Sul  ricorso  n. 3235/97  depositato  il  20  maggio 1997 avverso
provvedimento rigetto n. 20/506/F, 97 contro Regione Puglia; proposto
da:  az.  faunistico venatoria Bosco Fiore, via Duca D'Aosta n. 9-6C,
Lecce; difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.
    Sul  ricorso  n. 3236/97  depositato  il  20  maggio 1997 avverso
provvedimento  rigetto n. 20/503/F, 96 contro Regione Puglia; avverso
provvedimento  rigetto n. 20/503/F, 95 contro Regione Puglia; avverso
provvedimento rigetto n. 20/503/F, 94 contro Regione Puglia; proposto
da:  az.  faunistico  venatoria  Santa Foca, via Cavour n. 21, Lecce;
difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.
    Sul  ricorso  n. 3238/97  depositato  il  20  maggio 1997 avverso
provvedimento rigetto n. 20/512/F, 97 contro Regione Puglia; proposto
da:  az.  faunistico  venatoria  Santa Foca, via Cavour n. 21, Lecce;
difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.
    Sul  ricorso  n. 3239/97  depositato  il  20  maggio 1997 avverso
provvedimento  rigetto n. 20/514/F, 96 contro Regione Puglia; avverso
provvedimento  rigetto n. 20/514/F, 95 contro Regione Puglia; avverso
provvedimento rigetto n. 20/514/F, 94 contro Regione Puglia; proposto
da:  az.  faunistico  venatoria  Diana,  corso Roma n. 211, Gallipoli
(LE); difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.
    Sul  ricorso  n. 3241/97  depositato  il  20  maggio 1997 avverso
provvedimento  rigetto n. 20/515/F, 96 contro Regione Puglia; avverso
provvedimento  rigetto n. 20/515/F, 95 contro Regione Puglia; avverso
provvedimento rigetto n. 20/515/F, 94 contro Regione Puglia; proposto
da: az. faunistico venatoria San Mama azienda Papatonno, Castellaneta
(TA); difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.
    La commissione, sciogliendo la riserva che precede;
    Rilevato  che  con  i  ricorsi,  successivamente riuniti ai sensi
dell'art. 29  d.lgs  31  dicembre  1992,  n. 546,  gli  attori  hanno
tempestivamente  impugnato, giusta il disposto dell'art. 19, comma 1,
lett. g), dello stesso decreto, il provvedimento della Regione Puglia
di  rigetto  dell'istanza  di  rimborso  delle  somme corrispostele a
titolo  di  "sopratassa"  correlata alla tassa annuale di concessione
regionale di azienda faunistica-venatoria, rimborso avente ad oggetto
gli anni d'imposta 1994, 1995, 1996 e 1997;
    Che  le  aziende faunistiche-venatorie ricorrenti hanno sollevato
la  questione  di legittimita' costituzionale, per eccesso di delega,
della disposizione di cui al n. 16 della tariffa annessa al d.lgs. 22
giugno  1991,  n. 230  ("Approvazione della tariffa delle tasse sulle
concessioni  regionali  ai  sensi  dell'art. 3  della legge 16 maggio
1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990,
n. 158"),  con la quale, precisatosi l'importo della tassa annuale di
concessione   per  ogni  ettaro,  si  dispone  che  "per  le  aziende
faunistiche-venatorie  per  ogni  100  lire  di  tassa  e' dovuta una
sopratassa  di  lire  100,  che dovra' essere versata contestualmente
alla tassa".
    Ritenuto  che  la  controversia  in  questione  e'  soggetta alla
giurisdizione  delle  commissioni  tributarie,  ai sensi dell'art. 2,
comma  1,  lett.  h)  d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, poiche', da un
canto,  e' pacifica la natura di "tributi" delle tasse di concessione
regionale  e,  dall'altro  canto,  il  legislatore, nel contemplare i
"tributi  comunali  e  locali", ha inteso devolvere al giudizio delle
predette   commissioni  anche  i  tributi  provinciali  e  regionali,
giacche'   l'aggettivo  "locali"  sta  ad  indicare  tutti  gli  enti
territorialmente substatali;
    Rilevato  che,  alla  stregua  della  documentazione prodotta, le
aziende ricorrenti hanno regolarmente corrisposto alla Regione Puglia
gli  importi  dovutile, cosi' come determinati nella voce n. 16 della
tariffa  annessa  al  d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successivamente
percentualmente  aumentati,  con  le  leggi  regionali  n. 26  del 15
dicembre  1993  e  n. 1  dell'11 gennaio 1994, nei limiti sanciti dal
comma   5   dell'art. 3   legge,   16  maggio  1970,  n. 281  -  come
successivamente  sostituto  e modificato dall'art. 4, legge 14 giugno
1990,  n. 158 e dall'art. 4, d.l. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito
in  legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 22 dicembre
1990,  n. 403 - il quale prevedeva, appunto, che "Con legge regionale
possono  essere  disposti, ogni anno, aumenti della tariffa anche con
riferimento  solo ad alcune voci, con effetto dal 1 gennaio dell'anno
successivo,  in  misura  non  superiore al 20 per cento degli importi
determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente
la  maggiore  percentuale  di  incremento disposta dallo Stato per le
tasse sulle concessioni governative";
    Rilevato  con  il  predetto art. 3, legge 16 maggio 1970, n. 281,
come  successivamente  sostituito  e modificato, era stato disposto -
per   quanto  interessa  in  questa  sede  -  che:  "Le  tasse  sulle
concessioni   regionali  si  applicano  agli  atti  e  provvedimenti,
adottati  dalle  regioni  nell'esercizio  delle loro funzioni o dagli
enti  locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate
ai  sensi  degli  articoli  117  e  118  della Costituzione, indicati
nell'apposita  tariffa  approvata  con  decreto  del Presidente della
Repubblica,  avente  valore  di  legge ordinaria." (primo comma); "La
tariffa  di  cui  al  comma  1  deve essere coordinata con le vigenti
tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni
comunali  e  deve indicare: ... c) l'ammontare del tributo dovuto per
ciascun   atto   o  provvedimento  ad  esso  soggetto.  Nel  caso  di
provvedimento  od  atti  gia'  soggetti  a  tassa di concessione, sia
governativa  che  regionale o comunale, l'ammontare del tributo sara'
pari  a  quello  dovuto  prima  della data di entrata in vigore della
tariffa. In caso di provvedimenti o atti gia' assoggettati a tassa di
concessione  regionale  di  ammontare  diverso  in  ciascuna regione,
l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sara' pari al
90  per  cento  del tributo di ammontare piu' elevato, e comunque non
inferiore al tributo di ammontare meno elevato" (secondo comma);
    Che,  tuttavia,  il Governo, con il citato d.lgs. 22 giugno 1991,
n. 230,  pur  essendosi  attenuto ai detti criteri nel determinare in
lire 6.065 ad ettaro la tassa annuale di concessione regionale dovuta
dalle  aziende  faunistiche-venatorie,  ha ulteriormente disposto che
"per ogni 100 lire di tassa e' dovuta una sopratassa di lire 100, che
dovra'  essere versata contestualmente alla tassa" ragion per cui, in
definitiva,  la  tassa  stessa e' stata determinata in lire 12.130 ad
ettaro, in evidente violazione dei limiti della delega, dato che tale
ultimo  importo eccedeva quello previsto in precedenza nonche' il 90%
del tributo regionale piu' elevato;
    Ritenuto  che  a  nulla puo' rilevare la strumentale adozione, da
parte    del   legislatore   delegato,   del   termine   "sopratassa"
nell'evidente tentativo di aggirare i limiti della delega, atteso che
propriamente  la "sopratassa" costituisce una sanzione amministrativa
di  natura  finanziaria,  una  particolare  forma di risarcimento del
danno,  che  e' determinato in via forfettaria, posto a carico di chi
trasgredisca    un   qualche   obbligo   (generalmente   di   versare
tempestivamente,  nei termini di legge, le somme dovute sulla base di
un rapporto giuridico pubblicistico);
        che,   infatti,   nella   specie   la  c.d.  "sopratassa"  e'
automaticamente  dovuta in misura pari all'importo della "tassa" e va
parimenti  corrisposta  entro  il  termine previsto per il versamento
della  "tassa"  stessa, di guisa che, in realta', sia sostanzialmente
che  formalmente,  ha  natura  di vera e propria tassa di concessione
regionale, la quale, come si e' detto, risulta in realta' determinata
in lire 12.130, anziche' in lire 6.065 ad ettaro;
        che,  conseguentemente,  non  e' possibile assumere che siano
stati  osservati  i  limiti della delega, invocando il disposto della
lettera  d),  secondo  comma,  della  citata  legge  n. 281/1970, che
autorizzava  il Governo ad emanare "eventuali norme, che disciplinano
in  modo  particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa",
atteso  che  presupposto  dell'obbligo  di corrispondere l'importo di
tale  erroneamente  denominata  "sopratassa" non e' la commissione da
parte  del  contribuente  di  una  qualche infrazione, bensi' la mera
sussistenza dell'obbligo di versare la "tassa";
        che,   pertanto,   appare  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale della disposizione di cui al
n. 16  della  tariffa  annessa al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 nella
parte  in  cui  dispone che "per le aziende faunistiche-venatorie per
ogni  100  lire  di  tassa  e' dovuta una sopratassa di lire 100, che
dovra'  essere  versata  contestualmente  alla tassa", in riferimento
agli  artt. 70  e  76  Costituzione,  per violazione dei limiti della
delega;
        che la detta questione e' chiaramente rilevante ai fini della
decisione  della  presente  controversia poiche', soltanto se fondata
potrebbero  essere  accolte  le domande di restituzione degli importi
versati a titolo di "sopratasse";