LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 3216/1997 depositato il 20 maggio 1997; avverso provvedimento rigetto n. 20/505/F, 96 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/505/F, 95 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/505/F, 94 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria La Falca, via P. di Piemonte n. 8, Poggiardo (LE); difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce. Sul ricorso n. 3217/97 depositato il 20 maggio 1997; avverso provvedimento rigetto n. 20/F, 97 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria La Falca, via P. di Piemonte n. 8, Poggiardo (LE); difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce. Sul ricorso n. 3218/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/501/F, 96 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/501/F, 95 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/501/F, 94 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria Frigole, viale Otranto n. 75, Lecce; difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce. Sul ricorso n. 3219/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/587/F, 97 contro Regione Puglia; contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria Frigole, viale Otranto n. 75 - Lecce; difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce. Sul ricorso n. 3220/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/502/F, 96 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/505/F, 95 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/505/F, 94 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria Arneo, via Leuca n. 116 Leverano (LE); difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce. Sul ricorso n. 3221/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/511/F, 97 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria Arneo, via Leuca n. 116 - Leverano (LE); difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce. Sul ricorso n. 3222/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/509/F, 96 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/509/F, 95 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/509/F, 94 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria Le Filare, viale Grassi n. 35, Lecce; difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce. Sul ricorso n. 3223/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/F, 96 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/F, 95 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/F, 94 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria San Paolo piazza F. D'Angio' n. 53, Martina Franca (Taranto); difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce. Sul ricorso n. 3224/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/504/F, 97 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria Le Filare, viale Grassi n. 35 - Lecce; difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce. Sul ricorso n. 3225/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/F, 97 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria San Paolo, piazza D'Angio' n. 53, Martina Franca (Taranto), difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce. Sul ricorso n. 3226/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/507/F, 96 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/507/F, 95 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/507/F, 94 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria Nuova Li Lei, via Torino n. 2, Lizzanello (LE); difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce. Sul ricorso n. 3227/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/508/F, 97 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria Nuova Li Lei, via Torino n. 2, Lizzanello (LE); difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce. Sul ricorso n. 3228/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/F, 96 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/F, 95 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/F, 94 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria Monaci, piazza Mazzini n. 64, Lecce; difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce. Sul ricorso n. 3229/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/F, 97 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria Monaci, piazza Mazzini n. 64, Lecce; difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce. Sul ricorso n. 3230/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/856/F, 97 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria San Mama azienda Papatonno, Castellaneta (TA); difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce. Sul ricorso n. 3231/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/F, 97 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria Diana corso roma n. 211 Gallipoli (LE), difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56 Lecce. Sul ricorso n. 3232/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/510/F, 96 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/510/F, 95 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/510/F, 94 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria Alimini, via Conciliazione, Maglie (LE); difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce. Sul ricorso n. 3233/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/F, 97 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria Alimini, via Conciliazione, Maglie (LE); difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce. Sul ricorso n. 3234/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/513/F, 96 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/513/F, 95 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/513/F, 94 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria Bosco Fiore, via Duca D'Aosta, n. 9-6C, Lecce; difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce. Sul ricorso n. 3235/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/506/F, 97 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria Bosco Fiore, via Duca D'Aosta n. 9-6C, Lecce; difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce. Sul ricorso n. 3236/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/503/F, 96 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/503/F, 95 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/503/F, 94 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria Santa Foca, via Cavour n. 21, Lecce; difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce. Sul ricorso n. 3238/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/512/F, 97 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria Santa Foca, via Cavour n. 21, Lecce; difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce. Sul ricorso n. 3239/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/514/F, 96 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/514/F, 95 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/514/F, 94 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria Diana, corso Roma n. 211, Gallipoli (LE); difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce. Sul ricorso n. 3241/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/515/F, 96 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/515/F, 95 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/515/F, 94 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria San Mama azienda Papatonno, Castellaneta (TA); difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce. La commissione, sciogliendo la riserva che precede; Rilevato che con i ricorsi, successivamente riuniti ai sensi dell'art. 29 d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, gli attori hanno tempestivamente impugnato, giusta il disposto dell'art. 19, comma 1, lett. g), dello stesso decreto, il provvedimento della Regione Puglia di rigetto dell'istanza di rimborso delle somme corrispostele a titolo di "sopratassa" correlata alla tassa annuale di concessione regionale di azienda faunistica-venatoria, rimborso avente ad oggetto gli anni d'imposta 1994, 1995, 1996 e 1997; Che le aziende faunistiche-venatorie ricorrenti hanno sollevato la questione di legittimita' costituzionale, per eccesso di delega, della disposizione di cui al n. 16 della tariffa annessa al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 ("Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158"), con la quale, precisatosi l'importo della tassa annuale di concessione per ogni ettaro, si dispone che "per le aziende faunistiche-venatorie per ogni 100 lire di tassa e' dovuta una sopratassa di lire 100, che dovra' essere versata contestualmente alla tassa". Ritenuto che la controversia in questione e' soggetta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, poiche', da un canto, e' pacifica la natura di "tributi" delle tasse di concessione regionale e, dall'altro canto, il legislatore, nel contemplare i "tributi comunali e locali", ha inteso devolvere al giudizio delle predette commissioni anche i tributi provinciali e regionali, giacche' l'aggettivo "locali" sta ad indicare tutti gli enti territorialmente substatali; Rilevato che, alla stregua della documentazione prodotta, le aziende ricorrenti hanno regolarmente corrisposto alla Regione Puglia gli importi dovutile, cosi' come determinati nella voce n. 16 della tariffa annessa al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successivamente percentualmente aumentati, con le leggi regionali n. 26 del 15 dicembre 1993 e n. 1 dell'11 gennaio 1994, nei limiti sanciti dal comma 5 dell'art. 3 legge, 16 maggio 1970, n. 281 - come successivamente sostituto e modificato dall'art. 4, legge 14 giugno 1990, n. 158 e dall'art. 4, d.l. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 22 dicembre 1990, n. 403 - il quale prevedeva, appunto, che "Con legge regionale possono essere disposti, ogni anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative"; Rilevato con il predetto art. 3, legge 16 maggio 1970, n. 281, come successivamente sostituito e modificato, era stato disposto - per quanto interessa in questa sede - che: "Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti, adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nell'apposita tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore di legge ordinaria." (primo comma); "La tariffa di cui al comma 1 deve essere coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali e deve indicare: ... c) l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento ad esso soggetto. Nel caso di provvedimento od atti gia' soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o comunale, l'ammontare del tributo sara' pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti o atti gia' assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sara' pari al 90 per cento del tributo di ammontare piu' elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato" (secondo comma); Che, tuttavia, il Governo, con il citato d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230, pur essendosi attenuto ai detti criteri nel determinare in lire 6.065 ad ettaro la tassa annuale di concessione regionale dovuta dalle aziende faunistiche-venatorie, ha ulteriormente disposto che "per ogni 100 lire di tassa e' dovuta una sopratassa di lire 100, che dovra' essere versata contestualmente alla tassa" ragion per cui, in definitiva, la tassa stessa e' stata determinata in lire 12.130 ad ettaro, in evidente violazione dei limiti della delega, dato che tale ultimo importo eccedeva quello previsto in precedenza nonche' il 90% del tributo regionale piu' elevato; Ritenuto che a nulla puo' rilevare la strumentale adozione, da parte del legislatore delegato, del termine "sopratassa" nell'evidente tentativo di aggirare i limiti della delega, atteso che propriamente la "sopratassa" costituisce una sanzione amministrativa di natura finanziaria, una particolare forma di risarcimento del danno, che e' determinato in via forfettaria, posto a carico di chi trasgredisca un qualche obbligo (generalmente di versare tempestivamente, nei termini di legge, le somme dovute sulla base di un rapporto giuridico pubblicistico); che, infatti, nella specie la c.d. "sopratassa" e' automaticamente dovuta in misura pari all'importo della "tassa" e va parimenti corrisposta entro il termine previsto per il versamento della "tassa" stessa, di guisa che, in realta', sia sostanzialmente che formalmente, ha natura di vera e propria tassa di concessione regionale, la quale, come si e' detto, risulta in realta' determinata in lire 12.130, anziche' in lire 6.065 ad ettaro; che, conseguentemente, non e' possibile assumere che siano stati osservati i limiti della delega, invocando il disposto della lettera d), secondo comma, della citata legge n. 281/1970, che autorizzava il Governo ad emanare "eventuali norme, che disciplinano in modo particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa", atteso che presupposto dell'obbligo di corrispondere l'importo di tale erroneamente denominata "sopratassa" non e' la commissione da parte del contribuente di una qualche infrazione, bensi' la mera sussistenza dell'obbligo di versare la "tassa"; che, pertanto, appare non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della disposizione di cui al n. 16 della tariffa annessa al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 nella parte in cui dispone che "per le aziende faunistiche-venatorie per ogni 100 lire di tassa e' dovuta una sopratassa di lire 100, che dovra' essere versata contestualmente alla tassa", in riferimento agli artt. 70 e 76 Costituzione, per violazione dei limiti della delega; che la detta questione e' chiaramente rilevante ai fini della decisione della presente controversia poiche', soltanto se fondata potrebbero essere accolte le domande di restituzione degli importi versati a titolo di "sopratasse";