IL TRIBUNALE Nella causa civile n. 2313/1999 promossa da: Ordine degli Avvocati di Parma (avv.ti Menoni, Donelli, Guendalini e Salvi); Contro Giary Group S.p.a. (avv. Magnani) e Tazzini Paolo (contumace); A scioglimento della riserva di deliberare ha pronunciato la seguente ordinanza. Con atto di citazione notificato il 14 ottobre 1999, l'Ordine degli Avvocati di Parma ha chiamato in giudizio la Giary Group S.p.a. ed il dott. Paolo Tazzini perche', dichiarato illegittimo il servizio audiotex "Avvocato in linea", sentissero ordinarne la cessazione e venissero condannati al risarcimento del danno. Sostiene l'attore di avere appreso, su segnalazione del Consiglio Nazionale Forense, degli Ordini degli Avvocati di Milano, Torino e Sassari e di alcuni avvocati, che negli elenchi telefonici era stato pubblicizzato un servizio audiotex denominato "Avvocato in linea", gestito dalla Giary Group, servizio diretto a fornire "consulenze legali per una risposta immediata tutti i giorni compresi i festivi". Espone che la presente causa giudizio rappresenta il giudizio di merito conseguente al provvedimento ex art. 700 c.p.c. del 28 luglio 1999, col quale il tribunale di Parma aveva ordinato alla Giary Group ed al dott. Paolo Tazzini, quale fornitore delle prestazioni di consulenza, di cessare il servizio, ritenuto illegittimo. Si e' costituita la Giary Group chiedendo il rigetto della domanda. Dopo avere esposto che, a seguito di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., con ordinanza 9 novembre 1999 il tribunale aveva limitato l'inibitoria disposta dal giudice di primo grado al solo utilizzo della parola "Avvocato" nella denominazione e nella pubblicita' del servizio, sostiene la legittimita' del servizio prestato, inizialmente svolto da quattro laureati in giurisprudenza, fra cui anche un avvocato e successivamente dal dott. Tazzini. Il dott. Paolo Tazzini non si e' costituito ai sensi dell'art. 82 c.p.c. col ministero di un difensore ed e' stato dichiarato contumace. Egli ha pero' depositato una comparsa di risposta ed una memoria nelle quali sostiene che sarebbe costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della costituzione, l'art. 82, commi 2 e 3 c.p.c., nella parte in cui non prevede l'esonero dall'obbligo di munirsi di un difensore abilitato per la parte, in possesso di laurea in giurisprudenza, il cui interesse sia confliggente con quello del difensore che dovrebbe assisterlo, sia uti singulus sia come appartenente alla categoria degli avvocati. Considerato che non e' imposto da una norma costituzionale l'obbligo dell'assistenza tecnica del difensore nel processo, in casi come quello di cui al presente giudizio, potendosi trovare il difensore in posizione di soggezione, anche disciplinare, nei confronti dell'Ordine e con questo in conflitto di interessi, alla parte non avrebbe alternativa fra farsi difendere da un difensore della cui indipendenza non ha certezza o restare contumace. Il laureato in giurisprudenza non abilitato alla professione di avvocato si troverebbe poi in una posizione di ingiustificata disparita' di trattamento rispetto al laureato che e' anche avvocato e che puo' difendere da solo i propri interessi. L'esigenza che ha indotto il legislatore ad imporre alla parte l'obbligo della difesa tecnica, infatti, potrebbe ritenersi soddisfatta quando la parte, per essere laureata in giurisprudenza, e' in possesso delle necessarie conoscenze giuridiche. Ritiene il giudice che la questione di costituzionalita' sia rilevante ai fini della decisione della causa e non sia manifestamente infondata per cui il presente giudizio deve essere sospeso e gli atti devono essere trasmessi alla Corte costituzionale per la soluzione della questione.