LA CORTE D'APPELLO

    Riunita  in  camera di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5744 del ruolo
generale   per  gli  affari  contenziosi  dell'anno  1999,  posta  in
decisione  all'udienza collegiale del 16 febbraio 2001 e vertente tra
Santina  Palermiti, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Verbano
n. 8   presso   lo  studio  dell'avvocato  Santina  Bernardi  che  la
rappresenta  e  difende  per  delega  in  calce  all'ano  di appello,
appellante;  e  Ministero  delle  finanze,  in  persona  del Ministro
pro-tempore,  difeso  per  legge dall'Avvocatura generale dello Stato
presso  i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato,
appellato.  Oggetto:  appello  in  tema di iscrizione nell'elenco dei
soggetti  abilitati  all'assistenza  tecnica  avanti  le  commissioni
tributarie provinciali e regionali.
    Santina  Palermiti  ha  proposto  appello avverso la sentenza del
tribunale  di  Roma (n. 12337 del 17 aprile 2000) che ha rigettato la
domanda  con  la  quale  aveva  chiesto che fosse riconosciuto il suo
diritto   a  essere  iscritta  nello  speciale  elenco  dei  soggetti
abilitati  all'assistenza  tecnica  avanti  le commissioni tributarie
provinciali  e  regionali.  L'iscrizione  le  era  stata negata dalla
Direzione  regionale  delle  entrate della Liguria, perche', ai sensi
dell'art. 12  del  decreto  legislativo  n. 546/1992, "sono abilitati
all'assistenza  tecnica,  se  iscritti  in  appositi  albi da tenersi
presso  le  direzioni  generali  delle  entrate....  ....  i soggetti
iscritti atta data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti e degli
esperti  tenuti  dalle  camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura" ed essa Palermiti era risultata iscritta nel detto ruolo
solo con decorrenza 7 ottobre 1993.
    Con   l'impugnazione  proposta,  la  Palermiti  ribadisce,  nella
sostanza,  le  difese gia' svolte in primo grado sollevando questione
di  legittimita'  costituzionale dell'art. 12 citato, principalmente,
sono   lo  specifico  profilo  della  violazione  dell'art. 76  della
Costituzione  perche'  la norma sarebbe viziata da difetto di delega,
avendo  introdotto una limitazione temporale non prevista dalla legge
delega  (413/1991),  tale  da  determinare,  comunque,  in violazione
dell'art. 3   della   Costituzione,  una  disparita'  di  trattamento
rispetto  ad  altri  soggetti,  che,  pur  in  possesso  dei medesimi
requisiti  formali e sostanziali previsti, fossero risultati iscritti
negli albi predetti in epoca precedente al 30 settembre 1993.
    Costituitosi in giudizio, il Minitero delle finanze ha chiesto il
rigetto  del  gravame,  facendo proprie le motivazioni del giudice di
primo  grado  e  instando,  in  via  incidentale,  per l'accoglimento
dell'eccezione  di  difetto di giurisdizione del giudice ordinario in
favore  di  quello  amministrativo,  gia'  proposta  e  respinta  nel
giudizio di primo grado.
                    Osserva la Corte quanto segue
    Il  primo  profilo  meritevole  di  esame e' quello relativo alla
dedotta insussistenza nella specie della giurisdizione dell'a.g.o. Le
ragioni  addotte  in  senso  contrario dall'Avvocatura dello Stato si
imperniano  sulla pretesa natura discrezionale, sia pur limitata, che
sarebbe  alla  base  di  un  provvedimento  di natura concessoria, in
quanto  sussisterebbe,  pur  sempre,  una  sorta  di  valutazione dei
requisiti  necessari  per l'iscrizione tali da comportare la spendita
di   discrezionalita'   sia   pure   al  livello  di  mero  riscontro
verificatorio.
    Tale  tesi  non puo' essere condivisa: i dettami fondamentalmente
introdotti  nell'ordinamento  dalla  legge n. 241/1990 distinguono in
maniera inequivoca i provvedimenti c.d. autorizzatori, per i quali la
p.a.  deve  limitarsi  a  riscontrare  la  sussistenza  di  requisiti
asseritamene in possesso dell'avente diritto, da quelli concessori in
cui  la  posizione  dell'istante  dipende da una valutazione anche di
merito   in  ordine  all'opportunita'  della  concessione  richiesta.
Poiche'  e' pacifico che nella specie non e' richiesto alcun elemento
che  imponga  valutazioni  di  capacita'  o, comunque, un riscontro a
livello  culturale  che  non  sia  quello recato dalla documentazione
richiesta,  e'  da  escludere che nella specie la posizione giuridica
soggettiva  possa  qualificarsi  come interesse legittimo, di talche'
sussiste  la  giurisdizione  dell'a.g.o., come del resto e' attestato
dalla costante giurisprudenza formatasi in materia di iscrizione agli
albi  (v. Cass. 2 maggio 1994 n. 4182 e la copiosa giurisprudenza ivi
citata  in  senso analogo), senza che sia possibile distinguere sulla
base  di  pretese  diversita'  di  valenze a seconda dei soggetti che
aspirino all'iscrizione in un albo piu' o meno qualificato.
    Venendo    alla    questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 12  di  cui  al  decreto legislativo n. 546/1 992 (legge di
attuazione  della  delega  di cui alla legge 30 dicembre 1991 n. 413,
art. 30)  per  preteso contrasto con gli artt. 76 e 3 Cost., occorre,
innanzi  tutto,  premettere  che  lo stesso giudice di primo grado ha
rilevato  l'obiettiva  contrarieta'  a  precetti costituzionali della
norma  in questione, ma ha ritenuto la stessa superabile in base alla
riserva contenuta nell'art. 12 citato nella parte in cui la normativa
in  questione  e'  stata  adottata  "in  attesa dell'adeguamento alle
direttive  comunitarie  in  materia  di  esercizio  di  attivita'  di
consulenza  tributaria  e del conseguente riordino della materia". Si
sostiene,  infatti, nella sentenza impugnata che le pur riscontrabili
ragioni  di  incostituzionalita' in realta' non siano tali, ma vadano
ricercate  nella necessita' di conformarsi alla normativa comunitaria
o   di   ispirazione   comunitaria   in  materia  di  riordino  delle
professioni,  di talche' in tale scopo dovrebbe ravvisarsi la ragione
dell'apposizione    del    termine   ad   quem   per   l'abilitazione
all'assistenza  tecnica  dei  tributaristi.  Deve  rilevarsi  che  le
argomentazioni,  pur ampie, svolte dal giudice unico del tribunale di
Roma  non  siano condivisibili. Non sembra, infatti che la riserva di
cui  sopra  possa  concretamente  influire  sulla  valutazione  della
costituzionalita'  della  norma in questione, perche', seppur e' vero
che la stessa Corte costituzionale ha affermato che eventuali ragioni
di  incostituzianalita' in realta' possano non essere tali, ma vadano
ricercate  nella necessita' di conformarsi alla normativa comunitaria
esistente nella materia, l'inciso di cui sopra non e' di per se' tale
da    consentire    un    giudizio   che   superi   il   profilo   di
incostituzionalita'.  Trattasi,  infatti, soltanto di una sostanziale
dichiarazione  di  intenti,  mentre allo stato, nonostante gli sforzi
compiuti  dal  primo  giudice,  non  e'  dato ravvisare a quale norma
comunitaria  il  legislatore italiano si sia richiamato per stabilire
il  limite  temporale  de  quo. Il problema potra' sorgere in futuro,
quando  sara'  valutabile  una  normativa comunitaria al riguardo, ma
certamente   non   puo'  accettarsi  che  possa  essere  superata  la
incostituzionalita'  di  una  norma  nella previsione di un possibile
intervento  al  riguardo  della normativa europea, della quale nessun
indice concreto e' rilevabile pur nell'accurata disamina effettuata.
    Del  resto,  l'incidenza  della  normativa  comunitaria  in tanto
sussiste  al livello di costituzionalita', in quanto vada ex artt. 10
e  11  Cost.  a  costituire  ulteriore parametro di valutazione della
normativa   interna   senza  che  da  meri  principi  aventi  valenza
unicamente  programmatica  possano  desumersi  lesioni alla natura di
legittimita'  costituzionale  di  questioni  che  afferiscano a norme
nazionali   non   superate   da   formale  legiferazione  in  materia
comunitaria.
    Passando     all'esame     specifico     della    questione    di
costituzionailta',  si  osserva,  in  estrema  sintesi,  che la legge
delega  non  prevedeva, quanto al requisito afferente l'assistenza di
rispettiva  competenza  in  capo  ad altri esperti iscritti in albi a
moli  o  elenchi,  alcuna  previsione  cronologicamente ostativa alla
facolta'  di  assumere  la  rappresentanza  in  sede  di  Commissione
tributaria,  mentre  l'art. 12 citato prevede che soltanto coloro che
risultavano  iscritti  fino  al  30 settembre 1993 potevano godere di
tale  previsione  normativa,  mentre la Palermiti aveva ottenuto tale
iscrizione il 7 ottobre 1993.
    La  questione  e'  rilevante  nel  caso  che ne occupa atteso che
l'eventuale incostituzionalita' della norma sarebbe incidente in modo
decisivo   sull'esito  del  giudizio,  dato  che  consentirebbe  alla
Palermiti di esercitare l'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni
tributarie.
    Quanto  al  giudizio  sulla  "non  manifesta  infondatezza" della
questione   come  proposta,  occorre  osservare  che  la  prospettata
violazione  di  norme  costituzionali,  piu'  che  con  riferimento a
ciascuna  di  esse,  si  pone  con  riguardo  alle  stesse  norme (in
particolare  art. 3  e  art. 76)  viste  in correlazione fra loro. In
realta',   l'eccesso   di  delega,  in  mancanza  di  una  previsione
cronologicamente   apprezzabile   del   legislatore   delegante   non
sussisterebbe  ove  il  legislatore  delegato, nel prevederla, avesse
risposto   a   criteri  di  ragionevolezza  intrinseci  alla  materia
trattata.Cio'  posto,  risulta  evidente che, a prescindere dall'iter
formativo  della  legge  delega,  la  cui importanza appare dei tutto
trascurabile,  la  previsione di una limitazione temporale in materia
in cui non si richiedeva se non un dato formale legato all'iscrizione
in  albi,  ruoli  o  elenchi pare collidere con l'intento della legge
delega.
    Per  vero,  risulta  dal  dato  letterale,  che  pur ha pregnante
rilevanza    nell'identificazione   della   ratio   legis,   che   si
consideravano sufficienti i requisiti richiesti per la iscrizione nei
suddetti  ruoli  per ottenere la facolta' difensiva in argomento. Ne'
e'  a  dirsi  che, successivamente al settembre 1993, siano mutati o,
comunque, siano stati integrati quei requisiti si' da giustificare un
diverso  trattamento  ai  fini  che  ne  occupa.  Cio'  posto,  se la
previsione   delegante,   come   inconfutabilmente  emerge  dal  dato
lessicale e dalla ratio della normativa, si basava sul dato meramente
ricognitivo  dell'iscrizione  ai  ruoli  suddetti  e  il  legislatore
delegato,   senza   addurre   alcun   valido  riferimento  a  fattori
susseguitisi  o  sopravvenuti, ha limitato la facolta' concessa sulla
base  di  un  dato  cronologico  ininfluente  ai fini precedentemente
identificati,  di  per  se'  ritenuti  sufficienti al fine, senza che
sussistessero  ragioni  che  tanto imponessero, per la medesima ratio
sottesa  alla  legge  delegante,  ne  risulta  un  eccesso  di delega
determinato  da  una  previsione ultronea non sorretta da principi di
ragionevolezza  apprezzabili.  Conseguentemente, occorre il vaglio di
costituzionalita'   di   una   normativa   siffatta  che  non  appare
manifestamente  conforme al dettato costituzionale. E' appena il caso
di  aggiungere  che  non  appare  corretto in materia di legislazione
delegata  parlare  di  normativa  eccezionale,  atteso  che la stessa
natura  del  procedimento  legislativo,  articolantesi sulla delega e
sulla  legislazione attuativa, e' per sua natura incompatibile con il
carattere  di  eccezionalita'  che  connota  provvedimenti  normativi
destinati  ad  esaurirsi  in  ragione del venir meno della situazione
regolamentata.
    Il  procedimento  in corso va, pertanto, sospeso e gli atti vanno
trasmessi   alla  Corte  costituzionale  perche'  si  pronunci  sulla
legittimita'  costituzionale  relativa  al  combinato  disposto degli
artt. 30  legge  30 dicembre  1991  n. 413  e  12 decreto ligislativo
n. 546/1992  in  relazione  agli art. 76 e 3 della Costituzione nella
parte  in cui l'art. 12 limita la facolta' di assumere rappresentanza
e  difesa  di fronte alle Commissioni tributarie ai soggetti iscritti
fino  al  30 settembre  1993 nei ruoli dei periti ed esperti delle C.
CI.  A.A.  sub  categoria tributi, precludendo tale abilitazione agli
iscritti in data successiva.