LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la secuente ordinanza, sul ricorso n. 257/01 depositato il 9 gennaio 2001, avverso avviso di rettifica n. 611930/01 - I.V.A., 95, contro Agenzia entrate I.V.A. di Catania. Proposto da: Ragusa Carmelo residente a Catania in via L. Rizzo, 21, difeso da dott. Falsone Giovanni residente a Catania in via Aci Castello, 23. Sentito il relatore nella persona del dott. Giuseppe Palermo; Ritenuto in F a t t o Ragusa Carmelo, tramite la difesa del commercialista dott. Giovanni Falsone, con ricorso 9 gennaio 2001 ha proposto opposizione avverso l'avviso di rettifica n. 611930 2000 prot. 1601-00, anno 1995, col quale si era accertato a suo carico un maggior reddito ai fini I.V.A. di L. 18.836.000 e, dunque, una maggiore imposta per L. 2.935.000 infliggendosi una sanzione di L. 1.485.000, avviso di rettifica redatto dall'Ufficio provinciale I.V.A. di Catania sulla base dell'accertamento predisposto dall'ufficio II.DD. di Catania che vi aveva provveduto in forza dei parametri di cui al d.P.C.m. 29 gennaio 1996 emanati in forza dell'art. 3 comma 181/189 della legge 28 dicembre 1995 n. 549. Sosteneva ed eccepiva il ricorrente che l'accertamento elaborato sulla base dei parametri di cui all'art. 3 commi 181/189 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 ed emanati con d.P.C.m. 29 gennaio 1996 e 27 marzo 1997 era da considerare e ritenere privo di fondamento giuridico perche' incostituzionale. Precisava, al riguardo, che il Presidente del Consiglio dei ministri non aveva alcun potere giuridico di stabilire e fissare i parametri in dipendenza dei quali gli uffici competenti avrebbero potuto richiedere il pagamento di imposta e, dunque, tali decreti venivano a cozzare con gli artt. 23, 24 e 53 primo comma Cost. Nel merito contestava un modus procedendi dell'Ufficio I.V.A. che non aveva tenuto conto dei criteri variabili da una fattispecie all'altra. Concludeva chiedendo, in via preliminare, ritenersi la non manifesta infondatezza delle eccezioni di incostituzionalita' dell'art. 3 legge 28 dicembre 1995 n. 546; in via principale la disapplicazione del d.P.C.m. 29 gennaio 1996 e dell'art. 3 comma 181 della legge 549/1995 e, in via subordinata, l'annullamento dell'atto perche' illegittimo e, in particolare, per violazione di legge, eccesso di potere e carenza di motivazione e, comunque, l'infondatezza nel merito. Reclamava spese e compensi. L'Ufficio I.V.A. costituitosi il 13 aprile 2001 ribadiva la legittimita' dell'atto emesso respingendo ogni eccezione sollevata ex adverso e che lo stesso aveva operato basandosi sull'accertamento dell'ufficio II.DD. emesso nel rispetto dell'art. 3 comma 179/189 legge 549/1995 utilizzando i parametri di cui al comma 184 del citato art. 3 legge 549/1995. Concludeva chiedendo rigettarsi il ricorso. D i r i t t o Questa Commissione ritiene che la sollevata eccezione di incostituzionalita' del d.P.C.m. 29 gennaio 1996 emanato in dipendenza dell'art. 3 legge 28 dicembre 1995 n. 549 non puo' dirsi e ritenersi manifestamente infondata. Si rileva, al riguardo, che l'art. 23 Costituzione cosi' recita "Nessuna prestazione personale o patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla legge". Orbene, posto che l'accertamento, oggetto del presente giudizio, risulta scaturire dai parametri fissati nel d.P.C.m. 29 gennaio 1996 e che lo stesso indubitabilmente comporta esborso di "prestazione personale e patrimoniale" non puo' sorgere alcun dubbio che l'operato dell'ufficio I.V.A. e' viziato alla base perche' fondato sul citato decreto che non puo' considerarsi assolutamente norma di legge avendo, piuttosto, natura amministrativa. Cio' puntualizzato risulta di tutta evidenza che l'art. 3 commi 181/189 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 che contengono il conferimento di un siffatto potere a favore del Presidente del Consiglio dei ministri ad emanare uno o piu' decreti integrativi della norma stessa si deve ritenere assolutamente incostituzionale. Difatti, l'imposizione tributaria personale o patrimoniale puo' avvenire in forza di legge che si ritiene debba contenere, in ogni sua parte, gli elementi che fanno scaturire l'obbligazione tributaria. Consegue, da quanto si viene di dire, che l'art. 3 commi 181/189 legge 28 dicembre 1995 n. 549 e' da considerare incostituzionale nella parte in cui ha facilitato il Presidente del Consiglio dei ministri di emanare norme comportanti il sorgere di obbligazioni personali e patrimoniali a carico di chicchessia. Non puo' non rilevarsi, al riguardo, che il citato art. 3 commi 181/189 legge 28 dicembre 1995 n. 49 viene ad urtare con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Cost. dal momento che per alcune categorie di soggetti l'obbligazione tributaria personale e patrimoniale non scaturirebbe da una norma di legge, bensi' da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Si rileva, infine, che ogni soggetto, sia persona fisica che persona giuridica, ha il diritto di aver usata dall'amministrazione finanziaria un trattamento identico, ossia normativamente previsto e non gia' rimesso al Presidente del Consiglio dei ministri. Questa Commissione non puo' non rilevare, da ultimo, che nessuna norma presente nel vigente ordinamento giuridico consente al Presidente del Consiglio dei ministri l'emanazione di norme in materia fiscale.