Il  Governo  della Repubblica italiana, in persona del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale  dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi    n. 12,    propone    impugnativa   per   illegittimita'
costituzionale  ai  sensi  dell'art. 127  Cost.,  contro  la  Regione
Campania,  in  persona del Presidente della giunta pro tempore, della
legge regionale n. 16/2002, art. 24, secondo comma e 49, primo comma,
lettera f) in base ai seguenti motivi.
    La legge e' illegittima per i seguenti motivi:
        a) art. 24,  secondo comma, prevedendo la proroga dei termini
per  il  recupero  della  tasse automobilistiche dovuto alla regione,
introduce  una  nuova  agevolazione che determina una discriminazione
rispetto  alla  totalita'  dei  contribuenti  (soggetti passivi dalla
tassa)   e  si  pone,  pertanto,  in  contrasto  con  l'art. 3  della
Costituzione  e coi principi del coordinamento del sistema tributario
di  cui  all'art. 119,  secondo  comma,  della  Costituzione.  A cio'
aggiuntasi   che   tale   statuizione   interferisce  in  materia  di
prescrizione  in  quanto  modifica la durata prevista dalle norme del
codice  civile  e  si  pone,  pertanto,  in contrasto con l'art. 117,
secondo  comma,  lettera  l), che riserva allo Stato la competenza in
materia di ordinamento civile;
        b) l'art. 49,  primo comma, lettera f), prevedendo la proroga
dell'esercizio  della caccia per varie specie, sino all'ultimo giorno
di   febbraio,  si  pone  in  contrasto  con  l'art. 16  della  legge
n. 157/1992  (legge-quadro  sull'esercizio  dell'attivita' venatoria)
adottato al fine di recepire la normativa comunitaria in materia.
    Tale  contrasto  si  sostanzia  nella  violazione  del  principio
primario   e   prevalente  desumibile  (come  affermato  dalla  Corte
costituzionale  con sentenza n. 82/2002) dai contenuti della predetta
legge,  di  protezione della fauna; obiettivo rientrante nella tutela
dell'ambiente  e dell'ecosistema la cui competenza risulta attribuita
in  via  esclusiva  allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma secondo,
lettera  e)  della  Costituzione.  Del  resto  avendo  riguardo  alla
consolidata  giurisprudenza  costituzionale  piu'  recente  (cfr.  da
ultima,  sentenza  n. 169  del  1999),  che  ha elaborato il concetto
giuridico  di  ambiente,  esso risulta comprensivo della tutela della
fauna quale elemento determinante della qualita' della vita.
    Si  fa  presente  che  analoghe  impugnative  sono state proposte
avverso leggi delle Regioni Sardegna e Puglia.