Il Governo della Repubblica italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, propone impugnativa per illegittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost., contro la Regione Campania, in persona del Presidente della giunta pro tempore, della legge regionale n. 16/2002, art. 24, secondo comma e 49, primo comma, lettera f) in base ai seguenti motivi. La legge e' illegittima per i seguenti motivi: a) art. 24, secondo comma, prevedendo la proroga dei termini per il recupero della tasse automobilistiche dovuto alla regione, introduce una nuova agevolazione che determina una discriminazione rispetto alla totalita' dei contribuenti (soggetti passivi dalla tassa) e si pone, pertanto, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione e coi principi del coordinamento del sistema tributario di cui all'art. 119, secondo comma, della Costituzione. A cio' aggiuntasi che tale statuizione interferisce in materia di prescrizione in quanto modifica la durata prevista dalle norme del codice civile e si pone, pertanto, in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), che riserva allo Stato la competenza in materia di ordinamento civile; b) l'art. 49, primo comma, lettera f), prevedendo la proroga dell'esercizio della caccia per varie specie, sino all'ultimo giorno di febbraio, si pone in contrasto con l'art. 16 della legge n. 157/1992 (legge-quadro sull'esercizio dell'attivita' venatoria) adottato al fine di recepire la normativa comunitaria in materia. Tale contrasto si sostanzia nella violazione del principio primario e prevalente desumibile (come affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 82/2002) dai contenuti della predetta legge, di protezione della fauna; obiettivo rientrante nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la cui competenza risulta attribuita in via esclusiva allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera e) della Costituzione. Del resto avendo riguardo alla consolidata giurisprudenza costituzionale piu' recente (cfr. da ultima, sentenza n. 169 del 1999), che ha elaborato il concetto giuridico di ambiente, esso risulta comprensivo della tutela della fauna quale elemento determinante della qualita' della vita. Si fa presente che analoghe impugnative sono state proposte avverso leggi delle Regioni Sardegna e Puglia.