Ricorso   del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello Stato, presso la quale ha il proprio
domicilio  in  via  dei  Portoghesi  n. 12, Roma, nei confronti della
Regione  Puglia, in persona del Presidente della giunta regionale per
l'accertamento  della  illegittimita'  costituzione della legge della
Regione   Puglia  7 agosto  2002,  n. 15,  Riforma  della  formazione
professionale (B.U.R. n. 15 del 9 agosto 2002), nell'art. 15.
    L'art. 15  della  legge  regionale  impugnata,  che disciplina il
potere  sostitutivo,  attribuisce alla regione il potere sostitutivo,
da  esercitarsi  con  le  modalita'  e procedure previste all'art. 14
delle   legge   regionale   n. 22/2000,   "qualora  le  province  non
ottemperino  agli  adempimenti  di propria competenza, omettendo atti
dovuti,  o  non  rispettandone  i  termini".  Si  tratta di un potere
generale attribuito senza limiti circa la natura degli inadempimenti.
    L'art. 120,  secondo  comma,  nella  prima  parte, attribuisce al
Governo  della  Repubblica il potere di sostituirsi agli organi delle
regioni,  delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni nei
casi che vi sono indicati.
    Nell'ultima  parte  riserva  alla  "legge"  la  definizione delle
procedure  nel  rispetto  dei  principi  di sussidiarieta' e di leale
collaborazione.
    La   continuita  testuale  dei  due  periodi  del  secondo  comma
dell'art. 120  Cost.,  le  disposizioni dell'art. 114, l'attribuzione
nell'art. 117,  secondo  comma, lettera p) della competenza esclusiva
dello  Stato nella materia "organi di governo e funzioni fondamentali
di  comuni,  province  e  citta'  metropolitane",  la esigenza di una
disciplina   unica  o  quanto  meno  coordinata  delle  modalita'  di
esercizio  dei  poteri  sostitutivi portano a concludere che la legge
vada intesa come legge dello Stato.
    L'art. 15  impugnato  contrasta  con la disciplina costituzionale
richiamata, almeno sotto due profili:
        perche'   attribuisce   alla   regione   un  generale  potere
sostitutivo   in   violazione  dell'art. 120,  secondo  comma,  della
Costituzione;
        perche'  rinvia  ad  una  legge regionale per le modalita' di
esercizio,  mentre  la Costituzione riserva alla legge dello Stato la
disciplina dei poteri sostitutivi.