IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha emesso la seguete ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale. In data 24 luglio 2002 il p.m. avanzava richiesta di archiviazione nei confronti di Tedesco Rocco, nato a Palmi il 17 settembre 1974, ivi res. via Piave n. 79, in ordine al reato di cui all'art. 9, legge n. 1423/1956, assumendo che l'essere lo stesso stato visto parlare in un'unica occasione per una decina di minuti con pregiudicati non violasse le prescrizioni della misura di prevenzione, la' ove la stessa prescrive di non associarsi abitualmente a persone che non hanno subito condanne. Le considerazioni del p.m., sotto la prospettiva da questi evidenziata, appaiono corrette. Occorre, pero', evidenziare che la misura di prevenzione appare ipotizzabilmente violata sotto altro profilo, la' ove prescrive di "non dare ragione di sospetti", prescrizione cui la giurisprudenza ritiene riconducibile anche la frequentazione meramente occasionale di persone pregiudicate (Cass. n. 1888/1996). Sotto tale profilo pertanto, la richiesta di archiviazione non potrebbe trovare accoglimento, e sarebbe necessario fissare camera di consiglio ex art. 409 comma secondo, c.p.p. Dubita, peraltro, questo g.i.p. della legittimita' costituzionale dell'art. 9 legge n. 1423/1956 in relazione all'art. 5 comma secondo, stessa legge, la ove statuisce che la sorveglianza speciale "in ogni caso prescrive di ... non dare ragione di sospetti", in rapporto all'art. 25, comma secondo, della Carta costituzionale. Tale norma, infatti, statuisce il principio della tassativita' in materia penale (ex multis Cass. SSUU 261/1997); principio che appare - a parere di chi scrive - possa ritenersi violato da una indicazione comportamentale tanto vaga e priva di connotazioni fattuali precise, delineata non con elementi materiali o, comunque, direttamente riconducibili all'agente, ma solo, attraverso i suoi possibili effetti (e quindi in elemento altro e ulteriore rispetto alla condotta), meramente psicologici ("sospetti"), in soggetto (l'osservatore) estraneo al destinatario del precetto penale.