ha pronunciato la seguente:

                              Sentenza

nel  giudizio  di  ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della  legge  costituzionale  11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum  popolare  per  l'abrogazione  della legge 20 giugno 2003,
n. 140,  recante  «Disposizioni  per  l'attuazione dell'art. 68 della
Costituzione  nonche'  in  materia  di  processi penali nei confronti
delle alte cariche dello Stato», limitatamente all'art. 1:
        «1.  -  Non  possono essere sottoposti a processi penali, per
qualsiasi  reato  anche  riguardante  fatti  antecedenti l'assunzione
della  carica  o della funzione, fino alla cessazione delle medesime:
il  Presidente  della  Repubblica, salvo quanto previsto dall'art. 90
della  Costituzione,  il  Presidente  del Senato della Repubblica, il
Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei
ministri,  salvo  quanto previsto dall'art. 96 della Costituzione, il
Presidente della Corte costituzionale.
        2.  -  Dalla  data  di entrata in vigore della presente legge
sono  sospesi,  nei  confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo
quanto  previsto  dagli  artt. 90 e 96 della Costituzione, i processi
penali  in  corso  in  ogni  fase, stato o grado, per qualsiasi reato
anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della
funzione, fino alla cessazione delle medesime.
        3. - Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le
disposizioni  dell'art. 159  del codice penale»; giudizio iscritto al
n. 140 del registro referendum.
    Vista  l'ordinanza  del  3 dicembre  2003  con la quale l'Ufficio
centrale   per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione  ha
dichiarato conforme a legge la richiesta;
    Udito  nella  camera  di consiglio dell'8 gennaio 2004 il giudice
relatore Franco Bile;
    Udito  l'avvocato  Federico Sorrentino per i presentatori Antonio
Di Pietro, Susanna Mazzoleni, Massimo Donadi, Silvana Mura, Beniamino
Donnici, Salvatore Raiti e Vittorio Amedeo Marinelli.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte  di  cassazione,  ai  sensi  dell'art. 12 della legge 25 maggio
1970,  n. 352,  con  ordinanza  pronunciata  il  3 dicembre  2003  ha
dichiarato  conforme  alle  disposizioni  di  legge  la  richiesta di
referendum  popolare, promossa da venticinque cittadini italiani, sul
seguente   quesito   (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  24
giugno 2003, serie generale, n. 144): «Volete voi che sia abrogata la
legge  20  giugno 2003,  n. 140,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 142  del  21  giugno 2003,  recante "Disposizioni per l'attuazione
dell'art. 68 della Costituzione nonche' in materia di processi penali
nei   confronti   delle  alte  cariche  dello  Stato",  limitatamente
all'art. 1:
        "1.  -  Non  possono essere sottoposti a processi penali, per
qualsiasi  reato  anche  riguardante  fatti  antecedenti l'assunzione
della  carica  o della funzione, fino alla cessazione delle medesime:
il  Presidente  della  Repubblica, salvo quanto previsto dall'art. 90
della  Costituzione,  il  Presidente  del Senato della Repubblica, il
Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei
ministri,  salvo  quanto previsto dall'art. 96 della Costituzione, il
Presidente della Corte costituzionale.
        2.  -  Dalla  data  di entrata in vigore della presente legge
sono  sospesi,  nei  confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo
quanto  previsto  dagli  artt. 90 e 96 della Costituzione, i processi
penali  in  corso  in  ogni  fase, stato o grado, per qualsiasi reato
anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della
funzione, fino alla cessazione delle medesime.
        3. - Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le
disposizioni dell'art. 159 del codice penale"?».
    Il  quesito  e'  stato  ammesso  senza alcuna modificazione ed il
referendum  e'  stato  denominato  «Alte  cariche  dello  Stato - non
sottoposizione a processi penali e sospensione dei processi penali in
corso   fino  alla  cessazione  delle  cariche  o  delle  funzioni  -
abrogazione».
    2. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale,
il  Presidente  di  questa  Corte ha fissato, per la deliberazione in
camera  di  consiglio  sull'ammissibilita'  del  referendum,  la data
dell'8 gennaio  2004,  dandone  comunicazione  ai  presentatori della
richiesta  e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  a norma
dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.
    3.  -  I  promotori del referendum si sono costituiti depositando
memoria   illustrativa,  e  concludendo  per  l'ammissibilita'  della
richiesta referendaria.
    A  loro  avviso, il quesito rispetta i limiti di cui all'art. 75,
secondo  comma,  Cost., non riguardando leggi in materia tributaria e
di  bilancio,  di  amnistia e di indulto, ne' leggi di autorizzazione
alla  ratifica  di  trattati  internazionali,  ovvero  leggi a queste
strettamente  collegate  quanto  ad  ambito  di operativita'. D'altro
canto,  le  disposizioni  in  oggetto non sono contenute in una legge
qualificabile  come  «costituzionalmente  vincolata»  o  «a contenuto
costituzionalmente  vincolato».  Infine,  sussistono  i  requisiti di
chiarezza, univocita' e omogeneita' del quesito.

                       Considerato in diritto

    1.  -  La  Corte  e'  chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilita'
della  richiesta  di referendum abrogativo dell'art. 1 della legge 20
giugno 2003,   n. 140,   recante   «Disposizioni   per   l'attuazione
dell'art. 68 della Costituzione nonche' in materia di processi penali
nei confronti delle alte cariche dello Stato».
    La  norma  dispone nel comma 1 che il Presidente della Repubblica
(salvo   quanto   previsto   dall'art. 90   della  Costituzione),  il
Presidente  del  Senato  della Repubblica, il Presidente della Camera
dei  deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri (salvo quanto
previsto dall'art. 96 della Costituzione) e il Presidente della Corte
costituzionale  non  possono essere sottoposti a processi penali, per
qualsiasi  reato  anche  riguardante  fatti  antecedenti l'assunzione
della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.
    Il  comma 2  stabilisce che dalla data di entrata in vigore della
legge  sono  sospesi,  nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e
salvo  quanto  previsto  dagli  artt. 90  e  96 della Costituzione, i
processi  penali  in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi
reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o
della funzione, fino alla cessazione delle medesime.
    Infine  il  comma 3  - con norma palesemente accessoria - prevede
che  nelle  ipotesi  di  cui  ai  commi  precedenti  si  applicano le
disposizioni  dell'art. 159 del codice penale, in tema di sospensione
del decorso dei termini di prescrizione.
    2.  -  La  richiesta  referendaria  - dichiarata conforme a legge
dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di
cassazione - e' ammissibile.
    2.1.  - La disposizione oggetto del quesito, con riguardo a tutte
le  norme che contiene, e' estranea alle leggi per le quali l'art. 75
della  Costituzione  preclude  il  ricorso  al  referendum abrogativo
(leggi in materia tributaria e di bilancio, di amnistia e indulto, di
autorizzazione  alla  ratifica  di trattati internazionali), ne' puo'
considerarsi  in  alcun  modo collegata all'ambito di operativita' di
tali leggi.
    2.2.  -  La  domanda  referendaria presenta inoltre gli ulteriori
requisiti  che,  secondo  la  giurisprudenza di questa Corte, debbono
ricorrere ai fini del positivo esito del giudizio di ammissibilita'.
    Da  un  lato  infatti essa non riguarda leggi costituzionali o di
revisione  costituzionale;  ne'  leggi a contenuto costituzionalmente
vincolato o costituzionalmente necessarie.
    E   dall'altro   presenta  i  caratteri  dell'omogeneita',  della
chiarezza e dell'univocita'.
    Sotto  il primo profilo, la domanda e' espressione di una matrice
razionalmente  unitaria,  percepibile come tale dal votante, al quale
propone  un'alternativa  netta tra l'espulsione dall'ordinamento e il
mantenimento  in  esso  del trattamento differenziato riservato dalla
norma  ai  titolari delle cinque alte cariche o funzioni, con la loro
non sottoponibilita' a processi penali per i reati nella stessa norma
indicati.
    Quanto  ai  requisiti  della  chiarezza  e univocita', il quesito
riguarda  un  solo articolo di legge, nel quale si esaurisce l'intera
disciplina  della  materia,  e quindi si presenta come completo e del
tutto coincidente con il ricordato intento referendario.
    3.  -  Peraltro  questa  Corte,  con  sentenza n. 24 del 2004, ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  della norma oggetto del
quesito.
    La   competenza   a   valutare,  alla  luce  dell'art. 136  della
Costituzione,   gli   effetti  del  sopravvenire  di  tale  pronunzia
all'ordinanza   con   cui   l'Ufficio   centrale   ha  dichiarato  la
legittimita' del quesito referendario, non appartiene a questa Corte,
essendo  estranea  all'oggetto  del  giudizio affidatole dall'art. 75
della    Costituzione,    come   individuato   dalla   giurisprudenza
costituzionale (v. sentenza n. 251 del 1975).