LA CORTE DI APPELLO Nella causa promossa da: ASL n. 2 del Savonese, con sede in Savona, in persona del direttore generale, avv. Ubaldo Fracassi, elettivamente domiciliato in Genova, corso A. Podesta' 5B/1, nello studio dell'avv. Luigi Fante che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giulio Berio del Foro di Savona in forza di procura in calce all'atto di appello nella causa n. 102/2001, nonche' in calce alla comparsa di costituzione e risposta e di appello incidentale del 5-13 luglio 2001 nella causa n. 435/2001, appellante ed appellata nonche' appellante incidentale; Contro: Astengo Bruno, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Germano ed Elena Nasuti del Foro di Savona, nonche' dall'avv. Federico Larocca, sia congiuntamente che disgiuntamente, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Federico Larocca, in Genova, via S. Lorenzo n. 15/10 come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta nella causa n. 102/2001 e dell'atto di appello nella causa n. 435/2001, appellato ed appellante incidentale nonche' appellante; T. I. e B. A. M., in proprio e nella qualita' di esercenti la patria potesta' sul minore T. M., come da procura a margine delle comparse di costituzione e risposta delle due cause riunite, appellati; Regione Liguria, in persona del Presidente Sandro Biasotti, autorizzato con delibera di giunta regionale n. 445 del 20 aprile 2001 e n. 547 del 18 maggio 2001, rappresentata e difesa dagli avv. Michela Sommariva e Barbara Baroli come da procure a margine delle comparse di costituzione e risposta delle due cause riunite, appellata; Ha pronunciato la seguente ordinanza. La Corte, esaminati atti e documenti di causa, P r e m e s s o Che con atto di citazione notificato il 9 ed il 22 dicembre 1993 T. I. e B.A.M., sia in proprio che quali genitori esercenti la patria potesta' sul minore M. T., convenivano in giudizio avanti al tribunale di Savona il dott. Bruno Astengo e la ASL n. 2 del Savonese per sentirli condannare in solido al pagamento di lire 1.200.000.000 nella qualita' e di lire 300.000.000 per ciascuno di essi in proprio o di altra somma emergenda, oltre accessori, per i danni subiti il 17 settembre 1991, all'atto della nascita del piccolo M. a causa dell'operato dell'equipe di sanitari diretta dal dott. Astengo durante il decorso del parto; Che, infatti, il minore M. riporto' allora ed e' tuttora sofferente di una tetraparesi spastico-distonica di grave rilevanza con lieve prevalenza per l'emilato destro; Che tanto la ASL n. 2 del Savonese (all'epoca dei fatti Usl 7 del Savonese) quanto il dott. Astengo si costituivano con separate comparse chiedendo il rigetto della domanda attrice; Che erano espletate le prove testimoniali e di interrogatorio formale dell'Astengo nonche' due consulenze medico-legali che determinavano la prima l'invalidita' al 100% del minore e la seconda le modalita' delle condotte della struttura ospedaliera e del dott. Astengo nell'accaduto; Che, intanto, con atto di chiamata in causa notificato il 15 aprile 1996 alla Regione Liguria, la ASL n. 2 del Savonese chiedeva dichiararsi, in subordine rispetto al rigetto della domanda attrice, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle pretese dei T. e della B., essendo invece legittimata, ex art. 6 legge n. 726/1994 e 47 comma 6 legge regionale Liguria n. 10/1995 nonche' 2 decreto-legge 28 agosto 1995 n. 362, la Regione Liguria; Che la Regione Liguria si costituiva eccependo la illegittimita' costituzionale dell'art. 6 primo comma ultima parte, cosi' come interpretato dalla ASL n. 2, e, comunque, l'inammissibilita' e l'infondatezza delle richieste della predetta ASL; Che con sentenza n. 1526 del 13 novembre - 5 dicembre 2000 il Tribunale di Savona sezione stralcio in persona del G.O.A. dott. Giovanna Benazzoli riconosceva la responsabilita' concorrente sia del dott. Astengo che della struttura dell'ospedale S. Paolo di Savona per l'accaduto e condannava pertanto in solido il predetto Astengo nonche' la ASL n. 2 del Savonese e, per quanto di ragione, anche la Regione Liguria al risarcimento dei danni determinati in lire 1.200.000.000 per il minore T. ed in lire 300.000.000 per ciascuno dei genitori, oltre agli interessi sulla somma rivalutata dalla data della domanda giudiziale (10 dicembre 1993) al saldo; Che l'Astengo e l'ASL n. 2 erano inoltre condannati al pagamento delle spese di causa in favore degli attori; Che avverso alla sopra indicata sentenza interponeva appello avanti a questa Corte, con atto notificato il 25 gennaio 2001, la ASL n. 2 del Savonese lamentando il difetto di motivazione del primo giudice sulla interposta eccezione di difetto di legittimazione passiva, l'inesistenza di una specifica responsabilita' dell'organizzazione ospedaliera per l'accaduto, determinato dalla condotta dell'Astengo, nonche' l'erronea liquidazione del danno al minore e l'illegittimita' dell'intervenuto riconoscimento di un danno morale ai genitori, oltre all'inesatto conteggio di rivalutazione ed interessi sulla somma liquidata; Che, pertanto, la ASL n. 2 del Savonese concludeva, previa sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, in via pregiudiziale per la dichiarazione del proprio difetto di legittimazione passiva, previa occorrendo rimessione degli atti alla Corte costituzionale con riferimento agli artt. 1 e 2 della l.r. Liguria 24 marzo 2000, n. 27, che finisce per attribuire appunto alla ASL n. 2 la predetta legittimazione; Che, nel merito, la ASL n. 2 chiedeva dichiararsi l'esclusiva o, comunque, preponderante responsabilita' dell'Astengo per l'evento dannoso verificatosi, determinandone in tal caso la percentuale; Che, inoltre, era richiesto di rideterminare il quantum dovuto alla luce delle contestazioni sopra indicate, nonche' condannarsi al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio in proprio favore; Che con separato atto di appello impugnava la sentenza del Tribunale di Savona avanti a questa Corte anche l'Astengo, con atto notificato l'11 ed il 12 aprile 2001, chiedendo a sua volta di essere assolto dalle domande attrici od, in subordine, di graduare le colpe attribuendo la principale responsabilita' alla ASL n. 2, riducendo gli importi liquidati ed escludendo per il minore e/o per i genitori i danni morali; Che, inoltre, l'Astengo chiedeva provvedersi ad una corretta liquidazione della rivalutazione e degli interessi attribuiti agli attori, nonche' di dichiarare nei rapporti interni con l'ASL n. 2 e/o la Regione l'obbligo di queste ultime al totale pagamento senza diritto di rivalsa nei suoi confronti, vinte le spese dei due gradi del giudizio o, in subordine, dell'appello previa riduzione di quelle liquidate in primo grado; Che anche l'Astengo chiedeva sospendersi la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado; Che in entrambi i separati giudizi si costituivano T., in proprio e nella qualita', insistendo per il rigetto degli appelli proposti, vinte le spese di appello e rimettendosi a giustizia sull'eccezione di incostituzionalita' della ASL n. 2; Che l'Astengo si costituiva nel giudizio introdotto dalla ASL n. 2 chiedendo la riunione delle due cause di appello ed insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione gia' autonomamente proposta, vinte le spese; Che in entrambi i giudizi si costituiva la Regione Liguria chiedendo il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti proposta ed eccependo la novita' della domanda dell'Astengo diretta a regolare i cosiddetti rapporti interni, vinte le spese; Che, infine, la ASL n. 2 si costituiva nel giudizio introdotto dall'Astengo ribadendo le richieste formulate nel proprio atto di appello e concludeva altresi' per la dichiarazione di inammissibilita' dell'appello dell'Astengo con riferimento alle domande di quest'ultimo in ordine ai rapporti interni, vinte le spese; Che con ordinanza del 19-27 luglio 2001 il C.I. disponeva la riunione dei giudizi e limitava all'importo onnicomprensivo di lire 600.000.000 da attribuirsi ai genitori nella qualita', l'esecutivita' della sentenza impugnata, stabilendo la solidarieta' in proposito della ASL n. 2 del Savonese e della Regione Liguria, nonche' nei limiti di lire 200.000.000 anche del dott. Astengo; Che la ASL n. 2 chiedeva riconoscersi l'avvenuto versamento in favore dei T., nella qualita', dell'importo di 600.000.000 e condannare chi di dovere in toto o pro quota nella forma meglio vista alla restituzione; Che le parti precisavano all'udienza del 25 ottobre 2001 le conclusioni come in seguito trascritte ed all'udienza collegiale del 26 settembre 2002 la causa era infine ritenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni. Per la ASL n. 2 del Savonese. Piaccia alla Corte ecc.ma, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza appellata: 1) dichiarare la mancanza di legittimazione passiva della ASL n. 2 del Savonese in ordine alla domanda degli attori previa occorrendo rimessione degli atti alla Corte costituzionale; 2) affermare nel merito la responsabilita' esclusiva del dott. Bruno Astengo nell'evento di cui trattasi ed assolvere la concludente da ogni avversa domanda o, quanto meno, in via subordinata, dichiarare la colpa preponderante di costui, quantificandone percentualmente l'entita'; 3) dato atto che la ASL n. 2 del Savonese, giusta ordinanza 19 luglio 2001 di codesta ecc.ma Corte, ha versato ai sigg. T. e B. lire 600.000.000, condannare alla restituzione di detta somma di controparti in via alternativa, solidale o meglio vista nella sua interezza o nella quota da stabilirsi; 4) dichiarare l'erroneita' della liquidazione effettuata dal tribunale di Savona a favore dei sigg. T. e B., in proprio e nella qualita', sia sotto il profilo del danno morale, sia sotto quello del cumulo della rivalutazione e degli interessi sul capitale rivalutato; 5) dichiarare inammissibile il motivo esposto sub G dell'atto di appello del dott. Astengo in forza dell'art. 345 c.p.c. e respingere comunque nel merito l'impugnazione in quanto infondata; 6) con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri fiscali e previdenziali. Per l'Astengo. Piaccia alla Corte d'Appello ecc.ma, reiectis contrariis: in via principale: A) in completa riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Savona, sezione stralcio, mandare assolto da ogni domanda il convenuto conchiudente dott. Bruno Astengo, per essere le stesso esente da ogni responsabilita'; B) vinte le spese dei due gradi di giudizio; in via subordinata: C) graduare l'eventuale colpa del dott. Bruno Astengo con le colpe della ASL n. 2, attribuendo la responsabilita', in misura largamente prevalente alla ASL n. 2; D) ridurre i danni a favore del minore secondo i criteri generalmente in oggi applicati nel risarcimento del danno da fatto illecito, secondo quanto evidenziato in narrativa. Escludere per il minore i danni morali; E) ove la Corte non ritenga di escludere i danni morali per i genitori, ridurli nella media della misura prevista dai criteri generalmente applicati in Liguria per i danni morali per i genitori superstiti per la morte di un figlio unico, convivente, non coniugato; F) disciplinare la rivalutazione monetaria e gli interessi legali come indicato dalla giurisprudenza corrente e cioe' se sono applicate le tabelle attualizzate escludere ulteriore rivalutazione. Ammettere interessi solo dalla liquidazione del danno; evitare in ogni caso duplicazione di interessi e rivalutazione se il danno e' liquidato con riferimento ad una data anteriore alla decisione della sentenza; in via subordinata: G) nei rapporti interni dott. Bruno Astengo/ASL n. 2 e/o Regione, dichiarare che l'intera responsabilita' finanziaria del risarcimento del danno incombe sull'ASL n. 2 e/o sulla Regione, con esclusione di ogni diritto di rivalsa sul dott. Bruno Astengo essendo piena (nei rapporti interni) la responsabilita' dell'ASL n. 2 e/o della Regione; H) vinte le spese del presente grado di giudizio. Ridurre le spese liquidate in primo grado a favore degli attori. I) in ordine alla rimessione alla Corte costituzionale della questione dell'Ente tenuto al pagamento, il conchiudente si rimette a saviezza. Per il T. e la B. in proprio e nella qualita'. Piaccia alla ecc.ma Corte d'Appello, reiectis contrariis: 1) rigettare gli appelli proposti dalla ASL n. 2 del Savonese e dal dott. Bruno Astengo e conseguentemente confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1526 emessa dal tribunale di Savona in data 13 novembre5 dicembre 2000; 2) con vittoria di spese di giudizio di secondo grado comprensive di spese generali 10%, IVA e c.p.a, come per legge. Per la Regione Liguria. Nella causa n. 102/2001, introdotta dalla ASL n. 2: si chiede che la Corte ecc.ma voglia respingere ogni e qualsiasi domanda proposta nei confronti della Regione Liguria. Vinte le spese e competenze di giudizio. Nella causa n. 435/2001 introdotta dal dott. Astengo: si chiede che la Corte ecc.ma voglia respingere ogni e qualsiasi domanda proposta nei confronti della Regione Liguria siccome inammissibile o, in subordine, infondata. Vinte le spese e competenze di giudizio. O s s e r v a t o Che l'appellante ASL n. 2 del Savonese ha impugnato la decisione del tribunale sostenendo preliminarmente il difetto di motivazione del primo giudice in ordine all'eccepita inesistenza della sua legittimazione passiva rispetto alle domande di risarcimento proposte da T. I. e da B.A.M. in proprio e nella qualita' di genitori esercenti la patria potesta' sul minore T.M.; Che, dunque, l'appellante ha chiesto dichiararsi la legittimazione passiva della Regione Liguria in sua vece ed ha rilevato come la contraria conclusione desumibile dal disposto della legge Regione Liguria 24 marzo 2000 n. 26 sia soggetta a sindacato di costituzionalita' per l'evidente contrasto dei suoi artt. 1 e 2 con quanto stabilito dagli artt. 3-24-111 e 117, nella versione modificata dalla legge 18 ottobre 2001 n. 3, della Costituzione; Che, ora, nessuno degli appellanti in causa (ASL n. 2 ed Astengo) contesta il diritto quanto meno del minore T. M. al risarcimento per un illecito commesso prima del 31 dicembre 1994 e neppure che il chiaro disposto dell'art. 2 della legge Regione Liguria 24 marzo 2000 n. 26 assegni alla ASL in modo inequivoco la legittimazione passiva per queste controversie, sebbene pendenti, per cui la questione di costituzionalita' sollevata dalla predetta ASL n. 2 e' certamente rilevante ai fini del decidere, avendo per oggetto una questione di legittimazione che necessariamente precede l'accertamento delle singole responsabilita' e del quantum del credito; Che d'altra parte neppure puo' sostenersi l'intervenuta risoluzione della questione di costituzionalita' per le pronunce della Corte costituzionale di cui alle ordinanze n. 351 e 352 dell'8-16 luglio 2002, ordinanze con le quali si sono dichiarate inammissibili oppure e' stata disposta la restituzione degli atti alla Corte di Appello ed al tribunale di Genova su precedenti eccezioni di incostituzionalita' dei predetti artt. 1 e 2 della legge regionale n. 26/2000, posto che in tali decisioni non vengono affrontate nel merito le questioni di costituzionalita' sollevate, rilevandosi esclusivamente la mancata considerazione in esse dell'intervenuta modifica del disposto dell'art. 117 della Costituzione a seguito della entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001 n. 3; Che, ora, questa Corte ha gia' proposto, con riferimento alle medesime norme, eccezione di incostituzionalita' con ordinanza del 29 novembre 2001 nella causa vertente tra Giordano Gaetano, in proprio e nella qualita', contro USL l Imperiese ed altri anche tenendo conto delle intervenute modifiche dell'art. 117 Cost. ed essa in oggi, in assenza di decisivi fatti nuovi e non risultando intervenuta pronunzia del giudice delle leggi, integralmente la ripropone per consentire anche alle parti del presente giudizio di offrire il loro contributo alla sua risoluzione nella sede competente; Che, cioe', la Regione Liguria con legge n. 26/2000 ha stabilito - nell'art. 1 - la cessazione alla data di entrata in vigore della legge regionale delle gestioni liquidatorie costituite ai sensi dell'art. 2 comma 14 della legge n. 549/1995, e - nell'art. 2 - che "tutti i rapporti giuridici gia' facenti capo alle unita' sanitarie locali ... operanti nella Regione Liguria, ancorche' oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto trasferiti in capo alle Aziende Unita' Sanitarie Locali ... nonche' agli Istituti ed enti sopra indicati, ai quali restano attribuite la titolarita' e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva, e il relativo esercizio da parte dei rispettivi legali rappresentanti. In ogni caso, nessun onere finanziario puo' gravare sulle Aziende, Istituti ed Enti di cui al comma 1 per eventuali situazioni debitorie ulteriori o sopravvenute"; Che, pero', con il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e' stato realizzato il riordinamento della disciplina in materia sanitaria, con la soppressione delle unita' sanitarie locali, aventi natura di enti strumentali delle Regioni, dotati di personalita' giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (art. 3 del decreto); Che la legge 23 dicembre 1994 n. 724 ha disposto - nell'art. 6 comma 1 - che "in nessun caso e' consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ne' direttamente ne' indirettamente, i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unita' sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime"; Che tale norma ha resistito al giudizio di costituzionalita', avendo la Corte costituzionale con sentenza n. 416/1995 dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 6 comma 1, sollevata dalla Regione Sicilia, anche sotto il profilo che esso impone alla Regione di provvedere ai disavanzi di gestione; Che la legge 28 dicembre 1995 n. 549 ha disposto nell'art. 2 comma 14 che "per l'accertamento della situazione debitoria delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unita' sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unita' sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'art. 6 comma 1 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, sono trasformate in gestioni liquidatorie"; Che queste norme sono state interpretate dalla Cassazione nel senso che, a seguito della soppressione delle unita' sanitarie locali, avvenuta col decreto legislativo n. 502/1992, e per effetto dell'art. 2 comma 1 della legge n. 724/1994 e dell'art. 2 comma 14 legge n. 549/1995, si e' verificata una successione ex lege a titolo particolare delle Regioni nei rapporti di debito e credito gia' facenti capo alle unita' sanitarie locali; Che trattasi di orientamento inaugurato dalle sentenze nn. 7479/1996 e 9804/1996, confermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 7482/1997, seguito dalle sezioni semplici e nuovamente ribadito dalle sezioni unite con sentenze n. 12712/1998 e 2032/2000, con la precisazione che il descritto quadro normativo non risulta modificato dal successivo provvedimento normativo di cui al decreto legge n. 630/1996 convertito in legge n. 21/1997), ancora infine confermato tra le altre, con sentenza n. 4640 del 2 aprile 2002; Che il predetto provvedimento e' stato del resto adottato al fine di provvedere al finanziamento dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1994 e si e' limitato a porre tale disavanzo a carico dello Stato sino all'importo di lire 5.000 miliardi, ed a costituire, per il residuo, una provvista a beneficio delle Regioni (Cass. 4 luglio 1998 n. 6549); Che, infatti, l'art. 1 del decreto-legge n. 630/1996 (convertito in legge n. 21/1997) dispone che "per il parziale finanziamento dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto il 31 dicembre 1999, il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui, fino all'importo di lire 5.000 miliardi, con onere a totale carico dello Stato. La Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono al finanziamento dei loro disavanzi ai sensi dell'art. 34 commi 3 e 5 della legge 23 dicembre 1994 n. 724"; Che il comma 2 dell'art. 1 specifica che "le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, anche di nuova istituzione, per il suggerimento alle regioni secondo le modalita' indicate nel presente articolo"; Che il dato normativo quale risulta dalla breve ricognizione legislativa e giurisprudenziale anzidetta (successione delle Regioni nei debiti pregressi delle Unita' sanitarie locali si puo', quindi, considerare pacifico, nel senso che, in base ad esso, si e' verificata una successione ex lege a titolo particolare delle Regioni nei rapporti di debito e credito gia' facenti capo alle soppresse Unita' sanitarie locali e, inoltre, nel senso che, in nessun caso, possono gravare sulle "nuove" Aziende unita' sanitarie locali le passivita' pregresse; Che, in questo contesto, la legge regionale n. 26/2000, negli artt. 1 e 2 su indicati, ha inciso profondamente sul principio sancito dalla normativa nazionale, quale interpretato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, dato che ha caricato le AUSL proprio dei debiti contratti dalle vecchie USL, trasferendo alle stesse (dal punto di vista sia sostanziale che processuale: "restano attribuite la titolarita' e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva...") gli oneri che, invece, dovevano gravare sulle regioni; Con essa pero' puo' ritenersi in primo luogo violato il principio di cui all'art. 3 della Costituzione, poiche' in una obbligazione di diritto comune viene sostituito d'imperio il soggetto debitore, ad opera proprio del soggetto obbligato, senza che a tale sostituzione abbia fatto o avrebbe potuto fare seguito il consenso di una parte creditrice indeterminata, in quanto costituita da tutti i creditori delle vecchie USL; Che cioe' la legge regionale altera l'eguaglianza delle parti sia nella sostanza obbligatoria che nel processo, poiche' sottrae un soggetto tenuto ad una prestazione alla obbligazione per la quale era astretto per diritto comune, di fatto istituendo una forma di liberazione del debitore diversa dall'adempimento, non prevista dalla disciplina civilistica; Che, inoltre, risulta violato l'art. 24 della Costituzione, qui notandosi che il diritto alla difesa affermato da tale disposizione e' stato considerato dalla giurisprudenza una concretizzazione del principio di eguaglianza, essendo vietata al legislatore l'introduzione di discriminazioni irragionevoli d'ordine soggettivo nella disciplina positiva dell'accesso alla giustizia; Che, in particolare, l'effettiva eguaglianza delle parti nel processo, specie nel campo dei rapporti con la p.a., non puo' essere violata con l'istituzione di privilegi tecnico-processuali, attribuiti senza plausibili giustificazioni alla parte pubblica, oppure mediante agevolazioni irragionevoli, talvolta riservate all'azione giudiziaria dello Stato, oppure ancora mediante disparita' di trattamento processuale dei mezzi di tutela a disposizione dei cittadini nei confronti degli enti pubblici; Che, inoltre, la necessita' di una parita' formale delle parti nel processo presuppone un rapporto di proporzione tra poteri di azione e difesa, cosi' che ad entrambe le parti in giudizio siano riconosciute identiche possibilita' tecnico-processuali di far valere i propri diritti e di condizionare in loro favore il convincimento del giudice; Che, ora, la normativa regionale in esame non pare rispettosa di tale principio, perche' (anche nel caso di liti gia' iniziate e, quindi, in una fase processuale dinamica in cui le parti si aspettano e pretendono l'eguaglianza degli strumenti processuali a propria disposizione) la Regione addirittura sottrae se stessa alla soggettivita' passiva derivante da un rapporto obbligatorio e quindi, alla soggettivita' processuale (legittimazione passiva) alla quale era ed e' tenuta come parte sostanziale del rapporto obbligatorio; Che pare violato anche l'art. 111 della Costituzione (quale modificato dalla legge 23 novembre 1999 n. 2 sul c.d. giusto processo per il quale "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti" e soprattutto, per quanto qui interessa, "... in condizioni di parita'"; Che della sussistenza di tale ultima condizione e' piu' che lecito dubitare per gli stessi motivi indicati in relazione alla prospettata violazione dell'art. 24 della Costituzione; Che, infine, la predetta normativa regionale puo' ritenersi in contrasto con l'art. 117 della Costituzione per il quale la Regione puo' emanare norme legislative nelle materie di legislazione concorrente, quale e' la tutela della salute, "salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato"; Che, infatti, la giurisprudenza costituzionale, gia' in presenza della precedente versione dell'art. 117 Cost., conforme all'attuale sul punto, ha ritenuto che i principi fondamentali possano desumersi direttamente o da norme costituzionali o da obblighi internazionalmente assunti o dalla legislazione statuale ordinaria, se questa sia espressione di riforme di carattere generale, coinvolgenti l'intera collettivita' nazionale (le c.d. grandi riforme); Che, in sostanza, con la legislazione nazionale sopra ricordata (in particolare, attraverso la soppressione delle vecchie Unita' sanitarie locali e l'istituzione delle nuove aziende unita' sanitarie locali lo Stato ha inteso affrontare la grande riforma del Servizio sanitario nazionale (Cass. 2032/00), stabilendo espressamente che i nuovi organismi fossero liberi da passivita' che ne potessero frenare od ostacolare l'attivita'; Che, invece, con la legge n. 26/2000 la Regione Liguria ha onerato le nuove Aziende proprio di quelle passivita' pregresse che il legislatore nazionale aveva inteso attribuire alle Regioni medesime; Che la Corte costituzionale, nel vigore del precedente disposto dell'art. 117, si e' poi effettivamente espressa per la costituzionalita' di una legge della Regione Basilicata in materia con sentenza n. 89/2000, ma solo perche' essa, in ordine ai pregressi rapporti di debito e credito delle soppresse USL, aveva introdotto meccanismi particolari di gestioni distinte e contabilita' separate, tali da consentire ad uno stesso soggetto che subentrava nella loro posizione giuridica (ossia le neoistituite AUSL di evitare ogni confusione tra le diverse masse patrimoniali, cosi' da tutelare i creditori e al tempo stesso da escludere ogni responsabilita' delle Aziende in ordine ai debiti delle vecchie USL; Che, al contrario, il meccanismo previsto dalla legge n. 26/2000 non sembra rispondere a queste caratteristiche, perche' essa prevede stanziamenti di fondi a favore delle Aziende (art. 3) e dispone (art. 2 comma 2) che in ogni caso, nessun onere puo' gravare sulle Aziende per eventuali situazioni debitorie ulteriori o sopravvenute; Che infatti, la circostanza che nessun onere finanziario possa gravare sulle Aziende "per eventuali situazioni debitorie ulteriori o sopravvenute" non esclude che, senza distinzioni, data l'ampiezza della previsione normativa, "tutti i rapporti giuridici gia' facenti capo alle Unita' sanitarie locali ... ancorche' oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, s'intendono di diritto trasferiti" alle Aziende; Che, ora, a prescindere dall'atteggiamento in concreto assunto nel caso in questione dalla Regione Liguria, sulla base tra l'altro di una sentenza di primo grado che comunque la condannava per quanto di ragione, se anche i rapporti giuridici di carattere risarcitorio ancora sub iudice come quello in esame (in cui cioe' l'accertamento di pretese anche a titolo extracontrattuale verso le vecchie e' ancora in corso, sono cosi trasferiti alle AUSL, e' pero' fortemente in dubbio che essi integrino invece le "eventuali situazioni debitorie ulteriori e sopravvenute" per le quali e' escluso ogni onere delle AUSL medesime; Che per situazioni debitorie non "ulteriori o sopravvenute" poi, nonostante le buone notizie sull'esito della liquidazione fornite dalla Regione Liguria nelle sue difese, resta il fatto che il limite di cui all'art. 2.2. non esiste; Che inoltre, il finanziamento regionale, anche a volerlo ritenere adeguato, comunque non esclude che le Aziende debbano ora rispondere con tutto il proprio patrimonio in relazione alla titolarita' passiva dei rapporti ad essa trasferiti di diritto, senza che sia stato predisposto un meccanismo atto ad evitare una confusione di masse patrimoniali (il che tra l'altro ben puo' giustificare il persistere delle difese della AUSL in punto legittimazione anche in appello; Che le modifiche apportate recentemente all'art. 117 della Costituzione non mutano sostanzialmente il quadro esistente in precedenza, solo che si consideri, secondo quanto gia' esposto, come la materia della salute resti oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, alle quali spetta la potesta' legislativa al riguardo, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato; Che, pertanto, come gia' accennato, il principio secondo cui le aziende unita' sanitarie locali non rispondono dei preesistenti debiti delle vecchie USL ha carattere di imperativita' ed inderogabilita' e, essendo contenuto in una delle cosiddette grandi riforme, vincola anche la legislazione regionale (vedi Cass. 2032/00); Che, del resto, anche Corte costituzionale n. 89/2000 ha osservato che la disposizione di cui all'art. 6 comma 1 legge n. 724/1994 e' da considerare, per la finalita' perseguita, in rapporto di coessenzialita' e di necessaria integrazione con le norme-principio che connotano il settore dell'organizzazione sanitaria locale, cosi' da vincolare l'autonomia finanziaria regionale in ordine alla disciplina prevista per i debiti ed i crediti delle soppresse USL; Che, dunque, se anche in base all'art. 117 novellato la determinazione dei principi fondamentali (tra cui quello ora indicato spetta allo Stato, la potesta' legislativa delle Regioni deve essere esercitata in modo rispettoso di tali principi, la cui determinazione sarebbe altrimenti inutile; Che, pertanto, va sottoposta alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge Regione Liguria n. 26/2000 in relazione agli articoli sopra indicati, in quanto rilevante e non manifestamente infondata; Che ne consegue la sospensione del presente giudizio in attesa dell'esito di quello promosso davanti alla Corte costituzionale;