ha pronunciato la seguente
                                ORDINANZA
     nel   giudizio   di   legittimita'   costituzionale   dei   decreti
 presidenziali n. 3270 e n. 3271 del  18  dicembre  1952,  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  23  luglio  1957  dal  Tribunale  di  Locri  nel
 procedimento civile vertente tra Pellicano Pier Domenico e  la  Sezione
 speciale  per  la  riforma  fondiaria  dell'Opera per la valorizzazione
 della Sila, iscritta al n. 90 del Registro ordinanze 1957 e  pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 30 novembre 1957.
     Udita  nell'udienza  pubblica  del 3 dicembre 1958 la relazione del
 Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;
     uditi l'avv.  Pasquale Petrolillo per il Pellicano e  il  sostituto
 avvocato  generale  dello Stato Francesco Agro' per la Sezione speciale
 per la riforma fondiaria dell'Opera per la valorizzazione della Sila.
                           Ritenuto in fatto:
     La questione di legittimita' costituzionale, che forma oggetto  del
 giudizio  promosso con ordinanza 23 luglio 1957 del Tribunale di Locri,
 e' stata  sollevata  nel  procedimento  instaurato  da  Pellicano  Pier
 Domenico  nei confronti della Sezione speciale per la riforma fondiaria
 dell'Opera per la valorizzazione della Sila.
     In tale procedimento il  Pellicano  ha  dedotto  la  illegittimita'
 costituzionale  dei  decreti  presidenziali  n.  3270  e n. 3271 del 18
 dicembre 1952, pubblicati nel supplemento ordinario n. 4 della Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953, con i  quali  gli
 sono stati espropriati, per un imponibile di L. 18.363,49, terreni siti
 in agro di Gioiosa e Roccella Jonica.
     La  denunciata illegittimita' costituzionale conseguirebbe, secondo
 la  difesa  del  Pellicano,  alla   violazione   dell'art.   76   della
 Costituzione in relazione agli artt. 4 e 6 della legge 21 ottobre 1950,
 n.    841.    Tra  l'altro perche' l'Ente espropriante, nell'operare il
 coacervo dei terreni, avrebbe computato ettari  30  di  seminativo  del
 fondo  "Prateria",  da epoca anteriore al 15 novembre 1949 appartenenti
 non ad esso Pellicano, ma ai di lui fratelli,  Massimo,  Carlo,  Lea  e
 Giulia.    Concludeva  chiedendo che fosse dichiarata la illegittimita'
 costituzionale dei decreti di espropriazione  sia  per  la  invalidita'
 della  legge  di  delega,  che  per  eccesso della funzione legislativa
 delegata, in quanto egli avrebbe subito l'esproprio  di  una  quota  di
 terreni (ettari da 35 a 45) eccedenti quella consentita.
     Chiedeva  inoltre  la  restituzione  dei  terreni  espropriati e la
 condanna della Sezione O.V.S. ai danni.
     L'ordinanza del Tribunale di Locri non ha preso in esame l'eccepita
 invalidita' della  legge  di  delegazione  perche'  "non  dimostrata  e
 neppure   discussa".   Relativamente   poi   ai   dedotti   motivi   di
 illegittimita' costituzionale ha ritenuto non manifestamente  infondato
 soltanto il motivo riguardante la violazione dell'art. 4 della legge n.
 841 in quanto, secondo il Pellicano, la Sezione O.V.S. avrebbe "incluso
 nel  coacervo  fondiario  eseguito per la determinazione delle quote di
 scorporo ettari 30 di terreni del fondo Prateria, non  appartenenti  ad
 esso  Pellicano,  come  risulta  dall'atto  Pellizzieri  del 4 febbraio
 1949".
     "La Sezione convenuta - continua l'ordinanza -  non  contesta  tale
 circostanza, che non riguarda l'estensione catastale, ma la consistenza
 dei  terreni  espropriandi alla data del 15 novembre 1949.  La ipotesi,
 quindi,  di  un  eccesso  nell'esercizio  della  funzione   legislativa
 delegata non puo' ritenersi a priori infondata".
     Il   Tribunale   di   Locri,   ritenendo   che  tale  questione  di
 illegittimita'  costituzionale  influisse   sulla   definizione   della
 controversia  sottoposta  al  suo  esame, ha sospeso di pronunziare nel
 merito, ordinando la rimessione  degli  atti  a  questa  Corte  per  la
 decisione di sua competenza.
     L'ordinanza,  notificata  alle  parti e al Presidente del Consiglio
 dei Ministri, comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e  del
 Senato,  e'  stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 296 del 30 novembre 1957.
     Ritualmente si sono costituiti in giudizio mediante deposito  delle
 deduzioni,  sia  il  Pellicano  che  la Sezione speciale per la riforma
 fondiaria dell'Opera per la volorizzazione della Sila.
     Il primo, rappresentato in virtu' di procura speciale  (atto  notar
 Bellino  di  Roma  18 dicembre 1957) dall'avv.  Pasquale Petrolillo con
 studio in Roma, via Reno,  22  (deduzioni  depositate  il  20  dicembre
 1957).      La   seconda   rappresentata  e  difesa,  come  per  legge,
 dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la  medesima  domiciliata
 in  Roma, via dei Portoghesi n. 12 (deduzioni depositate il 14 novembre
 1957).
     La difesa del Pellicano si limita a chiedere che la Corte "pronunci
 la    illegittimita'    costituzionale     sollevata     dall'autorita'
 giurisdizionale con le conseguenze di legge".
     La difesa della Sezione speciale premette che il Tribunale di Locri
 circoscrive  la questione relativa alla legittimita' costituzionale dei
 decreti di espropriazione, per cui e' controversia, al punto di  essere
 stati  inclusi  nel  coacervo  fondiario ettari 30 di terreno del fondo
 "Prateria"   non   appartenenti   all'espropriando   Pellicano,    come
 risulterebbe  dal rogito Pellizzieri 4 febbraio 1949, determinandosi in
 tal guisa un errore per eccesso nella quota da scorporare (art. 4 legge
 21 ottobre 1950, n.  841).  Secondo l'Avvocatura siffatta  impostazione
 supporrebbe che il Tribunale, prima di inviare gli atti a questa Corte,
 avesse  preso  visione  del  rogito  Pellizzieri  ed  avesse risolta la
 questione relativa alla non appartenenza dei ripetuti trenta ettari  al
 proprietario espropriando.
     Ma il Tribunale nulla avrebbe deciso su questo punto ed emanando in
 limine  l'ordinanza  sovra trascritta, avrebbe richiesto a questa Corte
 una pronuncia di  carattere  meramente  ipotetico;  cioe'  cosa  potra'
 accadere  quoad  legitimitatem  actus, se sara' accertato non essere il
 Pellicano titolare dei trenta ettari in  questione,  quanto  meno  agli
 effetti dell'applicazione delle leggi di riforma fondiaria.
     E  cio',  in  violazione dell'art. 23 cpv.  legge 11 marzo 1953, n.
 87.
     Pertanto, prosegue l'Avvocatura, la divisione non riguarderebbe  il
 fondo  "Prateria",  tutt'al  piu'  conterrebbe un annuncio della futura
 divisione di quell'immobile rustico, e dei criteri che saranno seguiti,
 quando tale divisione avra' luogo.  Cio' posto: o il Tribunale non ebbe
 presenti i dati  di  fatto:  o  il  Tribunale,  pur  avendo  tenuto  in
 considerazione  il rogito del 1949, ne riservo' l'esame circa il valore
 e la portata giuridica ad un momento successivo  alla  pronuncia  della
 Corte costituzionale.
     E   conclude   chiedendo   che   "la   questione   di  legittimita'
 costituzionale sollevata nell'ordinanza  del  Tribunale  di  Locri  sia
 dichiarata inammissibile o quanto meno infondata".
     Nel  termine  prescritto,  il  Pellicano  ha  presentato  una breve
 memoria illustrativa.
     In essa si afferma che il Tribunale di  Locri,  con  l'ordinanza  3
 agosto  1957,  ha  opportunamente  valutato,  ponendolo  a  base  della
 prevista  incostituzionalita'  dei   decreti   di   esproprio,   l'atto
 Pellizzieri    del    4    febbraio   1949,   deducendo   "in   maniera
 incontrovertibile che i 30  ettari  di  terreno  inclusi  nel  coacervo
 fondiario     impegnato     dall'espropriazione     non    appartengono
 all'espropriando Pellicano".
     Si sostiene inoltre che le clausole trascritte nel cennato atto per
 quanto attiene al fondo o bosco "Prateria", "hanno uno spiccato  tenore
 obbligatorio  tra  le  parti  le quali hanno inteso disporre in maniera
 tassativa e categorica e  non  ipotetica  ed  eventualistica  dei  beni
 indicati".
     Si  conclude  insistendo  nel  richiedere  che la Corte pronunci la
 illegittimita' costituzionale anche pro parte dei decreti  nn.  3270  e
 3271 del 18 dicembre 1952 del Presidente della Repubblica.
     Nell'udienza   del  3  dicembre  1958  la  difesa  delle  parti  ha
 illustrato le rispettive deduzioni.
                         Considerato in diritto:
     La Corte e' chiamata a decidere se i decreti presidenziali nn. 3270
 e 3271 del 18 dicembre 1952 abbiano violato l'articolo 4 della legge di
 delegazione 21 ottobre 1950, n. 841, per  avere  erroneamente  incluso,
 nel  coacervo  fondiario, ettari trenta di terreno del fondo "Prateria"
 non appartenente all'espropriando Pier Domenico  Pellicano,  incorrendo
 in tal modo in un eccesso nella quota da espropriare.
     La  data  del 15 novembre 1949 costituisce, nel sistema delle leggi
 di trasformazione agraria e fondiaria (legge 12 maggio  1950,  n.  230;
 legge  21 ottobre 1950, n. 841), un termine costante di riferimento per
 l'individuazione del titolare delle proprieta'  soggette  ad  esproprio
 (sent. n. 67 del 14 maggio 1957; sent. n. 82 del 16 maggio 1957).
     Cio'  posto,  per  stabilire  la  consistenza  patrimoniale di Pier
 Domenico Pellicano, alla data  del  15  novembre  1949,  e'  necessario
 precisare  la natura giuridica del negozio stipulato dalle parti con il
 rogito Pellizzieri del 4 febbraio nel quale tra l'altro e' detto:  "...
 i  germani  Pellicano,  per  evitare  giudizi e inutile dispendio, sono
 venuti  nella  determinazione  di dividere i beni, oggetto del presente
 atto, relativamente soltanto a quelli siti  nei  territori  di  Gioiosa
 Jonica, di Roccella Jonica, in parti eguali, rimandando a miglior tempo
 la  divisione  del  fondo o bosco "Prateria", la quale sara' effettuata
 con i criteri gia' stabiliti e concordati tra essi condividenti in base
 ai quali, dalla quota che sara' assegnata o attribuita al  condividente
 Pier  Domenico  Pellicano  dovranno  essere  detratti  trenta ettari di
 terreno  seminativo  (stagliate)  che  saranno  attribuiti  agli  altri
 condividenti nella seguente misura...".
     Circa  la  portata  di  tale  atto  vi  e'  contrasto tra le parti,
 ritenendo la difesa del Pellicano trattarsi di divisione  anteriore  al
 15  novembre 1949 per cui il fondo "Prateria" non poteva essere incluso
 nei decreti di espropriazione; affermando, invece, la difesa  dell'Ente
 Sila, che l'atto contiene un annuncio di futura divisione.
     L'ordinanza  di  rinvio  non  ha  definito  il negozio invocato dal
 Pellicano  a  base  del  denunciato  eccesso  di  delegazione,  ne'  ha
 determinato  se  esso  ha  effetti  reali  o  obbligatori.   Infatti il
 Tribunale di Locri, dopo avere affermato  che  la  questione  sollevata
 dall'istante  non  puo'  ritenersi  manifestamente  infondata in quanto
 attiene ai  limiti  oggettivi  della  legge  di  delegazione,  prosegue
 riportando   quanto  sostiene  il  Pellicano;  che  cioe'  "la  Sezione
 convenuta ha provocato l'esproprio di una quantita' di beni maggiori di
 quella consentita dalla legge, e  cio'  per  il  fatto  di  avere  essa
 incluso  nel  coacervo  fondiario  eseguito per la determinazione della
 quota di scorporo  ettari  30  di  terreno  del  fondo  "Prateria"  non
 appartenenti  ad esso Pellicano, come risulta dall'atto Pellizzieri del
 4 febbraio 1949".
     Con la mancata definizione  del  negozio  giuridico  contenuto  nel
 rogito  Pellizzieri  il  Tribunale  di  Locri  ha  del  tutto omesso la
 valutazione   della   rilevanza   della   questione   di   legittimita'
 costituzionale  rispetto  al  giudizio  principale,  esame che la legge
 richiede "qualora il giudizio (come  nella  specie)  non  possa  essere
 definito   indipendentemente   dalla  risoluzione  della  questione  di
 legittimita' costituzionale" (art. 23, secondo comma,  legge  11  marzo
 1953,   n.  87).    L'accertamento  del  rapporto  di  rilevanza  e  di
 pregiudizialita' fra la questione di legittimita' costituzionale ed  il
 giudizio sulla controversia principale, facendo parte del provvedimento
 di rinvio, spetta esclusivamente all'autorita' giurisdizionale.
     Di   conseguenza,   allo  stato  degli  atti,  la  Corte  non  puo'
 pronunziarsi sulla legittimita' costituzionale - per il dedotto eccesso
 di delega - dei citati decreti presidenziali.