ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 94, lett. b, del D.M. 31 luglio 1934 in relazione all'art. 23 del R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1471, promosso con ordinanza emessa il 29 dicembre 1962 dal Pretore di Arsoli nel procedimento penale a, carico di Crecco Fiore e Zeppieri Pietro, iscritta al n. 74 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 del 20 aprile 1963. Visto l'atto di costituzione in giudizio di Zeppieri Pietro; udita nell'udienza pubblica del 20 novembre 1963 la relazione del Giudice Costantino Mortati; udito l'avv. Giulio Riccardi, per Zeppieri Pietro. Ritenuto in fatto: Con ordinanza emessa in data 29 dicembre 1962, il Pretore di Arsoli, nel corso di un procedimento in opposizione a decreto penale di condanna a carico di Crecco Fiore e Zeppieri Pietro, per avere fatto circolare un autobus di linea sprovvisto del prescritto estintore, avendo ritenuta non manifestamente infondata l'eccezione sollevata dalla difesa degli imputati di illegittimita' costituzionale dell'art. 94, lett. b, del D.M. 31 luglio 1934, in relazione all'asserita sua esorbitanza dai poteri conferiti al Ministro dall'articolo 23 del R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1471, ed avendo implicitamente ritenuto altresi' la rilevanza dell'eccezione stessa al fine della risoluzione della causa, ebbe a disporre la sospensione del procedimento e l'invio degli atti alla Corte costituzionale. L'ordinanza, notificata e comunicata ai sensi di legge, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1963, n. 107. Si e' costituito avanti alla Corte lo Zeppieri rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Riccardi, con deduzioni depositate il 4 marzo 1963, nelle quali si fa osservare che la disposizione denunciata, stabilendo che gli autoveicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di persone e di merci debbano essere provvisti di un estintore di 5 litri per liquidi infiammabili, non si e' mantenuta nei limiti della delegazione che consentiva al Ministro l'emanazione solo delle norme di sicurezza riferibili oltre che agli stabilimenti, e depositi per la lavorazione, immagazzinamento e vendita degli olii minerali, al trasporto degli olii medesimi, onde prevenire i pericoli a questo connessi, nella quale materia non possono farsi rientrare trasporti diversi, come sono quelli effettuati dal suo rappresentato. Conclude chiedendo che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della norma denunciata. Considerato in diritto: La Corte non puo' pronunciare sul merito della questione sollevata poiche' la disposizione contro cui e' fatta valere fa parte di un atto normativo sfornito della forza di legge, e, come tale, sottratto al giudizio di costituzionalita' previsto dall'art. 134 della Costituzione. A far ritenere il difetto di tale forza concorrono considerazioni desumibili tanto dalla forma dell'atto denunciato quanto dal suo contenuto. Che questo non sia stato emesso in virtu' di potere delegato e' argomentabile, piu' che dal termine "autorizzazione" adoperato dall'art. 23 del R.D.L. n. 1471 del 1933 (essendo nota la non infrequente improprieta' del linguaggio legislativo), dal fatto della mancanza dei requisiti formali prescritti per i decreti delegati dall'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, allora vigente. E' vero che nella prassi di quell'epoca si riscontrano casi di attribuzione ai Ministri di potere delegato, ma questa era sempre accompagnata da espresso conferimento della forza di legge. A non diversa conclusione conduce l'esame che si compia dell'indole strettamente tecnica delle "norme di sicurezza" emanate dal Ministro dell'interno, che appaiono percio' tali da potere difficilmente essere oggetto di disciplina da parte della legge formale, e neppure giovarsi dei pareri e dei controlli prescritti per i regolamenti. Non a caso, infatti, il decreto-legge n. 1471, mentre con l'art. 23 ha deferito al Ministro la competenza ad emanare le norme di sicurezza, ha poi, con il successivo art. 24, rinviato ad un regolamento, da emettere con le forme di cui al n. 1 della citata legge N. 100, le norme di attuazione e di esecuzione. Ed uguale autonomia, in confronto alle norme che sono oggetto della presente questione, si rileva per l'altro regolamento prescritto dall'art. 63 del T.U. delle leggi di p.s., pure esso rivolto a disciplinare, fra l'altro, il trasporto degli olii minerali. Sicche' a fortiori non potrebbe venire riconosciuta alle norme in esame la forza di legge della quale difettano quelle contenute nei comuni regolamenti esecutivi.