ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 522, ultima
 parte, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
 4 giugno 1964 dal Tribunale di Locri nel procedimento penale  a  carico
 di Crapanzano Michele, iscritta al n. 120 del Registro ordinanze 1964 e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica, n.  182 del 25
 luglio 1964.
     Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1965 la relazione  del
 Giudice Michele Fragali.
                           Ritenuto in fatto:
     Il  Tribunale  di  Locri (ordinanza 4 giugno 1964) ha contestato la
 legittimita' costituzionale dell'art. 522, ultima parte, del Codice  di
 procedura  penale,  nel  punto cioe' in cui prescrive che il giudice di
 appello decide in merito inappellabilmente quando riconosce erronea  la
 pronuncia  di  quello  di  primo  grado che abbia dichiarato estinto il
 reato o che abbia dichiarato che  l'azione  penale  non  poteva  essere
 iniziata o proseguita.
     L'ordinanza  osserva  che  la  norma suddetta viola l'art. 24 della
 Costituzione perche' priva l'imputato di  un  grado  del  giudizio,  in
 difformita' dal sistema generale che risulta dall'art. 36 del Codice di
 procedura  penale,  nel testo modificato dalla legge 18 giugno 1955, n.
 517; percio' e' lesiva del diritto di difesa.
     L'ordinanza e' stata notificata al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  il  24  giugno  1964  (l'imputato era presente all'udienza) e
 comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del  Senato  della
 Repubblica  rispettivamente  il  22  ed il 24 giugno 1964. E' stata poi
 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n.   182  del  25
 luglio 1964.
     Nessuno si e' costituito innanzi a questa Corte.
                         Considerato in diritto.
     1.   -  La  questione  deve  reputarsi  limitata  all'ultima  parte
 dell'art. 522 del Codice  di  procedura  penale,  a  quella  cioe'  che
 attribuisce  al  giudice  di appello la potesta' di decidere sul merito
 quando riconosca erronea la sentenza del primo giudice con la quale sia
 stato dichiarato estinto il reato o sia stato dichiarato  che  l'azione
 penale non poteva essere iniziata o proseguita.
     Rimane  esclusa  cioe'  dall'oggetto dell'odierno giudizio la parte
 della norma denunciata che non ammette l'appello avverso la sentenza di
 merito  pronunziata  nella  nuova  fase:  questa  esclusione   non   e'
 espressamente  fatta  nella ordinanza del giudice a quo, ma risulta dal
 modo come e' stata posta la  questione  di  legittimita'  (sentenza  21
 giugno 1960, n. 44).
     Il   tema  di  tale  inappellabilita'  riguarda  soltanto  la  fase
 successiva alla pronunzia di  merito;  e  non  e'  supponibile  che  il
 Tribunale   ne  abbia  ritenuto  rilevante  l'esame  ai  fini  di  tale
 pronunzia. E' da credere percio' che esso abbia inteso che  fosse  piu'
 conforme  al  precetto costituzionale invocato, anziche' il suo obbligo
 di pronunziare sul merito, come prescrive l'art. 522, ultima parte, del
 Codice di procedura penale, quello di rinviare la causa al  giudice  di
 primo grado dopo avere accertato la erroneita' della sentenza appellata
 per  cio'  che  concerne  le questioni pregiudiziali in essa decise. Il
 richiamo che nell'ordinanza si fa all'art. 36 del Codice  di  procedura
 penale conferma tale giudizio.
     2. - La questione prospettata non ha pero' fondamento.
     Altra  volta  questa Corte ha deciso (sentenza 8 marzo 1957, n. 46)
 che il diritto di  difesa  si  configura  come  possibilita'  effettiva
 dell'assistenza  tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi
 processo, in modo che  venga  assicurato  il  contraddittorio  e  venga
 rimosso  ogni  ostacolo  a  far  valere  le  istanze e le ragioni delle
 stesse.
     Nel  quadro  di  sviluppo  di  questa  valutazione,  non  si   puo'
 sistemare,   fra   gli   impedimenti  ad  una  ampia  esplicazione  del
 contraddittorio e della difesa, l'attribuzione al  giudice  di  appello
 della potesta' di pronunciare sul merito in una fattispecie nella quale
 quello  di  primo  grado  ha esaurito la sua funzione unicamente con la
 decisione di questioni preliminari: il giudice  al  quale  si  e'  data
 quella  potesta' e' quello stesso che sarebbe stato chiamato al riesame
 del merito ove il merito fosse stato trattato nella sentenza  di  primo
 grado, ed e' per una esigenza di economia processuale che e' imposto al
 magistrato  di  appello di trattenere il processo, in ipotesi in cui in
 primo grado non si siano consumate nullita'. Il diritto di  difesa,  in
 tali  casi,  e'  stato  assicurato  innanzi al primo giudice perche' la
 parte non ha avuto, in quella fase, alcun limite alla  discussione  del
 merito;  e viene inoltre assicurato innanzi al secondo giudice, perche'
 quest'ultimo ha un potere di piena  cognizione  del  merito,  sia  pure
 entro l'ambito dei motivi di appello dedotti dal Pubblico Ministero, ed
 ha  anche  il potere di rinnovare il dibattimento, cosi' da escutere le
 ulteriori prove che fossero pertinenti e rilevanti ai fini del migliore
 risultato di giustizia.
     Non  e'  tanto la doppia istanza che garantisce la completa difesa,
 ma piuttosto la possibilita' di prospettare al giudice ogni domanda  ed
 ogni  ragione  che  non  siano  legittimamente  precluse;  e  la  norma
 denunciata non toglie questa possibilita' quando, nell'ipotesi da  essa
 prevista,  affida  l'esame  del  merito al giudice di appello, anziche'
 rimetterlo a quello di primo grado in applicazione  di  quanto  in  via
 generale  e'  prescritto nell'art. 36 del Codice di procedura penale. A
 prescindere  dal  discutere  se  il  principio  del  doppio  grado   di
 giurisdizione  trovi  una  garanzia  costituzionale, non e', del resto,
 vano ricordare che esso non suole essere inteso nel senso che tutte  le
 questioni  di  un  processo  debbano  essere  decise  da due giudici di
 diversa istanza, ma nel senso che deve essere data la  possibilita'  di
 sottoporre tali questioni a due giudici di istanza diversa, anche se il
 primo  non le abbia tutte decise; e per giunta quel principio non trova
 una formulazione recisa ed assoluta.