ha deliberato in camera di consiglio la seguente
                                ORDINANZA
     nei  giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 82, 83 e 84
 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, dell'art. 43 della  legge  23  marzo
 1956,  n.  136,  e degli artt. 60 e 61 del decreto del Presidente della
 Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, promossi con:
     1) deliberazione emessa il 19 dicembre 1964 dal Consiglio  comunale
 di  Montefalcione  su  ricorso di Chiuccariello Antonio ed altri contro
 Baldassarre Pasquale ed altri, iscritta al n. 12 del Registro ordinanze
 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  65  del
 13 marzo 1965;
     2)  deliberazione emessa il 18 febbraio 1965 dal Consiglio comunale
 di Furnari su ricorso di Carditello Filippo  ed  altri  contro  Amoroso
 Alberto  ed  altri,  iscritta  al  n.  26 del Registro ordinanze 1965 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 3 aprile
 1965 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.  13  del  27
 marzo 1965;
     3)  deliberazione  emessa il 7 febbraio 1965 dal Consiglio comunale
 di S. Andrea del Garigliano su ricorso  di  Galasso  Antonio  ed  altri
 contro  Migliaccio  Vincenzo  ed  altri, iscritta al n. 33 del Registro
 ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
 n. 85 del 3 aprile 1965;
     4)  deliberazione emessa il 20 febbraio 1965 dal Consiglio comunale
 di Calabritto su ricorso di Calvanese Angelo  ed  altri  contro  Caruso
 Carmi'  ed  altri,  iscritta  al  n.  35  del Registro ordinanze 1965 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.    98  del  17
 aprile 1965;
     5)  deliberazione emessa il 26 febbraio 1965 dal Consiglio comunale
 di Capri su ricorso di Amitrano Ruggiero ed altri contro Staiano  Luigi
 ed  altri,  iscritta  al n. 75 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 15 maggio 1965;
     6) deliberazione emessa l'8 aprile 1965 dal Consiglio  comunale  di
 Ravarino  su  ricorso di Pivetti Luigi, iscritta al n. 132 del Registro
 ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
 n.  178 del 17 luglio 1965;
     7) deliberazione emessa il 15 maggio 1965 dal Consiglio comunale di
 Castello  d'Argile su ricorso di Bovina Rinaldo contro Masetti Lodovico
 ed altri, iscritta al n. 133 del Registro ordinanze 1965  e  pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  191 del 31 luglio 1965;
     8)  due  deliberazioni  emesse  il  25  marzo  1965  dal  Consiglio
 provinciale di  Reggio  Emilia  su  ricorso  di  Borciani  Aldo  contro
 Coscelli  Renato e di Neri Orfeo contro Ferrari Franco, iscritte ai nn.
 137 e 138 del Registro  ordinanze  1965  e  pubblicate  nella  Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 191 del 31 Iuglio 1965;
     9) deliberazione emessa il 31 maggio 1965 dal Consiglio comunale di
 Lanciano  su  ricorso di Villante Ennio ed altri contro Cibotti Antonio
 ed altri; iscritta al n. 139 del Registro ordinanze 1965  e  pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 del 31 luglio 1965;
     10)  due  deliberazioni  emesse  il  13  marzo  1965  dal Consiglio
 comunale di Castelfranci su ricorso di Cresta Salvatore ed altri contro
 Colucci Giovanni ed altri e di Cresta Salvatore ed altri  contro  Tecci
 Carlo,  iscritte  ai  nn.  143  e  144  del  Registro  ordinanze 1965 e
 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  191  del  31
 luglio 1965;
     11) deliberazione emessa l'11 maggio 1965 dal Consiglio comunale di
 Siracusa  su ricorso di Lentini Corrado ed altri contro Dierna Raffaele
 ed altri, iscritta al n. 149 del Registro ordinanze 1965  e  pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 216 del 28 agosto 1965 e
 nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33  del  31  luglio
 1965;
     12)  deliberazione  emessa il 14 giugno 1965 dal Consiglio comunale
 di Noto su ricorso di Saetta Liborio ed altri contro La Rosa  Salvatore
 ed  altri, iscritta al n.  175 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 25 settembre  1965
 e  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione  siciliana  n.  38  del 4
 settembre 1965.
     Udita nella camera di consiglio del 3 febbraio  1966  la  relazione
 del Giudice Giuseppe Branca;
     Ritenuto che con le deliberazioni sopra riportate si sono sollevate
 le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 82, 83 e 84 del
 D.P.R. 16 maggio 1960, n.  570, dell'art. 43 della legge 23 marzo 1956,
 n.  136, e degli artt. 60 e 61 del decreto del Presidente della Regione
 siciliana 20 agosto 1960, n. 3;
     che in un giudizio si e' costituito il Presidente del Consiglio dei
 Ministri ed in altri tre il Presidente della Regione siciliana;
     Considerato che la Corte costituzionale, con  sentenza  n.  93  del
 1965, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 82 e 83
 del  D.P.R.  16 maggio 1960, n. 570 (testo unico relativo alle elezioni
 comunali) e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 (artt.   74 e  75  del
 D.P.R.  5  aprile  1951,  n. 203) nelle parti che riguardano i Consigli
 comunali, nonche' degli artt. 84 del predetto D.P.R. 16 maggio 1960, n.
 570, e 76 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, limitatamente  alle  parole
 "Il  Consiglio  comunale"  e dell'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n.
 328, nella parte che attribuisce ai Consigli provinciali, in materia di
 contenzioso elettorale, una competenza analoga a  quella  dei  Consigli
 comunali;
     che  pertanto le questioni proposte con le deliberazioni segnate in
 epigrafe sono state gia' decise ed accolte dalla Corte  costituzionale,
 con  la  conseguenza  che  i  Consigli  comunali  non  possono svolgere
 attivita' giurisdizionale in detta  materia  ne'  tanto  meno  emettere
 deliberazioni di rinvio a questa Corte;
     che le questioni non si pongono in termini diversi per gli artt. 60
 e 61 del decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960,
 n.  3,  sul  primo  dei  quali,  del resto, questa Corte ha gia' emesso
 pronuncia di inammissibilita' (sentenza n. 51 del 1962);