SENTENZA
     nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 45  del  R.D.
 29 luglio 1927, n. 1443, sulla ricerca e la coltivazione delle miniere,
 promosso  con  ordinanza emessa il 1 luglio 1965 dalla sezione di Corte
 di appello di Reggio Calabria  nel  procedimento  civile  vertente  tra
 Barreca  Demetrio,  Antonio  e Domenico e la Societa' Laterizi Fratelli
 Antonino e Valentino Neri, iscritta al n.  159 del  Registro  ordinanze
 1965  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del
 28 agosto 1965.
     Visti gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri e di costituzione di Barreca Demetrio, Antonio e Domenico;
     udita  nell'udienza  pubblica  del 9 novembre 1966 la relazione del
 Giudice Michele Fragali;
     uditi l'avv.  Vincenzo  Mazzei,  per  i  Barreca,  e  il  sostituto
 avvocato  generale  dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
 Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto:
     1. - L'odierna controversia trae origine da una ordinanza emessa il
 1 luglio 1965 dalla sezione di Corte di appello di Reggio Calabria  che
 rimetteva  a  questa Corte una questione di legittimita' costituzionale
 concernente l'art. 45 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla ricerca e
 la coltivazione delle miniere, in  riferimento  agli  artt.  42,  comma
 terzo, e 43 della Costituzione. Rilevava la Corte di appello che non vi
 sono  opinioni  concordi  sulla condizione giuridica delle cave e delle
 torbiere prima che, secondo la norma denunciata, la loro disponibilita'
 venga sottratta al proprietario del fondo; e che alcuni orientamenti di
 dottrina e di giurisprudenza scorgono, nell'attribuzione allo Stato del
 potere di sottrarre al proprietario del  suolo  quella  disponibilita',
 un'espropriazione  senza  indennita', giustificata come sanzione contro
 il proprietario che non ha adempiuto ad esercitare convenientemente  la
 cava o la torbiera.
     L'ordinanza  e'  stata  notificata alle parti in causa il 14 luglio
 1965,  e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  il  giorno  15
 successivo;  e'  stata  comunicata  in  quest'ultima data ai Presidenti
 delle Camere, ed e' stata pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica del 28 agosto 1965, n. 216.
     Innanzi  a  questa Corte si sono costituiti soltanto gli attori del
 giudizio che ha dato luogo all'ordinanza di rimessione; E'  intervenuto
 il Presidente del Consiglio dei Ministri.
     2. - La parte comparsa ritiene che le cave e le torbiere, prima del
 provvedimento  previsto  nella norma denunziata, siano nella proprieta'
 privata: esse non sono oggetto di una originaria concessione ex lege al
 proprietario del suolo, perche'  e'  riconosciuto  che  sulle  medesime
 quest'ultimo  puo'  esercitare tutti i diritti che gli provengono dalla
 sua qualita' e si e' financo ammesso che esse siano  espropriabili  per
 pubblico interesse sulla base delle disposizioni di carattere generale.
 E'  stato  qualificato potere di espropriazione senza indennizzo quello
 consentito allo Stato quando le cave e le torbiere non siano  coltivate
 nell'interesse  dell'economia generale, donde il contrasto con le norme
 costituzionali invocate dalla Corte di appello.
     3. - Il Presidente  del  Consiglio  osserva  in  contrario  che  il
 sistema vigente per le cave e le torbiere e' quello di una demanialita'
 attenuata,  che  ha portato l'ordinamento ad attribuire al proprietario
 del suolo la concessione ex lege  della  coltivazione,  per  la  minore
 importanza  dei materiali che si estraggono nelle cave e nelle torbiere
 rispetto al materiale minerario e per la maggiore facilita' dei  lavori
 di estrazione.
     Non  si  puo'  ritenere  che, avendone lasciata al proprietario del
 suolo la disponibilita', se ne  sia  mantenuta  a  lui  la  proprieta',
 perche'  cio'  che  caratterizza il contenuto del diritto di proprieta'
 non e' soltanto il godimento o la disponibilita',  ma  la  pienezza  ed
 esclusivita',  nella  specie  esclusa, dato che lo Stato puo' ingerirsi
 nei rapporti fra il proprietario del fondo e la cava o la torbiera.  Si
 aggiunga che l'ultimo comma della norma denunciata rende applicabili in
 ogni  caso,  e  cioe'  anche  prima  che la disponibilita' sia tolta al
 proprietario del suolo, norme ed istituti caratteristici  del  rapporto
 di  concessione,  confermando,  in  tal  modo, che quel proprietario e'
 sostanzialmente un concessionario:  l'art. 826 del Codice civile sta  a
 significare  soltanto  che  le  cave  e  le  torbiere,  finche' vengono
 lasciate nella disponibilita'  del  proprietario  del  suolo  non  sono
 soggette  alle norme sull'amministrazione del patrimonio indisponibile,
 non che sulle stesse non esiste un dominio dello Stato.
     Il provvedimento di concessione a terzi della cava e della torbiera
 fa decadere il proprietario del suolo da ogni diritto sulla stessa  per
 inosservanza  degli  obblighi  derivanti  dalla  concessione  ex  lege:
 l'ipotesi che giustifica la sottrazione del  bene  alla  disponibilita'
 del  proprietario  del  fondo e' infatti quella stessa che legittima la
 pronuncia di decadenza dalle concessioni minerarie e  in  genere  dalle
 concessioni su beni demaniali. Si giustifica come decadenza anche fuori
 dal  campo  del diritto pubblico, come puo' desumersi dall'art. 972 del
 Codice civile, per il quale l'enfiteuta che non adempie all'obbligo  di
 migliorare  il  fondo  decade senza indennizzo dal suo diritto. In modo
 che, anche per  il  suo  contenuto  sanzionatorio,  rimane  escluso  un
 contrasto  tra  la  norma  denunciata  e  gli  artt.    42  e  43 della
 Costituzione.
     4. - In una sua memoria, la parte privata ribadisce che il  diritto
 del  proprietario  del suolo sulla cava e' un vero e proprio diritto di
 proprieta', e  fa  risalire  questa  convinzione  a  ragioni  storiche,
 risalenti  al  diritto  romano,  all'epoca  feudale e alla legislazione
 mineraria preunitaria, a ragioni tecniche inerenti al fatto che la cava
 e'  intimamente  incorporata  alla  crosta  superficiale,   a   ragioni
 giuridiche attinenti all'interpretazione delle norme vigenti.
     L'art. 826, secondo comma, del Codice civile, attribuendo le cave e
 le   torbiere   al  patrimonio  indisponibile  dello  Stato  quando  la
 disponibilita' e' sottratta al proprietario del fondo, a  contrario  fa
 intendere che, prima del provvedimento ablativo, le une e le altre sono
 jure  proprio nella disponibilita' di quel proprietario; accanto a tale
 disponibilita' successivamente si affianca ed aggiunge la  facolta'  di
 godimento,  il  che  vuol  dire  che  il  proprietario  del suolo ha la
 pienezza del diritto di proprieta' sulla cava o sulla torbiera  e  puo'
 esercitare ogni potere che ne deriva: il rinvio fatto dall'art. 840 del
 Codice  civile,  alle  norme  delle  leggi  speciali  significa che, in
 materia di cave e di torbiere, si debbono osservare, oltre  alle  norme
 di carattere generale, quelle particolarmente dettate sulla materia.
     Al  diritto  del  proprietario  delle  cave  e  delle  torbiere  la
 giurisprudenza ha riconosciuto carattere originario al pari degli altri
 diritti del proprietario del suolo; e non ne  riduce  l'esclusivita'  e
 l'assolutezza l'ingerenza che su di esso e' attribuita allo Stato, dato
 che  l'art.  836 del Codice civile, ammette l'esistenza di diritti e di
 obblighi in ogni proprietario.
     E' un virtuosismo letterale quello che  propugna  l'opinione  della
 concessione  ex  lege;  la  legge  lascia  le  cave  e le torbiere alla
 disponibilita'  del  "proprietario"  e  non  di  "colui  che   ne   era
 precedentemente  proprietario",  e  la  legge  mineraria  ha parlato di
 concessione al proprietario solo nell'art. 54 e nell'art. 63. Peraltro,
 le concessioni nel  nostro  ordinamento  sono  tipiche  e  non  possono
 ammettersi  senza  una  espressa previsione legislativa; sarebbe strana
 l'idea della concessione, perche'  il  proprietario  non  e'  tenuto  a
 pagare  allo Stato alcun canone e alcuna tassa e perche' le concessioni
 possono aversi soltanto su beni di cui gli  enti  pubblici  abbiano  la
 esclusiva  disponibilita'.  cosi' essendo, l'illegittimita' della norma
 che  esclude  un  indennizzo  appare,  secondo   la   parte   comparsa,
 indiscutibile; e lo e' se pure si volesse seguire quella teoria secondo
 la   quale   il   diritto   sulla  cava  e  sulla  torbiera  e'  simile
 all'usufrutto, perche' la  Corte  costituzionale  ha  ritenuto  che  la
 tutela  accordata  dall'art.  42  della  Costituzione  riguarda anche i
 diritti parziali o frazionari.
     E' inaccoglibile l'opinione che scorge nella norma  denunziata  una
 sanzione  o  una  decadenza  per  l'inerzia del proprietario. Il nostro
 ordinamento non conosce sanzioni o decadenze dal diritto di proprieta',
 e del resto, la stessa espropriazione sanzionatoria non puo' ammettersi
 senza indennita'. Che, del resto, non  si  tratti  di  decadenza  o  di
 sanzione  si  puo'  desumere  dalla  constatazione  che  la valutazione
 deferita all'amministrazione come presupposto della misura ablativa  ha
 per  oggetto  le  pubbliche  esigenze e non una colpa del proprietario;
 riguarda cioe' l'opportunita' del trasferimento, che  e'  una  indagine
 preliminare    propria    dell'atto    di   espropriazione,   attenendo
 all'apprezzamento specifico del vantaggio procurato alla collettivita'.
 Ripugna all'istituto espropriativo una configurazione sanzionatoria,  e
 non  potrebbe  nemmeno  trattarsi  di  confisca,  perche'  la confisca,
 essendo di natura punitiva,  va  riferita  ad  attivita'  pericolose  o
 illecite.    L'ipotesi  si  pone  sullo  stesso piano dell'art. 838 del
 Codice civile, che consente la espropriazione di beni  interessanti  la
 produzione   nazionale   quando   il   proprietario   ne  abbandona  la
 conservazione,  la  coltivazione  e  l'esercizio  in  modo  da  nuocere
 gravemente  alle  esigenze  della  produzione  stessa;  e, nel caso, si
 impone il pagamento di un'indennita' al proprietario  inerte,  altresi'
 confermandosi,  in  tal modo, che non e' ammissibile una espropriazione
 senza indennizzo nemmeno in via eccezionale.
     Affermare  che,  terminata  la  coltivazione  della  cava  e  della
 torbiera,  il  proprietario  puo'  esercitare  tutti  i  suoi poteri di
 disponibilita' e di godimento sui fondi rimasti, vuoi  dire  equiparare
 la  situazione delle cave e delle torbiere a quella delle miniere e non
 avvertire che la cava o la torbiera torna  al  proprietario  del  tutto
 svuotata  di  valore  per  la  coltivazione  avvenuta;  cosi'  cche' la
 fattispecie rientra in quella che la Corte costituzionale  ha  ritenuto
 comprese  nell'art.  42,  terzo  comma,  della  Costituzione, in quanto
 implichino limitazioni tali da svuotare  di  contenuto  il  diritto  di
 proprieta'.
     Non  e'  esatto  che  l'espropriazione  colpisce  solo il materiale
 estratto dalla cava o dalla torbiera: cava o  torbiera  v'e'  pure  con
 riferimento  ai  materiali  che  affiorano alla superficie. E non basta
 dire che la cava e la  torbiera  vanno  viste  come  strumento  per  la
 realizzazione  di  un  pubblico  interesse,  in  modo che esse non sono
 comprese fra i  beni  indicati  nell'art.  42  della  Costituzione:  la
 proprieta',  nella  definizione dell'art.  832 del Codice civile, ha in
 germe il perseguimento di un interesse generale, ha i limiti di  questo
 interesse; e comunque l'esistenza di esso non esclude l'indennita', nel
 caso  di  espropriazione,  tanto  vero  che essa e' imposta, come si e'
 detto,  pure  nel  caso  di  espropriazione  causata  da  inerzia   del
 proprietario dei beni interessanti la produzione nazionale.
     Il  risultato  pratico  dell'applicazione della norma denunciata e'
 che essa sancisce un indebito arricchimento a  favore  di  un  soggetto
 privato e a danno di un altro.
     5.  -  All'udienza  del 9 novembre 1966 le difese delle parti hanno
 ribadito i rispettivi argomenti.
                         Considerato in diritto:
     Che l'art. 45, quarto comma, del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443,  non
 abbia illegittimamente negato l'indennita' reclamata innanzi al giudice
 a  quo,  puo' arguirsi dalla constatazione che il trattamento giuridico
 fatto alle cave e quello adottato  per  le  miniere  hanno  una  comune
 ispirazione,  e  che  la  coltivazione  delle  cave  assolve  a fini di
 utilita' generale come quella  delle  miniere;  per  cui,  nel  diritto
 accordato  al  proprietario  del  fondo  sulla  cava che vi affiora, si
 immedesima una destinazione che lo fa divenire mezzo  di  realizzazione
 di un interesse pubblico, e sostanzialmente lo affievolisce.
     Le  cave  formano,  e'  vero,  una categoria di beni distinta dalle
 miniere. Ma l'art. 2 del predetto R.D. 29  luglio  1927,  n.  1443,  le
 riunisce  alle miniere sotto la denominazione di lavorazioni minerarie,
 delle quali le cave costituiscono la seconda classe. Tale  unificazione
 trova  conforto  nella  legge di delegazione 14 aprile 1927, n. 571, la
 quale  autorizzava  il  Governo  ad  emanare  norme  aventi   carattere
 legislativo  per  disciplinare  la  ricerca  e  la  coltivazione  delle
 miniere, intendendo riferirsi anche all'assetto delle cave, e indusse a
 dare un comune fondo alla disciplina delle due categorie di beni: lo si
 rileva fin nel primo atto  illustrativo  dell'ordinamento  vigente,  la
 fondamentale relazione Fadda, ove il sistema della concessione proposto
 per le miniere lo si qualificava demaniale, e l'altro progettato per le
 cave,   di  disponibilita'  privata  limitata  dal  potere  statale  di
 concessione, lo si definiva di demanialita' attenuata o potenziale:  si
 riteneva  che  implicasse  una  generale  e  preventiva concessione ope
 legis, la quale non escludesse un altro dominio dello Stato sul bene, e
 che attuasse una graduazione nel regime di pubblica  utilita'  cui  era
 conveniente  assoggettare  la proprieta' del suolo e del sottosuolo. La
 riducibilita' dei due  regimi  ad  unita'  fu  ammessa  anche  da  chi,
 all'indomani  dell'emanazione della legge delegata, nel contestare, per
 la prima volta, che le miniere  e  le  cave  fossero  state  inquadrate
 insieme  nell'ambito  della  demanialita', sostenne che tuttavia nessun
 inconveniente avrebbe potuto venire se  si  fosse  parlato  di  sistema
 demaniale qualora, con cio', si fosse inteso alludere ad un ordinamento
 che  implicasse,  rispetto  a  determinate  cose, poteri della pubblica
 Amministrazione, e addirittura il  potere  di  essa  di  fare  la  cosa
 oggetto  di  concessione;  e  si  soggiunse,  in tale occasione, che il
 principio demaniale, nel senso proposto, dominava anche il  trattamento
 approntato  per le cave, trovando in esso una differenza di intensita',
 per modo che  la  pubblica  Amministrazione,  e  non  il  privato,  era
 costituita  arbitra  della ricerca e della coltivazione delle miniere e
 delle cave. S'intuiva cioe', fin d'allora, che un potere  di  concedere
 queste  coltivazioni risultava attribuito allo Stato per entrambi i due
 beni, ma era esercitabile per le miniere subito dopo  la  scoperta,  e,
 per  le  cave,  era differito al tempo in cui si fosse accertato che il
 privato  non  imprimeva  alla  cosa  quella  destinazione  all'utilita'
 generale  che  e'  nella sua essenza.   Ancora oggi si puo' dire che la
 funzione economico-sociale delle cave, secondo la  valutazione  fattane
 dall'ordinamento  giuridico,  si  differenzia solo quantitativamente da
 quella che svolgono le miniere; e che  l'attribuzione  al  proprietario
 del  fondo  di  un  diritto  sulla  cava  che  vi esiste, fino a quando
 l'interesse della produzione cui essa  specificatamente  serve  non  ne
 renda opportuna la concessione a terzi, rispecchia la minore intensita'
 del  vantaggio  generale  che  le cave possono rendere, secondo la loro
 natura, essendosi ritenuta sproporzionata  una  sottrazione  originaria
 del  bene al proprietario del fondo, e viceversa congrua l'assegnazione
 di un limite al diritto di quel proprietario.   Cosi'  essendo,  questo
 diritto  risulta  accordato  per  fare,  dell'iniziativa  privata,  uno
 strumento  d'attuazione  del  pubblico  interesse,  e  perche'  si   e'
 ravvisato  che l'iniziativa privata avrebbe potuto egualmente attendere
 alla realizzazione di  questo  interesse;  e  dovra'  riconoscersi,  in
 conseguenza,    che    quel    diritto    convive    con    un   potere
 dell'Amministrazione, tanto vero che  la  coltivazione  delle  cave  e'
 assoggettata  alla  sua  vigilanza,  e  ad  una  vigilanza  tendente  a
 mantenere il  rispetto  delle  esigenze  pubbliche  nel  modo  del  suo
 svolgimento, quella stessa alla quale e' soggetta la coltivazione della
 miniera  (art. 29), perche' essa, dall'art. 45, ultimo comma, e' estesa
 alla cava. Venuta meno la fiducia nell'iniziativa del proprietario  del
 fondo,  l'Amministrazione  pubblica provvede alla tutela dell'interesse
 generale senza il tramite del procedimento tipico di espropriazione per
 pubblico interesse cosi' come senza  ricorrere  a  questo  procedimento
 concede  originariamente  la  miniera;  in  una guisa cioe' che, se non
 toglie al proprietario del fondo garanzia di  difesa,  nell'ipotesi  di
 atto  illegittimo,  si  profila  quale  espressione  di  una  relazione
 immediata con la cava.
     Non importa individuare la natura del  diritto  del  privato  sulla
 cava: la proprieta', l'usufrutto, o che altro sia, sarebbero attribuiti
 con  i  limiti  impressi  dalla  rilevanza  pubblica del bene, e questi
 limiti si inseriscono nella struttura del  diritto,  comunque  esso  si
 qualifichi, caratterizzandolo nella sua giuridica essenza, vincolandolo
 indissolubilmente   ad   un   esercizio   che  svolga  quella  funzione
 d'interesse generale cui la cava e', di per se', destinata.
     Nemmeno importa discutere, ai fini della questione da decidere,  se
 la  concessione  della  cava  al  terzo  sulla  base della disposizione
 denunciata sia un atto di carattere ablativo; l'atto incide sul diritto
 del privato per l'attivarsi del limite cui sottostava, il che  basta  a
 far  ritenere  che  la  fattispecie  esula  dal  tenore del terzo comma
 dell'art. 42 della Costituzione. Questo comma contempla  l'ipotesi  del
 sacrificio di una situazione patrimoniale per un interesse pubblico che
 essenzialmente  sta  fuori  di  essa e ad essa si sovrappone:  se pero'
 l'interesse  pubblico  e'  limite  della  situazione,  la  sua   tutela
 preferenziale  e'  sviluppo  naturale  o normale del rapporto da cui il
 diritto del privato trae origine e non induce acquisizione aliena di un
 valore.  Infatti il diritto sacrificato, in tal caso, non  contiene  il
 valore   di  quello  prevalso;  e  deve  stimarsi  avendo  presente  la
 coesistenza di un  altro  diritto  capace  di  assorbirlo,  quindi  con
 detrazione del valore di questo.
     La  fattispecie  regolata  dall'art.  838 del Codice civile, cui la
 parte privata si e' richiamata per dar maggior vigore alla sua denuncia
 di illegittimita', e' del tutto diversa da quella  in  esame.  In  tale
 articolo  si  prevede  un  indennizzo  per l'espropriazione di beni che
 interessano la produzione nazionale e che il proprietario usa  in  modo
 da  nuocere alle esigenze della produzione stessa; si ha cioe' riguardo
 ad un diritto su beni che sono utili alla produzione, non che  sono  ad
 essa   necessari,   come   i  prodotti  delle  cave,  per  loro  natura
 insostituibili:  in  quel  caso  l'interesse  generale  e'  toccato  di
 riflesso dal comportamento del privato, il diritto sul bene non essendo
 dato  perche' con esso possa realizzarsi un interesse pubblico, come e'
 invece per il diritto sulla cava.
     Questa Corte ha gia' osservato (sentenza 19 gennaio 1966, n. 6) che
 la legge puo' non disporre indennizzi quando segna modi  e  limiti  che
 attengano al regime di appartenenza o a quello di godimento dei beni in
 generale  o  di  intere  categorie  di  beni,  ovvero  quando regoli la
 situazione che i beni stessi abbiano, rispetto a beni  o  ad  interessi
 della  pubblica  Amministrazione:  e' necessario, in tal caso, soltanto
 che la legge sia destinata alla generalita' dei soggetti i cui beni  si
 trovino  nelle  accennate  situazioni, vale a dire che l'imposizione di
 limiti abbia carattere obiettivo, quindi scaturisca da disposizioni che
 diano  un  certo   carattere   a   determinate   categorie   di   beni,
 identificabili  a  priori  per contrassegni intrinseci. Da quanto si e'
 esposto  appare  indiscutibile  che  la  sottrazione  delle  cave  alla
 disponibilita'  privata  ex  art.  45 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443,
 svolge il limite connesso al regime di quei beni come categorie, per la
 loro inerenza ad un interesse della pubblica  Amministrazione;  rientra
 cioe'  fra le ipotesi genericamente descritte dalla Corte, per le quali
 la Costituzione non da' garanzia d'indennizzo.
     Per le stesse ragioni e' infondata  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale proposta in relazione all'art.  43 della Costituzione.